11.2007.34
Protezione del figlio: affidamento di figli al genitore senza custodia parentale
15 dicembre 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.34
Data decisione, Autorità:
15.12.2008, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio: affidamento di figli al genitore senza custodia parentale
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 310 CC
art. 311 CC
Incarto n.
11.2007.34
Lugano
15 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.27.2006
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
CO 1
per
quanto riguarda l'affidamento di
H__________
(1998) e R__________ (2003),
figli suoi e di
CO 2
provvisti di curatore educativo nella persona di
__________,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 18 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 25 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il
29 marzo 2007;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. M__________ (9 gennaio 1993), H__________ (2 settembre 1998) e R__________
(2 gennaio 2003) sono figli di AP 1 (1958) e CO 2 (1970). Con risoluzione del
10 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato CO 2 della
custodia parentale su M__________, che è stata affidata alla nonna materna __________
(1950). Un ricorso presentato da CO 2 e AP 1 contro tale decisione è stato respinto
il 22 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
B. Nel
frattempo, in esito a una segnalazione della scuola elementare di __________ (che
rilevava assenze ingiustificate di H__________), con risoluzione del 25 novembre
2004 la Commissione tutoria regionale ha commissionato al Servizio sociale di
Mendrisio “un'inchiesta sul
nucleo familiare per rapporto alla situazione di H__________ e R__________”. CO 2 e AP 1 hanno chiesto il 14 dicembre
2004 di rinunciare all'indagine. Rimproverando loro di non collaborare, il 22
dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha ordinato il collocamento
provvisionale di H__________ e R__________ alla Casa __________ di __________.
Con decisione del 21 gennaio 2005 essa ha poi istituito in favore dei figli una
curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), designando in qualità di curatore __________.
Due ricorsi introdotti da CO 2 e AP 1 contro simili decisioni sono stati respinti
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 21 febbraio 2005.
C. Il
23 giugno 2005 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale perché invitasse
Fatti
i responsabili della Casa __________ a redigere un rapporto entro il 15 luglio
2005 e revocasse il collocamento provvisionale dei figli entro il 31 luglio
seguente. Con decisione del 20 luglio 2005 la Commissione tutoria ha rifiutato di
entrare nel merito delle domande. Adita da AP 1, il 4 agosto 2005 l'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha annullato tale decisione e ha ordinato alla Commissione
tutoria regionale di esaminare l'istanza. La Commissione tutoria regionale,
ricevuti i rapporti del Servizio sociale di Mendrisio e del Servizio
medico-psicologico, come pure una relazione della Casa __________, ha assegnato
il 20 ottobre 2005 a CO 2 e AP 1 un termine per esprimersi. CO 2 ha formulato le
sue osservazioni il 23 novembre 2005. AP 1 ha comunicato il 9 gennaio 2006 di
rinunciare a osservazioni, salvo adire poi l'Autorità di vigilanza con un
ricorso per denegata giustizia. Con decisione del 23 gennaio 2006 l'Autorità di
vigilanza ha respinto il ricorso. Un appello presentato il 14 febbraio 2006 da AP
1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera
con sentenza del 13 marzo 2006 (inc. 11.2006.24).
D. Intanto
la Commissione tutoria regionale ha citato CO 2 a un'udienza del 18 gennaio 2006,
nel corso della quale quest'ultima ha postulato il ritorno dei figli a casa. Il
4 aprile 2006 AP 1, lamentando la lentezza del procedimento, ha chiesto alla Commissione
tutoria regionale di statuire. Con decisione del 15 marzo 2006 la Commissione
tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e il collocamento di
H__________ e R__________ alla Casa __________, incaricando l'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni a Mendrisio di seguire il collocamento e di reperire
una famiglia affidataria.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 28 aprile
2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere –previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – che i due figli fossero affidati a lui. Invitati
a esprimersi, la Commissione tutoria regionale, __________ e CO 2 hanno
proposto di respingere il ricorso. Il 21 luglio 2006 l'Autorità di vigilanza ha
incaricato la psichiatra e psicoterapeuta __________ di eseguire una valutazione
su AP 1 in relazione all'affidamento da lui postulato. Il 19 gennaio 2007 la professionista
ha rinunciato all'incarico, rilevando che dopo essere comparso a un primo colloquio
AP 1 non aveva più dato seguito alle convocazioni. Con decisione
del 25 gennaio 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso,
ha revocato il mandato alla dott. __________ e
ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 100.– al
ricorrente.
F. AP 1
ha impugnato la decisione predetta con un appello (“ricorso”) del 18 febbraio
2007 nel quale così conclude:
1. H__________ e R__________ possono fare
immediatamente rientro a casa del padre;
2. Mi
venga ripristinata la custodia parentale sui miei figli;
3. Mi
sia data la facoltà di fare eseguire un'approfondita perizia sugli stessi
presso uno psicologo di mia scelta, onde poter verificare in modo neutrale il
loro reale stato psico-fisico dopo questo incredibile incubo;
4. È
tolto in mandato al curatore ufficiale __________ e a __________;
5. Sono
annullate e revocate tutte le decisioni della CTR1 e dell'AVT di Bellinzona;
6. A
discrezione dell'on. Giudice chiedo un'equa indennità per la riparazione dei
torti morali subiti e per tutte le spese affrontate;
7. È
annullata la richiesta dell'AVT del pagamento della tassa di giustizia di
fr. 100.–;
8. Rivendicato
un ammonimento all'Ufficio delle famiglie e dei minori di Mendrisio in re __________
e al tutore ufficiale __________, per assoluta trascuratezza nei propri doveri
d'ufficio;
9. Se
è possibile è richiesto un colloquio alla presenza della figlia H__________.
L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
G. Nel
frattempo, con risoluzione del 17 agosto 2006 la Commissione tutoria regionale
ha disposto il collocamento di H__________, dal 22 agosto 2006, al Foyer __________,
__________. Un ricorso esperito il 25 agosto 2006 da CO 2 contro tale decisione
è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 28 giugno 2007.
H. Il 26 gennaio 2008 CO 2 e AP 1 si sono rivolti alla Commissione
tutoria regionale, instando per la rimozione del curatore educativo designato
in favore dei due figli. __________ ha dichiarato il 7 marzo 2008 di rimettersi
al giudizio dell'autorità. Con decisione dell'11 aprile 2008 la Commissione
tutoria regionale ha respinto l'istanza. Adita su ricorso, l'Autorità di vigilanza
ha confermato tale decisione l'11 settembre 2008. Un appello presentato il 3
ottobre 2008 da CO 2 e AP 1 contro tale decisione è tuttora pendente dinanzi a
questa Camera (inc. 11.2008.147).
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche
l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
I
documenti prodotti dall'appellante il 29 marzo 2007 (certificati medici
riguardanti H__________ e R__________, otto fotografie, una dichiarazione di __________)
e il 26 gennaio 2008 (corrispondenza intercorsa fra CO 2 e un avvocato, fra AP
1, la Commissione tutoria regionale e il curatore educativo dei figli) sono
ammissibili, ma – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai fini del
giudizio. Quanto alla richiesta di “fare eseguire un'approfondita perizia sui
bambini” da uno psicologo scelto
dall'appellante, non si vede come essa potrebbe giovare ai fini del giudizio, litigiosa
essendo l'idoneità del padre all'affidamento.
3.
Oggetto
della decisione impugnata è la privazione della custodia
parentale che spetta a CO 2 (come madre di H__________ e R__________), il collocamento
temporaneo dei due figli alla Casa __________, l'incarico all'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni di Mendrisio di seguire il collocamento e quello
all'Ufficio medesimo di reperire una famiglia affidataria. Nella misura in cui chiede
di essere reintegrato nella custodia parentale, l'appellante dimentica di non
avere mai detenuto in realtà custodia di sorta, già per il fatto di non essere
mai stato titolare dell'autorità parentale. Se i genitori non sono sposati, invero,
l'autorità parentale spetta solo alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). E chi non ha
l'autorità parentale non può avere la custodia (Meier/Stettler, Les
effets
de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 205 n. 357).
Tant'è che, dandosi un solo genitore munito di autorità parentale, la
privazione della custodia comporta il trasferimento di quest'ultima
all'autorità tutoria, non all'altro genitore (DTF 128 III 9). Per vedersi
attribuire la custodia parentale l'altro genitore dev'essere designato tutore
del figlio (DTF 128 III 11 in basso). D'altro lato non consta
che nel caso specifico l'autorità
tutoria abbia – per ipotesi – attribuito ai genitori l'autorità parentale in
comune (art. 298a cpv. 1 CC). Ne segue che la posizione dell'appellante è
assimilabile, né più né meno, a quella di un genitore affiliante (art. 300 cpv.
1.
CC; DTF 120 Ia 263 consid. 2a; Stettler
in: RDT 2000 pag. 239). Può offrirsi quindi come affidatario dei figli,
ma non può dolersi che la custodia parentale gli sia stata tolta.
4.
Fuori
argomento sono altresì le censure mosse dall'appellante al curatore dei figli e alla responsabile del collocamento (__________), dei quali postula la rimozione e contro i
quali sollecita l'adozione di misure disciplinari. Quanto alla richiesta di annullare
tutte le altre decisioni prese dalle autorità tutorie (compresa la privazione
della custodia parentale e la designazione di un curatore ai figli), essa non
può entrare in linea di conto, ove appena si consideri che tali decisioni sono
passate in giudicato. Altrettanto vale per la decisione
del 17 agosto 2006 con cui la Commissione tutoria regionale ha disposto il collocamento
di H__________ al Foyer di __________ dal 22 agosto 2006. Parimenti
irricevibile è, infine, la pretesa indennità per torto
morale formulata nell'appello, mai sottoposta in
precedenza alla Commissione tutoria regionale (e quindi non oggetto della
decisione appellata).
5.
Ciò
posto, l'appellante ha senz'altro un interesse legittimo – per converso – a
insorgere contro il collocamento dei figli alla casa __________ e contro
l'incarico all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di reperire una famiglia
affidataria, ciò che lo esclude in partenza dal novero dei possibili candidati.
Se non che, nella misura in cui riguarda il collocamento di H__________ alla
Casa __________, l'appello è diventato privo d'interesse
giuridico, la ragazza essendo stata collocata definitivamente con decisione del 17 agosto 2006 (non impugnata dall'appellante), al Foyer __________ a __________. Sul collocamento di R__________ si
tornerà in appresso (consid. 9).
6.
L'appellante
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito per non
essere stato ascoltato personalmente né dalla Commissione tutoria regionale né dall'Autorità
di vigilanza. Ora, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi
oralmente davanti a un'autorità amministrativa (DTF 130 II 428 consid. 2.1 con
riferimenti). Sul piano cantonale tuttavia l'art. 23 cpv. 2 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele assicura
esplicitamente alla persona direttamente toccata da una misura il “diritto di
essere sentita personalmente”. Poco importa che la persona abbia avuto occasione
di determinarsi per scritto. La norma consacra il principio dell'audizione
personale, da cui si può prescindere solo per ragioni mediche o d'eccezione, a
salvaguardia di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in
corso (art. 23 cpv. 3 e 5 della legge medesima). Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare, del resto, che l'Autorità di vigilanza
sulle tutele non può rifiutare l'ascolto a un genitore suscettibile di vedersi
togliere l'autorità parentale (RtiD I-2008 pag. 1009).
Nel caso
in esame la situazione si scosta nondimeno da quella descritta nel precedente testé
menzionato per il fatto che in materia di privazione dell'autorità parentale
l'Autorità di vigilanza sulle tutele decide come giurisdizione di primo grado
(art. 39a LAC), sicché in quel frangente non avrebbe avuto senso chiedere
di essere sentiti alla Commissione tutoria regionale. Nel caso specifico, invece,
nulla ostava a che AP 1 si esprimesse oralmente davanti all'autorità tutoria. Dinanzi
alla Commissione tutoria regionale però egli ha rinunciato esplicitamente a essere sentito (lettera del 4 aprile 2006, nell'incarto della Commissione). Solo davanti all'Autorità di vigilanza ha postulato
“un'udienza prima della pronuncia di qualsiasi
decisione al fine di poter obiettivamente discutere gli
elementi determinanti ai fini della decisione” (ricorso
del 28 aprile 2006, pag. 8). È vero che su tal punto
l'Autorità di vigilanza non gli ha dato riscontro. È altrettanto vero però che
nelle circostanze descritte si poteva legittimamente pretendere da lui un minimo
di spiegazione. Nel ricorso però egli non indicava come mai avesse cambiato
idea, in particolare perché il bene dei figli richiedesse
di punto in bianco un'audizione. Circa il colloquio sollecitato in questa sede alla
presenza di H__________, una volta ancora egli non ne dà ragione, salvo rivendicarlo
come un diritto soggettivo (che non esiste: DTF 130 II 249 consid. 2.1). E questa
Camera può sì indire un dibattimento orale, ma solo ove lo ritenga utile per il
giudizio (art. 324 CPC), ciò che non è dato a divedere in concreto.
7.
Nel merito l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato, in sintesi,
che dai rapporti presentati alla Commissione tutoria regionale dai vari enti preposti
ad apprezzare l'idoneità di AP 1 all'affidamento risultava l'impossibilità di emettere
una valutazione, l'interessato essendosi sottratto a qualsiasi verifica. Proprio
per tal emotivo – ha continuato l'Autorità di vigilanza – è stata incaricata
una psicologa in sede di ricorso, ma anche tale specialista ha dovuto
desistere, l'interessato essendo comparso a un solo incontro.
L'appellante
riassume gli avvenimenti che hanno portato alla privazione della custodia
parentale e al collocamento dei figli nella Casa __________. Inveisce poi
contro il dott. __________ del Servizio medico-psicologico, il quale senza
averlo visto ha espresso opinioni fondandosi sul rapporto di un altro medico (risalente
al 1998), e contro l'assistente sociale __________, la quale avrebbe travisato ed
enfatizzato i fatti per disgregare la sua famiglia. Rimprovera inoltre all'Autorità
di vigilanza di avere statuito con ritardo sul suo ricorso, ciò che ha comportato
il collocamento separato dei figli (con gravi ripercussioni sulla loro salute
psico-fisica) e ha impedito il ricongiungimento familiare, e reputa disastroso
il collocamento dei ragazzi nella Casa __________, come pure la curatela educativa
di __________. Quanto agli accertimenti ordinati dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele, egli ammette di essersi sempre “fermamente rifiutato” di sottoporsi
a qualsiasi perizia, prova a suo avviso del tutto inutile, poiché la sua
idoneità all'affidamento della primogenita M__________ era già stata riconosciuta
da questa Camera. Per di più, a suo parere la psicologa incaricata
dall'Autorità di vigilanza, con la quale ha colloquiato due ore, avrebbe potuto
redigere un rapporto, per tacere del fatto che “ci sono in giro molti rapporti su di me e CO 2”. Infine egli ritiene
che la decisione impugnata denoti solo astio nei suoi confronti e non sia
nell'interesse dei figli, condannati al collocamento fino alla maggiore età.
8.
Questione
centrale nella fattispecie è di sapere – come detto – se l'affidamento di H__________
e R__________ al padre sia un ricovero “conveniente” nel senso dell'art. 310
cpv. 1 CC. Determinante è quindi appurare se, per la sua personalità, salute e idoneità
a educare i figli, così come per le condizioni d'alloggio, egli offra le necessarie
garanzie per un adeguato sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale (cfr.
l'art. 5 dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e
di adozione: RS 211.222.338). Accertato ciò, occorrerà ancora verificare se
tale affidamento risponde alla personalità e ai bisogni dei figli (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,
5ª edizione, pag. 215 n. 27.41). Il bene dei minorenni è infatti il punto di
riferimento costante, anche per valutare un collocamento (messaggio concernente
l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).
In
concreto nulla permette di concludere che AP 1 sia atto a occuparsi convenientemente
dei figli. Le sue capacità genitoriali non sono state verificate, ma ciò è
dovuto alla circostanza ch'egli stesso ha rifuggito ogni adeguata indagine. Poco
giova che nella sentenza dell'8 agosto 2001 (inc. 11.2000.151) questa Camera avesse
presunto essere in grado, AP 1 e CO 2, di accudire convenientemente alla primogenita
M__________, circostanze successive avendo lasciato spazio a pesanti perplessità.
Il rapporto dell'assistente sociale __________, del 17 ottobre 2005, attesta
che H__________ e R__________ vivevano in una disastrosa situazione di “disordine
e sporcizia”. Visitati il 22 dicembre 2004 all'Ospedale regionale di Mendrisio,
entrambi tradivano un'evidente mancanza di igiene e gravi problemi ai denti
(certificati acclusi). Dal rapporto 2 settembre 2005 del dott. __________,
del Servizio medico-psicologico di __________, si evince che AP 1 non si era nemmeno
presentato per conoscere i risultati degli esami sul quoziente intellettuale
della figlia H__________, che accusava ritardi di un anno e mezzo. La
direttrice della Casa __________ ha rilevato dipoi che le visite di AP 1 erano irregolari,
con assenze anche di settimane, che egli dimostrava affetto solo per R__________
(creando in H__________ delusioni affettive) e dava ai ragazzi cibo non appropriato
(rapporto del 15 settembre 2005). Quanto alla sua scarsa collaborazione con le
autorità e il curatore dei figli, non soccorre ripetersi.
Certo, l'appellante
critica con veemenza i rapporti citati, dichiarandosi vittima di una macchinazione.
Ma a prescindere dal fatto che nulla rende verosimile quest'ultima congettura e
che le dure critiche agli operatori sociali e alle autorità tutorie – fossero anche
minimamente fondate – non servono a corroborare la sua idoneità all'affidamento,
proprio per fugare ogni dubbio circa le di lui capacità effettive l'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha incaricato una psicologa e psicoterapeuta di eseguire
una valutazione. Comparendo a un solo colloquio (quand'anche di due ore) con la
specialista, tuttavia, egli non ha consentito alcuna seria verifica. Sostenere
di non avere più fiducia negli enti preposti senza confrontarsi con quanto tali
enti domandano è facile, ma non serve, così com'è inutile pretendere che la
psicologa potesse condurre un'adeguata indagine dopo un colloquio di due ore (lettera
del 19 gennaio 2007 della dott. __________: doc. 15). Al limite del
pretesto, sull'idoneità all'affidamento l'appello manca della benché minima
consistenza.
9.
Per
quel che concerne il collocamento di R__________ alla Casa __________ in attesa
di affidamento (il collocamento di H__________ in quella struttura è superato,
sicché al proposito l'appello è divenuto senza oggetto), l'appellante non muove
doglianze specifiche, tranne denunciare il fatto che da allora il figlio è
sempre malato, triste, soffre e patisce la nostalgia dei genitori. Lamenta
altresì il fatto che una volta egli medesimo è stato percosso da un inserviente
dell'istituto. Ora, che un figlio tolto alla custodia dei genitori vada
convenientemente ricoverato è pacifico (art. 310 cpv. 1 CC). Se reputa
inadeguate le condizioni di vita dei ragazzi e il modo in cui è attuato il collocamento,
l'appellante può sempre rivolgersi all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (delegato
alla sorveglianza), come pure al curatore educativo, i quali investiranno del
problema – dandosi il caso – la Commissione tutoria regionale. Anche al
proposito l'appello non è votato pertanto a miglior sorte.
10.
Indipendentemente da
quanto precede va rammentato all'Autorità di vigilanza (e alla Commissione
tutoria regionale), ad ogni buon conto, che qualora un
figlio sia collocato in uno “stabilimento”, la misura può configurare una
privazione della libertà a scopo d'assistenza (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con
rinvii). Protezione del figlio e privazione della libertà a
scopo d'assistenza, per altro, sono due procedure separate che perseguono scopi
distinti: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che
mette a repentaglio il bene di lui, la seconda a garantire una restrizione
della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile. Quanto alla
nozione di “stabilimento”, essa è retta dal diritto federale e va intesa in
senso molto ampio: non comprende solo collegi chiusi, ma anche scuole e
foyer frequentati in esternato ove questi limitino in maniera sensibile, con
la cura e la sorveglianza, la libertà di movimento degli ospiti. Qualora in un
pensionato il ragazzo sia soggetto a maggiori limitazioni personali rispetto a
quelle cui sono tenuti i coetanei che vivono in una famiglia, ci si trova in
presenza di uno “stabilimento”. Onde, in simili casi, i presupposti di una
privazione della libertà a scopo di assistenza e la necessità di assicurare al
figlio le garanzie processuali degli art. 397d, 397e e 397f
CC (da ultimo: sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 5).
Nel caso in rassegna
andranno accertate quindi le caratteristiche della Casa __________ come centro
educativo (e quelle del Foyer __________ ove è collocata H__________),
verificando quali obblighi incombono agli ospiti, quali attività di gruppo sono
eventualmente imposte, a quali limiti sono assoggettate le relazioni con
persone fuori dell'istituto e qual è il regolamento della struttura (si veda un
esempio concreto, a titolo comparativo, in DTF 121 III 309 consid. 2b). Se
appena si pensa che nel caso in rassegna i due minorenni non sembrano poter lasciare
gli istituti durante i fine settimana e le vacanze, l'ipotesi che essi soggiacciano
a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle dei coetanei che vivono in
una famiglia appare seria e non può essere trascurata.
11.
Si ricordi da ultimo
che la Commissione tutoria regionale non può reputare assolto il proprio
compito internando senza limiti di tempo, pur con l'incarico all'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni di Mendrisio di seguire il collocamento, due minorenni
tolti alla custodia dei genitori. Deve disporre un inserimento scolastico,
fissare almeno una prima verifica e un minimo di obiettivi, prevedere l'esame
di regolari rapporti (in cui si approfondisca la struttura psichica dei
ragazzi, le condizioni evolutive, le misure educative ed eventualmente
terapeutiche) e stabilire a quali condizioni i minorenni potranno essere
dimessi. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, è compito della
Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1,
con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non di capi progetto,
servizi amministrativi, educatori, pedagoghi od operatori sociali. Per di più,
prossimamente R__________ compirà sei anni. Andrà quindi sentito in modo appropriato (DTF 131 III 553), a meno che la sua età o altri
motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura
all'art. 35 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele).
12.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato. AP 1
ha chiesto invero, il 29 marzo 2007, di essere esonerato dal prestare anticipi
per le spese giudiziarie presunte, ma l'indomani ha ugualmente versato fr.
400.
– a quel titolo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di assistenza
giudiziaria (per analogia: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992,
pag. 124 nel mezzo con richiamo).
Per quel
che concerne gli oneri della decisione impugnata, l'appellante ne chiede
l'annullamento, ma non spiega perché, addebitandogli tali costi come parte soccombente,
l'Autorità di vigilanza avrebbe abusato del suo potere d'apprezzamento (v. Borghi/ Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 2 in fine ad art. 28 LPAmm). Al riguardo l'appello
si rivela pertanto irricevibile.
13.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Senza riguardo a
questioni di valore, considerata nella fattispecie la natura del provvedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
a:
–,;
– ,
,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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