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Decisione

11.2007.5

Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

19 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.613

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 4 giugno 2004 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 (P);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 10 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro

la sentenza emessa il 12

dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in parziale accoglimento di un'istanza

a protezione dell'unione coniugale presentata il 4 giugno 2004 da AO 1 (1980)

nei confronti del marito AP 1 (1976), con sentenza del 12 dicembre 2006 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniu­gi a vivere

separati, ha affidato la figlia A__________ (nata il 12 febbraio 2003) alla

madre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 390.– mensili per

la moglie e di fr. 267.– mensili per la figlia;

che il 10

gennaio 2007 AP 1 ha trasmesso al Pretore uno scritto, in portoghese, nel quale

dichiara di non poter far fronte ai contributi fissati nella sentenza, guadagnando

egli un terzo di quanto figura nella medesima;

che il

memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

“il giudice rinvia alla parte

un atto non redatto in lingua italiana”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3

CPC);

che nella

fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi

già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;

che le

misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con

la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e

art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in

esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro

dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art.

369 cpv. 3 CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per rogatoria martedì 12 dicembre

2006, è stata ritirata dal convenuto lunedì 18 dicembre 2006 (avviso di ricevimento

PostMail, agli atti);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 19

dicembre 2006 ed è scaduto venerdì 29 dicembre 2006;

che nelle

circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta di __________ il 10

gennaio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta

manifestamente tardivo;

che nel

suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in

linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del

termine giusta l'art. 137 CPC;

che,

comunque sia, il rimedio non sarebbe stato destinato a miglior sorte neppure se

fosse stato ricevibile;

che,

sostenendo di guadagnare solo €

523.03 mensili, l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore,

secondo cui si giustificava di imputargli in concreto un reddito pari a quello da

lui conseguito presso l'__________ di __________, aven­do egli lasciato tale posto

di lavoro per trasferirsi in Portogallo senza curarsi dei suoi obblighi verso

la famiglia;

che il

convenuto non spiega come mai tale motivazione sarebbe censurabile o anche solo

opinabile, onde l'irricevibilità dell'appello per difetto di requisiti formali

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC);

che

appare equo, nondimeno, rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante

essendo sprovvisto di cognizioni in diritto e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore;

che

non si pone problema di ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), l'appello

non essendo stato intimato all'istante per osservazioni e non avendo dunque cagionato

a quest'ultima costi presumibili;

che

infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF (complessivi fr. 657.– mensili capitalizzati) supera di gran lunga la

soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:

1. L'appello è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–, ();

– , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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