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Decisione

11.2007.32

contestazione della nomina di un tutore: irricevibilità dell'appello per carenze formali

9 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 86.1985 (tutela

volontaria: designazione del tutore) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1

alla

Commissione

tutoria regionale 5, Massagno

riguardo alla designazione di un tutore nella persona

di

CO 2 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

(“ricorso”) del 12 febbraio 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa

il 24 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con risoluzione del 13 febbraio 1996 l’allora Delegazione tutoria

di Massagno ha posto sotto tutela volontaria RI 1 (1977), designando N__________

in qualità di tutore;

che il 16

settembre 2005 la Commissione tutoria regionale 5 ha, su proposta dalla

tutelata, sostituito N__________ con P__________;

che il 28

novembre 2006 P__________ si è dimesso dalla carica di tutore;

che quello

stesso giorno RI 1 ha chiesto all'autorità tutoria la revoca della tutela;

che con

decisione del 21 dicembre 2006 la Commissione tutoria ha accolto le dimissioni

di P__________ e lo ha sostituito con CO 2, dell'Ufficio del tutore ufficiale, affidando

alla Clinica Psichiatrica il mandato di redigere un rapporto sullo stato psico-fisico

della tutelata e di presentare un aggiornamento del piano d'intervento;

che il 28

dicembre 2006 RI 1 ha censurato davanti all'autorità tutoria la sostituzione

del tutore con un “perfetto

estraneo”;

che il 18

gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso il ricorso, per

competenza, all'Autorità di vigilanza sulle tutele unitamente a una propria relazione;

che con

decisione del 24 gennaio 2007 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse

né spese;

che il 12

febbraio 2007 AP 1ha appellato la predetta decisione davanti a questa Camera (“in

quanto a me non serve nessun Tutore d'ufficio, selezionato dal Consiglio di

Stato del Cantone Ticino”);

che l'appello

non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico

rimedio esperibile contro le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], cui rinvia l'art. 39 LAC);

che un

appello deve conte­nere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC),

oltre ai motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC);

che

nondimeno, ove un tutelato insorga personalmente contro

una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i

motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme del­l'espo­sto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 41 ad art. 420);

che l'Autorità

di vigilanza, riassunte le premesse per impugnare la nomina di un tutore, non

ha ravvisato nel memoriale della ricorrente alcun concreto motivo di inidoneità

riconducibile alla persona di CO 2, l'interessata non contestando per altro la necessità

di riservare la carica a un professionista, viste le difficoltà del caso;

che

l'appello di RI 1 contro tale decisione è così motivato:

Con l'odierna missiva inoltro formale

domanda di ricorso in quanto a me non serve nessun Tutore d'Ufficio,

selezionato accuratamente dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Sono i

burocrati a fare discriminare con qualunque mezzo i presunti malati psichici e ad imbavagliarci la bocca quando tentiamo di riappropriarci di un istituzione negata, proprio come scrive __________.

Motivo il mio

ricorso come segue:

1)

eccesso

di potere decisionale nella

mia vita e situazione personale, condizionata da leggi apparentemente corrette

(in materia di tutela e la lasp),

ma che poi si contraddicono perché violano i principi della liber­tà dei diritti

umani e con perizie psichiatriche confutabilissime, mi rovinate

l'intera esistenza facendomi passare per ciò che in realtà non sono e mai lo

diventerò!!!

2)

100 associazioni internazionali (visionare portale di internet), con sede in ogni

parte dell'europa, tramite avvocati, dottori, etc…

definiscono la psichiatria una falsa

scienza-inattendibile e

crudele fino al punto di sostenere menzogne pur di sottrarsi dalle sue responsabilità…

3)

mi

occorre un lavoro duraturo per

uscire dall'AI!

In attesa di un vostro pronto e favorevole

riscontro, con la massima stima vi saluto,

AP

1

che con le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessata

non si confronta e nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata

andrebbe riformata;

che

l'unico tema in discussione nel quadro dell'attuale procedura è, ad ogni buon

conto, la designazione del nuovo tutore;

che nel

caso in esame si cercherebbe invano di capire dall'appello perché il nuovo

tutore sarebbe inidoneo ad assumere la carica (art. 388 cpv. 2 CC),

l'interessata non contestando neppure in questa sede la necessità di designare

un professionista e non alludendo – tanto meno – a eventuali cause di

esclusione (art. 384 n. 3 CC);

che per

quanto riguarda invece la necessità dell'interdizione, il problema non forma

oggetto della decisione impugnata, sulla revoca della tutela postulata da RI 1

l'autorità dovendo ancora decidere;

che,

motivato con argomenti estranei all'oggetto del contendere, l'appello sfugge così

a ogni disamina;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art.

148 cpv. 1 CPC);

che in

concreto si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2

CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito

senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

per osservazioni né all'autorità tutoria né a CO 2;

che, per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione inerente alla scelta – come

quella inerente alla contestazione

– del tutore è impugnabile con ricorso in materia civile, senza riguardo a un eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b

n. 5 LTF; Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 388-391; Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n.

26 ad art. 72);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

;

.

Comunicazione

all'Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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