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Decisione

11.2007.6

Azione di divorzio: contributi di mantenimento.

29 gennaio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.60 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 21 marzo 2005 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello dell'11 gennaio 2007 presentato da AP

1 contro la sentenza emessa il 22 dicembre

2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1973) e AP 1 (1974), cittadini __________, si sono sposati a __________ il 21 ottobre

1994. Dal matrimonio sono nati K__________, il 24 aprile 1996, e M__________,

il 10 mar­zo 2000. AO 1, senza particolare formazione, lavora come operaio su

macchine utensili per la __________ a __________. La moglie è alle dipendenze

dello __________ come ausiliaria di pulizie. I coniugi si sono separati di

fatto nel novembre del 2002, quando il marito ha

lasciato l'appartamento coniugale di __________

per trasferirsi ad __________. Il 27 marzo 2005 AO

1 è diventato padre di G__________, nata da una sua relazione con __________

(1975).

B. Nel frattempo, il 21 marzo 2005, AO 1 ha promos­so davanti al Pre­tore

del Distretto di Bellinzona una causa unilaterale di divorzio, postulando –

previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli alla

madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo di fr. 600.–

mensili per

ogni

figlio (assegni familiari compresi) fino al 12° anno di età e uno di fr. 850.–

mensili (assegni familiari compresi) in seguito, rivendicando fr. 5000.– in

liquidazione del regime dei beni e proponendo di suddividere a metà le

prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante il matri­monio presso il

rispettivo isti­tuto di previdenza. Nella sua risposta del 18 maggio 2005 AP 1

ha chiesto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la

pronuncia della separazione, un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per

sé e uno di fr. 800.– mensili per figlio fino al 10° anno di età, aumentati a

fr. 1000.– mensili fino al 13° anno e a fr. 1400.– mensili in seguito. Essa ha

instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il marito ha proposto

di respingere la riconvenzione. Nel successivo scambio di allegati le parti

hanno mantenuto le loro posizioni.

C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 settembre

2006 l'attore ha ribadito sostanzialmente le sue domande, salvo ridurre l'offerta

di contributo alimentare per i figli a fr. 540.– mensili (assegni familiari compresi).

Nel suo allegato del 26 settembre 2006 la convenuta ha aderito al principio del

divorzio, ha postulato un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per sé e uno

di fr. 1300.– mensili per figlio fino al 12° anno di età, da aumentare a fr. 1500.–

mensili dopo di allora.

D. Statuendo

con sentenza del 22 dicembre 2006 il Pretore ha sciolto il matrimonio per

divorzio, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha disposto

la ripartizione a metà dell'avere di vecchiaia accumulato dai coniugi durante

il matrimonio, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita

del padre) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare non indicizzato

di fr. 465.– mensili (assegni familiari compresi) per ogni figlio fino al 12° compleanno,

portato a fr. 665.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di giustizia

di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 gennaio 2007

nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, le sia riconosciuto

un contributo alimentare di fr. 200.– mensili e che quello per ogni figlio sia

fissato in fr. 1300.– mensili fino al 12° anno di età e in

fr. 1500.–

mensili in seguito. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il principio del divorzio, la liquidazione del regime dei beni,

il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti presso i rispettivi

istituti di previdenza professionale, l'affidamento dei figli e il diritto di

visita, non impugnati, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD

II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigioso rimane, in appello, l'ammontare del

contributo di mantenimento per moglie e figli.

2.

In concreto il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3980.–

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2641.50 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio

della cassa malati fr. 321.50, spese non coperte dalla cassa malati fr. 120.–,

spese di trasferta fr. 400.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha

accertato il reddito in fr. 690.– mensili, oltre a fr. 1011.– di assegni

integrativi, senza stabilire il fabbisogno minimo di lei. Il fabbisogno in

denaro di ogni figlio è stato valutato in fr. 1245.– mensili. Tenuto conto della

disponibilità dell'attore (fr. 1338.50 mensili) e del fabbisogno della figlia G__________,

il Pretore ha fissato il contributo per ogni figlio in fr. 465.– mensili

(assegni familiari compresi).

3.

L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, chiedendo

di ridurlo a fr. 1204.75 mensili. Fa valere che la convivenza con __________

giustifica il dimezzamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo e lo

stralcio della locazione, di fatto pagata dalla convivente, come pure delle

spese non coperte dalla cassa malati e quelle di trasferta. Le censure vanno

esaminate singolarmente.

a)

L'appellante chiede di ridurre il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel

fabbisogno del marito a fr. 775.– mensili (la metà del minimo esistenziale di

fr. 1550.– mensili applicabile nel diritto esecutivo a “due altre persone

adulte che formano una durevole comunione domestica”) con l'unico argomento che

l'attore vive con __________. Così argomentando, egli non si confronta

minimamente però con la motivazione del Pretore, secondo cui “terzi (quali

l'attuale convivente del marito) non possono essere tenuti a contribuire, seppure

indirettamente, al mantenimento della famiglia”. Carente di motivazione, al

proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

Certo,

vi sono tribu­nali di altri Cantoni che sogliono inserire nel fabbisogno di un

coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale applicabile nel diritto

esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica”

e che riducono alla metà il canone di locazione (ad

esempio:

ZR 103/2004 pag. 203 n. 50). È vero altresì che il Tribunale federale ha

ritenuto tale prassi “non

arbitraria”

(FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le

sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio 2004, consid. 3.2,

e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2). Questa Camera ha adottato nondimeno

un criterio diverso: essa riconosce a ogni coniuge il minimo esistenziale che a

tale coniuge andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente da

proprie scelte personali (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6 e II-2004 pag. 583 consid.

5a). Del resto, una divisione a metà delle spese senza tenere conto dell'effettiva

capacità economica del singolo non sarebbe equa. Perché tale giurisprudenza

sarebbe contraria al diritto – come si è visto – l'appellante non spiega.

b)

Quanto alla locazione, l'appellante chiede di non

riconoscere alcunché all'attore poiché __________ versa già fr. 1000.– mensili.

A prescindere dal fatto però che, una volta ancora, per giurisprudenza invalsa

questa Camera non suddivide le spese di alloggio fra il coniuge e una terza

persona maggiorenne (FamPra.ch 2000 pag. 135: da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2003.113

del 27 giugno 2005, consid. 5f), in concreto la pigione

dell'appartamento in cui l'interessato abita ammonta a fr. 2000.– mensili (deposizione

__________ del 20 settembre 2005), sicché mal si comprende perché nulla

andrebbe inserito nel fabbisogno minimo di lui. Riconoscendo all'interessato una

spesa di fr. 700.– mensili, il Pretore ha commisurato il

costo dell'alloggio a quello che si riconoscerebbe nelle circostanze specifiche

a una persona singola che viva per conto proprio (criterio definito “corretto e

per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: senten­za 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche

RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti). Anche al proposito la

sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

c)

L'appellante contesta i fr. 120.– mensili per

cure mediche non assunte dalla cassa malati ammessi dal Pretore nel fabbisogno

minimo del marito per problemi di vista, definendoli “non permanenti”. Dagli

atti risulta che l'interessato usa lenti a contatto idrofile con funzione

correttiva e terapeutica per il trattamento di un cheratocono bilaterale (doc.

Z). Ciò richiede adattamenti annui, costanti pulizie e costi

di manutenzione non coperti – o coperti solo parzialmente – dalla cassa malati

(doc. AA e GGG). Trattandosi di un disturbo oculare degenerativo (‹www.keratocomusinternational.com/it›), sussistono costi dunque straordinari e

ricorrenti che a ragione il Pretore ha riconosciuto e il cui ammontare, per

altro, non è contestato (v. anche RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c).

d)

Quanto ai costi d'automobile, l'appellante chiede di riconoscere al marito unicamente

il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e l'imposta di

circolazione (complessivi fr. 108.25), poiché le altre spese sono divise tra il

convenuto e la convivente. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che nella

posta di fr. 400.– rivendicata dall'attore era compresa anche l'indennità per

pasti fuori casa (petizione, pag. 5), di fr. 220.– mensili (FU 2/2001 pag. 75

n. 4 lett. b). Inoltre le spese d'automobile non si limitano alle due sole voci

indicate dalla convenuta. Riconoscendo all'interessato fr. 71.75 mensili per il

carburante non si può dire perciò che il Pretore abbia dimostrato soverchia

generosità, nemmeno tenendo conto di un'eventuale partecipazione della convivente

(la quale per altro non esercita attività lucrativa: deposizione __________ del

20.

settembre 2005, verbali, pag. 5). Per il resto l'appellante non contesta che

l'attore necessiti di un veicolo a fini professionali né pretende che con i

suoi orari di lavoro egli potrebbe ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. Non

vi sono ragioni, ciò posto, per scostarsi dal fabbisogno minimo di fr. 2641.50

mensili stabilito dal Pretore.

4.

L'appellante

contesta altresì le entrate del marito (fr. 3980.– netti mensili), rilevando

che “ il reddito virtuale dell'appellante (sic) è di certo superiore a

fr. 4000.– al mese netti, e ciò in relazione alla sua capacità lavorativa”. Sta

di fatto nondimeno che l'interessata neppure

indica quale reddito potrebbe ragionevolmente conseguire l'attore facendo prova

di buona volontà. Oltre a ciò, la cifra accertata dal Pretore corrisponde a

quanto il marito guadagna presso la Intervalves SA (doc. GGG) con un

grado d'occupazione al 100% (doc. CC). Perché all'attore

andrebbe imputato un reddito più alto di quello effettivo l'appellante

non tenta nemmeno di illustrare. Non motivato, al riguardo l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.

f CPC con rinvio al cpv. 5).

5.

Secondo l'appellante,

a torto il Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro dei figli comuni pari a

quello della figlia del marito nata fuori il matrimonio. A suo avviso poi il

contributo dev'essere scalare, in ragione dell'età dei figli, mentre la

decisione del primo giudice di riconoscere solo fr. 465.– mensili per ogni

figlio è ingiusta. Dalla prima argomentazione va subito sgombrato il campo. Anzitutto

il fabbisogno di K__________ e M__________ non è stato stabilito in fr. 1095.–

mensili come quello di G__________, bensì in fr. 1245.– mensili (sentenza

impugnata, consid. 6 a metà e 10). Inoltre, contrariamente all'opinione della convenuta,

verso un padre comune tutti i figli hanno diritto a un identico livello di vita

e a contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni

oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). In concreto il

Pretore ha fissato i rispettivi fabbisogni in denaro sulla

base delle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, adattandoli in base all'età e alla situazione personale

dei figli. Tale orientamento è assolutamente corretto.

Ciò posto,

il fabbisogno in denaro di un figlio va riconosciuto per intero. Ove i

redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, tale fabbisogno non si decurta,

ma si accerta in che misura rimane scoperto (Emp­fehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 a metà; analogo criterio

prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al

coniuge divorziato). I principi testé riassunti sono ormai consolidati

(sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc.

11.2002.60

del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino

dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio

2003, consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). E siccome in concreto la

disponibilità mensile del padre non consente di far fronte pienamente ai

contributi di mantenimento, avendo egli il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo

(intangibile: DTF 127 II 70 consid. 2c con rinvii), a

ragione il Pretore ha ripartito tale

disponibilità proporzionalmente tra i figli di lui (FamPra.ch 2001 pag.

648.

con rinvio a DTF 127 III 71 consid. 2; Rep. 1999 pag. 152). Anche su questo punto l'appello riesce così destituito di buon diritto.

6.

Quanto al contributo

alimentare per la moglie, il primo giudice ha accertato, richiamando l'art. 125

cpv. 1 CC, che essa lavora a tempo parziale e che, quantunque non guadagni a

sufficienza per coprire il proprio fabbisogno minimo, non può fare assegnamento

su un contributo di mantenimento, già per la circostanza che il marito non è in

grado di erogarlo. L'appellante ribadisce di avere diritto almeno a fr. 200.– mensili,

sottolineando la sua buo­na volontà nel reperire un'occupazione, il suo modesto

reddito e la circostanza di non dover essere penalizzata rispetto all'attore, “il

quale ha fatto una scelta di comporre un'altra famiglia” (appello, pag. 7). Il

problema è che argomentazioni del genere sono totalmente inidonee a sostanziare

la richiesta. Come l'appellante giunga alla cifra di fr. 200.–

mensili, in altri termini, non è dato di capire. Invano

si cercherebbe di sapere poi perché la sentenza del Pretore sarebbe errata e come

il marito potrebbe erogarle un contributo senza che ciò vada a scapito del

contributo per i figli. Sfornito di adeguata motivazione, al riguardo il rimedio

si rivela una volta ancora irricevibile.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è

stato intimato. Né può trovare accoglimento la

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante. A prescindere

dalla possibile indigenza di lei, in effetti, sin dall'inizio l'appello

appariva senza alcuna possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),

tanto da non essere stato notificato. Delle verosimili difficoltà finanziarie

in cui la richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo nella

misura del possibile la tassa di giustizia.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(complessivi fr. 1870.– mensili capitalizzati) supera di gran lunga la soglia

dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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