11.2007.5
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
19 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2007.5
Data decisione, Autorità:
19.01.2007, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo
APPELLO
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
TARDIVITÀ
art. 369 cpv. 3 CPC-TI
art. 370 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.5
Lugano
19 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.613
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 4 giugno 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 (P);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 10 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro
la sentenza emessa il 12
dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che in parziale accoglimento di un'istanza
a protezione dell'unione coniugale presentata il 4 giugno 2004 da AO 1 (1980)
nei confronti del marito AP 1 (1976), con sentenza del 12 dicembre 2006 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato la figlia A__________ (nata il 12 febbraio 2003) alla
madre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 390.– mensili per
la moglie e di fr. 267.– mensili per la figlia;
che il 10
gennaio 2007 AP 1 ha trasmesso al Pretore uno scritto, in portoghese, nel quale
dichiara di non poter far fronte ai contributi fissati nella sentenza, guadagnando
egli un terzo di quanto figura nella medesima;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
“il giudice rinvia alla parte
un atto non redatto in lingua italiana”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3
CPC);
che nella
fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi
già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;
che le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con
la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e
art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in
esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro
dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art.
369 cpv. 3 CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per rogatoria martedì 12 dicembre
2006, è stata ritirata dal convenuto lunedì 18 dicembre 2006 (avviso di ricevimento
PostMail, agli atti);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 19
dicembre 2006 ed è scaduto venerdì 29 dicembre 2006;
che nelle
circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta di __________ il 10
gennaio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta
manifestamente tardivo;
che nel
suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in
linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del
termine giusta l'art. 137 CPC;
che,
comunque sia, il rimedio non sarebbe stato destinato a miglior sorte neppure se
fosse stato ricevibile;
che,
sostenendo di guadagnare solo €
523.03 mensili, l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore,
secondo cui si giustificava di imputargli in concreto un reddito pari a quello da
lui conseguito presso l'__________ di __________, avendo egli lasciato tale posto
di lavoro per trasferirsi in Portogallo senza curarsi dei suoi obblighi verso
la famiglia;
che il
convenuto non spiega come mai tale motivazione sarebbe censurabile o anche solo
opinabile, onde l'irricevibilità dell'appello per difetto di requisiti formali
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che
appare equo, nondimeno, rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante
essendo sprovvisto di cognizioni in diritto e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che
non si pone problema di ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), l'appello
non essendo stato intimato all'istante per osservazioni e non avendo dunque cagionato
a quest'ultima costi presumibili;
che
infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (complessivi fr. 657.– mensili capitalizzati) supera di gran lunga la
soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–, ();
– , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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