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Decisione

11.2007.27

Azione di manutenzione: legittimazione attiva in caso di turbativa proveniente da parti attribuite a un comproprietario in uso riservato

11 luglio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti degli altri (art. 648 cpv. 1 CC). Le relative modalità sono stabilite

nel regolamento per l'amministrazione e l'uso del condominio (art. 712g

cpv. 3 CC). Quanto a eventuali diritti d'uso riservato (o “particolare”), essi consentono a un comproprietario di

adoperare una parte comune, a esclusione degli altri comproprietari. I diritti

d'uso particolare non hanno natura reale; sono diritti personali “rafforzati”. Siccome fissati nel regolamento della comproprietà, i loro effetti si

avvicinano nondimeno a quelli dei diritti reali (122 III 149 consid. 4b; Wermelin­ger, La

proprieté par étages, Friburgo 2002, n. 151 ad art. 712a CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione

1988, n. 45 ad art. 712g CC;

Steinauer, Les droits réels, vol.

I, 3ª edizione, pag. 354 n. 1272b).

b) L'insieme dei comproprietari non si identifica con la comunio­ne dei

comproprietari; al contrario: l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ

21/1987 pag. 326 consid. 8a con richiami). Una comunione di comproprietari non

gode di personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del

diritto e per economia di giudizio la legge le riconosce una certa capacità

processuale. A salvaguardia di interessi comuni essa può dunque, in proprio

nome, stare in lite come attrice o con­venuta, escutere o essere escussa (art.

712l cpv. 2 CC). Per far valere o tutelare diritti reali riguardanti

parti comuni una comunione può – come questa Camera ha già avuto modo di

ricordare (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4b)

– promuovere azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC), azioni contro

immissioni (art. 679 CC) e azioni possessorie (art. 928 e 929 CC; Wermelinger, op. cit., n. 187 ad art. 712l

CC). Può intentare finanche azioni di

rivendicazione e azioni di rettifica del registro fondiario (art. 975

CC), se queste non comportano maggiori oneri per i

comproprietari.

c) In

concreto gli istanti non sono turbati nei loro diritti d'uso

esclusivo (né, per avventura, in eventuali diritti d'uso riservato),

ciò che li avrebbe legittimati ad agire in via possessoria (Meier-Hayoz, op. cit., n. 106 in fine

ad art. 712g CC;

Wermelinger, op. cit., n. 183 e 195 ad art. 712a

CC; I CCA, sentenza inc. 11.1997.70 del 10 febbraio

1998, consid. 2). Quanto essi rimproverano ai convenuti

è di avere pavimentato e cintato senza l'accordo degli altri condomini la porzione

di giardino loro assegnata in uso riservato, ciò che limita l'uso delle parti comuni

e l'accesso alla presa dell'acqua, oltre che modificare in modo sostanziale l'aspetto

esterno (istanza, pag. 7 in alto). Ora, che il titolare di diritti riservati

non possa modificare unilateralmente l'aspetto delle parti comuni a lui

assegnate in uso è senz'altro vero (I CCA, sentenza inc. 11.1999.31 del 6 marzo

2000, consid. 4). Qualora ciò avvenga, tuttavia, il singolo comproprietario che

non è toccato nei suoi propri diritti d'uso esclusivo o riservato non può agire

da sé solo; per tutelare le parti comuni (ovvero il rispetto del regolamento condominiale)

egli deve rivolgersi anzitutto all'am­ministratore (art. 712s cpv. 3 CC).

Se non ne esiste uno, può esigerne la nomina (art. 712q cpv. 1 CC).

Comunque sia, egli non può agire da sé solo, se non ove l'amministratore rimanga

Considerandi

inattivo (Steinauer, Les droits

réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 372 n. 1339 in fine con rinvio). Nemmeno gli

interessati pretendono che nel caso in rassegna sussistano estremi del genere.

Ne segue che in concreto i singoli comproprietari non potevano esperire da sé

soli l'azione possessoria (v. anche RNRF 83/2002 pag. 150 consid. 3a/bb).

d) A

un'assemblea condominiale del 29 maggio 2006 la maggioranza dei comproprietari si

era invero detta contraria a permettere la recinzione

di porzioni di giardino concesse in uso riservato (doc. H). Non aveva preso però

decisione di sorta, limitandosi a rilevare che “i condomini risolveranno sia la

questione dell'assegnazione ad uso esclusivo (sic) sia la questione

della recinzione in altra sede o con istanze personali”. In che consistessero

simili “istanze personali” non è dato di sapere. La nota a verbale non basta in

ogni modo per desumere che singoli condomini siano stati

formalmente autorizzati dalla comunione dei comproprietari a promuovere causa in

luogo e vece della comunione medesima. Nemmeno risulta

che, sollecitato a intervenire, l'amministratore si sia disinteressato della

questione. Per quel che riguarda i precedenti citati

dagli interessati (sentenze del Tribunale federale 5C.10/2000 del 10 febbraio

2000.

e 5C.50/2004 del 23 giugno 2004), esse si riferiscono alla contestazione

di delibere assembleari, ambito nel quale la legittimazione attiva compete – pacificamente

– a ogni comproprietario che non abbia approvato la risoluzione (art. 712m cpv. 2

combinato con l'art. 75 CC). Non sono dunque di alcun sussidio.

e) Si

aggiunga, per di più, che in caso di compossesso riferito a parti comuni solo l'azione

di reintegra sarebbe – di principio – proponibile, esclusa quella di manutenzione,

giacché il litigio verte di regola su una violazione del regolamento d'amministrazione

e d'uso oppure su una disattenzione dell'art. 648 CC (Meier-Hayoz, op. cit., n. 126 ad art. 712a CC; Werme­linger, op. cit., n. 200 ad art. 712a

CC; Bösch in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 712a). Se ne conclude che, comunque

si esamini il problema della legittimazione attiva, nella fattispecie gli

istanti non erano abilitati a procedere giudizialmente. L'appello

merita dunque accoglimento, onde il rigetto dell'azione e la conseguente

riforma del giudizio impugnato.

5.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del giudizio odierno impone altresì la riforma

del pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede, destinato a identica

sorte.

6.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile. Decisivo è in effetti l'aumento

di valore che ridonderebbe alla proprietà degli istanti senza la turbativa o la

perdita di valore che la misura comporterebbe per i fondi dei convenuti, se fosse

maggiore, (sentenza del Tribunale federale 5C.200/2005 del 21 ottobre 2005,

consid. 1.2 con riferimenti). Agli atti non figurano elementi oggettivi che possano

supplire tale mancanza, né il Pretore ha operato accertamenti. Il giudice delegato di questa Camera ha interpellato

pertanto le parti, le quali hanno indicato concordemente che il valore litigioso

eccede fr. 30 000.– (lettere

del 1°, 3 e 7 luglio 2008, agli atti). Non sussistendo

contestazione, non spetterebbe al giudice – secondo la procedura ticinese –

scostarsi da tale dichiarazione (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio

1998, consid. 8b con riferimenti). L'indicazione appare ad ogni modo

verosimile, almeno per quanto riguarda il deprezzamento che subirebbero le

proprietà dei convenuti in seguito all'eliminazione delle opere controverse. Si

ricordi, ad ogni buon conto, che la violazione di diritti costituzionali può

essere censurata – nel caso specifico – senza riguardo a questioni di valore (DTF 133 III 638).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Gli

appelli sono accolti e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste

solidalmente a carico degli istanti, che rifonderanno sia a AP 1 e AP 2, sia a AP

3 fr. 1500.– per ripetibili.

II. Gli

oneri dell'appello di AP 2 e AP 1, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, AO

5, AO 7 e AO 6, AO 9, AO 8 e AO 10, AO 2 e AO 4, i quali rifonderanno agli appellanti,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

III. Gli

oneri dell'appello di AP 3, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, AO

5, AO 7 e AO 6, AO 9, AO 8 e AO 10, AO 3 e AO 4, i quali rifonderanno agli appellanti,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

IV. Intimazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95

a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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