11.2007.49
Epurazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione
21 novembre 2008Italiano50 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.49
Data decisione, Autorità:
21.11.2008, ICCA
Ricorso:
TF,5A_31/2009, 30.04.2009
Titolo:
Epurazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione
INVENTARIO
OBBLIGO DI COLLAZIONE
art. 626 CC
art. 478 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.49
Lugano
21 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2003.16
(azione di divisione: contestazione dell'inventario) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 14 febbraio 2004 dall'
AA 1 __________
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 __________, e
AO 1 __________
(patrocinato dall' PA 3 ),
come
pure nella causa inc. OA.2003.17 della medesima Pretura promossa con petizione
del 14 febbraio 2003 da AP 1 contro AA 1 e AO 1
e nella
causa inc. OA.2003.42 promossa il 17 marzo 2003 da AO 1 contro AP 1 e AA 1;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 31 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 marzo 2007
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo dell'11 giugno 2007 presentato da AA 1 contro
la medesima sentenza;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
adesivo;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1905) è deceduto a __________, dov'era domiciliato, il 3 febbraio
1974 senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la moglie __________ (1908) con
Fatti
i figli AP 1 (1931), AA 1 (1932 ) e AO 1 (1951). Il 26 maggio 1993 __________
ha dichiarato di rinunciare alla suddivisione dei beni in proprietà comune. L'11 giugno 1993 AA 1 ha instato davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud per la divisione dell'eredità. Con decreto del 1° dicembre
1993 il Pretore ha accolto la richiesta e ha nominato l'avv. __________ in
qualità di notaio divisore, sostituito poi il 22 agosto 2000 con l'avv. __________.
Essendo sorte contestazioni sull'inventario, chiuso il 22 novembre 2002, quello
stesso giorno il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 24
gennaio 2003 ha assegnato agli eredi le cui pretese erano contestate un termine
di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura
accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).
B. Il
14 febbraio 2003 AA 1 ha promosso causa contro i fratelli AP 1 e AO 1 perché dall'inventario
fosse stralciato un credito dell'eredità nei suoi confronti di fr. 195 632.– (domanda 2a),
fosse iscritto un credito dell'eredità verso il fratello AP 1 di fr. 514 847.– (domanda 2b),
un altro credito di importo pari al controvalore di una cartella ipotecaria al
portatore gravante la particella n. 1284 RFD di __________ e un ulteriore
credito di fr. 1 500 000.– con interessi al 5% dal 14 febbraio 2003 (domanda 2c), stralciando
per converso un debito della successione verso AP 1 di fr. 103 230.– (domanda 2e).
Egli ha chiesto inoltre di accertare in fr. 1 340 000.– un credito da
collazionare nei confronti del fratello AP 1, pari al valore venale delle particelle n. 1142 e 1158 RFD di __________ a
lui donate dal padre (domanda 2d). Il 18 febbraio
successivo AA 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella
sua risposta del 31 marzo 2003 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Quello
stesso giorno AO 1 ha proposto di accogliere le domande 2a, 2b, 2c e 2e, ma di
respingere la domanda 2d (inc. OA.2003.16).
C. Il 14
febbraio 2003 AP 1 ha introdotto a sua volta una petizione contro i fratelli nella
quale ha chiesto, oltre a varie correzioni d'inventario (domande 2a a 2i), che
egli non dovesse collazionare l'eccedenza della quota ereditaria in suo favore (domanda
3), che si inserisse nell'inventario il controvalore di azioni della __________
secondo il ricavo dell'asta fra coeredi (domanda 4), che fosse stabilito in fr.
74 182.–
il valore delle particelle n. 1142 e 1158 RFD di __________ donategli dal padre
(domanda 5) e in fr. 695 943.– il valore della costruzione ivi eretta (domanda 6), che fosse
ridotto a fr. 350 000.– il credito della successione verso di lui per la collazione
della cartella ipotecaria gravante la particella n. 1284 RFD di __________ (domanda
7), che fossero imputati a AA 1 fr. 611 215.10 pari al valore di
realizzazione di quest'ultimo fondo (domanda 8), che fosse accertato un credito
della successione verso AA 1 di fr. 490 300.– (domanda 9) e che fosse
ridotto a fr. 24 500.– un credito della successione verso di lui (domanda 10). Nella
sua risposta del 31 marzo 2003 AA 1 ha concluso, postulando il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, per il rigetto della petizione. AO 1 ha proposto il 31 marzo 2003
di accogliere la petizione limitatamente alla domanda 2, salvo la domanda 2d, e
di respingerla per il resto (inc. OA.2003.17).
D. Il
17 marzo 2003 AO 1 ha contestato a sua volta l'inventario della successione,
chiedendo di ordinare al notaio divisore “di approntare un nuovo inventario che tenga conto della situazione
reale al momento del decesso del de cuius in base alla documentazione
richiamata dal dott. AP 1 nella presente procedura” o, in subordine, di aumentare il credito da collazionare nei
confronti di AP 1 a fr. 1 340 000.–, di imputare ai crediti da collazionare e ai crediti verso i
singoli eredi un interesse al 5% dalla morte del padre, di stralciare dall'inventario
il debito della successione di fr. 103 230.– verso AP 1 e di inserire ogni altro
attivo che dovesse risultare dalla documentazione richiamata dal medesimo. Nella
sua risposta del 31 marzo 2003 AA 1 ha proposto, previa concessione dell'assistenza
giudiziaria, di respingere la petizione; in via subordinata egli ha proposto di
respingere almeno la postulata imputazione di interessi ai crediti inseriti
nell'inventario. AP 1 ha concluso il 31 marzo 2003 per il rigetto della petizione
(inc. OA.2003.42).
E. All'udienza
preliminare del 22 maggio 2003 il Pretore ha congiunto le tre cause per l'istruttoria
e il giudizio. L'assunzione delle prove è iniziata il 14 luglio 2003 ed è terminata
il 23 febbraio 2006. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a conclusioni scritte nelle quali hanno sostanzialmente ribadito i loro punti
di vista. AA 1 ha specificato nondimeno le proprie domande, nel senso di
ridurre a fr. 435 547.– il debito di AP 1 verso la successione per il controvalore della
nota cartella ipotecaria (domanda 2b) e a fr. 240 726.– un altro debito del fratello
(domanda 2c), chiedendo inoltre di ridurre i passivi della successione a fr. 30 000.–. AP 1, dal
canto suo, ha chiesto che la casa edificata sulle particelle n. 1142 e 1158 RFD
__________ fosse iscritta nell'inventario per il controvalore di fr. 467 943.– (domanda 6) e
che il credito della successione nei confronti del fratello AA 1 fosse ridotto a
fr. 482 750.– (domanda 9).
F. Con
sentenza del 16 marzo 2007 il Pretore ha dichiarato irricevibile l'azione intentata
da AO 1 e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 7000.–, a carico
dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 24 000.– per ripetibili. Egli ha
parzialmente accolto invece le petizioni di AA 1 e AP 1, modificando l'inventario
come segue:
– il valore delle azioni __________ è
inserito nell'inventario al valore definito al momento della divisione;
– il
credito della successione verso AP 1 deve essere collazionato per complessivi
fr. 1 340 000.–;
– il
credito della successione verso AA 1 ammonta a complessivi fr. 443 750.–;
– il
credito della successione verso AP 1, relativo a pagamenti da lui ricevuti dopo
il 1974 per la costruzione della sua abitazione, è ridotto a fr. 24 500.–;
– il
secondo credito verso AP 1, riferito al controvalore della cartella ipotecaria gravante
la particella n. 1284 di RFD __________, viene fissato in fr. 350 000.–;
– è
inserito un nuovo credito verso AP 1 per fr. 97 783.–
oltre interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006;
– è
stralciato dall'inventario il debito della successione nei confronti di AP 1 di
fr. 103 230.–;
– i
passivi successori sono ridotti a fr. 72 629.35
ed
– è
confermata l'esistenza del credito da collazionare di fr. 120 000. – verso AA 1, già ritenuto dal notaio divisore.
La tassa
di giustizia di fr. 14 000.– e le spese dell'azione promossa da AA 1 sono poste per il 30%
a carico di AP 1 e AO 1 in solido e per il resto a carico dell'attore, tenuto a
rifondere ai convenuti fr. 19 200.– per ripetibili. AA 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria limitatamente all'anticipo degli oneri processuali. La tassa di
giustizia di fr. 14 000.– e le spese dell'azione promossa da AP 1 sono poste per il 40%
a carico del medesimo e per il resto a carico di AA 1 e AO 1 in solido, tenuti
a rifondere all'attore fr. 9600.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 31 marzo 2007 nel
quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che la petizione di AA
1 sia respinta, che la sua petizione sia integralmente accolta e che il
giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Con decreto del 10 aprile
2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto
sospensivo irricevibile. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2007 AA 1 propone
di respingere l'appello e con appello adesivo insta perché dall'inventario sia
stralciato un credito di fr. 195
632.– nei suoi confronti, sia iscritto un debito di
fr. 435 547.– a carico di AP 1 (pari al controvalore della nota cartella
ipotecaria), sia iscritto un altro debito di AP 1 per fr. 122 217.– e siano
ridotti i passivi della successione a fr. 30 000.–, il che imporrebbe di respingere
interamente la petizione del fratello. Egli postula altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 15 giugno 2007 AO 1 conclude per la
reiezione dell'appello, mentre il 2 luglio 2007 ha dichiarato di aderire all'appello
adesivo “a eccezione del punto
1.1 per quanto concerne il credito della successione nei confronti dell'arch. AA
1, nonché 1.1 (recte: 2.1) e 2.1 (recte: 2.2) relativamente alle
spese”. Nelle sue osservazioni
del 4 luglio 2007 AP 1 propone il rigetto dell'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
principale
1.
L'appellante chiede di accertare anzitutto che egli è dispensato dal
collazionare le liberalità eccedenti la sua quota ereditaria (art. 629 CC). Secondo
il Pretore ciò si giustifica per il valore delle particelle n. 1142 e 1158 RFD
di __________ ricevute in dono dall'attore, il padre avendo espressamente
ordinato tale dispensa, mentre per il resto nulla induce a supporre che __________
intendesse favorire il figlio AP 1 rispetto agli altri eredi.
a) Giusta
l'art. 629 cpv. 1 CC se le liberalità eccedono l'importo
della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto
favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione,
riservata ai coeredi l'azione di riduzione. La prova della dispensa, che non
esige una forma particolare né dev'essere espressa, può essere fornita in
qualsiasi modo (DTF 77 II 232 consid, 3b; Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 151 n. 244e) e incombe al
beneficiario della liberalità (Burckhardt
Bertossa in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 8 ad art. 629
CC).
b) L'appellante
sostiene che il padre ha voluto favorirlo, ove appena si consideri il valore
delle particelle n. 1142 e 1158 RFD di __________, il
valore dell'edificio eretto sui due fondi, il valore della cartella ipotecaria gravante la particella n. 1248
RFD di __________ e il valore della particella n. 592 RFD di __________ donata
in parti uguali ai tre figli. A prescindere dal fatto però che non è dato di
sapere se le liberalità in questione eccedano davvero l'importo della quota ereditaria
in favore dell'appellante, il solo fatto che questi abbia beneficiato di liberalità
maggiori rispetto ai fratelli ancora non significa che per atti concludenti il
padre abbia inteso privilegiarlo. La circostanza che __________ abbia ordinato espressamente
la collazione per la donazione dei fondi a __________ (rogito del 23 giugno
1967, nel classificatore IX) indizia se mai il contrario. Su questo punto l'appello
è destituito di buon diritto.
2.
Afferma l'appellante che la collazione delle particelle n. 1142 e
1158.
RFD di __________, a lui donate dal padre nel 1974, deve avvenire al
valore che i fondi avevano all'apertura della successione. Il Pretore ha
accertato che a tal fine il notaio divisore si era fondato su una perizia del
novembre 1981, la quale stimava il valore venale dei terreni in fr. 328 500.–, cui il
notaio aveva aggiunto fr. 751 532.– (come anticipo ereditario) per la costruzione della casa, onde
un totale di fr. 1 080 032.–. Il primo giudice non ha approvato però tale valutazione,
rilevando che con accordo del 19 febbraio 2001 (verbalizzato dallo stesso
notaio divisore) gli eredi avevano concordato un valore venale di fr. 1 340 000.–. Il credito
della successione verso AP 1, soggetto a collazione, ammonta perciò a fr. 1 340 000.–.
a) L'appellante
contesta l'interpretazione del citato accordo da parte del primo giudice, sottolineando
che lo stesso notaio divisore, estensore del verbale, non ne aveva tenuto conto.
Anche perché, egli soggiunge, la cifra di fr. 1 340 000.– era stata concordata in
vista di una transazione poi decaduta, tant'è che nessun erede vi si è mai attenuto.
Inoltre il carattere non vincolante delle indicazioni che figurano in quel verbale
risulterebbe dalle premesse del verbale stesso, secondo cui le parti si
riservavano ogni possibilità di contestazione. Il valore attribuito ai due
fondi dal Pretore, contrario alla volontà delle parti e alle risultanze probatorie,
andrebbe sostituito così con quello del momento in cui si è aperta la successione.
E un confronto dei prezzi delle contrattazioni immobiliari intercorse allora
nella zona conferma che il valore del nudo terreno nel 1974 non ammontava a fr.
250.
–/m², come reputa il notaio
divisore, bensì a fr. 58.–/m².
Quanto al valore della villa eretta sui due fondi, in mancanza di una liquidazione
presentata dal fratello AA 1 (architetto e direttore dei lavori), esso va
fissato in fr. 695 943.–. Ne segue un importo da collazionare di complessivi fr. 777 125.– oppure, si
seguisse l'opinione del notaio divisore circa il valore della costruzione (fr.
751.
532.–),
di fr. 825 714.–.
b) La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento
dell'apertura della successione (art. 630 cpv. 1 CC). Nella fattispecie gli
eredi si sono accordati il 19 febbraio 2001 davanti al notaio divisore nel
senso di “riconoscere come valori
al momento dell'apertura della successione (…) per le particelle n. 1158/1142
RF di __________ fr. 1 340 000.–” (doc. 5, pag.
2.
n. 2 nell'inc. OA.2003.17). È vero che il notaio divisore ha ignorato tale intesa
ed è vero altresì che tra gli eredi erano intercorse trattative per la
divisione, ma dal verbale sottoscritto il 19 febbraio 2001 non risulta che le
clausole ivi contenute fossero subordinate alla firma di una transazione. Rivolgendosi
il 30 aprile 2001 al notaio divisore, l'ex legale dell'appellante aveva dichiarato
invero di non volersi più attenere ai valori dei beni immobili poiché “ancora una volta le suggestioni transattive dell'avv. AP 1 vengono
respinte” (doc. 8 nell'inc. OA.2003.17), ma ciò non
basta per dimostrare che l'accordo – sottoscritto senza riserve – fosse condizionato.
Quanto
alla facoltà di contestare l'inventario evocata nelle premesse del verbale, essa
è prevista anche dall'art. 478 CPC e si riferisce a eventuali contestazioni
sulla stima dei beni inventariati, ma non permette di rimettere in discussione
un valore unanimemente concordato. Contrariamente all'opinione dell'appellante,
poi, gli altri due eredi hanno chiesto di aumentare l'importo da collazionare
da fr. 1 080 031.– proprio a fr. 1
340.
000.– (petizione di AA 1, pag. 24 n. 12; petizione di AO 1, pag. 6
in fine).
Si
conviene che la stima di fr. 1 340 000.–, desunta dalla relazione tecnica consegnata il 30 novembre
1981.
dallo studio d'ingegneria __________ (doc. E¹), si riferisce al 1981 e non al momento in cui è deceduto __________,
ma nulla impediva agli eredi di accordarsi sul valore da assegnare ai beni nel
1974.
(si veda anche l'art. 618 CC). E un simile accordo, per altro, comportava
l'inutilità di far capo a un perito per una nuova valutazione, ipotesi che il
notaio divisore aveva prospettato citando le parti a una riunione del 19
febbraio 2001 (doc. 6 nell'inc. OA.2003.17). Nelle condizioni descritte la
questione del valore attribuito ai fondi, chiarita davanti al notaio (pubblico
ufficiale e ausiliario del giudice), vincola gli eredi. Anche su questo punto l'appello
è destinato all'insuccesso.
3.
L'appellante ribadisce un suo credito di fr. 103 230.– per prestazioni
svolte nell'interesse dell'eredità. Il Pretore ha accertato che gli altri eredi
avevano effettivamente incaricato AP 1 di curare le pratiche successorie e ha
scartato l'eventualità che questi avesse lavorato gratis per il solo fatto di
essere erede, ma ha nondimeno respinto la pretesa, poiché l'interessato non aveva
prodotto né una distinta relativa al calcolo dell'onorario né una specifica del
tempo dedicato alle varie pratiche. L'appellante
obietta che i coeredi hanno contestato solo il carattere oneroso del
mandato, ma non l'esecuzione delle prestazioni indicate nella nota, per altro positive
per la comunione. Egli fa valere inoltre di avere presentato l'11 novembre 2002,
su richiesta del notaio divisore, un elenco nel quale sono sufficientemente
precisate le prestazioni da lui svolte e soggiunge che egli non era obbligato
ad allestire una nota professionale, sicché la mancanza di essa giustifica se mai
una valutazione del suo onorario per apprezzamento, ma non l'azzeramento della
pretesa.
Dagli
atti si evince che nel febbraio del 1974 __________ con i figli AA 1 e AO 1
hanno conferito a AP 1 “procura
generale per le pratiche inerenti la successione del defunto __________ (…),
sia quelle fiscali sia quelle di altra natura” (doc. G nell'inc. OA.2003.16). Per le sue prestazioni AP 1 ha poi esposto
una pretesa di fr. 103 230.–, senza indicare come sia giunto a tale risultato. Ora, salvo
patto contrario, un mandatario ha diritto alla retribuzione usuale (Weber in: Basler Kommentar, OR I,
3ª edizione, n. 39 ad art. 394; Fellmann
in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 463 ad art. 394 CO). Incombe tuttavia al
mandatario dimostrare, oltre all'esistenza del mandato, la congruità della
pretesa (Weber, op. cit., n. 41
ad art. 394 CO). In concreto AP 1 non ha fornito alcun elemento che permetta di
valutare – anche solo sommariamente – la sua attività: non un dettaglio delle
prestazioni svolte, non un'indicazione del tempo profuso nell'esecuzione del
mandato. La “nota per le mie prestazioni” dell'11 novembre 2002 trasmessa al notaio divisore fornisce solo
indicazioni generiche sull'opera svolta: elenca l'oggetto del mandato riferito
alle varie pratiche seguite, ma non dà alcun ragguaglio sul dispendio orario,
tanto meno con riferimento alle singole prestazioni (doc. AD nel classificatore
IX).
L'appellante
assevera che in simili condizioni il suo onorario vada definito per apprezzamento,
ma apprezzamento non significa beneplacito. L'apprezzamento deve pur sempre
fondarsi sull'entità delle prestazioni eseguite, sulla loro complessità, sulla
responsabilità che l'incarico ha comportato, come pure sul valore delle
pratiche trattate, senza di che è oggettivamente impossibile stimare un
onorario obiettivamente equo (DTF 120 V 520 in fondo). Né spetta al giudice, in
cause di divisione ereditaria, passare al vaglio d'ufficio la ponderosa
documentazione agli atti per individuare indizi da cui inferire il possibile fondamento
della pretesa (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183). Quanto
alle spese anticipate dall'appellante per l'allacciamento alla rete fognaria (interrogatorio
formale del 2 giugno 2005, risposta n. 31 alle domande di AA 1), non v'è
giustificativo alcuno. Una volta di più l'appello denota così la sua inconsistenza.
4.
L'appellante
insorge contro il nuovo credito della successione accertato dal Pretore verso
di lui (fr. 97 783.– con interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006). Al
proposito il primo giudice ha parzialmente accolto una domanda di AA 1, il
quale si riferiva a somme depositate presso l'allora __________ su un conto n. __________
denominato “__________”. Il Pretore
ha ricordato che su tale conto erano depositati il 4 marzo 1974
fr. 702 217.–, ma che solo
fr. 604 434.– (fr. 201 478.– x 3) erano stati distribuiti agli eredi, come aveva
confermato lo stesso AP 1 nella sua risposta. Sulla base di ciò il Pretore ha
ammesso un credito della successione verso AP 1 per la differenza di fr. 97 783.– con interessi
al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006, come proponeva AA 1.
a) Nell'appello
AP 1 assevera che il conto “__________” era composto essenzialmente di 8285
parti del __________ (le quali valevano fr. 84.75 ognuna), per complessivi fr.
702.
153.75.
Trattandosi di titoli soggetti a fluttuazioni di mercato, ciò spiega a suo
parere la differenza di fr. 97 783.– al momento in cui i valori sono pervenuti
agli
eredi. I quali conoscevano perfettamente la gestione degli averi
depositati, come ha confermato l'ex funzionario di banca che si occupava della
gestione patrimoniale per conto di __________. Senza contare – egli epiloga –
che in passato il fratello AO 1 gli ha dato scarico per l'amministrazione dei beni
della massa.
b) Dal
fascicolo processuale risulta che il 4 marzo 1974 erano effettivamente depositati
sul conto “__________” fr. 702 217.– (doc. M nel classificatore IX) e che ogni
erede ha ricevuto fr. 201 478.–, come ha confermato AP 1 (risposta del 31 marzo 2003 alla petizione di AA 1, pag. 16). I motivi addotti dall'appellante
per giustificare la differenza di fr. 97 783.–, oltre a essere addotti
per la prima volta in questa sede (onde la loro inammissibilità: art. 321 cpv.
1.
lett. b CPC), non sono stati resi verosimili. Per di più, l'appellante non
spiega come mai nella proposta di divisione inviata al
notaio __________ (da lui allestita con il figlio sulla
base della documentazione in suo possesso: interrogatorio
formale del 2 giugno 2005, risposta n. 7 alle domande di AA 1), gli eredi risultano
essersi spartiti un terzo degli averi in conto per l'ammontare di fr. 234 051.25 ciascuno (doc.
F, pag. 4 nell'inc. OA. 2003.16), ovvero tutto quanto depositato al momento della
morte del padre.
Certo,
secondo __________ (allora vicedirettore del __________) le operazioni bancarie
eseguite da AP 1 “non mi risultano fatte a suo vantaggio né che abbiano portato
a sottrazione di soldi ”(deposizione del 20 novembre 2003: verbali, pag. 2 a
metà), ma ciò nulla dimostra sulla destinazione degli averi depositati sul
conto “__________”. Quanto al fatto che per l'avvocato __________, legale di AO
1, “fosse tutto a posto senza essere contraddetto dal mandante” (deposizione di
__________: loc. cit.), tale affermazione non vincola l'altro erede AA 1. Né le
regolari relazioni intrattenute da quest'ultimo con il funzionario di banca
bastano per accertare che tutto quanto era depositato sul conto alla morte di __________
sia stato suddiviso tra gli eredi in parti uguali. La gestione dell'eredità
dovendosi pacificamente all'appellante, l'ignota destinazione di parte dei fondi
depositati sul noto conto giustifica la pretesa di inserire nell'inventario un
credito verso AP 1.
c) Quanto
agli interessi, che il Pretore ha computato al 3% “dalla data dell'unico
documento ufficiale relativo al conto __________, ossia dal 4 marzo 1974”, l'appellante
chiede di farli decorrere dal 15 gennaio 2002, ovvero dalla rivendicazione del
credito e dalla messa in mora. In realtà la pretesa degli altri eredi non si
riferisce agli interessi moratori (art. 104 CO), bensì a quelli maturati sull'importo
rimasto indiviso che fanno parte del compendio successorio (Steinauer,
op. cit., pag. 103 n. 142). Anche al riguardo la
contestazione dell'appellante è destituita perciò di buon diritto.
5.
Assevera
l'appellante che il passivo dell'eredità va stabilito in fr. 182 500.95, come ha accertato
il notaio divisore, e non in fr. 72 629.35. Il primo giudice ha
ritenuto invece che i passivi inventariati dal notaio divisore, di fr. 181 500.95 (fr. 30 000.– per imposte arretrate
al Comune di __________, fr. 95
679.95
a copertura di imposte diverse versate all'Ufficio
cantonale di esazione, fr. 4000.– in favore dello studio legale __________, fr.
30.
000.– in favore di __________ e fr. 21 821.– per il pagamento di
imposte al Comune di __________), risultavano sì essere stati estinti con attivi
della successione, ma non v'era prova che i debiti incombessero alla successione
medesima o esistessero nei confronti di __________ e siano passati agli eredi, salvo
l'importo di fr. 42 629.35 per l'imposta di successione. Preso atto nondimeno che AA 1 riconosceva
il pagamento di fr. 30 000.– all'impresa di costruzioni __________, egli ha ridotto i
passivi successori a fr. 72 629.35.
a) L'appellante
sostiene che, oltre all'imposta di successione, sono state solute all'erario
imposte federali, cantonali e comunali a carico del padre, ciò che i coeredi non
hanno mai revocato in dubbio. Né si comprenderebbe altrimenti – egli soggiunge –
come l'ente pubblico abbia ricevuto pagamenti per debiti fiscali del padre, estinti
per di più grazie all'apertura di una linea di credito di fr. 150 000.– garantita dal
valore delle azioni della __________. Quanto alla fattura dello studio __________,
essa si riferisce alle prestazioni svolte per realizzare le azioni di quella
società anonima.
b) Dagli
atti risulta che il 30 dicembre 1975 AP 1 ha ordinato al __________ di versare
da un conto della successione fr. 95 679.95 complessivi in favore dello __________,
indicando come causale “saldo imposta cantonale 1974 ” (fr. 17 630.75), “saldo
imposta federale 17. p.” (fr.
36.
419.85) e “tassa successione (…)” (fr. 42 629.35: doc. N¹ nel classificatore IX). Egli ha poi
ordinato il 4 maggio 1976 al __________ di versare dal medesimo conto fr. 30 000.– in favore del
Comune di __________ e il 4 ottobre 1976 fr. 21 821.– alla Cassa comunale di __________
(doc. N² e N³ nel classificatore IX). Infine il 2 giugno
1977.
analogo ordine è stato impartito in favore dello studio legale __________
di __________ per fr. 4000.– (doc. N4 nel classificatore IX).
Da
quanto precede si può arguire che almeno per quanto attiene al bonifico del
dicembre 1975 la pretesa dell'appellante riesce sufficientemente provata. Nessuno
ha messo in dubbio del resto che in quell'occasione sia stata davvero pagata l'imposta
di successione, sicché nulla induce a diffidare neppure degli altri pagamenti, tanto
meno ove si consideri che i coeredi non contestano l'esistenza di debiti
fiscali a carico del defunto. Quanto agli altri versamenti, tutto si ignora, nessuna
causale essendo mai stata indicata. Che l'avvocato __________ si sia occupato di
vendere il pacchetto azionario di una società appartenente alla successione
ancora non dimostra che la nota professionale di fr. 4000.– si riferisca a quella
operazione. Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello, il passivo
della successione va portato a complessivi fr. 125 679.95.
6.
L'appellante chiede infine che il credito dell'eredità verso il
fratello AA 1 per la collazione della particella n. 1284 RFD di __________, da
lui ricevuta in donazione dal padre, sia accertato in fr. 611 215.– o almeno in
fr. 350 000.–. Il Pretore ha scartato
l'ipotesi di una donazione. Accertato che nel luglio del 1969 AA 1 aveva
acquistato 1628 m² di terreno da
__________ e altri 354 m² di
terreno dalla Comunità dei Patrizi di __________, appezzamenti che erano andati
a formare la particella n. 1284, egli ha rilevato che il defunto non era mai
stato proprietario di quel fondo. Non poteva quindi averlo donato al figlio. Del
resto, egli ha soggiunto, nulla permette di affermare che __________ intendesse
donare il terreno al figlio.
a) L'appellante ribadisce che la donazione del padre a AA 1 non aveva per oggetto il semplice importo di fr. 120 000.–, bensì la
proprietà del terreno di __________. Contestualmente all'acquisto del fondo –
egli sostiene – il fratello AA 1 ha acceso sul medesimo una cartella ipotecaria
al portatore di fr. 350 000.– senza contrarre alcun mutuo. Inoltre, nelle varie proposte di
divisione da lui formulate AA 1 ha sempre considerato quale oggetto di
donazione il terreno e non l'importo di fr. 120 000.–. L'appellante chiede pertanto
che si collazioni il valore di realizzazione della particella, di fr. 611 215.– o almeno di
fr. 350 000.–.
c) Che
AA 1 abbia ricevuto dal padre fr. 120 000.– in donazione usati poi per l'acquisto del
fondo in questione al prezzo di fr. 114 320.– non è controverso. Tale
circostanza non è sufficiente per dimostrare tuttavia che __________ intendesse
donare a AA 1 il terreno e non solo la somma in denaro. Che contestualmente all'acquisto
del terreno AA 1 abbia acceso sul fondo una cartella ipotecaria in primo grado
poco sussidia, lo stesso appellante ammettendo che la cartella non era destinata
a garantire alcun mutuo. Quanto al fatto che in precedenti trattative AA 1 si
sia riferito al “terreno di __________”, basti ricordare che in una sua proposta
di transazione l'appellante medesimo aveva inserito tra le liberalità ricevute
dal fratello unicamente la somma di fr. 120 000.– (doc. F nell'inc. OA.2003.16).
Ciò posto, in proposito l'appello non merita ulteriore disamina.
II. Sull'appello
adesivo
7.
Nelle sue osservazioni AP 1 propone di dichiarare l'appello adesivo irricevibile
per carenza di requisiti formali, in particolare perché non tende alla modifica
della sentenza impugnata, bensì del brevetto rogato dal notaio divisore, e per
di più senza indicare i punti della sentenza che intende appellare né enunciare
domande coerenti con il dispositivo. La censura non può essere condivisa. È vero
che un atto di appello, principale o adesivo, deve contenere – sotto pena di
nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – la dichiarazione di appellare, l'indicazione
precisa dei punti della sentenza che si intendono impugnare e l'enunciazione
delle domande (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC). La sanzione della nullità va nondimeno
applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, seppure
impreciso, risulti chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado
nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità
formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272 consid.
1). Ciò è manifestamente il caso in concreto, l'appello adesivo denotando senza
equivoco la volontà di vedere riformato il dispositivo pretorile n. 1.1.
L'ambito della contestazione non dà quindi adito a dubbi, tant'è che AP 1 ha
potuto prendere compiutamente posizione al riguardo. L'appello adesivo va
quindi ritenuto ammissibile.
8.
AA 1 contesta il credito di fr. 443 750.– nei suoi confronti. Il
Pretore ha ricollegato la pretesa (fatta valere da AP 1) a denaro della
successione consegnato al fratello AA 1 tra il 1974 e il 1979, somme di cui non
è mai stata documentata la destinazione. Per il notaio divisore tale credito consisteva
nella differenza tra quanto aveva anticipato AP 1 per il pagamento di fatture
riguardanti la costruzione di due edifici a __________ (fr. 490 300.–) e l'importo dei
prelevamenti per cui AA 1 aveva recato giustificativi (fr. 294 668.–). Relativamente
al primo importo, il Pretore ha rilevato che la firma apposta da AA 1 su un
documento accluso a una lettera trasmessa il 14 dicembre 1994 dal suo legale
all'avvocato __________ e su un elenco dei prelevamenti consegnato da AP 1, dai
quali risultava l'insieme dei versamenti eseguiti in favore del fratello AA 1
per complessivi fr. 490 300.–, creava una presunzione di veridicità circa il contenuto di
tali documenti, non bastando al riguardo le contestazioni mosse da AA 1 sulla
veridicità dei conteggi allestiti dal fratello AP 1. Appurato che quest'ultimo ammetteva
la riscossione di fr. 16 550.–, il totale dei prelevamenti da parte di AA 1 ammonta così,
secondo il Pretore, a fr. 473 750.–.
Quanto
alla destinazione del predetto ammontare, accertato che AP 1 non riconosceva l'importo
di fr. 278 118.– inventariato dal notaio divisore, il Pretore ha accertato
giustificativi di pagamento per soli fr. 30 000.– all'impresa di
costruzioni __________. Non ha ravvisato invece un ulteriore versamento di fr.
80.
000.–
alla ditta, rifiutando di considerare la trattenuta di fr. 92 000.– da parte di
AA 1 a titolo d'onorario, così come versamenti a terzi per complessivi fr. 46 118.–, poiché non
dimostrati. Onde, in ultima analisi, un credito della successione verso AA 1 di
fr. 443 750.– (fr. 473 750.– ./. fr. 30 000.–).
a)
L'appellante adesivo contesta di avere prelevato complessivi fr. 490 300.–, e in
particolare la somma di fr. 451
800.
– risultante da un conteggio allestito dal fratello
AP 1. Rileva che tale conteggio era stato da lui sottoscritto in vista di una
transazione e non ha alcuna valenza probatoria al di fuori di essa. A suo
avviso inoltre la firma non si riferiva all'esattezza del conteggio, bensì a una
sua annotazione sul documento, secondo cui taluni importi si riferivano a pagamenti
eseguiti direttamente dal fratello AP 1. Identica conclusione varrebbe per la
firma apposta su un altro conteggio allestito da AP 1, dal quale risultano
ammessi prelevamenti per soli fr. 254 000.–, circostanza riconosciuta
davanti al notaio divisore. L'appellante adesivo sostiene poi che spettava al
coerede dimostrare la pretesa, la quale non poteva essere ammessa sulla scorta di
una mera presunzione di veridicità. Tanto più – egli conclude – che la pretesa era
destinata a confortare una tesi di AP 1, il quale si è dimostrato molto
reticente a più riprese, violando l'obbligo di informazione e collaborazione
tra eredi. L'appellante adesivo chiede così che gli si addebitino prelevamenti
per soli fr. 254 000.–.
Quanto
alla destinazione dell'importo, l'appellante adesivo sostiene di averlo usato
per pagare spese e fatture relative alla costruzione delle due menzionate case
a __________. Ripete di non possedere più i giustificativi, proprio perché gli
originali sono stati consegnati al fratello AP 1 sul finire degli anni ottanta,
e sottolinea che fino all'avvio dell'azione di divisione nessuno ha mai contestato
o dubitato delle sue asserzioni, a dimostrazione del fatto che tutto quanto egli
ha ricevuto dopo la morte del padre è stato destinato a quell'opera edile. Egli
riafferma di avere eseguito pagamenti per oltre fr. 500 000.–, importo plausibile per
rapporto al valore dei due stabili, e di avere dimostrato pagamenti per fr. 276 118.–. Postula di
conseguenza una “facilitazione probatoria”, chiedendo
che si riconosca in subordine la mancata collaborazione di AP 1 come indizio in
favore della sua pretesa, o che si applichi per lo meno l'art. 42 cpv. 2 CO.
b) Per quel che concerne i “prelevamenti”, agli atti si annoverano due conteggi redatti da AP 1.
Il primo, accluso alla lettera del 14 dicembre 1994 inviata dall'avvocato PA 2 all'avvocato __________, giunge all'importo di fr. 451 800.– (allegato 1 al doc. AA nel classificatore IX). Il secondo, del 30 settembre 2002, è sostanzialmente identico al primo, se si eccettua un'aggiunta
di fr. 38 500.–, e attesta prelevamenti per fr. 490 300.– (allegato al doc. AB nel
classificatore IX). La questione di sapere se il primo conteggio valesse solo
ai fini di una transazione può in realtà rimanere aperta, giacché la firma
apposta da AA 1 dopo l'annotazione manoscritta ancora non permette di intravedere
un riconoscimento senza riserve. Anzi, il tenore dell'annotazione (“alcuni importi pagati da AP 1, quali?
Vanno in deduzione dal 451 800.–”) attesta se mai il contrario.
Il
secondo conteggio per converso è stato firmato da AA 1 senza riserve. Certo, con
esplicito riferimento al “bollettino firmato fr. 254 000.–”, ma ciò ancora non
significa che egli contestasse il resto, tanto meno se si pensa che
egli
ha rettificato il totale del conteggio da fr. 451 000.– in
fr.
490.
300.–,
sicché su quest'ultima cifra doveva pur concordare. Davanti
al notaio divisore AA 1 ha poi eccepito che “solo per 10 prelievi (per complessivi
fr. 254 000.–) ho rilevato agli atti
giustificativi con la mia firma” (verbale di audizione, pag. 3 nel
classificatore IX), ma ciò ancora non significa che egli contestasse il totale
dei “prelevamenti” indicati sul noto conteggio. Anzi, per
finire egli ha ammesso di avere prelevato complessivi fr. 80 000.– da un conto
denominato “__________” (verbale d'udienza preliminare del 22 maggio 2003, pag.
13). Su questo tema la sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.
c) Circa la destinazione dei fondi, l'appellante adesivo afferma di
avere consegnato tutta la documentazione al fratello AP 1. Questi però ha negato tale circostanza, anche sotto giuramento
di edizione (verbale del 2 giugno 2005, pag. 8), sostenendo di avere esibito
tutti i documenti in suo possesso (interrogatorio formale del 2 giugno 2005,
risposta n. 1 alle domande di AA 1). È possibile che, come ha rilevato il
notaio divisore, AP 1 sia stato poco o punto collaborativo e finanche reticente
nell'informare o produrre documentazione (doc. D nell'inc. OA.2003.16). Sta di
fatto che lo stesso notaio divisore ha maturato infine il convincimento di
avere un quadro completo della successione (inventario del 22 novembre 2002,
pag. 2 n. 6). Non soccorrono gli
estremi dunque per attenuare le esigenze di prova a carico di AA 1,
né per far capo all'art. 42 cpv. 2 CO. Tale norma poi –
di carattere eccezionale – è applicabile solo qualora appaia impossibile o non
sia ragionevolmente esigibile dal danneggiato una quantificazione del
pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 42). Ciò non è il
caso in concreto.
d) Per
il resto, contrariamente a quanto sostiene AP 1, l'appellante adesivo ha sufficientemente
dimostrato il pagamento di ulteriori fr. 80 000.– all'impresa __________,
non sussistendo dubbi sul fatto che il responsabile della ditta abbia firmato
la dichiarazione del 23 dicembre 1977 (doc. AC, 2° foglio nel classificatore
IX), firma che coincide con quella del 28 luglio 1976 (doc. AC, 1° foglio). Senza
trascurare che lo stesso AP 1 imputa al fratello di avere prelevato quel
medesimo giorno un'identica somma dal conto della successione denominato “__________” (conteggi di AP
1, allegato 1 al doc. AA e allegato
al doc. AB nel classificatore IX). In mancanza di qualsiasi
dichiarazione da parte dell'impresa __________ non è possibile accertare invece
che nel luglio del 1976 la ditta abbia ricevuto altri fr. 30 000.– dall'appellante
adesivo. Simile pretesa non può di conseguenza essere riconosciuta.
e) Quanto
agli onorari da lui percepiti, l'appellante adesivo non si confronta con le
argomentazioni del Pretore, secondo cui non è dato di sapere se i relativi prelevamenti
siano intervenuti dopo il 1974. Al riguardo il memoriale si rivela addirittura
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5). Per quel che riguarda i pagamenti a terzi, agli atti non figura
alcuna ricevuta che attesti il versamento di complessivi fr. 46 118.–. L'appellante
adesivo ha presentato tutta una serie di fotocopie estratte da un libretto di
ricevute postali, ma anche confrontando tali versamenti con la lista di quelli che
egli asserisce di avere eseguito (allegato 3 al doc. AA nel classificatore IX)
non si riscontrano corrispondenze, salvo i seguenti pagamenti destinati a ditte
intervenute sul cantiere di __________ (allegati 4 e 5 al doc. AA nel classificatore
IX):
– __________ per le rolladen: fr. 9600.–;
–
__________ per le pietre naturali: fr. 1000.–;
–
__________ per l'isolazione: fr. 1290.–;
–
__________ per i telefoni: fr. 30.–;
–
__________ per il bruciatore: fr. 1175.–.
Entro tali limiti la pretesa dell'appellante adesivo appare fondata,
tanto più che AP 1 non assume di avere proceduto lui stesso a siffatti
pagamenti. Non trova riscontro nel libretto delle ricevute, in ogni modo, un
asserito pagamento alla ditta __________, pur intervenuta sul cantiere, mentre le
ditte __________, __________ ed __________ non constano avere prestato la propria
opera a __________. Nulla è dato di sapere infine circa la ditta __________
(doc. R nell'inc. OA.2003.16). Che gli stabili di __________ abbiano un valore
di oltre due milioni ancora non dimostra, con ogni evidenza, la destinazione
dei fondi in rassegna. Ciò posto, il credito della successione verso AA 1 va accertato
in fr. 350 655.–.
9.
L'appellante adesivo chiede di inserire un credito di complessivi fr.
235.
500.–
verso il fratello AP 1 per pagamenti con beni della successione
ad artigiani che hanno lavorato sul cantiere di lui. Preso atto che AP 1
ammetteva solo un versamento di fr. 24 500.– al falegname __________, il
Pretore ha ritenuto che la corresponsione di altri fr. 49 000.– mediante beni
dell'eredità in favore dello stesso artigiano non risultava comprovato. Inoltre
egli ha respinto, siccome non dimostrate, le pretese vantate
da AP 1, il quale asseriva di avere pagato onorari al fratello AA 1 per fr. 92 000.– e di
avere versato fr. 70 000.– all'impresa __________ dopo il 1974. A carico di AP 1 il primo
giudice ha riconosciuto quindi, in definitiva, un credito di fr. 24 500.–.
a)
Secondo l'appellante adesivo il fratello AP 1 non ha mai contestato un
conteggio da lui allestito nel dicembre del 1977 relativo alle prestazioni fornite dal falegname __________
nella casa di lui. Anzi, il fratello ha ammesso di non avere mai profuso fondi
propri nella costruzione durante gli anni sessanta o settanta, onde il
fondamento della pretesa. Quanto all'onorario di complessivi fr. 120 000.–, l'appellante
adesivo sostiene di avere ricevuto prima della morte del padre fr. 28 000.–, dichiarati
al fisco. La rimanenza è stata pagata perciò da AP 1 con beni della
successione. Per quel che concerne infine la fattura dell'impresa __________, stando
all'appellante risultano pagamenti per fr. 140 000.– eseguiti dopo la morte
di __________, di cui la metà proprio per costruire l'abitazione di AP 1.
b) Per
quel che riguarda il falegname __________, agli atti figura unicamente un
conteggio del 6 dicembre 1977 (allestito da AA 1), dal quale risulta un importo
in favore di quell'artigiano di fr. 83 564.65, da cui dedurre fr. 67 000.– già versati a
titolo di acconto (doc. AC nel classificatore IX). AP 1 non ha contestato quel calcolo.
Anzi, si è dipartito egli stesso dal medesimo (petizione del 14 febbraio 2003,
pag. 15 in alto). Resta il fatto che, come ha rilevato il primo giudice, non vi
è alcuna prova che dimostri il pagamento dell'artigiano con fondi dell'eredità.
L'ammissione di AP 1, secondo cui “la costruzione è
stata finanziata da mio padre e io negli anni 60/70 non ho messo fondi miei” (interrogatorio
formale, risposta n. 8 alle domande di AA 1) va correlata alla domanda (“Ha
immesso fondi propri nella costruzione negli anni 60/70, ovvero al momento
della costruzione?”). E AP 1 abita nell'immobile almeno dal 1968
(interrogatorio formale del 2 giugno 2005, risposta n. 8 alle domande di AA 1).
La risposta non può dunque essere considerata per pagamenti successivi alla
morte di __________.
c) Quanto
all'onorario di AA 1, ancora una volta manca qualsiasi dimostrazione del
pagamento con mezzi dell'eredità. Per AP 1 è addirittura stato il fratello a
prelevare la somma da conti della successione (sulla questione ci si è già espressi:
sopra, consid. 8e). In merito alla retribuzione delle prestazioni eseguite dall'impresa
__________, l'appellante si vale di ricevute rilasciate dalla medesima il 28 luglio
1976.
e il 28 dicembre 1977 (doc. AC nel classificatore IX), le quali attestano –
come detto (consid. 8d) – versamenti alla citata ditta per complessivi fr. 110 000.– da parte di AA
1.
e non possono quindi essere messi in relazione con pagamenti effettuati dal
fratello AP 1. D'altro lato quest'ultimo non ha contestato che metà di quanto è
stato corrisposto all'impresa edile sia stato destinato all'abitazione di lui. Ne
discende che il credito nei suoi confronti ammonta a fr. 55 000.–. Verso di lui
la successione vanta di conseguenza un credito di complessivi fr. 79 500.–.
10.
Per l'appellante adesivo il
credito verso il fratello AP 1 riferito al controvalore della cartella
ipotecaria al portatore gravante il noto fondo di __________ va fissato in fr.
414.
647.–
e non soltanto in fr. 350 000.– come ha stabilito il primo giudice. Il Pretore ha respinto la
tesi di AA 1, il quale asseriva che il fratello deteneva la cartavalore in nome
e per conto della comunione
ereditaria, e ha creduto invece a AP 1, il quale affermava di avere
ricevuto il titolo in donazione dal padre. Stando al primo giudice, ancorché
manchi un contratto di donazione o un documento attestante che __________ intendesse
affidare a AP 1 l'amministrazione della cartella ipotecaria, decisiva è la
presunzione di proprietà in favore del portatore del titolo, le allegazioni di AA
1.
non bastando per confutarla. Egli ha quindi ammesso l'obbligo di collazione per
il controvalore del titolo al momento dell'apertura della successione, ossia
fr. 350 000.–.
a) L'appellante
adesivo ripete che il fratello deteneva il titolo di pegno in nome e per conto
della comunione ereditaria, rilevando che per anni il fratello non ha mai recato
una valida spiegazione sui motivi per cui egli fosse in possesso della cartavalore.
Solo per necessità di causa egli ha preteso poi di esserne il proprietario per
intervenuta donazione da parte del padre. A parere di AA 1 simile tesi è smentita
tuttavia dal comportamento tenuto dal fratello prima della causa, quando ha
subordinato la consegna della cartella ipotecaria all'accordo dell'altro fratello,
AO 1, e ha comunicato dov'era depositato il provento della realizzazione del
titolo (informazione che non avrebbe avuto senso se la cartella ipotecaria
fosse stata sua). Ciò sovvertirebbe la presunzione di proprietà in favore di
lui. E siccome la cartella
ipotecaria spettava alla successione, anche l'importo di fr. 414 847.05 ricavato
dalla realizzazione del fondo appartiene alla massa. A tale somma vanno aggiunti
gli interessi
di
fr. 20 700.–
maturati dal 1997 al 2003, per un totale di fr. 435 547.–.
b) Con
atti pubblici rogati il 31 luglio 1969 dal notaio __________, AA 1 ha acquistato 1628 m² di terreno da __________ e 354 m² di terreno dalla Comunità dei Patrizi di __________, scorpori che
hanno formato la particella n. 1284 RFD di __________ (doc. Z nel classificatore
IX). Lo stesso giorno risulta essere stata richiesta l'emissione di una
cartella ipotecaria al portatore di fr. 350 000.– in 1° grado sul citato
fondo. In una lettera del 23 gennaio 1970 il notaio rogante ha comunicato a AA
1.
di avere consegnato la cartavalore a AP 1 “in
conformità alle istruzioni ricevute” (inventario, pag. 14). Sentito
personalmente, __________ ha escluso che le istruzioni gli fossero state
impartite da __________, da lui neppure conosciuto, argomentando che doveva
essere stato AA 1 a dirgli di procedere così (deposizione del 2 ottobre 2003:
verbali, pag. 4; v. anche doc. S nell'inc. OA.2003.16).
c) AP
1.
sostiene di avere ricevuto il titolo in donazione dal padre (interrogatorio
formale del 2 giugno 2005, risposte n. 16 a 20 alle domande di AA 1), ma nulla
suffraga tale circostanza. Dal canto suo AA 1 non ha mai spiegato perché abbia
acceso la cartella ipotecaria né perché questa sia venuta a trovarsi in mano al
fratello AP 1. Sta di fatto che il possessore di un titolo al portatore ne è
presunto proprietario (Steinauer,
Les droits réels, 3ª edizione,
pag. 106 n. 390b; (Stark
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 32 ad art. 930 CC).
Spettava dunque a AA 1 sovvertire tale presunzione e comprovare la proprietà
del padre (Steinauer, op. cit.,
pag. 109 n. 401). Né in concreto il possesso può dirsi equivoco, giacché – come
si è visto – il titolo è stato consegnato a AP 1 dal notaio __________ senza
che AA 1 eccepisse alcunché.
d) Non
si disconosce che il comportamento di AP 1 sia lungi dall'apparire un esempio
di chiarezza. Mai prima della causa in effetti egli si è preteso proprietario della
cartella (lettere del 30 dicembre 2002 e del 22 gennaio 2003 allegate al doc. 9
nell'inc. OA.2003.17). Inoltre egli ha subordinato la consegna del titolo a AA
1.
al consenso dell'altro fratello, AO 1 (lettera del 30 dicembre 2002 allegata al doc. 9 nell'inc. OA.2003.17). Infine ha comunicato agli altri fratelli di
avere depositato il ricavo della realizzazione su un conto alla __________ (lettera
del 27 gennaio 1997: doc. 10 nell'inc. OA.2003.17). Tali indizi gettano ombre
lunghe sulla presunzione di proprietà (art. 930 cpv. 1 CC), non bastano per
sovvertirla, men che meno pensando al fatto che l'appellante adesivo non ha mai
spiegato come mai il titolo, che solo lui può avere acceso e del quale lui solo
poteva disporre, è stato rimesso al fratello AP 1. In proposito l'appello adesivo
manca perciò di consistenza.
11.
Insiste
l'appellante adesivo nell'affermare che verso il fratello AP 1 l'eredità vanta
un credito di fr. 122 217.–. Il Pretore ha parzialmente condiviso l'asserzione con riferimento
a importi depositati presso il __________ di allora, accertando che il 4 marzo
1974.
risultavano depositati su un conto denominato “__________” fr. 702 217.–, di cui solo
una parte (fr. 604 434.–, ovvero fr. 201 478.– x
3) è stata suddivisa tra eredi, come ammetteva AP 1 nel suo memoriale di risposta.
Sulla base di ciò il Pretore ha stabilito un credito della successione verso AP
1.
pari alla differenza di fr. 97
783.
– con interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno
2006, come chiedeva AA 1.
Per
l'appellante adesivo quanto è stato distribuito fra eredi ammonta in realtà a soli fr. 580 000.–, sicché mancano fr. 122 217.–. E
siccome AP 1 curava l'amministrazione dell'eredità, ma nulla ha documentato in
merito, si giustifica di porre a carico di lui l'intero ammanco, vista anche la
reticenza dimostrata. La questione è stata già trattata esaminando l'appello principale
(sopra, consid. 4). Basti ricordare che la pretesa si fonda unicamente su un'apodittica
risposta data da AA 1, durante l'interrogatorio formale del 2 giugno 2005, a domande
di AP 1. Tale mezzo di prova però è stato stralciato dal Pretore e le risposte di
AA 1 espunte dall'istruttoria, poiché il questionario delle domande era stato
presentato tardivamente (verbale del 2 giugno 2005, pag. 3). L'allegazione, addotta
per la prima volta nel memoriale conclusivo, era inoltre irricevibile (art. 78
cpv. 1 CPC). Su questo punto non giova pertanto diffondersi.
12.
AA 1 contesta infine il riparto delle ripetibili deciso dal Pretore. Preso
atto che il primo giudice ha fissato un ammontare complessivo di fr. 120 000.– di ripetibili
per le tre cause e tenuto conto che per l'azione da lui promossa il fratello AO
1.
è stato tenuto a rifondere agli altri eredi fr. 24 000.–, la differenza di fr. 96 000.– va suddivisa a
mente sua sulle altre due cause, onde un'indennità di fr. 48 000.– in suo
favore. Egli reputa che il grado di soccombenza attribuitogli dal Pretore (70%) non ecceda il 60% quand'anche il suo appello fosse respinto. Così argomentando, nondimeno,
l'appellante adesivo disconosce che in materia di oneri processuali il Pretore
dispone di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti
della tariffa applicabile può essere censurato solo per eccesso o abuso di
potere (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32
ad art. 148 CPC), circostanze alle quali egli nemmeno allude. Per di più, neppure
in esito all'attuale appello l'azione da lui promossa risulta interamente
accolta e quella del fratello AP 1 interamente respinta. Perché in simili
circostanze AP 1 dovrebbe essere trattato come sola parte sconfitta egli non
spiega. Al proposito l'appello adesivo si dimostra finanche irricevibile per
carenza di motivazione.
III. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria
13.
Gli
oneri processuali, commisurati all'entità delle domande, seguono la reciproca
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale vede aumentare i passivi
della successione da fr. 72
629.35
a fr. 125 679.95, ma esce perdente su
tutto il resto. Gli altri due eredi dovendo sopportare solo un esiguo grado di
soccombenza, si giustifica di ridurre lievemente gli oneri processuali e le
ripetibili da porre a carico di AP 1, rinunciandosi a riscuotere la minima
quota addebitabile ai fratelli AA 1 e AO 1.
Quanto
all'appello adesivo, AA 1 vede diminuire da fr. 443 750.– a fr. 350 655.– il credito dell'eredità
nei suoi confronti e aumentare la spettanza della successione verso AP 1 da fr.
24.
500.–
a fr. 79 500.– (pagamenti da lui ricevuti dopo il 1974 per la costruzione
della nota casa). Si giustifica quindi di porre a suo carico tre quarti degli
oneri processuali e di obbligarlo a corrispondere a AP 1 un'adeguata indennità per
l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza che questi non si è valso
del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 10).
In merito
alla posizione di AO 1, salvo per quanto riguarda l'aumento del credito della successione
verso AP 1 relativo ai pagamenti da lui ricevuti dopo il 1974 per la costruzione
della casa, la sua adesione all'appello adesivo sfocia in soccombenza, come
sconfitto egli esce, almeno in parte, sul credito della successione verso AA 1.
Tutto ponderato, si giustifica perciò di esonerarlo dal pagamento di tasse o
spese, senza attribuzione di ripetibili.
14.
AA 1 postula
il beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto riguarda la tasse di giustizia
e le spese. Rammenta di percepire solo rendite pensionistiche e di guadagnare
solo quanto riesce a produrre professionalmente, mentre la sostanza è costituita
degli averi successori bloccati a causa delle vertenze con gli altri coeredi.
Egli ha quindi disponibilità limitate, tant'è che non riesce a pagare le tasse,
i premi di assicurazione né quelli della cassa malati. Anzi, a suo carico
pendono esecuzioni per oltre fr. 60 000.–.
Il presupposto dell'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) è dato
ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza)
alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e
quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD
I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipende solo dal minimo esistenziale
del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla
complessità della causa, dalla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi
giudiziari e dagli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997
pag. 215). In concreto è possibile che il richiedente
non possa disporre di sostanza, né si può esigere che egli attenda l'esecuzione
della divisione ereditaria per poterne disporre (cfr., per la liquidazione del
regime dei beni, DTF 118 Ia 371 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale
5P.458/2006 del 6 dicembre 2006, consid. 2.2). Rimane il fatto che uno stato
d'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) non è dato solo perché il
richiedente sia privo di patrimonio. Egli dev'essere privo anche di redditi
sufficienti. E con un reddito imponibile di fr. 77 000.– annui nel 2004 il
richiedente non rende verosimile di non essere in grado di far fronte agli
oneri processuali, tanto più che nulla è dato di sapere sul suo fabbisogno minimo,
mentre a lui incombeva di documentare la sua indigenza (DTF 123 III 329 in
fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). In condizioni
del genere la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta.
IV. Sui rimedi
giuridici a livello federale
15.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso
che il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è così riformato:
Sono ammesse le seguenti modifiche del
brevetto d'inventario __________ del 22 novembre 2002:
– il
valore delle azioni __________ è inserito nell'inventario al valore definito al
momento della divisione (inventario, pag. 7, punto IV.I.B.b);
– il
credito della successione verso AP 1 dev'essere collazionato per complessivi
fr. 1 340 000.–
(inventario, pag. 8, punto V.1);
– il
credito della successione verso AA 1 ammonta a complessivi fr. 350 655.– (inventario, pag. 11, punto VI.1);
– il
credito della successione verso AP 1, relativo a pagamenti da lui ricevuti dopo
il 1974 per la costruzione della casa d'abitazione, è ridotto a fr. 79 500.– (inventario, pag. 14, punto VI.2.a);
– il
secondo credito verso AP 1, riferito al controvalore della cartella ipotecaria
al portatore gravante la particella n. 1284 RFD di __________, è fissato in fr.
350 000.– (inventario, pag. 14, punto VI.2.b);
– è
accertato un nuovo credito verso AP 1 di fr. 97 783.–
con interessi al 3% dal 4 marzo 1974 al 30 giugno 2006 (inventario, pag. 16,
punto VI.3);
– è
stralciato dall'inventario il debito della successione nei confronti di AP 1 per
fr. 103 230.– (inventario, pag. 19, punto VII);
– i
passivi della successione sono ridotti a fr. 125 679.95
(inventario, pag. 6);
– è
accertato un credito da collazionare di fr. 120 000.–
verso AP 1, già inventariato dal notaio divisore.
Per il resto gli appelli sono respinti
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 6950.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 7000.–
sono
posti a carico a carico dell'appellante, che rifonderà a AA 1 fr. 10 000.– per
ripetibili ridotte e a AO 1 fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
3. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3500.–
sono
posti per tre quarti a carico di AA 1 e per il resto a carico di AP 1, al quale
l'appellante adesivo rifonderà fr. 2000.– a titolo di indennità. Non si
attribuiscono ripetibili a AO 1.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AA 1 è respinta.
5. Intimazione
a:
;
–
; .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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