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Decisione

11.2007.65

Contestazione circa la nomina di un curatore educativo

19 giugno 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 59.2007 (curatore

educativo: contestazione della nomina) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

riguardo

alla nomina di un curatore educativo in favore di

M__________

(2001), figlio suo e di

CO 2,

,

nella

persona di

CO 3 ;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 23 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il

27 marzo 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa promossa il 25 febbraio 2005 da AP 1

(1963) contro la moglie CO 2 (1976) per far accertare la nullità del matrimonio

(art. 107 CC), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disposto il 7

dicembre 2006 la nomina di un curatore educativo (art. 308 CC) al figlio delle

parti, M__________, nato il 14 agosto 2001. Il provvedimento, cui entrambi i

genitori hanno aderito, è stato preso per “sostenere le parti nei loro rapporti personali e nei rapporti con il

figlio per il miglioramento e la regolarizzazione delle condizioni di esercizio

del diritto di visita e delle condizioni di vita”. In esecuzione della decisione pretorile, il 5 gennaio 2007 la

Commissione tutoria regionale 1 ha designato CO 3 in qualità di curatrice.

B. Il

29 gennaio 2007 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dichiarando

di contestare la nomina di CO 3. Sentito il 14 febbraio 2007, egli ha

confermato la sua posizione, muovendo alla curatrice svariati rimproveri, tra

cui quello di interpretare in modo “molto riduttivo”

l'incarico affidatole. CO 3 ha respinto gli addebiti. CO 2 ha dichiarato, da

parte sua, di condividere la nomina. Riunitasi il 16 marzo 2007, la Commissione

tutoria regionale non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice

e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di

vigilanza ha statuito il 27 marzo 2007, rigettando la contestazione e confermando

la nomina di CO 3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–,

sono state poste a carico di AP 1.

C. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 23 aprile 2007 (“ricorso”) a questa Camera per ottenere che il decreto del 7 dicembre 2006 con

cui il Pretore ha istituito la curatela educativa sia riveduto e che qualora la

curatela si rivelasse legittima si sostituisca la persona di CO 3 con quella di

__________, sorella di lui. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8

marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura di appello è quella

ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia –

dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).

2.

Nella

misura in cui verte sull'istituzione della curatela educativa in favore del figlio

M__________, l'appello risulta d'acchito irricevibile. Per tacere del fatto che

all'udienza del 7 dicembre 2006, quando il Pretore ha emanato il provvedimento

a verbale, lo stesso AP 1 aveva dichiarato di aderire alla designazione di un

curatore educativo chiamato a “sostenere

le parti nei loro rapporti personali e nei rapporti con il figlio per il

miglioramento e la regolarizzazione delle condizioni di esercizio del diritto

di visita e delle condizioni di vita”, l'istituzione della curatela non forma oggetto della decisione

impugnata. Avesse inteso contestare la misura adottata dal Pretore,

l'appellante avrebbe dovuto insorgere a quel momento, appellando quel “pronunciato” (recte: decreto cautelare). Ciò è stato rilevato anche dall'Autorità

di vigilanza (decisione impugnata, consid. 3 in fine), senza che in proposito l'appellante

obietti alcunché. Privo di motivazione, su questo punto l'appello non merita pertanto

ulteriore disamina.

3.

Nella

misura per contro in cui riguarda la persona della curatrice, l'appello sarebbe

– di per sé – proponibile. Invano si cercherebbe tuttavia, nel memoriale, un

solo passaggio in cui l'appellante si confronti con la decisione dell'Autorità

di vigilanza. Certo, AP 1 non ha formazione giuridica. A parte la circostanza

però che nella causa di stato il Pretore lo ha già sollecitato più volte – e finanche

diffidato – a munirsi di un patrocinatore (sentenza inc. 11.2007.28 di questa

Camera, del 9 marzo 2007), i motivi che sorreggono un appello devono potersi

desumere almeno dall'insieme dell'esposto. Nel suo memoriale l'appellante non discute

per nulla quanto l'Autorità di vigilanza ha addotto circa l'idoneità di CO 3 a

svolgere la funzione di curatrice (decisione impugnata, consid. 3). Egli

rievoca le sue traversie familiari, afferma che il figlio vive in condizioni

inadeguate, ritorna sui motivi che hanno indotto il Procuratore pubblico a

decretare il 18 luglio 2006 un non luogo a procedere nei suoi confronti per

minaccia e atti sessuali con fanciulli, rivolge critiche all'operato del

Pretore, sottolinea la perfetta idoneità di sua sorella __________ ad assumere

la funzione di curatrice, ma non spende una parola per descrivere come mai la

decisione dell'Autorità di vigilanza sarebbe erronea e andrebbe riformata.

Si volesse

anche prescindere dalle motivazioni addotte dall'Autorità di vigilanza nella

decisione impugnata, per altro, questa Camera ha già avuto modo di ricordare diffusamente

– e di far pubblicare – quali criteri giustificano la designazione di un curatore

in luogo di un altro, rispettivamente quali principi ostano all'assunzione di

tale carica da parte di una determinata persona (RDAT I-1999 pag. 224 consid.

7). Nemmeno al riguardo l'appellante si determina. Egli non pretende che – per

avventura – CO 3 versi in un conflitto d'interessi con il curatelato, né che si

trovi contesa fra obblighi professionali e doveri di curatrice, né che sia inidonea

per una ragione o per l'altra ad assolvere il proprio ruolo. Egli non riprende

più nemmeno i rimproveri esposti dinanzi

alla

Commissione tutoria regionale. Ne segue che, totalmente sprovvisto di motivazione

pertinente, l'appello va dichiarato

inammissibile

nel suo intero.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è

il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è

stato notificato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), la decisione inerente alla scelta – come pure alla contestazione – di un tutore o di un

curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile, senza riguardo a un eventuale valore litigioso

(art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5.

LTF; Breitschmid in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 11

ad art. 388-391; Güngerich in:

Seiler/von Werdt/Gün-gerich,

Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 26 ad art.

72).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

terzi

implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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