11.2007.65
Contestazione circa la nomina di un curatore educativo
19 giugno 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.65
Data decisione, Autorità:
19.06.2007, ICCA
Titolo:
Contestazione circa la nomina di un curatore educativo
CURATELA VERSO IL FIGLIO
CURATORE
NOMINA DEL TUTORE
art. 388 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.65
Lugano,
19 giugno
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 59.2007 (curatore
educativo: contestazione della nomina) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
riguardo
alla nomina di un curatore educativo in favore di
M__________
(2001), figlio suo e di
CO 2,
,
nella
persona di
CO 3 ;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 23 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il
27 marzo 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa promossa il 25 febbraio 2005 da AP 1
(1963) contro la moglie CO 2 (1976) per far accertare la nullità del matrimonio
(art. 107 CC), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disposto il 7
dicembre 2006 la nomina di un curatore educativo (art. 308 CC) al figlio delle
parti, M__________, nato il 14 agosto 2001. Il provvedimento, cui entrambi i
genitori hanno aderito, è stato preso per “sostenere le parti nei loro rapporti personali e nei rapporti con il
figlio per il miglioramento e la regolarizzazione delle condizioni di esercizio
del diritto di visita e delle condizioni di vita”. In esecuzione della decisione pretorile, il 5 gennaio 2007 la
Commissione tutoria regionale 1 ha designato CO 3 in qualità di curatrice.
B. Il
29 gennaio 2007 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dichiarando
di contestare la nomina di CO 3. Sentito il 14 febbraio 2007, egli ha
confermato la sua posizione, muovendo alla curatrice svariati rimproveri, tra
cui quello di interpretare in modo “molto riduttivo”
l'incarico affidatole. CO 3 ha respinto gli addebiti. CO 2 ha dichiarato, da
parte sua, di condividere la nomina. Riunitasi il 16 marzo 2007, la Commissione
tutoria regionale non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice
e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di
vigilanza ha statuito il 27 marzo 2007, rigettando la contestazione e confermando
la nomina di CO 3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–,
sono state poste a carico di AP 1.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 23 aprile 2007 (“ricorso”) a questa Camera per ottenere che il decreto del 7 dicembre 2006 con
cui il Pretore ha istituito la curatela educativa sia riveduto e che qualora la
curatela si rivelasse legittima si sostituisca la persona di CO 3 con quella di
__________, sorella di lui. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura di appello è quella
ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia –
dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).
2.
Nella
misura in cui verte sull'istituzione della curatela educativa in favore del figlio
M__________, l'appello risulta d'acchito irricevibile. Per tacere del fatto che
all'udienza del 7 dicembre 2006, quando il Pretore ha emanato il provvedimento
a verbale, lo stesso AP 1 aveva dichiarato di aderire alla designazione di un
curatore educativo chiamato a “sostenere
le parti nei loro rapporti personali e nei rapporti con il figlio per il
miglioramento e la regolarizzazione delle condizioni di esercizio del diritto
di visita e delle condizioni di vita”, l'istituzione della curatela non forma oggetto della decisione
impugnata. Avesse inteso contestare la misura adottata dal Pretore,
l'appellante avrebbe dovuto insorgere a quel momento, appellando quel “pronunciato” (recte: decreto cautelare). Ciò è stato rilevato anche dall'Autorità
di vigilanza (decisione impugnata, consid. 3 in fine), senza che in proposito l'appellante
obietti alcunché. Privo di motivazione, su questo punto l'appello non merita pertanto
ulteriore disamina.
3.
Nella
misura per contro in cui riguarda la persona della curatrice, l'appello sarebbe
– di per sé – proponibile. Invano si cercherebbe tuttavia, nel memoriale, un
solo passaggio in cui l'appellante si confronti con la decisione dell'Autorità
di vigilanza. Certo, AP 1 non ha formazione giuridica. A parte la circostanza
però che nella causa di stato il Pretore lo ha già sollecitato più volte – e finanche
diffidato – a munirsi di un patrocinatore (sentenza inc. 11.2007.28 di questa
Camera, del 9 marzo 2007), i motivi che sorreggono un appello devono potersi
desumere almeno dall'insieme dell'esposto. Nel suo memoriale l'appellante non discute
per nulla quanto l'Autorità di vigilanza ha addotto circa l'idoneità di CO 3 a
svolgere la funzione di curatrice (decisione impugnata, consid. 3). Egli
rievoca le sue traversie familiari, afferma che il figlio vive in condizioni
inadeguate, ritorna sui motivi che hanno indotto il Procuratore pubblico a
decretare il 18 luglio 2006 un non luogo a procedere nei suoi confronti per
minaccia e atti sessuali con fanciulli, rivolge critiche all'operato del
Pretore, sottolinea la perfetta idoneità di sua sorella __________ ad assumere
la funzione di curatrice, ma non spende una parola per descrivere come mai la
decisione dell'Autorità di vigilanza sarebbe erronea e andrebbe riformata.
Si volesse
anche prescindere dalle motivazioni addotte dall'Autorità di vigilanza nella
decisione impugnata, per altro, questa Camera ha già avuto modo di ricordare diffusamente
– e di far pubblicare – quali criteri giustificano la designazione di un curatore
in luogo di un altro, rispettivamente quali principi ostano all'assunzione di
tale carica da parte di una determinata persona (RDAT I-1999 pag. 224 consid.
7). Nemmeno al riguardo l'appellante si determina. Egli non pretende che – per
avventura – CO 3 versi in un conflitto d'interessi con il curatelato, né che si
trovi contesa fra obblighi professionali e doveri di curatrice, né che sia inidonea
per una ragione o per l'altra ad assolvere il proprio ruolo. Egli non riprende
più nemmeno i rimproveri esposti dinanzi
alla
Commissione tutoria regionale. Ne segue che, totalmente sprovvisto di motivazione
pertinente, l'appello va dichiarato
inammissibile
nel suo intero.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è
il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è
stato notificato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), la decisione inerente alla scelta – come pure alla contestazione – di un tutore o di un
curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile, senza riguardo a un eventuale valore litigioso
(art. 72 cpv. 2 lett. b n.
5.
LTF; Breitschmid in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11
ad art. 388-391; Güngerich in:
Seiler/von Werdt/Gün-gerich,
Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 26 ad art.
72).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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