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Decisione

11.2007.31

Misure a protezione dell'unione coniugale: Criteri per l'attribuzione dell'abitazione coniugale (conferma della giurisprudenza: consid. 6)

26 agosto 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari per moglie e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato

che il reddito di fr. 5344.– mensili con­seguito dal marito fino all'ottobre

del 2002 (compresa la tredicesima e l'assegno familiare) è calato a fr. 4507.–

mensili fino al 19 luglio 2005, quando AP 1 si è annunciato alla cassa

disoccupazione, dalla quale riceve un'indennità di fr. 3870.– mensili, compreso

l'assegno familiare. Rilevate alcune incongruenze sui modi in cui la __________

ha sospeso nel frattempo l'attività e sull'effettiva occupazione svolta dal

convenuto, il Pretore ha imputato a quest'ultimo un reddito ipotetico di fr.

4860.–, cui ha aggiunto il provento della locazione di un appartamento di sua

proprietà (fr. 308.– mensili), per un totale di fr. 5168.– mensili, senza

l'assegno per la figlia. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice

l'ha calcolato in fr. 2538.– mensili (minimo

esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 700.–, premio della

cassa malati fr. 438.–, imposte fr. 200.–).

Per quanto

riguarda la moglie, senza reddito, il Pretore ne ha accertato il fabbisogno

minimo in fr. 3087.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,

oneri ipotecari fr. 1378.–, premio della cassa malati fr. 459.10). Il

fabbisogno in denaro della figlia, infine, è stato fissato in fr. 1040.–

mensili fino al 31 dicembre 2004, in fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio al

31 dicembre 2006 e in fr. 1075.– mensili in seguito. Constatato un ammanco nel

bilancio familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del suo fabbisogno

minimo e ha ripartito la disponibilità di fr. 2630.– mensili tra moglie e

figlia, onde un contributo alimentare per la prima di fr. 1970.– mensili

dal 1° novembre al 31 dicem­bre 2004, di fr. 1960.– mensili dal 1° gennaio

2005 al 31 dicembre 2006 e di fr. 1950.– mensili in seguito, mentre in relazione

ai medesimi periodi il contributo alimentare per la seconda è risultato di fr.

660.–, fr. 670.– e fr. 680.– mensili.

3. L'appellante

contesta anzitutto il proprio fabbisogno minimo di fr. 2538.– mensili, sostenendo

che in realtà esso ammonta

a fr. 2738.– mensili dovendosi tenere conto anche delle sue “spese per l'avvocato”. Ora, che nell'ambito di protezioni dell'unione coniugale i costi della procedura rientrino nei doveri di mantenimento giusta

l'art. 163 CC (tanto che nel fabbisogno minimo dei coniugi può essere pre­vista un'indennità

per tali spese) è vero. Resta il fatto che il mantenimento della moglie è

prioritario (DTF 103 Ia 101 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale

5P.31/2004 del 26 aprile 2004, consid. 2). Comunque sia, nel fabbisogno minimo dell'interessato il Pretore ha inserito fr.

200.– mensili per oneri fiscali, mentre dandosi coniugi senza risorse

finanziarie sufficienti per far fronte interamente agli obblighi alimentari le

imposte andrebbero tralasciate (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b,

126 III 356 consid. 1a/aa). Non

avrebbe senso, in effetti, diminuire un contributo di mantenimento

in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare

poi lo Stato a sovvenzio­nare l'ammanco nel fabbisogno di questi ultimi. Si

volesse quindi, in concreto, aggiungere al fabbisogno minimo del marito

un'indennità di fr. 200.– mensili per le spese d'avvocato, andrebbe tolta

l'indennità di fr. 200.– mensili per le imposte.

4. L'appellante contesta anche il “doppio reddito ipotetico” imputatogli dal Pretore (fr. 4600.– mensili come capo giardiniere e

fr. 816.– mensili per l'attività in seno alla __________),

il quale non terrebbe conto del fatto che egli è disoccupato

dal luglio del 2005, che il licenziamento dalla __________ non è fittizio e che

la cassa disoccupazione ha verificato accuratamente i presupposti per l'erogazione

dell'indennità. L'appellante ricorda di essersi diplomato come carrozziere (non

come giardiniere), di non avere esperienza in quanto tale e di non avere

possibilità di assunzione, vista anche l'età. Soggiunge che la costituzione, da

parte del figlio M__________, di una nuova società a garanzia limitata non è ingannevole,

non essendovi stato alcun travaso di beni dalla sua ditta a quella del figlio. Anzi,

questi ha assunto debiti della società anonima per fr. 90 000.– proprio come contropartita per la cessione degli attivi. Ciò escluderebbe che la

nuova società sia stata creata per eludere doveri di mantenimento da parte sua.

L'appellante si duole altresì che il primo giudice abbia accertato un utile potenziale

della sua ditta, aumentando artificiosamente la cifra d'affari senza

considerare che la contabilità è stata controllata da un revisore, oltre che

dall'autorità fiscale, e senza conce­dergli la possibilità di rendere verosimili poste controverse, una perizia contabile essendo inammissibile nell'ambito di misure a protezione

dell'unione coniugale.

a) Per

quel che riguarda il giudizio cautelare e le riflessioni del precedente

Pretore, l'appellante dimentica che un provvedimento cautelare emanato in

una procedura a tutela dell'unione coniugale – foss'anche nelle

“more istruttorie” – è disciplinato dall'art. 376 cpv. 1 CPC, mentre le misure come

tali sono rette da­gli art. 172 segg. CC (e in particolare, per quanto riguarda

il contributo alimentare al coniuge separato, dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC).

Perché un decreto cautelare dovrebbe quindi vincolare il

giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale

non è dato a divedere (né l'interessato spiega). Al proposito

l'appello cade nel vuoto.

b)

Quanto alle effettive entrate dell'appellante, non fa dubbio che dal luglio

del 2005 egli è disoccupato e percepisce solo un'indennità di fr. 3870.–

mensili. In materia di contributi alimentari, tuttavia, il

giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una

parte se questa ha la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più,

dando prova di ragionevole impegno. Il computo di entrate potenziali si

giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti

senza valida giustificazione. Il reddito ipotetico non ha in ogni modo carattere

di penalità. Dev'essere quindi alla concreta portata dell'interessato,

considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,

oltre che la situazione sul mercato del lavoro in generale (RtiD II-2006 pag.

690 consid. 5a con riferimenti).

c) Nella

fattispecie l'appellante ha cominciato a lavorare nel 1966 come giardiniere e

nel 1973 ha rilevato la ditta individuale del patrigno (interrogatorio formale

del 20 luglio 2005, risposte n. 1.3 e 1.4). Nel febbraio del 2000 egli ha poi

fondato la __________ (che ha ripreso attivi e passivi della ditta individuale),

della quale è divenuto azionista al 98% e che lo ha assunto come dipendente. Dal

19 luglio 2005 egli è disoccupato perché la società “è

morta, è ferma poiché non aveva più clienti” (interrogatorio

formale: loc. cit., risposta n. 2.1). Dagli atti risulta che nel dicembre del

2004 il di lui figlio, M__________, ha fondato un'altra società attiva nel settore

del giardinaggio (__________), la quale ha ripreso le macchine e i contratti relativi

a due piccoli vani condotti in locazione dalla __________, ha assunto taluni

operai e ha pagato debiti di quest'ultima per complessivi fr. 80 000.–/90 000.– (deposizione M__________, del 13 ottobre 2005: verbali, pag. 2).

d) Che

l'esercizio 2004 della __________ si sia chiuso formalmente con una perdita di

fr. 138 624.46, certificata da un revisore, è vero (doc. 36). Per tacere del

fatto nondimeno che il bilancio è pesantemente condizionato da una voce denominata

“prestiti terzi” di fr. 80 000.– (di cui tutto si ignora) e

dal mancato pagamento di oneri sociali (nel 2004) per oltre fr. 42 000.–, il

convenuto non ha lontanamente concretato i motivi per cui a un certo punto la

ditta sia “morta”, rimasta “ferma senza più clienti”. Dal conto economico del 2004 si evince che rispetto alla

situazione degli anni precedenti (doc. 10) l'“acquisto merce” è

diminuito di poco (fr. 61 626.– per rapporto a fr. 66 620.–), mentre è aumentato da fr. 429 512.– a fr. 469 064.– il “costo ma­nodopera”(doc. 36). Il fatturato di fr. 549 964.– è sì sceso nei confronti

al 2003, ma non particolarmente rispetto al 2001 e al 2002 (fr. 533 986.–, rispettivamente

Considerandi

fr. 560 692.–: doc. 10). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione

di misure a protezione dell'unione coniugale non è dato di capire, perciò, come

mai a un determinato momento la ditta sia “morta”, sia rimasta

“ferma senza più clienti”. Né l'interessato spiega

perché, quale azionista mag­gioritario, nulla egli abbia intrapreso per tentare

un eventuale risanamento dell'azienda, il cui organico era di sette persone. Anzi,

la decisione di “fermare” l'attività è stata presa verosimilmente già

alla fine del 2004, poiché “quest'an­no,

2005, poco [è stato fatturato] siccome chi ha fatturato è la Sagl” (interrogatorio formale del convenuto, del

20.

luglio 2005, risposta n. 2.5), intendendosi con ciò la ditta fondata nel

dicembre del 2004 dal figlio M__________

e) M__________

ha indicato per vero tre motivi cui si ricondurrebbe il cattivo andamento della

__________: il disimpegno del padre a causa dei problemi familiari, il pagamento

dello stipendio a un operaio in malattia sprovvisto di copertura assicurativa aziendale

e l'assunzione di un anziano operaio su richiesta di un'altra ditta dietro

fallace promessa lavori in cambio (deposizione del 13 ottobre 2005: verbali,

pag. 2 a metà). Il Pretore tuttavia ha spiegato diffusamente perché non ha ritenuto

tali ragioni convincenti (sentenza, pag. 5 in fondo) e con tali motivazioni l'appellante

si confronta solo di scorcio. Mal si comprende poi perché l'impossibilità di

chiedere una perizia contabile avrebbe impedito al convenuto di rendere

verosimile il pagamento di uno stipendio non coperto dall'assicurazione

malattia, allorché il Contratto collettivo di lavoro nel ramo dei giardinieri

prevede diversamente. Di fronte all'opinione del Pretore, in sostanza, le tre

cause evocate da M__________ ancora non bastano – nemmeno a un esame di

verosimiglianza – per giustificare lo smantellamento dell'impresa, né il trasferimento

della clientela alla __________

Ciò

posto, “fermando” deliberatamente l'attività della propria

azienda (detenuta al 98%), all'atto pratico l'appellante si è autolicenziato, diminuendo unilateralmente la sua capacità di

reddito a scapito della famiglia. Che ormai egli non possa più tornare sui suoi

passi poco giova (v. Sutter/Freiburghaus,

Kom­mentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 48 ad art. 125 CC). Valesse

il contrario, del resto, ogni obbligato alimentare potrebbe rinunciare di sua

iniziativa – in tutto o in parte – a redditi effettivi,

senza assumere la responsabilità delle proprie opzioni, ogni qual volta egli

provocasse con ciò un danno irreparabile. È vero che l'assicurazione contro la

disoccupazione eroga all'appellante regolari indennità per perdita di guadagno,

ma a parte il fatto che il giudice civile non è vincolato alle decisioni di

organi amministrativi, un comportamento che può (ancora) giustificare la

riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare del tutto ingiustificato

– come in concreto – di fronte agli obblighi che incombono sul responsabile in

virtù del diritto di famiglia (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67).

f) Circa l'ammontare del reddito

ipotetico, fissato dal Pretore in fr. 4860.– (fr. 4044.– di “salario” e fr. 816.– di “partecipazione all'utile”), non bisogna dimenticare che durante la vita in comune l'appellante

percepiva uno stipendio di oltre fr. 5000.– mensili (nel 2001 e 2002), rispettivamente

di fr. 4507.– mensili (nel 2003: doc. E1 e E2). Tenuto conto che la __________

gli pagava anche determinate spese private (telefono, luce, auto) e che dalla

cassa dell'azienda egli poteva prelevare denaro contante (interrogatorio

formale del 20 luglio 2005, risposta n. 2.4.3), a un sommario esame l'importo stimato

dal primo giudice sfugge a censura. Non si disconosce che oggi l'appellante ha 63

anni e tra breve maturerà il diritto alla pensione. Spetterà nondimeno a lui

far valere la rilevanza di tale evento sulle sue condizioni finanziarie e chiedere

a quel mo­mento, dandosi il caso, la modifica dei contributi alimentari (art.

179.

CC).

5.

Relativamente alla situazione della moglie, l'appellante sostiene

che essa deve esercitare senza indugio un'attività lucrativa, tanto più che il

bilancio familiare è in ammanco. Anzi, essa deve provvedere da sé al proprio

mantenimento facendo capo alle proprie risorse (clean break), ove si

consideri che ha avuto a disposizione due anni per trovare un lavoro e che beneficia

di un'adeguata formazione, oltre che di varie esperienze professionali. Per di

più, essa ha dimostrato di possedere mezzi propri, essendo stata in grado di

versare fr. 5000.– per un rapporto investigativo sulla condotta di lui. L'appellante

sottolinea infine che la moglie vive con il figlio maggiorenne S__________,

sicché le si dovrebbe imputare un reddito “quale controprestazione

per l'alloggio offerto”.

a) Sulla

questione di sapere se già nell'ambito di misure a protezione

dell'unione coniugale si possa pretendere che un coniuge professionalmente

inattivo (in tutto o in parte) ripren­da o estenda senza indugio un'attività

lucrativa, questa Camera si è già diffusamente espressa in giurisprudenza

pubblicata (RtiD II-2005 pag. 705 n. 34c; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Nella fattispecie il Pretore ha imputato alla moglie, in pratica, un

reddito di fr. 1130.– netti mensili, poiché con un contributo

alimentare di fr. 1970.– mensili AO 1 non può manifestamente sovvenire a un

fabbisogno minimo di quasi fr. 3100.– mensili (né tanto meno può contribuire al

fabbisogno in denaro della figlia). L'appellante, da parte sua, nem­meno indica quanto la moglie potrebbe concretamente guadagnare, ciò che basterebbe

per dichiarare il ricorso irricevibile. Né egli pretende che, occupandosi come venditrice o collaboratrice domestica a metà tempo

(grado d'occupazione esigibile per un coniuge a cui è affidato un figlio di età

inferiore a sedici anni: DTF 115 II 10 consid. 3c e 11

consid 5a; Schwenzer in:

Famkommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 125 CC), essa possa ricavare di più. Attardarsi oltre su questo punto non

sarebbe pertanto di alcuna utilità.

b) Relativamente

alla partecipazione finanziaria del figlio alle spese dell'eco­nomia

domestica, sollecitata dall'appellante, questa Camera ha già

avuto modo di ricordare che l'eventuale partecipazione di figli maggiorenni

conviventi è destinata a coprire i costi supplemen­tari dell'economia do­me­stica

causati dalla loro coabitazione ed equivalgono a un rimborso delle spese, non a

un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato,

nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli

maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2006.147

del 13 maggio 2008, consid. 4e). Quanto al fatto che la moglie

abbia finanziato un rapporto investigativo pagando fr. 5000.–, ciò non rende

ancora verosimile l'esistenza di altri cespiti d'entrata. Anche al riguardo

l'appello si rivela destituito perciò di consistenza.

6.

L'appellante

censura infine la mancata assegnazione dell'alloggio coniugale, che il Pretore

ha attribuito in uso all'istante perché vi possa vivere con la figlia, a lei

affidata, non risultando opportuno costringere quest'ultima a lasciare la casa in

cui è cresciuta. Ora, dovendo assegnare l'abitazione coniugale pendente causa, il

giudice gode di ampio potere d'apprezzamento (Schwander

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 176 CC). Decisivo è il

criterio dell'opportunità, ovvero l'interesse del coniuge al quale l'abitazione

sia più utile, indipendentemente dai diritti che derivano dalla proprietà, dalla

liquidazione del regime dei beni o da relazioni contrattuali (DTF 120 II 3

consid. 2c). Importa così la presenza dei figli, ma sono di rilievo anche motivi

di salute o professionali (Schwander,

loc. cit.). Non prevalgono invece i diritti personali o reali che un coniuge

possiede sull'alloggio, salvo qualora egli invochi un interesse preponderante connesso

all'età, allo stato di salute o all'esercizio dell'attività professionale (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 30 ad art. 176 CC; Stettler/Germani, Droit civil: effets

généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione pag. 246 n. 378).

Nella

fattispecie l'appellante rammenta di non essere l'unico proprietario del bene, ribadisce

che la moglie ha avuto tutto il tempo per trovare una sistemazione meno onerosa

e che, decadendo in un prossi­mo futuro le sue indennità di disoccupazione, egli

sarà costretto a vendere l'immobile. Così argomentando, tuttavia, egli non fa valere

alcun interesse poziore che giustifichi una diversa attribuzione dell'alloggio

coniugale. Né l'affermazione –

puramente

apodittica – secondo cui l'immobile di __________ non è un'abitazio­ne

coniugale permette di concludere nel senso da lui auspicato. Se si considera poi

che in concreto la moglie ha l'affidamento della figlia e che l'ipotesi di una

vendita dell'immobile non appare imminente (né il marito pretende il

contrario), non si scorgono motivi per assegnare pendente causa l'abitazione

coniugale al convenuto, tanto meno pensando al fatto che egli possiede un altro

appartamento a __________, nel quale abita (interrogatorio formale del 20

luglio 2005, risposta n. 3.1). Anche su quest'ultimo punto l'appello non è

votato di conseguenza a miglior sorte.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato notificato e non ha causato costi presumibili.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per

un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo

alimentare per la moglie (fr. 1950.– mensili), che in difetto di scadenze

prevedibili va calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–b.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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