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Decisione

11.2007.55

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per moglie e figlia

19 febbraio 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.592

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza

del 2 maggio 2006 da

AO 1,

ora in

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1,

(ora patrocinato dall' PA 3, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 13 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5

aprile 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 14

maggio 2004. Dal matrimonio è nata G__________, il 6 settembre successivo. Il

marito insegna educazione fisica nel­l'Istituto __________ a __________. La

moglie è segretaria a tempo parziale per una fondazione che fa capo allo stesso

Istituto. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2006, quando il

marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________,

in un immobile di cui è comproprietario insieme con i genitori.

B. Il 2 maggio 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo –

previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere

separata, l'assegna­zione dell'alloggio coniugale con tutti i mobili e le

suppellettili, l'affidamento di G__________ (riservato il diritto di visita del

padre), un contributo alimentare per sé di fr. 700.– e uno per G__________

di fr. 1300.– mensili (assegno familiare compreso) dal 1° maggio 2006. All'udienza

del 23 maggio 2006, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha aderito alle

richieste dell'istante, salvo rifiutare a quest'ultima ogni versamento e

offrire un contributo ali­mentare di fr. 1200.– per la sola figlia (assegno

familiare compreso). Sull'ammissibilità delle prove notificate dalle parti il

Segretario assessore ha statuito, in luogo e vece del Pretore, con ordinanza del

20 giugno 2006.

C. L'istruttoria

è cominciata il 22 agosto 2006 ed è stata chiusa il

29 novembre 2006 dal Segretario assessore, che ha convocato le parti

al dibattimento finale del 15 gennaio 2007. A quest'ultimo le parti hanno

rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 18 dicembre 2006 AP 1 ha

offerto nuovamente un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili (assegno familiare compreso) per la sola figlia. AO 1 ha

ribadito, nel proprio memoriale del

12 gennaio

2007, le richieste formulate nell'istanza. Il 28 marzo 2007 essa ha poi scritto

al Pretore, sollecitando l'emanazione del giudizio.

D. Con

sentenza del 5 aprile 2007 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la

figlia G__________ (“riservato il

più ampio diritto di visita del padre che i coniugi sono tenuti a concordare

tenendo in debito conto i bisogni e desideri della figlia”), e ha condannato AP 1 a versare dal 1°

maggio 2006 un contributo

alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie, oltre a un contributo

di fr. 1600.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso), portato a fr.

1620.– mensili dal 1° gennaio 2007. La tassa di giustizia di fr. 600.– e

le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla

moglie fr. 800.– per ripetibili. Il giudizio sull'assistenza giudiziaria

postulata dall'istante è stato rinviato a un decreto separato.

E. AP 1

è insorto con un appello del 13 aprile 2007 a questa Camera in cui chiede di

annullare la sentenza appena citata e di ritornare gli

atti al Pretore per nuovo giudizio, subordinatamente

di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 300.– mensili e quello per la figlia a fr. 1200.– mensili (assegno

familiare compreso), suddividendo gli oneri processuali di primo grado a metà e

compensando le ripetibili. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei

fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Il

giudizio del Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2

CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibilie.

2.

Dal

profilo formale l'appellante si duole che il nuovo Pretore della sezione,

entrato in carica quando entrambe le parti avevano ormai rinunciato al

dibattimento finale, non abbia indetto una nuova discussione come la legge gli

imponeva (art. 25 cpv. 2 LOG). Ciò renderebbe nulla a priori la sentenza da lui

ema­nata (art. 101 combinato con l'art. 146 CPC).

a) I

nuovi magistrati procedono nei loro incombenti nello stato in cui la causa si trova

(art. 25 cpv. 1 LOG). Se il dibattimento finale è già cominciato o compiuto e

la sentenza non è ancora redatta e approvata dai magistrati usciti di carica,

la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso accordo

fra le parti (art. 25 cpv. 2 LOG). Nella fattispecie le parti hanno rinunciato

al dibattimento finale, ma dopo di allora è entrato in carica un nuovo Pretore

(attribuzione delle sezioni in: FU 101 del 19 dicembre

2006.

pag. 8341). A ragio­ne l'appellante sottolinea pertanto che il nuovo

magistrato

avrebbe

dovuto rinnovare la citazione al dibattimento finale, non potendo semplicemente

valere nei confronti di lui la rinuncia dichiarata al suo predecessore. Tanto

meno ove si pensi che lo scopo del nuovo dibattimento è proprio quello di potersi

esprimere davanti al nuovo giudice. Di per sé la sentenza in rassegna andrebbe

quindi annullata, con rinvio degli atti al Pretore perché indica un altro dibattimento

finale e giudichi di nuovo (analogo principio vigeva sotto l'egi­da dell'art.

74.

vLOG: Rep. 1989 pag. 518; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 51 ad art. 1). Se nella fattispecie tale rigore non si

giustifica, ciò si deve alle particolarità del caso.

b) La

giurisprudenza ha già avuto modo di definire contrario alla buona fede processuale

il comportamento di una parte che attende passivamente l'esito di un processo per

poi prevalersi – in caso di soccombenza – di un vizio formale (sentenza del

Tribunale federale 5P.323/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 3.3 con

riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il convenuto sapeva fin dal 19 dicembre

2006.

che il Pretore della sezione era cambiato (la parte assistita da un

avvocato è tenuta a conoscere la composizione ordinaria di un tribunale pubblicata

sul Foglio ufficiale: loc. cit. con richiamo a DTF 117 Ia 323 consid. 1c). Eppure

nulla ha intrapreso nei tre mesi e mezzo successivi per ottenere una nuova

discussione. Ora, se appena si considera che in camera di consiglio le sentenze

devono essere intimate “entro dieci

giorni dall'atto che chiude l'istruttoria” (art. 369 cpv. 2 CPC), tale passività non trova giustificazione.

Né, del resto, l'appellante allega una ragione qualsiasi che spieghi la remora.

Instare per l'annullamento della sentenza appellata nelle circostanze descritte

non è dunque compatibile con il precetto della buona fede processuale. Al

proposito l'appello non merita accoglimento.

3.

Per

quanto riguarda la protezione dell'unione coniugale, litigiosi sono – come in

prima sede – il contributo alimentare per la moglie e quello per la figlia. A

tal fine il Pretore ha accertato che come insegnante di educazione fisica il

marito è in grado di guadagnare fr. 4900.– mensili, cui può aggiungere fr.

300.

– mensili svolgendo quel poco di attività accessoria esercitata sin da

prima del matrimonio, onde un reddito complessivo di fr. 5200.– mensili. Circa

il fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2730.–

mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

interessi ipotecari sull'alloggio fr. 800.–,

premio della cassa malati fr. 175.90, leasing dell'automobile

fr. 351.85, assicurazione del veicolo

fr. 83.15.–, imposta di circolazione fr. 21.65, onere fiscale fr. 200.– stimati).

Relativamente

alla moglie, il Pretore ha appurato ch'essa guada­gna (lavorando a tempo

parziale) fr. 2360.– mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 3170.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,

locazione con spese accessorie fr. 1177.– [già dedotta la quota compresa

nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati

fr. 216.–, leasing dell'automobile fr. 304.–, assicurazione del veicolo

e imposta di circolazione fr. 120.– stimati, onere fiscale fr. 100.–

stimati). Infine il primo giudice ha valutato il fabbisogno in denaro della

figlia in fr. 1600.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2006 e in

fr. 1620.– mensili dopo di allora.

Constatata

un'eccedenza di fr. 60.– mensili nel bilancio familiare (fr. 40.– dopo il 31

dicembre 2006), il Pretore non ha mancato di rilevare che la moglie avrebbe

avuto diritto a un contributo alimentare di fr. 840.– e la figlia a uno di

fr. 1600.– mensili fino al 31 dicembre 2006, rispettivamente la moglie a

un contributo alimentare di fr. 830.– e la figlia a uno di fr. 1620.– mensili

da allora in poi, ma che per quanto si riferiva alla prima non v'era motivo di

eccedere i limiti della domanda. Di conseguenza egli ha riconosciuto un

contributo alimentare di fr. 700.– mensili all'istante e uno di fr. 1600.–

mensili alla figlia dal 1° maggio al 31 dicembre 2006, rispettivamente un

contributo di fr. 700.– mensili alla moglie e uno di fr. 1620.– mensili

alla figlia dal 1° gennaio 2007 in poi.

4.

L'appellante

sostiene che il Pretore avrebbe dovuto accertare il suo reddito da attività

lucrativa in fr. 4579.– mensili, come dimostrano i conteggi di stipendio

relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2006. Al primo giudice

egli rimprovera di avere considerato anche dati del 2003, mentre il matrimonio

è del maggio 2004. Imputandogli un reddito di fr. 4900.– mensili, sostiene

l'appellante, il primo giudice lo obbligherebbe di fatto a guadagnare più di

quanto egli percepiva come docente di educazione fisica durante la vita in

comune.

a) Per

principio il reddito di un coniuge con obblighi di manteni­mento è quello effettivo.

Trattandosi di un lavoratore dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio

netto percepito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), compreso

il provento di eventuali lavori straordinari, se sono prestati in modo regolare,

costituiscono cioè una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento

(RtiD I-2005 pag. 767 n. 50c). Qualora nondimeno, dando prova di buona

volontà, l'interessato avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito

ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65

consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto.

Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la

formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul

mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di

un reddito virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6

prima frase).

b) Nella

fattispecie il convenuto guadagnava, al momento in cui i coniugi si sono

separati (aprile del 2006), fr. 4579.– mensili netti, assegno familiare

compreso (doc. 13: conteggi di stipendio), per 29 ore settimanali di

insegnamento (interrogatorio formale del 9 ottobre 2005, risposta n. 2). Non consta

ch'egli ricevesse una tredicesima. L'anno prima egli aveva guadagnato

sostanzialmente la stessa cifra (doc. 12: conteg­gi del 2005). Nel 2004 il suo

stipen­dio medio raggiungeva invece fr. 4728.– mensili (doc. 11: conteggi del

2004). A quest'ultimo riguardo il Pretore ha rilevato, per

di più, che il certificato di salario a fini fiscali accluso alla dichiarazione

d'imposta 2004 (nella rubrica “richiami

– UT __________”) attestava quell'anno

un reddito netto da attività principale di fr. 64 837.–, pari a fr. 5403.–

mensili (e non solo a fr. 4728.–). Se poi si considera, ha continuato il

Pretore, che nel 2003 il convenuto guadagnava fr. 5068.– mensili (certificato

di salario a fini fiscali accluso alla dichiarazione d'im­posta 2003, nella medesima rubrica), a un giu­dizio

di verosimiglianza ben ci si può fondare in concreto su uno stipen­dio oggettivamente

conseguibile di fr. 4900.– mensili (sentenza impugnata, pag. 2).

c) Con

la motivazione testé riepilogata l'appellante non si confronta. Nella sentenza

appellata il Pretore ha accertato, in sintesi, che nel 2003 il convenuto aveva

una capacità lucrativa di fr. 5068.– mensili, passata nel 2004 a fr. 5403.–

mensili, ma che senza apparente giustificazione tale potenzialità è calata a

fr. 4728.– mensili nel 2005 e tale è rimasta nel 2006. Nell'appello

l'interessato non adduce alcuna spiegazione al proposito. Non pretende che la

scuola privata gli abbia ridotto lo stipendio (anzi, dagli atti la retribuzione

lorda risulta essere rimasta invariata: fr. 5000.– mensili nel 2004, nel 2005 e

nel 2006: doc. 11, 12 e 13), non asserisce che gli siano state ridotte le ore

di insegnamento e neppure che gli siano mancate opportunità di guadagno

all'interno dell'istituto per cause indipendenti dalla sua volontà. Reputando

ch'egli potrebbe, dando prova di ragionevole impegno, guadagnare fr. 4900.–

mensili, il Pretore non ha fatto altro, quindi, che applicare

adeguatamente i principi stabiliti della giurisprudenza. Su questo

punto l'appello manca di buon diritto.

5.

Quanto al reddito da attività accessoria, l'appellante fa valere di

non poter essere tenuto a lavorare più del 100% e che, comunque sia, “con due sole ore settimanali di attività accessoria

la sua entrata è senz'altro diminuita rispetto a quello che guadagnava prima”, non per malvolere, ma per decisione della ditta __________ che

gli offriva tale possibilità di guadagno. L'appellante soggiunge che, avesse

inteso ridurre il proprio reddito, egli non si sarebbe limitato a diminuire quell'attività,

ma l'avrebbe cessata del tutto.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che, lavorando accessoriamente come

istruttore di fitness per la __________ di __________, il convenuto aveva guadagnato in media fr.

490.

– mensili nel 2005, circa fr. 530.– mensili nel 2004 e, stando alla

tassazione 2003, fr. 484.– mensili nel corso di quell'anno. Dagli atti risulta

altresì che nel 2006 egli ha percepito, sempre dalla medesima ditta, fr. 953.55

nel gennaio del 2006, fr. 604.65 nel febbraio 2006 e fr. 697.70 nel marzo 2006 (doc.

9, 1° foglio, e doc. 10). Licenziato per il 1° maggio 2006 (doc. 1), in seguito

a un successivo accordo raggiunto con la società egli si è poi impegnato a gestire

“una piccola nicchia” di 30 o 40 clienti, un paio d'ore la

settimana, con remunerazione oraria (fr. 23.–/24.– lordi: deposizione di __________:

verbale del 28 novembre 2006, pag. 2 in basso). In simili condizioni il Pretore

ha ritenuto che, con un po' di zelo, il convenuto potrebbe guadagnare almeno

fr. 300.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo).

b) Nella

misura in cui pretende di non poter essere tenuto a lavorare più del 100%,

l'appellante disconosce che – come si è accennato (consid. 4a) – il reddito di

un coniuge con obblighi di mantenimento include anche il provento di attività collaterali,

se queste sono prestate in modo regolare, costituiscono cioè un cespito di

reddito abituale su cui la famiglia può contare. Che egli lavorasse accessoriamente

per la __________ già prima di sposarsi – per poco che sia durato il matrimonio

– non è contestato. Che si trattasse di un'attività regolare è fuori dubbio

(doc. 9 e 10). Non v'è ragione dunque perché il relativo introito non sia

considerato ora nei redditi coniugali. Rimane la questione di sapere per quale

importo ciò debba avvenire, l'appellante obiettando che “con due sole ore settimanali di attività

accessoria la sua entrata è senz'altro diminuita rispetto a quello che

guadagnava prima” (del maggio 2006).

c) Intanto

occorre sgombrare il campo dall'asserzione secondo cui il licenziamento sarebbe

avvenuto per cause estranee alla volontà dell'appellante. Il direttore della __________

ha dichiarato che il rapporto d'impiego è stato rescisso per una “minore affidabilità” del convenuto, non dal profilo qualitativo, ma perché egli non

garantiva più una sufficiente disponibilità di tempo (“Il lavoro svolto dal signor AP 1 è corretto, professionale”. […] “Con affidabilità intendo poter

contare con sicurezza sulla partecipazione da parte sua a un certo numero di

ore di lavoro”: deposizione di __________,

verbale del 28 novembre 2006, pag. 2 in fondo). L'appellante non spiega

tuttavia perché a un certo momento gli sia venuta meno la disponibilità di

tempo. Evoca generiche difficoltà nel conciliare l'attività principale con quella

accessoria, ma non pretende che a un tratto la prima fosse diventata più

impegnativa. Allega di dover “rimanere a disposizione dell'Istituto per cui lavora

per riunioni, scrutini, consigli di classe, collegio docenti e quant'altro,

come noto e risaputo” (memoriale pag. 9), ma non asserisce che da ciò egli

fosse dispensato in precedenza. Né egli contesta che il direttore della __________

gli lasci assoluta libertà nella scelta degli orari, i quali sono perfettamente

conciliabili con le sue 29 ore settimanali di insegnamento (deposizione di __________,

loc. cit., pag. 2 in fondo).

d) Eccepisce

l'appellante che ormai, dopo il suo licenziamento, l'organico della __________

è al completo e che la sua attività accessoria si riduce in definitiva alle due

ore settimanali con la “piccola

nicchia” di 30 o 40 clienti. Il

fatto è che ciò si deve al suo stesso comportamento, non a cause imprevedibili

o a circostanze di forza maggiore. E chi riduce unilateralmente un'attività

accessoria regolarmente esercitata, non può poi valersene. Si aggiunga che, con

una licenza in educazione fisica conseguita nell'Università di __________, l'appellante

(classe 1969) ha maturato esperienza nel suo settore professionale fin dal 2000

(interrogatorio formale del 9 ottobre 2005, risposta n. 1). Né egli risulta essere

men che in buona salute. Nulla induce a supporre pertanto che, dando prova di buona

volontà, egli non sia in grado di guadagnare per mezzo di un'attività

accessoria (esercitata, come detto, sin da prima del matrimonio) quei fr. 300.–

mensili stimati dal Pretore. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste

dunque alla critica.

6.

Da

ultimo l'appellante censura il costo dell'alloggio (fr. 800.– mensili) che il

Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo, sostenendo che la parità di

trattamento impone di considerare nel fabbisogno minimo di entrambi i coniugi

lo stesso onere per l'abitazione. La tesi è infondata. Non perché i coniugi

vadano trattati diversamente in materia logistica, ma perché la parità si

intende in senso qualitativo, non necessariamente quantitativo (I CCA, sentenza

inc. 11.1998.148 del 24 novembre 1999, consid. 4; da ultimo: sentenza inc. 11.2007.24

del 2 dicembre 2008, consid. 9a). Nel caso in esame il Pretore ha riconosciuto

nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa per l'alloggio di fr. 800.– mensili

(in luogo dei fr. 1200.– esposti dall'interessato), pari sostanzial­mente a un

terzo degli oneri ipotecari gravanti l'immobile di cui l'appellante è

comproprietario (per un terzo, appunto). L'appellante non sostiene che la sua

abitazione sia più modesta di quella occupata dalla moglie. Pretendere in simili

condizioni di vedersi inserire un costo dell'alloggio di fr. 1200.– mensili nel

fabbisogno minimo significa perciò rivendicare un indebito. Privo di

consistenza, una volta ancora l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato all'istante, cui

non ha cagionato spese presumibili. Quanto agli oneri di primo grado, il convenuto

chiede di suddividerli metà per parte e di compensare le ripetibili, ma la domanda

è subordinata all'accoglimento dell'appello, ipotesi che come si è visto non si

verifica. Ne segue che la sentenza del Pretore va confermata anche al riguardo.

8.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in

materia civile, ove si consideri la riduzione litigiosa del contributo per la

figlia chiesta in appello (da fr. 1600.–, rispettivamente fr. 1620.–,

a fr. 1200.– mensili) fino alla maggiore età, rispettivamente la riduzione

di quello per la moglie (da fr. 700.– a fr. 300.– mensili), il quale in difetto di

scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio –

calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione:

, ;

, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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