11.2007.50
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza.
23 luglio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2007.50
Data decisione, Autorità:
23.07.2007, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza.
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2007.50
Lugano
23 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.102 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 1° settembre 2006 da
AP 1,
(patrocinato dall' RA 1 )
contro
AO 1, ,
(patrocinata dall' RA 2 ),
giudicando
ora sulla decisione del 2 maggio 2007 con cui il
Pretore ha negato all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso del 2 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 22 marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1955) si sono sposati a Riva San Vitale il 12
dicembre 1992. Dal matrimonio è nato B__________, il 25 aprile 1993. Impiegato
delle Ferrovie Federali Svizzere, nel dicembre del 2003 il marito ha lasciato la
famiglia per andare a vivere con un'altra donna. In esito a svariati decreti
cautelari emessi in procedure a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato
il figlio al padre (riservato il diritto di visita della madre), ha istituito
una curatela educativa in favore del bambino (incaricando la Commissione
tutoria regionale 2 di designare la persona del curatore), ha assegnato
l'abitazione coniugale alla moglie e ha imposto al marito un contributo alimentare
per lei di fr. 2100.– mensili.
B. Il
1° settembre 2006 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,
postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta è stata
respinta dal Pretore con decreto
del 22 marzo 2007. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 20.– sono state poste a carico dell'istante.
Contro quest'ultima decisione AP 1 è insorto con un ricorso del 5 aprile
2007 per essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorso
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni
“all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Depositato in termine utile, il
ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2.
Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di
esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini del
giudizio sull'assistenza giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una
lite sull'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si
consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione
pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il
cliente (Corboz, Le droit constitutionnel
à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto
che nel Ticino lo Stato non può contestare il conferimento dell'assistenza
giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina
vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare
la decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale
del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).
Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al
primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione
della sentenza.
3.
Il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria dopo avere accertato
che l'istante guadagna fr. 6306.60 netti mensili (stipendio fr. 5986.60,
assegno familiare fr. 320.–) e ha un fabbisogno minimo di fr. 5607.65
(recte: fr. 5493.90) mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 775.–, fabbisogno del figlio fr. 1666.–, contributo
alimentare per la moglie fr. 2100.–, premio della cassa malati fr. 306.15,
locazione con spese accessorie fr. 553.–, assicurazione dell'automobile fr. 81.15.–,
imposta di circolazione fr. 32.60), che gli lascia un margine disponibile
di
fr. 812.70 mensili. Se a ciò si cumula il reddito della convivente (fr. 3500.–
mensili) – ha soggiunto il primo giudice – l'interessato risulta senz'altro in
grado di far fronte da sé alle spese giudiziarie e legali.
4.
Per
quel che riguarda il proprio reddito, il ricorrente sostiene di guadagnare fr. 5831.83
mensili, non fr. 6306.60.–. Ora, i presupposti per l'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria si valutano sulla scorta della situazione in cui versa il
richiedente al momento in cui presenta la domanda, anche se la decisione interviene
più tardi. La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo
solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in
specie per revocare il beneficio qualora siano venute meno nel frattempo le
gravi ristrettezze (DTF 122 I 5).
In concreto risulta dal certificato di salario 2006 prodotto in appello
che, al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza giudiziaria (settembre
del 2006), l'attore guadagnava fr. 6152.– netti mensili, tredicesima e
assegno familiare compresi (doc. 3). È vero che, come ha constatato il Pretore,
nel 2005 egli guadagnava di più (fr. 6306.60.– mensili netti), ma è altrettanto
vero che egli non consta avere provocato una diminuzione del proprio stipendio
in vista della causa (RtiD I-2005 pag. 764 caso 46c con riferimenti). Ai fini
del giudizio non v'è ragione pertanto di scostarsi dal guadagno ritratto nel
2006.
5.
Quanto
al proprio fabbisogno minimo, il ricorrente rimprovera al Pretore di non avere riconosciuto
la rata del leasing per l'automobile (fr. 237.45 mensili), le spese per il
carburante e le imposte. Egli fa valere inoltre che la sua convivente ha sì un
reddito di fr. 3400.–
mensili, ma anche un fabbisogno minimo di fr. 3300.–.
a) Quanto alle spese d'automobile, la rata mensile di un leasing
rientra nel fabbisogno minimo di un coniuge ove il veicolo
occorra per scopi professionali o per esercitare diritti di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266; I
CCA, sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64
del 2 agosto 2004, consid. 8e). Senza alcuna motivazione il Pretore
ha inserito nel fabbisogno minimo del richiedente tanto l'assicurazione
del veicolo quanto l'imposta di circolazione. Nulla si evince dagli atti
però circa l'eventuale uso del mezzo per scopi professionali. Il ricorrente giustifica la spesa con “necessità di lavoro e di mobilità” (ricorso,
pag. 3), ma non rende verosimile né che i suoi tempi di lavoro siano irregolari
o incompatibili con quelli del treno o del bus né che gli debba assicurare
servizi o prestazioni fuori orario. Tutto quanto gli si può riconoscere, dunque,
è il costo di un abbonamento “arcobaleno” per tre zone, da Riva San Vitale a
Chiasso, che copre tutto il Distretto di Mendrisio (fr. 96.– mensili: ‹www.arcobaleno.ch›).
b) Relativamente
al carico fiscale, in materia di assistenza giudiziaria le imposte correnti vanno
inserite nel fabbisogno minimo di un coniuge, sempre che siano effettivamente
pagate (sentenza del Tribunale federale 5P. 233/2005 del 23 novembre 2005, consid.
3.2.3
con riferimenti). In concreto l'unica tassazione agli atti, del 2004,
conferma che il richiedente è esente dall'imposta cantonale, come pure – verosimilmente
– da quella comunale, e paga soltanto fr. 6.55 mensili di imposta federale diretta.
Ciò premesso, il fabbisogno minimo di lui ammonterebbe a fr. 3376.15 mensili. Il
problema è che il calcolo del suo fabbisogno non si esaurisce in questi soli
termini.
c) Il
Pretore ha decurtato il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel
fabbisogno minimo del richiedente a fr. 775.– mensili (la metà del minimo
esistenziale di fr. 1550.– mensili applicabile nel diritto esecutivo a “due
altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica”) con l'argomento
che questi vive con __________. In altri Cantoni vige invero la prassi di inserire
nel fabbisogno di un coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale di
coppia applicabile nel diritto esecutivo e di ridurre della metà il canone di
locazione (ad esempio: Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in:
SJ 129/2007 II pag. 85 in alto e 88; ZR 103/2004 pag. 203 n. 50), prassi che il
Tribunale federale ha definito “non arbitraria” (FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le
sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio 2004, consid. 3.2,
e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2). A parte il fatto però che
l'esistenza di un concubinato ancora non giustifica necessariamente un
riparto delle spese a metà fra i concubini (ZBJV 3/1997 pag. 170), questa Camera segue
un'altra
giurisprudenza: essa riconosce a ogni coniuge il minimo esistenziale che a tale
coniuge andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente da
proprie scelte personali, dalle quali l'altro coniuge non è tenuto a trarre vantaggi
né subire svantaggi. Tale giurisprudenza è stata definita a sua volta “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale federale (RtiD I-2006 pag.
667.
consid. 6 e II-2004 pag. 583 consid. 5a).
Per
un genitore che vive – come in concreto – con figli minorenni, ma separatamente
dall'altro (“debitore monoparentale
con obblighi di mantenimento”; Ochsner in: Commentaire romand, Basilea 2005, n. 89 ad art.
93.
LEF; Staehelin in: Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetribung und Konkurs, Ergänzungsband, Basilea 2005,
pag. 96 verso l'alto), la nota tabella del diritto
esecutivo prevede un minimo
esistenziale
di fr. 1250.– mensili, che questa Camera ha sempre rispettato (I CCA,
sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 6, menzionata in: BOA n. 24
pag. 11). Tenuto conto di ciò, il fabbisogno minimo del ricorrente ammonta in definitiva
a fr. 3851.15 mensili.
6.
Ne
segue che, una volta sopperito con il proprio reddito di fr. 6152.– mensili al
fabbisogno minimo (fr. 3851.–) e al contributo di mantenimento per la moglie (fr.
2100.
–), il richiedente rimane con soli fr. 200.– mensili. Grazie a tale somma
egli poteva coprire verosimilmente le spese della causa a protezione
dell'unione coniugale (nella quale non aveva postulato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria: doc. G, 8° foglio), ma con ogni evidenza non bastano per
finanziare anche il processo di divorzio. Quanto alla convivente, non risulta
che essa abbia obblighi di mantenimento nei confronti di lui. Si aggiunga che gli
altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria risultano essi pure
adempiuti (art. 14 Lag). Sprovvisto di formazione giuridica, il richiedente non
era palesemente in grado invero di procedere in lite con atti propri (art. 14
cpv. 2 Lag), né la sua causa appariva senza probabilità di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Infine una persona di condizioni agiate, posta
nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente rinunciato a stare in
lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla
nozione: Corboz, Le droit constitutionnel
à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in basso con rinvii). Se
ne conclude, in ultima analisi, che il ricorso merita accoglimento e che la
decisione impugnata va modificata di conseguenza.
7.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
(art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non
soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se
non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa
oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 2). Mal si comprenderebbe
dunque perché AP 1, vittorioso, non avrebbe diritto a ripetibili. Tale
soluzione appare tanto più equa nel caso particolare. Ne avesse fatto
richiesta, in effetti, egli avrebbe verosimilmente fruito dell'assistenza giudiziaria
anche in appello.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo
lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso diritto
cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di
assistenza giudiziaria (sopra, consid. 2). AO 1 non è parte in causa e non è
toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di
modo che non è legittimata neanch'essa a insorgere (sopra, consid. 2). Se ne
conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi
a livello federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto e il dispositivo 1 della decisione impugnata è così
riformato:
Paolo Bernasconi è ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.
3. Intimazione
all'avv. RA 1, Lugano.
Comunicazione a:
– ;
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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