Lexipedia

Decisione

11.2007.34

Protezione del figlio: affidamento di figli al genitore senza custodia parentale

15 dicembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i responsabili della Casa __________ a redigere un rapporto entro il 15 luglio

2005 e revocasse il collocamento provvisionale dei figli entro il 31 luglio

seguente. Con decisione del 20 luglio 2005 la Commissione tutoria ha rifiutato di

entrare nel merito delle domande. Adita da AP 1, il 4 agosto 2005 l'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha annullato tale decisione e ha ordinato alla Commissione

tutoria regionale di esaminare l'istanza. La Commissione tutoria regionale,

ricevuti i rapporti del Servizio sociale di Mendrisio e del Servizio

medico-psicologico, come pure una relazione della Casa __________, ha assegnato

il 20 ottobre 2005 a CO 2 e AP 1 un termine per esprimersi. CO 2 ha formulato le

sue osservazioni il 23 novembre 2005. AP 1 ha comunicato il 9 gennaio 2006 di

rinunciare a osservazioni, salvo adire poi l'Autorità di vigilanza con un

ricorso per denegata giustizia. Con decisione del 23 gennaio 2006 l'Autorità di

vigilanza ha respinto il ricorso. Un appello presentato il 14 febbraio 2006 da AP

1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera

con sentenza del 13 marzo 2006 (inc. 11.2006.24).

D. Intanto

la Commissione tutoria regionale ha citato CO 2 a un'udienza del 18 gennaio 2006,

nel corso della quale quest'ultima ha postulato il ritorno dei figli a casa. Il

4 aprile 2006 AP 1, lamentando la lentezza del procedimento, ha chiesto alla Commissione

tutoria regionale di statuire. Con decisione del 15 marzo 2006 la Commissione

tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e il collocamento di

H__________ e R__________ alla Casa __________, incaricando l'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni a Mendrisio di seguire il collocamento e di reperire

una famiglia affidataria.

E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 28 aprile

2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere –previa concessione

dell'assistenza giudiziaria – che i due figli fossero affidati a lui. Invitati

a esprimersi, la Commissione tutoria regionale, __________ e CO 2 hanno

proposto di respingere il ricorso. Il 21 luglio 2006 l'Autorità di vigilanza ha

incaricato la psichiatra e psicoterapeuta __________ di eseguire una valutazione

su AP 1 in relazione all'affidamento da lui postulato. Il 19 gennaio 2007 la professionista

ha rinunciato all'incarico, rilevando che dopo essere comparso a un primo colloquio

AP 1 non aveva più dato seguito alle convocazioni. Con decisione

del 25 gennaio 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso,

ha revocato il mandato alla dott. __________ e

ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 100.– al

ricorrente.

F. AP 1

ha impugnato la decisione predetta con un appello (“ricorso”) del 18 febbraio

2007 nel quale così conclude:

1. H__________ e R__________ possono fare

immediatamente rientro a casa del padre;

2. Mi

venga ripristinata la custodia parentale sui miei figli;

3. Mi

sia data la facoltà di fare eseguire un'approfondita perizia sugli stessi

presso uno psicologo di mia scelta, onde poter verificare in modo neutrale il

loro reale stato psico-fisico dopo questo incredibile incubo;

4. È

tolto in mandato al curatore ufficiale __________ e a __________;

5. Sono

annullate e revocate tutte le decisioni della CTR1 e dell'AVT di Bellinzona;

6. A

discrezione dell'on. Giudice chiedo un'equa indennità per la riparazione dei

torti morali subiti e per tutte le spese affrontate;

7. È

annullata la richiesta dell'AVT del pagamento della tassa di giustizia di

fr. 100.–;

8. Rivendicato

un ammonimento all'Ufficio delle famiglie e dei minori di Mendrisio in re __________

e al tutore ufficiale __________, per assoluta trascuratezza nei propri doveri

d'ufficio;

9. Se

è possibile è richiesto un colloquio alla presenza della figlia H__________.

L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

G. Nel

frattempo, con risoluzione del 17 agosto 2006 la Commissio­ne tutoria regionale

ha disposto il collocamento di H__________, dal 22 agosto 2006, al Foyer __________,

__________. Un ricorso esperito il 25 agosto 2006 da CO 2 contro tale decisione

è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 28 giugno 2007.

H. Il 26 gennaio 2008 CO 2 e AP 1 si sono rivolti alla Commissione

tutoria regionale, instando per la rimozione del curatore educativo designato

in favore dei due figli. __________ ha dichiarato il 7 marzo 2008 di rimettersi

al giudizio dell'autorità. Con decisione dell'11 aprile 2008 la Commissione

tutoria regionale ha respinto l'istanza. Adita su ricorso, l'Autorità di vigilanza

ha confermato tale decisione l'11 settembre 2008. Un appello presentato il 3

ottobre 2008 da CO 2 e AP 1 contro tale decisione è tuttora pendente dinanzi a

questa Camera (inc. 11.2008.147).

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, cui rinvia anche

l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con

le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo

l'appello in esa­me è dunque ricevibile.

2.

I

documenti prodotti dall'appellante il 29 marzo 2007 (certificati medici

riguardanti H__________ e R__________, otto fotografie, una dichiarazione di __________)

e il 26 gennaio 2008 (corrispondenza intercorsa fra CO 2 e un avvocato, fra AP

1, la Commissione tutoria regionale e il curatore educativo dei figli) sono

ammissibili, ma – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai fini del

giudizio. Quanto alla richiesta di “fare eseguire un'approfondita perizia sui

bambini” da uno psicologo scelto

dall'appellante, non si vede come essa potrebbe giovare ai fini del giudizio, litigiosa

essendo l'idoneità del padre all'affidamento.

3.

Oggetto

della decisione impugnata è la privazione della custodia

parentale che spetta a CO 2 (come madre di H__________ e R__________), il collocamento

temporaneo dei due figli alla Casa __________, l'incarico all'Ufficio delle

famiglie e dei minoren­ni di Mendrisio di seguire il collocamento e quello

all'Ufficio medesimo di reperire una famiglia affidataria. Nella misura in cui chiede

di essere reintegrato nella custodia parentale, l'appellante dimentica di non

avere mai detenuto in realtà custodia di sorta, già per il fatto di non essere

mai stato titolare dell'autorità parentale. Se i genitori non sono sposati, invero,

l'autorità parentale spetta solo alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). E chi non ha

l'autorità parentale non può avere la custodia (Meier/Stettler, Les

effets

de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 205 n. 357).

Tant'è che, dandosi un solo genitore munito di autorità parentale, la

privazione della custodia comporta il trasferimento di quest'ultima

all'autorità tutoria, non all'altro genitore (DTF 128 III 9). Per vedersi

attribuire la custodia parentale l'altro genitore dev'essere designato tutore

del figlio (DTF 128 III 11 in basso). D'altro lato non consta

che nel caso specifico l'autorità

tutoria abbia – per ipotesi – attribuito ai genitori l'autorità parentale in

comune (art. 298a cpv. 1 CC). Ne segue che la posizione dell'appellante è

assimilabile, né più né meno, a quella di un genitore affiliante (art. 300 cpv.

1.

CC; DTF 120 Ia 263 consid. 2a; Stettler

in: RDT 2000 pag. 239). Può offrirsi quindi come affidatario dei figli,

ma non può dolersi che la custodia parentale gli sia stata tolta.

4.

Fuori

argomento sono altresì le censure mosse dall'appellante al curatore dei figli e alla responsabile del collocamento (__________), dei quali postula la rimozione e contro i

quali sollecita l'adozione di misure disciplinari. Quanto alla richiesta di annullare

tutte le altre decisioni prese dalle autorità tutorie (compresa la privazione

della custodia parentale e la designazione di un curatore ai figli), essa non

può entrare in linea di conto, ove appena si consideri che tali decisioni sono

passate in giudicato. Altrettanto vale per la decisione

del 17 agosto 2006 con cui la Commissione tutoria regionale ha disposto il collocamento

di H__________ al Foyer di __________ dal 22 agosto 2006. Parimenti

irricevibile è, infine, la pretesa indennità per torto

morale formulata nell'appello, mai sottoposta in

precedenza alla Commissione tutoria regionale (e quindi non oggetto della

decisione appellata).

5.

Ciò

posto, l'appellante ha senz'altro un interesse legittimo – per converso – a

insorgere contro il collocamento dei figli alla casa __________ e contro

l'incarico all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di reperire una famiglia

affidataria, ciò che lo esclude in partenza dal novero dei possibili candidati.

Se non che, nella misura in cui riguarda il collocamento di H__________ alla

Casa __________, l'appello è diventato privo d'interesse

giuridico, la ragazza essendo stata collocata definitivamente con decisione del 17 agosto 2006 (non impugnata dall'appellante), al Foyer __________ a __________. Sul collocamento di R__________ si

tornerà in appresso (consid. 9).

6.

L'appellante

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito per non

essere stato ascoltato personalmente né dalla Commissione tutoria regionale né dall'Autorità

di vigilanza. Ora, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi

oralmente davanti a un'autorità amministrativa (DTF 130 II 428 consid. 2.1 con

riferimenti). Sul piano cantonale tuttavia l'art. 23 cpv. 2 della citata legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele assicura

esplicitamente alla persona direttamente toccata da una misura il “diritto di

essere sentita personalmente”. Poco importa che la persona abbia avuto occasione

di determinarsi per scritto. La norma consacra il principio dell'audizione

personale, da cui si può prescindere solo per ragioni mediche o d'eccezione, a

salvaguardia di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in

corso (art. 23 cpv. 3 e 5 della legge medesima). Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare, del resto, che l'Autorità di vigilanza

sulle tutele non può rifiutare l'ascolto a un genitore suscettibile di vedersi

togliere l'autorità parentale (RtiD I-2008 pag. 1009).

Nel caso

in esame la situazione si scosta nondimeno da quella descritta nel precedente testé

menzionato per il fatto che in materia di privazione dell'autorità parentale

l'Autorità di vigilanza sulle tutele decide come giurisdizione di primo grado

(art. 39a LAC), sicché in quel frangente non avrebbe avuto senso chiedere

di essere sentiti alla Commissione tutoria regionale. Nel caso specifico, invece,

nulla ostava a che AP 1 si esprimesse oral­mente davanti all'autorità tutoria. Dinanzi

alla Commissione tutoria regionale però egli ha rinunciato esplicitamente a essere sentito (lettera del 4 aprile 2006, nell'incarto della Commissione). Solo davanti all'Autorità di vigilanza ha postulato

“un'udien­za prima della pronuncia di qualsiasi

decisione al fine di poter obiettivamente discutere gli

elementi determinanti ai fini della decisione” (ricorso

del 28 aprile 2006, pag. 8). È vero che su tal punto

l'Autorità di vigilanza non gli ha dato riscontro. È altrettanto vero però che

nelle circostanze descritte si poteva legittimamente pretendere da lui un minimo

di spiegazione. Nel ricorso però egli non indicava come mai avesse cambiato

idea, in particolare perché il bene dei figli richiedesse

di punto in bianco un'audizione. Circa il colloquio sollecitato in questa sede alla

presenza di H__________, una volta ancora egli non ne dà ragione, salvo rivendicarlo

come un diritto soggettivo (che non esiste: DTF 130 II 249 consid. 2.1). E questa

Camera può sì indire un dibattimento orale, ma solo ove lo ritenga utile per il

giudizio (art. 324 CPC), ciò che non è dato a divedere in concreto.

7.

Nel merito l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato, in sintesi,

che dai rapporti presentati alla Commissione tutoria regionale dai vari enti preposti

ad apprezzare l'idoneità di AP 1 all'affidamento risultava l'impossibilità di emettere

una valutazione, l'interessato essendosi sottratto a qualsiasi verifica. Proprio

per tal emotivo – ha continuato l'Autorità di vigilanza – è stata incaricata

una psicologa in sede di ricorso, ma anche tale specialista ha dovuto

desistere, l'interessato essendo comparso a un solo incontro.

L'appellante

riassume gli avvenimenti che hanno portato alla privazione della custodia

parentale e al collocamento dei figli nella Casa __________. Inveisce poi

contro il dott. __________ del Servizio medico-psicologico, il quale senza

averlo visto ha espresso opinioni fondandosi sul rapporto di un altro medico (risalente

al 1998), e contro l'assistente sociale __________, la quale avrebbe travisato ed

enfatizzato i fatti per disgregare la sua famiglia. Rimprovera inoltre all'Autorità

di vigilanza di avere statuito con ritardo sul suo ricorso, ciò che ha comportato

il collocamento separato dei figli (con gravi ripercussioni sulla loro salute

psico-fisica) e ha impedito il ricongiungimento familiare, e reputa disastroso

il collocamento dei ragazzi nella Casa __________, come pure la curatela educativa

di __________. Quanto agli accertimenti ordinati dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele, egli ammette di essersi sempre “fermamente rifiutato” di sottoporsi

a qualsiasi perizia, prova a suo avviso del tutto inutile, poiché la sua

idoneità all'affidamento della primogenita M__________ era già stata riconosciuta

da questa Camera. Per di più, a suo parere la psicologa incaricata

dall'Autorità di vigilanza, con la quale ha colloquiato due ore, avrebbe potuto

redigere un rapporto, per tacere del fatto che “ci sono in giro molti rapporti su di me e CO 2”. Infine egli ritiene

che la decisione impugnata denoti solo astio nei suoi confronti e non sia

nell'interesse dei figli, condannati al collocamento fino alla maggiore età.

8.

Questione

centrale nella fattispecie è di sapere – come detto – se l'affidamento di H__________

e R__________ al padre sia un ricovero “conveniente” nel senso dell'art. 310

cpv. 1 CC. Determinante è quindi appurare se, per la sua personalità, salute e idoneità

a educare i figli, così come per le condizioni d'alloggio, egli offra le necessarie

garanzie per un adeguato sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale (cfr.

l'art. 5 dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e

di adozione: RS 211.222.338). Accertato ciò, occorrerà ancora verificare se

tale affidamento risponde alla personalità e ai bisogni dei figli (Hegnauer, Grund­riss des Kindesrechts,

5ª edizione, pag. 215 n. 27.41). Il bene dei minorenni è infatti il punto di

riferimento costante, anche per valutare un collocamento (messaggio concernente

l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20

novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).

In

concreto nulla permette di concludere che AP 1 sia atto a occuparsi convenientemente

dei figli. Le sue capacità genitoriali non sono state verificate, ma ciò è

dovuto alla circostanza ch'egli stesso ha rifuggito ogni adeguata indagine. Poco

giova che nella sentenza dell'8 agosto 2001 (inc. 11.2000.151) questa Camera avesse

presunto essere in grado, AP 1 e CO 2, di accudire convenientemente alla primogenita

M__________, circostanze successive avendo lasciato spazio a pesanti perplessità.

Il rapporto dell'assistente sociale __________, del 17 ottobre 2005, attesta

che H__________ e R__________ vivevano in una disastrosa situazione di “disordine

e sporcizia”. Visitati il 22 dicembre 2004 all'Ospedale regionale di Mendrisio,

entrambi tradivano un'evidente mancanza di igiene e gravi problemi ai denti

(certificati acclusi). Dal rapporto 2 settembre 2005 del dott. __________,

del Servizio medico-psicologi­co di __________, si evince che AP 1 non si era nemmeno

presentato per conoscere i risultati degli esami sul quoziente intellettuale

della figlia H__________, che accusava ritardi di un anno e mezzo. La

direttrice della Casa __________ ha rilevato dipoi che le visite di AP 1 erano irregolari,

con assenze anche di settimane, che egli dimostrava affetto solo per R__________

(creando in H__________ delusioni affettive) e dava ai ragazzi cibo non appropriato

(rapporto del 15 settembre 2005). Quanto alla sua scarsa collaborazione con le

autorità e il curatore dei figli, non soccorre ripetersi.

Certo, l'appellante

critica con veemenza i rapporti citati, dichiarandosi vittima di una macchinazione.

Ma a prescindere dal fatto che nulla rende verosimile quest'ultima congettura e

che le dure critiche agli operatori sociali e alle autorità tutorie – fossero anche

minimamente fondate – non servono a corroborare la sua idoneità all'affidamento,

proprio per fugare ogni dubbio circa le di lui capacità effettive l'Autorità di

vigilanza sulle tutele ha incaricato una psicologa e psicoterapeuta di eseguire

una valutazione. Comparendo a un solo colloquio (quand'anche di due ore) con la

specialista, tuttavia, egli non ha consentito alcuna seria verifica. Sostenere

di non avere più fiducia negli enti preposti senza confrontarsi con quanto tali

enti domandano è facile, ma non serve, così com'è inutile pretendere che la

psicologa potesse condurre un'adeguata indagine dopo un colloquio di due ore (lettera

del 19 gennaio 2007 della dott. __________: doc. 15). Al limite del

pretesto, sull'idoneità all'affidamento l'appello manca della benché minima

consistenza.

9.

Per

quel che concerne il collocamento di R__________ alla Casa __________ in attesa

di affidamento (il collocamento di H__________ in quella struttura è superato,

sicché al proposito l'appello è divenuto senza oggetto), l'appellante non muove

doglianze specifiche, tranne denunciare il fatto che da allora il figlio è

sempre malato, triste, soffre e patisce la nostalgia dei genitori. Lamenta

altresì il fatto che una volta egli medesimo è stato percosso da un inserviente

dell'istituto. Ora, che un figlio tolto alla custodia dei genitori vada

convenientemente ricoverato è pacifico (art. 310 cpv. 1 CC). Se reputa

inadeguate le condizioni di vita dei ragazzi e il modo in cui è attuato il collocamento,

l'appellante può sempre rivolgersi all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (delegato

alla sorveglianza), come pure al curatore educativo, i quali investiranno del

problema – dandosi il caso – la Commissione tutoria regionale. Anche al

proposito l'appello non è votato pertanto a miglior sorte.

10.

Indipendentemente da

quanto precede va rammentato all'Autorità di vigilanza (e alla Commissione

tutoria regionale), ad ogni buon conto, che qualora un

figlio sia collocato in uno “stabilimento”, la misura può configurare una

privazione della libertà a scopo d'assistenza (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con

rinvii). Protezione del figlio e privazione della liber­­tà a

scopo d'assistenza, per altro, sono due procedure separate che perseguono scopi

distinti: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che

mette a repentaglio il bene di lui, la secon­da a garantire una restrizione

della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile. Quanto alla

nozione di “stabilimento”, essa è retta dal diritto federale e va intesa in

senso molto ampio: non comprende solo collegi chiusi, ma anche scuole e

foyer frequentati in esternato ove que­sti limitino in maniera sensibile, con

la cura e la sorveglianza, la libertà di movimento degli ospiti. Qualora in un

pensionato il ragaz­zo sia soggetto a maggiori limitazioni personali rispetto a

quelle cui sono tenuti i coetanei che vivono in una famiglia, ci si trova in

presenza di uno “stabilimento”. Onde, in simili casi, i presupposti di una

privazione della libertà a scopo di assistenza e la necessità di assicurare al

figlio le garanzie processuali degli art. 397d, 397e e 397f

CC (da ultimo: sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 5).

Nel caso in rassegna

andranno accertate quindi le caratteristiche della Casa __________ come centro

educativo (e quelle del Foyer __________ ove è collocata H__________),

verificando quali obblighi incombono agli ospiti, quali attività di gruppo sono

eventualmente imposte, a quali limiti sono assoggettate le relazioni con

persone fuori dell'istituto e qual è il regolamento della struttura (si veda un

esempio concreto, a titolo comparativo, in DTF 121 III 309 consid. 2b). Se

appena si pensa che nel caso in rassegna i due minorenni non sembrano poter lasciare

gli istituti durante i fine settimana e le vacanze, l'ipotesi che essi soggiacciano

a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle dei coetanei che vivono in

una famiglia appare seria e non può essere trascurata.

11.

Si ricordi da ultimo

che la Commissione tutoria regionale non può reputare assolto il proprio

compito internando senza limiti di tempo, pur con l'incarico all'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni di Mendrisio di seguire il collocamento, due minorenni

tolti alla custodia dei genitori. Deve disporre un inserimento scolastico,

fissare almeno una prima verifica e un minimo di obiettivi, prevedere l'esame

di regolari rapporti (in cui si approfondisca la struttura psichica dei

ragazzi, le condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente

terapeutiche) e stabilire a quali condizioni i minorenni potranno essere

dimessi. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, è compito della

Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1,

con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non di capi progetto,

servizi amministrativi, educatori, pedagoghi od operatori sociali. Per di più,

prossimamente R__________ compirà sei anni. Andrà quindi sentito in modo appropriato (DTF 131 III 553), a meno che la sua età o altri

motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura

all'art. 35 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele).

12.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato. AP 1

ha chiesto invero, il 29 marzo 2007, di essere esonerato dal prestare anticipi

per le spese giudiziarie presunte, ma l'indomani ha ugualmente versato fr.

400.

– a quel titolo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di assistenza

giudiziaria (per analogia: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992,

pag. 124 nel mezzo con richiamo).

Per quel

che concerne gli oneri della decisione impugnata, l'appellante ne chiede

l'annullamento, ma non spiega perché, addebitandogli tali costi come parte soccombente,

l'Autorità di vigilanza avrebbe abusato del suo potere d'apprezzamento (v. Borghi/ Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, n. 2 in fine ad art. 28 LPAmm). Al riguardo l'appello

si rivela pertanto irricevibile.

13.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Senza riguardo a

questioni di valore, considerata nella fattispecie la natura del provvedimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è

respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

a:

–,;

– ,

,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster