11.2007.29
Assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele
6 marzo 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.29
Data decisione, Autorità:
06.03.2007, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
AUTORITÀ DI VIGILANZA
SPESE E RIPETIBILI
art. 3 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
Incarto n.
11.2007.29
Lugano,
6 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 512.2003/R.92.2006 (protezione del figlio: provvedimenti
cautelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1, )
alla
,
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando
ora sulla decisione del 31 gennaio 2007 con cui l'Autorità
di vigilanza ha respinto una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP
1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 31
gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione provvisionale del 2 ottobre 2006 la Commissione
tutoria regionale 12 ha privato AP 1 (1978) della custodia
parentale sul figlio E__________ (1998), ha affidato provvisoriamente il
bambino al nonno materno __________ (1954), ha designato l'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni a __________ quale organo “di controllo e di informazione conformemente all'art. 307 CC” e ha conferito a AP 1 un diritto di visita
al figlio
ogni domenica dalle ore 14.00 alle 18.00. Tale decisione è stata
confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, su ricorso di AP 1, il 15
novembre 2006. Adita da AP 1, con sentenza del 31 gennaio 2007 questa Camera ha
riformato la decisione predetta e ha dichiarato il ricorso all'Autorità di
vigilanza irricevibile, la Commissione tutoria regionale
avendo statuito sulla base di un contraddittorio incompleto
(inc. 11.2006.153).
B. Con
una nuova decisione provvisionale del 4 dicembre 2006 la Commissione tutoria
regionale 12 ha disciplinato il diritto di visita di AP 1, senza modificarne la
frequenza né la durata, ma disponendone l'esercizio sotto sorveglianza al Punto
d'incontro __________ di __________. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni è
stato incaricato di organizzare le relazioni tra madre e figlio, verificando
l'andamento delle visite. AP 1 è insorta il 15 dicembre 2006 contro tale
decisione all'Autorità di vigilanza, che statuendo il 31 gennaio 2007 ha
respinto il ricorso e le ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria,
senza prelevare tasse né spese.
C. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha ricorso il 15 febbraio 2007 a
questa Camera, chiedendo di riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza nel
senso di concederle il beneficio litigioso. Analoga richiesta essa formula per
la procedura in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto
questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza ha rifiutato alla richiedente il beneficio
in questione con l'argomento che il ricorso appariva sprovvisto fin dall'inizio
di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Essa ha ricordato che la
decisione di sottoporre il diritto di visita a sorveglianza è stata presa dalla
Commissione tutoria regionale perché nelle settimane precedenti l'emanazione
del provvedimento il figlio aveva accusato un netto aggravarsi di problemi psichici,
dovuti al timore – da lui medesimo espresso – di essere rapito o maltrattato
dalla madre. Ciò rendeva impensabile mantenere relazioni personali prive di
sorveglianza. Inoltre, secondo l'Autorità di vigilanza, il beneficio
dell'assistenza giudiziaria andava respinto anche perché AP 1 avrebbe potuto
procedere in lite lei medesima (art. 14 cpv. 2 Lag), redigendo personalmente il
ricorso, il che avrebbe reso superflua l'opera di un patrocinatore (decisione
impugnata, consid. 11).
3.
La
ricorrente esordisce dolendosi di motivazioni “intimidatorie”,
invocando il principio di uguaglianza e lamentando scarsa sensibilità nei suoi
confronti. Alle ragioni addotte dall'Autorità di vigilanza essa oppone che,
come ricorrente, mirava a continuare l'esercizio del diritto di visita seguendo
l'assetto regolato nella decisione provvisionale del 2 ottobre 2006, intenzione
che a suo avviso “era senza
dubbio legittima e con buone probabilità di essere accolta”. Per il resto essa afferma che la sua formazione
educativa, limitata alle scuole dell'obbligo, non le permetteva “di destreggiarsi in simili contesti”, onde la comprensibile preoccupazione di far
capo a un legale, tanto più in “un procedimento dalla particolare componente emotiva e con implicazioni
strettamente personali” che le
impediva “il necessario
distacco per una gestione corretta della causa”.
4.
Alla
prima motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza l'interessata sostanzialmente
non risponde. Asserisce che “scopo
del ricorso non era ottenere un diritto di visita libero, bensì ripristinare le
relazioni madre-figlio nella misura e nei modi decisi dalla CTR il 2 ottobre
precedente” attraverso l'elaborazione di “un programma
di riavvicinamento graduale fra lei ed E__________”. Così argomentando, però,
essa non spiega lontanamente in che dovesse consistere siffatto programma. Le
visite sotto sorveglianza sono state disposte dalla Commissione tutoria
regionale proprio perché il figlio rifiutava di incontrare la madre. Grazie
alla rassicurante presenza di operatori delegati dall'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni e grazie all'esercizio delle visite in un luogo “neutro” e tranquillo la Commissione tutoria regionale si
propone appunto di ricostituire progressivamente la fiducia del ragazzo verso
la madre, fugandone le paure. Come ciò potesse attuarsi con l'assetto delle
visite precedente e “con luogo di scambio presso la
nonna materna” la ricorrente non illustra. Su questo punto il ricorso manca, già a un primo esame, di
consistenza.
5.
Per
quanto riguarda la pretesa incapacità di stendere essa medesima il ricorso all'Autorità
di vigilanza, la ricorrente evoca – come detto – la sua
educazione limitata alle scuole dell'obbligo e la sua emotività, ma non
pretende che le sarebbe stato impossibile descrivere con parole proprie, anche
in termini semplici, perché il diritto di visita sotto sorveglianza al Punto
d'incontro __________ a __________ fosse contrario all'interesse del figlio. Che
poi l'esposto sarebbe potuto risultare emozionale o partecipe poco importa,
giacché di ciò l'Autorità di vigilanza avrebbe tenuto
conto. Certo, il caso era delicato e non mancava di implicazioni a livello
personale. Non poteva dirsi tuttavia proceduralmente complesso, né la misura – provvisoria
– risultava particolarmente incisiva (come sarebbe stata, ad esempio, la
privazione definitiva della custodia parentale: DTF 130 I 180). Anche al proposito
la decisione impugnata resiste dunque alla critica. Se ne conclude che,
destituito di fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso.
6.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (salvo ipotesi
di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non
v'è ragione di scostarsi da tale precetto. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, ove appena si
consideri che – come il ricorso all'Autorità di vigilanza – anche il ricorso in
questa sede appariva privo di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag). Non si pone per converso problema di ripetibili, il ricorso non
avendo formato oggetto di intimazione.
7.
Per
quanto riguarda i possibili rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (onorario dell'avvocato per il patrocinio
davanti all'Autorità di vigilanza, consistente per l'essenziale nella stesura di
un allegato di sei pagine) non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per il
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
– ,
;
– ,
;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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