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Decisione

11.2007.43

Omologazione di convenzione sugli effetti del divorzio

16 aprile 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

debiti di attestati di carenza beni di fr. 73 970.40

intestati alla moglie rimangono a carico esclusivo di AO 1.

2.2 La

moglie rinuncia ad un'equa indennità secondo l'art. 124 del Codice Civile.

Il Segretario assessore ha rinunciato a riscuotere tasse o spese e

ha compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un ricorso (recte: appello)

del 19 marzo 2007, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato, la condanna

del marito a onorare quanto pattuito nella clausola n. 2.1 della convenzione sugli

effetti del divorzio e la verifica di eventuali diritti di lei alla ripartizione

della previdenza professionale. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'appello è un rimedio riformatorio, non cassatorio. Nella misura

in cui si limita a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata senza

formulare conclusioni di merito, l'interessata propone dunque un rimedio

giuridico inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Dalla motivazione del memoriale si

desume nondimeno che l'interessata censura il mancato adempimento – da parte

del marito – della clausola n. 2.1 della convenzione sugli effetti del

divorzio, in conseguenza di che essa dichiara di rivendicare un'equa indennità giusta

l'art. 124 CC e postula la modifica della sentenza pretorile su tal punto

(dispositivo n. 2). Così inteso, ancorché ai limiti della sufficienza formale l'appello

può reputarsi ammissibile, considerando altresì che l'interessata è sprovvista di

cognizioni giuridiche e agisce personalmente. Niente la convenuta oppone invece

al principio del divorzio (dispositivo n. 1), che è quindi passato in giudicato

e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC).

2.

Per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il primo

giudice ha omologato testualmente nel dispositivo n. 2.1 della sentenza quanto

i coniugi avevano convenuto davanti a lui al­l'udienza del 12 dicembre 2006. Con

riferimento al secondo capoverso di tale dispositivo l'appellante si duole ora che

il marito non abbia onorato l'impegno di assumere i debiti risultanti dagli attestati di carenza beni a lei intestati

per complessivi fr. 73 970.40, come lei medesima ha avuto modo di verificare all'Ufficio esecuzio­­ne

e fallimenti di Bellinzona.

a) Chi

promette ad un debitore di assumere il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia

tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece col consenso del creditore

(art. 175 cpv. 1 CO). In quest'ultimo caso la sostituzione del debitore e la liberazione

del debitore precedente hanno luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore

(art. 176 cpv. 1 CO). La promessa di liberazione obbliga l'assuntore a liberare

il debitore, ma non basta come tale a operare il trasferimento del debito:

costituisce unicamente un impegno a tal fine.

b) In

concreto il secondo capoverso della clausola n. 2.1 sugli effetti del divorzio,

omologato dal Segretario assessore, non è un esempio di

chiarezza. Si può legittimamente presumere, nondimeno, che stipulando quel

rudimentale accordo secondo cui “i debiti di attestati di carenza beni di fr. 73 970.40 intestati

alla moglie rimangono a carico esclusivo di AO 1” il

marito intendesse impegnarsi, con l'assenso della moglie, a subentrare a

quest'ultima come unico debitore verso i titolari dei predetti attestati. Il

problema è che la clausola nulla precisa sul modo in cui AO 1 avrebbe concretamente

onorato l'impegno e nemmeno prevede quali sarebbero state le conseguenze nel

caso in cui l'uno o l'altro creditore avesse – per ipotesi – rifiutato la

sostituzione di debitore. In circostanze del genere il giudice non avrebbe

dovuto omologare la convenzione al proposito, tanto meno pensando al fatto che

in contropartita la moglie rinunciava a un'equa indennità giusta l'art. 124

cpv. 1 CC. Al contrario: avrebbe dovuto rendere attente le parti circa

l'incompletezza della clausola, proponendo le correzioni opportune (art. 421

cpv. 4 CPC).

c) Ne

segue che a giusta ragione l'appellante censura il dispositivo n. 2.1 secondo

capoverso, cui manca ogni modalità di esecuzione. Su tal punto la sentenza impugnata

va dunque annullata. Ora, non compete a questa Camera supplire la mancanza,

anche perché così facendo essa toglierebbe alle parti un grado di giurisdizione

senza che il Segretario assessore abbia avuto modo di correggere previa­mente

il difetto. Gli atti devono di conseguenza essere rinviati al primo giudice perché

inviti le parti a emendare la clausola, specificando quando e come il marito si

attiverà per le assunzioni di debito, in che modo egli farà estinguere gli

attestati di carenza beni a carico della moglie e quali saranno le conseguenze

nell'eventualità in cui l'uno o l'altro debitore non dovesse accettare la

sostituzione di debitore. Non dovessero le parti raggiungere un accordo chiaro in

proposito a dispetto delle proposte formulate dal Segretario assessore, quest'ultimo

inviterà le parti a demandargli la decisione (art. 422 cpv. 2 in fine CPC).

3.

L'appellante

rimette in causa la convenzione sugli effetti del divorzio anche per quanto

riguarda la clausola n. 2.2 inerente all'equa indennità giusta l'art. 124 cpv.

1.

CC, evocando – per vero confusamente – altri aspetti previdenziali e

assicurativi (appello, pag. 2 in alto). L'art. 124 cpv. 1 CC dispone in effetti

che “un'ade­guata indennità” è dovuta allorché – come nel caso in esame – è già

sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi. A prescindere

dal fatto però che l'appellante non indica a quali risorse potrebbe

concretamente far capo il marito per ero­garle una prestazione del genere, la

recriminazione si deve una volta ancora alla circostanza che AO 1 non ha adempiuto

la sua parte dell'accordo, omettendo di assumere i noti debiti di fr. 73 970.40

formanti oggetto degli attestati di carenza beni a carico di lei. Non per nulla

l'interessata si reputa, nell'appello, “ingannata per l'ennesima

volta” (memoriale, pag. 2 in alto). Come si è spiegato dianzi, tuttavia, l'omologazione

della clausola n. 2.1 secondo capoverso della convenzione sugli effetti del

divorzio va annullata. Nell'evenienza in cui non dovesse pervenire a una chiara

intesa con il marito circa la ripresa dei debiti, l'interessata potrà ancora

revocare davanti al Segretario assessore il suo accordo alla clausola n. 2.2 e

chiedere un'altra disciplina. Si verificasse ciò e le parti rimanessero inconciliabili,

il Segretario assessore chiederà di demandargli la decisione anche a tale

riguar­do (art. 422 cpv. 2 in fine CPC).

4.

La

palese parziale fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimare

l'atto a AO 1. Date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare

al prelievo di tasse o spese in appello (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone in

ogni modo problema di ripetibili, giacché l'appellante ottiene causa vinta solo

in parte, gli atti dovendo essere ritornati al Segretario assessore per nuovo

giudizio, senza che si possa prevedere sin d'ora quale sarà l'esito finale della

decisione. Nelle circostanze descritte, quand'anche AO 1 avesse proposto a

torto di respingere l'appello, l'indennità per ripetibili dovuta alla moglie sarebbe

stata compensata con quella da lei dovuta al marito. Nell'ipotesi in cui avesse

aderito all'appello, per converso, AO 1 non avrebbe ottenuto ripetibili, chi

acquiesce nell'ambito di un processo civile dovendo essere considerato – di

massima – soccomben­te (RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5).

5.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per il

ricorso in materia civile, ove appena si considerino i debiti formanti oggetto

del dispositivo n. 2.1 secondo capoverso della sentenza impugnata (fr. 73 970.40).

Per

questi motivi,

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n.

2.1

secondo capoverso della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono

rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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