11.2007.39
Divorzio su richiesta unilaterale: "indennità adeguata" e contributo alimentare
1 ottobre 2010Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.39
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_782/2010, 2.2.2012
Titolo:
Divorzio su richiesta unilaterale: "indennità adeguata" e contributo alimentare
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 124 CC
art. 125 cpv. 2 cf. 4 CC
Incarto n.
11.2007.39
Lugano
1 ottobre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.275 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 22 dicembre 2004 da
AA 1
(patrocinato da PA 2 )
contro
AP 1 nata
AP 1
(patrocinata da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 15 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 febbraio
2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 30 aprile 2007 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA 1 (1939), vedovo, e AP 1 (1952), divorziata, hanno contratto
matrimonio a __________ il 26 maggio 2000. Lo sposo aveva già due figli di
prime nozze, ora maggiorenni. Dalla nuova unione non è nata prole. Procuratore
alle dipendenze della Banca __________, il marito è stato posto in pensione anticipata
il 1° novembre 2001. La moglie ha lavorato fino al 1° marzo 2000 come
assistente di cure nella Casa per anziani di __________. I coniugi si sono
separati nel novembre del 2001, quando AP 1 è andata a vivere per conto proprio
a __________. Il marito è rimasto nell'abitazione coniugale di __________, a
lui intestata (particella n. 1758 RFD).
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
presentata da AP 1 il 12 febbraio 2003, con sentenza del 2 luglio 2004 il
Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato AA 1 a versare alla moglie un
contributo
alimentare di fr. 3980.– mensili retroattivamente dal 13 febbraio
2002 fino a tre anni dopo l'emanazione del giudizio. Adita dall'istante, con
sentenza del 30 agosto 2004 questa Camera ha confermato l'entità
del contributo alimentare, ma senza limiti di tempo (inc.
11.2004.83).
C. Il
22 dicembre 2004 AA 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona, rifiutando alla moglie ogni contributo alimentare,
ogni partecipazione agli averi di previdenza da lui accumulati durante il matrimonio
presso il suo istituto di previdenza professionale e ogni liquidazione del
regime dei beni. In via provvisionale egli ha offerto alla moglie un contributo
alimentare di fr. 3200.– mensili dal gennaio al giugno 2005. All'udienza del 17 febbraio 2005, indetta
per la discussione cautelare, AA 1 ha accettato di erogare alla moglie un contributo
provvisionale di fr. 3600.– mensili dal marzo del 2005 in poi.
D. Nella
sua risposta del 12 maggio 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma
ha preteso un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili, ha rivendicato il
versamento di fr. 50 000.– quale indennità di previdenza professionale e ha proposto, in
liquidazione del regime matrimoniale, che ogni coniuge rimanesse proprietario
dei beni in suo possesso. Se non che, all'udienza del 13 luglio 2005 essa non
ha confermato la volontà di divorziare, di modo che la trattazione della causa
è proseguita nelle forme dell'azione su richiesta unilaterale. Con replica del 12 settembre 2005 il marito ha poi ribadito le sue
richieste, riconoscendo in via subordinata alla moglie contributi alimentari mensili
fino a esaurimento della metà dell'avere di libero passaggio da lui accumulato
fra il giugno del 2000 e l'ottobre del 2001 presso il relativo istituto di
previdenza professionale. Nella sua duplica del 14 ottobre
2005 la convenuta ha manifestato la propria opposizione al divorzio, prospettando
in subordine le medesime domande di risposta, salvo pretendere il versamento di
fr. 12 000.– in liquidazione del regime dei beni.
E. L'udienza preliminare si è tenuta il 15
dicembre 2005. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del
25 ottobre 2006 l'attore ha riproposto una volta ancora le sue domande, offrendo
alla moglie – in via subordinata – un contributo alimentare per un anno dalla
data del divorzio. Nel proprio allegato del 5 dicembre 2006 la convenuta ha instato
per un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili indicizzati, per un'indennità
previdenziale di fr. 139 871.– e per il versamento di fr. 11 824.– in
liquidazione del regime dei beni.
F. Statuendo
con sentenza del 14 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, senza
riconoscere a AP 1 alcun contributo alimentare, ma condannando il marito a
versare alla moglie fr. 11
824.– in liquidazione del regime matrimoniale, ogni
coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso, e fr. 50 000.– quale “indennità adeguata” secondo l'art. 124 CC. La tassa di giustizia di fr. 1000.–
e le spese di fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 marzo 2007 per
ottenere un contributo alimentare di fr. 3800.– (o,
in subordine, di fr. 1700.–) mensili e il versamento di
fr. 139 871.– a titolo di indennità previdenziale. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2007 AA 1 propone di respingere
l'appello e con appello adesivo postula la soppressione dell'“indennità adeguata” dovuta alla moglie giusta l'art. 124 CC, subordinatamente l'addebito
degli oneri processuali per quattro quinti alla medesima, con obbligo per lei
di rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 24 maggio
2007 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, l'“indennità adeguata” che il marito è chiamato a stanziare in virtù
dell'art. 124 CC e il contributo alimentare per la moglie (art. 125 CC). Il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
Fatti
I. Sull'appello principale
2. Al
suo memoriale l'appellante acclude una decisione della Cassa disoccupazione __________
dell'8 marzo 2007 e una dichiarazione della medesima Cassa del 14 marzo 2007. AA
1 con le osservazioni all'appello produce, a suo turno, un rapporto medico del
18 aprile 2007. Fatti nuovi e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello
giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Circa la
loro rilevanza sull'esito del giudizio si vedrà, dandosi il caso, in appresso.
3. Le questioni
legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di “secondo pilastro”,
come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni, vanno esaminate
prima delle eventuali controversie sui contributi di mantenimento (DTF 129 III
9 consid. 3.1.2; RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2). Ora, per quanto riguarda il
versamento di un'“indennità
adeguata” alla moglie sulla scorta dell'art. 124 CC, il Pretore ha accertato
che al momento di ottenere la pensione anticipata l'attore disponeva di un avere
di previdenza di fr. 279 742.–, mentre la prestazione di libero passaggio maturata dalla
moglie si aggirava attorno ai fr. 60 000.–. Ciò posto, con particolare riferimento
alla breve durata del matrimonio, all'età dei coniugi, alle loro condizioni economiche
e ai bisogni previdenziali della moglie, egli ha ritenuto che quest'ultima avesse
diritto, equamente, a un'indennità di fr. 50 000.–.
a) L'appellante
si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto un'“indennità adeguata” di
fr. 139 871.–, equivalente alla metà dell'avere previdenziale accumulato dal
marito dal giorno del matrimonio fino al pensionamento anticipato, tanto più
che – essa sottolinea – il principio del riparto a metà delle prestazioni d'uscita
vale anche ai fini dell'art. 124 CC. Essa rileva che il marito possiede una
sostanza mobiliare di circa fr. 270 000.–, è proprietario di
immobili e beneficia di un reddito di almeno fr. 9000.– mensili, mentre la
situazione finanziaria di lei è assolutamente precaria, avendo essa unicamente
un capitale di previdenza di fr. 60 000.– destinato a esaurirsi in
breve tempo e nessuna possibilità di costituirsi una previdenza professionale
migliore, vista l'età, le scarse – se non nulle – prospettive di lavoro e i
pochi anni che la separano dalla pensione.
b) A
norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati
a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione,
ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata
per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero
passaggio. Se è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o
per entrambi o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante
il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC
dispone che il titolare delle pretese deve al coniuge “un'adeguata indennità”.
Questa va determinata, appunto, secondo criteri equitativi (art. 4 CC) in base
alla prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della
situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali,
segnatamente dopo lo scioglimento del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid.
3.2 con richiami). Nulla osta che, così facendo, il tribunale proceda in due
tempi, prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita e poi valutando
le effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza del Tribunale
federale 5C_725/2008 del 6 agosto 2009, consid. 5.3.1). Fra i criteri da ponderare
si annovera, in specie, la durata del matrimonio, l'età, le condizioni
economiche e i bisogni previdenziali delle parti, come pure l'ammontare della
liquidazione del regime dei beni, mentre l'eventuale colpa nella disunione non
ha alcuna importanza (FF 1996 I 115 in fondo; SJ 125/2003 I pag. 63).
c)
In concreto il Pretore ha enunciato i criteri testé riassunti, salvo non
applicarli e concludere in modo apodittico che al marito si giustifica di
imporre il versamento di fr. 50 000.–. Nessun cenno risulta dalla sentenza
ai bisogni previdenziali dei coniugi, né alla misura in cui costoro siano in
grado di farvi fronte né all'eccedenza o all'ammanco da compensare in modo equo
(Geiser,
Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in: FamPra.ch 2008,
pag. 320 seg.). Ora, nella fattispecie è pacifico che la sola prestazione d'uscita
maturata durante il matrimonio è quella dell'attore, la quale ammonta a fr. 279 742.–. Per
quanto concerne la situazione dei coniugi,
la vita in comune è stata breve: sposatisi nel maggio del 2000, essi si
sono separati di fatto già nel novembre del 2001. Il marito, come si vedrà oltre,
ha un reddito di fr. 8985.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3622.25
mensili. Dispone inoltre di una cospicua sostanza mobiliare (depositi bancari
per oltre fr. 200 000.–: doc. L) e immobiliare (a Giubiasco e a Visp: doc. 6 e 7). Al
pensionamento (2016) la convenuta potrà contare solo, invece, su una rendita di
vecchiaia di fr. 1189.– mensili (richiamo dall'Istituto delle assicurazioni sociali, lettera del 27 luglio 2006). Dalla
propria sostanza (fr. 59 903.50 più fr. 11 824.–) essa potrà ricavare inoltre, su un arco di tempo valutabile
attorno ai 25 anni (aspettativa statistica
di vita pari a 25.36: Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42), circa
fr. 230.– mensili. Si può stimare dunque che al pensionamento essa disporrà di redditi per complessivi fr. 1420.– mensili a
fronte di un fabbisogno minimo presumibile di fr. 2850.– mensili
arrotondati, come si vedrà in appresso.
d) Ne
segue che dopo il pensionamento della moglie il marito continuerà a godere di
un agio di fr. 5360.– mensili (arrotondati) sul proprio fabbisogno minimo,
mentre la moglie si ritroverà con un ammanco di fr. 1430.– mensili (arrotondati).
Rispetto all'attore pertanto, i cui bisogni di previdenza appaiono assicurati, la
convenuta sarà confrontata a seri problemi. In simili circostanze appare equo
attenersi al principio del riparto a metà delle prestazioni d'uscita e
riconoscere alla moglie il diritto a un'“indennità adeguata”
sulla base della prestazione maturata dal marito in costanza di matrimonio.
Onde, in definitiva, una spettanza di fr. 139 871.– (fr. 279 742.– : 2). Quanto
all'attore, ormai pensionato, egli non ha più diritto a una prestazione d'uscita da cedere – in parte – alla moglie (art.
2 cpv. 1 e 22b LFLP), ma ha risorse sufficienti per consentire alla
moglie di sopperire almeno al fabbisogno minimo (estratti da Banca__________
per titoli e numerario; doc. O e valori di stima per la sostanza immobiliare). Dato
nondimeno che un capitale proveniente da mezzi propri – liberi – del debitore non
può essere accreditato su un conto presso un istituto di libero passaggio (Koller, Wohin mit der angemessenen Entschädigung
nach Art. 124 ZGB?, in: ZBJV 2002 pag. 10), spetterà alla moglie indicare al
marito un conto (postale o bancario) di riferimento. Su questo punto l'appello
si rivela dunque provvisto di buon fondamento. La contraria posizione dell'attore
sarà esaminata nell'ambito dell'appello adesivo.
4. L'appellante
chiede un contributo alimentare di fr. 3800.– (o, in subordine, di fr. 1700.–)
mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha qualificato il matrimonio “di
breve durata” e ha riconosciuto alla moglie il diritto di essere reintegrata nel
tenore di vita avuto prima di sposarsi, ritenendo verosimile che costei avesse
interrotto l'attività lucrativa in vista del matrimonio. Egli ha accertato nondimeno
che la mancata ripresa del lavoro da parte di lei dopo la fine della vita in
comune si riconduceva a problemi psicologici, sicché il pregiudizio economico
le derivava non dal matrimonio, ma dal suo precario stato di salute. Per tale
ragione il primo giudice ha negato all'interessata ogni contributo alimentare
in virtù dell'art. 125 CC, disponendo che dopo il divorzio ciascun coniuge provveda
da sé al proprio debito mantenimento.
Secondo
l'appellante il Pretore ha trascurato che al momento di sposarsi essa godeva di
buona salute, tant'è che lavorava a tempo pieno e che ha lasciato l'attività
con rammarico, su richiesta del futuro marito. Il deterioramento del suo stato
di salute – essa fa valere – è subentrato in seguito, a causa del conflitto di
coppia e al fallimento del matrimonio, con il che essa ha visto naufragare
tutte le sue aspettative e sfumare la possibilità di riprendere una qualsiasi
attività lucrativa, ciò che le impedisce ora di sopperire al proprio debito mantenimento
in modo autonomo. Senza dimenticare – essa prosegue – che a cinquant'anni d'età
un suo reinserimento professionale sarebbe molto difficile, se non impossibile,
vista la situazione sul mercato del lavoro e la mancanza di conoscenze
specifiche o di capacità particolari da parte sua.
a) I
criteri che disciplinano il mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro
dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano l'entità del
contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono stati diffusamente illustrati
da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a
e 4b con riferimenti). Non soccorre quindi ripetersi. Ai fini dell'attuale
giudizio basti rilevare che, ove la vita in comune delle parti sia durata –
come nella fattispecie – meno di cinque anni, il matrimonio è definito di breve
durata e fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di
sposarsi. Fermo restando, con ogni evidenza, che ogni parte deve provvedere a
sé medesimo nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lei e
che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 65).
b) Nella
fattispecie il Pretore non ha accertato il livello di vita che la convenuta aveva
prima del matrimonio, né spetta al giudice del divorzio indagare d'ufficio al
proposito, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il
principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche FamPra.ch
2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami). Sta di fatto che, comunque sia, in
concreto la moglie chiede solo la copertura del proprio fabbisogno minimo. E il
marito non pretende che il tenore di vita di lei prima del matrimonio fosse inferiore
a quella cifra. Ora, il fabbisogno minimo della convenuta risulta di fr. 2850.–
mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.– [come
il marito: consid. 4n; FU 69/2009, pag. 6292 cifra I], locazione fr. 1100.–, premio
della cassa malati fr. 304.50, tassa rifiuti fr. 10.85, abbonamento ai mezzi
pubblici per una zona fr. 31.–, imposte stimate fr. 160.– [su un reddito annuo
di circa fr. 33 000.– e una deduzione
per oneri assicurativi di fr. 5100.–: calcolatore d'imposta in: www.ti.ch/fisco], oneri sociali per persone senza attività lucrativa
fr. 38.35 [art. 10 LAVS, 3 LAI e 27 LIPG]). La questione è di sapere se e in
che misura l'interessata sia in grado di finanziarlo con risorse proprie.
c) Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che un coniuge
professionalmente inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a
riprendere un'attività rimunerata già prima della sentenza di divorzio ove non
si debba più attendere una ripresa della comunione domestica (RtiD I-2005 pag.
769 consid. 3). In tali casi i parametri dell'art. 125 CC vanno ponderati
già prima dello scioglimento del matrimonio (v. anche DTF 130 III 541 consid.
3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Nella
fattispecie non è mai emersa da parte dei coniugi alcuna volontà di
riconciliazione. Occorre valutare pertanto se al momento in cui il marito ha
promosso azione di divorzio (dicembre del 2004) l'appellante non fosse tenuta a
riattivarsi professionalmente per assicurare il proprio “debito mantenimento” in vista dello scioglimento del matrimonio (art. 125 cpv. 1 CC).
d) AP
1 aveva, allora, 52 anni. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si
dipartiva dal principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da
una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59
consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite
è stato però relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per
determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni
(DTF 127 III 140 consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha precisato,
ad ogni modo, che qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro
in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della
casa, sussiste la presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa
più reinserirsi in un comparto professionale (DTF 115 II 6 consid. 5a; sentenza
del Tribunale federale 5A_76/2009 del 4 maggio 2009 consid. 6.2.3).
e) Nel
caso in rassegna l'appellante non è rimasta lontana dal mondo del lavoro in
seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa (sopra,
consid. 4a). La vita in comune è durata solo un anno e mezzo (dal maggio del
2000 fino al novembre del 2001) e dopo la separazione essa non ha più tentato
alcun reinserimento professionale, nemmeno nel 2005, ancorché la petizione di
divorzio del marito (del dicembre 2004) rendeva ormai palese che il matrimonio
era destinato allo scioglimento. Certo, a quel momento l'interessata aveva 52 anni,
ma fino al 1° marzo 2000 essa aveva pur sempre lavorato come assistente di cure nella Casa per anziani di __________.
Non era quindi remota dal mondo del lavoro. Eppure essa non risulta avere
intrapreso alcuna ricerca, né essersi annunciata all'Ufficio del lavoro
o a società di collocamento private. Sotto questo profilo non può dirsi quindi
avere fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lei (DTF 128 III 8
consid. 4c/cc).
f) L'appellante
fa valere che, comunque fosse, la sua capacità di guadagno era nulla per
ragioni di salute, invocando una perizia commissionata il 22 marzo 2004 dal
Pretore del Distretto di Leventina nella procedura a tutela dell'unione coniugale
(inc. DI.2003.11). Secondo quel referto AP 1 soffre di una “sindrome
ansioso-depressiva persistente nel quadro di un complesso disturbo di personalità,
dove emergono tratti di dipendenza-evitamento ed isteroprotettivi”, affezione “da
ricondurre al conflitto di coppia”. La prognosi poi “appare compromessa dalla
strutturazione cronica oramai venutasi a creare nel corso degli anni”, sicché
“la perizianda a causa del suo stato psicopatologico era ed è tuttora
totalmente inabile al lavoro per qualsiasi tipo di attività”. Per di più, non v'erano
da attendersi miglioramenti a medio termine, mentre sul lungo periodo la
prognosi valetudinaria poteva essere “in parte condizionata da un'assidua e
protratta presa a carico psichiatrica e
psicoterapica” (perizia 22 marzo 2004 del dott. __________ di __________, pag.
7 seg.).
Nel
parere del 24 marzo 2005 rilasciato nella causa di divorzio il medesimo professionista
ha rilevato che “non vi sono stati sostanziali cambiamenti” riguardo alla
precedente valutazione peritale, accertando che AP 1 “conferma sostanzialmente,
nel suo iter clinico ed esistenziale, una marcata resistenza alla presa a
carico di tipo specialistico-psichiatrico e psicoterapeutico che, d'altra
parte, non favorisce una sua reintegrazione o una sua evoluzione che possa
sbloccarla da questo stato di cose”. Lo specialista reputa opportuno che l'interessata
possa “beneficiare di una presa a carico di tipo psichiatrico e
psicoterapeutico costante e assidua”, poiché così facendo “si eviterebbero
ulteriori derive psicopatologiche con, in particolare, modalità regressive ed
involutive che, nel loro insieme, possono ulteriormente aggravare il già complesso
quadro clinico”, con il rischio “di compromettere ulteriormente soprattutto la
prognosi valetudinaria per quanto riguarda la cura della propria persona e la
propria autonomia” (doc. 3, pag. 3 seg.; deposizione di __________, del 15 marzo
2006: verbali, pag. 6). Le valutazioni specialistiche appena citate attestano di
conseguenza che nel 2005 la convenuta non era sostanzialmente in grado di riprendere
un'attività lucrativa. La questione è ora quella di sapere se ciò basti per
riconoscere un contributo alla moglie.
g) La
salute dei coniugi è un elemento che entra in considerazione per decidere l'erogazione
di un contributo e per fissarne l'importo e la durata (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC).
Fino a oggi questa Camera non ha avuto modo di esaminare casi in cui un coniuge
risultasse inabile al lavoro per una malattia correlata al fallimento del matrimonio.
Il precedente menzionato dal Pretore (inc. 11.2005.114: sentenza impugnata,
pag. 4 in fondo) riguardava una causa di divorzio in cui un coniuge colpito da
ictus cerebrale prima del matrimonio era al beneficio di una (insufficiente)
rendita di invalidità estera. Ora, il fatto che ragioni di salute impediscano a
un coniuge di riprendere – in tutto o in parte – un'attività lucrativa non
giustifica di per sé soltanto l'erogazione di un contributo di mantenimento. Con
il matrimonio deve essersi creata altresì una posizione acquisita (Vertrauensposition)
che dopo il divorzio non può andare disattesa, come nel caso di un'unione di
lunga durata. La solidarietà postmatrimoniale, in altri termini, entra in linea
di conto solo qualora la malattia sia in relazione con il matrimonio (sentenza
del Tribunale federale 5C.169/2006 del 13 settembre 2006, consid. 2.6,
pubblicata in: FamPra.ch 2007 pag. 148; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008,
consid. 4.3; sentenze 5A_275/2009 e 5A_308/2009 del 25 novembre 2009, consid.
2.2.2).
h) Nelle
condizioni illustrate occorre appurare se in concreto lo stato di salute dell'appellante
si riconduca al fallimento del matrimonio. Il Pretore ha scartato l'eventualità.
Nel citato referto del 22 marzo 2004 il dott. __________, trattando dei “dati
soggettivi della perizianda”, ha narrato nondimeno che già dopo i primi giorni
di matrimonio l'interessata riconosceva come “il suo amore sincero e spontaneo
non sembrava corrisposto dal marito, il quale appariva quanto mai avaro di affetti
ed esigente (…), morbosamente legato al denaro, calcolatore, avaro, egoista (…)”,
sempre pronto a criticarla per quanto riguarda la vita di coppia, inutili
restando i suoi tentativi per uscire da una “situazione di profondo sconforto,
umiliazione e annullamento della propria esistenza” (referto, pag. 5).
L'esperto ha accertato testualmente come “la problematica psicopatologica che
affligge la perizianda è da ricondurre al conflitto di coppia con il sig. AA 1.
Conflitto che appare presente già dopo i primi mesi di matrimonio e le cui cause sono da far risalire alle aspettative
di intesa, armonia ed amore disinteressato che, a quanto sembra, sono state
disattese dal sig. AA 1” (referto, pag. 7). Come mai il Pretore abbia trascurato
simili accertamenti – confermati dal perito nel parere del 24 marzo 2005 (doc.
3) – non è dato di sapere. Che lo stato di salute sia all'origine delle
ristrettezze economiche in cui versa la moglie è verosimile, ma come il Pretore
sia giunto a escludere il nesso causale tra l'incapacità lucrativa e il
matrimonio si ignora. E scostarsi da conclusioni
peritali senza darne ragione non è lecito (SJ 119/1997 pag. 58).
i) Resta
il fatto che, fosse durevolmente incapace al lavoro per motivi di salute, la
convenuta dovrebbe poter riscuotere una rendita d'invalidità e lasciarsene imputare
l'ammontare. Non si disconosce che il diritto a una rendita del genere dev'essere
reso altamente verosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_51/2007 del 24 ottobre
2007, consid. 4.3.2; sentenza 5A_529/2007 del 28 aprile 2008, consid. 2.4;
sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 4.2). Già nel settembre
del 2003 il medico curante della convenuta, dott. __________, ha dichiarato
tuttavia in una testimonianza resa nella procedura a protezione dell'unione
coniugale che “al questionario medico dell'AI io risponderei sicuramente che
oggi vi è un'incapacità lavorativa totale” (inc. DI.2003.11: verbale 12
settembre 2003, pag. 2). Lo psichiatra dott. __________ – che è anche perito
per l'Ufficio dell'assicurazione invalidità – ha confermato a sua volta il 15
marzo 2006 (inc. OA.2004.275: verbali, pag. 6) il contenuto del suo referto del
22 marzo 2004, nel quale definiva AP 1 “totalmente inabile al lavoro per qualsiasi
tipo di attività” e osservava che “un'eventuale domanda di rendita di invalidità
dovrà infine essere richiesta dal medico curante qualora questo stato di cose
dovesse perdurare immodificato nel tempo” (perizia, pag. 8). Tali accertamenti
specialistici permettono lecitamente di desumere che sin dal 2005 la convenuta avrebbe
avuto diritto a una rendita piena di invalidità, pari oggi a fr. 1189.–
mensili. Ciò va considerato nel finanziamento del debito mantenimento.
l) Per quel che riguarda la sostanza, tra i criteri da ponderare
nel quadro dell'art. 125 CC figura anche il patrimonio dei coniugi (DTF 134 III 146 consid. 4, 132 III
598 consid. 9.1), compresa la liquidazione del regime dei beni (DTF 130
III 537 consid. 4). Il reddito della sostanza va considerato così alla stessa
stregua del reddito da attività lucrativa. Ciò premesso, qualora una sostanza
non produca frutto o abbia un rendimento limitato, dandosene le condizioni si
può stimare un reddito ipotetico
(cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 50 segg. ad art. 125
CC). Al limite, nel caso in cui i redditi dei coniugi non bastino a coprire
le relative necessità, il principio della solidarietà può imporre al debitore
alimentare – come al creditore – di intaccare la propria sostanza,
indipendentemente dalla relativa origine (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008
del 28 maggio 2008, consid. 5 con richiami).
Nella
fattispecie l'appellante riceverà, in esito allo
scioglimento del regime matrimoniale, una liquidazione di fr. 11 824.– (sentenza impugnata, dispositivo n.
2). Essa ottiene inoltre una “indennità adeguata” (art. 124 CC) di fr. 139 871.– (v. sopra, consid. 3d), da aggiungere ai suoi averi previdenziali
di fr. 59 903.50 (doc. 8). Certo, la disponibilità su averi di libero
passaggio è limitata (art. 2 seg. LPP: RS 831.42). Nel caso precipuo, però, l'interessata, titolare di un conto presso la Fondazione di libero
passaggio __________, risulta incapace al guadagno in modo permanente, ciò che
la abilita al prelevamento (art. 16 cpv. 2 OLP: se ne vedano le condizioni in: www.__________________________________________________).
Nel
complesso, dunque, dopo il divorzio l'appellante potrà contare su un capitale di
fr. 211 598.50, la cui resa può valutarsi attorno al
2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha
ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 dal
2¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 350.– mensili arrotondati. Fino al
pensionamento (aprile del 2016) le entrate di lei ammonteranno dunque a fr. 1540.–
mensili. Per far fronte al proprio “debito
mantenimento” di fr. 2850.– mensili (sopra, consid. 4b), essa avrà bisogno così di fr. 1310.– mensili. Si dà atto che la
convenuta non dispone ancora, formalmente, di una decisione sulla rendita piena
AI che la autorizzi a riscuotere l'avere di previdenza depositato sul conto di
libero passaggio. A parte il fatto però che tale remora è imputabile alla sua
stessa inazione, nel frattempo essa potrà attingere all'“indennità adeguata” che
riceverà dall'attore (sopra,
consid. 3d). La particolarità non cambia pertanto i termini della questione.
m) Oltre
alla copertura del proprio fabbisogno minimo, l'appel-lante chiede un importo
di fr. 500.– mensili per colmare la propria lacuna previdenziale (appello, pag.
8, n. 15). Ora, se dopo il divorzio un coniuge non è in grado di completare la
propria previdenza professionale in ragione di una limitata capacità lucrativa
dovuta – per esempio – alle cure da prestare ai figli, alle condizioni di
salute o all'età, quanto è necessario a integrare un'adeguata previdenza per la
vecchiaia rientra nel “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC e
va incluso nel calcolo del fabbisogno minimo (RtiD I-2005 pag. 750 consid. 9a).
Se non che, in concreto, un simile supplemento non si giustifica, dato che – come
si è visto – AP 1 ha diritto di percepire una rendita d'invalidità, non eserciterà
più alcuna attività lucrativa e ha a disposizione una sostanza che è tenuta a
consumare. In tali circostanze la possibilità di ricostituire il “secondo
pilastro” non sarebbe nemmeno praticabile.
n) La
moglie non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito
mantenimento”, è necessario verificare infine la capacità contributiva del
marito. Questi ammette un reddito di complessivi fr. 8985.– mensili a fronte di
un fabbisogno minimo di fr. 5565.– (conclusioni, pag. 11 seg.). Sulla base
degli atti tale fabbisogno va nondimeno ricondotto a fr. 3622.25 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 823.10, premio
della cassa malati fr. 315.20, manutenzione impianto di riscaldamento fr. 24.–, olio da riscaldamento fr. 72.40, spazzacamino
fr. 14.–, assicurazione dello stabile fr. 66.30, assicurazione dell'economia
domestica fr. 25.40, tassa per la fognatura fr. 6.25, imposta di
circolazione fr. 44.10, assicurazione dell'automobile fr. 92.50, interessi
debitori ordinari fr. 132.75, imposte fr. 806.25). Ne segue che con un margine
disponibile di fr. 5360.– mensili arrotondati l'attore è ampiamente in
grado di versare alla moglie un contributo alimentare di complessivi fr. 1310.–
mensili fino al pensionamento di lei.
5. L'appellante
chiede che il contributo alimentare le sia concesso vita natural durante. Per principio un contributo siffatto è limitato
nel tempo, salvo che il beneficiario non possa ricuperare la propria indipendenza
economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid.
9.1). Il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122
seg. CC hanno notevolmente migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il
contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi).
Nel caso
in esame il marito ha 71 anni e la moglie 58. Come detto (consid. 4l),
fino al pensionamento (marzo del 2016) la convenuta, oltre al capitale di fr.
11 824.– che riceverà in liquidazione del regime dei beni, disporrà di averi
previdenziali per complessivi fr. 199 774.50 (fr. 139 871.– + fr. 59 903.50). In
seguito, prelevando da tale sostanza fr. 695.– mensili, essa potrà coprire un arco
di tempo di almeno 25 anni (fr. 211 598.50 : 25.36 : 12), corrispondente –
approssimativamente – all'aspettativa di vita di una donna di 64 anni (sopra,
consid. 3c; RtiD II-2004 pag. 774 consid. 4), non senza salvaguardare qualche
margine, il capitale producendo nel frattempo interessi. Il marito sarà quindi
chiamato a contribuire per la differenza di fr. 965.– mensili (fr. 2850.– ./.
fr. 1189.– ./. fr. 695.–). È possibile che al momento del pensionamento la moglie
si veda riconoscere una rendita di vecchiaia più elevata. Importi esatti, tuttavia,
sono non possono essere determinati a priori. Se mai l'attore potrà sempre far capo all'azione di modifica e
chiedere la riduzione o la soppressione del contributo (art. 129 cpv. 1 CC).
6. In
definitiva l'appello va parzialmente accolto, nel senso
che l'attore va obbligato a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr.
1310.– mensili fino al pensionamento di lei e un contributo alimentare di fr. 965.–
mensili in seguito.
Considerandi
II. Sull'appello adesivo
7.
Con
l'appello adesivo AA 1 insta
perché alla convenuta non sia riconosciuta alcuna indennità a norma dell'art. 124 CC. Le sue argomentazioni, compendiate in un unico atto, si
confondono in parte con quelle della risposta all'appello, già trattate. A sostegno del suo appello adesivo egli
rimprovera inoltre al Pretore di avere trascurato quanto riceverà la moglie in
liquidazione del regime dei beni. Produce altresì un certificato medico del 18 aprile
2007, firmato dal dott. __________, primario alla Clinica __________, secondo
cui egli soffre del morbo di Parkinson e “a breve/medio termine” non sarà più
autosufficiente, bensì bisognoso di assistenza, se non addirittura di ricovero in
una clinica specializzata. Proprio la necessità di attingere alla sua sostanza,
inclusi gli averi previdenziali, osterebbe in definitiva al versamento di un'equa indennità alla moglie. Per tacere delle
“legittime aspettative ereditarie dei figli”, che con il versamento di tale
indennità andrebbero disattese.
Le
doglianze cadono nel vuoto. Come si è spiegato, la liquidazione del regime dei
beni non basta perché si posa pretendere che la moglie rinunci a un'indennità
adeguata giusta l'art. 124 CC. A nulla giovano pertanto le circostanze invocate
dall'attore, né la breve durata della vita in comune o la possibilità per la
convenuta di aumentare il proprio avere previdenziale. Del resto il principio è
quello per cui le prestazioni d'uscita vanno divise a metà, un rifiuto di tale
riparto giustificandosi solo per “manifesta iniquità” (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò
vale anche ai fini dell'art. 124 CC. Il rifiuto di una “indennità adeguata” si
legittima solo, di conseguenza, in una situazione paragonabile o simile a
quella contemplata dall'art. 123 cpv. 2 CC, ovvero per manifesto abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Altri motivi per rifiutare una divisione non sussitono
(sentenza del Tribunale federale 5A_63/2009 del 20 agosto 2009, consid. 6 pubblicato
in: JdT 2010 I 158). Ne segue che, privo di consistenza, l'appello adesivo è destinato
all'insuccesso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante principale chiedeva il versamento di un'indennità previdenziale di fr. 139 871.– e contributi
alimentari per fr. 3800.– mensili (subordinatamente per fr. 1700.–) vita
natural durante. Ottiene causa interamente vinta sull'equa indennità e parzialmente vinta sul contributo alimentare. Tutto
ponderato, risulta equo addebitarle perciò un terzo degli oneri di appello, con
obbligo per AA 1 di rifonderle
un'indennità a titolo di ripetibili ridotte. Nell'appello adesivo l'attore, che postulava l'annullamento
dell'indennità adeguata assegnata alla moglie, soccombe per intero, sicché deve
sostenere i relativi gli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC) e rifondere ripetibili alla controparte.
I sindacati odierni impongono altresì la modifica del dispositivo
sugli oneri processuali di primo grado. Considerato l'esito dell'attuale
giudizio, davanti al Pretore la convenuta sarebbe risultata soccombente sul
principio del divorzio, ma vittoriosa sulla liquidazione del regime dei beni,
sull'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC e, in parte, sui contributi alimentari. Si giustifica pertanto
di porre un terzo della tassa di giustizia e delle spese a carico di lei e il
resto a carico dell'attore (art.
148.
cpv. 2 CPC).
Quanto
alle ripetibili, che il Pretore ha compensato e che l'appellante chiede di fissare
in fr. 5000.–, alla fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati
(art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre
2007: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di un patrocinatore per la trattazione
di una causa di divorzio era disciplinato dall'art. 14 cpv. 1 TOA (BOA n. 24
pag. 48). Nella fattispecie la legale della convenuta
ha redatto la risposta (15 pagine), la duplica (11 pagine), il questionario per
le domande di interrogatorio formale (2 pagine) e il memoriale conclusivo (11 pagine), partecipando a tre udienze. Ciò
avrebbe verosimilmente giustificato ripetibili per fr. 4000.–, tenuto
conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui,
conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA) e dell'IVA. Visto il grado di soccombenza, tale
indennità va ridotta in proporzione.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello diritto federale
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è
così riformata:
3. AA 1 è condannato a versare a AP 1 un'indennità
adeguata di fr. 139 871.– (art. 124 CC) entro trenta giorni dal
passaggio in giudicato della presente sentenza, con interessi dalla medesima data,
sul conto (postale o bancario) che gli sarà stato indicato da AP 1.
4. AA
1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr.
1310.– mensili fino al 2 marzo 2016 e
fr.
965.– mensili dal 3 marzo 2016 in poi.
5.
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 800.–, da
anticipare dall'attore, sono poste per due terzi a carico
di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta.
L'attore rifonderà alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili
ridotte.
Per il
resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti per un terzo a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AA 1, che rifonderà
alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico di AA 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
V. Intimazione:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1
e 2 LTF (art. 72 seg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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