11.2007.43
Omologazione di convenzione sugli effetti del divorzio
16 aprile 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2007.43
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, ICCA
Titolo:
Omologazione di convenzione sugli effetti del divorzio
OMOLOGAZIONE DELLA CONVENZIONE
art. 140 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.43
Lugano
16 aprile
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.75 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 14 aprile 2006 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 19 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
22 febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del
Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1959), cittadina portoghese, si sono sposati a __________
il 26 ottobre 1984. Dal matrimonio non sono nati figli. Entrambi i coniugi percepiscono
rendite dall'Assicurazione Invalidità: intera la moglie, nella misura del 50%
il marito, il quale non esercita alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono
separati di fatto nel dicembre del 1997, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale. Un tentativo di riprendere la vita in comune messo in atto all'inizio
di dicembre 2000 ha subito preso termine ai primi del 2001. AO 1 vive
attualmente con __________ __________ e la figlia da lei avuta, C__________, nata
il 28 agosto 2002.
B. Il
14 aprile 2006 AO 1 ha promosso azione di divorzio unilaterale davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando lo scioglimento del matrimonio
e la liquidazione del regime dei beni nel senso che ogni coniuge rimanesse
proprietario degli averi in suo possesso o a lui intestati e solo responsabile
per i debiti da lui contratti; alla convenuta egli non ha offerto alcuna
prestazione. Con risposta del 17 ottobre 2006 AP 1 ha aderito alla petizione,
salvo chiedere che i debiti familiari – compresi quelli risultanti da attestati
di carenza di beni a lei intestati per complessivi fr. 73 970.45 e quelli
relativi a due esecuzioni pendenti per fr. 1162.90 – fossero assunti dal marito,
altrimenti tenuto, in via subordinata, a versarle fr. 75 133.35; in ogni
modo essa ha sollecitato un'equa indennità a norma dell'art. 124 CC, da definire
previa perizia. Entrambi i coniugi hanno instato per l'assistenza giudiziaria.
C. La
convenuta avendo accettato lo scioglimento del matrimonio nel suo principio, l'azione
è stata trattata come domanda comune di divorzio con accordo parziale. Il 12
dicembre 2006 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare,
trovando un accordo anche sui punti controversi. Scaduto il termine bimensile di
riflessione, ambedue hanno ribadito la loro posizione. Statuendo con sentenza
del 22 febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori firmata
dai coniugi il 12 dicembre 2006, che prevedeva quanto segue:
2.1 Il
regime dei beni è sciolto e liquidato nel senso che ogni coniuge rimane
proprietario di quanto in suo possesso o a lui intestato.
Fatti
I
debiti di attestati di carenza beni di fr. 73 970.40
intestati alla moglie rimangono a carico esclusivo di AO 1.
2.2 La
moglie rinuncia ad un'equa indennità secondo l'art. 124 del Codice Civile.
Il Segretario assessore ha rinunciato a riscuotere tasse o spese e
ha compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un ricorso (recte: appello)
del 19 marzo 2007, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato, la condanna
del marito a onorare quanto pattuito nella clausola n. 2.1 della convenzione sugli
effetti del divorzio e la verifica di eventuali diritti di lei alla ripartizione
della previdenza professionale. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'appello è un rimedio riformatorio, non cassatorio. Nella misura
in cui si limita a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata senza
formulare conclusioni di merito, l'interessata propone dunque un rimedio
giuridico inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Dalla motivazione del memoriale si
desume nondimeno che l'interessata censura il mancato adempimento – da parte
del marito – della clausola n. 2.1 della convenzione sugli effetti del
divorzio, in conseguenza di che essa dichiara di rivendicare un'equa indennità giusta
l'art. 124 CC e postula la modifica della sentenza pretorile su tal punto
(dispositivo n. 2). Così inteso, ancorché ai limiti della sufficienza formale l'appello
può reputarsi ammissibile, considerando altresì che l'interessata è sprovvista di
cognizioni giuridiche e agisce personalmente. Niente la convenuta oppone invece
al principio del divorzio (dispositivo n. 1), che è quindi passato in giudicato
e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC).
2.
Per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il primo
giudice ha omologato testualmente nel dispositivo n. 2.1 della sentenza quanto
i coniugi avevano convenuto davanti a lui all'udienza del 12 dicembre 2006. Con
riferimento al secondo capoverso di tale dispositivo l'appellante si duole ora che
il marito non abbia onorato l'impegno di assumere i debiti risultanti dagli attestati di carenza beni a lei intestati
per complessivi fr. 73 970.40, come lei medesima ha avuto modo di verificare all'Ufficio esecuzione
e fallimenti di Bellinzona.
a) Chi
promette ad un debitore di assumere il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia
tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece col consenso del creditore
(art. 175 cpv. 1 CO). In quest'ultimo caso la sostituzione del debitore e la liberazione
del debitore precedente hanno luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore
(art. 176 cpv. 1 CO). La promessa di liberazione obbliga l'assuntore a liberare
il debitore, ma non basta come tale a operare il trasferimento del debito:
costituisce unicamente un impegno a tal fine.
b) In
concreto il secondo capoverso della clausola n. 2.1 sugli effetti del divorzio,
omologato dal Segretario assessore, non è un esempio di
chiarezza. Si può legittimamente presumere, nondimeno, che stipulando quel
rudimentale accordo secondo cui “i debiti di attestati di carenza beni di fr. 73 970.40 intestati
alla moglie rimangono a carico esclusivo di AO 1” il
marito intendesse impegnarsi, con l'assenso della moglie, a subentrare a
quest'ultima come unico debitore verso i titolari dei predetti attestati. Il
problema è che la clausola nulla precisa sul modo in cui AO 1 avrebbe concretamente
onorato l'impegno e nemmeno prevede quali sarebbero state le conseguenze nel
caso in cui l'uno o l'altro creditore avesse – per ipotesi – rifiutato la
sostituzione di debitore. In circostanze del genere il giudice non avrebbe
dovuto omologare la convenzione al proposito, tanto meno pensando al fatto che
in contropartita la moglie rinunciava a un'equa indennità giusta l'art. 124
cpv. 1 CC. Al contrario: avrebbe dovuto rendere attente le parti circa
l'incompletezza della clausola, proponendo le correzioni opportune (art. 421
cpv. 4 CPC).
c) Ne
segue che a giusta ragione l'appellante censura il dispositivo n. 2.1 secondo
capoverso, cui manca ogni modalità di esecuzione. Su tal punto la sentenza impugnata
va dunque annullata. Ora, non compete a questa Camera supplire la mancanza,
anche perché così facendo essa toglierebbe alle parti un grado di giurisdizione
senza che il Segretario assessore abbia avuto modo di correggere previamente
il difetto. Gli atti devono di conseguenza essere rinviati al primo giudice perché
inviti le parti a emendare la clausola, specificando quando e come il marito si
attiverà per le assunzioni di debito, in che modo egli farà estinguere gli
attestati di carenza beni a carico della moglie e quali saranno le conseguenze
nell'eventualità in cui l'uno o l'altro debitore non dovesse accettare la
sostituzione di debitore. Non dovessero le parti raggiungere un accordo chiaro in
proposito a dispetto delle proposte formulate dal Segretario assessore, quest'ultimo
inviterà le parti a demandargli la decisione (art. 422 cpv. 2 in fine CPC).
3.
L'appellante
rimette in causa la convenzione sugli effetti del divorzio anche per quanto
riguarda la clausola n. 2.2 inerente all'equa indennità giusta l'art. 124 cpv.
1.
CC, evocando – per vero confusamente – altri aspetti previdenziali e
assicurativi (appello, pag. 2 in alto). L'art. 124 cpv. 1 CC dispone in effetti
che “un'adeguata indennità” è dovuta allorché – come nel caso in esame – è già
sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi. A prescindere
dal fatto però che l'appellante non indica a quali risorse potrebbe
concretamente far capo il marito per erogarle una prestazione del genere, la
recriminazione si deve una volta ancora alla circostanza che AO 1 non ha adempiuto
la sua parte dell'accordo, omettendo di assumere i noti debiti di fr. 73 970.40
formanti oggetto degli attestati di carenza beni a carico di lei. Non per nulla
l'interessata si reputa, nell'appello, “ingannata per l'ennesima
volta” (memoriale, pag. 2 in alto). Come si è spiegato dianzi, tuttavia, l'omologazione
della clausola n. 2.1 secondo capoverso della convenzione sugli effetti del
divorzio va annullata. Nell'evenienza in cui non dovesse pervenire a una chiara
intesa con il marito circa la ripresa dei debiti, l'interessata potrà ancora
revocare davanti al Segretario assessore il suo accordo alla clausola n. 2.2 e
chiedere un'altra disciplina. Si verificasse ciò e le parti rimanessero inconciliabili,
il Segretario assessore chiederà di demandargli la decisione anche a tale
riguardo (art. 422 cpv. 2 in fine CPC).
4.
La
palese parziale fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimare
l'atto a AO 1. Date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare
al prelievo di tasse o spese in appello (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone in
ogni modo problema di ripetibili, giacché l'appellante ottiene causa vinta solo
in parte, gli atti dovendo essere ritornati al Segretario assessore per nuovo
giudizio, senza che si possa prevedere sin d'ora quale sarà l'esito finale della
decisione. Nelle circostanze descritte, quand'anche AO 1 avesse proposto a
torto di respingere l'appello, l'indennità per ripetibili dovuta alla moglie sarebbe
stata compensata con quella da lei dovuta al marito. Nell'ipotesi in cui avesse
aderito all'appello, per converso, AO 1 non avrebbe ottenuto ripetibili, chi
acquiesce nell'ambito di un processo civile dovendo essere considerato – di
massima – soccombente (RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5).
5.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per il
ricorso in materia civile, ove appena si considerino i debiti formanti oggetto
del dispositivo n. 2.1 secondo capoverso della sentenza impugnata (fr. 73 970.40).
Per
questi motivi,
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n.
2.1
secondo capoverso della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono
rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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