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Decisione

11.2007.26

edizione di documenti: Inammissibilità dell'appello presentato da una parte verso il decreto di edizione rivolto a terzi (conferma della giurisprudenza)

28 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.31 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

petizione del 5 ottobre 2005 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 1 )

contro

AP 1 )

(patrocinata dall' PA 2 ),

giudicando

ora sull'“ordinanza e decreto” del 7 febbraio 2007 cui il Pretore ha,

tra l'altro, respinto una domanda di edizione da terzi presentata dalla

convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il giudizio

emesso il 7 febbraio 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra AO 1 e AP 1 (entrambi del 1946), cittadina tailandese, è

pendente dal 5 ottobre 2006

un'azione di divorzio unilaterale davanti al

Pretore del Distretto di Leventina;

che

all'udienza preliminare del 23 gennaio 2007 AP 1 ha chiesto – tra l'altro –

l'edizione dalla __________, __________, della contabilità e dei bilanci dal

2002 in poi, come pure delle dichiarazioni d'imposta e delle tassazioni dal

2002 in poi riguardanti il marito, oltre a “tutti i certificati di salario dal 2001 in poi ad oggi, delle

rendite di disoccupazione o di qualsiasi tipo di dichiarazioni e redditi

percepiti da attività dipendenti ed indipendenti”;

che con “ordinanza e decreto” del 7 febbraio 2007 il Pretore ha respinto tutte le domande di

edizione verso la __________ siccome non pertinenti alle allegazioni indicate

nel memoriale di risposta;

che

contro tale giudizio AP 1 è insorta con un appello del 15 febbraio 2007 nel

quale chiede l'accoglimento della propria istanza di edizione verso la __________

e la conseguente riforma dell'atto impugnato;

che

l'appello non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

Considerandi

che conformemente all'art. 213a CPC su una domanda di edizione dalla

controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi

decide con decreto (art. 96 CPC), a meno che il terzo si dica disposto

all'edizione;

che in

concreto il Pretore ha respinto tutte le domande di edizione formulate dalla

convenuta – come detto – siccome non pertinenti alle allegazioni indicate nel memoriale

di risposta;

che ci si

può domandare se tale decisione riguardi la legittimità formale della

prova, ovvero la proponibilità della domanda (sulla quale il giudice statuisce

con ordinanza: Rep. 1991 pag. 484 in alto), o la legittimità sostanziale

dell'edizione, ovvero il merito della domanda stessa (sulla quale il giudice statuisce

con decreto: Cocchi/ Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis vCPC);

che sulla

questione non occorre dilungarsi, l'appello rivelandosi improponibile già di

primo acchito per le ragioni esposte in appresso;

che nella misura in cui l'atto impugnato fosse un'ordinanza, essa –

come tutte le ordinanze – sarebbe inappellabile per legge (art. 95 cpv. 1 CPC);

che nella

misura in cui fosse un decreto, essa sarebbe ugualmente inappellabile, giacché

trattandosi di una domanda di edizione da terzi solo il terzo può impugnare il giudizio

pretorile che gli impone di esibire documenti (RtiD I-2004 pag. 473 segg.);

che, in

effetti, con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere

la possibilità, per le parti, di impugnare un decreto di edizione;

che, la

legittimità dell'edizione può essere da loro contestata solo nell'ambito dell'eventuale

appello introdotto contro la sentenza finale;

che

identico principio vale – con ogni evidenza – nel caso in cui il Pretore

rifiuti l'edizione;

che, ciò

posto, l'appello della convenuta sfugge a qualunque disamina;

che gli

oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è

il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato intimato e non ha causato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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