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Decisione

11.2007.38

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per il coniuge

29 dicembre 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i costi dell'abitazione a __________, senza decurtazioni. Non si può dire pertanto

che la sua contestazione sia nuova. Senza dimenticare che fra le entrate di lei

il Pretore ha computato il reddito generato dall'appartamento (sentenza impugnata,

pag. 4 a metà). In simili circostanze va tenuto conto anche degli oneri necessari

per il conseguimento di tale entrata.

Ciò

posto, il primo giudice ha accertato il costo dell'abitazione a __________ in

complessivi fr. 1968.40 mensili, dai quali ha dedotto fr. 650.– mensili (arrotondati)

corrispondenti alla quota (di un terzo) rientranti nel fabbisogno in denaro di M__________.

Il principio, corretto, è indiscusso (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza; Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). A giusto titolo tuttavia l'interessata fa valere che lei e la figlia devono farsi carico

solo della differenza tra il costo complessivo dell'abitazione e quanto rende

la locazione dell'appartamento al piano terreno. In definitiva, pertanto, il

costo dell'alloggio da considerare nel fabbisogno in denaro di M__________ va

calcolato dopo avere dedotto dal costo complessivo dell'immobile (non contestato)

il citato reddito locativo, ossia fr. 1080.– mensili (doc. 1). Ne segue che madre

e figlia devono farsi carico di fr. 888.40 mensili. La quota di un terzo che

rientra nel fabbisogno in denaro della figlia ammonta così a fr. 296.15 mensili.

Del resto, si volessero inserire nel fab­bisogno minimo della moglie solo gli

oneri dell'abitazione eccedenti i ricavi, come propone l'istante (osservazioni,

pag. 4 in basso), andrebbero ricommisurate di conseguenza anche le entrate di

lei. Nel risultato, in definitiva, nulla muterebbe.

c) Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede di includere fr. 767.–

mensili per sovvenire al fabbisogno in denaro di M__________ (fr. 2050.–

mensili secondo la tabella 2007 correlata alle menzionate raccoman­da­zioni

edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, meno il contributo alimentare di fr. 1100.– mensili ricevuto dall'ex

marito per la figlia e fr. 183.– mensili di assegno familiare). A suo avviso

ciò si giustifica con l'obbligo di assistenza a carico del coniuge che accetta

nella propria economia domestica figli dell'altro nati prima del matrimonio. Il

marito osserva che al mantenimento della figlia l'appellante deve sopperire con

la propria quota di eccedenza, l'interessata avendo mezzi sufficienti allo

scopo.

Dandosi

figli non comuni nati prima del matrimonio, i coniugi si devono vicendevole e

adeguata assistenza per il loro mantenimento (art. 278 cpv. 2 CC). Una volta

sospesa la comunione domestica, l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2 CC si configura

come il dovere di un coniuge di assistere finanziariamente l'altro, nella misura

in cui questi, dovendo sovvenire con i propri redditi e con la propria quota di

eccedenza al fabbisogno del proprio figlio (dedotto il contributo alimentare

dell'altro genitore biologico, gli assegni familiari, le rendite d'assicurazioni

sociali o analoghe prestazioni giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, i versamenti a

tacitazione, i risarcimenti e analoghe prestazioni dell'art. 320 cpv. 1 CC),

non sia in grado di mantenere sé stesso (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 8 e 9,

riepilogati in: I CCA, sentenza inc. 11.2005.42 del 10 giugno 2008, consid. 3).

La giurisprudenza citata dall'appellante (I CCA, sentenza inc. 11.2004.131

del 3 maggio 2004, consid. 5 e 6) è pertanto stata precisata (esplicitamente

in: RtiD I-2005 pag. 783 in alto), nel senso che il genitore

è tenuto a sopperire al mantenimento del proprio figlio nato prima del

matrimonio anzitutto con i suoi redditi e la sua quota di eccedenza; solo ove

questi sono insufficienti il fabbisogno (scoperto) del minorenne potrà essere

considerato nel calcolo del contributo ali­mentare a carico del coniuge.

L'edizione

2005 della tabella correlata alle predette raccoman­da­zioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(in vigore alla decorrenza del contributo richiesto e mantenutasi invariata nel

2006) prevedeva, nel caso di un figlio unico, un fabbisogno medio in denaro di

fr. 2020.– mensili dal 12° al 18° compleanno (RDT 2005 pag. 51). In tale fabbisogno

andava adattato il costo dell'alloggio (fr. 296.15 mensili invece dei fr. 325.–

stimati dalla tabella: sopra, consid. b), come pure la posta per cura e educazione

(da ridurre all'80%, la madre lavorando a tempo parziale e potendo prestare il

20% in natura: cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b), onde un fabbisogno in denaro di fr. 1928.– mensili.

Si volesse anche considerare i dati della tabella 2007 (RDT 2006 pag. 324), il

fabbisogno in denaro sarebbe di fr. 1952.– mensili. Considerato il contributo alimentare

che M__________ riceve dal padre e l'assegno di famiglia, a carico

dell'appellante rimanevano fr. 645.– mensili secondo la tabella del 2005 e

fr. 669.– mensili secondo la tabella 2007. Come si vedrà (consid. 7), il

margine disponibile di cui fruisce l'appellante oltre il proprio fabbisogno

minimo consente senz'altro alla medesima di provvedere all'intero fabbisogno in

denaro della figlia. Non sussistono le premesse, dunque, per obbligare AO 1 a intervenire finanziariamente.

d) L'interessata rivendica infine, nel proprio fabbisogno minimo, il premio

dell'assicurazione previdenziale (“terzo pilastro vincolato”) di fr. 212.85

mensili (doc. 12) con l'argomento che il bilancio familiare consente agevolmente

di finanziare, alla stregua delle altre assicurazioni correnti, il pre­mio della

polizza stipulata come ammortamento indiretto del debito ipotecario. AO 1 fa

valere che la disponibilità del bilancio familiare non è un motivo per

ammettere nel fabbisogno minimo della moglie il premio litigioso. In realtà i

premi di assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l'unione

coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi quelli di assicurazioni

sulla vita, vanno inclusi di regola nel fabbisogno minimo del coniuge debitore,

sempre che i mezzi economici a disposizione della

famiglia bastino per garantire il debito sostentamento (RtiD I-2007 pag. 741

consid. 7a). E nel caso precipuo, come si vedrà (sotto, consid. 7), la situazione economica dei coniugi permette di finanziare il premio

in questione.

Il Pretore ha rifiutato di includere la pretesa nel fabbisogno minimo

della moglie, rilevando – invero lapidariamente – che “non si tiene conto delle

spese per la previdenza privata (III pilastro), giacché si tratta in sostanza

di un risparmio” (sentenza impugnata, consid. 3 in principio). Anche l'ammortamento ipotecario, tuttavia, è un ordinario rimborso di mutuo.

Eppure esso non va ignorato, come sembra credere il Pretore, bensì onorato

nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF

127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo). Ciò si giustifica a maggior

ragione in concreto, il debito ipotecario gravando un fondo intestato ai

coniugi in ragione di metà ciascuno. È vero che, così facendo, si crea una

disparità di trattamento, poiché AO 1 si è visto rifiutare a sua volta

l'inserimento di un premio assicurativo analogo nel proprio fabbisogno minimo

(doc. F). Alla disuguaglianza si rimedia nondimeno – come l'appellante stessa ammette

(memoriale, pag. 7, punto 3.2 lett. d) – rivalutando il fabbisogno minimo del

marito (sotto, consid. 6b).

e) Riassumendo,

il fabbisogno minimo dell'appellante assomma a fr. 5148.– mensili fino al

maggio del 2006 (fine del contratto di leasing) e a fr. 4555.– mensili dopo di

allora.

6. Circa il fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di ridurre

da fr. 400.– a fr. 200.– mensili l'indennità riconosciuta dal Pretore per

spese professionali e da fr. 900.– a fr. 500.– mensili l'onere tributario in

ragione dei maggiorati contributi alimentari messi a suo carico in esito al

presente giudizio. Propone altresì, come si

è appena visto (consid. 5d), di aggiungere fr. 260.– mensili al

fabbisogno minimo del marito per il premio relativo all'assicurazione del “terzo

pilastro vincolato”.

a) Il

Pretore ha accertato che AO 1 riceve dal datore di lavoro, con lo stipendio, un'indennità

di fr. 200.– mensili per spese di vestiario e una di fr. 200.– mensili per

altre “spese”. Gli ha tenuto conto così, nel fabbisogno minimo, di spese professionali

per complessivi fr. 400.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4 in principio). L'appellante non discute l'indennità di fr. 200.– mensili per spese di vestiario. Contesta

che l'indennità di fr. 200.– mensili per altre “spese” corrispon­da a esborsi

effettivi. Il marito obietta, nelle osservazioni all'appello, di doversi pur pagare

i pasti consumati nell'albergo dove lavora. Il fatto è che in concreto il

datore di lavoro ha fatturato in un anno a AO 1 (dal novembre del 2004 all'ottobre

del 2005), per i pasti consumati in albergo, complessivi fr. 1331.75, più

fr. 101.35 di IVA (doc. E, posizioni 729 e 731). Tra le spese

professionali di AO 1 si annovera altresì il contributo relativo al contratto

collettivo di lavoro per fr. 42.– annui (doc. E, posizione 750). Le “spese” in

questione possono quindi reputarsi verosimili fino a concorrenza di fr. 123.–

mensili, ma non oltre. Quanto a eventuali spese di viaggio, l'istante risiede

ormai a __________ e non deve più affrontare trasferte nel Ticino. Non appare

verosimile perciò che debba sopportare costi apprezzabili per viaggi connessi

all'eser­cizio della professione.

b) Relativamente

al carico d'imposta, nulla giustifica invece di ridurre la stima del Pretore,

che appare verosimile (calcolatori in: https://apps.vs.ch/SCC_Calculette/?Language=fr

con riferimento al Comune di __________, anno 2007, reddito imponibile di

fr. 65 000.– annui). Al fabbisogno minimo del marito va poi cumulato il

premio di fr. 260.– mensili per l'assicurazione di previdenza individuale

vincolata (consid. 5d in fine). In definitiva il fabbisogno minimo di lui ascende

così a fr. 4546.– mensili.

7. Da

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari:

Fino al 31

maggio 2006

reddito del

marito (consid. 4) fr. 6 770.—

reddito

della moglie (consid. 3) fr. 4 950.—

fr.

11 720.— mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr.

4 546.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 5 148.—

fr.

9 694.— mensili

eccedenza fr.

2 026.—

metà

eccedenza fr. 1 013.— mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4546.– + fr. 1013.– = fr. 5 559.— mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

5148.– + fr. 1013.– ./. fr. 4950.– = fr. 1 211.— mensili,

arrotondati a fr.

1 210 — mensili.

Fino al

31 maggio 2006 l'appellante dispone pertanto di complessivi fr. 6160.– mensili (fr.

4950.– + fr. 1210.–) con cui può sopperire al proprio fabbisogno minimo e al

fabbisogno residuo in denaro della figlia (fr. 5148.– + fr. 645.–, ovvero fr. 5793.–

mensili).

Dal 1° giugno 2006 in poi

reddito del

marito (consid. 4) fr. 6 770.—

reddito

della moglie (consid. 3) fr. 4 950.—

fr.

11 720.— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 4 546.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 4 555.—

fr.

9 101.— mensili

eccedenza fr.

Considerandi

2.

619.—

metà

eccedenza fr. 1 309.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4546.

– + fr. 1309.50 = fr. 5 855.50 mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

4555.

– + fr. 1309.50 ./. fr. 4950.– = fr. 914.50 mensili,

arrotondati a fr.

915.

— mensili.

Dal 1°

giugno 2006 l'appellante dispone pertanto di complessivi fr. 5865.–

mensili (fr. 4950.– + fr. 915.–) con cui può sopperire al proprio fabbisogno

minimo e al fabbisogno residuo in denaro della figlia (fr. 4555.– + fr. 669.– dal 2007, ovvero fr. 5224.– mensili).

Se ne

conclude che per lasso di tempo fino al 31 maggio 2006 l'appello va parzialmente accolto, mentre per il tempo successivo la sentenza del Pretore (che

fissa in favore della moglie un contributo alimentare di fr. 915.– mensili) merita

conferma.

8.

Per

quanto concerne infine la decorrenza del contributo alimentare, il Pretore l'ha

fissata il 1° novembre 2005 (anziché il 1° settembre 2005), AO 1 avendo versato

alla moglie il 9 dicembre 2005 fr. 1650.– (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). L'appellante chiede che il contributo le sia versato “a far tempo dall'effettiva

separazione delle parti intervenuta in data 1° settembre 2005” (memoriale, pag. 2 in alto), ma non spende una parola per spiegare come mai il ragionamento del

Pretore sarebbe errato o anche solo criticabile. Privo di motivazione, al

riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC con rinvio al cpv. 5).

9.

Gli

oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono la

vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un

contributo di mantenimento maggiore rispetto a quello fissato dal primo giudice

(fr. 1210.– mensili invece dei fr. 915.– stabiliti nella sentenza impugnata),

ma solo fino al 31 maggio 2006. Tenuto conto ch'essa rivendicava il versamento

di fr. 1990.– mensili dal 1° settembre 2005 e che il valore litigioso nelle

protezioni del­l'unione coniugale aventi mero carattere

pecuniario è quello annuo moltiplicato per venti (art. 7 cpv. 3 CPC),

trattandosi di prestazioni di durata incerta (sentenza del Tribunale federale

5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,

consid. 1.2), anche a una valutazione equitativa che prescinda dal grado di

soccombenza aritmetico (com'è il caso nel diritto di famiglia) non può addebitarsi

a AO 1 più di un ventesimo degli oneri processuali. L'appellante dovrà

rifondere al medesimo, inoltre, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul

pronunciato relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede,

che può rimanere invariato.

10.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF il valore

litigioso di fr. 258 000.– supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile .

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è condannato a versare

anticipatamente a AP 1 i seguenti contributi alimentari:

fr. 1210.–

mensili dal 1° novembre 2005 al 31 maggio 2006 e

fr.

915.– mensili dal 1° giugno 2006 in poi.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per 19/20 a carico

di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr.

2500.– per ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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