11.2007.58
Contributi alimentari per il figlio: appello tardivo
23 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2007.58
Data decisione, Autorità:
23.04.2007, ICCA
Titolo:
Contributi alimentari per il figlio: appello tardivo
PROCEDURA PER L'ASSISTENZA TRA PARENTI
art. 428 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.58
Lugano,
23 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.160 (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con istanza del 10 agosto 2005 da
AO 1 (2003),
(rappresentato dalla madre , ,
e patrocinato dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20
marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di
primo grado;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 marzo 2007 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare al figlio AO 1 (nato il 22
febbraio 2003), per il tramite della madre __________, i seguenti contributi
alimentari indicizzati, assegni familiari non compresi:
fr.
650.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2004,
fr. 655.–
mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005,
fr. 660.–
mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006,
fr. 670.–
mensili dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2014 e
fr. 750.–
mensili dal 1° marzo 2014 alla maggiore età.
La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 35.– sono state poste a
carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante
un'indennità
di fr. 3000.– per ripetibili. La sentenza è stata intimata per raccomandata il
giorno stesso della sua emanazione ed è stata ritirata da AP 1 a __________ il
28 marzo 2007 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________
– R Svizzera).
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 aprile 2007 per
ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il
contributo alimentare in favore del figlio sia ridotto dall'8 marzo 2007 a fr.
450.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi). Egli postula
inoltre il conferimento dell'assistenza giudiziaria per la causa di primo
grado. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento o di modifica del contributo per figli,
minorenni o maggiorenni, sono disciplinate dalla procedura degli art. 425 segg.
CPC (“Dell'assistenza tra
parenti”). La sentenza del
Pretore è appellabile entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). Le ferie giudiziarie non interrompono il
decorso dei termini (art. 428bis CPC).
2.
Nella
fattispecie il convenuto ha ritirato il plico della Pretura all'ufficio postale
di __________ mercoledì 28 marzo 2007. Il termine di 10 giorni sarebbe scaduto
così il 7 aprile 2007, ma cadendo di sabato si è prorogato fino a martedì 10 aprile 2007 (art. 131 cpv. 3 CPC), il lunedì di Pasqua essendo giorno festivo. Consegnato all'ufficio
postale di __________ il 16 aprile 2007, l'appello risulta dunque manifestamente
tardivo. Come tale, esso sfugge a qualsiasi esame.
3.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
148.
cpv. 1 CPC). Avendo costui agito senza il patrocinio di un legale,
soccorrono tuttavia “giusti
motivi” (nel senso dell'art.
148.
cpv. 2 CPC) per rinunciare a ogni prelievo. L'appello non essendo stato
notificato alla controparte, non si pone inoltre problema di ripetibili. La
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può invece
essere accolta già per la circostanza che, versasse pure il convenuto in gravi
ristrettezze, al ricorso faceva difetto sin dall'inizio qualunque possibilità
di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che il memoriale non ha formato
oggetto di intimazione.
4.
Il beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti al Pretore, postulato la
prima volta in appello, non può entrare in linea di conto. A parte il fatto che
l'appellante non ha prodotto la necessaria documentazione a sostegno (art. 4
cpv. 1 Lag), una richiesta
di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo, se non per gli “accertamenti preliminari” – estranei al caso in esame
– cui si riferisce l'art. 15 cpv. 1 Lag. La giurisprudenza relativa al vecchio
art. 156 CPC seguiva del resto, e con rigore, il medesimo orientamento (Rep.
1994.
pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). In concreto l'appellante non poteva
quindi chiedere l'assistenza giudiziaria il 16 aprile 2007 per un grado di
giurisdizione conclusosi mediante sentenza del 20 marzo precedente.
5.
Quanto
agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (riduzione capitalizzata del contributo
alimentare dal marzo del 2007 fino alla maggiore età del figlio, che interverrà
il 22 febbraio 2021) supera agevolmente la soglia dei fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Le
richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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