11.2007.60
Appello privo d'interesse: misure a protezione del figlio competenza del giudice e dell'autorità tutoria
18 marzo 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2007.60
Data decisione, Autorità:
18.03.2009, ICCA
Ricorso:
TF,5A_262/09, 19.08.2009
Titolo:
Appello privo d'interesse:
misure a protezione del figlio competenza del giudice e dell'autorità tutoria
COMPETENZA
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 315b cpv. 3 CC
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.60
Lugano
18 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Ermotti ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 254.2003/R.37.2006
(protezione del figlio: provvedimenti cautelari) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
a
CO 2 ,
(patrocinata
dall' PA 2 ) e alla
Commissione
tutoria regionale 5,
per quanto
riguarda il collocamento e la sospensione delle relazioni
personali con
la figlia __________
(1991);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 19 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 29 marzo
2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal
matrimonio fra AP 1 (1961) e CO 2 (1958) sono nati Je__________ (11 marzo
1991), Jo__________ (9 marzo 1994) e J__________ (31 ottobre 1995). Con sentenza
dell'8 luglio il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il
matrimonio per divorzio omologando una convenzione di divorzio che prevedeva –
tra l'altro – l'affidamento dei figli alla madre, con ampio diritto di visita
del padre da concordare tramite la curatrice __________ , designata in tale
veste dalla Commissione tutoria regionale 5 che – su richiesta del Pretore – con
decisione del 14 maggio 2003 aveva istituito in favore dei minori una curatela
psico-educativa (art. 308 CC). Con risoluzione del 6 ottobre 2004 la medesima
Commissione ha adottato altresì una misura di sostegno e di controllo sui figli
giusta l'art. 307 cpv. 3 CC, incaricando a tale scopo __________.
B. Nel
marzo del 2006 CO 2 ha manifestato l'intenzione di cambiare domicilio e trasferirsi
con i figli nel Canton __________. Il 23 marzo 2006 AP 1 si è così rivolto alla
Commissione tutoria regionale 5 affinché impedisse il trasferimento o, in
subordine, privasse la madre della custodia parentale. Decidendo
inaudita
parte il 30 marzo 2006, la Commissione tutoria regionale ha fatto divieto a CO
2 “di traslocare e di cambiare domicilio con i figli fino a conclusione dell'anno
scolastico in corso”. Tale divieto è stato confermato, dopo contraddittorio,
con decisione del 6 aprile 2006. Il 24 aprile 2006 AP 1 ha promosso causa contro
l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere
– essenzialmente – l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'autorità parentale.
C. Il 25
aprile 2006 Je__________ è stata ricoverata nel servizio di pediatria dell'Ospedale
regionale di Lugano. Il 4 maggio 2006, presso lo stesso reparto, si è tenuto un
incontro alla presenza dei medici curanti, dei genitori, del presidente e del
membro permanente della Commissione tutoria regionale 5 in esito al quale è
stato deciso il prolungamento della degenza ospedaliera della minore fino all'11
maggio 2006, giorno in cui sarebbe stata collocata nel __________ di __________,
per breve tempo. La Commissione tutoria ha quindi formalizzato tale soluzione con
risoluzione intimata il 15 maggio 2006, stabilendo in due settimane il periodo
di collocamento, incaricando un “capo progetto” di seguirne l'andamento e
sospendendo le relazioni personali di Je__________ con i genitori. Il 23 maggio
successivo l'autorità tutoria ha poi prolungato il collocamento di Je__________
nel __________ fino al 10 giugno 2006. Nel frattempo con decisione del 7 maggio
2006 emessa senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha respinto un'istanza presentata lo stesso giorno da AP 1 per privare –
provvisoriamente – CO 2 della custodia parentale e collocare la figlia Je__________
in un istituto o famiglia affidataria.
D. Il
24 maggio 2006 AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele chiedendo
l'annullamento della decisione del 15 maggio 2006 poiché emessa da
un'autorità incompetente. Nelle sue osservazioni del 13 giugno
2006 la Commissione tutoria regionale si è rimessa al giudizio dell'Autorità di
vigilanza, mentre nel suo memoriale del 14 giugno 2006 CO 2 ha proposto di
respingere il ricorso. In una replica del 4 luglio 2006 AP 1 ha confermato la
sua posizione mentre in una duplica del 20 luglio 2006 CO 2 ha ribadito il suo punto
di vista. Statuendo il 29 marzo 2007 l'Autorità di vigilanza ha respinto il
ricorso. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state
poste a carico di AP 1 tenuto a rifondere a CO 2 fr. 500.– per ripetibili.
E. AP 1
ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera con un
appello del 19 aprile 2007, nel quale chiede di accertare la nullità della
risoluzione della Commissione tutoria regionale 5 o, in subordine, di annullarla.
Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2007 CO 2 propone di respingere l'appello.
La Commissione tutoria regionale è rimasta silente.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano
le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili entro
venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La
procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per
analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. In
concreto, la decisione presa il 4 maggio 2006 dalla Commissione tutoria regionale
ha natura meramente incidentale (sulla nozione: RtiD II-2005 pag. 696
consid. 3). Tra le decisioni incidentali si annoverano in effetti – come questa
Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005
pag. 697 consid. 5) – sia le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione
di prove, sia le decisioni con cui un'autorità adotta misure provvisionali,
cioè provvedimenti d'urgenza (nella fattispecie: collocamento della figlia nel __________
per un breve periodo e temporanea sospensione delle relazioni personali della
medesima con genitori e curatori).
3. Le
decisioni incidentali emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili
all'Autorità di vigilanza entro lo stesso termine di quelle finali, a
condizione però che possano causare al-l'interessato un danno “non
altrimenti riparabile” (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005 pag. 696 consid.
4). E nel caso di decisioni provvisionali, poi, l'impugnabilità presuppone che
la decisione sia stata adottata “previo contraddittorio”. Ciò significa che
davanti alla Commissione tutoria regionale le parti devono aver avuto modo di
esprimersi. In concreto è quanto risulta sia avvenuto all'incontro del 4 maggio
2006, né l'appellante afferma il contrario. Quanto al provvedimento deciso
(collocamento della figlia e sospensione delle relazioni personali) è
innegabile che sia suscettibile di arrecare un pregiudizio “non altrimenti
riparabile”.
4. Ciò
premesso, resta il fatto che la contestata decisione della Commissione tutoria
regionale prevedeva il collocamento di __________ al __________ di __________
per un periodo di due settimane dall'11 maggio 2006. Anche volendo tener conto
del fatto che con una successiva risoluzione del 23 maggio 2006 il collocamento
è stato prolungato fino al 10 giugno 2006, la misura
adottata
è definitivamente terminata da anni. Del resto si era già conclusa da mesi
anche al momento dell'emanazione della decisione dell'Autorità di vigilanza. Né
sussistono, nel caso specifico, i presupposti per un giudizio “a posteriori”.
a)
Un interesse legittimo all'ottenimento di una
sentenza è dato solo, in effetti, ove sia concreto e attuale (cfr.
sul piano federale: Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in
fondo). Un interesse astratto e virtuale può se mai – eccezionalmente – essere
ritenuto legittimo, nonostante intervenuta caducità del litigio, ove sussistano
tre requisiti cumulativi (al proposito è opportuno applicare per analogia la
giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 88 vOG: Poudret, op. cit., pag. 390 a metà):
– il primo verte sulla questione divenuta senza oggetto, che dev'essere
suscettibile di riproporsi in ogni tempo e in circostanze identiche o quanto
meno analoghe;
– il secondo riguarda la soluzione del caso, che dev'essere di
fondamentale importanza e giustificarsi alla luce del pubblico interesse;
– il terzo attiene alla durata della procedura, che dev'essere tale da
impedire all'atto pratico una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità
di ricorso (Kälin, Das Verfahren
der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261 seg.
con richiami; Spühler, Die
Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 28
n. 16 con rinvii).
In
concreto estremi del genere non si ravvisano, già per la circostanza che la regolamentazione
del temporaneo collocamento di un minore presso un centro di accoglienza, con
sospensione provvisoria delle relazioni personali con genitori e curatori, è un
caso particolare che dipende dalle contingenze specifiche della singola
fattispecie, non una questione “di fondamentale importanza”, la cui legittimità
debba essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici
(regesto in: RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c).
b) Non giova pertanto all'appellante pretendere in ogni modo l'emanazione
di una decisione invocando garanzie costituzionali come il principio di
legalità, o la violazione di diritti suoi e di sua figlia Je__________, o l'intenzione
di promuovere un'azione di risarcimento, o ancora la sua qualità di membro del
comitato dell'”Associazione __________”, preoccupato di una “chiarezza
giuridica” e della “sicurezza nel diritto”. Sono tutti elementi che, di fronte
a una intervenuta caducità del litigio, non concorrono a far ravvisare il
persistere di un interesse legittimo al giudizio, secondo i tre criteri
eccezionali – e cumulativi – appena esposti (sopra, consid. 4a).
c) L'appellante fa valere altresì che dandosi nullità di un atto
amministrativo
ogni autorità, e pertanto anche questa Camera è tenuta a constatare d'ufficio e
in ogni momento tale vizio.
Se non
che, la sanzione della nullità va applicata con cautela, nel rispetto della
sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale è dato
il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei
limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146
CPC). Esistono per vero casi manifesti in cui, a prescindere dal diritto cantonale,
determinate pronunzie devono ritenersi nulle per principio (si pensi all'ipotesi
in cui, per avventura, un tribunale del lavoro pronunci un divorzio: Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 237 n. 25). Analogo principio vige nel
diritto amministrativo ove l'annullabilità dell'atto è la regola mentre la nullità
assoluta presuppone un vizio grave, facilmente riconoscibile e che tale constatazione
non violi gravemente il principio della certezza del diritto (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 41 LPAmm). La fattispecie in
esame non denota però estremi siffatti, se solo si considera che l'art. 315a
cpv. 3 CC prevede in determinate ipotesi la competenza parallela dell'autorità
tutoria accanto a quella del giudice. Non sarebbe lecito né proporzionato, dunque,
accertare – dandosene gli estremi – la nullità della decisione nell'ambito di
un appello ormai privo di ogni interesse concreto e attuale.
d)
Ciò posto, l'interessato non può dunque pretendere
che la Camera statuisca sul suo appello nonostante l'intervenuta caducità del
litigio. Anzi, la misura del collocamento è terminata pochi giorni dopo l'inoltro
del ricorso all'Autorità di vigilanza, ben prima quindi ch'essa emanasse la
decisione impugnata in questa sede. A ben vedere quindi l'Autorità di vigilanza
– in siffatte circostante – avrebbe dovuto dichiarare il ricorso privo di
interesse giuridico. Occorre pertanto intervenire d'ufficio e riformare la
decisione impugnata di conseguenza.
5. Resta
da esaminare la questione degli oneri processuali e delle ripetibili inerenti
alla procedura davanti all'Autorità di vigilanza. Si ricorda a tal fine che ove
un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico, si applica per
analogia l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488
consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo
terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto
dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. L'Autorità
di vigilanza avrebbe quindi dovuto domandarsi quale sarebbe stato il verosimile
esito del ricorso qualora il periodo relativo al collocamento fissato dalla
Commissione tutoria regionale 5 non fosse nel frattempo trascorso.
a) Nel
proprio ricorso del 24 maggio 2006, AP 1 riconosceva che con la risoluzione del
4 maggio 2006 la Commissione tutoria regionale aveva in sostanza messo in atto
quanto da lui chiesto, aggiungendo che aveva comunque deciso di presentare
ricorso per “porre chiarezza in merito alle rispettive competenze”. La
causa da lui promossa il 24 aprile 2006 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano per ottenere l'affidamento dei figli e l'autorità parentale – sosteneva
– aveva infatti comportato la decadenza della competenza della Commissione
tutoria regionale a occuparsi delle relazioni personali dei genitori con la
figlia, nonché delle opportune misure per la sua protezione. La decisione presa
sul collocamento di Je__________ presso il __________ emanando da un'autorità
incompetente – concludeva – andava dunque annullata.
b) Ora,
legittimato a ricorrere è colui a cui deriva uno svantaggio dalla decisione
impugnata, ossia colui che vede respinte, anche solo parzialmente, le proprie
domande (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307; Appendice
2000/2004, Lugano 2005, n. 43 e 44 ad art. 307), ciò che – come visto – non era
il caso per AP 1, il quale aveva “chiaramente indicato che non intendeva opporsi
al provvedimento come tale”. L'interrogativo che l'Autorità di vigilanza si è
posto circa l'interesse del ricorrente a postulare l'annullamento della
decisione della Commissione tutoria regionale non era – pertanto – fuori luogo.
Non fosse nel frattempo divenuto privo di interesse per il decorso – in pendenza
di procedura – del lasso di tempo stabilito nella decisione impugnata, il
ricorso avrebbe dunque dovuto essere verosimilmente respinto. Ma anche
prescindendo da ciò, esso non avrebbe probabilmente avuto miglior esito.
c) Davanti
all'Autorità di vigilanza AP 1 ha pure sollevato la nullità della decisione del
4 maggio 2006, poiché la Com-missione tutoria regionale non aveva deliberato al
completo, vista l'assenza all'estero del delegato del Comune. Sennonché l'interessato
non pretende che ciò gli sia stato causa di pregiudizio. Anzi, come visto,
ammette che le misure adottate corrispondevano in sostanza a quanto da lui
medesimo richiesto (sopra, consid. 5a). Agli atti figura inoltre una “nota d'ufficio-telefonica”
del 23 marzo 2007 (doc. 9), dalla quale risulta che la decisione è stata
adottata “in via di circolazione” , interpellando telefonicamente il delegato
del Comune – assente in vacanza – il quale ha così potuto esprimere il proprio
accordo. In circostanze siffatte, pertanto, l'Autorità di vigilanza non avrebbe
potuto far altro – verosimilmente – che respingere, come ha fatto, la censura
sollevata.
d) Il ricorrente ha lamentato altresì la mancanza di competenza delle
autorità tutorie, facendo valere che dopo l'inoltro dell'azione di modifica
della sentenza di divorzio la competenza per adottare misure di protezione dei
figli spettava esclusivamente al giudice e che il giudice e l'autorità tutoria
non avevano la facoltà di accordarsi altrimenti. Tale questione merita di
essere approfondita.
È
vero che – come già detto (sopra, lett. B) – il 24 aprile 2006 AP 1 ha chiesto
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'affidamento dei figli e l'attribuzione
dell'autorità parentale. E la modifica di una sentenza di divorzio per quanto
concerne l'attribuzione dell'autorità parentale in assenza di accordo fra i
genitori compete al giudice civile (art. 134 cpv. 3 CC; cfr. sull'art. 315b
CC: RtiD II-2007 pag. 677 in alto). E dandosi pendenza di un'azione di modifica
della sentenza di divorzio si applica l'art. 315a
CC (Breitschmid, op. cit., n.
10a in fine ad art. 315/315a/315b). In
tal caso il giudice della modifica della sentenza di divorzio prende anche le
misure necessarie per proteggere il figlio, affidandone l'esecuzione alle
autorità tutorie (art. 315a cpv. 1 CC). Egli può adeguare inoltre alle
nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese
dalle autorità tutorie (art. 315a cpv. 2 CC). Di principio, pertanto,
dopo il 24 aprile 2006 la competenza per adottare misure giusta gli art. 307
segg. CC in favore di Je__________ spettava al Pretore.
e) Resta
il fatto che, pur in pendenza di una causa di modifica della sentenza di
divorzio, le autorità tutorie restano competenti per continuare una procedura
di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315a
cpv. 3 n. 1 CC), come pure per ordinare le misure immediatamente necessarie
alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa
prenderle tempestivamente (art. 315a cpv. 3 n. 2 CC). In concreto la
Commissione tutoria regionale si è occupata di Je__________ e dei suoi fratelli
fin dal 2003, gestendo la curatela educativa per la sorveglianza delle
relazioni personali con il padre istituita dal giudice del divorzio e prendendo
ulteriori misure di protezione dei figli dopo lo scioglimento del matrimonio. Ancora
il 23 marzo 2006 il padre si è rivolto all'autorità tutoria alfine di impedire
il trasferimento dei figli nella Svizzera romanda. Non risulta tuttavia che
prima del 4 maggio 2006 l'autorità tutoria si sia occupata del collocamento di
Je__________, o più in generale di misure da adottare in suo favore prima dell'ospedalizzazione,
decisa dalla madre. Che le radici del disagio manifestato da Je__________
fossero strettamente connesse con la procedura avviata dal padre per impedire
alla madre di trasferirsi con i figli in un altro Cantone è possibile, ma non
per questo la misura del collocamento adottata dalla Commissione tutoria
regionale può essere vista come il seguito di un procedimento di protezione già
in atto. L'art. 315a cpv. 3 n. 1 CC, pertanto, non poteva fondare la
competenza dell'autorità tutoria.
f) Resta
da vedere se tale competenza poteva fondarsi sull'art. 315a cpv. 3 n. 2
CC. Nel suo ricorso del 24 maggio 2006 AP 1 ha sottolineato di aver adito il Pretore
con un'istanza di misure cautelati già il 7 maggio 2006, quando la figlia era
ricoverata in ospedale e pertanto sufficientemente tutelata, sicché il giudice avrebbe
sicuramente avuto il tempo di intervenire per ordinarne il collocamento. Egli
trascura tuttavia che per i responsabili del Servizio di pediatria la riunione
del 4 maggio 2006 era prevista come “incontro di dimissione” e che solo al momento,
confrontati con la reazione della ragazza, è stata avanzata la proposta di
prolungare il suo ricovero per il tempo minimo necessario a trovare una sistemazione
a tempo limitato in una struttura d'accoglienza (rapporto del Servizio medico-psicologico
del 31 maggio 2006, pag. 3 da metà: allegato al doc. 3). Ed è in questo
contesto che si situa – appunto – la risoluzione della Commissione tutoria
regionale di quello stesso 4 maggio 2006.
D'altro
canto il Pretore, adito con un'istanza del 7 maggio 2006, difficilmente avrebbe
potuto agire con la necessaria tempestività. Tanto meno se si considera che
egli, dal 2004, non aveva avuto modo di seguire le – non certo trascurabili –
vicissitudini della famiglia, e a quel momento aveva a sua disposizione solo
gli allegati del padre ma non conosceva né l'opinione della madre né l'opinione
della figlia. Difficilmente egli avrebbe potuto adottare una misura tanto
incisiva come il collocamento di Je__________ prima di effettuare degli accertamenti
sulla situazione di disagio della ragazza presso il servizio di pediatria dell'ospedale
o il Servizio medico-psicologico e senza sentire gli interessati. Per tacere
del fatto che l'organizzazione pratica del collocamento in un istituto richiede,
notoriamente, qualche tempo. La situazione concreta, pertanto, giustificava un
intervento d'urgenza dell'autorità tutoria giusta l'art. 315a cpv. 3 n.
2 CC. Anche sotto tale profilo dunque, il ricorso davanti all'Autorità di
vigilanza sarebbe stato verosimilmente destinato all'insuccesso, se non fosse divenuto
privo di interesse prima della decisione. Ne segue che gli oneri processuali di
tale procedura, incontestati quanto al loro ammontare, restano a carico del
ricorrente.
6. Quanto
agli oneri relativi al presente giudizio, in esito all'appello il dispositivo
n. 1 della decisione impugnata viene modificato nel senso che il ricorso del 24
maggio 2006 non è respinto bensì dichiarato privo d'interesse. Ciò tuttavia non
comporta l'accertamento della nullità o l'annullamento della decisione della Commissione
tutoria regionale come richiesto dall'appellante. Inoltre, come detto (sopra,
consid. 4d), l'appello si dimostrava privo di interesse fin dall'inizio. Ciò
giustifica di porre la tassa di giustizia e le spese a carico dell'appellante,
tenuto inoltre a rifondere un'adeguata indennità per ripetibili a CO 2 che ha
presentato osservazioni all'appello per il tramite di una patrocinatrice.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.
Considerandi
112.
cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata
è così riformato:
Il
ricorso del 24 maggio 2006 inoltrato da AP 1 è dichiarato senza interesse
giuridico.
Per il
resto la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a CO 2 fr. 800.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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