11.2007.27
Azione di manutenzione: legittimazione attiva in caso di turbativa proveniente da parti attribuite a un comproprietario in uso riservato
11 luglio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2007.27
Data decisione, Autorità:
11.07.2008, ICCA
Titolo:
Azione di manutenzione: legittimazione attiva in caso di turbativa proveniente da parti attribuite a un comproprietario in uso riservato
AZIONE DI MANUTENZIONE
art. 928 CC
Incarto n.
11.2007.27
Lugano
11 luglio 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.259 (azione di manutenzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 settembre 2006
da
AO 2 e AO 1,
AO 4 e AO 3,
AO 5,
AO 7 e AO 6,
AO 9, AO 8
e AO 10,
(patrocinati
dall' PA 2)
contro
AP 2 e AP 1,
(patrocinati dall' PA 3)
e
AP 3
(patrocinato dall' PA 1),
il quale ha denunciato la lite allo
,
(patrocinato dall',),
che non è intervenuto nella lite;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 febbraio 2007 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 2
febbraio 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2007 presentato da AP 3 contro la
medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 2004 lo __________ ha edificato sulla sua particella n. 752
RFD di __________ un immobile, costituito in proprietà per piani (dalla n. 4026
alla n. 4034). AP 1 e AP 2 hanno acquistato, in ragione di metà ciascuno, la
proprietà per piani n. 4026, pari a complessivi 100/1000 del
fondo base, con diritto
d'uso esclusivo sull'appartamento n. 1 al piano terreno, mentre AP 3
ha acquistato l'attigua proprietà per piani n. 4027, pari a 107/1000, con diritto d'uso esclusivo sull'appartamento n. 2. Secondo il
piano di assegnazione delle parti comuni, del 18 agosto 2004, all'appartamento
n. 1 è stata assegnata in uso riservato una porzione di giardino contrassegnata
con la lettera “G” e all'appartamento n. 2 una porzione di
giardino contrassegnata con la lettera “H”. Nella primavera
del 2006 le due porzioni di giardino sono state pavimentate con lastre di
cemento e cintate con una rete metallica. Sull'area assegnata a AP 3, inoltre,
è stata eseguita una rampa in sostituzione di una scala in prossimità di una
presa d'acqua comune. In difetto di una regolare licenza edilizia, tuttavia, i
lavori non sono stati ultimati.
B. Il
19 settembre 2006 AO 2 e AO 1 (titolari della proprietà per piani n. 4028), AO
5 (titolare della proprietà per piani n. 4029), AO 7 e AO 6 (titolari della proprietà
per piani n. 4030), AO 4 e AO 3 (titolari della proprietà per piani n. 4031),
come pure AO 9 AO 8 e AO 10 (titolari della proprietà per piani n. 4033) hanno
promosso un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
chiedendo che fosse ingiunto a AP 1 e AP 2 di rimuovere la pavimentazione e la
cinta poste sulla loro porzione di giardino e di ripristinare il manto erboso. Essi
hanno chiesto altresì che identico ordine fosse impartito a AP 3 per la porzione
di giardino contrassegnata con la lettera “H”, con obbligo di
ripristinare la scala in luogo della rampa. Al contraddittorio del 5 ottobre
2006 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione e AP 3 ha denunciato la
lite allo __________, che non ha reagito. L'istruttoria, consistente nell'audizione
di due testi, si è conclusa il 29 novembre 2006 e alla discussione finale di
quello stesso giorno le parti hanno confermato le loro domande.
C. Statuendo
con sentenza del 2 febbraio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
e ha ordinato a AP 1 e AP 2, così come a AP 3, di rimuovere la pavimentazione e
la cinta poste sulle rispettive porzioni di giardino, ripristinando il manto
erboso. A AP 3 egli ha imposto inoltre di ripristinare la scala in prossimità della
presa d'acqua comune. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–,
sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli istanti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 15
febbraio 2007 nel quale chiedono che – previa concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso –
l'azione
possessoria sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Quello
stesso giorno AP 3 ha introdotto a sua volta un appello provvisto delle medesime
conclusioni. Il presidente di questa Camera ha accolto le domande di effetto sospensivo
con decreto del 20 giugno 2007. Nelle loro osservazioni del 30 marzo 2007 AO 2
e AO 1, AO 5, AO 7 e AO 6, AO 4 e AO 3, AO 9, AO 8 e AO 10 propongono di respingere
entrambi gli appelli.
in diritto: 1. Le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374). La sentenza
del Pretore è quindi appellabile nel termine di dieci giorni, senza riguardo al
valore litigioso (I CCA, sentenze del
26 settembre 1991 inc. 35/91, consid. 6, e del 28 aprile 2003
inc. 11.2002.43, consid. 1). In concreto il giudizio impugnato è stata
notificato a AP 1 e AP 2 il 5 febbraio 2007, rispettivamente a AP 3 il 6 febbraio
successivo. Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli sono dunque ricevibili.
2. Verificata
la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC) da parte almeno di taluni
comproprietari (AO 4 e AO 3), il Pretore ha accertato tanto la legittimazione passiva
dei convenuti quanto la legittimazione attiva degli istanti, “gli uni nella
loro qualità di possessori al beneficio di un diritto d'uso riservato sulle
parti comuni oggetto degli interventi litigiosi (a prescindere da chi abbia commissionato
o eseguito i lavori); gli altri in qualità di compossessori” (consid. 2). Ritenuta
opportuna una trattazione simultanea di tutte le azioni per economia
processuale,
egli ha ritenuto così che gli interventi sulle due porzioni di giardino
assegnate in uso riservato ai convenuti raffigurino atti di illecita violenza,
suscettibili di recare turbativa, poiché trascendono l'ordinaria
amministrazione e sono stati intrapresi senza il consenso dell'assemblea dei
comproprietari. Onde in definitiva l'accoglimento delle azioni, ancorché senza
la comminatoria dell'art. 292 CP.
3. AP
1 e AP 2 contestano che i singoli comproprietari siano abilitati a promuovere azioni
possessorie, sostenendo che solo la comunione dei comproprietari sarebbe stata
legittimata a procedere in giudizio, previa autorizzazione dell'assemblea dei
condomini. AP 3 rileva che gli istanti non sono compossessori della parte
comune di giardino a lui attribuita in uso riservato, sicché non possono intentare
azioni possessorie; tutt'al più – egli soggiunge – sarebbero legittimati a stare
in lite l'amministratore o la comunione dei comproprietari, la quale però non ha
adottato alcuna risoluzione per procedere in giudizio contro di lui. Gli istanti
obiettano, da parte loro, che la comunione dei comproprietari è una semplice comunione
di diritto senza personalità giuridica, sicché diritti e oneri pertengono ai
singoli comproprietari. A loro avviso, inoltre, quanto l'art. 712l cpv. 2 CC prevede è solo una facoltà conferita alla comunione di
agire e non un obbligo. I singoli comproprietari conserverebbero dunque la
possibilità di agire in via possessoria.
4. In
concreto la particella n. 752 è costituita in proprietà per piani (nove unità).
Gli istanti, titolari di cinque quote, hanno convenuto in giudizio altri due
titolari di singole quote, ai quali secondo il piano di assegnazione delle
parti comuni è assegnata in uso riservato la porzione di giardino antistante i rispettivi
appartamenti. Ciò premesso, la questione è di sapere se l'azione sia stata validamente
introdotta, la legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – essendo
un presupposto di merito, da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF
126 II 63 consid. 1 con rimandi).
a) Munito
di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto
valere. Nell'ambito di un'azione possessoria essa compete a ogni possessore,
indipendentemente dalla forma del possesso (diretta o indiretta, originaria o derivata,
individuale o collettiva: v. Stark
in: Berner Kommentar, edizione 2001, n. 7 ad art. 928 CC). Trattandosi di una
proprietà per piani, il possesso delle parti comuni si esercita
collettivamente, sotto forma di un compossesso immediato, ogni proprietario
essendo autorizzato a usare e godere i beni comuni nella misura compatibile con
Fatti
i diritti degli altri (art. 648 cpv. 1 CC). Le relative modalità sono stabilite
nel regolamento per l'amministrazione e l'uso del condominio (art. 712g
cpv. 3 CC). Quanto a eventuali diritti d'uso riservato (o “particolare”), essi consentono a un comproprietario di
adoperare una parte comune, a esclusione degli altri comproprietari. I diritti
d'uso particolare non hanno natura reale; sono diritti personali “rafforzati”. Siccome fissati nel regolamento della comproprietà, i loro effetti si
avvicinano nondimeno a quelli dei diritti reali (122 III 149 consid. 4b; Wermelinger, La
proprieté par étages, Friburgo 2002, n. 151 ad art. 712a CC; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione
1988, n. 45 ad art. 712g CC;
Steinauer, Les droits réels, vol.
I, 3ª edizione, pag. 354 n. 1272b).
b) L'insieme dei comproprietari non si identifica con la comunione dei
comproprietari; al contrario: l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ
21/1987 pag. 326 consid. 8a con richiami). Una comunione di comproprietari non
gode di personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del
diritto e per economia di giudizio la legge le riconosce una certa capacità
processuale. A salvaguardia di interessi comuni essa può dunque, in proprio
nome, stare in lite come attrice o convenuta, escutere o essere escussa (art.
712l cpv. 2 CC). Per far valere o tutelare diritti reali riguardanti
parti comuni una comunione può – come questa Camera ha già avuto modo di
ricordare (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4b)
– promuovere azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC), azioni contro
immissioni (art. 679 CC) e azioni possessorie (art. 928 e 929 CC; Wermelinger, op. cit., n. 187 ad art. 712l
CC). Può intentare finanche azioni di
rivendicazione e azioni di rettifica del registro fondiario (art. 975
CC), se queste non comportano maggiori oneri per i
comproprietari.
c) In
concreto gli istanti non sono turbati nei loro diritti d'uso
esclusivo (né, per avventura, in eventuali diritti d'uso riservato),
ciò che li avrebbe legittimati ad agire in via possessoria (Meier-Hayoz, op. cit., n. 106 in fine
ad art. 712g CC;
Wermelinger, op. cit., n. 183 e 195 ad art. 712a
CC; I CCA, sentenza inc. 11.1997.70 del 10 febbraio
1998, consid. 2). Quanto essi rimproverano ai convenuti
è di avere pavimentato e cintato senza l'accordo degli altri condomini la porzione
di giardino loro assegnata in uso riservato, ciò che limita l'uso delle parti comuni
e l'accesso alla presa dell'acqua, oltre che modificare in modo sostanziale l'aspetto
esterno (istanza, pag. 7 in alto). Ora, che il titolare di diritti riservati
non possa modificare unilateralmente l'aspetto delle parti comuni a lui
assegnate in uso è senz'altro vero (I CCA, sentenza inc. 11.1999.31 del 6 marzo
2000, consid. 4). Qualora ciò avvenga, tuttavia, il singolo comproprietario che
non è toccato nei suoi propri diritti d'uso esclusivo o riservato non può agire
da sé solo; per tutelare le parti comuni (ovvero il rispetto del regolamento condominiale)
egli deve rivolgersi anzitutto all'amministratore (art. 712s cpv. 3 CC).
Se non ne esiste uno, può esigerne la nomina (art. 712q cpv. 1 CC).
Comunque sia, egli non può agire da sé solo, se non ove l'amministratore rimanga
Considerandi
inattivo (Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 372 n. 1339 in fine con rinvio). Nemmeno gli
interessati pretendono che nel caso in rassegna sussistano estremi del genere.
Ne segue che in concreto i singoli comproprietari non potevano esperire da sé
soli l'azione possessoria (v. anche RNRF 83/2002 pag. 150 consid. 3a/bb).
d) A
un'assemblea condominiale del 29 maggio 2006 la maggioranza dei comproprietari si
era invero detta contraria a permettere la recinzione
di porzioni di giardino concesse in uso riservato (doc. H). Non aveva preso però
decisione di sorta, limitandosi a rilevare che “i condomini risolveranno sia la
questione dell'assegnazione ad uso esclusivo (sic) sia la questione
della recinzione in altra sede o con istanze personali”. In che consistessero
simili “istanze personali” non è dato di sapere. La nota a verbale non basta in
ogni modo per desumere che singoli condomini siano stati
formalmente autorizzati dalla comunione dei comproprietari a promuovere causa in
luogo e vece della comunione medesima. Nemmeno risulta
che, sollecitato a intervenire, l'amministratore si sia disinteressato della
questione. Per quel che riguarda i precedenti citati
dagli interessati (sentenze del Tribunale federale 5C.10/2000 del 10 febbraio
2000.
e 5C.50/2004 del 23 giugno 2004), esse si riferiscono alla contestazione
di delibere assembleari, ambito nel quale la legittimazione attiva compete – pacificamente
– a ogni comproprietario che non abbia approvato la risoluzione (art. 712m cpv. 2
combinato con l'art. 75 CC). Non sono dunque di alcun sussidio.
e) Si
aggiunga, per di più, che in caso di compossesso riferito a parti comuni solo l'azione
di reintegra sarebbe – di principio – proponibile, esclusa quella di manutenzione,
giacché il litigio verte di regola su una violazione del regolamento d'amministrazione
e d'uso oppure su una disattenzione dell'art. 648 CC (Meier-Hayoz, op. cit., n. 126 ad art. 712a CC; Wermelinger, op. cit., n. 200 ad art. 712a
CC; Bösch in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 712a). Se ne conclude che, comunque
si esamini il problema della legittimazione attiva, nella fattispecie gli
istanti non erano abilitati a procedere giudizialmente. L'appello
merita dunque accoglimento, onde il rigetto dell'azione e la conseguente
riforma del giudizio impugnato.
5.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del giudizio odierno impone altresì la riforma
del pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede, destinato a identica
sorte.
6.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile. Decisivo è in effetti l'aumento
di valore che ridonderebbe alla proprietà degli istanti senza la turbativa o la
perdita di valore che la misura comporterebbe per i fondi dei convenuti, se fosse
maggiore, (sentenza del Tribunale federale 5C.200/2005 del 21 ottobre 2005,
consid. 1.2 con riferimenti). Agli atti non figurano elementi oggettivi che possano
supplire tale mancanza, né il Pretore ha operato accertamenti. Il giudice delegato di questa Camera ha interpellato
pertanto le parti, le quali hanno indicato concordemente che il valore litigioso
eccede fr. 30 000.– (lettere
del 1°, 3 e 7 luglio 2008, agli atti). Non sussistendo
contestazione, non spetterebbe al giudice – secondo la procedura ticinese –
scostarsi da tale dichiarazione (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio
1998, consid. 8b con riferimenti). L'indicazione appare ad ogni modo
verosimile, almeno per quanto riguarda il deprezzamento che subirebbero le
proprietà dei convenuti in seguito all'eliminazione delle opere controverse. Si
ricordi, ad ogni buon conto, che la violazione di diritti costituzionali può
essere censurata – nel caso specifico – senza riguardo a questioni di valore (DTF 133 III 638).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli
appelli sono accolti e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste
solidalmente a carico degli istanti, che rifonderanno sia a AP 1 e AP 2, sia a AP
3 fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli
oneri dell'appello di AP 2 e AP 1, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, AO
5, AO 7 e AO 6, AO 9, AO 8 e AO 10, AO 2 e AO 4, i quali rifonderanno agli appellanti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
III. Gli
oneri dell'appello di AP 3, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, AO
5, AO 7 e AO 6, AO 9, AO 8 e AO 10, AO 3 e AO 4, i quali rifonderanno agli appellanti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
IV. Intimazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95
a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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