11.2007.30
Cancellazione di un diritto di passo pubblico
11 agosto 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2007.30
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, ICCA
Titolo:
Cancellazione di un diritto di passo pubblico
CANCELLAZIONE DELLA SERVITÙ
art. 736 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.30
Lugano
11 agosto
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.13
(cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 27 luglio 2004 da
AP 1 Aurigeno
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1
(rappresentato dal Municipio
e patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 30 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della particella n. 35 RFD di __________, situata
nella zona del nucleo vecchio. Tale particella è gravata di una servitù di
passo pubblico in favore della particella n. 57 (“__________”), appartenente al AO 1, che risale all'introduzione del registro fondiario
definitivo nell'allora Comune di __________ (1988). Il passo
permette di raggiungere l'interno del paese dalla strada cantonale (particella
n. 109) e dal posteggio comunale (particella n. 36).
B. Il 22 luglio
2004 AP 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per
ottenere che la servitù di passo pubblico gravante la sua particella fosse cancellata. Nella sua risposta del 7
ottobre 2004 il Comune ha postulato il rigetto della petizione. In via subordinata,
nel caso in cui l'azione fosse stata accolta, esso ha chiesto il pagamento di un'indennità
di fr. 12 000.– a titolo di riscatto. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 6 dicembre 2004 e l'istruttoria,
cominciata il 16 febbraio 2005, è terminata nel febbraio del 2006. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare
conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista.
C. Statuendo
con sentenza del 30 gennaio 2007, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 660.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al Comune
fr. 1100.– per ripetibili.
D. Insorta contro la sentenza appena citata con un appello del
20 febbraio 2007, AP 1 chiede di accogliere la sua petizione e di riformare
in tal senso il giudizio impugnato. Con osservazioni del 18 aprile 2007 AO 1
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che i
diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla
svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9
cpv. 3 CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie
il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 12
000.
– (consid. 11), non contestato dalla parti. Tempestivo,
l'appello può dunque essere vagliato nel merito.
2.
Accertato che la servitù risale al
1988, quando è stato introdotto nel Comune il registro fondiario definitivo, il
Pretore non ha potuto appurare con certezza quale fosse lo scopo del passo
pubblico. Egli ha esaminato così quale finalità sarebbe ragionevomente potuta
risultare dai bisogni e dalle necessità d'uso del fondo dominante, un interesse
personale dell'avente diritto essendo sufficiente. Ne ha dedotto – il Pretore –
che il senso della servitù doveva essere, per il Comune di__________ e per il
Consorzio raggruppamento terreni, quello di “mantenere aperto a chiunque un percorso
nel nucleo storicamente caratteristico, che lungo una viuzza in parte pavimentata
e delimitata da muri a secco sicuramente centenari, dalla strada principale (e
dal posteggio comunale ad essa adiacente) si snoda per 47 m lungo il confine
sud-est del fondo di proprietà dell'attrice e permette di raggiungere l'interno
del nucleo e per finire, la strada comunale fondo part. 57”.
Per il primo giudice, in
altri termini, lo scopo del passo non è quello di consentire l'accesso a una mèta
particolare o a un edificio preciso, ma quello di garantire il transito
pedonale a un numero indeterminato di persone. E sotto tale profilo egli ha constatato
che un interesse legittimo all'esercizio della servitù sussiste, il passo essendo
tuttora adoperato da vari cittadini, tant'è che alcuni di loro hanno chiesto ancora
recentemente al Comune di proibire all'attrice la chiusura del percorso con un
cancello. Secondo il Pretore, in definitiva, non soccorrono i presupposti per
la cancellazione della servitù, sebbene i fondi maggiormente interessati
all'accesso pedonale siano raggiungibili anche in altro modo. Quanto all'eventuale
riscatto della servitù, il primo giudice ha escluso che il passo limiti l'uso
razionale del fondo serviente. Ha scartato anche l'ipotesi, quindi, di una sproporzione
tra i contrapposti interessi delle parti.
3.
L'appellante
sostiene anzitutto che non sussiste più identità fra il modo in cui la servitù era
esercitata originariamente e quello in cui è praticata oggi, già per il fatto
che il diritto reale limitato è stato costituito come passo pubblico e non per
il transito di poche persone. A suo avviso inoltre non è stata dimostrata
l'effettiva utilità, necessità e legittimità di mantenere la servitù. Fosse
stato il passo pubblico di fondamentale importanza, essa soggiunge, decine di persone
avrebbero testimoniato e manifestato interesse, mentre ciò non è avvenuto. Secondo
l'appellante, poi, vi è palese sproporzione tra l'aggravio e l'interesse
rappresentato dalla servitù, ove appena si pensi alle gravi ripercussioni di un
passo aperto a tutti per un terreno privato in contrapposizione allo scarso,
esiguo e limitato interesse del passo pubblico nella fattispecie, come ha
rilevato il Pretore. Per l'appellante, infine, chiedere un indennizzo in caso
di riscatto incombe al Comune e l'attrice si dichiara disposta a versare una
somma di denaro, dietro espressa richiesta, qualora il Comune comprovi un danno
effettivamente subìto.
4.
I presupposti per
ottenere la cancellazione di una servitù sono già stati riassunti dal Pretore
(sentenza impugnata, consid. 1). Al proposito basti rammentare che la radiazione di un passo pubblico è retta dalle stesse condizioni
cui l'art. 736 cpv. 1 CC assoggetta la cancellazione delle servitù in genere (Besson, La suppression et
l'adaptation des servitudes par le juge, in: JdT 117/ 1969 I 286 in basso). Se
non che, trattandosi di un passo pubblico, l'interesse
all'esercizio del diritto per il proprietario del fondo dominante è
quello di una cerchia indistinta di persone. Poco importa dunque l'effettiva
necessità del singolo utente o il numero dei passanti. Decisivo è l'interesse al mantenimento del diritto reale limitato da parte dell'ente
pubblico. E che nella fattispecie il percorso abbia ancora un interesse
ragionevole risulta già dalla circostanza che dal posteggio comunale
(particella n. 36) “questo tratto permette un comodo accesso alle case
di quella parte del nucleo” (deposizione __________ del 16 febbraio 2005:
verbale del 16 febbraio 2005, pag. 2). Il perito giudiziario ha precisato altresì
che per i proprietari dei fondi direttamente confinanti con la “__________” le
alternative di percorso non possono essere considerate equivalenti, poiché la
prima (in giallo sulla
planimetria allegata al referto) comporta una scomoda scalinata e una strettoia,
mentre la seconda (in blu) è notevolmente più lunga (perizia ing. __________
del 13 dicembre 2005, risposta n. 2).
5.
__________,
già sindaco di __________ tra il 1976 e il 1992, ha rilevato invero che lo scopo
del raggruppamento dei terreni nel Comune era anche quello di eliminare i passi
pubblici su fondi privati (“per
fare un po' di pulizia”), sicché
dietro richiesta il Comune avrebbe concesso la cancellazione di un simile aggravio
(verbale del 16 febbraio 2005, pag. 5). Resta il fatto che, come ha rilevato il
testimone, gli allora comproprietari della particella n. 35 nulla hanno chiesto,
né al riguardo si sono mai verificate contestazioni o sono sorti litigi, come ha
ricordato il presidente del Consorzio raggruppamento terreni (deposizione di __________:
verbale del 6 aprile 2005, pag. 10). __________, già
sindaco di __________ tra il 1992 e il 1996, ha soggiunto: “Lo strano di questo
diritto di passo è che è restato tale in fase di RT e che il Comune non l'ha
fatto suo” (verbale del 16 febbraio 2005, pag. 2 a metà), probabilmente perché
– e la spiegazione si riconduce al padre dell'attrice, allora comproprietario
della particella n. 35 – “in quel luogo era presente un pergolato di vigna” (loc. cit.).
6.
Nemmeno
si può affermare che con la creazione della particella n. 57 (appartenente al Comune),
l'interesse della servitù per accedere al nucleo del paese sia venuto meno. Quantunque
la costituzione della proprietà comunale risalga al 1986 e l'iscrizione del passo pubblico sia del 1988,
entrambe le operazioni sono avvenute infatti nell'ambito della procedura volta
all'introduzione del registro fondiario definitivo ad __________. Il caso in
esame non si identifica pertanto con quello in cui la formazione di una strada pubblica
giustifichi la cancellazione di un passo privato (DTF 130 III 559
consid. 3.3; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 384 n.
2267; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 2ª edizione, pag. 283 n. 1309; v. anche Liver in:
Zürcher Kommentar, 2ª edizione,
n. 18 e n. 61 ad art. 736 CC). Per
di più, dagli atti risulta che al momento in cui è stato introdotto il registro
fondiario definitivo nel Comune di __________ gli allora comproprietari della
particella n. 35 hanno notificato loro medesimi l'onere di passo pubblico in favore
della particella n. 57 (verbale di audizione ed esperimento di conciliazione n.
404.
del 17 agosto 1988, nel fascicolo “Ispezione UR”).
7.
Circa l'identità
della servitù, contrariamente all'opinione dell'appellante il Pretore non ha asserito
che lo scopo originario del passo fosse “la creazione di un tragitto di svago”,
bensì quello “di garantire il passaggio a un numero indeterminato di persone,
senza che il tratto in questione serva a raggiungere una mèta particolare o un
preciso edificio” (sentenza impugnata, consid. 6). Né si può dire che oggi l'uso
del percorso, seppure limitato a poche persone, leda il
principio secondo cui una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso
da quello per cui essa è stata a suo tempo costituita. Quand'anche non tutti i
firmatari della richiesta insinuata al Comune di __________ perché si proibisse
“al signor __________ di impedire il passaggio della
gente” (doc. 2) usufruiscano della servitù (deposizione
di __________ verbale del 6 aprile 2005, pag. 9), per vero, la carraia continua
a essere adoperata oggi ancora dai proprietari dei fondi che si trovano in quella
parte del nucleo (deposizioni di __________, __________, __________ e __________
verbale del 6 aprile 2005, pag. 1, 2, 4, 6 e 9), per tacere delle persone che
si recano in visita ad abitanti della zona (deposizione __________: verbale del
6.
aprile 2005, pag. 7). Del resto, la mera circostanza che il proprietario di
un fondo dominante disponga di accessi alternativi non basta per togliere utilità
a una servitù (Rodondi, L'extinction
des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 108). E in
concreto l'esistenza di passaggi alternativi era nota ai proprietari del fondo
serviente sin dal momento in cui la servitù litigiosa è stata costituita.
8.
Per
quel che riguarda il lamentato uso improprio del passo (ricettacolo di
deiezioni canine, accesso da parte dei “soliti passanti che non perdono occasione per girovagare sul fondo” dell'attrice) o la mancata manutenzione e
pulizia del percorso che incombe al Comune, ciò non vanifica l'interesse
dell'ente pubblico all'esercizio conforme della servitù. In conclusione, come
ha rilevato il Pretore, la finalità del passo pubblico pedonale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 1988, sicché non
soccorrono i presupposti per cancellare l'onere dalla particella n. 35. Su
questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
9.
L'appellante
si duole di una sproporzione manifesta tra le gravi incidenze negative
che implica il passo per il fondo serviente e l'interesse scarso, esiguo e
limitato all'esercizio della servitù da parte del pubblico. Così argomentando,
però, essa postula di fatto il riscatto della servitù (art. 736 cpv. 2 CC). Ora, pur accennando ad aggravi del fondo serviente, nella petizione
del 22 luglio 2004 e nel memoriale conclusivo del 31 agosto 2006 l'attrice non
ha sollecitato riscatto alcuno. Tanto meno essa ha offerto un indennizzo al
proprietario del fondo dominante, ciò che basterebbe
per dichiarare la domanda irricevibile (Rep. 2000 pag.
185.
in alto; Steinauer, op. cit., pag. 387 n. 2276). In questa sede, poi, essa pretende che incomba al Comune chiedere un'indennità,
ancorché essa sia “disposta a versare un eventuale indennizzo per un danno
effettivamente dimostrato essere stato subìto dall'ente pubblico, dietro
espressa richiesta dello stesso quale danneggiato.” (appello, pag. 6 in fine). Che
soccorrano quindi le premesse per statuire sul riscatto della servitù appare
dubbio, a maggior ragione ove si pensi che un'azione fondata
sull'art. 736 cpv. 2 CC non si identifica con una causa ancorata all'art. 736
cpv. 1 CC e impone – almeno in via subordinata – una specifica richiesta di
giudizio (Rep. 1989 pag. 97; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1995.74 del
7.
novembre 1996, consid. 6).
Comunque sia, si volesse
da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a miglior
sorte. Il riscatto dell'art. 736 cpv. 2 CC presuppone infatti
che l'interesse alla servitù per il proprietario del fondo dominante si sia
ridotto o che l'onere imposto al proprietario del fondo serviente si sia
aggravato, dopo la costituzione della servitù, al punto da rendere proporzionalmente
esiguo l'interesse al mantenimento della medesima (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 386 n. 2274
seg. con richiami di giurisprudenza). A prescindere dal fatto che in concreto l'interesse
all'esercizio della servitù non appare scemato, l'attrice non ha dimostrato che
l'onere a carico del suo fondo sia divenuto più pesante. Come ha accertato il Pretore
(senza essere contraddetto dall'appellante), dalla costituzione del passo in
poi la situazione viaria nel nucleo di __________ non si è modificata in modo
tale da conferire maggiore importanza al percorso pedonale. E l'azione fondata
sull'art. 736 cpv. 2 CC non serve a correggere una sproporzione iniziale tra
l'onere imposto al proprietario del fondo serviente e gli interessi del fondo
dominante (Steinauer, op. cit.,
pag. 386 n. 2274).
L'appellante
si duole di non poter disporre liberamente dell'intera sua proprietà, ma dimentica
che tale restrizione esiste fin dalla costituzione della servitù, né basta a
connotare un aggravio il censurato uso improprio del passo da parte di certi
utenti. Per le stesse ragioni non può dirsi che il passo pregiudichi l'uso
razionale del fondo serviente, men che meno ove si consideri che – come detto –
rispetto al momento in cui il diritto di passo è stato costituito la situazione
non è cambiata. Infondato in ogni suo punto, l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
10.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla
controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
11.
Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso di fr. 12 000.– (sopra,
consid. 1), non contestato dalle parti e rimasto immutato in appello, non
raggiunge la soglia per un eventuale ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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