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Decisione

11.2007.57

Stralcio di un appello dai ruoli per desistenza

6 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.3 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio

promossa con petizione del 21 gennaio 2005 da

AP 1

(già patrocinata dall'avv., ,

e ora dall'avv.,)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1);

esaminati gli atti,

premesso

che con decreto cautelare del 30 marzo 2007 emesso nell'ambito di una causa di

divorzio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1967) il Segretario assessore del Distretto di

Blenio ha, in luogo e vece del Pretore, affidato provvisionalmente la figlia A__________

(1989) al padre fino al 24 aprile 2006 e alla madre dopo di allora, il figlio J__________

(1996) al padre, ha disciplinato il diritto di visita del genitore non

affidatario e ha fissato determinati contributi alimentari dovuti dalla madre

ai figli;

preso

atto che contro tale decreto è insorta AP 1 con un appello del 12 aprile 2007

per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assunzione

di una nuova perizia, l'affidamento provvisionale di entrambi i figli (riservato

il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare indicizzato di fr.

1260.– mensili più l'assegno familiare in favore di J__________ dal 1° gennaio

2006, da aumentare a fr. 1560.– mensili dopo il 13° compleanno del ragazzo;

accertato

che il 18 gennaio 2008 i coniugi hanno firmato una convenzione sugli effetti

del divorzio in cui hanno regolato ogni conseguenza legata allo scioglimento

del matrimonio, accordo nel quale figura una clausola n. 7.3 così formulata: “Con quanto sopra, le parti dichiarano di

aver saldato tutti i rapporti patrimoniali tra di loro e tutte le cause

pendenti tra le parti presso la Pretura di Blenio così come presso il Tribunale di appello saranno

stralciate dai ruoli”;

considerato che, trascorsi i due mesi di

riflessione, entrambi i coniugi hanno confermato l'intesa, sicché con sentenza

del­­l'11 aprile 2008 il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio

in luogo e vece del Pretore e ha omologato la convenzione;

appurato

che, come attesta la Pretura, tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione

ed è passata in giudicato;

rilevato che nelle circostanze

descritte l'appello del 12 aprile 2007 in materia provvisionale

va stralciato dai ruoli per desistenza;

ricordato

Considerandi

che in linea di principio chi recede da una lite va ritenuto soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148

cpv. 1 CPC), salvo “giusti

motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo

restando che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta (art. 21 LTG per analogia)

e che l'indennità per ripetibili alla controparte può essere moderata per

equità (art. 77 cpv. 3 CPC);

stabilito

che nella fattispecie AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni, sicché

non si pone problema di ripetibili, e che al prelievo di una tassa di giustizia

si può rinunciare eccezionalmente per “giusti motivi”,

vista la buona volontà dimostrata da AP 1, la quale a distanza di otto mesi dall'appello

ha sottoscritto una convenzione completa sugli effetti del divorzio;

osservato

per contro che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale,

onde la sua caducità ove il richiedente venga meno come parte al processo, foss'anche

per desistenza;

rammentato

pertanto che, qualora al momento in cui recede dalla lite un richiedente non abbia

ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria,

la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi

richiami di giurisprudenza);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. L'appello

è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è dichiarata

senza interesse.

4.

Intimazione:

–;

–,;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95

a 98

LTF entro il termine stabilito

dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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