11.2007.6
Azione di divorzio: contributi di mantenimento.
29 gennaio 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2007.6
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, ICCA
Titolo:
Azione di divorzio: contributi di mantenimento.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
LOCAZIONE
REDDITO IPOTETICO
art. 125 CC
art. 285 CC
Incarto n.
11.2007.6
Lugano
29 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.60 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 21 marzo 2005 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello dell'11 gennaio 2007 presentato da AP
1 contro la sentenza emessa il 22 dicembre
2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1973) e AP 1 (1974), cittadini __________, si sono sposati a __________ il 21 ottobre
1994. Dal matrimonio sono nati K__________, il 24 aprile 1996, e M__________,
il 10 marzo 2000. AO 1, senza particolare formazione, lavora come operaio su
macchine utensili per la __________ a __________. La moglie è alle dipendenze
dello __________ come ausiliaria di pulizie. I coniugi si sono separati di
fatto nel novembre del 2002, quando il marito ha
lasciato l'appartamento coniugale di __________
per trasferirsi ad __________. Il 27 marzo 2005 AO
1 è diventato padre di G__________, nata da una sua relazione con __________
(1975).
B. Nel frattempo, il 21 marzo 2005, AO 1 ha promosso davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona una causa unilaterale di divorzio, postulando –
previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli alla
madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo di fr. 600.–
mensili per
ogni
figlio (assegni familiari compresi) fino al 12° anno di età e uno di fr. 850.–
mensili (assegni familiari compresi) in seguito, rivendicando fr. 5000.– in
liquidazione del regime dei beni e proponendo di suddividere a metà le
prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante il matrimonio presso il
rispettivo istituto di previdenza. Nella sua risposta del 18 maggio 2005 AP 1
ha chiesto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
pronuncia della separazione, un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per
sé e uno di fr. 800.– mensili per figlio fino al 10° anno di età, aumentati a
fr. 1000.– mensili fino al 13° anno e a fr. 1400.– mensili in seguito. Essa ha
instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il marito ha proposto
di respingere la riconvenzione. Nel successivo scambio di allegati le parti
hanno mantenuto le loro posizioni.
C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 settembre
2006 l'attore ha ribadito sostanzialmente le sue domande, salvo ridurre l'offerta
di contributo alimentare per i figli a fr. 540.– mensili (assegni familiari compresi).
Nel suo allegato del 26 settembre 2006 la convenuta ha aderito al principio del
divorzio, ha postulato un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per sé e uno
di fr. 1300.– mensili per figlio fino al 12° anno di età, da aumentare a fr. 1500.–
mensili dopo di allora.
D. Statuendo
con sentenza del 22 dicembre 2006 il Pretore ha sciolto il matrimonio per
divorzio, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha disposto
la ripartizione a metà dell'avere di vecchiaia accumulato dai coniugi durante
il matrimonio, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita
del padre) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare non indicizzato
di fr. 465.– mensili (assegni familiari compresi) per ogni figlio fino al 12° compleanno,
portato a fr. 665.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 gennaio 2007
nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, le sia riconosciuto
un contributo alimentare di fr. 200.– mensili e che quello per ogni figlio sia
fissato in fr. 1300.– mensili fino al 12° anno di età e in
fr. 1500.–
mensili in seguito. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il principio del divorzio, la liquidazione del regime dei beni,
il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti presso i rispettivi
istituti di previdenza professionale, l'affidamento dei figli e il diritto di
visita, non impugnati, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD
II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigioso rimane, in appello, l'ammontare del
contributo di mantenimento per moglie e figli.
2.
In concreto il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3980.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2641.50 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio
della cassa malati fr. 321.50, spese non coperte dalla cassa malati fr. 120.–,
spese di trasferta fr. 400.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha
accertato il reddito in fr. 690.– mensili, oltre a fr. 1011.– di assegni
integrativi, senza stabilire il fabbisogno minimo di lei. Il fabbisogno in
denaro di ogni figlio è stato valutato in fr. 1245.– mensili. Tenuto conto della
disponibilità dell'attore (fr. 1338.50 mensili) e del fabbisogno della figlia G__________,
il Pretore ha fissato il contributo per ogni figlio in fr. 465.– mensili
(assegni familiari compresi).
3.
L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, chiedendo
di ridurlo a fr. 1204.75 mensili. Fa valere che la convivenza con __________
giustifica il dimezzamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo e lo
stralcio della locazione, di fatto pagata dalla convivente, come pure delle
spese non coperte dalla cassa malati e quelle di trasferta. Le censure vanno
esaminate singolarmente.
a)
L'appellante chiede di ridurre il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel
fabbisogno del marito a fr. 775.– mensili (la metà del minimo esistenziale di
fr. 1550.– mensili applicabile nel diritto esecutivo a “due altre persone
adulte che formano una durevole comunione domestica”) con l'unico argomento che
l'attore vive con __________. Così argomentando, egli non si confronta
minimamente però con la motivazione del Pretore, secondo cui “terzi (quali
l'attuale convivente del marito) non possono essere tenuti a contribuire, seppure
indirettamente, al mantenimento della famiglia”. Carente di motivazione, al
proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
Certo,
vi sono tribunali di altri Cantoni che sogliono inserire nel fabbisogno di un
coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale applicabile nel diritto
esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica”
e che riducono alla metà il canone di locazione (ad
esempio:
ZR 103/2004 pag. 203 n. 50). È vero altresì che il Tribunale federale ha
ritenuto tale prassi “non
arbitraria”
(FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le
sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio 2004, consid. 3.2,
e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2). Questa Camera ha adottato nondimeno
un criterio diverso: essa riconosce a ogni coniuge il minimo esistenziale che a
tale coniuge andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente da
proprie scelte personali (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6 e II-2004 pag. 583 consid.
5a). Del resto, una divisione a metà delle spese senza tenere conto dell'effettiva
capacità economica del singolo non sarebbe equa. Perché tale giurisprudenza
sarebbe contraria al diritto – come si è visto – l'appellante non spiega.
b)
Quanto alla locazione, l'appellante chiede di non
riconoscere alcunché all'attore poiché __________ versa già fr. 1000.– mensili.
A prescindere dal fatto però che, una volta ancora, per giurisprudenza invalsa
questa Camera non suddivide le spese di alloggio fra il coniuge e una terza
persona maggiorenne (FamPra.ch 2000 pag. 135: da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2003.113
del 27 giugno 2005, consid. 5f), in concreto la pigione
dell'appartamento in cui l'interessato abita ammonta a fr. 2000.– mensili (deposizione
__________ del 20 settembre 2005), sicché mal si comprende perché nulla
andrebbe inserito nel fabbisogno minimo di lui. Riconoscendo all'interessato una
spesa di fr. 700.– mensili, il Pretore ha commisurato il
costo dell'alloggio a quello che si riconoscerebbe nelle circostanze specifiche
a una persona singola che viva per conto proprio (criterio definito “corretto e
per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche
RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti). Anche al proposito la
sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
c)
L'appellante contesta i fr. 120.– mensili per
cure mediche non assunte dalla cassa malati ammessi dal Pretore nel fabbisogno
minimo del marito per problemi di vista, definendoli “non permanenti”. Dagli
atti risulta che l'interessato usa lenti a contatto idrofile con funzione
correttiva e terapeutica per il trattamento di un cheratocono bilaterale (doc.
Z). Ciò richiede adattamenti annui, costanti pulizie e costi
di manutenzione non coperti – o coperti solo parzialmente – dalla cassa malati
(doc. AA e GGG). Trattandosi di un disturbo oculare degenerativo (‹www.keratocomusinternational.com/it›), sussistono costi dunque straordinari e
ricorrenti che a ragione il Pretore ha riconosciuto e il cui ammontare, per
altro, non è contestato (v. anche RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c).
d)
Quanto ai costi d'automobile, l'appellante chiede di riconoscere al marito unicamente
il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e l'imposta di
circolazione (complessivi fr. 108.25), poiché le altre spese sono divise tra il
convenuto e la convivente. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che nella
posta di fr. 400.– rivendicata dall'attore era compresa anche l'indennità per
pasti fuori casa (petizione, pag. 5), di fr. 220.– mensili (FU 2/2001 pag. 75
n. 4 lett. b). Inoltre le spese d'automobile non si limitano alle due sole voci
indicate dalla convenuta. Riconoscendo all'interessato fr. 71.75 mensili per il
carburante non si può dire perciò che il Pretore abbia dimostrato soverchia
generosità, nemmeno tenendo conto di un'eventuale partecipazione della convivente
(la quale per altro non esercita attività lucrativa: deposizione __________ del
20.
settembre 2005, verbali, pag. 5). Per il resto l'appellante non contesta che
l'attore necessiti di un veicolo a fini professionali né pretende che con i
suoi orari di lavoro egli potrebbe ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. Non
vi sono ragioni, ciò posto, per scostarsi dal fabbisogno minimo di fr. 2641.50
mensili stabilito dal Pretore.
4.
L'appellante
contesta altresì le entrate del marito (fr. 3980.– netti mensili), rilevando
che “ il reddito virtuale dell'appellante (sic) è di certo superiore a
fr. 4000.– al mese netti, e ciò in relazione alla sua capacità lavorativa”. Sta
di fatto nondimeno che l'interessata neppure
indica quale reddito potrebbe ragionevolmente conseguire l'attore facendo prova
di buona volontà. Oltre a ciò, la cifra accertata dal Pretore corrisponde a
quanto il marito guadagna presso la Intervalves SA (doc. GGG) con un
grado d'occupazione al 100% (doc. CC). Perché all'attore
andrebbe imputato un reddito più alto di quello effettivo l'appellante
non tenta nemmeno di illustrare. Non motivato, al riguardo l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC con rinvio al cpv. 5).
5.
Secondo l'appellante,
a torto il Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro dei figli comuni pari a
quello della figlia del marito nata fuori il matrimonio. A suo avviso poi il
contributo dev'essere scalare, in ragione dell'età dei figli, mentre la
decisione del primo giudice di riconoscere solo fr. 465.– mensili per ogni
figlio è ingiusta. Dalla prima argomentazione va subito sgombrato il campo. Anzitutto
il fabbisogno di K__________ e M__________ non è stato stabilito in fr. 1095.–
mensili come quello di G__________, bensì in fr. 1245.– mensili (sentenza
impugnata, consid. 6 a metà e 10). Inoltre, contrariamente all'opinione della convenuta,
verso un padre comune tutti i figli hanno diritto a un identico livello di vita
e a contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni
oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). In concreto il
Pretore ha fissato i rispettivi fabbisogni in denaro sulla
base delle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, adattandoli in base all'età e alla situazione personale
dei figli. Tale orientamento è assolutamente corretto.
Ciò posto,
il fabbisogno in denaro di un figlio va riconosciuto per intero. Ove i
redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, tale fabbisogno non si decurta,
ma si accerta in che misura rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 a metà; analogo criterio
prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al
coniuge divorziato). I principi testé riassunti sono ormai consolidati
(sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc.
11.2002.60
del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino
dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio
2003, consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). E siccome in concreto la
disponibilità mensile del padre non consente di far fronte pienamente ai
contributi di mantenimento, avendo egli il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(intangibile: DTF 127 II 70 consid. 2c con rinvii), a
ragione il Pretore ha ripartito tale
disponibilità proporzionalmente tra i figli di lui (FamPra.ch 2001 pag.
648.
con rinvio a DTF 127 III 71 consid. 2; Rep. 1999 pag. 152). Anche su questo punto l'appello riesce così destituito di buon diritto.
6.
Quanto al contributo
alimentare per la moglie, il primo giudice ha accertato, richiamando l'art. 125
cpv. 1 CC, che essa lavora a tempo parziale e che, quantunque non guadagni a
sufficienza per coprire il proprio fabbisogno minimo, non può fare assegnamento
su un contributo di mantenimento, già per la circostanza che il marito non è in
grado di erogarlo. L'appellante ribadisce di avere diritto almeno a fr. 200.– mensili,
sottolineando la sua buona volontà nel reperire un'occupazione, il suo modesto
reddito e la circostanza di non dover essere penalizzata rispetto all'attore, “il
quale ha fatto una scelta di comporre un'altra famiglia” (appello, pag. 7). Il
problema è che argomentazioni del genere sono totalmente inidonee a sostanziare
la richiesta. Come l'appellante giunga alla cifra di fr. 200.–
mensili, in altri termini, non è dato di capire. Invano
si cercherebbe di sapere poi perché la sentenza del Pretore sarebbe errata e come
il marito potrebbe erogarle un contributo senza che ciò vada a scapito del
contributo per i figli. Sfornito di adeguata motivazione, al riguardo il rimedio
si rivela una volta ancora irricevibile.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato. Né può trovare accoglimento la
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante. A prescindere
dalla possibile indigenza di lei, in effetti, sin dall'inizio l'appello
appariva senza alcuna possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),
tanto da non essere stato notificato. Delle verosimili difficoltà finanziarie
in cui la richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo nella
misura del possibile la tassa di giustizia.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(complessivi fr. 1870.– mensili capitalizzati) supera di gran lunga la soglia
dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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