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Decisione

11.2007.35

Ammontare di una provvigione ad litem in una causa di divorzio

6 giugno 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi separatamente e insieme, constatando la loro volontà di sciogliere il

matrimonio e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del

divorzio. Ciò posto, egli ha assegnato alle parti il ter­mine bimestrale di

riflessione, trascorso il quale i coniugi avrebbero dovuto confermare la loro

volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze

litigiose, cui sarebbe seguita l'istruzione del processo. Cominciata all'udienza

dell'8 ottobre 2004, l'assunzione delle prove è tuttora in corso.

D. Il

18 marzo 2005 AP 1 ha sollecitato il Pretore a decidere la sua domanda di provvigione

ad litem, instando per una seconda provvigione

di pari importo. Chiamato a esprimersi,

l'attore ha proposto in un memoriale del 1° settembre 2005 (rinunciando all'udienza)

di respingere la prima richiesta o – almeno – di “ridimensionarla ampiamente”. Non consta invece ch'egli si sia pronunciato sulla seconda. Con

decreto cautelare del 13 settembre 2005 il Pretore supplente ha accolto la

prima

istanza e ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 10 000.– “quale prima rata di provvigione ad litem”. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le

spese di fr. 50.– sono state poste a carico di lui, senza assegnazione di ripetibili

alla moglie. Con un secondo decreto di quello stesso giorno il Pretore supplente

ha parzialmente accolto anche la successiva istanza e ha condannato AO 1 a versare alla moglie altri fr.

8000.– “quale seconda

rata di provvigione ad litem”. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono

state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del marito, compensate le ripetibili.

E. Una terza richiesta di provvigione ad litem, sempre di fr. 10 000.–(questa volta

più IVA), è stata presentata da AP 1 il 17 novembre

2006. All'udienza dell'8 gennaio 2007, indetta per il contraddittorio, l'attore

ha proposto di respingerla o – almeno – di “ridimensionarla ampiamente”. Statuendo con decreto cautelare del 14

febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore l'ha

parzialmente accolta, condannando AO 1 a versare alla moglie fr. 3000.– “quale ultima rata di provvigione ad

litem”. La tassa di

giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per due terzi a

carico dell'istante e per il resto a carico del marito, senza assegnazione di

ripetibili.

F. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorta con un appello del 22 febbraio 2007 nel

quale chiede di accogliere interamente la sua terza istanza di provvigione ad

litem e di modificare in tal senso il giudizio impugnato. Subordinatamente

essa propone di confermare l'ammontare di fr. 3000.– fissato dal Segretario

assessore, ma di eliminare dal dispositivo del decreto la locuzione “quale ultima rata di provvigione ad litem”, sostituen­dola con la mera causale “a titolo di provvigione ad

litem”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. In pendenza di una causa di divorzio il giudice decreta le necessarie

misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). L'obbligo impartito a un

coniuge di corrispondere una provvigione ad litem all'altro coniuge che

non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è, appun­to, una misura

provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6). La procedura è per­tanto

quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv.

1.

CPC), nella quale il Pretore statuisce

con decreto cautelare impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'ap­pello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

L'appellante

è cittadina italiana con domicilio in Italia. La competenza del giudice

svizzero è data nondimeno a norma degli art. 59 lett. b e 62 cpv. 1 LDIP,

giacché l'attore è cittadino svizzero con domicilio a Bellinzona sin dal 1°

gennaio 1991 e nessuna convenzione bilaterale o multilaterale deroga alla

competenza del giudice svizzero dell'attore domiciliato in Svizzera da almeno

un anno. Quanto al diritto applicabile, l'art. 62 cpv. 2 LDIP stabilisce che le

misure provvisionali in caso di divorzio o di separazio­ne sono regolate dal

diritto svizzero. E in concreto non si ravvisa alcuna eccezione nel senso

dell'art. 62 cpv. 3 LDIP: la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla

legge applicabile alle obbligazioni alimen­tari (evocata all'art. 49 LDIP), in

particolare, non regola il diritto che disciplina l'obbligo, per un coniuge, di

versare provvigioni ad litem. La controversia in rassegna è retta quindi

dal diritto svizzero.

3.

Rammentato

che la convenuta ha già riscosso provvigioni ad litem per complessivi

fr. 18 000.–,

il Segretario assessore ha rilevato ch'essa motiva la richiesta di ulteriori

fr. 10 000.– con la necessità, per il suo legale, di esaminare la perizia

giudiziaria (in via di allestimento), di preparare le domande complementari e di delucidazione da rivolgere al

perito, di interrogare oralmente il perito in udienza e

di redigere il memoriale conclusivo, ultimo atto di causa. Ciò premesso, il Segretario

assessore ha sottolineato che nel caso in cui si inviti un perito a delucidare

il referto per scritto non è più data la possibilità di escussione orale (art.

252.

cpv. 1 in fine CPC), di modo che tale prestazione viene a cadere d'acchito.

Circa la stesura dei quesiti peritali e del memoriale conclusivo, egli ha

spiegato di avere già considerato ciò riconoscendo all'istante la seconda

provvigione ad litem (di fr. 8000.–). Il Segretario assessore ha

dato atto invece che quel 13 settembre 2005 egli non aveva tenuto conto

della possibile delucidazione peritale. Di conseguenza ha riconosciuto

all'istante un'ultima provvigione di fr. 3000.– destinata all'eventuale

redazione dei quesiti.

4.

L'appellante

sostiene che le tre provvigioni sommate danno un totale di fr. 19 404.– (fr. 21 000.– meno l'IVA), “nettamente insufficiente” per coprire l'onorario complessivo del suo

avvocato e le spese. Essa sottolinea l'importanza della perizia giudiziaria nel

caso specifico, tanto per lo scioglimento del regime ordinario dei beni quanto

per la defini­zione del contributo alimentare che le spetta, rammentando che il

perito ha chiesto un anticipo di ben fr. 20 000.– sulla propria retribuzione.

E siccome – essa argomenta – il compito di un patrocinatore è, per natura e

tempo,

“più grande” di

quello di un perito, la terza provvigione ad litem di fr. 10 000.– (più IVA) si

giustificherebbe ampiamente. L'interessata contesta altresì l'addebito della

tassa di giustizia (fr. 100.–) e delle spese (fr. 50.–) nella proporzione dei

due terzi, facendo valere che il suo proposito è quello di chiamare il perito a

delucidare il referto oralmente, la delucidazione scritta essendo stata chiesta

solo in subordine. Nelle circostanze descritte – essa conclude – gli oneri del

decreto cautelare vanno quindi interamente a carico del marito.

5.

Nella

misura in cui pretende che il cumulo delle tre provvigioni ad litem non

basti per assicurare l'onorario complessivo del suo avvocato e il pagamento

delle spese, l'appellante allega una tesi senza rilievo. Come questa Camera ha

già avuto modo di spiegare all'interessata nella precedente azione di divorzio

promossa dal marito, una provvigione ad litem garantisce per sua indole la

copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I CCA, sentenza

inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002, consid. 6 menzionato in: RtiD I-2004 pag.

592.

n. 70c). Poco importa quindi il lavoro svolto dal patrocinatore fino all'introduzione

dell'istanza. Decisiva, ai fini di una provvigione ad litem, è la prevedibile entità di lavoro che al patrocinatore resta da compiere.

Certo, l'appellante

afferma che l'importo di fr. 10 000.– (più IVA) è destinato a coprire

l'onorario e le spese del suo avvocato non solo per la stesura dei quesiti intesi

alla delucidazione della perizia, ma anche per l'au­dizione

del perito e per la preparazione del memoriale conclusivo. Se non che, stando

alle previsioni del Pretore supplente, la redazione del memoriale conclusivo andava

finanziata già con la seconda provvigione, di fr. 8000.– (decreto cautelare del

13.

settembre 2005, consid. 5). L'appellante obietta che questa si è esaurita

anzitempo, sicché la stesura del memoriale conclusivo va sovvenzionata con la

terza provvigione. Pur evocando – come detto – la mole di lavoro svolta dal suo

legale, tuttavia, essa non sostanzia minimamente l'asserzione. Agli atti figura

solo una distinta delle prestazioni fornite dal suo patrocinatore fino al 16

marzo 2005 (acclusa alla seconda richiesta di provvigione: act. V), ma a parte

il fatto ch'essa non reca alcuna specifica

del dispendio orario, tutto si ignora circa l'ope­ra dell'avvocato dopo

di allora. In condizioni del genere non è dato di sapere

se le previsioni formulate dal Pretore supplente quel 13 settembre 2005, quando

ha fissato l'ammontare della seconda provvigione ad litem, fossero inadeguate.

Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

6.

Rimane

da esaminare se la cifra di fr. 10 000.– (più IVA) chiesta dall'appellante si

giustifichi per la stesura dei quesiti intesi alla delucidazione della perizia

e per l'eventuale audizione del perito. Anche a tale

proposito però l'appello si esaurisce in mere affer­mazioni. L'interessata non

tenta nemmeno di stimare, in effetti, quale sia l'entità del lavoro che attende

il suo legale per la redazione dei quesiti e l'eventuale audizione del perito. Tanto

meno illustra perché fr. 3000.– sarebbero insufficienti per garantire simili

prestazioni. Si limita ad affermare che, avendo il perito ottenuto un anticipo di

fr. 20 000.–

sul proprio onorario, una terza provvigione ad litem di fr. 10 000.– al suo legale

si giustifica già a prima vista, essendo “di meridiana evidenza che il compito, per natura e per tempo, del

patrocinatore è più grande di quello dei periti” (appello, pag. 3 lett. d).

L'assunto

non è serio. La retribuzione di un avvocato per la stesura

di quesiti volti alla delucidazione di una perizia e per l'eventuale audizione peritale non è in alcun rapporto con l'onorario

dello specialista. Essa dipende dall'impegno effettivo che il legale deve presumibilmente

dedicare all'operazione, tanto ove la perizia sia volta a definire contributi

alimentari dopo il divorzio (art. 125 cpv. 2 CC), nel qual caso l'onorario del

legale si valuta giusta l'art. 14 cpv. 1 TOA, sia che la perizia serva ad accertare

la quota litigiosa di aumento rivendicata da un coniuge in liquidazione del regime

dei beni (in concreto: art. 215 cpv. 2 CC), nel qual caso l'onorario del legale

si valuta giusta l'art. 14 cpv. 2 TOA. Il compenso del perito non è, comunque

sia, un criterio pertinente. Anche su tal punto l'appello è destinato così

all'insuccesso.

7.

Per

quanto riguarda infine la tassa di giustizia e le spese del decreto impugnato, poco

giova che l'interessata si riproponga di sentire il perito oral­mente anziché postulare

la delucidazione scritta del referto (art. 252 cpv. 1 CPC). La questione avrebbe

potuto incidere, tutt'al più, sull'ammontare della provvigione ad litem,

sempre che – si ripete – il prevedibile impegno del patrocinatore fosse stato in

un modo o nell'altro quantificato. Preso atto che l'interessata ottiene dal

marito fr. 3000.– sui fr. 10 000.– (più IVA) richiesti, il Segretario assessore si è attenuto da

parte sua al principio della vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e ha

addebitato al­l'istante medesima due terzi degli oneri processuali. Per tacere

del fatto che il grado di soccombenza di lei sarebbe maggiore di due terzi,

fissando l'entità e il riparto di tali oneri il primo giudice fruisce pur

sempre di una propria latitudine di apprezzamento, la quale può essere

censurata solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto l'appellante

non allude a eccesso né ad abuso di sorta. Insufficientemente motivato, in

proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

8.

Gli

oneri della sentenza odierna vanno a carico di AP 1, soccombente (art. 148 cpv.

1.

CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'attore, cui l'appello

non è stato intimato e non ha cagionato spese.

9.

In

merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale

giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– necessari

per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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