11.2007.26
edizione di documenti: Inammissibilità dell'appello presentato da una parte verso il decreto di edizione rivolto a terzi (conferma della giurisprudenza)
28 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2007.26
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, ICCA
Titolo:
edizione di documenti: Inammissibilità dell'appello presentato da una parte verso il decreto di edizione rivolto a terzi (conferma della giurisprudenza)
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 213a CPC-TI
Incarto n.
11.2007.26
Lugano
28 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.31 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione del 5 ottobre 2005 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AP 1 )
(patrocinata dall' PA 2 ),
giudicando
ora sull'“ordinanza e decreto” del 7 febbraio 2007 cui il Pretore ha,
tra l'altro, respinto una domanda di edizione da terzi presentata dalla
convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il giudizio
emesso il 7 febbraio 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra AO 1 e AP 1 (entrambi del 1946), cittadina tailandese, è
pendente dal 5 ottobre 2006
un'azione di divorzio unilaterale davanti al
Pretore del Distretto di Leventina;
che
all'udienza preliminare del 23 gennaio 2007 AP 1 ha chiesto – tra l'altro –
l'edizione dalla __________, __________, della contabilità e dei bilanci dal
2002 in poi, come pure delle dichiarazioni d'imposta e delle tassazioni dal
2002 in poi riguardanti il marito, oltre a “tutti i certificati di salario dal 2001 in poi ad oggi, delle
rendite di disoccupazione o di qualsiasi tipo di dichiarazioni e redditi
percepiti da attività dipendenti ed indipendenti”;
che con “ordinanza e decreto” del 7 febbraio 2007 il Pretore ha respinto tutte le domande di
edizione verso la __________ siccome non pertinenti alle allegazioni indicate
nel memoriale di risposta;
che
contro tale giudizio AP 1 è insorta con un appello del 15 febbraio 2007 nel
quale chiede l'accoglimento della propria istanza di edizione verso la __________
e la conseguente riforma dell'atto impugnato;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
Considerandi
che conformemente all'art. 213a CPC su una domanda di edizione dalla
controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi
decide con decreto (art. 96 CPC), a meno che il terzo si dica disposto
all'edizione;
che in
concreto il Pretore ha respinto tutte le domande di edizione formulate dalla
convenuta – come detto – siccome non pertinenti alle allegazioni indicate nel memoriale
di risposta;
che ci si
può domandare se tale decisione riguardi la legittimità formale della
prova, ovvero la proponibilità della domanda (sulla quale il giudice statuisce
con ordinanza: Rep. 1991 pag. 484 in alto), o la legittimità sostanziale
dell'edizione, ovvero il merito della domanda stessa (sulla quale il giudice statuisce
con decreto: Cocchi/ Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis vCPC);
che sulla
questione non occorre dilungarsi, l'appello rivelandosi improponibile già di
primo acchito per le ragioni esposte in appresso;
che nella misura in cui l'atto impugnato fosse un'ordinanza, essa –
come tutte le ordinanze – sarebbe inappellabile per legge (art. 95 cpv. 1 CPC);
che nella
misura in cui fosse un decreto, essa sarebbe ugualmente inappellabile, giacché
trattandosi di una domanda di edizione da terzi solo il terzo può impugnare il giudizio
pretorile che gli impone di esibire documenti (RtiD I-2004 pag. 473 segg.);
che, in
effetti, con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere
la possibilità, per le parti, di impugnare un decreto di edizione;
che, la
legittimità dell'edizione può essere da loro contestata solo nell'ambito dell'eventuale
appello introdotto contro la sentenza finale;
che
identico principio vale – con ogni evidenza – nel caso in cui il Pretore
rifiuti l'edizione;
che, ciò
posto, l'appello della convenuta sfugge a qualunque disamina;
che gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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