11.2007.45
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli
2 agosto 2010Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.45
Data decisione, Autorità:
02.08.2010, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.45
Lugano,
2 agosto 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Ermotti ed Epiney-Colombo
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.76 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 26 aprile 2005 da
AP 1
(patrocinata dall' RA
1 )
contro
AO 1
(patrocinato da RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 26 marzo 2007 da AP 1 contro la sentenza
emanata il 14 marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1965) si sono sposati a __________ il 23 aprile 1992. A quel momento avevano già una figlia, I__________, nata il 3 agosto 1990. L'11
settembre 1992 è nato M__________. Il marito è titolare della ditta __________ a
__________. La moglie ha assunto un'attività lucrativa al 40% nel febbraio del 2002 in una casa per anziani fino al giugno del 2003, poi è passata fino al giugno del 2004 alle
dipendenze di una ditta che presta assistenza sanitaria privata. Dopo di allora
non ha più lavorato. I coniugi vivono separati dal marzo del 2005, quando AP 1
si è trasferita con i figli in un appartamento di __________.
B. Il 26 aprile 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale
per ottenere l'autorizzazione a
vivere separata, l'affidamento
dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare
per sé di fr. 4264.20 mensili e uno per i figli di fr. 2117.90 ciascuno
dal 1° marzo 2005, proponendo di attribuire l'abitazione coniugale al marito. Identiche domande essa ha formulato già in via cautelare, limitando nondimeno
a fr. 7500.– mensili complessivi dall'aprile del 2005 i contributi alimentari per sé e i figli. All'udienza dell'11 maggio 2005, indetta per la discussione
cautelare e dell'istanza, il
marito ha aderito alla richiesta di vita separata, all'assegnazione dell'alloggio
coniugale a sé medesimo e all'affidamento
dei figli alla madre, ma ha postulato la separazione dei beni dal 1° marzo 2005, ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie e ha offerto un contributo alimentare limitato
a fr. 1500.– mensili per ogni figlio dal 1° maggio 2005 (ridotto a fr. 1352.–
mensili nel caso in cui i figli avessero lasciato il __________). Entrambe le
parti hanno offerto prove.
C. Con decreto cautelare emesso il 7 giugno 2005 “nelle more
istruttorie” il
Pretore ha condannato AO 1 a versare dal 1° aprile 2005 un contributo mensile
di fr. 3450.– per la moglie e uno di fr. 1500.– mensili per ogni figlio.
Terminata l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale. AP 1 ha rinunciato anche a conclusioni
scritte, limitandosi con una lettera del 5 febbraio 2007 a confermarsi nell'istanza. Nel suo memoriale conclusivo del
25 gennaio 2007 AO 1 ha offerto un contributo mensile per la moglie di
fr. 2250.– fino al 30 settembre 2008 e uno per i figli di fr. 1350.–
ciascuno (assegni familiari compresi), ribadendo le altre richieste. Il 1°
marzo 2007 il Pretore ha sentito i figli. A una nuova discussione finale le
parti hanno rinunciato.
D. Statuendo
il 14 marzo 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione
coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre, regolando il diritto di visita paterno, ha condannato AO 1 a
versare un contributo mensile
per la moglie di fr. 2850.– dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2006, di
fr. 3000.– dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007, di fr. 2300.– dal 1° settembre
2007 al 31 agosto 2008 e
di fr. 1400.– dopo di allora, un contributo alimentare per I__________ di fr. 1900.– mensili dal 1° aprile 2005 al 31
dicembre 2006 e di fr. 1920.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 3 agosto 2008, come pure un contributo alimentare
per M__________ di fr. 1425.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2005, di
fr. 1735.– mensili dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e di
fr. 1755.– dal 1° gennaio 2007 all'11 settembre 2010 (assegni familiari compresi). Egli ha pronunciato inoltre
la separazione dei beni dal 1° marzo 2005. La tassa di giustizia di fr. 1500.–
e le spese di fr. 225.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP
1 è insorta con un appello del 26 marzo 2007 nel quale chiede che il contributo
alimentare per lei sia aumentato a fr. 4264.20 mensili dal 1° aprile 2005 e
quello per M__________ a fr. 2065.– mensili (assegni familiari compresi)
dal 1° settembre 2008 all'11
settembre 2010 (maggiore età). Con osservazioni del 26 aprile 2007 AO 1 ha
proposto di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg.
CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361
segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991
pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile entro 10
giorni; l'appellato può formulare osservazioni nello stesso termine (art. 370
cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore
della convenuta il 15 marzo 2007; consegnato alla posta l'ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto ricevibile. Tardive sono invece le osservazioni
del convenuto, che si è visto notificare l'appello il 13 aprile 2007 e che ha
consegnato il suo memoriale alla posta solo il 26 aprile successivo.
2. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per l'appellante
dal 1° aprile 2005 e quello per M__________ dal 1° settembre 2008 all'11 settembre 2010 (ultima fascia d'età). A
tal fine il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 11 500.– mensili,
quello (ipotetico) della moglie in fr. 1200.– mensili dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e in fr. 3000.– mensili dopo
di allora, il fabbisogno minimo del marito in fr. 5000.– mensili e quello della
moglie in fr. 2850.– mensili fino al 30 giugno 2006, aumentati a fr.
3000.– mensili in seguito. Relativamente al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore ha stimato quello di
I__________ in fr. 1900.– mensili dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre
2006, aumentato a fr. 1920.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 3 agosto 2008,
e quello di M__________ in fr. 1425.– mensili dal 1° aprile 2005 al 31 agosto
2005, in fr. 1735.– mensili dal 1°
settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e in fr. 1755.– mensili dal 1°
gennaio 2007 all'11 settembre
2010. Sulla base di tali dati il primo giudice ha stabilito il contributo
alimentare per l'istante in fr. 2850.– mensili dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2006, in fr. 3000.– mensili dal 1°
luglio 2006
al 31 agosto 2007, in fr. 2300.– mensili
dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e in fr. 1400.– mensili dopo di allora. Il
contributo alimentare per M__________ è stato fissato, nell'ultima fascia d'età,
in fr. 1755.– mensili (assegni familiari compresi).
3. L'appellante
sostiene anzitutto che il reddito del marito ammonta a fr. 15 680.– mensili, avendo AO 1 guadagnato in media, tra il 1999 e il 2005,
fr. 188 200.– annui. Da parte sua il Pretore ha accertato nella sentenza
impugnata un reddito medio di fr. 11 500.– mensili “come
preteso dalla moglie” (consid. 5 in fine). L'interessata obietta, nell'appello,
che il reddito medio di fr. 11 500.– mensili da lei indicato nell’istanza si
fondava unicamente alla dichiarazione fiscale 2003B del marito (doc. G), ma che
ben altro è emerso dall'istruttoria, ciò di cui il Pretore avrebbe dovuto tenere
conto per lo meno in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione. Su questo punto la censura è pertinente, nel senso che
il Pretore non poteva accertare il reddito del marito in fr. 11 500.– per il solo
fatto che
l'istante
indicava tale cifra. In presenza di figli minorenni egli doveva applicare il principio
inquisitorio illimitato, nel cui ambito il giudice non è vincolato alle
allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e
chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II
231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò premesso, la
questione è di sapere quali siano le entrate del convenuto a un esame di
verosimiglianza.
Il
reddito di un lavoratore indipendente è quello medio calcolato sull'arco
di più anni, di regola almeno tre, in modo da compensare eventuali
fluttuazioni. Ci si può limitare al risultato dell'ultimo anno solo in caso di
durevole flessione delle entrate (RtiD II-2004 pag. 617
consid. 3 con rinvii). Nella fattispecie il
Pretore stesso ha appurato che il convenuto risultava avere guadagnato fr. 258 826.– nel 2001, fr. 397 021.50 nel 2002, fr. 137 312.– nel 2003, fr. 99 418.– nel 2004 e fr. 125 211.– nel 2005. Dagli atti si evincono
altresì i redditi conseguiti nei quattro anni precedenti: fr. 127 845.– nel 1997, fr. 175 355.– nel 1998, fr. 160 630.– nel 1999 e fr. 127 050.– nel 2000 (incarti fiscali
richiamati, dichiarazioni d'imposta 1999/2000, 2001/2002, 2003A, 2003B). A un
giudizio di apparenza come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici
dell'unione coniugale non v'è motivo, nelle circostanze decritte, di scostarsi
una media generale dei dati a disposizione, tanto più verosimile e suscettibile
di neutralizzare oscillazioni contingenti quanto più lungo è l'arco di tempo su
cui è calcolata. Alla luce di ciò le entrate
del marito risultano di fr. 14 895.–
mensili. In tale misura l'appello merita accoglimento.
4. L'appellante contesta il reddito potenziale
imputatole dal Pretore. Sostiene di essersi interamente occupata per 15 anni dei
figli e della casa, limitandosi nel 2003 a un'attività sporadica per qualche mese
in una casa per anziani. Prima di imporle un guadagno potenziale, a suo avviso,
il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'impossibilità per il marito di sostentare la famiglia facendo capo al
bilancio familiare o, almeno provvisoriamente, alla sostanza accumulata durante la vita in comune. Nella sentenza
impugnata il Pretore si è dipartito sostanzialmente dalle medesime premesse, ma
ha sottolineato che in concreto l'istante non può più attendersi una riconciliazione
coniugale. Trovandosi in buone condizioni di salute, avendo maturato esperienze
professionali durante la vita in comune e non dovendosi più occupare assiduamente
dei figli, essa avrebbe potuto attivarsi professionalmente al 50% dal settembre
del 2007 con un'attività analoga a quella svolta nella casa per anziani di __________
e guadagnare fr. 1200.– mensili, passando poi dal 1° settembre del 2008 al
pieno impiego con uno stipendio di fr. 3000.– mensili.
a) Fiorista di professione, l'istante ha smesso l'attività qualche tempo dopo il matrimonio
per dedicarsi alla cura dei figli e della casa. Nel febbraio del 2002 essa ha assunto
un lavoro a tempo parziale (40%) come ausiliaria di cure in una casa per
anziani di __________ (“__________”), guadagnando fr. 19 833.– complessivi fino al giugno del 2003 (doc.
da 25
e
26). In seguito è passata alle dipendenze di una ditta che fornisce assistenza
sanitaria privata (“__________”
di __________, __________), guadagnando
fr. 8911.65 complessivi dal luglio del 2003 al giugno del 2004 (doc. 28 e 29),
quando ha cessato spontaneamente l'attività. I coniugi si sono poi separati nel
marzo del 2005. V'è da domandarsi se in tali
esperienze
professionali possa ravvisarsi un mutamento del ruolo assunto dalla moglie durante
la vita in comune (RtiD II-2004 pag. 740 consid. 6c). Se così fosse, i principi
che limitano l'obbligo si riprendere o di estendere un'attività lucrativa da
parte di un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita
in comune (RtiD II-2004 pag. 739 consid. 6b con richiamo) – principi che
l'appellante invoca – non troverebbero necessariamente applicazione.
b) Sia
come sia, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – e il Pretore di
ricordare (sentenza, pag. 9 a metà) – che qualora non ci si debba più attendere
una riconciliazione delle parti, anche un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente
durante la vita in comune deve accingersi a riacquistare, per quanto possibile,
la propria indipendenza economica (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c, II-2004
pag. 740 consid. 6c con rinvio a DTF 128 III 67 consid. 4a). Nella fattispecie
l'istante ha costituito domicilio proprio nel marzo del 2005 e a distanza di
due anni, nel marzo del 2007, il Pretore le ha imposto di riprendere
un'attività lucrativa al 40% dal settembre successivo, portandola a tempo pieno
dal settembre del 2008, quando il figlio M__________ avrebbe compiuto 16 anni
(analogamente: DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 135
III 158 consid. 3.1 e 3.2 non pubblicati). Quale riconciliazione coniugale ci
si potesse ancora attendere dopo un periodo di vita separata (due anni) che
abilita finanche al divorzio l'istante non dice. Quali cause avrebbero impedito
o limitato la progressiva ripresa di un'attività professionale da parte
dell'istante nel settore della cura agli anziani non è dato a divedere. Quali
fattori avrebbero precluso all'interessata un guadagno di fr. 1200.– mensili
al 40% (la retribuzione conseguita mediamente nel 2003 presso la “__________”), rispettivamente di fr. 3000.–
mensili a tempo pieno l'istante non spiega. Su questo punto l'appello si rivela
privo di consistenza.
5. Per quanto attiene al fabbisogno
minimo del convenuto (fissato dal Pretore in fr. 5000.– mensili
arrotondati), l'appellante postula lo stralcio della
spesa per l'acqua potabile (fr. 59.– mensili), che
ritiene compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. L'opinione potrà
anche essere condivisa (Rep. 1995 pag. 141), ma nulla muta. Il fabbisogno minimo del marito calcolato dal Pretore,
in effetti, non ammonta a fr. 4957.– (come figura nella sentenza
impugnata, consid. 12 in alto), bensì a fr. 5237.– mensili. Togliere la
cifra di fr. 59.– mensili non cambia dunque i termini del problema.
L'appellante
chiede inoltre di ridurre il carico d'imposta che il Pretore ha inserito nel
fabbisogno minimo del convenuto (fr. 1000.– mensili stimati), definendo sufficienti
fr. 500.– mensili. La tesi si esaurisce però in un'affermazione. Invano si
cercherebbe di sapere perché la prognosi fiscale del Pretore sarebbe erronea,
tanto meno a un giudizio di verosimiglianza e tanto meno ancora ove si tenga conto
del fatto che il reddito del marito appare di fr. 14 895.– mensili, non solo di fr. 11 500.–. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
combinato con il cpv. 5 CPC).
Infine
l'appellante critica la spesa di fr. 1820.– mensili inclusa dal Pretore nel
fabbisogno minimo del marito per il pagamento di interessi ipotecari e
ammortamento, sostenendo che riconoscere la quota di ammortamento
(fr. 417.– mensili) significherebbe autorizzare un risparmio del convenuto,
il Pretore avendo pronunciato la separazione dei beni sin dal marzo del 2005. La
censura non è fondata. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'ammortamento
di un'ipoteca è sì un ordinario rimborso di mutuo, ma che alla stregua di ogni altra
estinzione di debito va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della
famiglia siano sufficienti, per lo meno ove il mutuo sia stato contratto prima
della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso (DTF
127 III 292 consid. 2a/bb, ribadito in: SJ 132/ 2010 I 327 consid. 4.3.2). Poco
importa il regime dei beni. Nella fattispecie non consta – né l'interessata
pretende – che il mutuo ipotecario sia stato acceso solo dopo la separazione. È
vero che l'ammortamento parrebbe essere stato pagato unicamente a decorrere dal
9 maggio 2005 (doc. 4), ma l'istante non ha reso verosimile che ciò si
riconduca a una decisione unilaterale del convenuto. Ancora una volta l'appello
è destinato pertanto all'insuccesso.
6. Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, stabilito dal Pretore in fr. 3000.– mensili
arrotondati, l'appellante fa
valere che il marito stesso l'aveva cifrato in almeno fr. 3450.– mensili,
importo che le deve quindi essere riconosciuto. Essa dimentica però che, applicandosi
alla fattispecie il principio inquisitorio illimitato per la presenza di figli
minorenni (sopra, consid. 3), il giudice non è vincolato né alle
allegazioni né alle ammissioni delle parti e chiarisce la fattispecie di
propria iniziativa. Nel decreto cautelare del 7 giugno 2005 il Pretore aveva
stimato il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 3450.–. Nella sentenza
impugnata, apprezzando le risultanze istruttorie, egli l'ha ridefinito in fr.
3000.– mensili arrotondati. Perché ciò sarebbe erroneo o anche solo opinabile
l'appellante non spiega.
L'appellante allega
altresì che il suo matrimonio è di lunga durata, di modo che determinante
è il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (“senza dubbio di
livello medio alto”). L'asserto è inconferente in una protezione dell'unione coniugale,
nel cui quadro i contributi alimentari si definiscono non in base al livello di
vita, bensì al criterio che consiste nel dedurre dal reddito complessivo
dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a
metà (metodo definito “abituale” dal Tribunale federale: DTF 134 III 146
consid. 4). Da esso questa Camera si scosta solo in due ipotesi: qualora sia
reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti
Fatti
i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero alcuni a
scopi diversi (come per esempio al risparmio), e qualora sia reso verosimile
che durante la vita in comune che i coniugi vivessero in modo particolarmente
parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4).
L'appellante non prospetta nulla del genere.
L'interessata
si duole che nel suo fabbisogno minimo il Pretore abbia inserito solo fr. 150.–
mensili per le assicurazioni correnti (compresa quella dell'automobile) invece
dei fr. 250.– da lei richiesti. In realtà l'istante non ha reso verosimile
nemmeno l'ammontare di fr. 150.– mensili, che il Pretore ha stimato. A torto essa
muove dunque rimostranze, tanto più ove si pensi che nel fabbisogno minimo del
marito il primo giudice ha inserito solo fr. 58.– mensili per il premio
dell'assicurazione dell'economia domestica, senza nulla riconoscere per spese
d'automobile. Una volta di più l'appello manca perciò di fondamento.
7. Da
ultimo l'appellante rimprovera
al Pretore di avere computato nel bilancio familiare il fabbisogno in denaro
della figlia I__________ (nata il 3 agosto 1990) anche dopo la maggiore età,
mentre il giudice a protezione dell'unione coniugale è competente a occuparsi solo
di figli minorenni. Dal settembre del 2008 – essa soggiunge – I__________
andava tolta pertanto dal bilancio familiare e M__________ considerato alla
stregua di un figlio unico con il fabbisogno in denaro di un figlio unico. L'argomento
non è destituito di buon diritto. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato
contributi alimentari per I__________, come detto, solo fino al 18° compleanno.
Se non che, egli ha continuato a determinare il contributo alimentare per
l'istante e per M__________, anche dopo di allora, tenendo calcolo nel bilancio
familiare del fabbisogno in denaro della figlia. Certo, secondo il Pretore “si può presumere che il padre dovrà ancora
versare un contributo per il mantenimento della figlia ancorché maggiorenne,
che si stima in fr. 1920.–”
(pag. 13 in basso). Simile motivazione tuttavia non resiste alla critica per le
considerazioni in appresso.
a) Il
giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a disciplinare
lo statuto della prole solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv.
3 CC). Trattandosi di fissare contributi alimentari, nondimeno, egli può
estenderne la durata anche oltre la maggiore età dei figli se al momento del
giudizio i figli non hanno ancora 18 anni (art. 133
cpv. 1 seconda frase CC per analogia; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999 n. 51 ad art. 176 CC). In tal caso il
contributo dopo la maggiore età va definito secondo i criteri dell'art. 277 cpv. 2 CC (Breitschmid in:
Basler Kommentar, 3ª edizione,
n. 14 ad art. 133). La competenza del giudice delle misure a protezione
dell'unione coniugale decade, per converso, se il figlio diventa maggiorenne in
pendenza di procedura (diversamente dal caso, sia pure eccezionale, in cui il
figlio diventi maggiorenne durante la causa di divorzio dei genitori: DTF 129
III 55). In quest'ultima eventualità il giudice non può calcolare il fabbisogno
del maggiorenne né, tanto meno, stabilire contributi alimentari per lui, a meno
che i genitori siano d'accordo (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 5).
b) Nella fattispecie I__________ non era ancora maggiorenne al
momento in cui il Pretore ha statuito. Di per sé il primo giudice avrebbe
potuto quindi fissare contributi di mantenimento per lei, accertando le
premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC, anche dopo i 18 anni (tanto più che AO 1 non
limitava nel tempo il contributo alimentare, pur di soli fr. 1350.– mensili,
offerto per la figlia). Avendo rinunciato a ciò, egli avrebbe dovuto espungere
il fabbisogno di I__________ dopo la maggiore età dal bilancio familiare,
lasciando che la figlia agisse personalmente contro i genitori in separata sede
valendosi dell'art. 277 cpv. 2 CC. Sarebbe spettato poi al giudice del
mantenimento fissare il fabbisogno della figlia, accertarne il diritto a un
contributo alimentare e valutare in che misura l'uno o l'altro genitore avrebbe
potuto erogarlo (art. 285 cpv. 1 CC). L'appello avendo effetto riformatorio, nell'ambito
del presente giudizio la sentenza del Pretore va pertanto modificata in tal
senso.
c) Dovendosi
considerare M__________ dopo la maggiore età della sorella alla stregua di un
figlio unico, a ragione l'appellante chiede che se ne rettifichi il fabbisogno
in denaro. Il Pretore lo ha stimato ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,
cui la giurisprudenza di questa Camera si attiene per prassi costante (Rep.
1994 pag. 301 consid. 5). Ora, la tabella 2007 correlata a
tali raccomandazioni (quella cui poteva far capo il Pretore al momento del giudizio: RDT 61/2006 pag. 324) prevedeva per un figlio unico dal 13° compleanno in poi
un fabbisogno in denaro di fr. 2050.– mensili, compresa una quota di fr. 330.–
mensili per l'alloggio che va sostituita con il costo dell'alloggio effettivo (⅓ della pigione pagata
dall'affidataria, ovvero fr. 665.–: sentenza impugnata, consid. 4), per un
totale di fr. 2385.– mensili. Non si giustifica invece di detrarre la posta per
cura e educazione prevista dalla
nota tabella, l'istante essendo chiamata dopo il 16° compleanno di M__________ ad assumere un'attività a tempo pieno. Non
può quindi accudire al figlio con prestazioni in natura.
8. Applicando al conteggio del Pretore i due correttivi descritti
(reddito del convenuto fr. 14 895.– mensili, fabbisogno in denaro di M__________
dopo il 1° settembre 2008 fr. 2385.– mensili) il bilancio familiare risulta
come segue:
Dal 1° aprile 2005 al 30 giugno
2006
Reddito del
marito fr. 14 895.–
Reddito
della moglie fr.
–.–
fr.
14 895.– mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 850.–
Fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1 900.–
Fabbisogno
in denaro del figlio fr. 1 735.–
fr.
11 485.– mensili
Eccedenza fr.
3 410.– mensili
Metà
eccedenza fr. 1 705.– mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
2850.– + fr. 1705.– = fr. 4 555.– mensili
Contributo
alimentare per la figlia fr. 1 900.– mensili
Contributo
alimentare per il figlio fr. 1 735.– mensili.
Dal 1° luglio al 30 dicembre
2006
Reddito del
marito fr. 14 895.–
Reddito
della moglie fr.
–.–
fr.
14 895.– mensili
Considerandi
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 000.–
Fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1 900.–
Fabbisogno
in denaro del figlio fr. 1 735.–
fr.
11.
635.– mensili
Eccedenza fr.
3.
260.– mensili
Metà
eccedenza fr. 1 630.– mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
3000.
– + fr. 1630.– = fr. 4 630.– mensili
Contributo
alimentare per la figlia fr. 1 900.– mensili
Contributo
alimentare per il figlio fr. 1 735.– mensili.
Dal 1° gennaio al 31 agosto
2007.
Reddito del
marito fr. 14 895.–
Reddito
della moglie fr.
–.–
fr.
14.
895.– mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 000.–
Fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1 920.–
Fabbisogno
in denaro del figlio fr. 1 755.–
fr.
11.
675.– mensili
Eccedenza fr.
3.
220.– mensili
Metà
eccedenza fr. 1 610.– mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
3000.
– + fr. 1610.– = fr. 4 610.– mensili
Contributo
alimentare per la figlia fr. 1 920.– mensili
Contributo
alimentare per il figlio fr. 1 755.– mensili.
Dal 1° settembre 2007 al 31
agosto 2008
Reddito del
marito fr. 14 895.–
Reddito
della moglie fr. 1 200.–
fr.
16.
095.– mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 000.–
Fabbisogno
in denaro della figlia fr. 1 920.–
Fabbisogno
in denaro del figlio fr. 1 755.–
fr.
11.
675.– mensili
Eccedenza fr.
4.
420.– mensili
Metà
eccedenza fr. 2 210.– mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
3000.
– ./. fr. 1200.– + fr. 2210.– = fr. 4 010.– mensili
Contributo
alimentare per la figlia fr. 1 920.– mensili
Contributo
alimentare per il figlio fr. 1 755.– mensili.
Dal 1° settembre 2008 in poi
Reddito del
marito fr. 14 895.–
Reddito
della moglie fr. 3 000.–
fr.
17.
895.– mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 5) fr. 5 000.–
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 000.–
Fabbisogno
in denaro del figlio (consid. 8) fr. 2 385.–
fr.
10.
385.– mensili
Eccedenza fr.
7.
510.– mensili
Metà
eccedenza fr. 3 755.– mensili
Contributo
alimentare per la moglie:
fr.
3000.
– ./. fr. 3000.– + fr. 3755.– = fr. 3 755.–
mensili
Contributo
alimentare per il figlio fr. 2 385.– mensili.
Con
l'appello l'istante postula un contributo alimentare per sé di fr. 4264.20 mensili
dal 1° aprile 2005 in poi. La domanda si rivela pienamente fondata dal 1°
aprile 2005 al 31 agosto 2007 e parzialmente fondata dal 1° settembre 2007 in
poi. Il contributo alimentare per M__________ dal 1° settembre 2008 va
stabilito invece in fr. 2385.– mensili (quantunque l'istante postuli soli fr.
2065.
– mensili) in ossequio al principio inquisitorio illimitato che informa il
diritto di filiazione, sicché il giudice non è legato alle richieste delle parti.
9.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AO 1 però ha introdotto osservazioni
tardive, che non possono essere prese in considerazione, e va trattato come se
fosse rimasto silente. Ora, chi non reagisce a un appello non si vede assegnare
ripetibili in caso di vittoria, ma nemmeno si vede condannare alla rifusione di
ripetibili in caso di sconfitta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4;
analogamente: sentenza 4P.7/1999 del Tribunale federale del 4 maggio 1999,
consid. 5). Diverso sarebbe il caso ove in qualche modo il convenuto avesse
indotto il primo giudice in errore, tuttavia nella fattispecie non si ravvisano
estremi del genere. Se mai si può rimproverare all'istante di non avere fatto
valere le proprie ragioni sul reddito del marito e il fabbisogno in denaro di M__________
con un esposto conclusivo davanti al Pretore, invece di confermarsi il 5
febbraio 2007 in un'istanza di quasi due anni addietro. Ciò avrebbe fors'anche
evitato la procedura di appello sui due punti più delicati. Comunque sia, in
mancanza di una valida resistenza del convenuto le spese di secondo grado rimangono
a carico di chi ha adito la Camera. Della particolarità del caso si tiene calcolo,
ad ogni buon conto, moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.
L'esito del giudizio
odierno non influisce sostanzialmente, invece, sugli oneri processuali
(suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, il Pretore avendo
dovuto anche autorizzare i coniugi a vivere separati, attribuire l'alloggio coniugale,
regolare il diritto di visita ai figli e pronunciare la separazione dei beni. I
contributi alimentari da lui fissati per i minorenni, inoltre, rimangono
invariati, salvo l'ultima fascia d'età riguardante M__________. Nel complesso
il suo dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili può
dunque essere confermato.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile se appena si
considerano i contributi alimentari per moglie e figlio contesi in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso
che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AO
1 è condannato a versare ogni
mese a AP 1, in via anticipata, i seguenti contributi alimentari:
b) per il figlio M__________:
fr.
2385.— dal 1° settembre 2008 all'11 settembre 2020;
c) per la moglie:
fr.
4264.20 dal 1° aprile 2005 al 31 agosto 2007,
fr.
4010.— dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e
fr. 3755.—
dal 1° settembre 2008 in poi.
Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è
ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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