Lexipedia

Decisione

11.2007.42

Spese e ripetibili di un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio

24 marzo 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.161 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 29 settembre 2005 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1 AO 1,

(patrocinata dall', );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 13 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'8 marzo 2007

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 23 febbraio 2001 il Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (1963) ed AO 1 (1965),

omologando una convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta il 13

ottobre 2000. L'accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli A__________

(10 maggio 1989) e I__________ (15 agosto 1995) alla madre, riservato il

diritto di visita del padre, il quale avrebbe versato un contributo alimentare indicizzato

di fr. 500.– mensili per ognuno di loro fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili

dal 7° al 12° compleanno e di fr. 700.– dal 13° compleanno fino alla maggiore età,

assegni familiari non compresi.

B. Nel settembre

del 2005 A__________ si è trasferito dal padre. AP 1 ha convenuto così il 29 settembre 2005 l'ex moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di

affidare il figlio a lui medesimo, riservato il diritto di visita della madre,

e che questa fosse tenuta a versare un contributo alimentare di fr. 700.–

mensili indicizzati per A__________ fino alla maggiore età, assegno familiare non

compreso, mentre ogni genitore avrebbe sopportato i costi straordinari per il

figlio a lui affidato. AO 1 ha proposto di respingere la petizione, non

opponendosi al fatto che A__________ viva dal padre né che questi eserciti l'autorità

parentale, ma rifiutando il versamento di ogni contributo alimentare per il

figlio e pretendendo che AP 1 continuasse ad assumere la metà delle spese

straordinarie per la figlia I__________. Nel successivo scambio di allegati le

parti hanno ribadito il loro punto di vista.

C. L'udienza

preliminare si è tenuta il 31 maggio 2006. Chiusa

l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni

scritte nelle quali hanno sostanzialmente reiterato le rispettive domande.

Statuendo l'8 marzo 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel

senso che ha affidato A__________ al padre (con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale), riservato il diritto di visita della madre, e specificando che I__________

sarebbe rimasta affidata alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale), riservato il diritto di visita del padre. A carico di quest'ultimo egli

ha fissato i seguenti contributi indicizzati in favore di I__________, assegni

familiari compresi:

fr.

1210.– mensili dal settembre al novembre del 2005;

fr.

1030.– per il dicembre del 2005;

fr.

1005.– mensili dal gennaio al settembre del 2006;

fr. 640.– mensili

dall'ottobre del 2006 al maggio del 2007;

fr. 830.– mensili

dal giugno all'agosto del 2007;

fr. 935.– mensili

dal settembre del 2007 all'agosto del 2013.

A

carico della madre il Pretore ha fissato i seguenti contributi indicizzati in

favore di A__________, assegni familiari compresi:

fr. 625.– mensili dal settembre al novembre del 2005;

fr. 840.– per

il mese di dicembre 2005;

fr. 895.– mensili

dal gennaio al settembre del 2006;

fr.

1240.– mensili dall'ottobre del 2006 al maggio del 2007;

Stabilito

che i contributi alimentari potevano essere reciprocamente compensati, il primo

giudice ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.–, per

cinque sesti a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AO 1, alla quale

l'attore avrebbe dovuto rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13

marzo 2007 nel quale chiede di addebitare tutti gli oneri processuali alla convenuta,

con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 2000.– a titolo di ripetibili.

In esito a un'istanza di interpretazione presentata da AO 1, con sentenza del

19 aprile 2007 il Pretore ha poi precisato che l'indennità per ripetibili

dovuta da AP 1 all'ex moglie ammontava non a fr. 3000.–, bensì a fr. 4000.–.

Il 4 maggio 2007 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni in

appello, rimettendosi al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 148 CPC ticinese, applicabile alle sentenze comunicate

fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), il giudice condannava

la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le

ripetibili (cpv. 1). Verificandosi soccombenza reciproca o “altri giusti

motivi”, egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Giusti motivi potevano

indurre, segnatamente nelle cause di sta­to, a prescin­dere da suddivisioni

strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo). Nella

fissazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili, in ogni modo, il

giudice fruiva di notevole latitudine, nel senso che il suo pronunciato poteva

essere appellato solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996

pag. 171).

2.

In

concreto il Pretore ha calcolato il valore litigioso in complessivi fr. 64 800.–, corrispondenti

al contributo alimentare per I__________ fino alla maggiore età (fr. 600.– per 24

mesi, pari a fr. 14 400.–, e fr. 700.– per 72 mesi, pari a fr. 50 400.–),

assegni familiari non compresi. Ciò premesso,

egli ha rilevato che in esito alla sentenza l'attore avreb­be dovuto

versare in favore della figlia non solo fr. 64 800.– (come prevedeva la

convenzione sugli effetti del divorzio stipulata il 13 ottobre 2000), ben­sì

fr. 88 635.–

(assegni familiari compresi) in seguito alla rivalutazione d'ufficio del

contributo. Da tale cifra andava dedotto

l'as­segno familiare che la madre riscuote direttamente (fr. 13 359.–

complessivi), sicché per I__________ l'attore avreb­be dovuto versare in definitiva

fr. 75 276.–.

La convenuta, da parte sua, avrebbe dovuto versare in favore di A__________

contributi alimentari per complessivi fr. 20 690.–. Compensando i due

importi, il Pretore ha constatato un saldo a beneficio della convenuta di fr.

54.

586.–,

fr. 10 214.–

dei quali dovuti alla rivalutazione d'ufficio del contributo alimentare per la

figlia. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto l'attore soccombente

in proporzione di cinque sesti.

3.

L'appellante

censura il ragionamento del Pretore, facendo valere di non avere mai chiesto la soppressione del contributo alimentare

per la figlia. A suo parere il valore litigioso andava fissato in realtà sulla base

dell'unica questione controversa, ossia il contributo alimentare per A__________

che egli chiedeva di azzerare. E siccome nella sentenza il Pretore ha fissato

contributi alimentari in favore di A__________ per complessivi fr. 20 690.– rispetto

ai fr. 18 543.– da lui chiesti alla convenuta, egli sottolinea di avere “stravinto

la causa”. Onde la soccombenza integrale dell'ex moglie, cui vanno addebitate a

mente sua la tassa di giustizia e le spese (fr. 900.–), più un'indennità di

almeno fr. 2000.– per ripetibili.

4.

La

tassa di giustizia nelle cause aventi valore pecuniario dipendeva – e dipende

tuttora – dal valore litigioso, il quale si determinava secondo le norme del

Codice di procedura civile ticinese (nelle cause davanti al Pretore: art. 17

cpv. 2 prima frase LTG). Analogo criterio presiedeva alla fissazione

dell'indennità per ripetibili (art. 150 seconda frase CPC ticinese con rinvio

all'art. 9 TOA, applicabile alle cause promosse fino al 31 dicembre 2007). Quanto

al valore litigioso nelle cause valutabili in denaro, esso era determinato

dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese). Trattandosi di prestazioni

periodiche di durata determinata, faceva stato il corrispondente valore in

capitale, a meno che la controversia si riferisse solo a determinate

prestazioni (art. 7 cpv. 1 CPC ticinese).

5.

Nella

petizione l'attore chiedeva che I__________ fosse affidata alla madre e A__________

al padre, che entrambi i genitori si impegnassero a consultarsi per tutte le decisioni

importanti riguardanti i figli, che fosse garantito il rispettivo diritto di

visita, che tale diritto fosse regolato nell'eventualità di un disaccordo, che

fosse stabilito un contributo alimentare a carico del padre per I__________ e

uno a carico della madre per A__________, che fosse autorizzata la com­pensazione

di contributi alimentari vicendevoli e che ogni genitore assumesse le spese

straordinarie per il figlio a lui affidato. A ben vedere quanto egli proponeva

era sostanzialmente la conferma dell'assetto pattuito nella convenzione del

13.

ottobre 2000 omologata con la sentenza di divorzio, salvo postulare

l'affidamento di A__________, garantire alla madre lo stes­so diritto di visita

ch'egli esercitava al figlio, ottenere dalla medesima un contributo alimentare lievemente

superiore a quello ch'egli versava per il ragazzo (entrambi i genitori potendo

compensare i contributi vicendevolmente dovuti) e obbligare la convenuta ad

assumere tutte le spese straordinarie per I__________, liberandola dalle spese

straordinarie per A__________.

Nella

risposta la convenuta ha postulato il rigetto della petizione, ma per finire ha

formulato richieste di giudizio identiche a quelle dell'attore, tranne opporsi

al versamento di qualsiasi contributo alimentare per A__________ e insistere

perché ciascun genitore assu­messe la metà delle spese straordinarie per ogni

figlio. Le posizioni delle parti sono poi rimaste invariate. Solo nel memoriale

conclusivo AO 1 ha chiesto che a I__________ fosse assicurato almeno il

contributo alimentare previsto nella nota convenzione sugli effetti del divorzio,

lasciando tuttavia la cifra in bianco. A

quest'ultimo riguardo l'attore non ha avuto modo di esprimersi, le parti avendo

rinunciato anticipatamente al dibattimento finale (e il Pretore avendo

rinunciato a convocarle d'ufficio).

6.

Con

la sentenza impugnata il Pretore ha statuito sull'unico punto litigioso, condannando

AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio, compensabile con il contributo

alimentare dovuto dall'attore per I__________. Sull'altro punto litigioso (l'assunzione

delle spese straordinarie per i figli) egli non ha giudicato. Di propria iniziativa

il primo giudice ha poi maggiorato sia il contributo alimentare per A__________

(l'attore si limitava a chiedere poco più di quanto egli pagava in base alla

convenzione sugli effetti del divorzio allorché il figlio era affidato alla

madre), sia il contributo alimentare previsto per I__________ nella convenzione

citata. Su tali maggiorazioni tuttavia le parti non hanno avuto modo di

esprimersi, avendo rinunciato consensualmente al dibattimento

finale. Né il Pretore aveva loro prospettato – per ipotesi – l'eventuale

maggiorazione dei contributi alimentari, né le ha convocate d'ufficio in virtù

del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione.

L'unico punto sul quale si ravvisa effettiva soccombenza – ovvero ingiustificata

resistenza di una parte alle richieste dell'altra – verte in definitiva sul

contributo alimentare per A__________. E in

tale misura l'attore ha ottenuto

causa vinta. Commisurati al valore di tale richiesta, gli oneri processuali e

le ripetibili andavano posti quindi a carico della convenuta, non intravedendosi

motivi per scostarsi dall'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese (sopra, consid. 1).

Sulle questioni sindacate d'ufficio dal Pretore, senza che le parti potessero

pronunciarsi, non era il caso invece di riscuotere oneri processuali né di attribuire

ripetibili.

7.

Ne

segue che la decisione con cui il Pretore ha addebitato all'attore cinque sesti

della tassa di giustizia e delle spese, attribuendo alla convenuta ripetibili

pari a cinque sesti dell'indennità piena, è non solo indifendibile nei motivi,

ma arbitraria anche nel risultato. Intanto perché – contrariamente a quel che il

Pretore reputa – il contributo alimentare per I__________ non era minimamente

litigioso (anzi, al riguardo l'attore stesso proponeva di confermare quello

pattuito nella convenzione sugli effetti del divorzio). Inoltre perché, si

volesse da ciò prescindere, non è ragionevolmente sostenibile condannare al

pagamento di quasi la totalità degli oneri processuali e delle ripetibili una

parte che esce vittoriosa sull'unico punto conteso, per quanto ampio possa riconoscersi

il margine d'apprezzamento di cui fruisce il primo giudice (sopra, consid. 1).

8.

Rimane da esaminare se la tassa di giustizia e le

spese (fr. 900.– complessivi), come pure l'indennizzo per ripetibili postulato

dall'appellante (fr. 2000.–), siano commisurati al valore litigioso del contributo

alimentare chiesto per A__________. Ora, dalla convenuta l'attore pretendeva il

pagamento di fr. 700.– mensili più l'assegno familiare. La modifica di una sentenza di divorzio decorrendo, di regola, dalla

litispendenza dell'azione (DTF 117 II 369 consid. 4c/aa; Rep. 1985 pag. 96

consid. 2 con rinvii; nel nuovo diritto del divorzio: sentenza del Tribunale

federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 3.1.1), il valore litigioso

nella fattispecie consisteva nell'importo di fr. 700.– mensili più l'assegno

familiare dal 29 settembre 2005 (data della petizione) fino al 10 maggio 2007

(maggiore età di A__________), per un totale di quasi fr. 18 000.–. Gli oneri

processuali di fr. 900.– rientravano agevol­mente perciò nel margine edittale, ove

si consideri che per valori litigiosi compresi tra fr. 8000.– e fr. 20 000.– l'art. 17

cpv. 1 TOA prevedeva tasse di giustizia da fr. 450.– a fr. 1200.–. Altrettanto valeva per le ripetibili di fr. 2000.– chieste dall'attore,

valori litigiosi compresi tra fr. 10 000.– e fr. 50 000.– giustificando a norma

dell'art. 9 cpv. 1 TOA aliquote dall'8 al 15% del valore medesimo. Anche sotto

questo profilo l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 1 si è astenuta tuttavia dal pronunciarsi

sull'appello, rimettendosi al giudizio della Camera. Non può quindi essere

tenuta a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4

con richiamo). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa.

Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC

ticinese che possa essere tenuto al pagamento di oneri o di indennità.

10.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata

è così riformato:

La tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 900.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della

convenuta, che rifonderà all'attore fr. 2000.– per ripetibili.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. L'anticipo di fr. 350.– in

garanzia degli oneri processuali presunti sarà ritornato all'appellante.

3. Intimazione:

, ;

, o.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster