11.2007.28
Designazione di un patrocinatore d'ufficio
9 marzo 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2007.28
Data decisione, Autorità:
09.03.2007, ICCA
Titolo:
Designazione di un patrocinatore d'ufficio
CAPACITÀ PROCESSUALE
art. 39 cpv. 2 CPC-TI
art. 11 LAG
Incarto n.
11.2007.28
Lugano
9 marzo 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.22 (nullità
di matrimonio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
del 25 febbraio 2005 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando
ora sul “decreto” del 31 gennaio 2007 con cui il
Pretore ha designato all'attore l'avv. PI 1 come patrocinatrice d'ufficio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso (“opposizione”) del 16 febbraio 2007 presentato
da AP 1 contro il “decreto”
emesso il 31 gennaio 2007 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1976) si sono
sposati a Mendrisio il 3 novembre 2000. Dal matrimonio è nato M__________, il
14 agosto 2001. Adito dalla moglie il 7 ottobre 2004 e il 12 gennaio 2005
con istanze a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha disciplinato in via provvisionale con ripetuti decreti
cautelari le relazioni personali tra il padre e il figlio (affidato alla
madre), ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 800.–
mensili per l'istante e di fr. 1000.– mensili per il figlio, ha invitato
l'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli a trattenere dallo stipendio del
marito fr. 1800.– mensili, riversandoli direttamente alla moglie, e ha ordinato
al __________, così come alla __________, di vietare ogni atto di disposizione
su conti intestati al marito stesso. La procedura è tuttora pendente (inc.
DI.2004.199).
B. Il
25 febbraio 2005 AP 1, patrocinato dall'avv__________ ha promosso davanti al
medesimo Pretore un'azione di nullità del
matrimonio (art. 107 CC). Nella sua risposta dell'8 maggio 2005 AO 1 ha
proposto di respingere la petizione. Con replica del 13 giugno 2005 l'attore,
rappresentato dall'avv. __________, ha ribadito la sua richiesta. La convenuta
ha duplicato l'11 agosto 2005, confermando il suo punto di vista. All'udienza
preliminare del 10 novembre 2005 AP 1 si è presentato con l'avv. __________,
mentre alla successiva udienza del 16 marzo 2005, indetta per l'escussione di
tre testimoni, è comparso con gli avvocati __________ e __________.
C. Frattanto,
con decreto cautelare del 3 febbraio 2006, il Pretore ha ingiunto ai coniugi di
attenersi alla regolamentazione del diritto di visita stabilita in precedenza.
Il 24 febbraio 2006 AP 1 ha instato personalmente per la riduzione
provvisionale del contributo alimentare a favore della moglie e del figlio,
così come per lo sblocco di due conti bancari. Alla discussione del
27 marzo 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. In quell'occasione
AP 1 è stato patrocinato dall'avv. __________. Il 18 aprile 2006 gli avvocati __________
e __________ hanno rinunciato al mandato, sicché l'indomani il Pretore ha
fissato a AP 1 “un termine di 15 giorni per munirsi di un patrocinatore con la
comminatoria della nomina di uno d'ufficio in caso di inadempienza”. Il destinatario
non avendo ottemperato all'ingiunzione, con decreto del 30 maggio 2006 il
Pretore ha designato all'attore, come patrocinatore d'ufficio, l'avv. __________.
D. In
seguito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata da AO 1, con
decreto cautelare
emesso
senza contraddittorio l'8 giugno 2006 il Pretore ha ordinato al nuovo datore di
lavoro del marito di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1983.– mensili e di
riversarli direttamente alla moglie. Il 23 giugno 2006 l'avvocato __________ ha
comunicato al Pretore di deporre il mandato, il cliente avendogli manifestato
il proposito di incaricare un legale di fiducia. Insorte difficoltà nell'esercizio
del diritto di visita, con decreto cautelare del 28 agosto 2006 il Pretore ha
poi precisato le modalità di consegna del figlio da un genitore all'altro e ha
diffidato AP 1 dal munirsi entro 15 giorni di un legale, con l'avvertimento che
in caso di renitenza ne avrebbe nominato uno d'ufficio.
Il 21
settembre 2006 si è tenuta un'udienza nella causa di merito per l'escussione di
tre testimoni, alla quale AP 1 non ha partecipato. In calce al verbale il Pretore
ha soggiunto che nel caso in cui l'attore non avesse designato un nuovo patrocinatore
entro il 5 ottobre 2006
egli avrebbe proceduto in sua vece, rispettivamente avrebbe
sottoposto “alla Commissione
tutoria regionale la valutazione della necessità di nominare un curatore di rappresentanza”.
Statuendo su una nuova istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
presentata da AO 1, il Pretore ha ordinato alla Cassa di disoccupazione Unia, il
17 novembre 2006, di trattenere dalle indennità da versare a AP 1 la somma di fr.
1983.– mensili e di riversarla direttamente alla moglie. Il 4 dicembre 2006 il
marito ha chiesto la revoca del provvedimento. Il 7 dicembre 2006 si è tenuta un'udienza nella causa di merito per
l'audizione di due testimoni, alla quale AP 1 ha
partecipato da sé solo. Al termine delle deposizioni il Pretore ha intimato
alle parti la citata istanza di revoca del marito. La relativa discussione è
avvenuta seduta stante.
Con
decreto cautelare del 15 dicembre 2006 il Pretore ha ripristinato il diritto di
visita infrasettimanale del padre e ha stabilito quello per le imminenti ferie
natalizie. AO 1 ha postulato il 21 dicembre 2006 la revoca di quest'ultimo
provvedimento. Il 27 dicembre 2006 AP 1, senza l'ausilio di un legale, ha chiesto
al Pretore di proseguire l'istruttoria di merito. Con ordinanza del 3 gennaio
2007 il Pretore ha fissato alle parti un termine di 20 giorni per sciogliere le
riserve sui testimoni non ancora sentiti. L'8 gennaio 2007 l'attore si è
nuovamente rivolto al Pretore, postulando una diversa modalità di passaggio del
figlio in occasione del diritto di visita. L'indomani il Pretore ha citato le
parti all'udienza del 15 febbraio 2007 per la discussione dell'istanza di
revoca presentata il 21 dicembre 2006 dalla moglie e sull'istanza di modifica presentata
l'8 gennaio 2007 dal marito, ordinando a quest'ultimo di farsi accompagnare da
un patrocinatore.
Il 23
gennaio 2007 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore (senza l'ausilio di un legale),
chiedendogli di approvare un calendario dei diritti di visita e il giorno dopo ha instato
per l'assunzione di svariati mezzi di prova, confermando
tutti mezzi istruttori notificati all'udienza preliminare e chiedendo “ai sensi
dell'art. 216 segg. CPC” di invitare l'avvocato PA 1, legale della moglie, a
precisare il contenuto di accuse contenute in una lettera indirizzata alla
Pretura il 29 luglio 2005.
E. Con
decreto del 31 gennaio 2007 il Pretore, “richiamate le ordinanze del 28 agosto
2006, 21 settembre 2006 e 9 gennaio 2007 con cui aveva fissato a AP 1 un
termine per comunicare il nome di un patrocinatore con la comminatoria della
designazione di uno d'ufficio”,
“rilevato che l'interessato ha
lasciato decorrere tali termini infruttuosamente”, “viste le istanze
del 24 gennaio 2007 di AP 1 e considerato che sebbene da un controllo sommario
le stesse potrebbero risultare irrite, appare non di meno indispensabile
fissare un'udienza per il contraddittorio, da svolgere all'udienza già prevista
per il 15 febbraio 2007”, ha designato a AP 1 l'avv. PI 1 come patrocinatrice
d'ufficio.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un ricorso (“opposizione”) del 16
febbraio 2007 nel quale chiede che il Tribunale di appello inviti il Pretore a
decidere sulle istanze ancora inevase, che istruisca una procedura a norma
dell'art. 216 segg. CPC e che la designazione dell'avv. PI 1 sia annullata o
confermata solo fino alla nomina di un patrocinatore di fiducia. Il memoriale
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il
ricorrente chiede che questa Camera inviti il Pretore a decidere le istanze
tuttora pendenti dinanzi a lui. La domanda è palesemente irricevibile, la
Camera civile di appello non essendo abilitata a sindacare doglianze di
denegata o ritardata giustizia (Rep. 1983 pag. 2 consid. 2). Quanto alla
richiesta di “istruire una procedura ai sensi dell'art. 216 segg. CPC per
l'indebito profitto segnalato dall'avvocato PA 1 nella lettera del 29 luglio
2005”, anch'essa si rivela d'acchito improponibile. Intanto perché un'eccezione di falso va sollevata al più tardi
con la replica (art. 78 cpv. 2 in relazione con il cpv. 1 seconda frase
CPC) e può riferirsi solo a documenti eccepiti di falso formale. Inoltre
perché la questione sollevata dall'interessato il 24 gennaio 2007 rientra nel
novero delle istanze che devono ancora essere discusse davanti al Pretore, il
quale a tal fine aveva già indetto un'udienza per il 15 febbraio 2007 (act.
XXXV).
2.
L'ingiunzione
con cui il giudice diffida una parte a munirsi di un avvocato è un decreto
(rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 39). Come tale, esso è
impugnabile “nel termine ordinario”, sempre che la causa sia appellabile; inoltre
l'appello è trattato solo qualora il primo giudice lo munisca di effetto
sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Fino al 30 luglio 2002 anche l'atto con cui il
giudice nominava successivamente alla parte che non ottemperava all'ordine un patrocinatore
d'ufficio era un decreto (loc. cit.). Dopo di allora la disciplina della difesa
d'ufficio è passata tuttavia alla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (art. 39 cpv. 3 CPC). L'atto con cui il
giudice nomina al renitente un patrocinatore d'ufficio è divenuto così una decisione autonoma giusta l'art. 11 Lag, impugnabile entro 15 giorni con ricorso munito per legge di effetto
sospensivo “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 2 e 4 Lag), cioè
all'autorità gerarchicamente
superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001,
commento all'art. 35 in fine). Sotto questo profilo non occorre più, di
conseguenza, che la causa sia appellabile né che il primo giudice abbia conferito
effetto sospensivo al rimedio giuridico. Presentato in tempo utile, in
concreto il ricorso può dunque essere trattato senza indugio.
3.
Ciò
premesso, nella misura in cui l'interessato censura i motivi per cui il Pretore
gli ha designato un difensore d'ufficio, il ricorso è nondimeno inammissibile.
Ove intenda contestare l'obbligo di far capo a un legale, la parte deve
impugnare infatti il relativo decreto (sopra, consid. 2). Nella fattispecie il
decreto del 28 agosto 2006 non è stato appellato. Le critiche del ricorrente sulla
necessità di un patrocinatore non possono quindi essere vagliate ora. Quanto
alla persona dell'avv. PI 1, il ricorrente non muove la benché minima
obiezione. Egli non pretende, in particolare, che costei sarebbe inidonea –
soggettivamente o oggettivamente – ad assicurare la sua difesa, né adombra
eventuali conflitti d'interessi, né prospetta tesi di incompatibilità, di
ricusa o di esclusione (RtiD II-2006 pag. 615, consid. 2 con riferimento). Ci
si limitasse a questi soli elementi, il ricorso in esame andrebbe pertanto
dichiarato irricevibile. In realtà, a un vaglio più attento il caso denota
altre specificità.
4.
Si
è appena ricordato che con decreto del 28 agosto 2006 il Pretore ha diffidato AP
1.
a munirsi di un patrocinatore entro il 15 settembre successivo e che a tale
ingiunzione l'interessato non ha dato seguito. In tali circostanze, accertato
che il soggetto non sa difendersi con sufficiente chiarezza, il Pretore non
poteva semplicemente continuare il processo. Ove la parte diffidata a munirsi
di un patrocinatore rimanga inadempiente, il giudice deve infatti
designarle un difensore d'ufficio, a meno che per libera scelta tale parte si
disinteressi manifestamente del processo e non voglia difendersi (I CCA,
sentenza inc. 11.2006.69 del 18 luglio 2006; Cocchi/Trezzini,
op. cit., appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 39 CPC), ipotesi estranea alla
fattispecie. Il Pretore per contro si è limitato a diffidare nuovamente
l'attore, in calce al verbale del 21 settembre 2006 (act. XXIX, pag. 3), a
dotarsi di un patrocinatore entro il 5 ottobre 2006. Per di più, trascorso
infruttuosamente il termine, egli non ha designato difensore alcuno. Anzi, alla
seduta del 7 dicembre 2006 indetta per l'audizione di due testimoni nella causa
di merito e la discussione di un'istanza da lui presentata il 4 dicembre
precedente, l'attore è stato ammesso ad agire personalmente, senza alcuna
reazione da parte del giudice (act. XXXII). Solo l'8 gennaio 2007, quando è
stato adito personalmente dall'attore con un'istanza volta alla modifica del
diritto di visita, il Pretore ha ordinato all'interessato, il giorno
successivo, di partecipare all'udienza accompagnato dal suo patrocinatore (ordinanza
del 9 gennaio 2007 nel fascicolo “corrispondenza”).
Ciò non ha impedito al giudice tuttavia di intimare tali istanze – pur definite
“a un sommario esame irrite” – alla controparte e di citare le parti alla
discussione del 15 febbraio 2007. Salvo nominare in tale occasione l'avv. PI 1
come patrocinatrice d'ufficio (act. XXXV).
Perché la
nomina di un avvocato d'ufficio si giustificasse dopo che l'attore era stato
ammesso a discutere personalmente la sua causa all'udienza del 7 dicembre 2006
e dopo che le sue istanze del 24 gennaio 2007, per quanto “irrite”, fossero state intimate alla controparte, non è dato di
comprendere. Si potrà sostenere che il Pretore ha mostrato verso il soggetto una
buona dose di indulgenza. Il problema è che tale disponibilità può seriamente
avere indotto l'attore a credere che l'esigenza di reperire un legale di
fiducia fosse ormai superata. Nominando in seguito di punto in bianco un
patrocinatore d'ufficio, il Pretore ha sorpreso così il destinatario. Non che l'attore
debba necessariamente essere ammesso a stare in lite da sé. Circostanze oggettive
sembrano far ritenere, anzi, che egli non sappia discutere la causa con chiarezza
e ignori le norme di procedura più basilari. Ma proprio per tali motivi egli va
diffidato univocamente a incaricare un patrocinatore, indicandogli una volta tanto
quali elementi concreti giustifichino il provvedimento (RtiD II-2005 pag. 670
n. 6c), motivi di cui si cercherebbe traccia invano nel ponderoso carteggio. Nel
caso in cui l'interessato rimanesse poi inadempiente, il giudice procederà
senza esitare – e soprattutto senza lasciarlo passare ad atti processuali
successivi – alla designazione di un patrocinatore d'ufficio.
5.
Si
aggiunga che la situazione confusa precedente l'inopinata nomina del difensore
d'ufficio trova riflesso anche nella gestione processuale. Dopo l'introduzione della
causa volta a far annullare il matrimonio (25 febbraio 2005), le parti – e
principalmente la convenuta – hanno presentato infatti svariate istanze miranti
all'adozione o alla modifica di misure a protezione dell'unione coniugale. Se
non che, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane
competente a statuire sull'assetto della vita separata solo fino alla
litispendenza dell'azione di nullità (art. 110 CC), anche se la sua decisione
interviene in seguito (v. per analogia, in materia di divorzio, DTF 129 III 62
consid. 3 con riferimenti). Le istanze volte alla riduzione del contributo alimentare per la moglie, alla trattenuta dallo
stipendio e alla regolamentazione del diritto di visita potevano dunque essere
trattate solo come misure provvisionali nel quadro della causa di merito, giacché
una volta pendente l'azione di nullità simili misure competono solo al
giudice dell'art. 137 cpv. 2 CC (Geiser/Lüchinger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 110).
Giovi infine rammentare che pure in un'azione di nullità del matrimonio i figli
minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti
personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno
che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC per
analogia: Geiser/Lüchinger op. cit., n. 9 ad art. 110). Tale
principio si applica a tutti i figli che abbiano compiuto sei anni (DTF 131 III
553.
consid. 1.1), ciò che è il caso di M__________
6.
Se
ne conclude che, emanato in condizioni non compatibili con la buona fede processuale,
il decreto in questione dev'essere annullato. Quanto agli oneri processuali, la
procedura in materia di patrocinatori d'ufficio è gratuita (come quella in
materia di assistenza giudiziaria), salvo estremi di temerarietà che non si verificano
in concreto (art. 4 cpv. 2 Lag per analogia). Non v'è ragione in concreto per
derogare a tale precetto.
7.
Per
quel che riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia necessaria per il
ricorso in materia civile. Se appena si pensa in effetti che l'onorario massimo
spettante a un avvocato per la conduzione di un'intera causa di nullità sarebbe
di fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA), procedimenti cautelari compresi, e che
nel caso specifico la procedura volge ormai al termine dell'istruttoria, l'onorario
del patrocinatore obbligatorio non può ragionevolmente ammontare a fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della
decisione impugnata è annullato.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a , .
Comunicazione
a:
– ;
– ;
– .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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