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Decisione

11.2007.29

Assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele

6 marzo 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 512.2003/R.92.2006 (protezione del figlio: provvedi­menti

cautelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1, )

alla

,

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando

ora sulla decisione del 31 gennaio 2007 con cui l'Autorità

di vigilanza ha respinto una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP

1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 15 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 31

gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione provvisionale del 2 ottobre 2006 la Commissione

tutoria regionale 12 ha privato AP 1 (1978) della custodia

parentale sul figlio E__________ (1998), ha affidato provvisoriamente il

bambino al nonno materno __________ (1954), ha designato l'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni a __________ quale organo “di controllo e di informazione conformemente all'art. 307 CC” e ha conferito a AP 1 un diritto di visita

al figlio

ogni domenica dalle ore 14.00 alle 18.00. Tale decisione è stata

confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, su ricorso di AP 1, il 15

novembre 2006. Adita da AP 1, con sentenza del 31 gennaio 2007 questa Camera ha

riformato la decisione predetta e ha dichiarato il ricorso all'Autorità di

vigilanza irricevibile, la Commissione tutoria regionale

avendo statuito sulla base di un contraddittorio incompleto

(inc. 11.2006.153).

B. Con

una nuova decisione provvisionale del 4 dicembre 2006 la Commissione tutoria

regionale 12 ha disciplinato il diritto di visita di AP 1, senza modificarne la

frequenza né la durata, ma disponendone l'esercizio sotto sorveglianza al Punto

d'incontro __________ di __________. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni è

stato incaricato di organizzare le relazioni tra madre e figlio, verificando

l'andamento delle visite. AP 1 è insorta il 15 dicembre 2006 contro tale

decisione all'Autorità di vigilanza, che statuendo il 31 gennaio 2007 ha

respinto il ricorso e le ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria,

senza prelevare tasse né spese.

C. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha ricorso il 15 febbraio 2007 a

questa Camera, chiedendo di riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza nel

senso di concederle il beneficio litigioso. Analoga richiesta essa formula per

la procedura in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Con­siglio di Stato

n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto

questo profilo il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

2.

Nella

fattispecie l'Autorità di vigilanza ha rifiutato alla richiedente il beneficio

in questione con l'argomento che il ricorso appariva sprovvisto fin dall'inizio

di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Essa ha ricordato che la

decisione di sottoporre il diritto di visita a sorveglianza è stata presa dalla

Commissione tutoria regionale perché nelle settimane precedenti l'emanazione

del prov­vedimento il figlio aveva accusato un netto aggravarsi di problemi psichici,

dovuti al timore – da lui medesimo espresso – di essere rapito o maltrattato

dalla madre. Ciò rendeva impensabile mantenere relazioni personali prive di

sorveglianza. Inoltre, secondo l'Autorità di vigilanza, il beneficio

dell'assistenza giudiziaria andava respinto anche perché AP 1 avrebbe potuto

procedere in lite lei medesima (art. 14 cpv. 2 Lag), redigendo personalmente il

ricorso, il che avrebbe reso superflua l'opera di un patrocinatore (decisione

impugnata, consid. 11).

3.

La

ricorrente esordisce dolendosi di motivazioni “intimidatorie”,

invocando il principio di uguaglianza e lamentando scarsa sensibilità nei suoi

confronti. Alle ragioni addotte dall'Autorità di vigilanza essa oppone che,

come ricorrente, mirava a continuare l'esercizio del diritto di visita seguendo

l'assetto regolato nella decisione provvisionale del 2 ottobre 2006, intenzione

che a suo avviso “era senza

dubbio legittima e con buone probabilità di essere accolta”. Per il resto essa afferma che la sua formazione

educativa, limitata alle scuole dell'obbligo, non le permetteva “di destreggiarsi in simili contesti”, onde la comprensibile preoccupazione di far

capo a un legale, tanto più in “un procedimento dalla particolare componente emotiva e con implicazioni

strettamente personali” che le

impediva “il necessario

distacco per una gestione corretta della causa”.

4.

Alla

prima motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza l'interessata sostanzialmente

non risponde. Asserisce che “scopo

del ricorso non era ottenere un diritto di visita libero, bensì ripristinare le

relazioni madre-figlio nella misura e nei modi decisi dalla CTR il 2 ottobre

precedente” attraverso l'elaborazione di “un program­ma

di riavvicinamento graduale fra lei ed E__________”. Così argomentando, però,

essa non spiega lontanamente in che dovesse consistere siffatto pro­gramma. Le

visite sotto sorveglianza sono state disposte dalla Commissione tutoria

regionale proprio perché il figlio rifiutava di incontrare la madre. Grazie

alla rassicurante presenza di operatori delegati dall'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni e grazie all'esercizio delle visite in un luogo “neutro” e tranquillo la Commissione tutoria regionale si

propone appunto di ricostituire progressivamente la fiducia del ragazzo verso

la madre, fugandone le paure. Come ciò potesse attuarsi con l'assetto delle

visite precedente e “con luogo di scambio presso la

nonna materna” la ricorrente non illustra. Su questo punto il ricorso manca, già a un primo esame, di

consistenza.

5.

Per

quanto riguarda la pretesa incapacità di stendere essa medesi­ma il ricorso all'Autorità

di vigilanza, la ricorrente evoca – come detto – la sua

educazione limitata alle scuole dell'obbligo e la sua emotività, ma non

pretende che le sarebbe stato impossibile descrivere con parole proprie, anche

in termini semplici, perché il diritto di visita sotto sorveglianza al Punto

d'incontro __________ a __________ fosse contrario all'interesse del figlio. Che

poi l'esposto sarebbe potuto risultare emozionale o partecipe poco importa,

giacché di ciò l'Autorità di vigilanza avrebbe tenuto

conto. Certo, il caso era delicato e non mancava di implicazioni a livello

personale. Non poteva dirsi tuttavia proceduralmente complesso, né la misura – provvisoria

– risultava particolar­mente incisiva (come sarebbe stata, ad esempio, la

privazione definitiva della custodia parentale: DTF 130 I 180). Anche al proposito

la decisione impugnata resiste dunque alla critica. Se ne conclu­de che,

destituito di fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso.

6.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (salvo ipotesi

di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non

v'è ragione di scostarsi da tale precetto. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, ove appena si

consideri che – come il ricorso all'Autorità di vigilanza – anche il ricorso in

questa sede appariva privo di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag). Non si pone per converso problema di ripetibili, il ricorso non

avendo formato oggetto di intimazione.

7.

Per

quanto riguarda i possibili rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (onorario dell'avvocato per il patrocinio

davanti all'Autorità di vigilanza, consistente per l'essenziale nella stesura di

un allegato di sei pagine) non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per il

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– ,

;

– ,

;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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