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Decisione

11.2007.62

Divorzio: liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi nella separazione dei beni

28 dicembre 2012Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nelle

sue osservazioni del 29 maggio 2007 AA 1 propone di respingere l'appello e con

appello adesivo chiede di accertare che in riforma del giudizio impugnato ogni

coniuge sia tenuto a provvedere da sé al proprio sostentamento, come pure che

sia pronunciata la “separazione del regime dei beni”, nel senso che ciascun

coniuge sia dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, con obbligo

nondimeno per la moglie di restituirgli – sotto comminatoria dell'esecuzione

effettiva e dell'art. 292 CP – il mobilio e le suppellettili dell'abitazione

coniugale, oltre alla nota Mercedes-Benz “E320T”. L'appello adesivo non è stato

intimato a AP 1 per osservazioni.

L. AA 1

è deceduto il 20 aprile 2011. Con ordinanze del 7 ottobre 2011 il giudice

delegato di questa Camera, visto che gli eredi avevano ottenuto il beneficio

d'inventario, ha accertato che le procedure di appello erano sospese a norma dell'art.

586 cpv. 3 CC. L'11 ottobre 2011 l'amministratore della successione, avv. PA

2, ha fatto valere che l'esito delle cause è indispensabile per conoscere lo

stato della successione ai fini dell'inventario e permettere agli eredi di

decidere se accettare o rinunciare alla medesima. Il 18 ottobre 2011 il giudice

delegato ha ordinato così la riattivazione delle procedure di appello, fissando

alle parti un termine per esprimersi sui punti della sentenza 16 marzo

2006 che verosimilmente erano divenuti privi d'oggetto e sui relativi oneri

processuali. Gli interessati non hanno reagito. Con sentenza di data odierna

questa Camera ha statuito sui contributi cautelari stabiliti dal Pretore, come

pure sulla richiesta di provvigione ad litem formulata dalla moglie

(inc. 11.2006.41).

Considerandi

in diritto: 1. AA 1 è deceduto in pendenza di appello. I suoi eredi gli subentrano pertanto

nel processo (art. 102 CPC ticinese), salvo rinuncia alla successione. Nella

fattispecie costoro hanno ottenuto il beneficio d'inventario, che non è ancora

stato chiuso, sicché il termine per rinunciare non è ancora scaduto (art. 587

cpv. 1 CC). Di per sé la procedura di appello dovrebbe quindi rimanere sospesa

(art. 106 CPC ticinese con rinvio all'art. 586 cpv. 3 CC). L'art. 586 cpv.

3.

CC riserva nondimeno i “casi d'urgenza”, fra i quali rientrano i procedimenti

che – come in concreto – sono necessari per conoscere lo stato della

successione ai fini dell'inventario (Steinauer,

Droits des successions, Berna 2006, pag. 492 n. 1027; Wissmann in: Basler Kom­mentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 586 con

rimandi). All'istante è subentrata così – nell'attesa di sapere se e quali eredi

rinunceranno – la successione, rappresentata dall'amministratore (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 5ª

edizione, n. 5 ad art. 586 CC).

2.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la convenuta e la figlia

stabiliti dal Pretore in via provvisionale (dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata) e nel merito, in esito alla causa di divorzio (dispositivi

n. 6 e 7 della decisione medesima), oltre a talune pretese patrimoniali fra i

coniugi e alla richiesta di liberare un conto di risparmio intestato alla

figlia (dispositivo n. 8). Tutto il resto, compreso il principio del divorzio,

è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC;

RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

3.

L'obbligo

di mantenimento si estingue alla morte dell'obbligato (art. 130 cpv. 1 CC). Al

riguardo l'appello principale e l'appello adesivo sono divenuti perciò senza

oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese). Rimane da giudicare sui contributi

provvisionali modificati contestualmente alla sentenza di divorzio e dovuti

fino alla morte del debitore. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del

divorzio, invero, i contributi alimentari continuano a essere disciplinati – salvo disposizione contraria del giudice (art. 126 cpv. 1 CC; cfr.

DTF 128 III 121) – dall'assetto provvisionale o da

quanto ha stabilito il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale

(RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Ciò vale anche qualora il principio del divorzio

sia passato in giudicato (RtiD I-2005 pag. 760 consid.

5). Da statuire rimane altresì, in concreto, sulle pretese patrimoniali fra

coniugi, che sono trasmissibili a titolo ereditario.

I. Sull'appello

principale

4.

Il giudizio impugnato contiene – come detto – dispositivi d'indole

cautelare che regolano i contributi provvisionali per moglie e figlia sino al

passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (n. 1 e 2). Ora, le misure

provvisionali decretate dal giudice per la durata di una causa di divorzio

(art. 137 cpv. 2 vCC) erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la

procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC ticinese (art. 419c cpv. 1

CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile

entro dieci giorni non sospesi dalle ferie (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese).

Questa

Camera ha già avuto modo di far notare che l'emanazione di un giudizio unico contenente

Dispositivo

dispositivi cautelari e di merito non è opportuna, ma che le parti non possono

pretendere di vedersi riconoscere termini di impugnazione più lunghi sui dispositivi

cautelari per ciò soltanto (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto

2010, consid. 19a). Tanto meno ove siano patrocinate da un avvocato e tanto

meno ancora ove il Pretore abbia espressamente distinto – come in concreto –

fra “decreto cautelare” e “pronuncia”. Ciò premesso, il giudizio impugnato è

pervenuto alla patrocinatrice dell'appellante il 20 marzo 2007 (appello, pag. 7

in basso), sicché il termine per appellare i due dispositivi cautelari è

scaduto il 30 marzo 2007. Datato 23 aprile 2007, l'appello è stato consegnato

alla posta il giorno successivo (data del timbro postale sulla busta d'invio).

Nella misura in cui concerne i contributi provvisionali, di conseguenza,

l'appello si rivela manifestamente tardivo e come tale irricevibile.

5. Nel

merito occorre vagliare la disciplina degli effetti patrimoniali. Qualora i coniugi abbiano adottato – come in concreto – la separazione dei

beni, non vi è regime da sciogliere, ma in esito al divorzio vanno regolati i reciproci

rapporti di dare e avere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_200/2007 del

19 dicembre 2007; analoga­mente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre

2004, consid. 2 con rimandi). A tale proposito l'appello principale è

tempestivo, poiché le sentenze di divorzio potevano essere impugnate – nel

merito – entro 20 giorni dalla notifica (art. 423b

cpv. 1 CPC). Considerato che nel 2007 la Pasqua è caduta l'8 aprile e che il

termine di appello è rimasto sospeso per i sette giorni precedenti e i sette

giorni successivi (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), l'ultimo termine

utile per appellare era il 24 aprile 2007, data in cui l'interessata ha

consegnato il memoriale alla posta (art. 131 cpv. 3 CPC ticinese). Ricevibili

sono anche i documenti prodotti con l'appello, in particolare due attestazioni

del patrocinatore sulle spese legali ancora scoperte (art. 423b

cpv. 2 CPC ticinese).

6. L'appellante

si duole anzitutto che il Pretore non ha motivato a sufficienza il giudizio sulle

richieste delle parti tendenti alla liquidazione dei loro rapporti di dare e

avere. In realtà il Pretore ha rilevato nella decisione impugnata, per quel che

concerne le “pretese formulate da entrambi i coniugi riguardo all'appartenenza

di determinati beni, allo sblocco di conti e al versamento di somme”, che

“invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a

dimostrare crediti o pretese fra i coniugi a dipendenza di beni posseduti dalla

controparte” e che “i coniugi prima del matrimonio avevano adottato il regime

della separazione dei beni, ragion per cui nulla va liquidato in proposito”. Di

conseguenza egli ha respinto “ogni altra domanda formulata dalle parti” (decisione

impugnata, consid. 11).

L'art.

285 cpv. 1 lett. e CPC ticinese prevedeva che le sentenze dovevano contenere, “a pena di nullità”,

l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondavano. Senza

disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale

(art. 29 Cost.) il giudice poteva limitarsi così a enunciare le circostanze

significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio.

Essenziale è che il destinatario della sentenza potesse capire perché il

giudice avesse deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità

di ricorso fosse in grado di giudicare con cognizione di causa (DTF 132 I 198 consid. 3). In concreto il Pretore non ha “omesso di esprimersi” sulle pretese

patrimoniali delle parti. È vero che al riguardo la sua motivazione è

stringata, ma essa permetteva di capire che egli respingeva le reciproche pretese

dei coniugi perché non intravedeva prove a sostegno delle medesime. Ciò era sufficiente

per consentire alle parti di motivare con pertinenza un appello, come del resto

l'interessata ha fatto, dimostrando di avere capito l'argomentazione del primo

giudice. Altra è la questione di sapere se l'apprezzamento del Pretore resista

alla critica. L'interrogativo riguarda però l'esito, non la forma della

sentenza. Occorre pertanto esaminare singolarmente le pretese avanzate dall'appellante.

7. L'interessata

chiede di accertare che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale

sono di sua proprietà (appello, pag. 3 domanda n. 8.2). L'attore contesta la

pretesa. Anzi, con appello adesivo chiede a sua volta – come si dirà in seguito

(consid. 15) – la restituzione di quei beni (osservazioni, pag. 18 n. 8).

a) Nel

regime della separazione dei beni chiunque affermi che un bene sia di proprietà

dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC).

Mancando tale prova, il bene si presume che in comproprietà dei coniugi (art.

248 cpv. 2 CC). La proprietà può desumersi – ad esempio – dalle regole del

possesso (art. 930 segg. CC), ma finché i coniugi vivono insieme il mobilio e

le suppellettili dell'abitazio­ne sono in possesso di entrambi, di modo che la

presunzione non giova (Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag.

505 nota 10 con rimandi e pag. 756 n. 1611). Né il coniuge cui sono attribuite giudizialmente l'abitazione

coniugale e le suppellettili domestiche dopo la separazione di fatto può valersi

della presunzione derivante dal possesso, giacché una decisione fondata sull'art.

176 cpv. 1 n. 2 CC poggia essenzialmente su criteri di utilità e non sullo statuto

del bene nell'ambito dei diritti reali (Hausheer/Reus­ser/Gei­­ser

in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 10 ad art. 248 CC; Hausheer/Aebi-Müller

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n.

6 ad art. 248 con rinvio al n. 13 ad art. 200).

b) In

concreto l'appellante si limita a invocare, a comprova della sua pretesa, una

polizza assicurativa e il contenuto del suo memoriale di risposta. Se non che,

davanti al Pretore le parti avevano reciprocamente contestato le allegazioni avversarie,

sostenendo entrambi di essere unici proprietari della mobilia e delle

suppellettili (petizione, pag. 12 n. 6, risposta, pag. 19, replica pag. 22,

duplica pag. 21). Il memoriale di risposta poco sussidia, perciò, all'appellante.

Quanto alla polizza di assicurazione dell'economia domestica, essa attesta

unicamente che nel novembre del 1994, ossia prima del matrimonio, l'interessata

ha assicurato per fr. 100 000.– la mobilia del­l'abitazione a __________ (doc. 7). Ciò non basta

tuttavia per dimostrare che quella mobilia fosse di sua proprietà esclusiva,

tanto meno otto anni dopo la stipulazione del contratto, né che il relativo

valore venale fosse ancora quello a nuovo. Mancando prove certe, i mobili e le

suppellettili dell'abitazione coniugale vanno presunti perciò in comproprietà

dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). E siccome nessun coniuge giustifica un

interesse preponderante all'assegnazione in proprietà esclu­siva (art. 251 CC)

né chiede di sciogliere la comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 1 ad

art. 251 CC), non rimane che accertare il rapporto di

comproprietà anche dopo lo scioglimento del matrimonio (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 3 ad art. 251 CC; v.

anche I CCA, sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto 2010, consid. 18d).

8. La

convenuta esige poi la rifusione di fr. 25 000.– per danni arrecati

alla mobilia e al suo vestiario dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua

nell'abitazione familiare, rimproverando al marito di non avere ottemperato

all'ordine del Pretore che gli ingiungeva di ripristinare l'abitabilità della

casa (di sua proprietà), onde il diritto a un risarcimento pari a un quarto del

valore da lei assicurato. L'attore opponeva che la richiesta non era

minimamente circostanziata e che i mobili non erano nemmeno, per la maggior

parte, proprietà della moglie. In effetti la pretesa non è fondata. Che nell'abitazione

coniugale si verificassero infiltrazioni d'acqua e vi fosse un'umidità eccessiva

non fa dubbio, tanto che il Municipio di __________ ha dichiarato l'edificio inabitabile

(doc. 3, 16 e 17). È vero inoltre che il marito non aveva mai eseguito gli interventi

necessari. Le versioni divergono tuttavia sui motivi per cui egli non avesse

provveduto (doc. L; replica, pag. 5; duplica, pag. 6 e seg.). Sia come sia, come

si è appena visto l'interessata non è stata in grado di dimostrare che il

mobilio e le suppellettili del­l'abitazione coniugale fossero di sua proprietà esclusiva.

Per di più, il medico delegato ha attestato che gli abiti nel guardaroba erano

bagnati (doc. 17), ma non risulta che essi fossero stati concretamente

danneggiati né a quanto ammontasse l'eventuale danno. A ragione, pertanto, il Pretore

ha respinto la domanda.

9. L'appellante

postula la rifusione di fr. 238.30 per un rimborso della cassa malati che il

marito ha incassato indebitamente, trattandosi di spese mediche da lei

affrontate per la figlia A__________. Fa valere che questa Camera aveva

accertato il suo diritto già nella sentenza del 26 marzo 2004, ma che l'attore

non le ha ancora restituito alcunché. Ora, come adduce l'interessata, questa

Camera ha già giudicato la questione nella precedente sentenza del 26 marzo

2004 (consid. 17e in fine), quando ha obbligato il marito a rifondere

immediatamente l'importo alla moglie (dispositivo n. 2). Non vi è spazio di

conseguenza per una seconda condanna sul medesimo oggetto (DTF 121 III 474

consid. 2). Del resto l'interessata possiede già, al proposito, un titolo esecutivo.

10. A

parere dell'appellante il marito va condannato a rifonderle complessivi fr.

9013.65 per costi di manutenzione e riparazione

dell'abitazione coniugale da lei affrontati, sostenendo di avere speso

fr. 218.95 per l'automatismo del cancello d'entrata, fr. 1200.– per

l'impianto di riscaldamento, fr. 161.95 per un guasto al bruciatore e fr. 100.–

per la tassa del controllo del bruciatore, fr. 130.– annui per lo spazzacamino,

fr. 180.– per la tassa delle canalizzazioni e fr. 1200.– per l'olio

combustibile dal 2003 in poi. Aggiunge di avere pagato fr. 392.75 e fr. 200.–

per l'intervento del perito comunale e del medico delegato nel quadro della

procedura di accertamento dell'inabilità della casa e di aver dovuto versare

una penale di fr. 700.– per avere rinunciato a un appartamento che intendeva

prendere in locazione. Le singole poste vanno vagliate singolarmente, fermo

restando che non è dato di capire come

l'interessata giunga alla somma di fr. 9013.65 e quali degli

esborsi elencati essa abbia inserito nel calcolo.

a) Come

questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 26 marzo 2004

(consid. 17e), le spese correnti dell'economia domestica rientravano nel

mantenimento ordinario dell'appellante e della figlia. Dovevano perciò essere

fatte valere ai fini del mantenimento nella procedura a tutela dell'unione

coniugale, rispettivamente nelle procedure cautelari per la modifica dei

contributi provvisionali. L'interessata non può rimettere in discussione tali

contributi nel quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i

coniugi in esito al divorzio (tanto meno ove si consideri che le misure

provvisionali non sono prive di qualsiasi autorità di cosa giudicata: DTF 127

II 498 consid. 3). I costi annuali per l'intervento dello spazzacamino, per la

tassa delle canalizzazioni e per l'acquisto dell'olio di riscaldamento non

possono più dunque essere presi in considerazione.

b) Per

quanto attiene alle riparazioni eseguite dall'appellante, l'attore eccepiva che

gli importi richiesti non sono dimostrati e che invece di intervenire da sé la

moglie avrebbe dovuto permettergli di curare la manutenzione della casa. Ora,

dandosi attribuzione cautelare a un coniuge dell'abitazione coniugale in proprietà

dell'altro, si applicano per analogia i principi in materia di locazione: se da

un lato il coniuge che ottiene l'uso dell'abitazione è tenuto alle riparazioni

cui può provvedere da sé, senza competenze tecniche o spese eccessive, e alla riparazione

dei danni dovuti a un uso improprio della cosa, dall'altro le riparazioni dovute

a deterioramento del bene riconducibili a normale usura vanno a carico del

coniuge proprietario (RtiD I-2012 pag. 880 n. 4c consid. 17). Se il locatore è

a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il

conduttore può farlo eliminare a spese del locatore quando il difetto nuoce all'idoneità

della cosa al­l'uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente (art.

259b lett. b CO).

Nella

fattispecie l'attore non sostiene che i danni siano stati causati da un uso

improprio della cosa. È pacifico altresì che in concreto non si trattava di “difetti

rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione” a norma dell'art. 259 CO. Quanto l'attore rimprovera all'appellante è

di non avere dimostrato la spesa, rispettivamente di avergli impedito di eseguire

egli medesimo la manutenzione dello stabile (osservazioni, pag. 18 punto n.

8.1). Il problema è che al riguardo le versioni divergono (replica, pag. 5;

duplica, pag. 6 e seg.), come risulta anche dallo scambio di corrispondenza

agli atti (doc. L). Ciò non basta per comprovare che il proprietario sia stato

impedito di intervenire. Nella misura in cui ha dimostrato di avere

effettivamente affrontato spese di riparazione, la moglie ha quindi diritto di

vedersele rifondere.

Nelle

condizioni descritte dimostrato è l'esborso di fr. 1200.– per la riparazione

dell'impianto di riscaldamento (doc. 12), mentre per l'intervento dovuto al

guasto al bruciatore agli atti figura una fattura intestata a “AA 1 e AP 1”, ma non è dato di sapere se essa sia stata effettivamente pagata dalla moglie (doc. 13). La riparazione

del cancello d'entrata è attestata da un bollettino di lavoro, così come il

controllo del bruciatore dal relativo rapporto, ma i documenti non indicano il

costo dell'intervento e sono intestati alla ditta del marito, rispettivamente

al marito medesimo (doc. 15 e 21, 21° foglio). Che la moglie abbia effettivamente pagato fr. 218.95 e fr. 100.–

non si deduce dai documenti prodotti nella causa di divorzio e neppure dalla

“documentazione prodotta con l'istanza del 13 ottobre 2006”, cui rinvia l'appellante (memoriale, pag. 10 a metà; cfr. act. VIII e allegati). In definitiva l'appellante

ha diritto così di vedersi rifondere la sola spesa di fr. 1200.– per la

riparazione dell'impianto di riscaldamento. Considerato che il regime della

separazione dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi

(art. 250 cpv. 1 CC), il credito della moglie va inserito nell'inventario successorio

del marito.

c) Dagli

atti che la moglie indica nell'appello non si evince nemmeno il costo legato all'intervento

del medico delegato e del perito comunale degli immobili, né figura la prova relativa

al versamento di una penale di fr. 700.– per la rinuncia a un ap­partamento

che essa intendeva condurre in locazione. Del resto non incombe a questa Camera

passare al vaglio tutta la ponderosa documentazione agli atti per verificare pretese

di parte (Cocchi/Trez­zini, CPC commentato e massimato, Lugano 2000, n.

5 ad art. 183), senza dimenticare che sulla necessità di un intervento

dell'autorità comunale e sui motivi per cui la moglie è rimasta nello stabile

le versioni dei coniugi sono antitetiche (cfr. doc. L). Al riguardo le pretese

dell'appellante non trovano pertanto adeguato conforto.

11. L'appellante

pretende che il marito le risarcisca l'ammontare di fr. 35 236.–, pari

alla metà di quanto egli ha compensato con i contributi di mantenimento dovuti

a lei e alla figlia dal giugno del 2003 al marzo del 2007 per il costo dell'abitazione

coniugale. Essa fa valere che l'immobile è stato dichiarato inabitabile, che la

compensazione operata dal marito (fr. 1532.– mensili) le impediva di trovare

alloggio altrove e che l'onere ipotecario della casa è sceso dai fr. 1532.–

mensili considerati nella sentenza 26 marzo 2004 di questa Camera a

fr. 1066.60 nel 2003, a fr. 813.15 nel 2004 e a fr. 800.40 nel 2005. Di

conseguenza il marito dovrebbe restituirle almeno la metà di quanto trattenuto

indebitamente a tale titolo (appello, pag. 15 seg.). L'attore ribadiva di non

aver potuto eseguire i lavori necessari nell'abitazione di __________ per l'atteggiamento

ostruzionistico della moglie e che, in ogni modo, nulla impediva a costei di

trasferirsi altrove, nel qual caso egli non avrebbe più potuto compensare

alcunché con i contributi di mantenimento (osservazioni, pag. 15).

a) Nella

sentenza del 26 marzo 2004 questa Camera aveva autorizzato il marito a

compensare l'importo di fr. 1532.– mensili per gli oneri ipotecari da lui

assunti come proprietario dell'abitazione di __________ con i contributi alimentari

dovuti a moglie e figlia. Tale cifra corrispondeva al costo di alloggio riconosciuto

nel fabbisogno dell'appellante e di A__________ (consid. 13, consid. 15). Con

sentenza odierna (inc. 11.2006.41), vertente sulla modifica dell'assetto provvisionale

fra i coniugi dal 1° febbraio 2006, tale importo è stato ridotto a fr.

890.– mensili, gli oneri ipotecari dell'immobile – e quindi il costo dell'alloggio

inserito nel fabbisogno di madre e figlia – essendo diminuiti. Nella misura in

cui si prevale del minor onere ipotecario, l'argomentazione dell'interessata è

pertanto superata dall'intervenuta modifica dell'assetto provvisionale, per lo meno

a valere dal gennaio del 2006. Quanto al periodo anteriore, l'adeguamento dell'onere

ipotecario avrebbe verosimil­mente comportato non solo la diminuzione dell'importo

che il marito aveva facoltà di compensare, ma anche una corrispondente

riduzione del costo dell'alloggio computato nei fabbisogni di moglie e figlia (ovvero

dei contributi in loro favore). Non è quindi il caso di intervenire al riguardo,

per tacere del fatto che – come si è ricordato (sopra, consid. 10a) –

l'appellante non può rimettere in discussione l'assetto provvisionale nel

quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i coniugi in esito

al divorzio.

b) Quanto

allo stato dell'abitazione, che questa sia stata dichiarata inabitabile è

pacifico, le parti imputandosi reciprocamente la responsabilità del mancato ripristino.

Come si è spiegato nell'odierna sentenza di questa Camera sulla modifica dell'assetto

provvisionale (inc. 11.2006.41), spettava nondimeno alla moglie far revocare al

marito l'autorizzazione a compensare gli oneri ipotecari con i contributi di

mantenimento. La dichiarazione d'inagibilità dell'immobile non comportava la

decadenza di tale autorizzazione, gli oneri ipotecari restando pur sempre a

carico del proprietario, a prescindere dallo stato dell'abitazione. Quanto

l'interessata pretende ora è una sorta d'indennizzo per essersi dovuta

accontentare di un'abitazione non idonea. Non è dato di capire tuttavia su

quale fondamento giuridico essa possa fondare una simile pretesa, tanto meno

ove si pensi che la responsabilità del marito per la mancata esecuzione dei

lavori di ripristino dell'abitazione coniugale non è stata accertata e che, comunque

sia, l'appellante non può addebitare a terzi la rinuncia a trasferirsi in

un'altra abitazione.

12. L'appellante postula inoltre la liberazione di un conto di risparmio

intestato alla figlia (memoriale, pag. 3, domanda n. 8.3), affermando di dover

sopperire alle “necessità presenti e future della figlia” come “l'acquisito di

nuovo mobilio per la cameretta” e “contributi agli studi”, la figlia avendo

finanche dovuto interrompere attività extrascolastiche per problemi finanziari

(memoriale, pag. 12 in basso). L'attore oppone che lo sblocco non si

giustifica, l'interessata avendo i mezzi sufficienti per finanziare le

necessità della figlia (osservazioni, pag. 14). Ora, tutto quanto figura agli atti

è un attestato bancario del 2004 relativo a un “conto di risparmio gioventù”

intestato ad A__________ con un saldo di fr. 18 878.50 (doc. 9). A parte

il fatto però che tutto si ignora sulle condizioni bancarie che reggono quel

conto, per essere autorizzato ad attingere alla sostanza del figlio un genitore

deve dimostrare che ciò sia necessario “per provvedere alle spese di mantenimento,

educazione o istruzione” (cfr. l'art. 320 cpv. 2 CC). L'appellante si limita a

far valere vaghe “necessità presenti e future della figlia”, ma non allega

alcuna giustificazione precisa. Un'autorizzazione non può tuttavia avvenire alla

stregua di una “cambiale in bianco”. Già per tale motivo la richiesta dell'appellante

non può quindi trovare accoglimento.

13. Infine

l'appellante chiede che la tassa di giustizia e le spese della protezione dell'unione

coniugale, come pure della causa di divor­zio siano poste a carico del marito,

rivendicando “congrue e ade­guate ripetibili” per entrambe le procedure. Essa

fa valere di avere ripetutamente instato per il versamento di una provvigione ad

litem, dolendosi che il Pretore non abbia motivato esaurientemente il

proprio rifiuto. L'attore obiettava che l'interessata aveva mezzi sufficienti

per far fronte alle spese legali occasionate dalle innumerevoli procedure

promosse contro di lui e chiede che tali oneri siano messi a carico della

moglie secondo il principio della soccombenza.

a) Per

quanto attiene alla protezione dell'unione coniugale, in realtà il Pretore non ha

ancora statuito sull'istanza del 2 maggio 2002 e sui relativi oneri processuali,

la causa essendo stata sospesa per concorde

volontà delle parti (sopra, lett. B). Sulla tassa di giustizia e le

ripetibili il primo giudice dovrà ancora pronunciarsi nel decreto di stralcio.

Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili fissati nel decreto 17 marzo

2003 e nella sentenza 26 marzo 2004 di questa Camera, tali dispositivi non

possono essere rimessi in discussione. Ciò vale anche per quanto stabilito

nell'odierna sentenza di questa Camera in riforma del decreto cautelare del

5 aprile 2006 e in relazione agli oneri di seconda sede (inc. 11.2006.41;

sopra, lett. L). Per di più, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare,

dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste

inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio

vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Avesse

inteso ottenere dal marito una sorta di risarcimento per tali costi,

l'appellante

avrebbe dovuto indicare l'importo rivendicato. In difetto di ciò la

richiesta si dimostra già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.

e CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ciò vale anche per le ripetibili, indipendentemente

dal fatto che – come in concreto – il primo giudice le abbia compensate (riferimenti

in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n.

10 e 11 ad art. 309 CPC).

b) Relativamente

alla tassa di giustizia (fr. 1000.–) e alle spese (fr. 4800.–) che nella sentenza

impugnata il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

l'appellante parrebbe sostenere che le sue precarie condizioni finanziarie ne impongano

l'addebito integrale al marito. Se non che, nel riparto degli oneri processuali

il giudice deve attenersi per principio alla regola della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC; appendice 2000/2004, n. 59 ad art. 148 CPC).

Certo, l'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese consentiva di prescindere da una suddivisione

strettamente aritmetica per “giusti motivi”, segnatamente nelle procedure

matrimoniali (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 34 ad art. 148 CPC), sempre che non fossero litigiose questioni

meramente pecuniarie (Cocchi/Trezzini,

op. cit., appendice 2000/2004, n. 68 ad art. 148). La situazione finan­ziaria

delle parti entrava in linea di conto, se mai, per il conferimento

dell'assistenza giudiziaria, non per il giudizio sulle spese. Nella sentenza

parallela di data odierna, inoltre, questa Camera ha riformato il decreto pretorile

del 5 aprile 2006, condannando a versare un

importo di fr. 15 000.– a titolo di provvigione ad litem (inc. 11.2006.41).

Avesse inteso ottenere di più, la moglie avrebbe dovuto formulare una nuova richiesta

in tal senso a tempo debito.

II. Sull'appello

adesivo

14. Con appello adesivo il marito chiede – oltre a una riduzione dei contributi

di mantenimento dopo il divorzio, questione ormai priva d'interesse (sopra,

consid. 3) – che sia “pronunciata la separazione del regime dei beni” e che

ogni coniuge sia dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, ad eccezione

della mobilia e delle suppellettili coniugali, come pure della citata Mercedes-Benz

“E320T”, di cui chiede la restituzione sotto comminatoria del­l'esecuzione

effettiva e dell'art. 292 CP. A giustificazione della richiesta però egli

si limita a rinviare a quanto esposto nella petizione e nella replica, oltre

che ai documenti prodotti in prima sede. E richiamare

in via generale il contenuto di allegati sottoposti al Pretore in un memoriale

di appello non adempiva i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

ticinese (Cocchi/Trez­­zini, op. cit., n. 21 e 22; appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad

art. 309). Né incombe a questa Camera – come detto – passare al vaglio la voluminosa

documentazione agli atti per appurare le pretese dell'attore (consid. 10c).

Insufficientemente motivato, l'appello adesivo si rivela così irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si aggiunga, ad

ogni buon conto, che i coniugi già vivevano nella separazione dei beni, sicché

non è dato di capire come questa Camera potesse pronunciare la separazione dei

beni in esito al divorzio, mentre la questione relativa al mobilio e alle

suppellettili coniugali è già stata trattata esaminando l'appello della moglie,

senza che sia stato possibile stabilire al proprietà esclusiva dell'uno o

dell'altro coniuge (sopra, consid. 8). Quanto alla Mercedes-Benz, la convenuta ha

affermato – senza essere smentita (appello, pag. 19 verso il basso) – di non

esserne più in possesso e dunque di non poterla più restituire.

III. Sull'assistenza

giudiziaria in prima sede

15. Nel

caso in cui gli oneri processuali e le ripetibili dei due procedi­menti di primo

grado (inc. SP. 2002.20 e OA.2005.61) non fossero addebitati al marito, l'appellante

chiede di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, facendo

valere di essersi già fortemente indebitata per affrontare le spese legali. Il

problema è che sull'assistenza giudiziaria in prima sede doveva statuire anzitutto

il Pretore, mentre il giudizio impugnato non fa cenno

alla questione. E il fatto che il Pretore non abbia

ancora statuito sulla richiesta presentata dall'istante contestualmente

all'istanza cautelare del 13 ottobre 2006 e al memoriale conclusivo del 31

gennaio 2007 non giustifica una modifica del dispositivo sugli oneri di primo

grado. Né l'omissione costituiva un titolo di revisione secondo l'art. 340

lett. a CPC ticinese, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non

confondendosi con il merito (art. 5 vLag). Per ottenere una decisione al

proposito tocca all'interessata sollecitare il Pretore (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2003.95 del 14 agosto 2003, consid. 5 menzionata in BOA n. 26

del dicembre 2003 pag. 16). Si ricordi ad ogni modo che il beneficio

dell'assistenza giudiziaria ha effetto solo dall'introduzione della domanda e

che nelle cause di stato, soccorrendone i requisiti, la richiesta dev'essere

preceduta da una (adeguata) richiesta di provvigione ad litem (art. 15 cpv.

1 e cpv. 2 Lag).

IV. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e la richiesta di assistenza giudiziaria in

appello

16. Riguardo agli oneri del giudizio odierno, nella misura in cui gli

appelli sono divenuti senza oggetto – di per sé – farebbe

stato per analogia l'art. 72 della legge federale sulla

procedura civile, secondo cui il giudice valuta

sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di

buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse superato dagli eventi (RtiD

I-2004 pag. 488 consid. 7). Data l'eccezionale particolarità

della fattispecie, conviene tuttavia rinunciare al prelievo di tasse e spese in

tale misura, compensando equitativamente le ripetibili.

17. Quanto

agli oneri processuali e alle ripetibili relative alle altre richieste di

giudizio, in esito all'appello principale la moglie risulta soccombere pressoché

interamente. Essa chiedeva infatti di au­mentare il contributo provvisionale

per lei a fr. 6000.– mensili e di fissare quello per la figlia in fr. 1880.–

mensili, rispettivamente in fr. 2050.– mensili dal maggio del 2010, con un

differenza litigiosa rispetto a quanto stabilito dal Pretore, tra il 1° gennaio

2006 e il 20 aprile 2011 (morte del

debitore alimentare), di oltre fr. 200 000.– per il contributo in

suo favore lei e attorno a fr. 10 000.– per quello in favore di A__________. Essa postulava altresì il

versamento di complessivi fr. 94 487.95, chiedendo di liberare un conto di risparmio

intestato alla figlia con un saldo di fr. 18 878.50 e di accertare la sua

proprietà esclusiva sui mobili e le suppellettili coniugali, come pure di vedersi

rifondere spese e ripetibili per i due procedimenti. In definitiva essa si vede

solo riconoscere un credito di fr. 1200.– nei confronti della successione

del marito. Quanto a considerazioni sulla difficile situazione economica di lei,

già si è detto che tali argomenti non sono di rilievo (consid. 13). Nelle

circostanze illustrate si giustifica di rinunciare al prelievo della

trascurabile quota a carico dell'appellato e di ridurre gli oneri processuali a

carico dell'appellante, già ridotti per tenere conto delle richieste di

giudizio ormai senza interesse (consid. 16). La ricorrente rifonderà inoltre

alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurata

all'impegno profuso dal legale del marito nella stesura delle tre pagine di

osservazioni dedicate alla trattazione delle richieste non divenute prive d'interesse.

Gli oneri

dell'appello adesivo – a loro volta ridotti (sopra, consid. 16) – seguono

la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si

giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello adesivo non è

stato intimato e non ha causa­to presumibili. L'esito del giudizio odierno non

incide inoltre sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima

sede, che può rimanere invariato. Quanto alla procedura per l'ottenimento

dell'assistenza giudiziaria, essa era gratuita anche in seconda sede (salvo

ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 vLag) e non

v'è ragione in concreto di derogare a tale precetto.

18. L'appellante

chiede il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la procedura di

appello, invocando le sue precarie condizioni finanziarie e la probabilità di

esito favorevole insita nel suo ricorso. Se non che, nelle cause di stato una

richiesta di assistenza giudiziaria doveva essere preceduta da una richiesta di

provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 vLag). I costi di una causa di divorzio

o di separazione, infatti, sono per principio a carico delle parti,

l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto la richiedente

non pretende che in appello il marito non avesse mezzi idonei a tal fine.

Certo, nel decreto del 5 aprile 2006 il Pretore le aveva rifiutato una

provvigione ad litem per la procedura di primo grado, ma l'interessata

aveva impugnato tale diniego davanti a questa Camera, per altro con successo (sopra,

lett. L). Nulla le avrebbe impedito di sollecitare davanti al Pretore una nuova

provvigione ad litem per la procedura di appello (cfr. RtiD I-2006 pag.

669 consid. 6), che verosimilmente avrebbe ottenuto, come ha ottenuto da questa

Camera, in riforma del decreto del 5 aprile 2006, una provvigione di fr. 15 000.– per la

procedura di prima sede. Le ragioni per cui essa potrebbe avere

rinunciato a tale facoltà nel caso specifico poco sussidiano (sentenza del

Tribunale federale 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2d). L'assistenza giudiziaria non entra più, comunque sia, in

linea di conto.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

19. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente, come

si è visto (consid. 17), la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'interesse, in quanto ricevibile l'appello

principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 8 della sentenza

impugnata è così riformato:

La successione fu AA 1 è tenuta a rifondere

alla convenuta la somma di fr. 1200.–.

Ogni altra richiesta

formulata dalle parti è respinta.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla successione fu AA 1 fr. 1000.–

complessivi per ripetibili ridotte.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale è

respinta.

4. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria presentato dalla convenuta è irricevibile.

5. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

6. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello adesivo è irricevibile.

7. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico della successione fu AA 1. Non si assegnano ripetibili.

8. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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