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Decisione

11.2007.45

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli

2 agosto 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero alcuni a

scopi diversi (come per esempio al risparmio), e qualora sia reso verosimile

che durante la vita in comune che i coniugi vivessero in modo particolarmente

parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4).

L'appellante non prospetta nulla del genere.

L'interessata

si duole che nel suo fabbisogno minimo il Pretore abbia inserito solo fr. 150.–

mensili per le assicurazioni correnti (compresa quella dell'automobile) invece

dei fr. 250.– da lei richiesti. In realtà l'istante non ha reso verosimile

nemmeno l'ammontare di fr. 150.– mensili, che il Pretore ha stimato. A torto essa

muove dunque rimostranze, tanto più ove si pensi che nel fabbisogno minimo del

marito il primo giudice ha inserito solo fr. 58.– mensili per il premio

dell'assicurazione dell'economia domestica, senza nulla riconoscere per spese

d'automobile. Una volta di più l'appello manca perciò di fondamento.

7. Da

ultimo l'appellante rimprovera

al Pretore di avere computato nel bilancio familiare il fabbisogno in denaro

della figlia I__________ (nata il 3 agosto 1990) anche dopo la maggiore età,

mentre il giudice a protezione dell'unione coniugale è competente a occuparsi solo

di figli minorenni. Dal settembre del 2008 – essa soggiunge – I__________

andava tolta pertanto dal bilancio familiare e M__________ considerato alla

stregua di un figlio unico con il fabbisogno in denaro di un figlio unico. L'argomento

non è destituito di buon diritto. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato

contributi alimentari per I__________, come detto, solo fino al 18° compleanno.

Se non che, egli ha continuato a determinare il contributo ali­mentare per

l'istante e per M__________, anche dopo di allora, tenendo calcolo nel bilancio

familiare del fabbisogno in denaro della figlia. Certo, secondo il Pretore “si può presumere che il padre dovrà ancora

versare un contributo per il mantenimento della figlia ancorché maggiorenne,

che si stima in fr. 1920.–”

(pag. 13 in basso). Simile motivazione tuttavia non resiste alla critica per le

considerazioni in appresso.

a) Il

giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a disciplinare

lo statuto della prole solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv.

3 CC). Trattandosi di fissare contributi alimentari, nondimeno, egli può

estenderne la durata anche oltre la maggiore età dei figli se al momen­to del

giudizio i figli non hanno ancora 18 anni (art. 133

cpv. 1 seconda frase CC per analogia; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999 n. 51 ad art. 176 CC). In tal caso il

contributo dopo la maggiore età va definito secondo i criteri dell'art. 277 cpv. 2 CC (Breitschmid in:

Basler Kommentar, 3ª edizione,

n. 14 ad art. 133). La competenza del giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale decade, per converso, se il figlio diventa maggiorenne in

pendenza di procedura (diversamente dal caso, sia pure eccezionale, in cui il

figlio diventi maggiorenne durante la causa di divorzio dei genitori: DTF 129

III 55). In quest'ultima eventualità il giudice non può calcolare il fabbisogno

del maggiorenne né, tanto meno, stabilire contributi alimentari per lui, a meno

che i genitori siano d'accordo (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 5).

b) Nella fattispecie I__________ non era ancora maggiorenne al

momento in cui il Pretore ha statuito. Di per sé il primo giudice avrebbe

potuto quindi fissare contributi di mantenimento per lei, accertando le

premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC, anche dopo i 18 anni (tanto più che AO 1 non

limitava nel tempo il contributo alimentare, pur di soli fr. 1350.– mensili,

offerto per la figlia). Avendo rinunciato a ciò, egli avrebbe dovuto espungere

il fabbisogno di I__________ dopo la maggiore età dal bilancio familiare,

lasciando che la figlia agisse personalmente contro i genitori in separata sede

valendosi dell'art. 277 cpv. 2 CC. Sarebbe spettato poi al giudice del

mantenimento fissare il fabbisogno della figlia, accertarne il diritto a un

contributo alimentare e valutare in che misura l'uno o l'altro genitore avrebbe

potuto erogarlo (art. 285 cpv. 1 CC). L'appello avendo effetto riformatorio, nell'ambito

del presente giudizio la sentenza del Pretore va pertanto modificata in tal

senso.

c) Dovendosi

considerare M__________ dopo la maggiore età della sorella alla stregua di un

figlio unico, a ragione l'appellante chiede che se ne rettifichi il fabbisogno

in denaro. Il Pretore lo ha stimato ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo,

cui la giurisprudenza di questa Camera si attiene per prassi costante (Rep.

1994 pag. 301 consid. 5). Ora, la tabella 2007 correlata a

tali raccomandazioni (quella cui poteva far capo il Pretore al momento del giudizio: RDT 61/2006 pag. 324) prevedeva per un figlio unico dal 13° com­pleanno in poi

un fabbisogno in denaro di fr. 2050.– mensili, compresa una quota di fr. 330.–

mensili per l'alloggio che va sostituita con il costo dell'alloggio effettivo (⅓ della pigione pagata

dall'affidataria, ovvero fr. 665.–: sentenza impugnata, consid. 4), per un

totale di fr. 2385.– mensili. Non si giustifica invece di detrarre la posta per

cura e educazione prevista dalla

nota tabella, l'istante essendo chiamata dopo il 16° com­pleanno di M__________ ad assumere un'attività a tempo pieno. Non

può quindi accudire al figlio con prestazioni in natura.

8. Applicando al conteggio del Pretore i due correttivi descritti

(reddito del convenuto fr. 14 895.– mensili, fabbisogno in denaro di M__________

dopo il 1° settembre 2008 fr. 2385.– mensili) il bilancio familiare risulta

come segue:

Dal 1° aprile 2005 al 30 giugno

2006

Reddito del

marito fr. 14 895.–

Reddito

della moglie fr.

–.–

fr.

14 895.– mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 000.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 850.–

Fabbisogno

in denaro della figlia fr. 1 900.–

Fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1 735.–

fr.

11 485.– mensili

Eccedenza fr.

3 410.– mensili

Metà

eccedenza fr. 1 705.– mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

2850.– + fr. 1705.– = fr. 4 555.– mensili

Contributo

alimentare per la figlia fr. 1 900.– mensili

Contributo

alimentare per il figlio fr. 1 735.– mensili.

Dal 1° luglio al 30 dicembre

2006

Reddito del

marito fr. 14 895.–

Reddito

della moglie fr.

–.–

fr.

14 895.– mensili

Considerandi

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 000.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 000.–

Fabbisogno

in denaro della figlia fr. 1 900.–

Fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1 735.–

fr.

11.

635.– mensili

Eccedenza fr.

3.

260.– mensili

Metà

eccedenza fr. 1 630.– mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

3000.

– + fr. 1630.– = fr. 4 630.– mensili

Contributo

alimentare per la figlia fr. 1 900.– mensili

Contributo

alimentare per il figlio fr. 1 735.– mensili.

Dal 1° gennaio al 31 agosto

2007.

Reddito del

marito fr. 14 895.–

Reddito

della moglie fr.

–.–

fr.

14.

895.– mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 000.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 000.–

Fabbisogno

in denaro della figlia fr. 1 920.–

Fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1 755.–

fr.

11.

675.– mensili

Eccedenza fr.

3.

220.– mensili

Metà

eccedenza fr. 1 610.– mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

3000.

– + fr. 1610.– = fr. 4 610.– mensili

Contributo

alimentare per la figlia fr. 1 920.– mensili

Contributo

alimentare per il figlio fr. 1 755.– mensili.

Dal 1° settembre 2007 al 31

agosto 2008

Reddito del

marito fr. 14 895.–

Reddito

della moglie fr. 1 200.–

fr.

16.

095.– mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 000.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 000.–

Fabbisogno

in denaro della figlia fr. 1 920.–

Fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1 755.–

fr.

11.

675.– mensili

Eccedenza fr.

4.

420.– mensili

Metà

eccedenza fr. 2 210.– mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

3000.

– ./. fr. 1200.– + fr. 2210.– = fr. 4 010.– mensili

Contributo

alimentare per la figlia fr. 1 920.– mensili

Contributo

alimentare per il figlio fr. 1 755.– mensili.

Dal 1° settembre 2008 in poi

Reddito del

marito fr. 14 895.–

Reddito

della moglie fr. 3 000.–

fr.

17.

895.– mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 5) fr. 5 000.–

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 000.–

Fabbisogno

in denaro del figlio (consid. 8) fr. 2 385.–

fr.

10.

385.– mensili

Eccedenza fr.

7.

510.– mensili

Metà

eccedenza fr. 3 755.– mensili

Contributo

alimentare per la moglie:

fr.

3000.

– ./. fr. 3000.– + fr. 3755.– = fr. 3 755.–

mensili

Contributo

alimentare per il figlio fr. 2 385.– mensili.

Con

l'appello l'istante postula un contributo alimentare per sé di fr. 4264.20 mensili

dal 1° aprile 2005 in poi. La domanda si rivela pienamente fondata dal 1°

aprile 2005 al 31 agosto 2007 e parzialmente fondata dal 1° settembre 2007 in

poi. Il contributo alimentare per M__________ dal 1° settembre 2008 va

stabilito invece in fr. 2385.– mensili (quantunque l'istante postuli soli fr.

2065.

– mensili) in ossequio al principio inquisitorio illimitato che informa il

diritto di filiazione, sicché il giudice non è legato alle richieste delle parti.

9.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AO 1 però ha introdotto osservazioni

tardive, che non possono essere prese in considerazione, e va trattato come se

fosse rimasto silente. Ora, chi non reagisce a un appello non si vede assegnare

ripetibili in caso di vittoria, ma nemmeno si vede condannare alla rifusione di

ripetibili in caso di sconfitta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4;

analogamente: sentenza 4P.7/1999 del Tribunale federale del 4 maggio 1999,

consid. 5). Diverso sarebbe il caso ove in qualche modo il convenuto avesse

indotto il primo giudice in errore, tuttavia nella fattispecie non si ravvisano

estremi del genere. Se mai si può rimproverare all'istante di non avere fatto

valere le proprie ragioni sul reddito del marito e il fabbisogno in denaro di M__________

con un esposto conclusivo davanti al Pretore, invece di confermarsi il 5

febbraio 2007 in un'istanza di quasi due anni addietro. Ciò avrebbe fors'anche

evitato la procedura di appello sui due punti più delicati. Comunque sia, in

mancanza di una valida resistenza del convenuto le spese di secondo grado rimangono

a carico di chi ha adito la Camera. Della particolarità del caso si tiene calcolo,

ad ogni buon conto, moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.

L'esito del giudizio

odierno non influisce sostanzialmente, invece, sugli oneri processuali

(suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, il Pretore avendo

dovuto anche autorizzare i coniugi a vivere separati, attribuire l'alloggio coniugale,

regolare il diritto di visita ai figli e pronunciare la separazione dei beni. I

contributi alimentari da lui fissati per i minorenni, inoltre, rimangono

invariati, salvo l'ultima fascia d'età riguardante M__________. Nel complesso

il suo dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili può

dunque essere confermato.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile se appena si

considerano i contributi alimentari per moglie e figlio contesi in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso

che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è condannato a versare ogni

mese a AP 1, in via anticipata, i seguenti contributi alimentari:

b) per il figlio M__________:

fr.

2385.— dal 1° settembre 2008 all'11 settembre 2020;

c) per la moglie:

fr.

4264.20 dal 1° aprile 2005 al 31 agosto 2007,

fr.

4010.— dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e

fr. 3755.—

dal 1° settembre 2008 in poi.

Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è

ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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