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Decisione

11.2007.39

Divorzio su richiesta unilaterale: "indennità adeguata" e contributo alimentare

1 ottobre 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello principale

2. Al

suo memoriale l'appellante acclude una decisione della Cassa disoccupazione __________

dell'8 marzo 2007 e una dichiarazione della medesima Cassa del 14 marzo 2007. AA

1 con le osservazioni all'appello produce, a suo turno, un rapporto medico del

18 aprile 2007. Fatti nuovi e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello

giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Circa la

loro rilevanza sull'esito del giudizio si vedrà, dandosi il caso, in appresso.

3. Le questioni

legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di “secondo pilastro”,

come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni, vanno esaminate

prima delle eventuali controversie sui contributi di mantenimento (DTF 129 III

9 consid. 3.1.2; RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2). Ora, per quanto riguarda il

versamento di un'“indennità

adeguata” alla moglie sulla scorta dell'art. 124 CC, il Pretore ha accertato

che al momento di ottenere la pensione anticipata l'attore disponeva di un avere

di previdenza di fr. 279 742.–, mentre la prestazione di libero passaggio maturata dalla

moglie si aggirava attorno ai fr. 60 000.–. Ciò posto, con particolare riferimento

alla breve durata del matrimonio, all'età dei coniugi, alle loro condizioni economiche

e ai bisogni previdenziali della moglie, egli ha ritenuto che quest'ultima avesse

diritto, equamente, a un'indennità di fr. 50 000.–.

a) L'appellante

si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto un'“indennità adeguata” di

fr. 139 871.–, equivalente alla metà dell'avere previdenziale accumulato dal

marito dal giorno del matrimonio fino al pensionamento anticipato, tanto più

che – essa sottolinea – il principio del riparto a metà delle prestazioni d'uscita

vale anche ai fini dell'art. 124 CC. Essa rileva che il marito possiede una

sostanza mobiliare di circa fr. 270 000.–, è proprietario di

immobili e beneficia di un reddito di almeno fr. 9000.– mensili, mentre la

situazione finanziaria di lei è assolutamente precaria, avendo essa unicamente

un capitale di previdenza di fr. 60 000.– destinato a esaurirsi in

breve tempo e nessuna possibilità di costituirsi una previdenza professionale

migliore, vista l'età, le scarse – se non nulle – prospettive di lavoro e i

pochi anni che la separano dalla pensione.

b) A

norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati

a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione,

ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata

per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero

passaggio. Se è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o

per entrambi o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante

il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC

dispone che il titolare delle pretese deve al coniuge “un'adeguata indennità”.

Questa va determinata, appunto, secondo criteri equitativi (art. 4 CC) in base

alla prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della

situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali,

segnatamente dopo lo scioglimento del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid.

3.2 con richiami). Nulla osta che, così facendo, il tribunale proceda in due

tempi, prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita e poi valutando

le effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza del Tribunale

federale 5C_725/2008 del 6 agosto 2009, consid. 5.3.1). Fra i criteri da ponderare

si annovera, in specie, la durata del matrimonio, l'età, le condizioni

economiche e i bisogni previdenziali delle parti, come pure l'ammontare della

liquidazione del regime dei beni, mentre l'eventuale colpa nella disunione non

ha alcuna importanza (FF 1996 I 115 in fondo; SJ 125/2003 I pag. 63).

c)

In concreto il Pretore ha enunciato i criteri testé riassunti, salvo non

applicarli e concludere in modo apodittico che al marito si giustifica di

imporre il versamento di fr. 50 000.–. Nessun cenno risulta dalla sentenza

ai bisogni previdenziali dei coniugi, né alla misura in cui costoro siano in

grado di farvi fronte né all'eccedenza o all'ammanco da compensare in modo equo

(Geiser,

Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in: FamPra.ch 2008,

pag. 320 seg.). Ora, nella fattispecie è pacifico che la sola prestazione d'uscita

maturata durante il matrimonio è quella dell'attore, la quale ammonta a fr. 279 742.–. Per

quanto concerne la situazione dei coniugi,

la vita in comune è stata breve: sposatisi nel maggio del 2000, essi si

sono separati di fatto già nel novembre del 2001. Il marito, come si vedrà oltre,

ha un reddito di fr. 8985.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3622.25

mensili. Dispone inoltre di una cospicua sostanza mobiliare (depositi bancari

per oltre fr. 200 000.–: doc. L) e immobiliare (a Giubiasco e a Visp: doc. 6 e 7). Al

pensionamento (2016) la convenuta potrà contare solo, invece, su una rendita di

vecchiaia di fr. 1189.– mensili (richiamo dal­l'Istituto delle assicurazioni sociali, lettera del 27 luglio 2006). Dalla

propria sostanza (fr. 59 903.50 più fr. 11 824.–) essa potrà ricavare inoltre, su un arco di tempo valutabile

attorno ai 25 anni (aspettativa statistica

di vita pari a 25.36: Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42), circa

fr. 230.– mensili. Si può stimare dunque che al pensionamento essa disporrà di redditi per complessivi fr. 1420.– mensili a

fronte di un fabbisogno minimo presumibile di fr. 2850.– mensili

arrotondati, come si vedrà in appresso.

d) Ne

segue che dopo il pensionamento della moglie il marito continuerà a godere di

un agio di fr. 5360.– mensili (arrotondati) sul proprio fabbisogno minimo,

mentre la moglie si ritroverà con un ammanco di fr. 1430.– mensili (arrotondati).

Rispetto all'attore pertanto, i cui bisogni di previdenza appaiono assicurati, la

convenuta sarà confrontata a seri problemi. In simili circostanze appare equo

attenersi al principio del riparto a metà delle prestazioni d'uscita e

riconoscere alla moglie il diritto a un'“indennità adeguata”

sulla base della prestazione maturata dal marito in costanza di matrimonio.

Onde, in definitiva, una spettanza di fr. 139 871.– (fr. 279 742.– : 2). Quanto

all'attore, ormai pensionato, egli non ha più diritto a una prestazione d'uscita da cedere – in parte – alla moglie (art.

2 cpv. 1 e 22b LFLP), ma ha risorse sufficienti per consentire alla

moglie di sopperire almeno al fabbisogno minimo (estratti da Banca__________

per titoli e numerario; doc. O e valori di stima per la sostanza immobiliare). Dato

nondimeno che un capitale proveniente da mezzi propri – liberi – del debitore non

può essere accreditato su un conto presso un istituto di libero passaggio (Koller, Wohin mit der angemessenen Ent­schädigung

nach Art. 124 ZGB?, in: ZBJV 2002 pag. 10), spetterà alla moglie indicare al

marito un conto (postale o bancario) di riferimento. Su questo punto l'appello

si rivela dunque provvisto di buon fondamento. La contraria posizione dell'attore

sarà esaminata nell'ambito dell'appello adesivo.

4. L'appellante

chiede un contributo alimentare di fr. 3800.– (o, in subordine, di fr. 1700.–)

mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha qualificato il matrimonio “di

breve durata” e ha riconosciuto alla moglie il diritto di essere reintegrata nel

tenore di vita avuto prima di sposarsi, ritenendo verosimile che costei avesse

interrotto l'attività lucrativa in vista del matrimonio. Egli ha accertato nondimeno

che la mancata ripresa del lavoro da parte di lei dopo la fine della vita in

comune si riconduceva a problemi psicologici, sicché il pregiudizio economico

le derivava non dal matrimonio, ma dal suo precario stato di salute. Per tale

ragione il primo giudice ha negato all'interessata ogni contributo alimentare

in virtù dell'art. 125 CC, disponendo che dopo il divorzio ciascun coniuge provveda

da sé al proprio debito mantenimento.

Secondo

l'appellante il Pretore ha trascurato che al momento di sposarsi essa godeva di

buona salute, tant'è che lavorava a tempo pieno e che ha lasciato l'attività

con rammarico, su richiesta del futuro marito. Il deterioramento del suo stato

di salute – essa fa valere – è subentrato in seguito, a causa del conflitto di

coppia e al fallimento del matrimonio, con il che essa ha visto naufragare

tutte le sue aspettative e sfumare la possibilità di riprendere una qualsiasi

attività lucrativa, ciò che le impedisce ora di sopperire al proprio debito mantenimento

in modo autonomo. Senza dimenticare – essa prosegue – che a cinquant'anni d'età

un suo reinserimento professionale sarebbe molto difficile, se non impossibile,

vista la situazione sul mercato del lavoro e la mancanza di conoscenze

specifiche o di capacità particolari da parte sua.

a) I

criteri che disciplinano il mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro

dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano l'entità del

contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono stati diffusamente illustrati

da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a

e 4b con riferimenti). Non soccorre quindi ripetersi. Ai fini dell'attuale

giudizio basti rilevare che, ove la vita in comune delle parti sia durata –

come nella fattispecie – meno di cinque anni, il matrimonio è definito di breve

durata e fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di

sposarsi. Fermo restando, con ogni evidenza, che ogni parte deve provvedere a

sé medesimo nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lei e

che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 65).

b) Nella

fattispecie il Pretore non ha accertato il livello di vita che la convenuta aveva

prima del matrimonio, né spetta al giudice del divorzio indagare d'ufficio al

proposito, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il

principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche FamPra.ch

2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami). Sta di fatto che, comunque sia, in

concreto la moglie chiede solo la copertura del proprio fabbisogno minimo. E il

marito non pretende che il tenore di vita di lei prima del matrimonio fosse inferiore

a quella cifra. Ora, il fabbisogno minimo della convenuta risulta di fr. 2850.–

mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.– [come

il marito: consid. 4n; FU 69/2009, pag. 6292 cifra I], locazione fr. 1100.–, premio

della cassa malati fr. 304.50, tassa rifiuti fr. 10.85, abbonamento ai mezzi

pubblici per una zona fr. 31.–, imposte stimate fr. 160.– [su un reddito annuo

di circa fr. 33 000.– e una deduzione

per oneri assicurativi di fr. 5100.–: calcolatore d'imposta in: www.ti.ch/fisco], oneri sociali per persone senza attività lucrativa

fr. 38.35 [art. 10 LAVS, 3 LAI e 27 LIPG]). La questione è di sapere se e in

che misura l'interessata sia in grado di finanziarlo con risorse proprie.

c) Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che un coniuge

professionalmente inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a

riprendere un'attività rimunerata già prima della sentenza di divorzio ove non

si debba più attendere una ripresa della comunione domestica (RtiD I-2005 pag.

769 consid. 3). In tali casi i parametri dell'art. 125 CC vanno ponderati

già prima dello scioglimento del matrimonio (v. anche DTF 130 III 541 consid.

3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Nella

fattispecie non è mai emersa da parte dei coniugi alcuna volontà di

riconciliazione. Occorre valutare pertanto se al momento in cui il marito ha

promosso azione di divorzio (dicembre del 2004) l'appellante non fosse tenuta a

riattivarsi professionalmente per assicurare il proprio “debito mantenimento” in vista dello scioglimento del matrimonio (art. 125 cpv. 1 CC).

d) AP

1 aveva, allora, 52 anni. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si

dipartiva dal principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da

una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59

consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite

è stato però relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per

determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni

(DTF 127 III 140 consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha precisato,

ad ogni modo, che qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro

in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della

casa, sussiste la presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa

più reinserirsi in un comparto professionale (DTF 115 II 6 consid. 5a; sentenza

del Tribunale federale 5A_76/2009 del 4 maggio 2009 consid. 6.2.3).

e) Nel

caso in rassegna l'appellante non è rimasta lontana dal mondo del lavoro in

seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa (sopra,

consid. 4a). La vita in comune è durata solo un anno e mezzo (dal maggio del

2000 fino al novembre del 2001) e dopo la separazione essa non ha più tentato

alcun reinserimento professionale, nemmeno nel 2005, ancorché la petizione di

divorzio del marito (del dicembre 2004) rendeva ormai palese che il matrimonio

era destinato allo scioglimento. Certo, a quel momento l'interessata aveva 52 anni,

ma fino al 1° marzo 2000 essa aveva pur sempre lavorato come assistente di cure nella Casa per anziani di __________.

Non era quindi remota dal mondo del lavoro. Eppure essa non risulta avere

intrapreso alcuna ricerca, né essersi annunciata all'Ufficio del lavoro

o a società di collocamento private. Sotto questo profilo non può dirsi quindi

avere fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lei (DTF 128 III 8

consid. 4c/cc).

f) L'appellante

fa valere che, comunque fosse, la sua capacità di guadagno era nulla per

ragioni di salute, invocando una perizia commissionata il 22 marzo 2004 dal

Pretore del Distretto di Leventina nella procedura a tutela dell'unione coniugale

(inc. DI.2003.11). Secondo quel referto AP 1 soffre di una “sindrome

ansioso-depressiva persistente nel quadro di un complesso disturbo di personalità,

dove emergono tratti di dipendenza-evitamento ed isteroprotettivi”, affezione “da

ricondurre al conflitto di coppia”. La prognosi poi “appare compro­messa dalla

strutturazione cronica oramai venutasi a creare nel corso degli anni”, sicché

“la perizianda a causa del suo stato psicopatologico era ed è tuttora

totalmente inabile al lavoro per qualsiasi tipo di attività”. Per di più, non v'erano

da attendersi miglioramenti a medio termine, mentre sul lungo periodo la

prognosi valetudinaria poteva essere “in parte condizionata da un'assidua e

protratta presa a carico psichiatrica e

psicoterapica” (perizia 22 marzo 2004 del dott. __________ di __________, pag.

7 seg.).

Nel

parere del 24 marzo 2005 rilasciato nella causa di divorzio il medesimo professionista

ha rilevato che “non vi sono stati sostanziali cambiamenti” riguardo alla

precedente valutazione peritale, accertando che AP 1 “conferma sostanzialmente,

nel suo iter clinico ed esistenziale, una marcata resistenza alla presa a

carico di tipo specialistico-psi­chiatrico e psicoterapeutico che, d'altra

parte, non favorisce una sua reintegrazione o una sua evoluzione che possa

sbloccarla da questo stato di cose”. Lo specialista reputa opportuno che l'interessata

possa “beneficiare di una presa a carico di tipo psichiatrico e

psicoterapeutico costante e assidua”, poiché così facendo “si eviterebbero

ulteriori derive psicopatologiche con, in particolare, modalità regressive ed

involutive che, nel loro insieme, possono ulteriormente aggravare il già complesso

quadro clinico”, con il rischio “di compromettere ulteriormente soprattutto la

prognosi valetudinaria per quanto riguarda la cura della propria persona e la

propria autonomia” (doc. 3, pag. 3 seg.; deposizione di __________, del 15 marzo

2006: verbali, pag. 6). Le valutazioni specialistiche appena citate attestano di

conseguenza che nel 2005 la convenuta non era sostanzialmente in grado di riprendere

un'attività lucrativa. La questione è ora quella di sapere se ciò basti per

riconoscere un contributo alla moglie.

g) La

salute dei coniugi è un elemento che entra in considerazione per decidere l'erogazione

di un contributo e per fissarne l'importo e la durata (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC).

Fino a oggi questa Camera non ha avuto modo di esaminare casi in cui un coniuge

risultasse inabile al lavoro per una malattia correlata al fallimento del matrimonio.

Il precedente menzionato dal Pretore (inc. 11.2005.114: sentenza impugnata,

pag. 4 in fondo) riguardava una causa di divorzio in cui un coniuge colpito da

ictus cerebrale prima del matrimonio era al beneficio di una (insufficiente)

rendita di invalidità estera. Ora, il fatto che ragioni di salute impediscano a

un coniuge di riprendere – in tutto o in parte – un'attività lucrativa non

giustifica di per sé soltanto l'erogazione di un contributo di mantenimento. Con

il matrimonio deve essersi creata altresì una posizione acquisita (Vertrauensposition)

che dopo il divorzio non può andare disattesa, come nel caso di un'unione di

lunga durata. La solidarietà postmatrimoniale, in altri termini, entra in linea

di conto solo qualora la malattia sia in relazione con il matrimonio (sentenza

del Tribunale federale 5C.169/2006 del 13 settembre 2006, consid. 2.6,

pubblicata in: FamPra.ch 2007 pag. 148; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008,

consid. 4.3; sentenze 5A_275/2009 e 5A_308/2009 del 25 novembre 2009, consid.

2.2.2).

h) Nelle

condizioni illustrate occorre appurare se in concreto lo stato di salute dell'appellante

si riconduca al fallimento del matrimonio. Il Pretore ha scartato l'eventualità.

Nel citato referto del 22 marzo 2004 il dott. __________, trattando dei “dati

soggettivi della perizianda”, ha narrato nondimeno che già dopo i primi giorni

di matrimonio l'interessata riconosceva come “il suo amore sincero e spontaneo

non sembrava corrisposto dal marito, il quale appariva quanto mai avaro di affetti

ed esigente (…), morbosamente legato al denaro, calcolatore, avaro, egoista (…)”,

sempre pronto a criticarla per quanto riguarda la vita di coppia, inutili

restando i suoi tentativi per uscire da una “situazione di profondo sconforto,

umiliazione e annullamento della propria esistenza” (referto, pag. 5).

L'esperto ha accertato testualmente come “la problematica psicopatologica che

affligge la perizianda è da ricondurre al conflitto di coppia con il sig. AA 1.

Conflitto che appare presente già dopo i primi mesi di matrimonio e le cui cause sono da far risalire alle aspettative

di intesa, armonia ed amore disinteressato che, a quanto sembra, sono state

disattese dal sig. AA 1” (referto, pag. 7). Come mai il Pretore abbia trascurato

simili accertamenti – confermati dal perito nel parere del 24 marzo 2005 (doc.

3) – non è dato di sapere. Che lo stato di salute sia all'origine delle

ristrettezze economiche in cui versa la moglie è verosimile, ma come il Pretore

sia giunto a escludere il nesso causale tra l'incapacità lucrativa e il

matrimonio si ignora. E scostarsi da conclusioni

peritali senza darne ragione non è lecito (SJ 119/1997 pag. 58).

i) Resta

il fatto che, fosse durevolmente incapace al lavoro per motivi di salute, la

convenuta dovrebbe poter riscuotere una rendita d'invalidità e lasciarsene imputare

l'ammontare. Non si disconosce che il diritto a una rendita del genere dev'essere

reso altamente verosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_51/2007 del 24 ottobre

2007, consid. 4.3.2; sentenza 5A_529/2007 del 28 aprile 2008, consid. 2.4;

sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 4.2). Già nel settembre

del 2003 il medico curante della convenuta, dott. __________, ha dichiarato

tuttavia in una testimonianza resa nella procedura a protezione dell'unione

coniugale che “al questionario medico dell'AI io risponderei sicuramente che

oggi vi è un'incapacità lavorativa totale” (inc. DI.2003.11: verbale 12

settembre 2003, pag. 2). Lo psichiatra dott. __________ – che è anche perito

per l'Ufficio dell'assicurazione invalidità – ha confermato a sua volta il 15

marzo 2006 (inc. OA.2004.275: verbali, pag. 6) il contenuto del suo referto del

22 marzo 2004, nel quale definiva AP 1 “totalmente inabile al lavoro per qualsiasi

tipo di attività” e osservava che “un'eventuale domanda di rendita di invalidità

dovrà infine essere richiesta dal medico curante qualora questo stato di cose

dovesse perdurare immodificato nel tempo” (perizia, pag. 8). Tali accertamenti

specialistici permettono lecitamente di desumere che sin dal 2005 la convenuta avrebbe

avuto diritto a una rendita piena di invalidità, pari oggi a fr. 1189.–

mensili. Ciò va considerato nel finanziamento del debito mantenimento.

l) Per quel che riguarda la sostanza, tra i criteri da ponderare

nel quadro dell'art. 125 CC figura anche il patrimonio dei coniugi (DTF 134 III 146 consid. 4, 132 III

598 consid. 9.1), compresa la liquidazione del regime dei beni (DTF 130

III 537 consid. 4). Il reddito della sostanza va considerato così alla stessa

stregua del reddito da attività lucrativa. Ciò premesso, qualora una sostanza

non produca frutto o abbia un rendimento limitato, dandosene le condizioni si

può stimare un reddito ipotetico

(cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/ Freiburghaus, Kom­mentar zum neuen

Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 50 segg. ad art. 125

CC). Al limite, nel caso in cui i redditi dei coniugi non bastino a coprire

le relative necessità, il principio della solidarietà può imporre al debitore

alimentare – come al creditore – di intaccare la propria sostanza,

indipendentemente dalla relativa origine (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008

del 28 maggio 2008, consid. 5 con richiami).

Nella

fattispecie l'appellante riceverà, in esito allo

scioglimento del regime matrimoniale, una liquidazione di fr. 11 824.– (sentenza impugnata, dispositivo n.

2). Essa ottiene inoltre una “indennità adeguata” (art. 124 CC) di fr. 139 871.– (v. sopra, consid. 3d), da aggiungere ai suoi averi previdenziali

di fr. 59 903.50 (doc. 8). Certo, la disponibilità su averi di libero

passaggio è limitata (art. 2 seg. LPP: RS 831.42). Nel caso precipuo, però, l'interessata, titolare di un conto presso la Fondazione di libero

passaggio __________, risulta incapace al guadagno in modo permanente, ciò che

la abilita al prelevamento (art. 16 cpv. 2 OLP: se ne vedano le condizioni in: www.__________________________________________________).

Nel

complesso, dunque, dopo il divorzio l'appellante potrà contare su un capitale di

fr. 211 598.50, la cui resa può valutarsi attorno al

2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha

ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 dal

2¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 350.– mensili arrotondati. Fino al

pensionamento (aprile del 2016) le entrate di lei ammonteranno dunque a fr. 1540.–

mensili. Per far fronte al proprio “debito

mantenimento” di fr. 2850.– mensili (sopra, consid. 4b), essa avrà bisogno così di fr. 1310.– mensili. Si dà atto che la

convenuta non dispone ancora, formalmente, di una decisione sulla rendita piena

AI che la autorizzi a riscuotere l'avere di previdenza depositato sul conto di

libero passaggio. A parte il fatto però che tale remora è imputabile alla sua

stessa inazione, nel frattempo essa potrà attingere all'“indennità adeguata” che

riceverà dall'attore (sopra,

consid. 3d). La particolarità non cambia pertanto i termini della questione.

m) Oltre

alla copertura del proprio fabbisogno minimo, l'appel-lante chiede un importo

di fr. 500.– mensili per colmare la propria lacuna previdenziale (appello, pag.

8, n. 15). Ora, se dopo il divorzio un coniuge non è in grado di completare la

propria previdenza professionale in ragione di una limitata capacità lucrativa

dovuta – per esempio – alle cure da prestare ai figli, alle condizioni di

salute o all'età, quanto è necessario a integrare un'adeguata previdenza per la

vecchiaia rientra nel “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC e

va incluso nel calcolo del fabbisogno minimo (RtiD I-2005 pag. 750 consid. 9a).

Se non che, in concreto, un simile supplemento non si giustifica, dato che – come

si è visto – AP 1 ha diritto di percepire una rendita d'invalidità, non eserciterà

più alcuna attività lucrativa e ha a disposizione una sostanza che è tenuta a

consumare. In tali circostanze la possibilità di ricostituire il “secondo

pilastro” non sarebbe nemmeno praticabile.

n) La

moglie non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito

mantenimento”, è necessario verificare infine la capacità contributiva del

marito. Questi ammette un reddito di complessivi fr. 8985.– mensili a fronte di

un fabbisogno minimo di fr. 5565.– (conclusioni, pag. 11 seg.). Sulla base

degli atti tale fabbisogno va nondimeno ricondotto a fr. 3622.25 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 823.10, premio

della cassa malati fr. 315.20, manutenzione impianto di riscaldamento fr. 24.–, olio da riscaldamento fr. 72.40, spazzacamino

fr. 14.–, assicurazione dello stabile fr. 66.30, assicurazione dell'economia

domestica fr. 25.40, tassa per la fognatura fr. 6.25, imposta di

circolazione fr. 44.10, assicurazione dell'automobile fr. 92.50, interessi

debitori ordinari fr. 132.75, imposte fr. 806.25). Ne segue che con un margine

disponibile di fr. 5360.– mensili arrotondati l'attore è ampiamente in

grado di versare alla moglie un contributo alimentare di complessivi fr. 1310.–

mensili fino al pensionamento di lei.

5. L'appellante

chiede che il contributo alimentare le sia concesso vita natural durante. Per principio un contributo siffatto è limitato

nel tempo, salvo che il beneficiario non possa ricuperare la propria indipendenza

economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid.

9.1). Il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122

seg. CC hanno notevolmente migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il

contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi).

Nel caso

in esame il marito ha 71 anni e la moglie 58. Come detto (consid. 4l),

fino al pensionamento (marzo del 2016) la convenuta, oltre al capitale di fr.

11 824.– che riceverà in liquidazione del regime dei beni, disporrà di averi

previdenziali per complessivi fr. 199 774.50 (fr. 139 871.– + fr. 59 903.50). In

seguito, prelevando da tale sostanza fr. 695.– mensili, essa potrà coprire un arco

di tempo di almeno 25 anni (fr. 211 598.50 : 25.36 : 12), corrispondente –

approssimativamente – all'aspettativa di vita di una donna di 64 anni (sopra,

consid. 3c; RtiD II-2004 pag. 774 consid. 4), non senza salvaguardare qualche

margine, il capitale producendo nel frattempo interessi. Il marito sarà quindi

chiamato a contribuire per la differenza di fr. 965.– mensili (fr. 2850.– ./.

fr. 1189.– ./. fr. 695.–). È possibile che al momento del pensionamento la moglie

si veda riconoscere una rendita di vecchiaia più elevata. Importi esatti, tuttavia,

sono non possono essere determinati a priori. Se mai l'attore potrà sempre far capo all'azione di modifica e

chiedere la riduzione o la soppressione del contributo (art. 129 cpv. 1 CC).

6. In

definitiva l'appello va parzialmente accolto, nel senso

che l'attore va obbligato a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr.

1310.– mensili fino al pensionamento di lei e un contributo alimentare di fr. 965.–

mensili in seguito.

Considerandi

II. Sull'appello adesivo

7.

Con

l'appello adesivo AA 1 insta

perché alla convenuta non sia riconosciuta alcuna indennità a norma dell'art. 124 CC. Le sue argomentazioni, compendiate in un unico atto, si

confondono in parte con quelle della risposta all'appello, già trattate. A sostegno del suo appello adesivo egli

rimprovera inoltre al Pretore di avere trascurato quanto riceverà la moglie in

liquidazione del regime dei beni. Produce altresì un certificato medico del 18 aprile

2007, firmato dal dott. __________, primario alla Clinica __________, secondo

cui egli soffre del morbo di Parkinson e “a breve/medio termine” non sarà più

autosufficiente, bensì bisognoso di assistenza, se non addirittura di ricovero in

una clinica specializzata. Proprio la necessità di attingere alla sua sostanza,

inclusi gli averi previdenziali, osterebbe in definitiva al versamento di un'equa indennità alla moglie. Per tacere delle

“legittime aspettative ereditarie dei figli”, che con il versamento di tale

indennità andrebbero disattese.

Le

doglianze cadono nel vuoto. Come si è spiegato, la liquidazione del regime dei

beni non basta perché si posa pretendere che la moglie rinunci a un'indennità

adeguata giusta l'art. 124 CC. A nulla giovano pertanto le circostanze invocate

dall'attore, né la breve durata della vita in comune o la possibilità per la

convenuta di aumentare il proprio avere previdenziale. Del resto il principio è

quello per cui le prestazioni d'uscita vanno divise a metà, un rifiuto di tale

riparto giustificandosi solo per “manifesta iniquità” (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò

vale anche ai fini dell'art. 124 CC. Il rifiuto di una “indennità adeguata” si

legittima solo, di conseguenza, in una situazione paragonabile o simile a

quella contemplata dall'art. 123 cpv. 2 CC, ovvero per manifesto abuso di

diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Altri motivi per rifiutare una divisione non sussitono

(sentenza del Tribunale federale 5A_63/2009 del 20 agosto 2009, consid. 6 pubblicato

in: JdT 2010 I 158). Ne segue che, privo di consistenza, l'appello adesivo è destinato

all'insuccesso.

III. Sulle

spese e le ripetibili

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). L'appellante principale chiedeva il versamento di un'indennità previdenziale di fr. 139 871.– e contributi

alimentari per fr. 3800.– mensili (subordinatamente per fr. 1700.–) vita

natural durante. Ottiene causa interamente vinta sull'equa indennità e parzialmente vinta sul contributo alimentare. Tutto

ponderato, risulta equo addebitarle perciò un terzo degli oneri di appello, con

obbligo per AA 1 di rifonderle

un'indennità a titolo di ripetibili ridotte. Nell'appello adesivo l'attore, che postulava l'annullamento

dell'indennità adeguata assegnata alla moglie, soccombe per intero, sicché deve

sostenere i relativi gli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC) e rifondere ripetibili alla controparte.

I sindacati odierni impongono altresì la modifica del dispositivo

sugli oneri processuali di primo grado. Considerato l'esito dell'attuale

giudizio, davanti al Pretore la convenuta sarebbe risultata soccombente sul

principio del divorzio, ma vittoriosa sulla liquidazione del regime dei beni,

sull'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC e, in parte, sui contributi alimentari. Si giustifica pertanto

di porre un terzo della tassa di giustizia e delle spese a carico di lei e il

resto a carico dell'attore (art.

148.

cpv. 2 CPC).

Quanto

alle ripetibili, che il Pretore ha compensato e che l'appellante chiede di fissare

in fr. 5000.–, alla fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati

(art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicem­bre

2007: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di un patrocinatore per la trattazione

di una causa di divorzio era disciplinato dall'art. 14 cpv. 1 TOA (BOA n. 24

pag. 48). Nella fattispecie la legale della convenuta

ha redatto la risposta (15 pagine), la duplica (11 pagine), il questionario per

le domande di interrogatorio formale (2 pagine) e il memoriale conclusivo (11 pagine), partecipando a tre udienze. Ciò

avrebbe verosimilmente giustificato ripetibili per fr. 4000.–, tenuto

conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui,

conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA) e dell'IVA. Visto il grado di soccombenza, tale

indennità va ridotta in proporzione.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello diritto federale

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è

così riformata:

3. AA 1 è condannato a versare a AP 1 un'indennità

adeguata di fr. 139 871.– (art. 124 CC) entro trenta giorni dal

passaggio in giudicato della presente sentenza, con interessi dalla medesima data,

sul conto (postale o bancario) che gli sarà stato indicato da AP 1.

4. AA

1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr.

1310.– mensili fino al 2 marzo 2016 e

fr.

965.– mensili dal 3 marzo 2016 in poi.

5.

La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 800.–, da

anticipare dall'attore, sono poste per due terzi a carico

di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta.

L'attore rifonderà alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili

ridotte.

Per il

resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti per un terzo a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AA 1, che rifonderà

alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico di AA 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per

ripetibili.

V. Intimazione:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1

e 2 LTF (art. 72 seg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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