11.2007.33
Oneri processuali in una causa diventata priva d'oggetto
28 agosto 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2007.33
Data decisione, Autorità:
28.08.2008, ICCA
Titolo:
Oneri processuali in una causa diventata priva d'oggetto
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.33
Lugano
28 agosto
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.64 (vicinato:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 14 aprile 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato PA
1),
il quale ha denunciato la lite all'
AO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso il 14 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge
una casa di abitazione. Il fondo confina con la particella n. 2788, di 66 m² (piazzale e tettoia), appartenente per un
mezzo a __________, per un quarto a AP 1 e per l'altro quarto ad __________. Il
14 febbraio 2005 i proprietari di quest'ultima particella hanno notificato al
Comune di __________ l'intenzione di ripristinare una cinta a confine con la
particella n. __________. Il
Comune ha rilasciato la licenza edilizia il 24 marzo 2005,
respingendo l'opposizione inoltrata da AO 1. Un ricorso presentato da quest'ultima
è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 31 maggio 2005.
B. Nel
frattempo, il 14 aprile 2005, AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna con “un'istanza di adozione di provvedimenti in via cautelare
inaudita parte (ex art. 376 CPC)” perché fosse ordinato a AP 1 di sospendere
qualsiasi intervento edilizio a confine tra le due proprietà e fosse incaricata
“una ditta di pavimentazione di rimuovere il manto d'asfalto che ricopre il
punto C nella planimetria prodotta”. All'udienza del 22 giugno 2005, indetta
per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Durante l'istruttoria,
iniziata il 27 giugno 2006, AP 1 ha denunciato la lite al geometra ufficiale
ing. AO 2, che è intervenuto nella lite. Ultimata l'istruttoria il 12 gennaio
2006, nel corso della quale l'ing. __________ è stato chiamato a consegnare una
perizia sui termini di confine, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 24 ottobre 2006
l'istante ha ribadito il suo punto di vista, rinunciando nondimeno alla postulata
rimozione del manto d'asfalto. Nel suo allegato del 25 ottobre 2006 il
convenuto ha riconfermato la sua posizione.
C. Il
27 ottobre 2006 AO 1 ha comunicato al Pretore che il vicino aveva posato la
recinzione a confine tra i due fondi. Interpellato al riguardo, AP 1 ha
confermato tale circostanza. Con decreto del 14 febbraio 2007 il Pretore ha quindi
stralciato la causa dai ruoli siccome priva d'oggetto, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 2500.– a carico del convenuto, tenuto
a rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.
D. Contro
il dispositivo sulle spese e le ripetibili del decreto di stralcio AP 1 è
insorto a questa Camera il 26 febbraio 2007 per ottenere che, conferito al suo
appello effetto sospensivo, gli oneri processuali siano addebitati interamente
all'istante, obbligando quest'ultima a rifondergli fr. 600.– per ripetibili. Con
decreto del 5 marzo 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2007 AO 1 propone di
respingere l'appello. In una lettera del 6 aprile 2007 AO 2 comunica di
reputare “inadeguate le
decisioni del Pretore”.
Considerandi
in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il
decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile,
tranne ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep.
1999.
pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il Pretore ha statuito
sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e
può essere impugnato (Rep. 1985
pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello verte, appunto, sulla questione delle spese
e delle ripetibili. La
causa in sé non era ancora stata promossa (sotto, consid. 4b), ma un'azione
possessoria sarebbe stata appellabile senza riguardo al valore litigioso
(procedura di camera di consiglio: art. 374 CPC; I CCA,
sentenza n. 35/91 del 26 settembre 1991, consid. 6, sempre riconfermata da
allora). Nulla osta, di
conseguenza, all'esame dell'appello.
2.
Accertato
che in pendenza di procedura il convenuto ha posato la recinzione tra i due
fondi (una catena appesa a due paletti in metallo), il Pretore ha dichiarato la
causa senza oggetto. Quanto agli oneri processuali, egli ha rilevato che nella
fattispecie i termini di confine non rispecchiano la reale situazione. Ove
avesse posizionato la cinta seguendo la terminazione sul terreno, il convenuto avrebbe
invaso così la proprietà dell'istante, il quale a ragione si è rivolto al
giudice. Quanto alla tesi dell'ing. AO 2, secondo cui il paletto a sud è stato
posato proprio “nel punto previsto nella domanda di
costruzione (notifica), vale a dire all'interno delle mocche in granito (…) che
fa da confine naturale verso il fondo __________”, il
Pretore l'ha ritenuta una mera asserzione di parte, la quale non permetteva di concludere
– da sé sola – che il convenuto avesse sin dall'inizio l'intenzione di
collocare il paletto in quel punto. Né, ha soggiunto il primo giudice, si
poteva presumere che il paletto sarebbe stato posto entro il cordolo di granito
lungo la particella n. __________, come sostenevano il convenuto e il geometra,
l'altro paletto (a nord) essendo stato collocato all'esterno del cordolo. Nelle
condizioni descritte il Pretore ha ritenuto che l'istanza di AO 1 fosse destinata
a buon fine, sicché ha addebitato gli oneri di procedura e le ripetibili al convenuto.
3.
L'appellante
contesta di avere inteso cintare il fondo seguendo la
terminazione sul terreno. Ribadisce di essere sempre stato intenzionato a
ripristinare una recinzione precedente, distrutta dal marito dell'istante, la
quale non sconfinava in alcun modo, tant'è che il cordolo in granito si trova
all'interno della sua proprietà. L'appellante rileva inoltre che l'altro
paletto cui è appesa la catena (quello a nord) è in realtà un canale di gronda preesistente,
non posato da lui. Egli ritiene arbitrario pertanto addebitargli le spese del
giudizio, tanto più che l'istante non ha proceduto contro tutti i proprietari
del fondo n. __________, che le
domande sono state da lei formulate solo in via supercautelare (e non anche in
via cautelare), che i requisiti per l'adozione di misure cautelari non erano adempiuti, che l'istante ha rinunciato alla seconda richiesta
di giudizio, che in mancanza di turbativa un'eventuale azione possessoria sarebbe
stata da respingere e che nella fattispecie difettavano anche i presupposti per
l'applicazione dell'art. 679 CC.
4.
Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a
rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv.
1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può
procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a
carico di chi le ha provocate (cpv. 3). Nella fissazione e suddivisione delle
spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di una notevole latitudine:
il suo pronunciato può essere appellato, di conseguenza, solo per eccesso o
abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
a) Nel
caso specifico il Pretore ha stralciato la causa poiché divenuta senza oggetto
e al proposito non v'è discussione. Ora, i criteri per la ripartizione degli
oneri processuali e per l'assegnazione di ripetibili in caso di caducità della
lite sono già stati enunciati dal primo giudice (pag. 2 a metà). Basti
rammentare che le spese e le ripetibili vanno attribuite “tenendo conto dello stato delle cose prima
del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC per analogia). Occorre valutare in altri termini, a un
sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se questa non
fosse divenuta caduca (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC).
b) AO
1.
ha promosso un'istanza cautelare, chiedendo che fosse ordinato al convenuto
di sospendere ogni intervento edilizio a confine tra le due proprietà e di incaricare
una ditta di pavimentazione “di rimuovere il manto d'asfalto che ricopre il
punto C nella planimetria prodotta”. Essa ha indicato come causa (da introdurre)
– invero confusamente – “un'azione
possessoria”, salvo richiamare poi
indistintamente gli art. 679 e 928 CC. Sta di fatto che un'azione (di merito) fondata sull'art.
679.
CC sarebbe stata da promuovere davanti al Giudice di pace, dato il valore
litigioso di fr. 700.– (decreto di stralcio, pag. 3). Il Pretore avrebbe potuto
giudicare solo un'azione possessoria (le procedure di camera di consiglio competono
sempre al Pretore: art. 363 cpv. 1 CPC). La questione è dunque di sapere se, fosse
stata intentata tale azione, i provvedimenti cautelari richiesti sarebbero stati
verosimilmente accolti o respinti.
c) L'emanazione
di provvedimenti cautelari è subordinata a tre presupposti cumulativi (Rep.
1988.
pag. 351 consid. 1 con richiamo): la verosimiglianza di un considerevole
pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di esito
favorevole insita nell'azione di merito (fumus boni iuris), fermo
restando che in ossequio al principio della proporzionalità la misura richiesta
si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto
tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,
Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,
Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
In concreto l'istante prospettava l'errata posizione di un termine
di confine, circostanza appurata poi dalla perizia giudiziaria. L'azione che
avrebbe dovuto seguire l'istanza di provvedimenti cautelari – ancorché
meramente possessoria – non sarebbe sembrata sprovvista, dunque, di esito
favorevole. Quanto all'urgenza, il convenuto era in possesso di un
permesso di costruzione che gli consentiva di cominciare i lavori in ogni
momento. Relativamente al danno “considerevole” (ovvero
rilevante e non agevolmente rimediabile), è vero che l'opera avrebbe potuto
essere rimossa a posteriori senza grandi problemi, ma è anche vero che probabilmente
sarebbe stato difficile – all'atto pratico – esigerne lo smantellamento ove l'invasione
di terreno si fosse limitata a qualche centimetro. Trattandosi infine di un
provvedimento d'urgenza, diretto contro la persona intenzionata a posare la
recinzione, la legittimazione passiva del solo convenuto era data, come sarebbe
stata data – del resto – ai fini di un'azione possessoria (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 100 n. 364 con
rinvii).
d) L'appellante
adduce di avere voluto semplicemente ripristinare una cinta anteriore, seguendone
il tracciato entro i confini del suo fondo, ma la tesi è nuova, e come tale
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). All'udienza del 22 giugno 2005 egli non aveva obiettato nulla del
genere. Si era limitato a pretendere che l'opera non sarebbe sconfinata “affatto sul fondo altrui, e meglio come specificato
dal geometra ing. AO 2 “ (riassunto scritto del 22
giugno 2005, pag. 3). Se si considera tuttavia che secondo quel geometra la
linea di confine raggiungeva il “bollone” di ottone posato dai suoi collaboratori,
a suo avviso collocato correttamente (doc. 1, 2 e 4), a un sommario esame tutto
lascia presumere che la recinzione avrebbe invaso la particella dell'istante, il
“bollone” essendo 6 cm troppo a ovest e 1.5 cm troppo a sud (perizia, pag.
6.
in alto). Per tacere del fatto che, avesse il convenuto addotto subito di
voler ricostruire una recinzione seguendo il cordolo che corre sul proprio
fondo, non si intravede quale ragione avrebbe avuto l'istante di continuare la
lite, lo sconfinamento rivelandosi allora pressoché escluso.
e) Ne
segue che, a un esame di verosimiglianza, la prima richiesta di giudizio avanzata
dall'istante (sospensione di ogni intervento edilizio a
confine dei due fondi) sarebbe apparsa provvista di
buon diritto. Non invece la seconda (incarico a una
ditta “di rimuovere il manto
d'asfalto che ricopre il punto C nella planimetria prodotta”), abbandonata dall'istante
medesima nell'allegato conclusivo del 24 ottobre 2006 (pag. 5). Desistente, al
proposito AO 1 sarebbe stata considerata soccombere (Rep.
1990.
pag. 284 in alto, 1978 pag. 375) e in tale misura avrebbe dovuto
sopportare l'addebito di spese e ripetibili. In definitiva, il giudizio
cautelare avrebbe verosimilmente comportato per le parti un vicendevole grado
di sconfitta, onde l'esistenza di “giuste ragioni” (nel senso dell'art. 148
cpv. 2 CPC) per suddividere spese e ripetibili. Trattando l'istante come parte
totalmente vittoriosa, il Pretore ha ecceduto così nell'esercizio del suo
potere di apprezzamento.
Tutto
ponderato, nel caso in rassegna egli avrebbe dovuto suddividere le spese a metà
e compensare le ripetibili, tanto più dal profilo equitativo, pensando al fatto
che in ultima analisi l'istante avrebbe sì ottenuto – verosimilmente – il blocco
dei lavori, ma che essa nulla aveva intrapreso dopo il 2004 per far accertare
il confine (art. 669 CC), pur essendo perfettamente convinta che il “bollone” posto
dal geometra non si trovasse al punto giusto (istanza, pag. 3 in alto).
5.
Se ne conclude che, parzialmente fondato,
l'appello dev'essere accolto entro tali limiti e il decreto
del Pretore riformato di conseguenza. Gli oneri e le ripetibili di secondo
grado seguono il riparto di prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC). Interveniente
accessorio, AO 2 non può essere chiamato a sopportare spese né può vedersi assegnare
ripetibili (RtiD I-2007 pag. 717 n. 9c). La sua lettera del 6 aprile 2007 (una
pagina redatta senza l'ausilio di un legale) non giustificherebbe per altro di
derogare alla regola.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 3800.– calcolato
a norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF non raggiunge la soglia per un
eventuale ricorso in materia civile
(fr. 30 000.–: art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF).
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 2 del decreto impugnato è cosi riformato:
La tassa di giustizia di fr. 700.– e le
spese di fr. 2500.– sono poste a carico di AO 1 e di AP 1 in ragione di metà
ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.
–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Non si riscuotono spese da AO 2 né gli si attribuiscono
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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