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Decisione

11.2007.58

Contributi alimentari per il figlio: appello tardivo

23 aprile 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.160 (azione

di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa

con istanza del 10 agosto 2005 da

AO 1 (2003),

(rappresentato dalla madre , ,

e patrocinato dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 16 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20

marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello;

3. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di

primo grado;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 marzo 2007 il Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare al figlio AO 1 (nato il 22

febbraio 2003), per il tramite della madre __________, i seguenti contributi

alimentari indicizzati, assegni familiari non compresi:

fr.

650.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2004,

fr. 655.–

mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005,

fr. 660.–

mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006,

fr. 670.–

mensili dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2014 e

fr. 750.–

mensili dal 1° marzo 2014 alla maggiore età.

La

tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 35.– sono state poste a

carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante

un'indennità

di fr. 3000.– per ripetibili. La sentenza è stata intimata per raccomandata il

giorno stesso della sua emanazione ed è stata ritirata da AP 1 a __________ il

28 marzo 2007 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________

– R Svizzera).

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 aprile 2007 per

ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il

contributo alimentare in favore del figlio sia ridotto dall'8 marzo 2007 a fr.

450.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi). Egli postula

inoltre il conferimento dell'assistenza giudiziaria per la causa di primo

grado. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di mantenimento o di modifica del contributo per figli,

minorenni o maggiorenni, sono disciplinate dalla procedura degli art. 425 segg.

CPC (“Dell'assistenza tra

parenti”). La sentenza del

Pretore è appellabile entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). Le ferie giudiziarie non interrompono il

decorso dei termini (art. 428bis CPC).

2.

Nella

fattispecie il convenuto ha ritirato il plico della Pretura all'ufficio postale

di __________ mercoledì 28 marzo 2007. Il termine di 10 giorni sarebbe scaduto

così il 7 aprile 2007, ma cadendo di sabato si è prorogato fino a martedì 10 aprile 2007 (art. 131 cpv. 3 CPC), il lunedì di Pasqua essendo giorno festivo. Con­segnato all'ufficio

postale di __________ il 16 aprile 2007, l'appello risulta dunque manifestamente

tardivo. Come tale, esso sfugge a qualsiasi esame.

3.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

148.

cpv. 1 CPC). Avendo costui agito senza il patrocinio di un legale,

soccorrono tuttavia “giusti

motivi” (nel senso dell'art.

148.

cpv. 2 CPC) per rinunciare a ogni prelievo. L'appello non essendo stato

notificato alla controparte, non si pone inoltre problema di ripetibili. La

richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può invece

essere accolta già per la circostanza che, versasse pure il convenuto in gravi

ristrettezze, al ricorso faceva difetto sin dall'inizio qualunque possibilità

di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che il memoriale non ha formato

oggetto di intimazione.

4.

Il beneficio

dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti al Pretore, postulato la

prima volta in appello, non può entrare in linea di conto. A parte il fatto che

l'appellante non ha prodotto la necessaria documentazione a sostegno (art. 4

cpv. 1 Lag), una richiesta

di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo, se non per gli “accertamenti preliminari” – estranei al caso in esame

– cui si riferisce l'art. 15 cpv. 1 Lag. La giurisprudenza relativa al vecchio

art. 156 CPC seguiva del resto, e con rigore, il medesimo orientamento (Rep.

1994.

pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). In concreto l'appellante non poteva

quindi chiedere l'assistenza giudiziaria il 16 aprile 2007 per un grado di

giurisdizione conclusosi mediante sentenza del 20 marzo precedente.

5.

Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (riduzione capitalizzata del contributo

alimentare dal marzo del 2007 fino alla maggiore età del figlio, che interverrà

il 22 febbraio 2021) supera agevolmente la soglia dei fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Le

richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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