11.2007.47
Scioglimento del regime dei beni: donazione tra coniugi in costanza di matrimonio?
18 dicembre 2010Italiano33 min
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Numero d'incarto:
11.2007.47
Data decisione, Autorità:
18.12.2010, ICCA
Titolo:
Scioglimento del regime dei beni: donazione tra coniugi in costanza di matrimonio?
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
art. 205 CC
Incarto n.
11.2007.47
Lugano
18 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.197 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 novembre
2004 da
”AO 1,
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 marzo 2007 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 21 marzo 2007 presentato da AO 1contro la
medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 23 giugno
1995. Dal matrimonio sono nati D__________, il 23 maggio 1996, e A__________,
il 20 ottobre 1998. Di formazione decoratore d'interni, AP 1 lavora per le
onoranze funebri __________ a __________. La moglie, già odontotecnica, si è
riqualificata professionalmente come impiegata di commercio. I coniugi si sono
separati nella primavera del 2002 quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 70 RFD, intestata ai coniugi in ragione
di metà ciascuno).
B. In esito a tre istanze di misure a protezione dell'unione
coniugale presentate da AO 1 il 14 giugno, il 6 settembre e il 4 ottobre 2002,
con sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i
figli, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° luglio 2002 un contributo alimentare
di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per A__________
(assegni familiari compresi), ha posto a carico di lui gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale e ha ordinato
la separazione dei beni dal 3 luglio 2002.
Un appello presentato il 18 dicembre 2002 da AP 1 contro tale sentenza è
stato respinto da questa Camera il 14 maggio 2004 (inc. 11.2002.150).
C. Adito nuovamente da AP 1, con sentenza del 16 maggio 2003 il
Pretore ha fissato i contributi alimentari in fr. 560.– mensili per lei,
in fr. 845.– mensili per D__________ e in fr. 745.– mensili per A__________
(assegni familiari compresi) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2003,
rispettivamente in fr. 490.– mensili, in fr. 880.– mensili e in
fr. 780.– mensili dopo di allora. Gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale sono stati posti a
carico della moglie, con obbligo per il marito di continuare a versare il
premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento. Un appello
presentato il 30 maggio 2003 da AO 1 e un appello adesivo presentato il
16 giugno 2003 da AP 1 contro tale sentenza sono stati respinti da questa
Camera il 2 maggio 2006 (inc.
11.2003.75). Nel frattempo, il 5 agosto 2004, il Pretore ha ridotto
su richiesta del marito i contributi alimentari dal 1°gennaio 2004 a fr. 450.– mensili per la moglie, a fr. 800.– mensili per D__________ e a
fr. 700.– mensili A__________, più gli assegni familiari.
D. Il 9 novembre 2004 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore una causa unilaterale di divorzio, chiedendo lo scioglimento della
comproprietà sulla particella n. 70 RFD di __________ mediante asta pubblica,
la liquidazione del regime dei beni nel senso di assegnare il mobilio
dell'appartamento coniugale in proprietà esclusiva alla moglie con obbligo per
quest'ultima di versargli fr. 348
988.–, il riparto delle prestazioni d'uscita
previdenziali, l'affidamento dei figli a un genitore con esercizio in comune
dell'autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita del genitore
non affidatario e offendo un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per
ogni figlio, assegni familiari inclusi.
Nella sua
risposta del 10 gennaio 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha
postulato un diritto di abitazione sull'alloggio familiare per sé e i figli
sino al 20 ottobre 2016, la condanna del marito a versare fino ad allora il
premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento e
l'attribuzione in proprietà esclusiva della nota particella n. 70. In compenso essa ha proposto al marito fr. 600.– in liquidazione di una Opel “Astra Caravan” e
una somma indeterminata quale conguaglio per la sua quota di comproprietà
immobiliare. Inoltre essa ha chiesto di posticipare “la liquidazione”
dell'immobile alla scadenza del diritto di abitazione, o quanto meno, di
differire il pagamento del capitale in liquidazione del regime dei beni, ha
proposto la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita acquisite dai
coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ha
rivendicato l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e
l'esclusiva autorità parentale su di loro, così come un contributo alimentare
per i figli di fr. 1075.– mensili più mezza retta scolastica fino al 6°
compleanno, di fr. 1220.– mensili più mezza retta scolastica dal 7° al 13°
compleanno e di fr. 15 105.– mensili più mezza retta scolastica fino alla maggiore età.
Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il
Pretore ha trattato la causa come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale. All'udienza del 16 febbraio 2005 i coniugi hanno confermato la
volontà di divorziare e hanno demandato al giudice la decisione sui punti che
rimanevano litigiosi. Tali richieste sono state riaffermate, una volta decorso
il termine di riflessione, con scritti del 19 e 25 aprile 2005.
E. In
esito a un'istanza cautelare presentata il 15 febbraio 2005 dal marito, con
decreto cautelare del 20 luglio 2005 il Pretore ha soppresso dal 1° agosto 2005
il contributo alimentare per la moglie e ha fissato quello per i figli in
fr. 865.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi). Adita da entrambi
Fatti
i coniugi, con sentenza del 4 settembre 2006 questa Camera ha soppresso il contributo
alimentare per la moglie già dal 9 novembre 2004, ma ha aumentato il contributo
alimentare per D__________ a fr. 920.– mensili e quello per A__________ a fr.
850.– mensili, assegni familiari compresi (inc. 11.2005.103).
F. Nel
frattempo, il 31 marzo 2006, si è conclusa l'istruttoria nella causa di
divorzio. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 6 giugno 2006 AO 1 ha ribadito le sue domande, precisando in fr. 300 779.50 l'importo rivendicato in esito
allo scioglimento della nota comproprietà immobiliare e in fr. 28 000.– quello
in liquidazione del regime dei beni. Nel proprio allegato del 6 giugno 2006 AP 1 ha riaffermato le sue domande, specificando in fr. 164 790.– l'offerta di compenso per la quota
di comproprietà immobiliare del marito e aumentando la richiesta di contributo
alimentare
per i figli a fr. 1245.– mensili più mezza retta scolastica dal 7° al 13°
compleanno e a fr. 1535.– mensili più mezza retta scolastica fino alla maggiore
età.
G. Statuendo
con sentenza del 28 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
riconosciuto ogni coniuge proprietario di quanto in suo possesso, ha obbligato
la moglie a versare al marito fr. 600.– in liquidazione del regime dei beni
entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e fr. 92 290.– entro il
31 luglio 2008, ha riconosciuto a AP 1 un diritto di abitazione fino al 20
ottobre 2016 sulla quota di comproprietà del marito, obbligandola a versare a
quest'ultimo un'indennità giusta l'art. 121 cpv. 3 CC equivalente agli oneri
ipotecari gravanti la di lui quota di comproprietà (fr. 163.– mensili al
momento del giudizio) e al premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo
dell'ammortamento (fr. 375.– mensili al momento del giudizio), ha ordinato alla
cassa pensione del marito di versare su un conto di libero passaggio vincolato
intestato a AP 1 fr. 10 464.50, ha affidato i figli alla madre con esercizio esclusivo
dell'autorità parentale, ha regolamentato il diritto di visita di AO 1 e ha
obbligato quest'ultimo a erogare i seguenti contributi alimentari, assegni
familiari inclusi:
per
D__________:
fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007;
fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio
2008;
fr. 1125.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008;
fr. 1175.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre
2010 e
fr.
1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014;
per
A__________:
fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007;
fr. 1155.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio
2008;
fr. 1110.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008;
fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre
2010;
fr.
1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e fr. 1270.— mensili dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre
2016.
La tassa
di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico
di AP 1 e per il resto a carico di
AO 1,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 7500.– per ripetibili ridotte,
compensabili con quanto a lei dovuto in liquidazione del regime dei beni.
H. Contro la sentenza appena citata AO 1 è insorto con un appello del
21 marzo 2007 nel quale chiede di aumentare a fr. 165 499.– la sua spettanza in
liquidazione del regime dei beni, di ordinare lo scioglimento della nota
comproprietà immobiliare mediante divisione a metà del ricavo e di ridurre i
contributi alimentari per i figli a fr. 920.– mensili per D__________,
rispettivamente a fr. 850.– mensili per A__________, riformando in tal senso il
giudizio impugnato. Il medesimo giorno AP 1 ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore con un appello in cui propone di ridurre a fr. 600.– l'importo
dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni o, quanto meno, di
dilazionare il pagamento di fr. 92 290.– al 20 ottobre 2016. Nelle loro
osservazioni del 15 e del 21 maggio 2007 le parti concludono vicendevolmente
per il rigetto dell'appello avversario.
I. Il
1° settembre 2008 AP 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi a
__________. In seguito a un'istanza cautelare da lei presentata il 30 settembre
2008, il Pretore ha modificato il 25 maggio 2010 un suo precedente decreto cautelare
emesso il 20 luglio 2005 nella causa di divorzio, stabilendo che l'onere ipotecario
gravante la citata particella n. 70 (gli interessi e il premio
dell'assicurazione sulla vita di AO 1 sostitutivo dell'ammortamento) andasse
dal 1° settembre 2008 a carico dei comproprietari in ragione di metà ciascuno.
Un appello introdotto il 7 giugno 2010 da AO 1 contro tale decreto cautelare è
tuttora pendente (inc. 11.2010.70). Nell'ottobre del 2009 AO 1 e AP 1 hanno
venduto la particella n. 70, depositando il saldo della compravendita su un
conto bancario congiunto con firma collettiva a due.
Considerandi
in diritto: 1. AP 1 chiede che questa Camera indica un dibattimento orale (art.
324.
CPC) “in considerazione dei fatti importanti successi dopo lo scambio degli
allegati ricorsuali, in particolare della vendita del fondo n. 70 di __________”.
In realtà l'unico “fatto importante” è l'avvenuta alienazione dell'ex abitazione
coniugale per fr. 1 070 000.– (conteggio della notaia __________, del 2 novembre 2009). Ciò
non incide tuttavia sull'esito del giudizio, se non per il fatto di rendere
senza oggetto la lite sullo scioglimento della comproprietà e sul diritto di
abitazione che il Pretore ha conferito alla stessa AP 1 fino al 20 ottobre
2016.
Per il resto il contenzioso rimane inalterato: AP 1 nega di dover
rifondere al marito fr. 120 000.– per la mezza quota di comproprietà ottenuta sul fondo (e il
plusvalore generato da tale investimento, di fr. 2333.–), ma non pretende che per
lei l'intervenuta alienazione del bene per fr. 1 070 000.– muti alcunché in
proposito. Convocare le parti per un dibattimento orale davanti alla Camera non
sarebbe pertanto di alcuna verosimile utilità ai fini della decisione.
I. Sull'appello
di AO 1
2.
Nell'appello
l'interessato chiede di ordinare lo scioglimento della nota comproprietà
immobiliare, abitazione coniugale (la predetta particella n. 70), mediante
divisione a metà del ricavo. Ora, un immobile acquisito dalle parti durante il
matrimonio appartiene al patrimonio del coniuge che ne è proprietario secondo i
diritti reali e che è iscritto come tale nel registro fondiario (sentenza
del Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1).
Nella fattispecie il fondo
acquisito dalle parti in ragione di un mezzo ciascuno rientra dunque per la metà
nel patrimonio di ogni coniuge. La liquidazione del regime dei beni non
comporta per forza lo scioglimento della comproprietà, ma ove un coniuge ne
faccia richiesta il giudice deve esaminare la questione. In concreto il
Pretore ha lasciato sussistere la comproprietà. Anzi, in liquidazione
del regime dei beni ha riconosciuto a AP 1 un diritto d'abitazione sulla quota
di AO 1 fino al 20 ottobre 2016 (18° compleanno di A__________), fissando la
rimunerazione dovuta per tale diritto. Nell'appello AO 1 insiste per lo
scioglimento della comproprietà, chiedendo di sopprimere il diritto
d'abitazione in favore della moglie. Se non che, la questione è divenuta senza
oggetto, i coniugi avendo nel frattempo alienato il fondo. Tutt'al più il
problema è valutare sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili,
quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse
superato dagli eventi (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid.
7). Sul tema si tornerà in appresso (consid. 12).
3.
Sempre
per quanto riguarda l'abitazione coniugale, il Pretore ha accertato che l'acquisto
della stessa era stato possibile grazie a una donazione di fr. 240 000.– elargita ad AO 1 dai genitori. E AO 1 non
constava avere donato a sua volta parte del capitale alla moglie perché comperasse
la quota di un mezzo. Al contrario: egli aveva prelevato fr. 60 085.– dal suo
avere di cassa pensione per ridurre il debito ipotecario di fr. 675 000.– e aveva
prestato lavoro nell'edificazione dello stabile per fr. 46 380.–. Il Pretore
ha stabilito così il costo complessivo dell'operazione (terreno e costruzione)
in fr. 961 380.–, finanziati per fr. 240 000.– con beni propri del
marito, per fr. 614 915.– con ipoteche, per fr. 60 085.– ancora con beni propri
del marito e per fr. 46 380.– con lavoro del marito. Il Pretore ha rifiutato invece di
considerare nel valore dell'immobile altri fr. 35 000.– per lavori eseguiti
dal padre di AP 1, al beneficio per tale importo di un'ipoteca legale di artigiani
e imprenditori iscritta sulla quota di comproprietà della figlia.
Ciò
premesso, il primo giudice ha accertato che le due quote di comproprietà erano
costate fr. 480 690.– ognuna. Il marito aveva finanziato
la sua con fr. 180 085.– di beni propri, con fr. 277 415.– di ipoteche (sulla
sua quota) e con fr. 23 190.– di acquisti. La moglie aveva fatto altrettanto con fr. 120 000.– di beni
propri del marito, con fr. 337 500.– di ipoteche (sulla sua quota) e con
fr. 23 190.– di acquisti
del marito. Solo i beni propri del marito investiti nella quota della moglie
(fr. 120 000.–) dovendo essere considerati nella liquidazione del regime dei
beni (gli altri beni essendo neutri) e preso atto del valore venale del fondo (stimato
da un perito fr. 980 071.–), il Pretore ha calcolato il maggior valore dell'immobile in
fr. 18 691.–. A mente sua, quindi, la moglie
avrebbe dovuto versare al marito fr. 122 333.– (fr. 120 000.– e il
plusvalore riconducibile a tale investimento, di fr. 2333.–), ma siccome il
marito aveva prelevato anticipatamente dalla propria cassa pensione fr. 60 085.– (dei
quali la moglie avrebbe avuto diritto alla metà sulla base dell'art. 122 cpv. 1
CC), egli ha dedotto dal conguaglio dovuto al marito in liquidazione del regime
dei beni la metà del prelevamento anticipato dalla cassa pensione. Onde, in
definitiva, l'obbligo per la moglie di corrispondere al marito fr. 92 290.–, oltre a
fr. 600.– in liquidazione di un'Opel “Astra Caravan”.
Il
Pretore ha negato ad AO 1 invece ulteriori
fr. 28 800.– per la
metà del valore dell'arredamento coniugale, per quello di una collezione
Swarovski, quello di una lavatrice e quello della citata automobile, l'interessato
non avendo dimostrato il valore di tali beni né quello degli oggetti che gli
era stato ordinato di restituire al momento della separazione dei beni pronunciata
nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale.
4.
Secondo
l'appellante i suoi beni propri investiti nell'immobile sono ammontati a fr.
270.
000.–, non solo a fr. 240 000.–. Egli rileva che i suoi genitori, in
più del primo importo, gli avevano donato ulteriori fr. 30 000.–. Inoltre
essi avevano pagato l'imposta sugli utili immobiliari correlata alla vendita di
un fondo a __________ (fr. 3298.–), provento che è stato usato per l'acquisto
dell'abitazione coniugale. Considerato l'attuale valore venale dell'immobile (fr. 980 071.–), non
sussisterebbe quindi alcun aumento, giacché il
costo complessivo dell'operazione è ammontato a fr. 1 005 095.– (fr. 675 000.– di ipoteche, fr.
270.
000.– di beni propri suoi e
fr. 60 085.– prelevati
dalla sua cassa pensione). La sua spettanza in liquidazione del regime
assommerebbe di conseguenza a fr. 136 649.– (fr. 135 000.– più 1649.–).
L'appellante contesta altresì che debba essere dedotto quanto egli ha prelevato
dalla cassa pensione, affermando che solo una parte del capitale è stata
accumulata prima del matrimonio e che in caso di vendita dell'immobile tale
importo dovrà, comunque sia, essere rimborsato, sicché solo a quel momento la
moglie potrà far valere la sua pretesa.
a) Dagli
atti risulta che il 6 novembre 2000 AO 1 e AP 1 hanno acquistato la particella
n. 70, a quel tempo non edificata, per fr. 240 000.– (doc. 1). __________
(genitori di AO 1) hanno sottoscritto insieme con __________ (sorella di AO 1)
una dichiarazione dalla quale si evince che ad AO 1 sono stati versati fr. 273 298.– per
acquistare il terreno a __________. Il versamento di fr. 240 000.– è
ammesso da __________. Meno chiaro è il
versamento di altri fr. 30 000.– “alla mano” e di fr. 3298.– per “pagamento da parte nostra
dell'imposta sul terreno venduto a __________” (doc. D). Sentito personalmente,
__________ ha confermato di avere donato al figlio nel 2001 fr. 30 000.– dietro
accensione di un mutuo ipotecario all'__________, succursale di __________,
garantito da una cartella ipotecaria su un fondo a __________ di sua proprietà
(deposizione del 28 giugno 2005: verbali, pag. 2). Il versamento, notificato
all'Ufficio imposte di successione e donazione, non è attestato da alcuna ricevuta
(loc. cit.: verbali, pag. 3). Ciò non significa evidentemente ch'esso non sia avvenuto.
Nemmeno AP 1 pretende, del resto, che il suocero abbia dichiarato il falso. Sta
di fatto però che AO 1 non ha minimamente reso verosimile di avere impiegato quella
somma per l'edificazione dell'immobile. Secondo __________ la somma è stata “utilizzata
per la costruzione”, ma non si sa quando né come. Tale generica dichiarazione
non basta dunque per accertare che ciò sia stato davvero il caso.
Quanto
alla somma di fr. 3298.–, corrispondente all'imposta sugli utili immobiliari
pagata da __________ per la vendita di un fondo a __________ (doc. H), non è
dato capire se si tratti di un versamento ad AO 1 o di un costo a carico del padre
per un'operazione immobiliare effettuata in favore dell'appellante. Sia come
sia, una volta ancora manca qualsiasi elemento di prova sull'uso di tale somma
per la costruzione dell'immobile. Su questo punto l'appello manca pertanto di
fondamento.
b) In
merito ai fr. 60 085.– prelevati il 12 aprile 2002 della cassa pensione del marito
(doc. I), la questione è superata, giacché in seguito alla vendita della
particella n. 70 parte del ricavo è servito per il rimborso integrale di tale
anticipo (conteggio della notaia __________, del 2 novembre 2009). In condizioni
del genere la deduzione operata dal primo giudice non è più giustificata, ammesso
e non concesso che il Pretore potesse procedere a una simile compensazione (cfr.
DTF 135 V 328 consid. 5.1; v. anche DTF 136 V 57). In definiva AP 1 deve quindi
versare all'appellante, a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un
conguaglio di fr. 122 933.–,
l'appellante non rimettendo in discussione il plusvalore
generato dalla quota di comproprietà ceduta alla moglie per fr. 120 000.– (fr.
2333.
–).
5.
L'appellante
ribadisce la pretesa di vedersi riconoscere ulteriori fr. 28 000.– per la metà
del valore dell'arredamento coniugale, una collezione Swarovski, una lavatrice
e un'automobile. Assevera che tali beni sono stati attribuiti alla moglie e che
quindi egli ha diritto alla metà del loro valore, oltre alla quota di beni
propri investiti. La rivendicazione non può essere accolta, già per il fatto
che AO 1 invoca il diritto alla metà del valore dei beni testé elencati, ma non
dimostra – come gli ha rimproverato il Pretore – quale fosse il valore di tali
beni al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). Quanto alla lavatrice,
è possibile che si tratti di un bene proprio, __________ avendo dichiarato di
avere donato al figlio fr. 3300.– per l'acquisto (deposizione del 28 giugno
2005: verbali, pag. 4; doc. N). Resta il fatto che tutto si ignora sul valore
del bene al momento determinante. E nel diritto ticinese lo scioglimento del
regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/ Spühler, Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 vCC), né l'applicazione di tale
principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier,
L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,
Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto
del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, in: ZBJV 138/2002 pag. 30). Nella fattispecie, quindi, non era compito
del Pretore assumere prove, ma incombeva all'attore sostanziare le proprie
affermazioni. Invano si cercherebbe agli atti un documento che permetta di
accertare con un minimo di attendibilità i valori in rassegna.
6.
L'appellante
chiede di obbligare la moglie a versargli quanto dovuto in liquidazione del
regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio
e non entro il 30 giugno 2008 (recte: 31 luglio 2008), come ha
deciso il Pretore. La questione, sollevata anche da AP 1, sarà discussa nell'ambito
dell'appello da lei presentato.
7.
Relativamente
al contributo alimentare per i figli, il Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in 4895.35 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2660.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere ipotecario [già
dedotta la quota a carico dei figli] fr. 120.50, premio della cassa malati fr.
268.
, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing dell'automobile
fr. 490.45,
assicurazione
del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40, onere fiscale
fr. 130.–). Quanto alla moglie, egli ne ha appurato il reddito in fr. 3800.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo in fr. 2761.90
mensili fino al maggio 2014 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 427.40, premio della cassa malati fr. 268.70,
assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing dell'automobile
fr. 490.45, assicurazione del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40,
onere fiscale fr. 130.–) e in fr. 2946.– mensili
dopo di allora (costo dell'alloggio lievitato a fr. 611.50 mensili). Il
fabbisogno in denaro di D__________ è stato fissato in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del 2007, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2007 al maggio del 2008 e in fr. 1724.80 mensili fino
alla maggiore età; quello di A__________ in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del
2008, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2008 all'ottobre del 2010, in fr. 1724.80 mensili dal novembre del 2010 al maggio del 2014
e in fr. 1755.50 mensili dopo di allora.
Ciò posto,
preso atto delle disponibilità dei genitori, il primo giudice ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007, di
fr. 1050.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008, di fr. 1125.– mensili
dal 1° al 30 giugno 2008, di fr. 1175.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31
ottobre 2010 e di fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014,
rispettivamente un contributo alimentare per A__________ di fr. 1117.50 mensili
fino al 30 giugno 2007, di fr. 1155.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31
maggio 2008, di fr. 1110.– mensili dal 1° al 30 giugno 2008,
di fr. 1050.–
mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010, di fr. 1117.50 mensili dal
1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e
di fr.
1270.
– mensili dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre 2016.
8.
L'appellante
sostiene che nel fabbisogno in denaro dei figli non va inserita la retta dell'__________ a __________, poiché l'iscrizione
a una scuola privata è stata decisa dalla moglie senza averne dimostrato la
necessità. La vicinanza dei nonni materni permetterebbe senz'altro ai figli di
frequentare la scuola pubblica. Inoltre la moglie potrebbe stabilirsi nelle
vicinanze del luogo di lavoro, con notevole risparmio di tempo da dedicare ai
figli. Per di più, la frequentazione di una scuola privata non garantisce ai
figli buoni risultati, tanto meno se si pensa che l'Istituto in questione è destinato
a bambini con difficoltà cognitive e caratteriali. A prescindere da ciò, l'appellante
reputa i contributi alimentari eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli fissati
da questa Camera con la sentenza del 4 settembre 2006, ragione per cui ne
chiede la riduzione a fr. 920.– mensili e a fr. 850.– mensili, assegni familiari
compresi.
a) I
presupposti per includere nel fabbisogno in denaro dei figli la retta di un
istituto scolastico è stata già trattata da questa Camera nella sentenza del 4
settembre 2006 fra le stesse parti (inc. 11.2005.103, consid. 3). Al riguardo
non giova ripetersi, anche perché riesaminando la questione con pieno potere
cognitivo (e non più a un solo esame di verosimiglianza) non si giungerebbe a
una soluzione diversa, AO 1 nemmeno avendo contestato davanti al Pretore i
motivi addotti a suo tempo dalla moglie. Né l'appellante poteva seriamente pretendere
che fossero i cognati a occuparsi dei figli quando la madre era al lavoro. Circa
i risultati scolastici dei ragazzi, tutto si ignora. Contrariamente a quanto assume
l'appellante, poi, l'__________ gestisce bensì un centro oto-logopedico che accoglie
bambini normodotati con disturbi specifici dell'apprendimento della lingua parlata
e scritta, ma comprende anche una scuola elementare aperta a tutti, riconosciuta
e parificata alle scuole pubbliche. Sulla questione non giova pertanto dilungarsi.
b) Relativamente
all'ammontare dei contributi di mantenimento, non è serio rimproverare al primo
giudice di avere trascurato gli importi fissati da questa Camera nella sentenza
del 4 settembre 2006. Intanto l'appellante dimentica che un decreto cautelare
non vincola il giudice del divorzio (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 33 e nota 891 ad
art. 376 CPC). Inoltre il criterio per suddividere il contributo alimentare per
i figli tra genitori dopo il divorzio (in base alle rispettive disponibilità
finanziarie) non si identifica con quello applicato in sede provvisionale e
nelle protezioni dell'unione coniugale (consistente nel dedurre dal reddito
complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo
l'eccedenza a metà). Infine il Pretore ha aggiornato i
fabbisogni in denaro dei figli tenendo conto del costo effettivo dell'alloggio
e dei cambiamenti della fascia d'età. Perché egli non avrebbe dovuto, l'appellante
non spiega. Quanto al fatto che il primo giudice abbia tolto dal fabbisogno minimo
dell'interessato fr. 375.– mensili per il premio dell'assicurazione sostitutiva
dell'ammortamento, la questione è superata dall'intervenuta vendita dell'immobile,
i contributi fissati dal Pretore entrando in vigore solo con il passaggio in giudicato
della sentenza di divorzio (fino ad allora continua a valere l'assetto cautelare).
Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9.
Per
quel che riguarda il riparto del “secondo pilastro”, il Pretore ha ricordato
che in costanza di matrimonio solo il marito ha accumulato una prestazione
d'uscita, per complessivi fr. 20 928.85, la metà della quale spetta alla
moglie. Sulla divisione a metà i coniugi sono d'accordo. Dissentono
sull'ammontare della somma destinata a AP 1, l'appellante sostenendo che parte del capitale investito nell'abitazione coniugale era stata da lui maturata prima
del matrimonio. La contesa trascende tuttavia la cognizione di questa Camera. L'art.
142.
cpv. 1 CC prevede in effetti che, dandosi dissenso sull'ammontare delle
prestazioni d'uscita, il giudice del
divorzio si limita a fissare la chiave di riparto (v. RtiD II-2004 pag. 580
consid. 3c). Nel quadro del sindacato
odierno ci
si deve limitare così a fissare la proporzione secondo cui suddividere le
prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, dal 23 giugno
1995.
al 22 marzo 2007 (giorno in cui la pronuncia del divorzio, non appellata,
ha acquisito forza di giudicato). Il
fascicolo processuale andrà poi trasmesso “al giudice competente secondo la
legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero –
nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1
LALPP), il quale stabilirà gli importi vincolanti per gli istituti – o per
l'istituto – di previdenza.
II. Sull'appello
di AP 1
10.
L'appellante contesta di dover corrispondere fr. 92 290.– in liquidazione
del regime dei beni. Sostanzialmente essa reputa di nulla dovere al marito,
poiché quest'ultimo ha ricevuto in prestito dai genitori – e non in donazione –
il denaro per acquistare il noto immobile. E il marito le ha donato la metà di
quanto ricevuto per acquistare la quota di comproprietà. A suo parere, quand'anche
non fosse accertata una donazione tra moglie e marito, essa nulla deve ad AO 1 in liquidazione del regime dei beni, l'art. 215 CC non obbligandola a colmare eventuali disavanzi.
In via subordinata l'appellante chiede di prorogarle il termine per versare la
liquidazione fino al 20 ottobre 2016, quando il figlio cadetto sarà diventato maggiorenne.
a) Che
__________ abbia consegnato al figlio fr. 240 000.– per finanziare l'acquisto
del noto fondo è incontestato (doc. D; sopra, consid. 4). Litigiosa è la causale
del versamento: donazione secondo AO 1, mutuo secondo l'appellante. Sta di
fatto che quest'ultima non rivendica una partecipazione all'aumento conseguito
dal marito nello scioglimento del regime dei beni (art. 215 cpv. 1 CC). La
definizione del rapporto giuridico sulla scorta del quale __________ ha
trasferito al figlio fr. 240 000.– poco giova. Importa per contro stabilire la natura di quello
sorto in seguito tra marito e moglie.
b) Il
Pretore ha scartato l'ipotesi di una donazione. A suo avviso il marito ha semplicemente
anticipato alla moglie il denaro per entrare in possesso della quota di
comproprietà, tanto più che al momento in cui il fondo è stato acquistato “i genitori
non avevano ancora trasformato il mutuo concesso ad
AO
1.
in
donazione sicché, secondo il normale andamento delle cose, non appare neppure
verosimile che quest'ultimo possa aver voluto donare alla moglie importi di cui
egli era tenuto alla restituzione”. L'appellante ribadisce che il marito le ha elargito
una donazione, la somma di fr. 120 000.– essendo servita appunto
ad acquistare la quota di comproprietà, suo bene esclusivo, del quale essa può
disporre liberamente e che le dà diritto a una liquidazione in capitale al momento
dello scioglimento della comproprietà. La quota non costituendo un bene destinato
a uso comune, deve presumersi perciò una donazione tra coniugi.
c) Se
un coniuge pretende di avere ottenuto dall'altro una donazione, deve recarne
la prova, un negozio giuridico siffatto non potendosi presumere nemmeno in caso
di prestazioni eseguite coscientemente a titolo gratuito (sentenza del Tribunale
federale 5A_329/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.3, in: FamPra.ch 2009 pag. 159;
sentenza 5A_662/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 2.3, in: FamPra.ch 2010 pag.
424; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 433 n. 923). In concreto nulla dimostra una liberalità di fr. 120 000.– in favore di AP 1
per l'acquisto di una quota di comproprietà. Ove si pensi, anzi, che secondo
l'interessata “acquistando il fondo in comproprietà con la moglie, AO 1 ha di fatto donato a quest'ultima la metà dei soldi chiesti in prestito ai propri genitori”
(risposta del 10 gennaio 2005, pag. 3 e conclusioni del 6 giugno 2006, pag. 5),
nemmeno si può dire che tra i coniugi sia intervenuto un reciproco e concorde
scambio di manifestazioni di volontà. A ben vedere, quindi, non si ravvisa nemmeno
indizio sull'esistenza di un animus donandi del donatore. Manifestamente infondato, al riguardo l'appello non merita altra disamina.
11.
In
subordine l'appellante chiede una dilazione per il pagamento di fr. 92 290.– fino al 20
ottobre 2016, rilevando che l'immobile è gravato di un'ipoteca per fr. 614 915.– e che sulla
sua quota è stata iscritta anche un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
per fr. 35 000.– in favore del padre, di modo che una nuova ipoteca figurerebbe
in terzo grado. Essa inoltre deve già far fronte al pagamento dell'intero onere
ipotecario e rimborsare al marito il premio dell'assicurazione sostitutivo
dell'ammortamento. Per di più, i contributi alimentari in favore dei figli sono
inferiori a quelli previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ragione per cui
essa ne deve sopportare la differenza. Non potendo far fronte in un solo anno
agli obblighi verso il marito – essa soggiunge – costui manderebbe l'immobile
all'asta, ciò che offenderebbe il senso della liquidazione del regime dei beni.
Così
argomentando, nondimeno, l'appellante nemmeno si confronta con le motivazioni
del primo giudice. Ad ogni buon conto, le sue doglianze sono ormai superate, ad
avvenuta vendita della particella n. 70 non sussistendo più – con ogni evidenza
– gli
estremi
dell'art. 218 cpv. 1 CC per dilazionare il pagamento di quanto dovuto in liquidazione
del regime dei beni. Nell'attuale giudizio occorre unicamente fissare un nuovo
termine, quello fissato dal Pretore essendo decorso in pendenza di appello. Non
potendosi prevedere quando l'odierna sentenza acquisirà carattere definitivo, è
opportuno fissare il termine in tre mesi dal passaggio in giudicato della medesima.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
12.
Gli oneri dell'appello presentato da AO 1 seguono il vicendevole
grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto tanto
sul postulato aumento della spettanza in liquidazione del regime dei beni quanto
sulla riduzione del contributo alimentare per i figli. Circa lo scioglimento
della comproprietà immobiliare e la durata del diritto di abitazione, invece,
ove le questioni non fossero divenute prive d'oggetto egli avrebbe verosimilmente
ottenuto causa vinta. Intanto sarebbe presumibilmente apparso esagerato far
attendere l'appellante fino alla scadenza del diritto di abitazione per chiedere
lo scioglimento della comproprietà (art. 650 CC). Inoltre la durata di tale
diritto fino al 20 ottobre 2016 sarebbe probabilmente apparsa eccessiva, l'esigenza
di conservare i figli nel loro ambiente potendo ritenersi oggettivamente
esaurita al momento in cui costoro avrebbero terminato la scuola media, alla
fine di giugno del 2012. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli
oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale
giudizio impone di modificare in tal senso anche il dispositivo sulle spese e
le ripetibili di primo grado.
Gli oneri
dell'appello presentato da AP 1, commisurati all'importanza del litigio, seguono
la soccombenza di lei (art. 148 cpv. 1 CPC). Anche sulla dilazione del
termine per pagare l'importo in liquidazione del regime dei beni, invero, l'appello
sarebbe verosimilmente stato respinto – come detto (consid. 11) – seppure
l'immobile non fosse stato alienato nel frattempo.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
13.
Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che
riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. Nella
fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, ove
appena si considerino le pretese delle parti in liquidazione del regime dei
beni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura
in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello di AO 1 è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. In liquidazione del regime matrimoniale AP 1 è
tenuta a versare ad AO 1 fr. 122 933.– nel seguente modo:
fr. 600.– entro trenta giorni dal passaggio in
giudicato della presente sentenza;
fr. 122 333.– entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
presente sentenza.
5. La richiesta
intesa allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 70 RFD
di __________, sezione __________, è dichiarata priva d'oggetto.
La richiesta intesa a ottenere un diritto d'abitazione
sulla particella n. 70 RFD di __________, sezione __________, è dichiarata
priva d'oggetto.
6.AP 1AO 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata da AO 1
durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, dal 23 giugno
1995 al 22 marzo 2007.
Gli atti saranno trasmessi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale stabilirà gli importi vincolanti
per l'istituto in questione.
8. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di
fr. 2314.–, da anticipare da AO 1 in ragione di tre quarti e da AP 1 per il
resto, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
Per il resto l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 1700.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1750.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello di AP 1 è
respinto.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 1200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 1500.– per
ripetibili.
V. Intimazione
a:
–;__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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