11.2007.57
Stralcio di un appello dai ruoli per desistenza
6 giugno 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2007.57
Data decisione, Autorità:
06.06.2008, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.57
Lugano,
6 giugno 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.3 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione del 21 gennaio 2005 da
AP 1
(già patrocinata dall'avv., ,
e ora dall'avv.,)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
premesso
che con decreto cautelare del 30 marzo 2007 emesso nell'ambito di una causa di
divorzio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1967) il Segretario assessore del Distretto di
Blenio ha, in luogo e vece del Pretore, affidato provvisionalmente la figlia A__________
(1989) al padre fino al 24 aprile 2006 e alla madre dopo di allora, il figlio J__________
(1996) al padre, ha disciplinato il diritto di visita del genitore non
affidatario e ha fissato determinati contributi alimentari dovuti dalla madre
ai figli;
preso
atto che contro tale decreto è insorta AP 1 con un appello del 12 aprile 2007
per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assunzione
di una nuova perizia, l'affidamento provvisionale di entrambi i figli (riservato
il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare indicizzato di fr.
1260.– mensili più l'assegno familiare in favore di J__________ dal 1° gennaio
2006, da aumentare a fr. 1560.– mensili dopo il 13° compleanno del ragazzo;
accertato
che il 18 gennaio 2008 i coniugi hanno firmato una convenzione sugli effetti
del divorzio in cui hanno regolato ogni conseguenza legata allo scioglimento
del matrimonio, accordo nel quale figura una clausola n. 7.3 così formulata: “Con quanto sopra, le parti dichiarano di
aver saldato tutti i rapporti patrimoniali tra di loro e tutte le cause
pendenti tra le parti presso la Pretura di Blenio così come presso il Tribunale di appello saranno
stralciate dai ruoli”;
considerato che, trascorsi i due mesi di
riflessione, entrambi i coniugi hanno confermato l'intesa, sicché con sentenza
dell'11 aprile 2008 il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio
in luogo e vece del Pretore e ha omologato la convenzione;
appurato
che, come attesta la Pretura, tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione
ed è passata in giudicato;
rilevato che nelle circostanze
descritte l'appello del 12 aprile 2007 in materia provvisionale
va stralciato dai ruoli per desistenza;
ricordato
Considerandi
che in linea di principio chi recede da una lite va ritenuto soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148
cpv. 1 CPC), salvo “giusti
motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo
restando che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta (art. 21 LTG per analogia)
e che l'indennità per ripetibili alla controparte può essere moderata per
equità (art. 77 cpv. 3 CPC);
stabilito
che nella fattispecie AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni, sicché
non si pone problema di ripetibili, e che al prelievo di una tassa di giustizia
si può rinunciare eccezionalmente per “giusti motivi”,
vista la buona volontà dimostrata da AP 1, la quale a distanza di otto mesi dall'appello
ha sottoscritto una convenzione completa sugli effetti del divorzio;
osservato
per contro che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale,
onde la sua caducità ove il richiedente venga meno come parte al processo, foss'anche
per desistenza;
rammentato
pertanto che, qualora al momento in cui recede dalla lite un richiedente non abbia
ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria,
la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi
richiami di giurisprudenza);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è dichiarata
senza interesse.
4.
Intimazione:
–;
–,;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95
a 98
LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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