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Decisione

11.2007.41

Misure di protezione dell'unione coniugale

23 novembre 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi vivono separati dal novembre del 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________. Dal 1°

aprile 2005 egli vive a __________.

B. Il

20 gennaio 2005 AA 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre),

un contributo alimentare di fr. 495.– mensili per sé e uno di

fr. 1910.– mensili per N__________. Identiche richieste essa ha avanzato

già in via provvisionale, salvo quantificare in complessivi fr. 2000.– mensili

il contributo alimentare per sé e per la figlia. Con decreto cautelare emesso

l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato N__________, e ha obbligato il marito a

versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1700.– mensili. All'udienza del 1° marzo 2005, indetta per la

discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare, le parti hanno concordato

una sospensione della procedura.

C. Alla

ripresa della discussione, il 2 marzo 2006, il marito ha aderito alle domande

dell'istante, salvo limitarsi a

proporre un contributo alimentare per N__________ di fr. 1175.– mensili

(oltre l'assegno familiare).

Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 17 gen­naio 2007 AA 1 ha

ribadito le sue domande, aumentando nondimeno a fr. 1000.– mensili il

contributo alimentare per sé e a fr. 1975.– mensili quello per N__________. AP

1 ha offerto un contributo alimentare per la figlia di fr. 1075.– mensili dal

20 gennaio 2005 al 6° compleanno, di fr. 1000.– mensili fino al 13° compleanno

e di fr. 1150.– mensili fino alla maggiore età (assegno familiare non compreso),

rifiutando ogni contributo per la moglie.

D. Statuendo

con sentenza del 12 marzo 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la

figlia (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP 1 a versare i

seguenti contributi alimentari:

Dal

1° gennaio al 30 novembre 2005:

fr. 35.– mensili per la moglie,

fr.

1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

Dal

1° al 31 dicembre 2005:

fr. 1000.– mensili per la moglie,

fr.

1585.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

Dal

1° gennaio al 30 marzo 2006:

fr. 490.– mensili per la moglie,

fr.

1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

Dal

1° al 30 aprile 2006:

fr. 850.– mensili per la moglie,

fr.

1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

Dal

1° maggio al 31 dicembre 2006:

fr. 870.– mensili per la moglie,

fr.

1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

Dal

1° gennaio 2007 in poi:

fr. 860.– mensili per la moglie,

fr.

1620.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare).

Il Pretore ha stabilito altresì che “durante tutti i periodi in cui

il padre ha con sé la figlia N__________ le prestazioni speciali ricevute a

qualsiasi titolo per la minore (segnatamente le indennità grande invalido,

rispettivamente le indennità giornaliere per cure intensive) andranno versate

al padre pro rata” e che l'assegno familiare, se percepito dalla

madre, può essere dedotto dal contributo. La tassa di giustizia di fr. 1000.–

e le spese sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto

a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 900.– per ripetibili

ridotte.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello

del 16 marzo 2007 nel quale chiede la riduzione del contributo alimentare per

la figlia a fr. 1075.– mensili e la soppressione di quello per la moglie.

Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2007 AA 1 propone di respingere l'appello.

Con appello adesivo di quello stesso 23 aprile 2007 AA 1 postula, da

parte sua, un contributo alimentare per sé di fr. 715.50 mensili dal 1° aprile

al 30 novembre 2005, di fr. 1000.– mensili dal 1° dicembre 2005 al 30 marzo

2006, di fr. 780.50 mensili dal 1° al 30 aprile 2006, di fr. 800.50 mensili dal

1° maggio al 31 dicembre 2006 e di fr. 783.– mensili dal 1° gennaio 2007 in

poi. Inoltre essa conclude per un aumento del contributo alimentare in favore

di N__________ a fr. 2274.50 mensili dal 1° gennaio al 30 marzo 2005, a fr.

2309.– mensili dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 e a fr. 2344.– mensili

dal 1° gennaio 2007 in poi (assegni familiari compresi). Nelle sue osservazioni

del 14 maggio 2007 AP 1 propone di respingere l'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito

della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.

432.

consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni

(art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello principale e

quello adesivo sono dunque ricevibili.

2.

Litigiosi rimangono, in questa sede, il

contributo alimentare per la moglie e quello per la figlia. A tal fine il

Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6100.– mensili netti

fino al 30 marzo 2006 e in fr. 7600.– mensili netti dopo di allora, a

fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3515.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese

accessorie fr. 1480.–, premio della cassa malati fr. 297.–,

assicurazione dell'automobile

fr. 87.90, spese per l'esercizio del diritto di visita e per la cura della

figlia fr. 200.–, imposte fr. 350.–). Quanto alla moglie, il Pretore

ne ha appurato il reddito in fr. 5330.– mensili netti fino al

30.

novembre 2005, in fr. 3410.– netti nel dicembre del 2005,

in fr.

4415.

– mensili netti dal 1° gennaio al 31 marzo 2006, in fr. 5200.–

netti nell'aprile del 2006 e in fr. 5160.– mensili dal 1° maggio 2006

in poi, calcolando il relativo fabbisogno minimo in fr. 4410.– mensili

arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1250.–, oneri ipotecari fr. 1861.–, riscaldamento fr. 140.–,

premio della cassa malati fr. 297.–, assicurazione dell'automobile fr. 93.60, imposta di circolazione

fr. 40.50, premio dell'assicurazione di previdenza fr. 530.75, imposte

fr. 200.–). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno

in denaro di N__________ in fr. 1595.– mensili

fino al 31 dicembre 2006 (salvo ridurlo a fr. 1585.– nel dicembre del 2005) e

in fr. 1620.– mensili dopo di allora, precisando che se l'assegno familiare è percepito dalla madre

affidataria il contributo si riduce in misura analoga.

Constatata

un'eccedenza di fr. 1910.–

mensili dal 1° gennaio al 30 novembre 2005, un ammanco di fr. 10.– nel

dicembre del 2005 e nuovamente un'eccedenza di fr. 995.– dal

1° gennaio al 31 marzo 2006, di fr. 3280.– nell'aprile del 2006, di

fr. 3240.– dal 1° maggio al 31 dicembre 2006 e di fr. 3215.– dal 1°

gennaio 2007 in poi, il Pretore ha condannato AP 1 a versare contributi

alimentari nei periodi appena citati rispettivamente di fr. 35.–,

fr. 1000.–, fr. 490.–, fr. 850.–, fr. 870.– e fr. 860.– mensili

per la moglie e di fr. 1595.– mensili (fr. 1585.– per il dicembre del 2005),

aumentati a fr. 1620.– mensili dal 1° gennaio 2007, per N__________

(assegni familiari compresi).

I. Sull'appello principale

3.

L'appellante contesta anzitutto l'ammontare

del proprio reddito, accertato dal Pretore in fr. 7600.– mensili netti dal 1°

aprile 2006. Sostiene che in realtà la data di riferimento

è il 1° aprile 2005 e che lo stipendio determinante da quel momento in poi è la

media tra i fr. 6614.75 e i fr. 7170.50 mensili percepiti fra l'aprile del 2005

e il febbraio del 2006, come risulta dai conteggi agli atti (doc. 6 e 7), onde

un guadagno di fr. 7026.30 mensili netti. Se non che, dandosi lavoratori

dipendenti, il reddito determinante è quello netto conseguito al momento del

giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). Dal 1° aprile 2005 AP 1 ha ricevuto,

sulla base di un contratto di lavoro 22 marzo 2005 (doc. 2), uno stipendio di

fr. 97 500.–

annui lordi per tredici mensilità, pari a fr. 6451.25 mensili netti (doc. 3).

Considerata anche la tredicesima (un dodicesimo dello stipendio di base, senza

indennità né deduzioni del “secondo

pilastro”) e l'assegno familiare di fr. 170.–, il guadagno risulta

dunque di fr. 7192.70 mensili netti. Dal giugno del 2005 l'appellante si è

visto inoltre accreditare regolarmente ogni mese un importo che variava da un

minimo di fr. 177.05 a un massimo di fr. 549.25 (nel febbraio del 2006: ultimo

dato disponibile), sotto la dicitura Spesen Angestellte (doc. 6 e 7). Di

tali supplementi ha tenuto conto l'appellante medesimo, includendoli nel

calcolo del proprio reddito. Considerando al riguardo un importo medio di fr.

266.

– mensili, il guadagno del marito va accertato così dal 1° aprile 2005 in

fr. 7458.70 mensili. In tale misura l'appello è provvisto di buon diritto.

4.

Per

quel che è del proprio fabbisogno minimo, calcolato dal

Pretore in fr. 3515.– mensili, l'appellante chiede di rivalutarlo in fr. 3755.40 mensili, ridotto a

fr. 3555.40 mensili dal 1° dicembre 2005 al 30 marzo 2006. Egli considera

inadeguata l'indennità fissa di fr. 200.– riconosciutagli dal Pretore per le

spese dovute all'esercizio del diritto di visita, ricordando che N__________ risiede

da lui almeno una settimana ogni mese. Tale indennità andrebbe stabilita

pertanto in un quarto circa del fabbisogno in denaro della figlia, cioè in fr.

400.

– quando il fabbisogno ammonta a fr. 1595.–, rispettivamente a fr. 1620.–

mensili, e in fr. 200.– quando il fabbisogno è di fr. 900.– mensili. Inoltre

egli fa valere che nel proprio fabbisogno minimo vanno aggiunti fr. 40.50 mensili

per l'imposta di circolazione, come nel fabbisogno della moglie.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rifiutato di calcolare le spese causate dall'esercizio

del diritto di visita alla figlia come proponeva il convenuto, rilevando – in

sintesi – che dagli atti non risultava se il padre si occupasse effettivamente

di N__________ nella misura asserita e con la regolarità richiesta da simile

chiave di riparto. L'appellante si limita a ribadire la propria opinione, ma

non spende una parola per spiegare come mai l'argo­mentazione del Pretore sarebbe

erronea o anche solo criticabile. Del resto, perché un diritto di visita più

ampio dell'usuale comporti una riduzione del contributo alimentare in favore

del figlio è necessario che il genitore affidatario consegua risparmi

sensibili, l'onere di mantenimento in denaro trasferendosi solo limitatamente

da un genitore all'altro. Nelle circostanze descritte compete quindi al

genitore non affidatario indicare i maggiori costi da lui sostenuti (RtiD

I-2006 pag. 673 n. 37c). Sotto questo profilo AP 1 non

ha sostanziato alcunché. Nelle circostanze descritte non si ravvisano elementi

concreti che permettano di maggiorare l'indennità di fr. 200.– mensili

riconosciuta dal Pretore per apprezzamento.

b) In

merito all'imposta di

circolazione, essa non può essere inserita nel fabbisogno minimo del marito già

per il fatto che non è stata resa verosimile. Né l'appellante può rivendicare

una voce di spesa solo perché analoga posta è stata riconosciuta alla moglie,

tanto meno dopo avere dichiarato che l'automobile gli è messa a disposizione

dalla ditta e che lui deve far fronte solo al pagamento dell'assicurazione

casco totale (verbale 28 giugno 2006, pag. 2 in basso).

5.

Il

reddito della moglie non è contestato. Come il marito sottoli­nea a giusto

titolo, nondimeno, nel periodo in cui non ha lavorato e ha riscosso indennità

di disoccupazione (dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006), essa ha potuto

prestare cura e educazione alla figlia personalmente e a tempo pieno, ciò che

andrà considerato nel fabbisogno in denaro di N__________.

6.

Quanto

al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3882.10

mensili, il premio per l'assicurazione di previdenza (fr. 530.75 mensili) non potendo

essere considerato e riferendosi per di più a un contratto ormai disdetto. Ora,

come questa Camera ha già avuto occasione di rammentare, nel fabbisogno minimo

di un coniuge il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale inserisce

anche, in quanto i mezzi finanziari a disposizione siano sufficienti, i premi

delle assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l'unione coniugale o

la comunione domestica, sia pur sospesa (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7b). Dato

che, come si vedrà in appresso, i mezzi a disposizione della famiglia bastano

per pagare il premio, a ragione il Pretore ha considerato anche tale spesa nel

fabbisogno minimo della moglie. Che poi il contratto di assicurazione sia stato

disdetto non risulta, né l'appellante spiega su quali elementi egli fondi tale asserzione.

7.

Circa

il fabbisogno in denaro di N__________, non soccorre ripetere che questa Camera

si ispira per prassi ventennale alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994

pag. 301 consid. 5). L'appellante si duole che, applicando tali raccomandazioni,

il Pretore abbia non solo dedotto dal fabbisogno in denaro della figlia il

costo dell'alloggio, includendolo a torto nel fabbisogno minimo dell'affidataria,

ma abbia omesso di togliere dal fabbisogno in denaro, nel periodo compreso fra

il 1° dicembre 2005 e il 31 marzo 2006, la posta per cura e educazione, fornite

in natura dalla madre disoccupata. La critica è in linea di principio fondata.

Al

momento in cui il primo giudice ha statuito si applicava la tabella 2007

correlata alle raccomandazioni predette, che per un figlio unico nella

fascia d'età compresa fra 1 a 6 anni prevedeva un fabbisogno medio in denaro di

fr. 1975.– mensili. In tale fabbisogno andava adattato (e non eliminato come ha

fatto il Pretore) il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore

medio stimato dalle raccomandazioni (fr. 355.– mensili), bensì a fr. 714.–

mensili, pari a un terzo degli oneri ipotecari (fr.

1861.

– mensili), cui si aggiungono fr. 280.– per il costo del riscaldamento,

come si vedrà in seguito (consid. 10a). Dal fabbisogno medio andava

tolta invece la voce per cura e edu­cazione (fr. 705.– mensili), prestata in

natura dalla madre nel periodo in cui questa era disoccupata. Il fabbisogno in

denaro di N__________ risulta così di fr. 2334.– mensili, ridotto a fr.

1629.

– mensili dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006.

8.

Il

convenuto lamenta poi che il Pretore, per calcolare i contributi di

mantenimento, abbia suddiviso l'eccedenza coniugale a metà. Sostiene che qualora

– come in concreto – la famiglia si veda garantire il proprio fabbisogno, il

coniuge debitore deve poter onorare i suoi debiti verso terzi, sicché in tali

casi l'eccedenza deve servire al rimborso delle pendenze. Egli pretende inoltre

che, valendo il “principio per cui entrambi i genitori devono partecipare al

mantenimento dei figli in base alle loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1

CC)”, il contributo alimentare per N__________ deve essere corrisposto da padre

e madre in proporzione al rispettivo margine di eccedenza.

In

realtà, come questa Camera ha già avuto modo di ripetere, il fabbisogno di un figlio

non si ripartisce fra i genitori a beneplacito, tanto meno finché costoro sono

sposati. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la

fissazione dei contributi durante la sospensione della vita in comune,

limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente

conforme al diritto federale è, ad ogni modo, il metodo – sempre adottato da

questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i

fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD

I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Il metodo appena citato non deve

condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione

anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso

verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro

redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi

diversi, come per esempio al risparmio. Comunque sia, spetta al coniuge che

chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario

dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi

(RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b, con rinvii).

Nel caso

in esame l'appellante non asserisce che, prima della separazione, i coniugi non

destinassero tutte le entrate al finanziamento dell'economia domestica, né invoca

altre situazioni straordinarie che inducano a derogare al riparto paritario

dell'eccedenza. Pretende di scostarsi dal metodo di calcolo appena illustrato

per estinguere debiti personali, per non dover versare contributi alla moglie e

per moderare il contributo alla figlia. Oltre a ciò, la consistenza dei debiti

che egli prospetta rimane poco chiara, il riferimento a esecuzioni in corso

(doc. 1) o al suo interrogatorio formale (verbale del 28 giugno 2006, pag. 3,

risposta n. 6) non essendo sufficiente. Ancor meno pensando al fatto che egli non

ha mai precisato l'entità e il fine dei debiti contratti, tant'è che nel

proprio fabbisogno minimo non ha inserito alcuna rata di rimborso. Nell'appello

si limita a evocare, in sostanza, una situazione generica, menzionando

pagamenti dell'ordine di fr. 3000.– mensili (privi di riscontro), dimenticando

quanto il Pretore gli ha ricordato, ovvero che il sostentamento della famiglia

è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (sentenza impugnata,

pag. 3 in alto). Ne segue che, non adeguatamente motivato, su questo punto

l'appello sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

II. Sull'appello

adesivo

9.

L'istante contesta il

fabbisogno minimo del marito per quanto concerne l'assicurazione dell'automobile,

il cui premio ammonterebbe a fr. 83.– e non a fr. 87.90 mensili. Essa contesta

altresì l'indennità riconosciuta al marito per spese dovute all'esercizio del

diritto di visita (fr. 200.– mensili), che a suo parere va stralciata.

a) Per

quanto concerne l'assicurazione dell'automobile, il Pretore si è fondato su una

polizza di pagamento semestrale del premio (fr. 527.40: doc. N). L'istante

invoca una dichiarazione del marito (verbale del 28 giugno 2006, risposta n. 3

in fine), il quale all'interrogatorio formale ha affermato di pagare fr. 1000.–

annui per la copertura di casco totale. Si tratta però, con ogni evidenza, di

una cifra tonda e approssimativa,

inidonea

a confutare la risultanza documentale. In proposito l'appello cade dunque nel

vuoto.

b) Circa

l'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta in via equitativa dal Pretore per

spese correlate all'esercizio del diritto di visita, l'appellante reputa la

cifra non verosimile. Ora, che spettasse al convenuto indicare le proprie spese

è già stato rilevato (consid. 4a). Non bisogna trascurare tuttavia che dal 1° aprile 2005 AP 1 abita a __________ e che per svolgere il diritto di visita deve affrontare

la trasferta a __________. Del resto l'appellante

adesiva non contesta che il marito debba compiere il tragitto né tanto meno

pretende di condurre lei medesima la figlia nel Canton Zurigo. Che poi nel fabbisogno minimo di un coniuge vadano inseriti i costi necessari

per l'esercizio del diritto di visita è prassi consolidata (Rep. 1994

pag. 145, 1993 pag. 226). E l'appellante

adesiva

non pretende che in concreto le spese di viaggio siano inferiori a fr. 200.–

mensili. Ne segue che l'appello adesivo va accolto (e il fabbisogno minimo del

marito ridotto a fr. 3315.– mensili) solo per il solo lasso di tempo

anteriore al 1° aprile 2005. Dopo di allora il fabbisogno minimo del marito

rimane di fr. 3515.– mensili.

10.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante adesiva chiede di portarlo a fr.

4780.

– mensili. Da un lato – rileva – dal costo dell'alloggio va tolta la quota

di un terzo che secondo le note raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo rientra nel fabbisogno in denaro della figlia. Dall'altro – essa

prosegue – alla sua quota

di locazione va aggiunto il

costo del riscaldamento (fr. 280.– mensili). L'istante

reputa altresì che nelle sue spese d'automobile vada considerata la rata di fr. 757.40 mensili per il leasing, il

premio di fr. 173.40 mensili per

l'assicurazione RC (il Pretore

avendone conteggiato solo una parte) e un'indennità

di fr. 100.– mensili per le trasferte.

a)

La doglianza legata al costo dell'alloggio è pertinente. Il Pretore ha

riconosciuto invero un onere di fr. 1861.– mensili per gli interessi ipotecari

che gravano l'abitazione coniugale, dimenticando che la quota concernente la

figlia non rientra nel fabbisogno minimo della madre (Rep. 1998 pag. 176 con richiami

di dottrina e giurisprudenza) e tralasciando talune spese di riscalda­mento. Dalla

somma di fr. 2141.– va tolta perciò la quota di un terzo relativa alla

minorenne (fr. 714.– mensili), da inserire nel fabbisogno in denaro di lei

(Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich,

Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto). Riguardo ai

costi per il riscaldamento, il Pretore ha computato l'importo di fr. 140.– mensili

con riferimento all'acquisto di 2000 litri di olio combustibile nell'aprile del

2005.

(doc. P), trascurando però che nel dicembre del 2005 ne sono stati acquistati

altri 2000 litri (doc. P¹), ragione

per cui la cifra di fr. 280.– mensili appare verosimile. Certo, il convenuto definisce

la spesa eccessiva, ma non sostanzia il proprio assunto né pretende che prima

della separazione i costi fossero inferiori.

b) I costi d'automobile vanno riconosciuti per principio nel fabbisogno

minimo di un coniuge, tra l'altro, ove l'uso di un veicolo privato sia

necessario per trasferte professionali o per ragioni mediche (Rep. 1994 pag.

145, 1993 pag. 226). Essi possono comprendere anche la quota mensile per il leasing, fino al ter­mine del relativo contratto,

sempre che il coniuge non aves­se modo di procurarsi il veicolo attingendo a

risparmi e il mezzo non sia inutilmente

costoso (I CCA, sentenza inc. 11.2007.141 del 17 agosto 2009, consid.

8). A parte il fatto che il marito nulla obietta al proposito, nella fattispecie

è verosimile che l'istante abbisogni di un'au­tomobile per lavoro, dovendosi recare

da Vernate a Lugano, come pure per le necessità della figlia inferma, colpita

da sindrome di Aspert (deposizione di __________, verbale del 28 aprile 2006,

pag. 1 in fondo). Né consta che l'istante potesse procurarsi un veicolo con

mezzi propri. Sono date dunque le premesse per riconoscere la quota di leasing (fr.

757.

– mensili: doc. T) e il premio per l'assicurazione (fr. 173.40 mensili: doc.

S). Se il fabbisogno della famiglia non fosse abbondantemente coperto, si potrebbe

fors'anche discutere sull'aggravio di spesa. Le finanze permettendo di

finanziare l'onere senza problemi, non è il caso di procedere a decurtazioni. Quanto

all'indennità di fr. 100.– che l'appellante adesiva rivendica per le

trasferte, essa è stata ignorata dal Pretore, ma appare ragionevole, l'interessata

dovendo pur sempre rifornire il veicolo di carburante.

c) In definitiva il fabbisogno minimo della moglie risulta così

composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1250.–, oneri ipotecari e riscaldamento fr. 1427.– (senza la

quota della figlia), premio della cassa malati fr. 297.–, premio per

l'assicurazione di previdenza fr. 530.75, leasing dell'automobile fr.

757.

, assicurazione dell'automobile fr. 173.40, imposta di circolazione fr.

40.

, carburante fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–, per complessivi fr. 4776.–

mensili.

11.

L'istante

quantifica il fabbisogno in denaro di N__________ in fr. 2309.– mensili fino al

dicembre del 2006 e in fr. 2344.– mensili dopo di allora. Come si è spiegato, esso

ammonta in realtà a fr. 2334.– mensili, ridotti a fr. 1629.– mensili

dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006 (sopra, consid. 7). Al riguardo non giova

ripetersi.

12.

Da

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari:

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 (trasloco del marito a __________)

Reddito del

marito (non contestato) fr. 6 100.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 5 330.—

fr.

11.

430.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 9b) fr. 3 315.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10d) fr. 4 776.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 7) fr. 2 334.—

fr.

10.

425.— mensili

Eccedenza fr.

1.

005.— mensili

Metà

eccedenza fr. 502.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3315.

– + fr. 502.50 = fr. 3 817.50 mensili,

e

contribuisce al mantenimento della figlia con fr. 2 282.50 mensili,

arrotondati

a fr. 2 285.–– mensili.

Dal

1° aprile al 30 novembre 2005 (nuova attività lucrativa del marito)

Reddito del

marito (consid. 3) fr. 7 458.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 5 330.—

fr.

12.

788.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 9b) fr. 3 515.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10d) fr. 4 776.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 7) fr. 2 334.—

fr.

10.

625.— mensili

Eccedenza fr.

2.

163.— mensili

Metà

eccedenza fr. 1 081.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3515.

– + fr. 1081.50 = fr. 4 596.50 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr. 4776.– +

fr. 1081.50 ./. fr. 5330 = fr. 527.50 mensili,

arrotondati

a fr. 530.–– mensili

e

corrispondere alla figlia fr. 2 334.— mensili,

arrotondati

a fr. 2 335.–– mensili.

Dal 1° al 31 dicembre 2005 (iscrizione della moglie alla disoccupazione)

Reddito del

marito (consid. 3) fr. 7 458.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 3 410.—

fr.

10.

868.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 9b) fr. 3 515.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10d) fr. 4 776.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 7) fr. 1 629.—

fr.

9.

920.— mensili

Eccedenza fr.

948.

— mensili

Metà

eccedenza fr. 474.––

mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3515.

– + fr. 474.– = fr. 3 989.–– mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

4776.

– + fr. 474.– ./. fr. 3410.– = fr. 1 840.— mensili e corrispondere alla figlia fr.

1.

629.— mensili,

arrotondati

a fr. 1 630.–– mensili.

Dal 1° gennaio al 31 marzo

2006.

(maggiore disoccupazione

della moglie)

Reddito del

marito (consid. 3) fr. 7 458.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 4 415.—

fr.

11.

873.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 9b) fr. 3 515.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10d) fr. 4 776.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 7) fr. 1 629.—

fr.

9.

920.— mensili

Eccedenza fr.

1.

953.— mensili

Metà

eccedenza fr. 976.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3515.

– + fr. 976.50 = fr. 4 491.50 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

4776.

– + fr. 976.50 ./. fr. 4415.– = fr. 1 337.50 mensili,

arrotondati

a fr. 1 340.–– mensili,

e

corrispondere alla figlia fr. 1 629.–– mensili,

arrotondati

a fr. 1 630.–– mensili.

Dal

1° al 30 aprile 2006 (nuova attività lucrativa della moglie)

Reddito del

marito (consid. 3) fr. 7 458.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 5 200.—

fr. 12 658.—

mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 9b) fr. 3 515.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10d) fr. 4 776.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 7) fr. 2 334.—

fr.

10.

625.— mensili

Eccedenza fr.

2.

033.— mensili

Metà

eccedenza fr. 1 016.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3515.

– + fr. 1016.50 = fr. 4 531.50 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

4776.

– + fr. 1016.50 ./. fr. 5200.– = fr. 592.50

mensili,

arrotondati

a fr. 595.––

mensili

e

corrispondere alla figlia fr. 2 334.— mensili,

arrotondati

a fr. 2 335.–– mensili.

Dal 1° maggio 2006 in poi (contrazione del reddito della moglie)

Reddito del

marito (consid. 3) fr. 7 458.—

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 5 160.—

fr.

12.

618.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 9b) fr. 3 515.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10d) fr. 4 776.—

Fabbisogno

in denaro di N__________ (consid. 7) fr. 2 334.—

fr.

10.

625.— mensili

Eccedenza fr.

1.

993.— mensili

Metà

eccedenza fr. 996.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3515.

– + fr. 996.50 = fr. 4 511.50 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

4776.

– + fr. 996.50 ./. fr. 5160.– = fr. 612.50 mensili,

arrotondati

a fr. 615.–– mensili

e

corrispondere alla figlia fr. 2 334.— mensili,

arrotondati

a fr. 2 335.–– mensili.

Come

appena esposto, per il dicembre del 2005 il marito dovrebbe versare alla moglie

fr. 1840.– e dal 1° gennaio al 31 marzo 2006 fr. 1340.– mensili. L'istante

però pretende solo fr. 1000.– mensili e non può esserle assegnato più di quanto

richiede. Entro tali limiti, in definitiva, sia l'appello principale sia l'appello adesivo meritano accoglimento.

III. Sulle

spese e le ripetibili

13.

Gli

oneri dell'appello principale seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Il convenuto postulava invero la soppressione del contributo alimentare

per la moglie e una riduzione di quello per la figlia, ma nulla ottiene. Anzi,

il giudizio si rivela più sfavorevole rispetto a quello del Pretore: a minori

contributi per la moglie (tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2005 e dal 1° aprile

2006.

in poi) si aggiungono maggiori

contributi per la figlia. Ne deriva che, soccombente, l'appellante principale

deve sopportare gli oneri processuali e rifondere alla moglie un'equa indennità per ripetibili.

Gli oneri

dell'appello adesivo seguono, da parte loro, il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante chiedeva un contributo alimentare per sé di

fr. 715.50 mensili dal 1° aprile al 30 novembre 2005, di fr. 1000.– dal

1° dicembre 2005 al 30 marzo 2006, di fr. 780.50 per l'aprile del 2006, di

fr. 800.50 dal 1° maggio al 31 dicembre 2006 e di fr. 783.– dal gennaio del

2007.

in poi. Vede aumentare del

75% rispetto a quanto da lei proposto il contributo fissato dal Pretore dal 1°

aprile al 30 novembre 2005, rispettivamente nell'intera misura richiesta dal 1°

gennaio al 31 marzo 2006, ma vede anche ridurlo dal 1° aprile 2006 in poi. Essa chiedeva altresì di

aumentare il contributo per la figlia e a tale proposito ottiene causa vinta.

Tutto ponderato, la proporzione di vittoria può dirsi equitativamente vicina ai

sette ottavi. Appare equo così addebitarle gli oneri processuali per un ottavo,

riconoscendole un'indennità per

ripetibili ridotte.

14.

Il sindacato odierno impone

altresì una modifica del dispositivo inerente agli oneri processuali e alle

ripetibili di primo grado. Considerate le richieste formulate dalle parti, l'esito del giudizio odierno e l'accordo raggiunto dai coniugi su alcuni

punti, si giustifica porre un decimo di tali oneri a carico dell'istante e il resto a carico del convenuto

(art. 148 cpv. 2 CPC).

Quanto

alle ripetibili, che il Pretore ha stabilito in fr. 900.– e che

l'istante chiede di fissare in fr. 3000.–, alla fattispecie torna applicabile (sia pure

indicativamente: RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3)

la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicem­bre 2007: RL 3.1.1.7.1). Ora,

l'onorario di un patrocinatore per la trattazione di provvedimenti a tutela

dell'unione coniugale era disciplinato

dall'art. 15 prima frase TOA e variava dal 30 all'80% di quello “normale”,

ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv. 1 TOA in materia

di separazione o divorzio (v. BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag. 59).

In

concreto il patrocinatore del­l'istante ha redatto

l'istanza (9 pagine), ha inoltrato le osservazioni a una domanda di restituzione

in intero (una pagina), ha formulato le domande di interrogatorio formale (due

pagine) e ha partecipato a cinque udienze. Ciò avrebbe giustificato un onorario

attorno ai fr. 2500.–, che appare ragionevole anche sotto un profilo

meramente orario, giacché retribuisce una decina d'ore a fr. 250.– l'una.

Tenuto conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui,

conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA) e dell'IVA, la somma di fr. 3000.–

rivendicata dall'istante appare legittima. Visto il grado di soccombenza, essa

va nondimeno ridotta in proporzione.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

15.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale e l'appello adesivo sono parzialmente accolti, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

1.5 AP

1 è condannato a versare anticipatamente a AA 1 i seguenti contributi

alimentari:

Dal

1° gennaio al 31 marzo 2005:

fr. 2285.– mensili per la figlia;

Dal

1° aprile al 30 novembre 2005:

fr. 530.– mensili per la moglie e

fr.

2335.– mensili per la figlia;

Dal

1° al 31 dicembre 2005:

fr. 1000.– per la moglie e

fr.

1630.– per la figlia;

Dal

1° gennaio al 31 marzo 2006:

fr. 1000.– mensili per la moglie e

fr.

1630.– mensili per la figlia;

Dal

1° al 30 aprile 2006:

fr. 595.– per la moglie e

fr.

2335.– per la figlia;

Dal

1° maggio 2006 in poi:

fr. 615.– mensili per la moglie e

fr.

2335.– mensili per la figlia.

Nei

contributi per la figlia è compreso l'assegno familiare

che, se percepito dalla madre, AP 1 potrà dedurre dal contributo alimentare.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono poste per un decimo a carico di quest'ultima e per il

resto a carico del convenuto, che rifonderà all'istante

fr. 2700.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

2000.– per ripetibili.

III. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

da

anticipare dall'appellante adesiva, sono posti per un ottavo a carico di

quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante adesiva fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

IV. Intimazione

a:

,

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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