Lexipedia

Decisione

11.2007.54

Misure provvisionali in pendenza di divorzio

26 settembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione

coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008”;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 aprile 2007

presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso il

28 marzo 2007 dal Pretore del Distretto di

Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa intentata il 30 luglio 2004 davanti al

Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il divorzio da AP 1 (1964), AO

1 (1966) ha chiesto il 1° di­cembre 2006 in via provvisionale che la moglie

fosse tenuta a liberare entro il 31 marzo 2007 l'abitazione coniugale (uno

stabile costruito nel 1996 sulla particella n. 1784 RFD di __________). Al

contraddittorio del 30 gennaio 2007 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza,

facendo valere tra l'altro che imperative esigenze psichiche – analizzate in

una perizia giudiziaria consegnata il 1° ago­sto 2006 dal prof. dott. __________

nella causa di merito – ostavano a un suo trasferimento.

B. Statuendo

con “decreto cautelare” del 28 marzo 2007, il Pretore ha assegnato

a AP 1 un termine scadente il 15 maggio 2007 “per proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e

improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso non

successiva al 1° aprile 2008”.

Egli ha rilevato che secondo lo stesso perito occorre fissare alla moglie un

termi­ne definitivo, da stabilire “con molta esattezza”,

entro cui liberare l'immobile e “lavorare (negoziare, elaborare psichicamente, sostenere ecc.) in

funzione di quel limite”. In

esito a tale giudizio il Pretore non ha riscosso oneri processuali. Le

ripetibili sono state compensate.

C. Contro

la decisione appena citata AP 1 ha presentato un appello dell'11 aprile 2007 in

cui chiede che questa Camera ordini l'audizione testimoniale del dott. __________,

rifiutata dal Pretore al contraddittorio del 30 gennaio 2007, e che il “decreto cautelare” in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza avversaria.

Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2007 AO 1 propone di rigettare l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Pendente una causa di divorzio o di separazione “il giudice decreta le necessarie misure

provvisionali”, applicando per

analogia le norme a protezione dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 CC), anche

se non sussiste un numerus clausus di provvedimenti (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 137). Lo scopo di

tali misure è quello di regolare provvisoriamente l'organizzazione della vita

separata, compresa – ove occorra – l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Per

decidere a quest'ultimo proposito il giudice valuta a quale coniuge l'abitazione

torni più utile, tenuto conto degli interessi dei figli minorenni, della

professione esercitata dalle parti, della loro età e del loro stato di salute, come

pure della loro capacità finanziaria e della fattiva possibilità di trovare un

altro alloggio (Gloor, op. cit.,

n. 9 ad art. 137 CC).

2.

Nella

fattispecie l'istante chiede l'assegnazione dell'abitazione coniugale, facendo

valere le esigenze logistiche del suo nuovo nucleo domestico (composto della

sua compagna, della figlia di lei e del figlio comune M__________, nato il 18

maggio 2005). Egli rileva che nulla giustifica l'occupazione di un'intera casa

da parte della sola moglie, per altro senza figli. La convenuta resiste, sottolineando

che non v'è ragione di modificare quanto il Pretore aveva deciso nel 2004 nel

quadro di misure a protezione del­l'unione coniugale e che la sua malattia

psichica le impedisce qualsiasi trasferimento, come può confermare il dott. __________.

Ora, nella decisione appellata il Pretore ha così stabilito: “L'istanza è parzialmente accolta, nel senso

che a AP 1 è assegnato un termine scadente il 15 maggio 2007 per proporre, di

concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono

dell'abitazione coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008” (dispositivo n. 1).

3.

In realtà

sull'istanza cautelare del marito il Pretore non ha statuito per nulla. Il

Dispositivo

dispositivo testé riprodotto si esaurisce in un'assegnazione di termine – nel

frattempo scaduto – a AP 1, invitata a precisare quando intenda lasciare

l'abitazione coniugale di sua iniziativa. Certo, nel dispositivo n. 1 il

Pretore ha dato

l'istanza per “parzialmente

accolta”, lasciando intendere

che entro il 1° aprile 2008 la convenuta sarà costretta a traslocare, ma in

nessun modo egli ha formalizzato tale obbligo. Il dispositivo in questione non è

del resto un titolo autoritativo idoneo per ottenere lo sfratto della convenuta,

nemmeno dopo il 1° apri­le 2008. In sintesi, mal si comprende in che

consisterebbe il parziale accoglimento del­l'istanza deciso dal Pretore se non sul

principio per cui AP 1 non potrà conservare l'uso dello stabile oltre il 1°

aprile 2008. Tale manifestazione d'intenti non basta però per raffigurare una

decisione, la quale deve pur sempre vertere su un oggetto concreto ed

eseguibile, mentre il problema di sapere quando AP 1 dovrà effettivamente abbandonare

la casa rimane un'incognita.

4. L'unico

provvedimento concreto adottato dal Pretore nel dispositivo n. 1 del giudizio

impugnato è in definitiva, come detto, la fissazione del termine (nel frattempo

scaduto) a AP 1. Il fatto di assegnare un termine a una parte per l'adempimento

di un atto processuale costituisce tuttavia un mero provvedimento ordinatorio,

che disciplina il procedimento. E i provvedimenti che disciplinano il

procedimento si qualificano, nel Cantone Ticino, come ordinanze nel senso

dell'art. 94 cpv. 1 prima frase CPC, le quali non sono appellabili (art. 95

cpv. 1 CPC). Che in concreto l'assegnazione di termine sia stata designata erroneamente

dal Pretore alla stregua di un “decreto”, per di più

cautelare, nulla muta a tale situazione. Ne segue che l'appello di AP 1, volto

a far riformare un'ordinanza, va dichiarato irricevibile e che le argomentazioni

addotte dall'interessata nel memoriale dell'11 aprile 2007 sfuggono a ogni disamina.

5. Gli

oneri del pronunciato attuale seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va

equamente ridotta per tenere calcolo del fatto che il giudizio di

appello si riduce a una dichiarazione di inammissibilità (art. 21 LTG per

analogia). Equitativamente vanno moderate anche le ripetibili in favore della

parte vittoriosa, la quale avrebbe potuto limitarsi nelle sue osservazioni a

eccepire l'improponibilità dell'appello, circoscrivendo le altre contestazioni

a brevi argomenti subor­dinati.

6. Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessun elemento oggettivo consente di arguire

che il valore litigioso

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un ricorso in materia civile (sulla rilevanza

del valore anche nelle provvisionali di divorzio: sentenze del Tribunale

federale 5A_119/2007 del 24 aprile 2007, consid. 2.1, e 5A_157/2007 del 5

luglio 2007, consid. 2). L'esame dell'appello risolvendosi in una dichiarazione

di irricevibilità, non è il caso nemmeno di rinviare la causa al Pretore perché

definisca il valore litigioso mediante ordinanza (art. 13 CPC). Ad ogni buon

conto, dovesse l'una o l'altra parte adire il Tribunale federale, nulla le impedirà

di dimostrare che il valore venale netto conseguibile per l'occupazione di una

casa come quella abitata da AP 1 dal 1° dicembre 2006 al 1° aprile 2008 ammonta

ad almeno fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per

ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster