11.2007.62
Divorzio: liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi nella separazione dei beni
28 dicembre 2012Italiano40 min
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Numero d'incarto:
11.2007.62
Data decisione, Autorità:
28.12.2012, ICCA
Titolo:
Divorzio: liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi nella separazione dei beni
SEPARAZIONE DEI BENI
art. 248 CC
Incarto n.
11.2007.62
Lugano
28 dicembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.61 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 marzo 2005 da
AO 1 già in
(rappresentato dall'amministratore della successione
avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. dott. PA 1 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 aprile 2007 presentato da AP 1, già AP 1, contro la sentenza emessa il
16 marzo 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza contenuta nell'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 maggio 2007 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
4. Se
dev'essere accolto il ricorso contestuale all'appello da AP 1 in materia di assistenza giudiziaria;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA
1 (1962) e AP 1 (1959) si sono sposati a __________ il 25 luglio 1997, dopo
avere adottato il regime della separazione dei beni. Al momento del matrimonio
essi avevano già una figlia, A__________, nata il 15 aprile 1997. Il marito era
dirigente e azionista al 50% della ditta __________, attiva nel campo della
fornitura e posa di cucine componibili e mobili per bagni. Amministratore unico
dell'azienda e azionista per il rimanente 50% era il fratello __________. La
moglie, di formazione orafa, prima di sposarsi era impiegata nel ramo della
ristorazione, ma dal maggio 1995 al maggio 1997 è rimasta inabile al lavoro per
malattia e il 23 agosto 1996 ha postulato una rendita d'invalidità. Dopo la
nascita della figlia, o per lo meno dopo il 1998, essa non ha più lavorato. La
famiglia viveva in una casa unifamiliare a __________, proprietà del marito
(particella n. 1715 RFD), che la moglie ha lasciato a fine maggio del 2002 per
trasferirsi con la figlia da conoscenti, salvo rientravi dopo il luglio del
2002, quando il marito è andato a vivere prima dal fratello e poi in un appartamento
di proprietà della ditta a __________.
B. Nel
quadro di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa
il 2 maggio 2002 da AP 1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emesso
svariati decreti cautelari per disciplinare la vita separata dei coniugi (inc. SP.
2002.20). Statuendo infine il 26 marzo 2004 su un appello del marito contro un
decreto cautelare emanato dal Pretore il 17 marzo 2003, questa Camera ha
stabilito i contributi alimentari a carico di AA 1 in fr. 4145.– mensili dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 e di fr. 4015.– mensili dal 16
aprile 2003 in poi per la moglie e in fr. 1510.– mensili dal 1° gennaio al
15 aprile 2003 e di fr. 1670.– mensili dal 16 aprile 2003 in poi per la figlia A__________, assegni familiari compresi. Nel caso in cui avesse assunto
direttamente gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale di __________,
AA 1 è stato autorizzato a compensare tale versamento deducendo da quanto dovuto
a moglie e figlia sino a concorrenza di fr. 1532.– mensili (inc.
11.2003.40). A un'udienza del 7 aprile 2004, indetta nel corso
dell'istruttoria, il Pretore ha sospeso la causa per consentire trattative in
vista di un accordo sul divorzio e sulle sue conseguenze. Non risulta che la
procedura a tutela dell'unione coniugale sia mai stata riattivata (inc. SP. 2002.20).
C. Il
24 marzo 2005 AA 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, chiedendo di accertare
che ogni coniuge fosse tenuto a provvedere da sé al proprio sostentamento, che
fosse pronunciata la “separazione del regime dei beni” nel senso che ogni coniuge
fosse dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, eccetto la mobilia e le
suppellettili dell'abitazione coniugale e una Mercedes-Benz “E320T” (con
obbligo di restituzione per la moglie sotto comminatoria dell'esecuzione
effettiva e dell'art. 292 CP), che la figlia fosse affidata alla madre, che l'autorità
parentale fosse attribuita in comune ai genitori (riservato il suo diritto di
visita) e che il suo contributo alimentare per A__________ fosse stabilito in
fr. 1850.– mensili.
D. Con
risposta del 16 settembre 2005 AP 1 ha aderito al principio di divorzio, ma ha
postulato un contributo alimentare per sé di almeno fr. 4500.– mensili, il
riparto a metà della prestazione d'uscita maturata dai coniugi durante il
divorzio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, l'affidamento
di A__________ con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il
diritto di visita del padre), lo sblocco di un conto risparmio intestato alla
figlia e un contributo alimentare per la medesima di fr. 1850.– mensili
fino al 12° anno di età e di fr. 2020.– mensili dopo di allora. In via
cautelare, essa ha chiesto l'affidamento di A__________, contributi
provvisionali di fr. 4015.– per sé e di fr. 1850.– mensili per la figlia,
il versamento di fr. 31 000.– per spese di trasloco, per l'acquisto di nuova mobilia e il
deposito in garanzia per un futuro nuovo appartamento, oltre allo sblocco di un
conto risparmio intestato alla figlia. Nella replica del 20 ottobre 2005 AA 1 ha ribadito la sua petizione e ha proposto di respingere l'istanza cautelare. Il 15 novembre 2005
si è tenuta l'udienza per il contraddittorio sull'istanza cautelare, nel cui ambito
le parti hanno confermato le loro domande. AP 1 ha poi duplicato il 2 dicembre 2005 nel merito, confermando il proprio punto di vista. Il Pretore
ha trattato la causa come istanza comune di divorzio con accordo parziale e ha
sentito i coniugi il 15 novembre 2005. Scaduto il termine bimestrale di
riflessione, i coniugi hanno confermato la loro volontà di sciogliere il
matrimonio per divorzio e di demandare al giudice la decisione sui punti controversi.
E. In
pendenza di causa, il 22 gennaio 2006, AA 1 ha avuto una figlia da __________ (1968), S__________, che ha riconosciuto. In esito a due procedure cautelari avviate
l'una dal marito il 27 gennaio 2006 intesa alla soppressione del
contributo alimentare per la moglie e al riconoscimento di fr 1850.– mensili
per A__________ (o di fr. 1261.70 ciascuna) e l'altra della moglie il 9
febbraio 2006 per ottenere una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, con
decreto unico del 5 aprile 2006 il Pretore ha ridotto il contributo
provvisionale per la moglie a fr. 3305.– mensili e quello per A__________
a fr. 1258.– mensili dal 1° febbraio 2006, respingendo la domanda di
provvigione ad litem di AP 1. Contro tale decreto AP 1 è insorta a
questa Camera mediante appello del 20 aprile 2006, sul quale questa Camera ha
statuito con sentenza odierna (inc. 11.2006.41).
F. Nel
frattempo, il 9 febbraio 2006, si è tenuta l'udienza preliminare di merito. Il 16
ottobre 2006 AP 1 ha poi presentato una nuova istanza cautelare per ottenere il
ripristino dal 1° febbraio 2006 dei contributi stabiliti da questa Camera
con la sentenza del 26 marzo 2004 e l'avviso a due debitori del marito di
versare a lei determinati importi, richiesta che il convenuto ha proposto di respingere
all'udienza del 9 gennaio 2007 indetta per il contraddittorio. Non dovendosi assumere
prove, le parti hanno tenuto seduta stante la discussione finale, confermando
le rispettive posizioni. L'istruttoria di merito, avviata il 9 febbraio 2006,
è terminata il 27 dicembre 2006. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 27
dicembre 2006 AA 1 ha confermato le sue richieste di giudizio, salvo postulare
la nomina di un curatore a tutela del suo diritto di visita e l'adozione di
misure a protezione della figlia. Nel suo allegato del 31 gennaio 2007 AP 1 ha proposto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di condizionare il ripristino del
diritto di visita a ulteriori valutazioni, ha aumentato a fr. 6000.–
mensili la richiesta di contributo alimentare per sé e a fr. 1880.–
mensili (fr. 2050.– mensili dopo il 13° compleanno) quello per la figlia,
ha postulato il versamento di fr. 34 251.95 in liquidazione
dei rapporti di dare e avere fra i coniugi, come pure la rifusione di
fr. 35 236.– che il marito aveva dedotto dai contributi provvisionali per
spese dell'abitazione, ha sollecitato la liberazione di un conto bancario
intestato alla figlia e ha chiesto che il mobilio, le suppellettili e la nota Mercedes-Benz
“E320T” fossero riconosciuti di sua proprietà.
G. Statuendo
il 16 marzo 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto a
ciascun coniuge il diritto alla metà dell'avere previdenziale accumulato
dall'altro in pendenza di matrimonio, ha affidato A__________ alla madre con esercizio
esclusivo dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno
presso un punto d'incontro (riservati futuri adattamenti da parte dell'autorità
tutoria), ha istituito una curatela per la sorveglianza degli incontri, ha fissato
un contributo alimentare per la moglie fino al 30 aprile 2013 di
fr. 3305.– mensili ridotto progressivamente a fr. 2265.– mensili e un
contributo di mantenimento scalare per A__________ da fr. 1258.– mensili a
fr. 2230.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale
appropriata, respingendo ogni altra domanda delle parti. Contestualmente egli
ha modificato con effetto immediato i contributi provvisionali per madre e
figlia, fissandoli negli stessi importi stabiliti per il merito. La tassa di giustizia
di fr. 1000.– e le spese di fr. 4800.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 23 aprile 2007 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo e l'ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, che in riforma del giudizio
impugnato il contributo in suo favore sia aumentato già in via cautelare dal 1°
gennaio 2006 a fr. 6000.– mensili e quello per la figlia a fr. 1880.–
mensili (rispettivamente a fr. 2050.– mensili dopo il 13° anno di età), che il
marito sia condannato a versarle fr. 34 251.95 e a rifonderle fr.
35 236.–, che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione di __________
siano riconosciute di sua proprietà e che il conto di risparmio intestato alla
figlia sia liberato in suo favore. Con decreto del 30 aprile 2007 il
presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto
sospensivo contenuta nell'appello.
Fatti
I. Nelle
sue osservazioni del 29 maggio 2007 AA 1 propone di respingere l'appello e con
appello adesivo chiede di accertare che in riforma del giudizio impugnato ogni
coniuge sia tenuto a provvedere da sé al proprio sostentamento, come pure che
sia pronunciata la “separazione del regime dei beni”, nel senso che ciascun
coniuge sia dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, con obbligo
nondimeno per la moglie di restituirgli – sotto comminatoria dell'esecuzione
effettiva e dell'art. 292 CP – il mobilio e le suppellettili dell'abitazione
coniugale, oltre alla nota Mercedes-Benz “E320T”. L'appello adesivo non è stato
intimato a AP 1 per osservazioni.
L. AA 1
è deceduto il 20 aprile 2011. Con ordinanze del 7 ottobre 2011 il giudice
delegato di questa Camera, visto che gli eredi avevano ottenuto il beneficio
d'inventario, ha accertato che le procedure di appello erano sospese a norma dell'art.
586 cpv. 3 CC. L'11 ottobre 2011 l'amministratore della successione, avv. PA
2, ha fatto valere che l'esito delle cause è indispensabile per conoscere lo
stato della successione ai fini dell'inventario e permettere agli eredi di
decidere se accettare o rinunciare alla medesima. Il 18 ottobre 2011 il giudice
delegato ha ordinato così la riattivazione delle procedure di appello, fissando
alle parti un termine per esprimersi sui punti della sentenza 16 marzo
2006 che verosimilmente erano divenuti privi d'oggetto e sui relativi oneri
processuali. Gli interessati non hanno reagito. Con sentenza di data odierna
questa Camera ha statuito sui contributi cautelari stabiliti dal Pretore, come
pure sulla richiesta di provvigione ad litem formulata dalla moglie
(inc. 11.2006.41).
Considerandi
in diritto: 1. AA 1 è deceduto in pendenza di appello. I suoi eredi gli subentrano pertanto
nel processo (art. 102 CPC ticinese), salvo rinuncia alla successione. Nella
fattispecie costoro hanno ottenuto il beneficio d'inventario, che non è ancora
stato chiuso, sicché il termine per rinunciare non è ancora scaduto (art. 587
cpv. 1 CC). Di per sé la procedura di appello dovrebbe quindi rimanere sospesa
(art. 106 CPC ticinese con rinvio all'art. 586 cpv. 3 CC). L'art. 586 cpv.
3.
CC riserva nondimeno i “casi d'urgenza”, fra i quali rientrano i procedimenti
che – come in concreto – sono necessari per conoscere lo stato della
successione ai fini dell'inventario (Steinauer,
Droits des successions, Berna 2006, pag. 492 n. 1027; Wissmann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 586 con
rimandi). All'istante è subentrata così – nell'attesa di sapere se e quali eredi
rinunceranno – la successione, rappresentata dall'amministratore (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 5ª
edizione, n. 5 ad art. 586 CC).
2.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la convenuta e la figlia
stabiliti dal Pretore in via provvisionale (dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata) e nel merito, in esito alla causa di divorzio (dispositivi
n. 6 e 7 della decisione medesima), oltre a talune pretese patrimoniali fra i
coniugi e alla richiesta di liberare un conto di risparmio intestato alla
figlia (dispositivo n. 8). Tutto il resto, compreso il principio del divorzio,
è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC;
RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
3.
L'obbligo
di mantenimento si estingue alla morte dell'obbligato (art. 130 cpv. 1 CC). Al
riguardo l'appello principale e l'appello adesivo sono divenuti perciò senza
oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese). Rimane da giudicare sui contributi
provvisionali modificati contestualmente alla sentenza di divorzio e dovuti
fino alla morte del debitore. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del
divorzio, invero, i contributi alimentari continuano a essere disciplinati – salvo disposizione contraria del giudice (art. 126 cpv. 1 CC; cfr.
DTF 128 III 121) – dall'assetto provvisionale o da
quanto ha stabilito il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale
(RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Ciò vale anche qualora il principio del divorzio
sia passato in giudicato (RtiD I-2005 pag. 760 consid.
5). Da statuire rimane altresì, in concreto, sulle pretese patrimoniali fra
coniugi, che sono trasmissibili a titolo ereditario.
I. Sull'appello
principale
4.
Il giudizio impugnato contiene – come detto – dispositivi d'indole
cautelare che regolano i contributi provvisionali per moglie e figlia sino al
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (n. 1 e 2). Ora, le misure
provvisionali decretate dal giudice per la durata di una causa di divorzio
(art. 137 cpv. 2 vCC) erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC ticinese (art. 419c cpv. 1
CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile
entro dieci giorni non sospesi dalle ferie (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese).
Questa
Camera ha già avuto modo di far notare che l'emanazione di un giudizio unico contenente
Dispositivo
dispositivi cautelari e di merito non è opportuna, ma che le parti non possono
pretendere di vedersi riconoscere termini di impugnazione più lunghi sui dispositivi
cautelari per ciò soltanto (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto
2010, consid. 19a). Tanto meno ove siano patrocinate da un avvocato e tanto
meno ancora ove il Pretore abbia espressamente distinto – come in concreto –
fra “decreto cautelare” e “pronuncia”. Ciò premesso, il giudizio impugnato è
pervenuto alla patrocinatrice dell'appellante il 20 marzo 2007 (appello, pag. 7
in basso), sicché il termine per appellare i due dispositivi cautelari è
scaduto il 30 marzo 2007. Datato 23 aprile 2007, l'appello è stato consegnato
alla posta il giorno successivo (data del timbro postale sulla busta d'invio).
Nella misura in cui concerne i contributi provvisionali, di conseguenza,
l'appello si rivela manifestamente tardivo e come tale irricevibile.
5. Nel
merito occorre vagliare la disciplina degli effetti patrimoniali. Qualora i coniugi abbiano adottato – come in concreto – la separazione dei
beni, non vi è regime da sciogliere, ma in esito al divorzio vanno regolati i reciproci
rapporti di dare e avere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_200/2007 del
19 dicembre 2007; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre
2004, consid. 2 con rimandi). A tale proposito l'appello principale è
tempestivo, poiché le sentenze di divorzio potevano essere impugnate – nel
merito – entro 20 giorni dalla notifica (art. 423b
cpv. 1 CPC). Considerato che nel 2007 la Pasqua è caduta l'8 aprile e che il
termine di appello è rimasto sospeso per i sette giorni precedenti e i sette
giorni successivi (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), l'ultimo termine
utile per appellare era il 24 aprile 2007, data in cui l'interessata ha
consegnato il memoriale alla posta (art. 131 cpv. 3 CPC ticinese). Ricevibili
sono anche i documenti prodotti con l'appello, in particolare due attestazioni
del patrocinatore sulle spese legali ancora scoperte (art. 423b
cpv. 2 CPC ticinese).
6. L'appellante
si duole anzitutto che il Pretore non ha motivato a sufficienza il giudizio sulle
richieste delle parti tendenti alla liquidazione dei loro rapporti di dare e
avere. In realtà il Pretore ha rilevato nella decisione impugnata, per quel che
concerne le “pretese formulate da entrambi i coniugi riguardo all'appartenenza
di determinati beni, allo sblocco di conti e al versamento di somme”, che
“invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a
dimostrare crediti o pretese fra i coniugi a dipendenza di beni posseduti dalla
controparte” e che “i coniugi prima del matrimonio avevano adottato il regime
della separazione dei beni, ragion per cui nulla va liquidato in proposito”. Di
conseguenza egli ha respinto “ogni altra domanda formulata dalle parti” (decisione
impugnata, consid. 11).
L'art.
285 cpv. 1 lett. e CPC ticinese prevedeva che le sentenze dovevano contenere, “a pena di nullità”,
l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondavano. Senza
disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale
(art. 29 Cost.) il giudice poteva limitarsi così a enunciare le circostanze
significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio.
Essenziale è che il destinatario della sentenza potesse capire perché il
giudice avesse deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità
di ricorso fosse in grado di giudicare con cognizione di causa (DTF 132 I 198 consid. 3). In concreto il Pretore non ha “omesso di esprimersi” sulle pretese
patrimoniali delle parti. È vero che al riguardo la sua motivazione è
stringata, ma essa permetteva di capire che egli respingeva le reciproche pretese
dei coniugi perché non intravedeva prove a sostegno delle medesime. Ciò era sufficiente
per consentire alle parti di motivare con pertinenza un appello, come del resto
l'interessata ha fatto, dimostrando di avere capito l'argomentazione del primo
giudice. Altra è la questione di sapere se l'apprezzamento del Pretore resista
alla critica. L'interrogativo riguarda però l'esito, non la forma della
sentenza. Occorre pertanto esaminare singolarmente le pretese avanzate dall'appellante.
7. L'interessata
chiede di accertare che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale
sono di sua proprietà (appello, pag. 3 domanda n. 8.2). L'attore contesta la
pretesa. Anzi, con appello adesivo chiede a sua volta – come si dirà in seguito
(consid. 15) – la restituzione di quei beni (osservazioni, pag. 18 n. 8).
a) Nel
regime della separazione dei beni chiunque affermi che un bene sia di proprietà
dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC).
Mancando tale prova, il bene si presume che in comproprietà dei coniugi (art.
248 cpv. 2 CC). La proprietà può desumersi – ad esempio – dalle regole del
possesso (art. 930 segg. CC), ma finché i coniugi vivono insieme il mobilio e
le suppellettili dell'abitazione sono in possesso di entrambi, di modo che la
presunzione non giova (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag.
505 nota 10 con rimandi e pag. 756 n. 1611). Né il coniuge cui sono attribuite giudizialmente l'abitazione
coniugale e le suppellettili domestiche dopo la separazione di fatto può valersi
della presunzione derivante dal possesso, giacché una decisione fondata sull'art.
176 cpv. 1 n. 2 CC poggia essenzialmente su criteri di utilità e non sullo statuto
del bene nell'ambito dei diritti reali (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 10 ad art. 248 CC; Hausheer/Aebi-Müller
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n.
6 ad art. 248 con rinvio al n. 13 ad art. 200).
b) In
concreto l'appellante si limita a invocare, a comprova della sua pretesa, una
polizza assicurativa e il contenuto del suo memoriale di risposta. Se non che,
davanti al Pretore le parti avevano reciprocamente contestato le allegazioni avversarie,
sostenendo entrambi di essere unici proprietari della mobilia e delle
suppellettili (petizione, pag. 12 n. 6, risposta, pag. 19, replica pag. 22,
duplica pag. 21). Il memoriale di risposta poco sussidia, perciò, all'appellante.
Quanto alla polizza di assicurazione dell'economia domestica, essa attesta
unicamente che nel novembre del 1994, ossia prima del matrimonio, l'interessata
ha assicurato per fr. 100 000.– la mobilia dell'abitazione a __________ (doc. 7). Ciò non basta
tuttavia per dimostrare che quella mobilia fosse di sua proprietà esclusiva,
tanto meno otto anni dopo la stipulazione del contratto, né che il relativo
valore venale fosse ancora quello a nuovo. Mancando prove certe, i mobili e le
suppellettili dell'abitazione coniugale vanno presunti perciò in comproprietà
dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). E siccome nessun coniuge giustifica un
interesse preponderante all'assegnazione in proprietà esclusiva (art. 251 CC)
né chiede di sciogliere la comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 1 ad
art. 251 CC), non rimane che accertare il rapporto di
comproprietà anche dopo lo scioglimento del matrimonio (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 3 ad art. 251 CC; v.
anche I CCA, sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto 2010, consid. 18d).
8. La
convenuta esige poi la rifusione di fr. 25 000.– per danni arrecati
alla mobilia e al suo vestiario dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua
nell'abitazione familiare, rimproverando al marito di non avere ottemperato
all'ordine del Pretore che gli ingiungeva di ripristinare l'abitabilità della
casa (di sua proprietà), onde il diritto a un risarcimento pari a un quarto del
valore da lei assicurato. L'attore opponeva che la richiesta non era
minimamente circostanziata e che i mobili non erano nemmeno, per la maggior
parte, proprietà della moglie. In effetti la pretesa non è fondata. Che nell'abitazione
coniugale si verificassero infiltrazioni d'acqua e vi fosse un'umidità eccessiva
non fa dubbio, tanto che il Municipio di __________ ha dichiarato l'edificio inabitabile
(doc. 3, 16 e 17). È vero inoltre che il marito non aveva mai eseguito gli interventi
necessari. Le versioni divergono tuttavia sui motivi per cui egli non avesse
provveduto (doc. L; replica, pag. 5; duplica, pag. 6 e seg.). Sia come sia, come
si è appena visto l'interessata non è stata in grado di dimostrare che il
mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale fossero di sua proprietà esclusiva.
Per di più, il medico delegato ha attestato che gli abiti nel guardaroba erano
bagnati (doc. 17), ma non risulta che essi fossero stati concretamente
danneggiati né a quanto ammontasse l'eventuale danno. A ragione, pertanto, il Pretore
ha respinto la domanda.
9. L'appellante
postula la rifusione di fr. 238.30 per un rimborso della cassa malati che il
marito ha incassato indebitamente, trattandosi di spese mediche da lei
affrontate per la figlia A__________. Fa valere che questa Camera aveva
accertato il suo diritto già nella sentenza del 26 marzo 2004, ma che l'attore
non le ha ancora restituito alcunché. Ora, come adduce l'interessata, questa
Camera ha già giudicato la questione nella precedente sentenza del 26 marzo
2004 (consid. 17e in fine), quando ha obbligato il marito a rifondere
immediatamente l'importo alla moglie (dispositivo n. 2). Non vi è spazio di
conseguenza per una seconda condanna sul medesimo oggetto (DTF 121 III 474
consid. 2). Del resto l'interessata possiede già, al proposito, un titolo esecutivo.
10. A
parere dell'appellante il marito va condannato a rifonderle complessivi fr.
9013.65 per costi di manutenzione e riparazione
dell'abitazione coniugale da lei affrontati, sostenendo di avere speso
fr. 218.95 per l'automatismo del cancello d'entrata, fr. 1200.– per
l'impianto di riscaldamento, fr. 161.95 per un guasto al bruciatore e fr. 100.–
per la tassa del controllo del bruciatore, fr. 130.– annui per lo spazzacamino,
fr. 180.– per la tassa delle canalizzazioni e fr. 1200.– per l'olio
combustibile dal 2003 in poi. Aggiunge di avere pagato fr. 392.75 e fr. 200.–
per l'intervento del perito comunale e del medico delegato nel quadro della
procedura di accertamento dell'inabilità della casa e di aver dovuto versare
una penale di fr. 700.– per avere rinunciato a un appartamento che intendeva
prendere in locazione. Le singole poste vanno vagliate singolarmente, fermo
restando che non è dato di capire come
l'interessata giunga alla somma di fr. 9013.65 e quali degli
esborsi elencati essa abbia inserito nel calcolo.
a) Come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 26 marzo 2004
(consid. 17e), le spese correnti dell'economia domestica rientravano nel
mantenimento ordinario dell'appellante e della figlia. Dovevano perciò essere
fatte valere ai fini del mantenimento nella procedura a tutela dell'unione
coniugale, rispettivamente nelle procedure cautelari per la modifica dei
contributi provvisionali. L'interessata non può rimettere in discussione tali
contributi nel quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i
coniugi in esito al divorzio (tanto meno ove si consideri che le misure
provvisionali non sono prive di qualsiasi autorità di cosa giudicata: DTF 127
II 498 consid. 3). I costi annuali per l'intervento dello spazzacamino, per la
tassa delle canalizzazioni e per l'acquisto dell'olio di riscaldamento non
possono più dunque essere presi in considerazione.
b) Per
quanto attiene alle riparazioni eseguite dall'appellante, l'attore eccepiva che
gli importi richiesti non sono dimostrati e che invece di intervenire da sé la
moglie avrebbe dovuto permettergli di curare la manutenzione della casa. Ora,
dandosi attribuzione cautelare a un coniuge dell'abitazione coniugale in proprietà
dell'altro, si applicano per analogia i principi in materia di locazione: se da
un lato il coniuge che ottiene l'uso dell'abitazione è tenuto alle riparazioni
cui può provvedere da sé, senza competenze tecniche o spese eccessive, e alla riparazione
dei danni dovuti a un uso improprio della cosa, dall'altro le riparazioni dovute
a deterioramento del bene riconducibili a normale usura vanno a carico del
coniuge proprietario (RtiD I-2012 pag. 880 n. 4c consid. 17). Se il locatore è
a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il
conduttore può farlo eliminare a spese del locatore quando il difetto nuoce all'idoneità
della cosa all'uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente (art.
259b lett. b CO).
Nella
fattispecie l'attore non sostiene che i danni siano stati causati da un uso
improprio della cosa. È pacifico altresì che in concreto non si trattava di “difetti
rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione” a norma dell'art. 259 CO. Quanto l'attore rimprovera all'appellante è
di non avere dimostrato la spesa, rispettivamente di avergli impedito di eseguire
egli medesimo la manutenzione dello stabile (osservazioni, pag. 18 punto n.
8.1). Il problema è che al riguardo le versioni divergono (replica, pag. 5;
duplica, pag. 6 e seg.), come risulta anche dallo scambio di corrispondenza
agli atti (doc. L). Ciò non basta per comprovare che il proprietario sia stato
impedito di intervenire. Nella misura in cui ha dimostrato di avere
effettivamente affrontato spese di riparazione, la moglie ha quindi diritto di
vedersele rifondere.
Nelle
condizioni descritte dimostrato è l'esborso di fr. 1200.– per la riparazione
dell'impianto di riscaldamento (doc. 12), mentre per l'intervento dovuto al
guasto al bruciatore agli atti figura una fattura intestata a “AA 1 e AP 1”, ma non è dato di sapere se essa sia stata effettivamente pagata dalla moglie (doc. 13). La riparazione
del cancello d'entrata è attestata da un bollettino di lavoro, così come il
controllo del bruciatore dal relativo rapporto, ma i documenti non indicano il
costo dell'intervento e sono intestati alla ditta del marito, rispettivamente
al marito medesimo (doc. 15 e 21, 21° foglio). Che la moglie abbia effettivamente pagato fr. 218.95 e fr. 100.–
non si deduce dai documenti prodotti nella causa di divorzio e neppure dalla
“documentazione prodotta con l'istanza del 13 ottobre 2006”, cui rinvia l'appellante (memoriale, pag. 10 a metà; cfr. act. VIII e allegati). In definitiva l'appellante
ha diritto così di vedersi rifondere la sola spesa di fr. 1200.– per la
riparazione dell'impianto di riscaldamento. Considerato che il regime della
separazione dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi
(art. 250 cpv. 1 CC), il credito della moglie va inserito nell'inventario successorio
del marito.
c) Dagli
atti che la moglie indica nell'appello non si evince nemmeno il costo legato all'intervento
del medico delegato e del perito comunale degli immobili, né figura la prova relativa
al versamento di una penale di fr. 700.– per la rinuncia a un appartamento
che essa intendeva condurre in locazione. Del resto non incombe a questa Camera
passare al vaglio tutta la ponderosa documentazione agli atti per verificare pretese
di parte (Cocchi/Trezzini, CPC commentato e massimato, Lugano 2000, n.
5 ad art. 183), senza dimenticare che sulla necessità di un intervento
dell'autorità comunale e sui motivi per cui la moglie è rimasta nello stabile
le versioni dei coniugi sono antitetiche (cfr. doc. L). Al riguardo le pretese
dell'appellante non trovano pertanto adeguato conforto.
11. L'appellante
pretende che il marito le risarcisca l'ammontare di fr. 35 236.–, pari
alla metà di quanto egli ha compensato con i contributi di mantenimento dovuti
a lei e alla figlia dal giugno del 2003 al marzo del 2007 per il costo dell'abitazione
coniugale. Essa fa valere che l'immobile è stato dichiarato inabitabile, che la
compensazione operata dal marito (fr. 1532.– mensili) le impediva di trovare
alloggio altrove e che l'onere ipotecario della casa è sceso dai fr. 1532.–
mensili considerati nella sentenza 26 marzo 2004 di questa Camera a
fr. 1066.60 nel 2003, a fr. 813.15 nel 2004 e a fr. 800.40 nel 2005. Di
conseguenza il marito dovrebbe restituirle almeno la metà di quanto trattenuto
indebitamente a tale titolo (appello, pag. 15 seg.). L'attore ribadiva di non
aver potuto eseguire i lavori necessari nell'abitazione di __________ per l'atteggiamento
ostruzionistico della moglie e che, in ogni modo, nulla impediva a costei di
trasferirsi altrove, nel qual caso egli non avrebbe più potuto compensare
alcunché con i contributi di mantenimento (osservazioni, pag. 15).
a) Nella
sentenza del 26 marzo 2004 questa Camera aveva autorizzato il marito a
compensare l'importo di fr. 1532.– mensili per gli oneri ipotecari da lui
assunti come proprietario dell'abitazione di __________ con i contributi alimentari
dovuti a moglie e figlia. Tale cifra corrispondeva al costo di alloggio riconosciuto
nel fabbisogno dell'appellante e di A__________ (consid. 13, consid. 15). Con
sentenza odierna (inc. 11.2006.41), vertente sulla modifica dell'assetto provvisionale
fra i coniugi dal 1° febbraio 2006, tale importo è stato ridotto a fr.
890.– mensili, gli oneri ipotecari dell'immobile – e quindi il costo dell'alloggio
inserito nel fabbisogno di madre e figlia – essendo diminuiti. Nella misura in
cui si prevale del minor onere ipotecario, l'argomentazione dell'interessata è
pertanto superata dall'intervenuta modifica dell'assetto provvisionale, per lo meno
a valere dal gennaio del 2006. Quanto al periodo anteriore, l'adeguamento dell'onere
ipotecario avrebbe verosimilmente comportato non solo la diminuzione dell'importo
che il marito aveva facoltà di compensare, ma anche una corrispondente
riduzione del costo dell'alloggio computato nei fabbisogni di moglie e figlia (ovvero
dei contributi in loro favore). Non è quindi il caso di intervenire al riguardo,
per tacere del fatto che – come si è ricordato (sopra, consid. 10a) –
l'appellante non può rimettere in discussione l'assetto provvisionale nel
quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i coniugi in esito
al divorzio.
b) Quanto
allo stato dell'abitazione, che questa sia stata dichiarata inabitabile è
pacifico, le parti imputandosi reciprocamente la responsabilità del mancato ripristino.
Come si è spiegato nell'odierna sentenza di questa Camera sulla modifica dell'assetto
provvisionale (inc. 11.2006.41), spettava nondimeno alla moglie far revocare al
marito l'autorizzazione a compensare gli oneri ipotecari con i contributi di
mantenimento. La dichiarazione d'inagibilità dell'immobile non comportava la
decadenza di tale autorizzazione, gli oneri ipotecari restando pur sempre a
carico del proprietario, a prescindere dallo stato dell'abitazione. Quanto
l'interessata pretende ora è una sorta d'indennizzo per essersi dovuta
accontentare di un'abitazione non idonea. Non è dato di capire tuttavia su
quale fondamento giuridico essa possa fondare una simile pretesa, tanto meno
ove si pensi che la responsabilità del marito per la mancata esecuzione dei
lavori di ripristino dell'abitazione coniugale non è stata accertata e che, comunque
sia, l'appellante non può addebitare a terzi la rinuncia a trasferirsi in
un'altra abitazione.
12. L'appellante postula inoltre la liberazione di un conto di risparmio
intestato alla figlia (memoriale, pag. 3, domanda n. 8.3), affermando di dover
sopperire alle “necessità presenti e future della figlia” come “l'acquisito di
nuovo mobilio per la cameretta” e “contributi agli studi”, la figlia avendo
finanche dovuto interrompere attività extrascolastiche per problemi finanziari
(memoriale, pag. 12 in basso). L'attore oppone che lo sblocco non si
giustifica, l'interessata avendo i mezzi sufficienti per finanziare le
necessità della figlia (osservazioni, pag. 14). Ora, tutto quanto figura agli atti
è un attestato bancario del 2004 relativo a un “conto di risparmio gioventù”
intestato ad A__________ con un saldo di fr. 18 878.50 (doc. 9). A parte
il fatto però che tutto si ignora sulle condizioni bancarie che reggono quel
conto, per essere autorizzato ad attingere alla sostanza del figlio un genitore
deve dimostrare che ciò sia necessario “per provvedere alle spese di mantenimento,
educazione o istruzione” (cfr. l'art. 320 cpv. 2 CC). L'appellante si limita a
far valere vaghe “necessità presenti e future della figlia”, ma non allega
alcuna giustificazione precisa. Un'autorizzazione non può tuttavia avvenire alla
stregua di una “cambiale in bianco”. Già per tale motivo la richiesta dell'appellante
non può quindi trovare accoglimento.
13. Infine
l'appellante chiede che la tassa di giustizia e le spese della protezione dell'unione
coniugale, come pure della causa di divorzio siano poste a carico del marito,
rivendicando “congrue e adeguate ripetibili” per entrambe le procedure. Essa
fa valere di avere ripetutamente instato per il versamento di una provvigione ad
litem, dolendosi che il Pretore non abbia motivato esaurientemente il
proprio rifiuto. L'attore obiettava che l'interessata aveva mezzi sufficienti
per far fronte alle spese legali occasionate dalle innumerevoli procedure
promosse contro di lui e chiede che tali oneri siano messi a carico della
moglie secondo il principio della soccombenza.
a) Per
quanto attiene alla protezione dell'unione coniugale, in realtà il Pretore non ha
ancora statuito sull'istanza del 2 maggio 2002 e sui relativi oneri processuali,
la causa essendo stata sospesa per concorde
volontà delle parti (sopra, lett. B). Sulla tassa di giustizia e le
ripetibili il primo giudice dovrà ancora pronunciarsi nel decreto di stralcio.
Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili fissati nel decreto 17 marzo
2003 e nella sentenza 26 marzo 2004 di questa Camera, tali dispositivi non
possono essere rimessi in discussione. Ciò vale anche per quanto stabilito
nell'odierna sentenza di questa Camera in riforma del decreto cautelare del
5 aprile 2006 e in relazione agli oneri di seconda sede (inc. 11.2006.41;
sopra, lett. L). Per di più, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare,
dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio
vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Avesse
inteso ottenere dal marito una sorta di risarcimento per tali costi,
l'appellante
avrebbe dovuto indicare l'importo rivendicato. In difetto di ciò la
richiesta si dimostra già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
e CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ciò vale anche per le ripetibili, indipendentemente
dal fatto che – come in concreto – il primo giudice le abbia compensate (riferimenti
in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
10 e 11 ad art. 309 CPC).
b) Relativamente
alla tassa di giustizia (fr. 1000.–) e alle spese (fr. 4800.–) che nella sentenza
impugnata il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
l'appellante parrebbe sostenere che le sue precarie condizioni finanziarie ne impongano
l'addebito integrale al marito. Se non che, nel riparto degli oneri processuali
il giudice deve attenersi per principio alla regola della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC; appendice 2000/2004, n. 59 ad art. 148 CPC).
Certo, l'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese consentiva di prescindere da una suddivisione
strettamente aritmetica per “giusti motivi”, segnatamente nelle procedure
matrimoniali (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 34 ad art. 148 CPC), sempre che non fossero litigiose questioni
meramente pecuniarie (Cocchi/Trezzini,
op. cit., appendice 2000/2004, n. 68 ad art. 148). La situazione finanziaria
delle parti entrava in linea di conto, se mai, per il conferimento
dell'assistenza giudiziaria, non per il giudizio sulle spese. Nella sentenza
parallela di data odierna, inoltre, questa Camera ha riformato il decreto pretorile
del 5 aprile 2006, condannando a versare un
importo di fr. 15 000.– a titolo di provvigione ad litem (inc. 11.2006.41).
Avesse inteso ottenere di più, la moglie avrebbe dovuto formulare una nuova richiesta
in tal senso a tempo debito.
II. Sull'appello
adesivo
14. Con appello adesivo il marito chiede – oltre a una riduzione dei contributi
di mantenimento dopo il divorzio, questione ormai priva d'interesse (sopra,
consid. 3) – che sia “pronunciata la separazione del regime dei beni” e che
ogni coniuge sia dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, ad eccezione
della mobilia e delle suppellettili coniugali, come pure della citata Mercedes-Benz
“E320T”, di cui chiede la restituzione sotto comminatoria dell'esecuzione
effettiva e dell'art. 292 CP. A giustificazione della richiesta però egli
si limita a rinviare a quanto esposto nella petizione e nella replica, oltre
che ai documenti prodotti in prima sede. E richiamare
in via generale il contenuto di allegati sottoposti al Pretore in un memoriale
di appello non adempiva i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
ticinese (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 e 22; appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad
art. 309). Né incombe a questa Camera – come detto – passare al vaglio la voluminosa
documentazione agli atti per appurare le pretese dell'attore (consid. 10c).
Insufficientemente motivato, l'appello adesivo si rivela così irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si aggiunga, ad
ogni buon conto, che i coniugi già vivevano nella separazione dei beni, sicché
non è dato di capire come questa Camera potesse pronunciare la separazione dei
beni in esito al divorzio, mentre la questione relativa al mobilio e alle
suppellettili coniugali è già stata trattata esaminando l'appello della moglie,
senza che sia stato possibile stabilire al proprietà esclusiva dell'uno o
dell'altro coniuge (sopra, consid. 8). Quanto alla Mercedes-Benz, la convenuta ha
affermato – senza essere smentita (appello, pag. 19 verso il basso) – di non
esserne più in possesso e dunque di non poterla più restituire.
III. Sull'assistenza
giudiziaria in prima sede
15. Nel
caso in cui gli oneri processuali e le ripetibili dei due procedimenti di primo
grado (inc. SP. 2002.20 e OA.2005.61) non fossero addebitati al marito, l'appellante
chiede di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, facendo
valere di essersi già fortemente indebitata per affrontare le spese legali. Il
problema è che sull'assistenza giudiziaria in prima sede doveva statuire anzitutto
il Pretore, mentre il giudizio impugnato non fa cenno
alla questione. E il fatto che il Pretore non abbia
ancora statuito sulla richiesta presentata dall'istante contestualmente
all'istanza cautelare del 13 ottobre 2006 e al memoriale conclusivo del 31
gennaio 2007 non giustifica una modifica del dispositivo sugli oneri di primo
grado. Né l'omissione costituiva un titolo di revisione secondo l'art. 340
lett. a CPC ticinese, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non
confondendosi con il merito (art. 5 vLag). Per ottenere una decisione al
proposito tocca all'interessata sollecitare il Pretore (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2003.95 del 14 agosto 2003, consid. 5 menzionata in BOA n. 26
del dicembre 2003 pag. 16). Si ricordi ad ogni modo che il beneficio
dell'assistenza giudiziaria ha effetto solo dall'introduzione della domanda e
che nelle cause di stato, soccorrendone i requisiti, la richiesta dev'essere
preceduta da una (adeguata) richiesta di provvigione ad litem (art. 15 cpv.
1 e cpv. 2 Lag).
IV. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e la richiesta di assistenza giudiziaria in
appello
16. Riguardo agli oneri del giudizio odierno, nella misura in cui gli
appelli sono divenuti senza oggetto – di per sé – farebbe
stato per analogia l'art. 72 della legge federale sulla
procedura civile, secondo cui il giudice valuta
sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di
buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse superato dagli eventi (RtiD
I-2004 pag. 488 consid. 7). Data l'eccezionale particolarità
della fattispecie, conviene tuttavia rinunciare al prelievo di tasse e spese in
tale misura, compensando equitativamente le ripetibili.
17. Quanto
agli oneri processuali e alle ripetibili relative alle altre richieste di
giudizio, in esito all'appello principale la moglie risulta soccombere pressoché
interamente. Essa chiedeva infatti di aumentare il contributo provvisionale
per lei a fr. 6000.– mensili e di fissare quello per la figlia in fr. 1880.–
mensili, rispettivamente in fr. 2050.– mensili dal maggio del 2010, con un
differenza litigiosa rispetto a quanto stabilito dal Pretore, tra il 1° gennaio
2006 e il 20 aprile 2011 (morte del
debitore alimentare), di oltre fr. 200 000.– per il contributo in
suo favore lei e attorno a fr. 10 000.– per quello in favore di A__________. Essa postulava altresì il
versamento di complessivi fr. 94 487.95, chiedendo di liberare un conto di risparmio
intestato alla figlia con un saldo di fr. 18 878.50 e di accertare la sua
proprietà esclusiva sui mobili e le suppellettili coniugali, come pure di vedersi
rifondere spese e ripetibili per i due procedimenti. In definitiva essa si vede
solo riconoscere un credito di fr. 1200.– nei confronti della successione
del marito. Quanto a considerazioni sulla difficile situazione economica di lei,
già si è detto che tali argomenti non sono di rilievo (consid. 13). Nelle
circostanze illustrate si giustifica di rinunciare al prelievo della
trascurabile quota a carico dell'appellato e di ridurre gli oneri processuali a
carico dell'appellante, già ridotti per tenere conto delle richieste di
giudizio ormai senza interesse (consid. 16). La ricorrente rifonderà inoltre
alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurata
all'impegno profuso dal legale del marito nella stesura delle tre pagine di
osservazioni dedicate alla trattazione delle richieste non divenute prive d'interesse.
Gli oneri
dell'appello adesivo – a loro volta ridotti (sopra, consid. 16) – seguono
la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello adesivo non è
stato intimato e non ha causato presumibili. L'esito del giudizio odierno non
incide inoltre sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima
sede, che può rimanere invariato. Quanto alla procedura per l'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria, essa era gratuita anche in seconda sede (salvo
ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 vLag) e non
v'è ragione in concreto di derogare a tale precetto.
18. L'appellante
chiede il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la procedura di
appello, invocando le sue precarie condizioni finanziarie e la probabilità di
esito favorevole insita nel suo ricorso. Se non che, nelle cause di stato una
richiesta di assistenza giudiziaria doveva essere preceduta da una richiesta di
provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 vLag). I costi di una causa di divorzio
o di separazione, infatti, sono per principio a carico delle parti,
l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto la richiedente
non pretende che in appello il marito non avesse mezzi idonei a tal fine.
Certo, nel decreto del 5 aprile 2006 il Pretore le aveva rifiutato una
provvigione ad litem per la procedura di primo grado, ma l'interessata
aveva impugnato tale diniego davanti a questa Camera, per altro con successo (sopra,
lett. L). Nulla le avrebbe impedito di sollecitare davanti al Pretore una nuova
provvigione ad litem per la procedura di appello (cfr. RtiD I-2006 pag.
669 consid. 6), che verosimilmente avrebbe ottenuto, come ha ottenuto da questa
Camera, in riforma del decreto del 5 aprile 2006, una provvigione di fr. 15 000.– per la
procedura di prima sede. Le ragioni per cui essa potrebbe avere
rinunciato a tale facoltà nel caso specifico poco sussidiano (sentenza del
Tribunale federale 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2d). L'assistenza giudiziaria non entra più, comunque sia, in
linea di conto.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
19. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente, come
si è visto (consid. 17), la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'interesse, in quanto ricevibile l'appello
principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 8 della sentenza
impugnata è così riformato:
La successione fu AA 1 è tenuta a rifondere
alla convenuta la somma di fr. 1200.–.
Ogni altra richiesta
formulata dalle parti è respinta.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla successione fu AA 1 fr. 1000.–
complessivi per ripetibili ridotte.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale è
respinta.
4. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria presentato dalla convenuta è irricevibile.
5. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.
6. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello adesivo è irricevibile.
7. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico della successione fu AA 1. Non si assegnano ripetibili.
8. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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