11.2007.35
Ammontare di una provvigione ad litem in una causa di divorzio
6 giugno 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2007.35
Data decisione, Autorità:
06.06.2007, ICCA
Titolo:
Ammontare di una provvigione ad litem in una causa di divorzio
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
PROVVIGIONE AD LITEM
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.35
Lugano,
6 giugno 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.50 (divorzio
su richiesta unilaterale, ora su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 18 marzo 2003 dall'
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (I)
(patrocinata dall' PA 1 );
giudicando
ora sul decreto cautelare del 14 febbraio 2007 con
cui il Segretario assessore ha fissato una terza provvigione ad litem in
favore della convenuta;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 14 febbraio 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore
del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 18 marzo 2003 AO 1 (1951) ha chiesto davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona il divorzio dalla moglie AP 1 (1956) per
sospensione quadriennale della vita in comune (art. 114 vCC), ritirando una sua
petizione del 10 maggio 1999 in cui avanzava un'identica richiesta di giudizio per
grave turbativa delle relazioni coniugali (art. 142 vCC). In esito allo
scioglimento del matrimonio egli ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale,
ha offerto alla moglie la metà della prestazione d'uscita da lui maturata
presso il rispettivo istituto di previdenza professionale per la durata del
matrimonio, ha rifiutato ogni versamento in liquidazione del regime della
partecipazione agli acquisti, come pure lo stanziamento di qualsiasi contributo
alimentare, e ha preteso che la convenuta gli restituisse – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – metà dei regali di nozze e una Mercedes-Benz “A 160 Avantgarde” o, nel caso in cui l'automobile fosse stata alienata nel frattempo,
la somma di fr. 22 619.– con interessi.
B. AP 1
ha inoltrato al Pretore il 14 aprile 2003 un'istanza di misure provvisionali
volta a ottenere, tra l'altro, una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Nella sua
risposta del 3 gennaio 2004 essa ha poi aderito al divorzio, ma ha chiesto che
le fosse erogato un contributo alimentare a vita di fr. 6385.– mensili
indicizzati, che in liquidazione del regime matrimoniale fosse attribuita a
ciascun coniuge la proprietà dei beni in suo possesso (riconoscendole il diritto
di vedersi consegnare la propria biancheria intima o un importo sostitutivo di
fr. 5000.–) e che il marito fosse tenuto a versarle un conguaglio imprecisato a
titolo di metà dell'aumento (art. 215 cpv. 1 CC), oltre alla metà della
prestazione d'uscita da lui maturata presso qualsivoglia istituto di previdenza
professionale. Per il resto, essa ha dichiarato di opporsi a ogni pretesa.
C. Accertato
il mutuo consenso al principio del divorzio, l'8 gennaio 2004 il Pretore ha ordinato
la trattazione della lite con la procedura per le cause di stato su richiesta
comune con accordo parziale. All'udienza del 17 marzo 2004 egli ha poi sentito
Fatti
i coniugi separatamente e insieme, constatando la loro volontà di sciogliere il
matrimonio e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del
divorzio. Ciò posto, egli ha assegnato alle parti il termine bimestrale di
riflessione, trascorso il quale i coniugi avrebbero dovuto confermare la loro
volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze
litigiose, cui sarebbe seguita l'istruzione del processo. Cominciata all'udienza
dell'8 ottobre 2004, l'assunzione delle prove è tuttora in corso.
D. Il
18 marzo 2005 AP 1 ha sollecitato il Pretore a decidere la sua domanda di provvigione
ad litem, instando per una seconda provvigione
di pari importo. Chiamato a esprimersi,
l'attore ha proposto in un memoriale del 1° settembre 2005 (rinunciando all'udienza)
di respingere la prima richiesta o – almeno – di “ridimensionarla ampiamente”. Non consta invece ch'egli si sia pronunciato sulla seconda. Con
decreto cautelare del 13 settembre 2005 il Pretore supplente ha accolto la
prima
istanza e ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 10 000.– “quale prima rata di provvigione ad litem”. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le
spese di fr. 50.– sono state poste a carico di lui, senza assegnazione di ripetibili
alla moglie. Con un secondo decreto di quello stesso giorno il Pretore supplente
ha parzialmente accolto anche la successiva istanza e ha condannato AO 1 a versare alla moglie altri fr.
8000.– “quale seconda
rata di provvigione ad litem”. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono
state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del marito, compensate le ripetibili.
E. Una terza richiesta di provvigione ad litem, sempre di fr. 10 000.–(questa volta
più IVA), è stata presentata da AP 1 il 17 novembre
2006. All'udienza dell'8 gennaio 2007, indetta per il contraddittorio, l'attore
ha proposto di respingerla o – almeno – di “ridimensionarla ampiamente”. Statuendo con decreto cautelare del 14
febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore l'ha
parzialmente accolta, condannando AO 1 a versare alla moglie fr. 3000.– “quale ultima rata di provvigione ad
litem”. La tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per due terzi a
carico dell'istante e per il resto a carico del marito, senza assegnazione di
ripetibili.
F. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorta con un appello del 22 febbraio 2007 nel
quale chiede di accogliere interamente la sua terza istanza di provvigione ad
litem e di modificare in tal senso il giudizio impugnato. Subordinatamente
essa propone di confermare l'ammontare di fr. 3000.– fissato dal Segretario
assessore, ma di eliminare dal dispositivo del decreto la locuzione “quale ultima rata di provvigione ad litem”, sostituendola con la mera causale “a titolo di provvigione ad
litem”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. In pendenza di una causa di divorzio il giudice decreta le necessarie
misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). L'obbligo impartito a un
coniuge di corrispondere una provvigione ad litem all'altro coniuge che
non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è, appunto, una misura
provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6). La procedura è pertanto
quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv.
1.
CPC), nella quale il Pretore statuisce
con decreto cautelare impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
L'appellante
è cittadina italiana con domicilio in Italia. La competenza del giudice
svizzero è data nondimeno a norma degli art. 59 lett. b e 62 cpv. 1 LDIP,
giacché l'attore è cittadino svizzero con domicilio a Bellinzona sin dal 1°
gennaio 1991 e nessuna convenzione bilaterale o multilaterale deroga alla
competenza del giudice svizzero dell'attore domiciliato in Svizzera da almeno
un anno. Quanto al diritto applicabile, l'art. 62 cpv. 2 LDIP stabilisce che le
misure provvisionali in caso di divorzio o di separazione sono regolate dal
diritto svizzero. E in concreto non si ravvisa alcuna eccezione nel senso
dell'art. 62 cpv. 3 LDIP: la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari (evocata all'art. 49 LDIP), in
particolare, non regola il diritto che disciplina l'obbligo, per un coniuge, di
versare provvigioni ad litem. La controversia in rassegna è retta quindi
dal diritto svizzero.
3.
Rammentato
che la convenuta ha già riscosso provvigioni ad litem per complessivi
fr. 18 000.–,
il Segretario assessore ha rilevato ch'essa motiva la richiesta di ulteriori
fr. 10 000.– con la necessità, per il suo legale, di esaminare la perizia
giudiziaria (in via di allestimento), di preparare le domande complementari e di delucidazione da rivolgere al
perito, di interrogare oralmente il perito in udienza e
di redigere il memoriale conclusivo, ultimo atto di causa. Ciò premesso, il Segretario
assessore ha sottolineato che nel caso in cui si inviti un perito a delucidare
il referto per scritto non è più data la possibilità di escussione orale (art.
252.
cpv. 1 in fine CPC), di modo che tale prestazione viene a cadere d'acchito.
Circa la stesura dei quesiti peritali e del memoriale conclusivo, egli ha
spiegato di avere già considerato ciò riconoscendo all'istante la seconda
provvigione ad litem (di fr. 8000.–). Il Segretario assessore ha
dato atto invece che quel 13 settembre 2005 egli non aveva tenuto conto
della possibile delucidazione peritale. Di conseguenza ha riconosciuto
all'istante un'ultima provvigione di fr. 3000.– destinata all'eventuale
redazione dei quesiti.
4.
L'appellante
sostiene che le tre provvigioni sommate danno un totale di fr. 19 404.– (fr. 21 000.– meno l'IVA), “nettamente insufficiente” per coprire l'onorario complessivo del suo
avvocato e le spese. Essa sottolinea l'importanza della perizia giudiziaria nel
caso specifico, tanto per lo scioglimento del regime ordinario dei beni quanto
per la definizione del contributo alimentare che le spetta, rammentando che il
perito ha chiesto un anticipo di ben fr. 20 000.– sulla propria retribuzione.
E siccome – essa argomenta – il compito di un patrocinatore è, per natura e
tempo,
“più grande” di
quello di un perito, la terza provvigione ad litem di fr. 10 000.– (più IVA) si
giustificherebbe ampiamente. L'interessata contesta altresì l'addebito della
tassa di giustizia (fr. 100.–) e delle spese (fr. 50.–) nella proporzione dei
due terzi, facendo valere che il suo proposito è quello di chiamare il perito a
delucidare il referto oralmente, la delucidazione scritta essendo stata chiesta
solo in subordine. Nelle circostanze descritte – essa conclude – gli oneri del
decreto cautelare vanno quindi interamente a carico del marito.
5.
Nella
misura in cui pretende che il cumulo delle tre provvigioni ad litem non
basti per assicurare l'onorario complessivo del suo avvocato e il pagamento
delle spese, l'appellante allega una tesi senza rilievo. Come questa Camera ha
già avuto modo di spiegare all'interessata nella precedente azione di divorzio
promossa dal marito, una provvigione ad litem garantisce per sua indole la
copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I CCA, sentenza
inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002, consid. 6 menzionato in: RtiD I-2004 pag.
592.
n. 70c). Poco importa quindi il lavoro svolto dal patrocinatore fino all'introduzione
dell'istanza. Decisiva, ai fini di una provvigione ad litem, è la prevedibile entità di lavoro che al patrocinatore resta da compiere.
Certo, l'appellante
afferma che l'importo di fr. 10 000.– (più IVA) è destinato a coprire
l'onorario e le spese del suo avvocato non solo per la stesura dei quesiti intesi
alla delucidazione della perizia, ma anche per l'audizione
del perito e per la preparazione del memoriale conclusivo. Se non che, stando
alle previsioni del Pretore supplente, la redazione del memoriale conclusivo andava
finanziata già con la seconda provvigione, di fr. 8000.– (decreto cautelare del
13.
settembre 2005, consid. 5). L'appellante obietta che questa si è esaurita
anzitempo, sicché la stesura del memoriale conclusivo va sovvenzionata con la
terza provvigione. Pur evocando – come detto – la mole di lavoro svolta dal suo
legale, tuttavia, essa non sostanzia minimamente l'asserzione. Agli atti figura
solo una distinta delle prestazioni fornite dal suo patrocinatore fino al 16
marzo 2005 (acclusa alla seconda richiesta di provvigione: act. V), ma a parte
il fatto ch'essa non reca alcuna specifica
del dispendio orario, tutto si ignora circa l'opera dell'avvocato dopo
di allora. In condizioni del genere non è dato di sapere
se le previsioni formulate dal Pretore supplente quel 13 settembre 2005, quando
ha fissato l'ammontare della seconda provvigione ad litem, fossero inadeguate.
Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
6.
Rimane
da esaminare se la cifra di fr. 10 000.– (più IVA) chiesta dall'appellante si
giustifichi per la stesura dei quesiti intesi alla delucidazione della perizia
e per l'eventuale audizione del perito. Anche a tale
proposito però l'appello si esaurisce in mere affermazioni. L'interessata non
tenta nemmeno di stimare, in effetti, quale sia l'entità del lavoro che attende
il suo legale per la redazione dei quesiti e l'eventuale audizione del perito. Tanto
meno illustra perché fr. 3000.– sarebbero insufficienti per garantire simili
prestazioni. Si limita ad affermare che, avendo il perito ottenuto un anticipo di
fr. 20 000.–
sul proprio onorario, una terza provvigione ad litem di fr. 10 000.– al suo legale
si giustifica già a prima vista, essendo “di meridiana evidenza che il compito, per natura e per tempo, del
patrocinatore è più grande di quello dei periti” (appello, pag. 3 lett. d).
L'assunto
non è serio. La retribuzione di un avvocato per la stesura
di quesiti volti alla delucidazione di una perizia e per l'eventuale audizione peritale non è in alcun rapporto con l'onorario
dello specialista. Essa dipende dall'impegno effettivo che il legale deve presumibilmente
dedicare all'operazione, tanto ove la perizia sia volta a definire contributi
alimentari dopo il divorzio (art. 125 cpv. 2 CC), nel qual caso l'onorario del
legale si valuta giusta l'art. 14 cpv. 1 TOA, sia che la perizia serva ad accertare
la quota litigiosa di aumento rivendicata da un coniuge in liquidazione del regime
dei beni (in concreto: art. 215 cpv. 2 CC), nel qual caso l'onorario del legale
si valuta giusta l'art. 14 cpv. 2 TOA. Il compenso del perito non è, comunque
sia, un criterio pertinente. Anche su tal punto l'appello è destinato così
all'insuccesso.
7.
Per
quanto riguarda infine la tassa di giustizia e le spese del decreto impugnato, poco
giova che l'interessata si riproponga di sentire il perito oralmente anziché postulare
la delucidazione scritta del referto (art. 252 cpv. 1 CPC). La questione avrebbe
potuto incidere, tutt'al più, sull'ammontare della provvigione ad litem,
sempre che – si ripete – il prevedibile impegno del patrocinatore fosse stato in
un modo o nell'altro quantificato. Preso atto che l'interessata ottiene dal
marito fr. 3000.– sui fr. 10 000.– (più IVA) richiesti, il Segretario assessore si è attenuto da
parte sua al principio della vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e ha
addebitato all'istante medesima due terzi degli oneri processuali. Per tacere
del fatto che il grado di soccombenza di lei sarebbe maggiore di due terzi,
fissando l'entità e il riparto di tali oneri il primo giudice fruisce pur
sempre di una propria latitudine di apprezzamento, la quale può essere
censurata solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto l'appellante
non allude a eccesso né ad abuso di sorta. Insufficientemente motivato, in
proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8.
Gli
oneri della sentenza odierna vanno a carico di AP 1, soccombente (art. 148 cpv.
1.
CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'attore, cui l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato spese.
9.
In
merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale
giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– necessari
per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30
000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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