11.2007.54
Misure provvisionali in pendenza di divorzio
26 settembre 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.54
Data decisione, Autorità:
26.09.2007, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in pendenza di divorzio
DECRETO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
MISURE PROVVISIONALI DIVORZIO
ORDINANZA
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.54
Lugano,
26 settembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.144 (divorzio
su richiesta unilaterale, in seguito su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 30 luglio 2004 da
AP 1,
(patrocinato dall' PA 2, )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando
ora sul “decreto
cautelare” del 28 marzo
2007 con cui il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine
“per proporre, di concerto con
Fatti
i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione
coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008”;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 aprile 2007
presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso il
28 marzo 2007 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa intentata il 30 luglio 2004 davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il divorzio da AP 1 (1964), AO
1 (1966) ha chiesto il 1° dicembre 2006 in via provvisionale che la moglie
fosse tenuta a liberare entro il 31 marzo 2007 l'abitazione coniugale (uno
stabile costruito nel 1996 sulla particella n. 1784 RFD di __________). Al
contraddittorio del 30 gennaio 2007 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza,
facendo valere tra l'altro che imperative esigenze psichiche – analizzate in
una perizia giudiziaria consegnata il 1° agosto 2006 dal prof. dott. __________
nella causa di merito – ostavano a un suo trasferimento.
B. Statuendo
con “decreto cautelare” del 28 marzo 2007, il Pretore ha assegnato
a AP 1 un termine scadente il 15 maggio 2007 “per proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e
improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso non
successiva al 1° aprile 2008”.
Egli ha rilevato che secondo lo stesso perito occorre fissare alla moglie un
termine definitivo, da stabilire “con molta esattezza”,
entro cui liberare l'immobile e “lavorare (negoziare, elaborare psichicamente, sostenere ecc.) in
funzione di quel limite”. In
esito a tale giudizio il Pretore non ha riscosso oneri processuali. Le
ripetibili sono state compensate.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 ha presentato un appello dell'11 aprile 2007 in
cui chiede che questa Camera ordini l'audizione testimoniale del dott. __________,
rifiutata dal Pretore al contraddittorio del 30 gennaio 2007, e che il “decreto cautelare” in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza avversaria.
Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2007 AO 1 propone di rigettare l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Pendente una causa di divorzio o di separazione “il giudice decreta le necessarie misure
provvisionali”, applicando per
analogia le norme a protezione dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 CC), anche
se non sussiste un numerus clausus di provvedimenti (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 137). Lo scopo di
tali misure è quello di regolare provvisoriamente l'organizzazione della vita
separata, compresa – ove occorra – l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Per
decidere a quest'ultimo proposito il giudice valuta a quale coniuge l'abitazione
torni più utile, tenuto conto degli interessi dei figli minorenni, della
professione esercitata dalle parti, della loro età e del loro stato di salute, come
pure della loro capacità finanziaria e della fattiva possibilità di trovare un
altro alloggio (Gloor, op. cit.,
n. 9 ad art. 137 CC).
2.
Nella
fattispecie l'istante chiede l'assegnazione dell'abitazione coniugale, facendo
valere le esigenze logistiche del suo nuovo nucleo domestico (composto della
sua compagna, della figlia di lei e del figlio comune M__________, nato il 18
maggio 2005). Egli rileva che nulla giustifica l'occupazione di un'intera casa
da parte della sola moglie, per altro senza figli. La convenuta resiste, sottolineando
che non v'è ragione di modificare quanto il Pretore aveva deciso nel 2004 nel
quadro di misure a protezione dell'unione coniugale e che la sua malattia
psichica le impedisce qualsiasi trasferimento, come può confermare il dott. __________.
Ora, nella decisione appellata il Pretore ha così stabilito: “L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che a AP 1 è assegnato un termine scadente il 15 maggio 2007 per proporre, di
concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono
dell'abitazione coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008” (dispositivo n. 1).
3.
In realtà
sull'istanza cautelare del marito il Pretore non ha statuito per nulla. Il
Dispositivo
dispositivo testé riprodotto si esaurisce in un'assegnazione di termine – nel
frattempo scaduto – a AP 1, invitata a precisare quando intenda lasciare
l'abitazione coniugale di sua iniziativa. Certo, nel dispositivo n. 1 il
Pretore ha dato
l'istanza per “parzialmente
accolta”, lasciando intendere
che entro il 1° aprile 2008 la convenuta sarà costretta a traslocare, ma in
nessun modo egli ha formalizzato tale obbligo. Il dispositivo in questione non è
del resto un titolo autoritativo idoneo per ottenere lo sfratto della convenuta,
nemmeno dopo il 1° aprile 2008. In sintesi, mal si comprende in che
consisterebbe il parziale accoglimento dell'istanza deciso dal Pretore se non sul
principio per cui AP 1 non potrà conservare l'uso dello stabile oltre il 1°
aprile 2008. Tale manifestazione d'intenti non basta però per raffigurare una
decisione, la quale deve pur sempre vertere su un oggetto concreto ed
eseguibile, mentre il problema di sapere quando AP 1 dovrà effettivamente abbandonare
la casa rimane un'incognita.
4. L'unico
provvedimento concreto adottato dal Pretore nel dispositivo n. 1 del giudizio
impugnato è in definitiva, come detto, la fissazione del termine (nel frattempo
scaduto) a AP 1. Il fatto di assegnare un termine a una parte per l'adempimento
di un atto processuale costituisce tuttavia un mero provvedimento ordinatorio,
che disciplina il procedimento. E i provvedimenti che disciplinano il
procedimento si qualificano, nel Cantone Ticino, come ordinanze nel senso
dell'art. 94 cpv. 1 prima frase CPC, le quali non sono appellabili (art. 95
cpv. 1 CPC). Che in concreto l'assegnazione di termine sia stata designata erroneamente
dal Pretore alla stregua di un “decreto”, per di più
cautelare, nulla muta a tale situazione. Ne segue che l'appello di AP 1, volto
a far riformare un'ordinanza, va dichiarato irricevibile e che le argomentazioni
addotte dall'interessata nel memoriale dell'11 aprile 2007 sfuggono a ogni disamina.
5. Gli
oneri del pronunciato attuale seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va
equamente ridotta per tenere calcolo del fatto che il giudizio di
appello si riduce a una dichiarazione di inammissibilità (art. 21 LTG per
analogia). Equitativamente vanno moderate anche le ripetibili in favore della
parte vittoriosa, la quale avrebbe potuto limitarsi nelle sue osservazioni a
eccepire l'improponibilità dell'appello, circoscrivendo le altre contestazioni
a brevi argomenti subordinati.
6. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessun elemento oggettivo consente di arguire
che il valore litigioso
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un ricorso in materia civile (sulla rilevanza
del valore anche nelle provvisionali di divorzio: sentenze del Tribunale
federale 5A_119/2007 del 24 aprile 2007, consid. 2.1, e 5A_157/2007 del 5
luglio 2007, consid. 2). L'esame dell'appello risolvendosi in una dichiarazione
di irricevibilità, non è il caso nemmeno di rinviare la causa al Pretore perché
definisca il valore litigioso mediante ordinanza (art. 13 CPC). Ad ogni buon
conto, dovesse l'una o l'altra parte adire il Tribunale federale, nulla le impedirà
di dimostrare che il valore venale netto conseguibile per l'occupazione di una
casa come quella abitata da AP 1 dal 1° dicembre 2006 al 1° aprile 2008 ammonta
ad almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster