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Decisione

11.2007.33

Oneri processuali in una causa diventata priva d'oggetto

28 agosto 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.64 (vicinato:

provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 14 aprile 2005 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato PA

1),

il quale ha denunciato la lite all'

AO 2;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 26 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio

emesso il 14 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge

una casa di abitazione. Il fondo confina con la particella n. 2788, di 66 m² (piazzale e tettoia), appartenente per un

mezzo a __________, per un quarto a AP 1 e per l'altro quarto ad __________. Il

14 febbraio 2005 i proprietari di quest'ultima particella hanno notificato al

Comune di __________ l'intenzione di ripristinare una cinta a confine con la

particella n. __________. Il

Comune ha rilasciato la licenza edilizia il 24 mar­zo 2005,

respingendo l'opposizione inoltrata da AO 1. Un ricorso presentato da quest'ultima

è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 31 maggio 2005.

B. Nel

frattempo, il 14 aprile 2005, AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna con “un'istanza di adozione di provvedimenti in via cautelare

inaudita parte (ex art. 376 CPC)” perché fosse ordinato a AP 1 di sospendere

qualsiasi intervento edilizio a confine tra le due proprietà e fosse incaricata

“una ditta di pavimentazione di rimuovere il manto d'asfalto che ricopre il

punto C nella planimetria prodotta”. All'udienza del 22 giugno 2005, indetta

per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Durante l'istruttoria,

iniziata il 27 giugno 2006, AP 1 ha denunciato la lite al geometra ufficiale

ing. AO 2, che è intervenuto nella lite. Ultimata l'istruttoria il 12 gennaio

2006, nel corso della quale l'ing. __________ è stato chiamato a consegnare una

perizia sui termini di confine, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,

rimettendosi a con­clusioni scritte. Nel suo memoriale del 24 ottobre 2006

l'istante ha ribadito il suo punto di vista, rinunciando nondimeno alla postulata

rimozione del manto d'asfalto. Nel suo allegato del 25 ottobre 2006 il

convenuto ha riconfermato la sua posizione.

C. Il

27 ottobre 2006 AO 1 ha comunicato al Pretore che il vicino aveva posato la

recinzione a confine tra i due fondi. Interpellato al riguardo, AP 1 ha

confermato tale circostanza. Con decreto del 14 febbraio 2007 il Pretore ha quindi

stralciato la causa dai ruoli siccome priva d'oggetto, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 2500.– a carico del convenuto, tenuto

a rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.

D. Contro

il dispositivo sulle spese e le ripetibili del decreto di stralcio AP 1 è

insorto a questa Camera il 26 febbraio 2007 per ottenere che, conferito al suo

appello effetto sospensivo, gli oneri processuali siano addebitati interamente

all'istante, obbligando quest'ultima a rifondergli fr. 600.– per ripetibili. Con

decreto del 5 marzo 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta

di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2007 AO 1 propone di

respingere l'appello. In una lettera del 6 aprile 2007 AO 2 comunica di

reputare “inadeguate le

decisioni del Pretore”.

Considerandi

in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il

decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile,

tranne ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep.

1999.

pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il Pretore ha statuito

sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e

può essere impugnato (Rep. 1985

pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello verte, appunto, sulla questione delle spese

e delle ripetibili. La

causa in sé non era ancora stata promossa (sotto, consid. 4b), ma un'azione

possessoria sarebbe stata appellabile senza riguardo al valore litigioso

(procedura di camera di consiglio: art. 374 CPC; I CCA,

sentenza n. 35/91 del 26 settembre 1991, consid. 6, sempre riconfermata da

allora). Nulla osta, di

conseguenza, all'esame dell'appello.

2.

Accertato

che in pendenza di procedura il convenuto ha posato la recinzione tra i due

fondi (una catena appesa a due paletti in metallo), il Pretore ha dichiarato la

causa senza oggetto. Quanto agli oneri processuali, egli ha rilevato che nella

fattispecie i termini di confine non rispecchiano la reale situazione. Ove

avesse posizionato la cinta seguendo la terminazione sul terreno, il convenuto avrebbe

invaso così la proprietà dell'istante, il quale a ragione si è rivolto al

giudice. Quanto alla tesi dell'ing. AO 2, secondo cui il paletto a sud è stato

posato proprio “nel punto previsto nella domanda di

costruzione (notifica), vale a dire all'interno delle mocche in granito (…) che

fa da confine naturale verso il fondo __________”, il

Pretore l'ha ritenuta una mera asserzione di parte, la quale non permetteva di concludere

– da sé sola – che il convenuto avesse sin dall'inizio l'intenzione di

collocare il paletto in quel punto. Né, ha soggiunto il primo giudice, si

poteva presumere che il paletto sarebbe stato posto entro il cordolo di granito

lungo la particella n. __________, come sostenevano il convenuto e il geometra,

l'altro paletto (a nord) essendo stato collocato all'esterno del cordolo. Nelle

condizioni descritte il Pretore ha ritenuto che l'istanza di AO 1 fosse destinata

a buon fine, sicché ha addebitato gli oneri di procedura e le ripetibili al convenuto.

3.

L'appellante

contesta di avere inteso cintare il fondo seguendo la

terminazione sul terreno. Ribadisce di essere sempre stato intenzionato a

ripristinare una recinzione precedente, distrutta dal marito del­l'istante, la

quale non sconfinava in alcun modo, tant'è che il cordolo in granito si trova

all'interno della sua proprietà. L'appellante rileva inoltre che l'altro

paletto cui è appesa la catena (quello a nord) è in realtà un canale di gronda preesistente,

non posato da lui. Egli ritiene arbitrario pertanto addebitargli le spese del

giudizio, tanto più che l'istante non ha proceduto contro tutti i proprietari

del fondo n. __________, che le

domande sono state da lei formulate solo in via supercautelare (e non anche in

via cautelare), che i requisiti per l'adozione di misure cautelari non erano adempiuti, che l'istante ha rinunciato alla seconda richiesta

di giudizio, che in mancanza di turbativa un'eventuale azione possessoria sarebbe

stata da respingere e che nella fattispecie difettavano anche i presupposti per

l'applicazione dell'art. 679 CC.

4.

Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a

rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv.

1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può

procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a

carico di chi le ha provocate (cpv. 3). Nella fissazione e suddivisione delle

spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di una notevole latitudine:

il suo pronunciato può essere appellato, di conseguenza, solo per eccesso o

abuso del potere d'apprezza­mento (Rep. 1996 pag. 171).

a) Nel

caso specifico il Pretore ha stralciato la causa poiché divenuta senza oggetto

e al proposito non v'è discussione. Ora, i criteri per la ripartizione degli

oneri processuali e per l'assegnazione di ripetibili in caso di caducità della

lite sono già stati enunciati dal primo giudice (pag. 2 a metà). Basti

rammentare che le spese e le ripetibili vanno attribuite “tenendo conto dello stato delle cose prima

del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC per analogia). Occorre valutare in altri termini, a un

sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se questa non

fosse divenuta caduca (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,

Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC).

b) AO

1.

ha promosso un'istanza cautelare, chieden­do che fosse ordinato al convenuto

di sospendere ogni intervento edilizio a confine tra le due proprietà e di incaricare

una ditta di pavimentazione “di rimuovere il manto d'asfalto che ricopre il

punto C nella planimetria prodotta”. Essa ha indicato come causa (da introdurre)

– invero confusamente – “un'azione

possessoria”, salvo richiamare poi

indistintamente gli art. 679 e 928 CC. Sta di fatto che un'azione (di merito) fon­data sull'art.

679.

CC sarebbe stata da promuovere davanti al Giudice di pace, dato il valore

litigioso di fr. 700.– (decreto di stralcio, pag. 3). Il Pretore avrebbe potuto

giudicare solo un'azione possessoria (le procedure di camera di consiglio competono

sempre al Pretore: art. 363 cpv. 1 CPC). La questione è dunque di sapere se, fosse

stata intentata tale azione, i provvedimenti cautelari richiesti sarebbero stati

verosimilmente accolti o respinti.

c) L'emanazione

di provvedimenti cautelari è subordinata a tre presupposti cumulativi (Rep.

1988.

pag. 351 consid. 1 con richiamo): la verosimiglianza di un considerevole

pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di esito

favorevole insita nell'azione di merito (fumus boni iuris), fermo

restando che in ossequio al principio della proporzionalità la misura richiesta

si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto

tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,

Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor,

Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,

Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

In concreto l'istante prospettava l'errata posizione di un termine

di confine, circostanza appurata poi dalla perizia giudiziaria. L'azione che

avrebbe dovuto seguire l'istanza di provvedimenti cautelari – ancorché

meramente possessoria – non sarebbe sembrata sprovvista, dunque, di esito

favorevole. Quanto all'urgenza, il convenuto era in possesso di un

permesso di costruzione che gli consentiva di cominciare i lavori in ogni

momento. Relativamente al danno “considerevole” (ovvero

rilevante e non agevolmente rimediabile), è vero che l'opera avrebbe potuto

essere rimossa a posteriori senza grandi problemi, ma è anche vero che probabilmente

sarebbe stato difficile – all'atto pratico – esigerne lo smantellamento ove l'invasione

di terreno si fosse limitata a qualche centimetro. Trattandosi infine di un

provvedimento d'urgenza, diretto contro la persona intenzionata a posare la

recinzione, la legittimazione passiva del solo convenuto era data, come sarebbe

stata data – del resto – ai fini di un'azione possessoria (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 100 n. 364 con

rinvii).

d) L'appellante

adduce di avere voluto semplicemente ripristinare una cinta anteriore, seguendone

il tracciato entro i confini del suo fondo, ma la tesi è nuova, e come tale

irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). All'udienza del 22 giugno 2005 egli non aveva obiettato nulla del

genere. Si era limitato a pretendere che l'opera non sarebbe sconfinata “affatto sul fondo altrui, e meglio come specificato

dal geometra ing. AO 2 “ (riassunto scritto del 22

giugno 2005, pag. 3). Se si considera tuttavia che secondo quel geometra la

linea di confine raggiungeva il “bollone” di ottone posato dai suoi collaboratori,

a suo avviso collocato correttamente (doc. 1, 2 e 4), a un sommario esame tutto

lascia presumere che la recinzione avrebbe invaso la particella dell'istante, il

“bollone” essendo 6 cm troppo a ovest e 1.5 cm troppo a sud (perizia, pag.

6.

in alto). Per tacere del fatto che, avesse il convenuto addotto subito di

voler ricostruire una recinzione seguendo il cordolo che corre sul proprio

fondo, non si intravede quale ragione avrebbe avuto l'istante di continuare la

lite, lo sconfinamento rivelandosi allora pressoché escluso.

e) Ne

segue che, a un esame di verosimiglianza, la prima richiesta di giudizio avanzata

dall'istante (sospensione di ogni intervento edilizio a

confine dei due fondi) sarebbe apparsa provvista di

buon diritto. Non invece la seconda (incarico a una

ditta “di rimuovere il manto

d'asfalto che ricopre il punto C nella planimetria prodotta”), abbandonata dall'istante

medesima nell'allegato conclusivo del 24 ottobre 2006 (pag. 5). Desistente, al

proposito AO 1 sarebbe stata considerata soccombere (Rep.

1990.

pag. 284 in alto, 1978 pag. 375) e in tale misura avrebbe dovuto

sopportare l'addebito di spese e ripetibili. In definitiva, il giudizio

cautelare avrebbe verosimilmente comportato per le parti un vicendevole grado

di sconfitta, onde l'esistenza di “giuste ragioni” (nel senso dell'art. 148

cpv. 2 CPC) per suddividere spese e ripetibili. Trattando l'istante come parte

totalmente vittoriosa, il Pretore ha ecceduto così nell'esercizio del suo

potere di apprezzamento.

Tutto

ponderato, nel caso in rassegna egli avrebbe dovuto suddividere le spese a metà

e compensare le ripetibili, tanto più dal profilo equitativo, pensando al fatto

che in ultima analisi l'istante avrebbe sì ottenuto – verosimilmente – il blocco

dei lavori, ma che essa nulla aveva intrapreso dopo il 2004 per far accertare

il confine (art. 669 CC), pur essendo perfettamente convinta che il “bollone” posto

dal geometra non si trovasse al punto giusto (istanza, pag. 3 in alto).

5.

Se ne conclude che, parzialmente fondato,

l'appello dev'essere accolto entro tali limiti e il decreto

del Pretore riformato di conseguenza. Gli oneri e le ripetibili di secondo

grado seguono il riparto di prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC). Interveniente

accessorio, AO 2 non può essere chiamato a sopportare spese né può vedersi assegnare

ripetibili (RtiD I-2007 pag. 717 n. 9c). La sua lettera del 6 aprile 2007 (una

pagina redatta senza l'ausilio di un legale) non giustificherebbe per altro di

derogare alla regola.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 3800.– calcolato

a norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF non raggiunge la soglia per un

eventuale ricorso in materia civile

(fr. 30 000.–: art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF).

Per

questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 2 del decreto impugnato è cosi riformato:

La tassa di giustizia di fr. 700.– e le

spese di fr. 2500.– sono poste a carico di AO 1 e di AP 1 in ragione di metà

ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili. Non si riscuotono spese da AO 2 né gli si attribuiscono

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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