11.2007.32
contestazione della nomina di un tutore: irricevibilità dell'appello per carenze formali
9 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2007.32
Data decisione, Autorità:
09.03.2007, ICCA
Titolo:
contestazione della nomina di un tutore: irricevibilità dell'appello per carenze formali
APPELLO
NOMINA DEL TUTORE
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
art. 388 cpv. 2 CC
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
11.2007.32
Lugano
9 marzo 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 86.1985 (tutela
volontaria: designazione del tutore) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
Commissione
tutoria regionale 5, Massagno
riguardo alla designazione di un tutore nella persona
di
CO 2 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 12 febbraio 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa
il 24 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con risoluzione del 13 febbraio 1996 l’allora Delegazione tutoria
di Massagno ha posto sotto tutela volontaria RI 1 (1977), designando N__________
in qualità di tutore;
che il 16
settembre 2005 la Commissione tutoria regionale 5 ha, su proposta dalla
tutelata, sostituito N__________ con P__________;
che il 28
novembre 2006 P__________ si è dimesso dalla carica di tutore;
che quello
stesso giorno RI 1 ha chiesto all'autorità tutoria la revoca della tutela;
che con
decisione del 21 dicembre 2006 la Commissione tutoria ha accolto le dimissioni
di P__________ e lo ha sostituito con CO 2, dell'Ufficio del tutore ufficiale, affidando
alla Clinica Psichiatrica il mandato di redigere un rapporto sullo stato psico-fisico
della tutelata e di presentare un aggiornamento del piano d'intervento;
che il 28
dicembre 2006 RI 1 ha censurato davanti all'autorità tutoria la sostituzione
del tutore con un “perfetto
estraneo”;
che il 18
gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso il ricorso, per
competenza, all'Autorità di vigilanza sulle tutele unitamente a una propria relazione;
che con
decisione del 24 gennaio 2007 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse
né spese;
che il 12
febbraio 2007 AP 1ha appellato la predetta decisione davanti a questa Camera (“in
quanto a me non serve nessun Tutore d'ufficio, selezionato dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino”);
che l'appello
non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico
rimedio esperibile contro le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un
appello deve contenere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC),
oltre ai motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC);
che
nondimeno, ove un tutelato insorga personalmente contro
una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 41 ad art. 420);
che l'Autorità
di vigilanza, riassunte le premesse per impugnare la nomina di un tutore, non
ha ravvisato nel memoriale della ricorrente alcun concreto motivo di inidoneità
riconducibile alla persona di CO 2, l'interessata non contestando per altro la necessità
di riservare la carica a un professionista, viste le difficoltà del caso;
che
l'appello di RI 1 contro tale decisione è così motivato:
Con l'odierna missiva inoltro formale
domanda di ricorso in quanto a me non serve nessun Tutore d'Ufficio,
selezionato accuratamente dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Sono i
burocrati a fare discriminare con qualunque mezzo i presunti malati psichici e ad imbavagliarci la bocca quando tentiamo di riappropriarci di un istituzione negata, proprio come scrive __________.
Motivo il mio
ricorso come segue:
1)
eccesso
di potere decisionale nella
mia vita e situazione personale, condizionata da leggi apparentemente corrette
(in materia di tutela e la lasp),
ma che poi si contraddicono perché violano i principi della libertà dei diritti
umani e con perizie psichiatriche confutabilissime, mi rovinate
l'intera esistenza facendomi passare per ciò che in realtà non sono e mai lo
diventerò!!!
2)
100 associazioni internazionali (visionare portale di internet), con sede in ogni
parte dell'europa, tramite avvocati, dottori, etc…
definiscono la psichiatria una falsa
scienza-inattendibile e
crudele fino al punto di sostenere menzogne pur di sottrarsi dalle sue responsabilità…
3)
mi
occorre un lavoro duraturo per
uscire dall'AI!
In attesa di un vostro pronto e favorevole
riscontro, con la massima stima vi saluto,
AP
1
che con le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessata
non si confronta e nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata
andrebbe riformata;
che
l'unico tema in discussione nel quadro dell'attuale procedura è, ad ogni buon
conto, la designazione del nuovo tutore;
che nel
caso in esame si cercherebbe invano di capire dall'appello perché il nuovo
tutore sarebbe inidoneo ad assumere la carica (art. 388 cpv. 2 CC),
l'interessata non contestando neppure in questa sede la necessità di designare
un professionista e non alludendo – tanto meno – a eventuali cause di
esclusione (art. 384 n. 3 CC);
che per
quanto riguarda invece la necessità dell'interdizione, il problema non forma
oggetto della decisione impugnata, sulla revoca della tutela postulata da RI 1
l'autorità dovendo ancora decidere;
che,
motivato con argomenti estranei all'oggetto del contendere, l'appello sfugge così
a ogni disamina;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art.
148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2
CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
per osservazioni né all'autorità tutoria né a CO 2;
che, per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione inerente alla scelta – come
quella inerente alla contestazione
– del tutore è impugnabile con ricorso in materia civile, senza riguardo a un eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b
n. 5 LTF; Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 388-391; Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n.
26 ad art. 72);
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
;
.
Comunicazione
all'Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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