11.2007.64
Tutela: audizione dell'interdicendo
4 maggio 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.64
Data decisione, Autorità:
04.05.2009, ICCA
Titolo:
Tutela: audizione dell'interdicendo
AUDIZIONE
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
art. 369 CC
art. 374 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.64
Lugano
4 maggio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 150.1997
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
13 febbraio 2007 dalla
CO 1,
nei confronti di
RI 1,
(già patrocinato dall' , );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 aprile 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 16 marzo
2007 dalla Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Commissione tutoria regionale 12 ha presentato il 13 febbraio 2007 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di RI 1
(1986) fondata sull'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente). La richiesta
faceva seguito a una lettera del 28 dicembre 2006 con cui la Clinica
psichiatrica cantonale, nella quale l'interessato era stato ricoverato il 9
novembre 2006 “per scompenso psicotico acuto”, segnalava alla Commissione tutoria
regionale la necessità del provvedimento. Quello stesso 13 febbraio 2007 la
Commissione tutoria ha privato provvisoriamente RI 1 dei diritti civili (art.
386 cpv. 2 CC), nominandogli la madre __________ in qualità di rappresentante.
B. Il
20 febbraio 2007 RI 1 ha dichiarato di ricorrere contro la decisione appena citata.
L'Autorità di vigilanza ha invitato il
27 febbraio 2007 la Clinica psichiatrica cantonale a esaminare RI 1,
verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente e la necessità di
misure di protezione. Nel suo referto del 9 marzo 2007 gli specialisti hanno
accertato che il paziente “è affetto da una schizofrenia ebefrenica” con
sintomi che sembrano compatibili con la diagnosi di “sindrome di Asperger” (o
comunque non la escludono), ciò che gli impedisce di provvedere in modo adeguato
ai propri interessi, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista
gestionale, e richiede durevole protezione e assistenza.
C. RI 1
non è stato convocato dall'Autorità di vigilanza per essere sentito personalmente.
Statuendo con decisione del 16 marzo 2007, tale autorità ha pronunciato l'interdizione
“in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare
un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Il
23 aprile 2007 RI 1 ha appellato la decisione dell'Au-torità di vigilanza sulle
tutele davanti a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – che l'interdizione sia annullata, che si dia seguito alla sua
audizione, che si ordini una nuova perizia e si rinunci a misure di protezione
nei suoi confronti o, in subordine, che si sostituisca la tutela con una curatela.
La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art.
39 LAC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita a RI 1 il 16
marzo 2007 (distinta di invio agli atti), di modo che in virtù delle ferie
(art. 133 cpv. 1 lett. a CPC) il termine per l'appello è venuto a scadere, al
più presto, il 23 aprile 2007. Il memoriale in esame è dunque tempestivo. Per
il resto la procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC,
con le particolarità dell'art. 424a CPC. Direttamente toccato dalla
decisione impugnata, inoltre, RI 1 è senz'altro legittimato a ricorrere.
2. In
concreto l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di
mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 9 marzo 2007 della
Clinica psichiatrica cantonale, dal quale risulta che l'interdicendo è affetto
da “schizofrenia ebefrenica”, con sintomi compatibili con una diagnosi di “sindrome
di Asperger”. Sempre secondo gli specialisti del nosocomio, “il mondo esterno
non corrisponde alla realtà psichica del paziente” e “la capacità di intendere
e di volere è labile: talora sembra capire e voler agire in maniera adeguata,
in altri momenti perde completamente tale condizione e regredisce fino ad
assumere comportamenti di tipo infantile”. Inoltre – soggiungono i medici – il
paziente non è in grado di attendere ai propri interessi sia personali sia
gestionali e, considerata “una severa carenza di competenza psico-sociale” v'è
il rischio ch'egli possa “mettere in pericolo l'altrui sicurezza”. Onde la
necessità di durevole protezione e assistenza.
3. L'appellante
si duole anzitutto che l'Autorità di vigilanza abbia rinunciato a sentirlo,
ritenendo che “egli non sarebbe in grado di capire il concetto di interdizione”.
A suo parere, gli studi accademici intrapresi, la tempestiva reazione opposta all'interdizione
postulata dalla Commissione tutoria e il certificato medico del
16 aprile 2007 (doc. A prodotto con l'appello) dimostrano che dall'audizione
non si poteva prescindere. Già per questo motivo – egli sostiene – la decisione
dell'Autorità di vigilanza dev'essere annullata.
a) L'interdizione
per infermità o debolezza di mente non può essere decretata se non dietro
relazione di periti, i quali devono pronunciarsi anche sulla convenienza di
udire prima l'interdicendo (art. 374 cpv. 2 CC). Per principio, quindi, l'interdicendo
va sentito e non si può rinunciare alla sua audizione senza avere chiesto, in
proposito, il parere di un medico specialista, formulando una domanda precisa. L'esperto
è tenuto a esprimersi sulla questione, dichiarando se dal punto di vista medico
l'ascolto sia possibile o appaia dannoso per la salute del paziente. Non spetta
al perito, invece, pronunciarsi sull'opportunità o l'utilità dell'audizione. Sapere
se si debba o non si debba rinunciare all'ascolto è una questione giuridica che
incombe all'autorità tutoria risolvere. Quanto alle conclusioni del perito,
esse non vincolano l'autorità tutoria, la quale può rinunciare all'audizione
anche se il perito non l'ha esclusa, come può procedere all'audizione nonostante
il perito la reputi dannosa (Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 79 a 85 ad art. 374 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 6 a 10 ad art. 374 CC).
b) Nella
fattispecie l'Autorità di vigilanza ha sì interpellato gli specialisti sulla
possibilità di un'audizione dal punto di vista medico, ma l'esplicita domanda è
rimasta senza adeguata risposta. Essi infatti non hanno precisato se l'ascolto fosse
o non fosse dannoso per la salute del paziente. Si sono limitati a evocare la mancata
consapevolezza della malattia e il rifiuto che l'interdicendo oppone alla figura
di un tutore, pur comprendendone il significato e il ruolo (doc. 7, pag. 3,
risposta n. 3.2). In simili condizioni l'Autorità di vigilanza non disponeva dunque
di alcun elemento medico sulla base del quale decidere se sentire o no
l'interdicendo. Nulla le impediva di sollecitare dagli specialisti la risposta mancante.
Essa non poteva fondarsi però sulla mera circostanza che RI 1 sia incapace di
capire il concetto di interdizione per rinunciare addirittura a sentirlo. A maggior
ragione ove si consideri che – come hanno confermato gli specialisti nella relazione
– il rapporto può essere mostrato all'interdicendo senza particolari accorgimenti,
non essendo suscettibile di nuocere alla sua salute psichica di lui (doc. 7,
pag. 3, risposta n. 3.3). Ciò posto, non rimane che annullare la decisione
impugnata per violazione del diritto di essere sentito e rinviare gli atti all'Autorità
di vigilanza sulle tutele perché esegua l'audizione di RI 1 e statuisca di nuovo.
4. L'appellante
non può essere seguito, per converso, quando chiede l'allestimento di un nuovo
referto. Per revocare in dubbio l'attendibilità di una perizia non basta criticarne
Fatti
i contenuti: occorre dimostrare l'inconcludenza di determinate affermazioni, la
loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi
fondamentali di una determinata scienza (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 5, 6 e 7 ad art. 253). L'appellante si esaurisce
nel prospettare ipotesi. Quanto alla nuova decisione che l'Autorità di
vigilanza emanerà in esito all'odierno rinvio, nulla è possibile prevedere e nulla
è lecito anticipare allo stato attuale delle cose.
5. Gli
oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). Considerata la particolarità del caso, si prescinde nondimeno –
eccezionalmente – dal riscuotere tasse o spese. Quanto alle ripetibili, conviene
rinunciare a ogni attribuzione, l'appellante conseguendo una vittoria meramente
parziale e la Commissione tutoria regionale non potendo essere considerata
soccombente, essendosi astenuta dal pronunciarsi sull'appello (Rep. 1997 pag.
Considerandi
137.
consid. 4).
Merita invece
di essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria. Che l'appellante si
trovi in ristrettezze economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è infatti verosimile,
essendo a carico della pubblica assistenza, così com'è evidente che l'appello
non fosse privo di possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Altrettanto verosimile è che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima
situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi di procedura
(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che l'appellante, sprovvisto di cognizioni
giuridiche, dovesse farsi assistere da un legale per difendersi adeguatamente
(art. 14 cpv. 2 Lag).
6.
Per
quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale (di rinvio all'Autorità di vigilanza), essa segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione
principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (art. 74 LTF), contestata essendo l'interdizione come tale (art.
72.
cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza per integrazione della procedura nel
senso dei considerandi ed emanazione di un nuovo giudizio.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. RI 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv.
__________.
4. Intimazione:
; .
Comunicazione:
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigi-
lanza
sulle tutele;
– , (dispositivo
3).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster