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Decisione

11.2007.47

Scioglimento del regime dei beni: donazione tra coniugi in costanza di matrimonio?

18 dicembre 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi, con sentenza del 4 settembre 2006 questa Camera ha soppresso il contributo

alimentare per la moglie già dal 9 novembre 2004, ma ha aumentato il contributo

alimentare per D__________ a fr. 920.– mensili e quello per A__________ a fr.

850.– mensili, assegni familiari compresi (inc. 11.2005.103).

F. Nel

frattempo, il 31 marzo 2006, si è conclusa l'istruttoria nella causa di

divorzio. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 6 giugno 2006 AO 1 ha ribadito le sue domande, precisando in fr. 300 779.50 l'importo rivendicato in esito

allo scioglimento della nota comproprietà immobiliare e in fr. 28 000.– quello

in liquidazione del regime dei beni. Nel proprio allegato del 6 giugno 2006 AP 1 ha riaffermato le sue domande, specificando in fr. 164 790.– l'offerta di compenso per la quota

di comproprietà immobiliare del marito e aumentando la richiesta di contributo

alimentare

per i figli a fr. 1245.– mensili più mezza retta scolastica dal 7° al 13°

compleanno e a fr. 1535.– mensili più mezza retta scolastica fino alla maggiore

età.

G. Statuendo

con sentenza del 28 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

riconosciuto ogni coniuge proprietario di quanto in suo possesso, ha obbligato

la moglie a versare al marito fr. 600.– in liquidazione del regime dei beni

entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e fr. 92 290.– entro il

31 luglio 2008, ha riconosciuto a AP 1 un diritto di abitazione fino al 20

ottobre 2016 sulla quota di comproprietà del marito, obbligandola a versare a

quest'ultimo un'indennità giusta l'art. 121 cpv. 3 CC equivalente agli oneri

ipotecari gravanti la di lui quota di comproprietà (fr. 163.– mensili al

momento del giudizio) e al premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo

dell'ammortamento (fr. 375.– mensili al momento del giudizio), ha ordinato alla

cassa pensione del marito di versare su un conto di libero passaggio vincolato

intestato a AP 1 fr. 10 464.50, ha affidato i figli alla madre con esercizio esclusivo

dell'autorità parentale, ha regolamentato il diritto di visita di AO 1 e ha

obbligato quest'ultimo a erogare i seguenti contributi alimentari, assegni

familiari inclusi:

per

D__________:

fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007;

fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio

2008;

fr. 1125.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008;

fr. 1175.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre

2010 e

fr.

1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014;

per

A__________:

fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007;

fr. 1155.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio

2008;

fr. 1110.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008;

fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre

2010;

fr.

1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e fr. 1270.— mensili dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre

2016.

La tassa

di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico

di AP 1 e per il resto a carico di

AO 1,

tenuto a rifondere alla moglie fr. 7500.– per ripetibili ridotte,

compensabili con quanto a lei dovuto in liquidazione del regime dei beni.

H. Contro la sentenza appena citata AO 1 è insorto con un appello del

21 marzo 2007 nel quale chiede di aumentare a fr. 165 499.– la sua spettanza in

liquidazione del regime dei beni, di ordinare lo scioglimento della nota

comproprietà immobiliare mediante divisione a metà del ricavo e di ridurre i

contributi alimentari per i figli a fr. 920.– mensili per D__________,

rispettivamente a fr. 850.– mensili per A__________, riformando in tal senso il

giudizio impugnato. Il medesimo giorno AP 1 ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore con un appello in cui propone di ridurre a fr. 600.– l'importo

dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni o, quanto meno, di

dilazionare il pagamento di fr. 92 290.– al 20 ottobre 2016. Nelle loro

osservazioni del 15 e del 21 maggio 2007 le parti concludono vicendevolmente

per il rigetto dell'appello avversario.

I. Il

1° settembre 2008 AP 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi a

__________. In seguito a un'istanza cautelare da lei presentata il 30 settembre

2008, il Pretore ha modificato il 25 maggio 2010 un suo precedente decreto cautelare

emesso il 20 luglio 2005 nella causa di divorzio, stabilendo che l'onere ipotecario

gravante la citata particella n. 70 (gli interessi e il premio

dell'assicurazione sulla vita di AO 1 sostitutivo dell'ammortamento) andasse

dal 1° settembre 2008 a carico dei comproprietari in ragione di metà ciascuno.

Un appello introdotto il 7 giugno 2010 da AO 1 contro tale decreto cautelare è

tuttora pendente (inc. 11.2010.70). Nell'ottobre del 2009 AO 1 e AP 1 hanno

venduto la particella n. 70, depositando il saldo della compravendita su un

conto bancario congiunto con firma collettiva a due.

Considerandi

in diritto: 1. AP 1 chiede che questa Camera indica un dibattimento orale (art.

324.

CPC) “in considerazione dei fatti importanti successi dopo lo scambio degli

allegati ricorsuali, in particolare della vendita del fondo n. 70 di __________”.

In realtà l'unico “fatto importante” è l'avvenuta alienazione dell'ex abitazione

coniugale per fr. 1 070 000.– (conteggio della notaia __________, del 2 novembre 2009). Ciò

non incide tuttavia sull'esito del giudizio, se non per il fatto di rendere

senza oggetto la lite sullo scioglimento della comproprietà e sul diritto di

abitazione che il Pretore ha conferito alla stessa AP 1 fino al 20 ottobre

2016.

Per il resto il contenzioso rimane inalterato: AP 1 nega di dover

rifondere al marito fr. 120 000.– per la mezza quota di comproprietà ottenuta sul fondo (e il

plusvalore generato da tale investimento, di fr. 2333.–), ma non pretende che per

lei l'intervenuta alienazione del bene per fr. 1 070 000.– muti alcunché in

proposito. Convocare le parti per un dibattimento orale davanti alla Camera non

sarebbe pertanto di alcuna verosimile utilità ai fini della decisione.

I. Sull'appello

di AO 1

2.

Nell'appello

l'interessato chiede di ordinare lo scioglimento della nota comproprietà

immobiliare, abitazione coniugale (la predetta particella n. 70), mediante

divisione a metà del ricavo. Ora, un immobile acquisito dalle parti durante il

matrimonio appartiene al patrimonio del coniuge che ne è proprietario secondo i

diritti reali e che è iscritto come tale nel registro fondiario (sentenza

del Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1).

Nella fattispecie il fondo

acquisito dalle parti in ragione di un mezzo ciascuno rientra dunque per la metà

nel patrimonio di ogni coniuge. La liquidazione del regime dei beni non

comporta per forza lo scioglimento della comproprietà, ma ove un coniuge ne

faccia richiesta il giudice deve esa­minare la questione. In concreto il

Pretore ha lasciato sussistere la comproprietà. Anzi, in liquidazione

del regime dei beni ha riconosciuto a AP 1 un diritto d'abitazione sulla quota

di AO 1 fino al 20 ottobre 2016 (18° compleanno di A__________), fissando la

rimunerazione dovuta per tale diritto. Nell'appello AO 1 insiste per lo

scioglimento della comproprietà, chiedendo di sopprimere il diritto

d'abitazione in favore della moglie. Se non che, la questione è divenuta senza

oggetto, i coniugi avendo nel frattempo alienato il fondo. Tutt'al più il

problema è valutare sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili,

quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse

superato dagli eventi (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid.

7). Sul tema si tornerà in appresso (consid. 12).

3.

Sempre

per quanto riguarda l'abitazione coniugale, il Pretore ha accertato che l'acquisto

della stessa era stato possibile grazie a una donazione di fr. 240 000.– elargita ad AO 1 dai genitori. E AO 1 non

constava avere donato a sua volta parte del capitale alla moglie perché comperasse

la quota di un mezzo. Al contrario: egli aveva prelevato fr. 60 085.– dal suo

avere di cassa pensione per ridurre il debito ipotecario di fr. 675 000.– e aveva

prestato lavoro nell'edificazione dello stabile per fr. 46 380.–. Il Pretore

ha stabilito così il costo complessivo dell'operazione (terreno e costruzione)

in fr. 961 380.–, finanziati per fr. 240 000.– con beni propri del

marito, per fr. 614 915.– con ipoteche, per fr. 60 085.– ancora con beni propri

del marito e per fr. 46 380.– con lavoro del marito. Il Pretore ha rifiutato invece di

considerare nel valore dell'immobile altri fr. 35 000.– per lavori eseguiti

dal padre di AP 1, al beneficio per tale importo di un'ipoteca legale di artigiani

e imprenditori iscritta sulla quota di comproprietà della figlia.

Ciò

premesso, il primo giudice ha accertato che le due quote di comproprietà erano

costate fr. 480 690.– ognuna. Il marito aveva finanziato

la sua con fr. 180 085.– di beni propri, con fr. 277 415.– di ipoteche (sulla

sua quota) e con fr. 23 190.– di acquisti. La moglie aveva fatto altrettanto con fr. 120 000.– di beni

propri del marito, con fr. 337 500.– di ipoteche (sulla sua quota) e con

fr. 23 190.– di acquisti

del marito. Solo i beni propri del marito investiti nella quota della moglie

(fr. 120 000.–) dovendo essere considerati nella liquidazione del regime dei

beni (gli altri beni essendo neutri) e preso atto del valore venale del fondo (stimato

da un perito fr. 980 071.–), il Pretore ha calcolato il maggior valore dell'immobile in

fr. 18 691.–. A mente sua, quindi, la moglie

avrebbe dovuto versare al marito fr. 122 333.– (fr. 120 000.– e il

plusvalore riconducibile a tale investimento, di fr. 2333.–), ma siccome il

marito aveva prelevato anticipatamente dalla propria cassa pensione fr. 60 085.– (dei

quali la moglie avrebbe avuto diritto alla metà sulla base dell'art. 122 cpv. 1

CC), egli ha dedotto dal conguaglio dovuto al marito in liquidazione del regime

dei beni la metà del prelevamento anticipato dalla cassa pensione. Onde, in

definitiva, l'obbligo per la moglie di corrispondere al marito fr. 92 290.–, oltre a

fr. 600.– in liquidazione di un'Opel “Astra Caravan”.

Il

Pretore ha negato ad AO 1 invece ulteriori

fr. 28 800.– per la

metà del valore dell'arredamento coniugale, per quello di una collezione

Swarovski, quello di una lavatrice e quello della citata automobile, l'interessato

non avendo dimostrato il valore di tali beni né quello degli oggetti che gli

era stato ordinato di restituire al momento della separazione dei beni pronunciata

nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale.

4.

Secondo

l'appellante i suoi beni propri investiti nell'immobile sono ammontati a fr.

270.

000.–, non solo a fr. 240 000.–. Egli rileva che i suoi genitori, in

più del primo importo, gli avevano donato ulteriori fr. 30 000.–. Inoltre

essi avevano pagato l'imposta sugli utili immobiliari correlata alla vendita di

un fondo a __________ (fr. 3298.–), provento che è stato usato per l'acquisto

dell'abitazione coniugale. Considerato l'attuale valore venale dell'immobile (fr. 980 071.–), non

sussisterebbe quindi alcun aumento, giacché il

costo complessivo dell'operazione è ammontato a fr. 1 005 095.– (fr. 675 000.– di ipoteche, fr.

270.

000.– di beni propri suoi e

fr. 60 085.– prelevati

dalla sua cassa pensione). La sua spettanza in liquidazione del regime

assommerebbe di conseguenza a fr. 136 649.– (fr. 135 000.– più 1649.–).

L'appellante contesta altresì che debba essere dedotto quanto egli ha prelevato

dalla cassa pensione, affermando che solo una parte del capitale è stata

accumulata prima del matrimonio e che in caso di vendita dell'immobile tale

importo dovrà, comunque sia, essere rimborsato, sicché solo a quel momento la

moglie potrà far valere la sua pretesa.

a) Dagli

atti risulta che il 6 novembre 2000 AO 1 e AP 1 hanno acquistato la particella

n. 70, a quel tempo non edificata, per fr. 240 000.– (doc. 1). __________

(genitori di AO 1) hanno sottoscritto insieme con __________ (sorella di AO 1)

una dichiarazione dalla quale si evince che ad AO 1 sono stati versati fr. 273 298.– per

acquistare il terreno a __________. Il versamento di fr. 240 000.– è

ammesso da __________. Meno chiaro è il

versamento di altri fr. 30 000.– “alla mano” e di fr. 3298.– per “pagamento da parte nostra

dell'imposta sul terreno venduto a __________” (doc. D). Sentito personalmente,

__________ ha confermato di avere donato al figlio nel 2001 fr. 30 000.– dietro

accensione di un mutuo ipotecario all'__________, succursale di __________,

garantito da una cartella ipotecaria su un fondo a __________ di sua proprietà

(deposizione del 28 giugno 2005: verbali, pag. 2). Il versamento, notificato

all'Ufficio imposte di successione e donazione, non è attestato da alcuna ricevuta

(loc. cit.: verbali, pag. 3). Ciò non significa evidentemente ch'esso non sia avvenuto.

Nemmeno AP 1 pretende, del resto, che il suocero abbia dichiarato il falso. Sta

di fatto però che AO 1 non ha minimamente reso verosimile di avere impiegato quella

somma per l'edificazione dell'immobile. Secondo __________ la somma è stata “utilizzata

per la costruzione”, ma non si sa quando né come. Tale generica dichiarazione

non basta dunque per accertare che ciò sia stato davvero il caso.

Quanto

alla somma di fr. 3298.–, corrispondente all'imposta sugli utili immobiliari

pagata da __________ per la vendita di un fondo a __________ (doc. H), non è

dato capire se si tratti di un versamento ad AO 1 o di un costo a carico del padre

per un'operazione immobiliare effettuata in favore dell'appellante. Sia come

sia, una volta ancora manca qualsiasi elemento di prova sull'uso di tale somma

per la costruzione dell'immobile. Su questo punto l'appello manca pertanto di

fondamento.

b) In

merito ai fr. 60 085.– prelevati il 12 aprile 2002 della cassa pensione del marito

(doc. I), la questione è superata, giacché in seguito alla vendita della

particella n. 70 parte del ricavo è servito per il rimborso integrale di tale

anticipo (conteggio della notaia __________, del 2 novembre 2009). In condizioni

del genere la deduzione operata dal primo giudice non è più giustificata, ammesso

e non concesso che il Pretore potesse procedere a una simile compensazione (cfr.

DTF 135 V 328 consid. 5.1; v. anche DTF 136 V 57). In definiva AP 1 deve quindi

versare all'appellante, a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un

conguaglio di fr. 122 933.–,

l'appellante non rimettendo in discussione il plusvalore

generato dalla quota di comproprietà ceduta alla moglie per fr. 120 000.– (fr.

2333.

–).

5.

L'appellante

ribadisce la pretesa di vedersi riconoscere ulteriori fr. 28 000.– per la metà

del valore dell'arredamento coniugale, una collezione Swarovski, una lavatrice

e un'automobile. Assevera che tali beni sono stati attribuiti alla moglie e che

quindi egli ha diritto alla metà del loro valore, oltre alla quota di beni

propri investiti. La rivendicazione non può essere accolta, già per il fatto

che AO 1 invoca il diritto alla metà del valore dei beni testé elencati, ma non

dimostra – come gli ha rimproverato il Pretore – quale fosse il valore di tali

beni al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). Quanto alla lavatrice,

è possibile che si tratti di un bene proprio, __________ avendo dichiarato di

avere donato al figlio fr. 3300.– per l'acquisto (deposizione del 28 giugno

2005: verbali, pag. 4; doc. N). Resta il fatto che tutto si ignora sul valore

del bene al momento determinante. E nel diritto ticinese lo scioglimento del

regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/ Spühler, Berner Kommentar,

Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 vCC), né l'applicazione di tale

principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier,

L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,

Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto

del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, in: ZBJV 138/2002 pag. 30). Nella fattispecie, quindi, non era compito

del Pretore assumere prove, ma incombeva all'attore sostanziare le proprie

affermazioni. Invano si cercherebbe agli atti un documento che permetta di

accertare con un minimo di attendibilità i valori in rassegna.

6.

L'appellante

chiede di obbligare la moglie a versargli quanto dovuto in liquidazione del

regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio

e non entro il 30 giugno 2008 (recte: 31 luglio 2008), come ha

deciso il Pretore. La questione, sollevata anche da AP 1, sarà discussa nell'ambito

dell'appello da lei presentato.

7.

Relativamente

al contributo alimentare per i figli, il Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in 4895.35 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2660.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere ipotecario [già

dedotta la quota a carico dei figli] fr. 120.50, premio della cassa malati fr.

268.

, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing dell'automobile

fr. 490.45,

assicurazione

del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40, onere fiscale

fr. 130.–). Quanto alla moglie, egli ne ha appurato il reddito in fr. 3800.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo in fr. 2761.90

mensili fino al maggio 2014 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 427.40, premio della cassa malati fr. 268.70,

assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing dell'automobile

fr. 490.45, assicurazione del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40,

onere fiscale fr. 130.–) e in fr. 2946.– mensili

dopo di allora (costo dell'alloggio lievitato a fr. 611.50 mensili). Il

fabbisogno in denaro di D__________ è stato fissato in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del 2007, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2007 al maggio del 2008 e in fr. 1724.80 mensili fino

alla maggiore età; quello di A__________ in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del

2008, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2008 all'ottobre del 2010, in fr. 1724.80 mensili dal novembre del 2010 al maggio del 2014

e in fr. 1755.50 mensili dopo di allora.

Ciò posto,

preso atto delle disponibilità dei genitori, il primo giudice ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007, di

fr. 1050.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008, di fr. 1125.– mensili

dal 1° al 30 giugno 2008, di fr. 1175.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31

ottobre 2010 e di fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014,

rispettivamente un contributo alimentare per A__________ di fr. 1117.50 mensili

fino al 30 giugno 2007, di fr. 1155.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31

maggio 2008, di fr. 1110.– mensili dal 1° al 30 giugno 2008,

di fr. 1050.–

mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010, di fr. 1117.50 mensili dal

1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e

di fr.

1270.

– mensili dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre 2016.

8.

L'appellante

sostiene che nel fabbisogno in denaro dei figli non va inserita la retta dell'__________ a __________, poiché l'iscrizione

a una scuola privata è stata decisa dalla moglie senza averne dimostrato la

necessità. La vicinanza dei nonni materni permetterebbe senz'altro ai figli di

frequentare la scuola pubblica. Inoltre la moglie potrebbe stabilirsi nelle

vicinanze del luogo di lavoro, con notevole risparmio di tempo da dedicare ai

figli. Per di più, la frequentazione di una scuola privata non garantisce ai

figli buoni risultati, tanto meno se si pensa che l'Istituto in questione è destinato

a bambini con difficoltà cognitive e caratteriali. A prescindere da ciò, l'appellante

reputa i contributi alimentari eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli fissati

da questa Camera con la sentenza del 4 settembre 2006, ragione per cui ne

chiede la riduzione a fr. 920.– mensili e a fr. 850.– mensili, assegni familiari

compresi.

a) I

presupposti per includere nel fabbisogno in denaro dei figli la retta di un

istituto scolastico è stata già trattata da questa Camera nella sentenza del 4

settembre 2006 fra le stesse parti (inc. 11.2005.103, consid. 3). Al riguardo

non giova ripetersi, anche perché riesaminando la questione con pieno potere

cognitivo (e non più a un solo esame di verosimiglianza) non si giungerebbe a

una soluzione diversa, AO 1 nemmeno avendo contestato davanti al Pretore i

motivi addotti a suo tempo dalla moglie. Né l'appellante poteva seriamente pretendere

che fossero i cognati a occuparsi dei figli quando la madre era al lavoro. Circa

i risultati scolastici dei ragazzi, tutto si ignora. Contrariamente a quanto assume

l'appellante, poi, l'__________ gestisce bensì un centro oto-logopedico che accoglie

bambini normodotati con disturbi specifici dell'apprendimento della lingua parlata

e scritta, ma comprende anche una scuola elementare aperta a tutti, riconosciuta

e parificata alle scuole pubbliche. Sulla questione non giova pertanto dilungarsi.

b) Relativamente

all'ammontare dei contributi di mantenimento, non è serio rimproverare al primo

giudice di avere trascurato gli importi fissati da questa Camera nella sentenza

del 4 settembre 2006. Intanto l'appellante dimentica che un decreto cautelare

non vincola il giudice del divorzio (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 33 e nota 891 ad

art. 376 CPC). Inoltre il criterio per suddividere il contributo alimentare per

i figli tra genitori dopo il divorzio (in base alle rispettive disponibilità

finanziarie) non si identifica con quello applicato in sede provvisionale e

nelle protezioni dell'unione coniugale (consistente nel dedurre dal reddito

complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo

l'eccedenza a metà). Infine il Pretore ha aggior­nato i

fabbisogni in denaro dei figli tenendo conto del costo effettivo dell'alloggio

e dei cambiamenti della fascia d'età. Perché egli non avrebbe dovuto, l'appellante

non spiega. Quanto al fatto che il primo giudice abbia tolto dal fabbisogno minimo

dell'interessato fr. 375.– mensili per il premio dell'assicurazione sostitutiva

dell'ammortamento, la questione è superata dall'intervenuta vendita dell'immobile,

i contributi fissati dal Pretore entrando in vigore solo con il passaggio in giudicato

della sentenza di divorzio (fino ad allora continua a valere l'assetto cautelare).

Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

Per

quel che riguarda il riparto del “secondo pilastro”, il Pretore ha ricordato

che in costanza di matrimonio solo il marito ha accumulato una prestazione

d'uscita, per complessivi fr. 20 928.85, la metà della quale spetta alla

moglie. Sulla divisione a metà i coniugi sono d'accordo. Dissentono

sull'ammontare della somma destinata a AP 1, l'appellante sostenendo che parte del capitale investito nell'abitazione coniugale era stata da lui maturata prima

del matrimonio. La contesa trascende tuttavia la cognizione di questa Camera. L'art.

142.

cpv. 1 CC prevede in effetti che, dandosi dissenso sull'ammontare delle

prestazioni d'uscita, il giudice del

divorzio si limita a fissare la chiave di riparto (v. RtiD II-2004 pag. 580

consid. 3c). Nel quadro del sindacato

odierno ci

si deve limitare così a fissare la proporzione secondo cui suddividere le

prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, dal 23 giugno

1995.

al 22 marzo 2007 (giorno in cui la pronuncia del divorzio, non appellata,

ha acquisito forza di giudicato). Il

fascicolo processuale andrà poi trasmesso “al giudice competente secondo la

legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero –

nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1

LALPP), il quale stabilirà gli importi vincolanti per gli istituti – o per

l'istituto – di previdenza.

II. Sull'appello

di AP 1

10.

L'appellante contesta di dover corrispondere fr. 92 290.– in liquidazione

del regime dei beni. Sostanzialmente essa reputa di nulla dovere al marito,

poiché quest'ultimo ha ricevuto in prestito dai genitori – e non in donazione –

il denaro per acquistare il noto immobile. E il marito le ha donato la metà di

quanto ricevuto per acquistare la quota di comproprietà. A suo parere, quand'anche

non fosse accertata una donazione tra moglie e marito, essa nulla deve ad AO 1 in liquidazione del regime dei beni, l'art. 215 CC non obbligandola a colmare eventuali disavanzi.

In via subordinata l'appellante chiede di prorogarle il termine per versare la

liquidazione fino al 20 ottobre 2016, quando il figlio cadetto sarà diventato maggiorenne.

a) Che

__________ abbia consegnato al figlio fr. 240 000.– per finanziare l'acquisto

del noto fondo è incontestato (doc. D; sopra, consid. 4). Litigiosa è la causale

del versamento: donazione secondo AO 1, mutuo secondo l'appellante. Sta di

fatto che quest'ultima non rivendica una partecipazione all'aumento conseguito

dal marito nello scioglimento del regime dei beni (art. 215 cpv. 1 CC). La

definizione del rapporto giuridico sulla scorta del quale __________ ha

trasferito al figlio fr. 240 000.– poco giova. Importa per contro stabilire la natura di quello

sorto in seguito tra marito e moglie.

b) Il

Pretore ha scartato l'ipotesi di una donazione. A suo avviso il marito ha semplicemente

anticipato alla moglie il denaro per entrare in possesso della quota di

comproprietà, tanto più che al momento in cui il fondo è stato acquistato “i genitori

non avevano ancora trasformato il mutuo concesso ad

AO

1.

in

donazione sicché, secondo il normale andamento delle cose, non appare neppure

verosimile che quest'ultimo possa aver voluto donare alla moglie importi di cui

egli era tenuto alla restituzione”. L'appellante ribadisce che il marito le ha elargito

una donazione, la somma di fr. 120 000.– essendo servita appunto

ad acquistare la quota di comproprietà, suo bene esclusivo, del quale essa può

disporre liberamente e che le dà diritto a una liquidazione in capitale al momento

dello scioglimento della comproprietà. La quota non costituendo un bene destinato

a uso comune, deve presumersi perciò una donazione tra coniugi.

c) Se

un coniuge pretende di avere ottenuto dall'altro una dona­zione, deve recarne

la prova, un negozio giuridico siffatto non potendosi presumere nemmeno in caso

di prestazioni eseguite coscientemente a titolo gratuito (sentenza del Tribunale

federale 5A_329/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.3, in: FamPra.ch 2009 pag. 159;

sentenza 5A_662/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 2.3, in: FamPra.ch 2010 pag.

424; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 433 n. 923). In concreto nulla dimostra una liberalità di fr. 120 000.– in favore di AP 1

per l'acquisto di una quota di comproprietà. Ove si pensi, anzi, che secondo

l'interessata “acquistando il fondo in comproprietà con la moglie, AO 1 ha di fatto donato a quest'ultima la metà dei soldi chiesti in prestito ai propri genitori”

(risposta del 10 gennaio 2005, pag. 3 e conclusioni del 6 giugno 2006, pag. 5),

nemmeno si può dire che tra i coniugi sia intervenuto un reciproco e concorde

scambio di manifestazioni di volontà. A ben vedere, quindi, non si ravvisa nemmeno

indizio sull'esistenza di un animus donandi del donatore. Manifestamente infondato, al riguardo l'appello non merita altra disamina.

11.

In

subordine l'appellante chiede una dilazione per il pagamento di fr. 92 290.– fino al 20

ottobre 2016, rilevando che l'immobile è gravato di un'ipoteca per fr. 614 915.– e che sulla

sua quota è stata iscritta anche un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

per fr. 35 000.– in favore del padre, di modo che una nuova ipoteca figurerebbe

in terzo grado. Essa inoltre deve già far fronte al pagamento dell'intero onere

ipotecario e rimborsare al marito il premio dell'assicurazione sostitutivo

dell'ammortamento. Per di più, i contributi alimentari in favore dei figli sono

inferiori a quelli previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ragione per cui

essa ne deve sopportare la differenza. Non potendo far fronte in un solo anno

agli obblighi verso il marito – essa soggiunge – costui manderebbe l'immobile

all'asta, ciò che offenderebbe il senso della liquidazione del regime dei beni.

Così

argomentando, nondimeno, l'appellante nemmeno si confronta con le motivazioni

del primo giudice. Ad ogni buon conto, le sue doglianze sono ormai superate, ad

avvenuta vendita della particella n. 70 non sussistendo più – con ogni evidenza

– gli

estremi

dell'art. 218 cpv. 1 CC per dilazionare il pagamento di quanto dovuto in liquidazione

del regime dei beni. Nell'attuale giudizio occorre unicamente fissare un nuovo

termine, quello fissato dal Pretore essendo decorso in pendenza di appello. Non

potendosi prevedere quando l'odierna sentenza acquisirà carattere definitivo, è

opportuno fissare il termine in tre mesi dal passaggio in giudicato della medesima.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

12.

Gli oneri dell'appello presentato da AO 1 seguono il vicendevole

grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto tanto

sul postulato aumento della spettanza in liquidazione del regime dei beni quanto

sulla riduzione del contributo alimentare per i figli. Circa lo scioglimento

della comproprietà immobiliare e la durata del diritto di abitazione, invece,

ove le questioni non fossero divenute prive d'oggetto egli avrebbe verosimilmente

ottenuto causa vinta. Intanto sarebbe presumibilmente apparso esagerato far

attendere l'appellante fino alla scadenza del diritto di abitazione per chiedere

lo scioglimento della comproprietà (art. 650 CC). Inoltre la durata di tale

diritto fino al 20 ottobre 2016 sarebbe probabilmente apparsa eccessiva, l'esigenza

di conservare i figli nel loro ambiente potendo ritenersi oggettivamente

esaurita al momento in cui costoro avrebbero terminato la scuola media, alla

fine di giugno del 2012. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli

oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale

giudizio impone di modificare in tal senso anche il dispositivo sulle spese e

le ripetibili di primo grado.

Gli oneri

dell'appello presentato da AP 1, commisurati all'importanza del litigio, seguono

la soccombenza di lei (art. 148 cpv. 1 CPC). Anche sulla dilazione del

termine per pagare l'importo in liquidazione del regime dei beni, invero, l'appello

sarebbe verosimilmente stato respinto – come detto (consid. 11) – seppure

l'immobile non fosse stato alienato nel frattempo.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

13.

Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che

riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. Nella

fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove

appena si considerino le pretese delle parti in liquidazione del regime dei

beni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura

in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello di AO 1 è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

4. In liquidazione del regime matrimoniale AP 1 è

tenuta a versare ad AO 1 fr. 122 933.– nel seguente modo:

fr. 600.– entro trenta giorni dal passaggio in

giudicato della presente sentenza;

fr. 122 333.– entro tre mesi dal passaggio in giudicato della

presente sentenza.

5. La richiesta

intesa allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 70 RFD

di __________, sezione __________, è dichiarata priva d'oggetto.

La richiesta intesa a ottenere un diritto d'abitazione

sulla particella n. 70 RFD di __________, sezione __________, è dichiarata

priva d'oggetto.

6.AP 1AO 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata da AO 1

durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, dal 23 giugno

1995 al 22 marzo 2007.

Gli atti saranno trasmessi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale stabilirà gli importi vincolanti

per l'istituto in questione.

8. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di

fr. 2314.–, da anticipare da AO 1 in ragione di tre quarti e da AP 1 per il

resto, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

Per il resto l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 1700.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1750.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. L'appello di AP 1 è

respinto.

IV. Gli oneri

di tale appello, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 1200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1250.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 1500.– per

ripetibili.

V. Intimazione

a:

–;__________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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