11.2007.66
Proprietà per piani: nomina di un amministratore
9 dicembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2007.66
Data decisione, Autorità:
09.12.2010, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: nomina di un amministratore
AMMINISTRATORE
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 712q CC
Incarto n.
11.2007.66
Lugano,
9 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.58 (proprietà
per piani: nomina di un amministratore) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 26 maggio 2004 da
AP 1
(patrocinato dall'. PA 1 )
contro
(patrocinata dall'. PA 2 )
AO 2
AO 4
(patrocinati dall', );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 20 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte: decreto
di stralcio) emessa il 16 aprile 2007 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La proprietà per piani costituita sulla particella n. 2044 RFD di
__________ (Condominio “__________”) si compone di quattro unità: la n. 1605 (270/1000
del fondo base) appartiene a AP 1, la n. 1606 (244/1000)
a AO 4 e AO 5 in ragione di metà ciascuno, la n. 1607 (217/1000)
ad AO 3 e la n. 1608 (269/1000) a AO 2 e AO 1, ancora in
ragione metà ciascuno. Amministratore della comproprietà designato dall'assemblea dei comproprietari il 21 novembre 1991 era __________.
Questi ha comunicato il 29 settembre 2003 a AP 1 di dimettersi per il 31 dicembre successivo.
B. AP 1
ha convocato due volte l'assemblea dei comproprietari, per il 28 aprile e l'11
maggio 2004, ponendo all'ordine del giorno la designazione di un nuovo amministratore.
Gli altri condomini non hanno dato seguito alle convocazioni, sostenendo di non
avere mai accettato le dimissioni di __________, il quale su loro richiesta continuava
ad assolvere il mandato. Lo stesso __________ ha poi convocato il 14 maggio
2004 un' assemblea dei comproprietari per il 27 maggio 2004 con l'oggetto “amministrazione”
all'ordine del giorno.
C. Il
26 maggio 2004 AP 1 ha scritto ad __________, contestando la regolarità della
convocazione. L'assemblea dei comproprietari si è tenuta nondimeno quel 27 maggio
2004 alla presenza di un rappresentante di AO 4 e AO 5, come pure di AO 3 e AO 2
personalmente. In tale occasione costoro hanno confermato __________ in qualità
di amministratore. Tale decisione è stata impugnata il 18 giugno 2004 da AP 1
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con una petizione
diretta contro AO 2, AO 3 e AO 4. L'esito di tale causa non è noto.
D. Nel
frattempo, il 26 maggio 2004, AP 1 ha sottoposto al medesimo Pretore un'istanza
nei confronti di AO 2, AO 3 e AO 4, chiedendo la nomina di un amministratore della proprietà per piani. All'udienza
del 24 giugno 2004 i convenuti hanno proposto di respingere la richiesta.
Quello stesso giorno AP 1 ha trasmesso al Pretore un'integrazione della propria
istanza, precisando di convenire in giudizio anche AO 1 e AO 5. L'istruttoria è
cominciata il 2 settembre 2004 e il 10 novembre 2004 il Pretore ha sospeso la
procedura in vista di trattative, dopo che a un'assemblea dell'8 novembre 2004
tutti i comproprietari (eccetto AP 1) avevano riconfermato __________ in qualità
di amministratore.
E. Riattivata
la causa, a un'udienza del 24 gennaio 2007 le parti si
sono date atto che la lite era ormai divenuta priva d'oggetto e hanno invitato
il Pretore ad archiviarla, statuendo sulle spese e le ripetibili. Con sentenza
(recte: decreto) del 16 aprile 2007 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia (fr. 600.–)
e le spese (fr. 100.–) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a
rifondere a AO 2, AO 1, AO 4 e AO 5 fr. 1000.–
complessivi per ripetibili, come pure fr. 1000.– per ripetibili ad AO 3 F. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 aprile
2007 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che gli oneri
processuali siano posti a carico dei convenuti in solido, con obbligo di
rifondergli fr. 1000.– per ripetibili o, in subordine, che spese e ripetibili siano
suddivise tra le parti (in misura imprecisata). Con decreto del 7 maggio 2007
il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle loro
osservazioni del 4 giugno 2007 AO 2, AO 1, AO 4 e AO 5 propongono di respingere
l'appello e di confermare il giudizio impugnato. Identica conclusione formula AO
3 con osservazioni all'appello di quello stesso giorno.
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio
ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che
sia litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Il giudicato sulle
spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece
carattere autoritativo e può essere appellato, sempre che la causa sia
appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). In concreto l'appellante
censura, appunto, l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili deciso
dal Pretore. Depositato in tempo utile (art. 308 CPC), sotto questo profilo l'appello
dell'interessato è ricevibile, come ricevibili sono le osservazioni dei
convenuti.
2. Nel caso in cui una lite divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico
per le parti fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili, l'art.
72 della legge federale sulla procedura civile (RtiD
I-2004 pag. 488 consid. 7 con riferimenti). Tale norma
dispone che in simili eventualità il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore
dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione
sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto
o d'interesse giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente, per
decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe
stato il presumibile esito della lite.
3. Nel
decreto di stralcio il Pretore ha reputato – in sintesi – che
l'istanza di AP 1ni sarebbe stata verosimilmente destinata all'insuccesso,
__________ non avendo mai lasciato la carica di amministratore della proprietà
per piani. Le sue dimissioni del 29 settembre 2003 infatti erano state respinte
da AO 2, AO 3 e AO 4, i quali gli avevano confermato piena fiducia. Per di più,
lo stesso istante gli aveva scritto ancora il 2 e il 16 febbraio 2004, interpellandolo
come amministratore della proprietà per piani. Nelle circostanze descritte la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili dovevano quindi essere sopportate dall'istante
medesimo.
4. L'appellante
fa valere che le dimissioni di __________ costituivano un atto formatore, sicché
Fatti
i tre comproprietari non potevano riconfermarlo in carica senza indire una
nuova assemblea e ridesignarlo in veste di amministratore. Quanto alle sue due
lettere del 2 e del 16 febbraio 2004, esse non potevano interpretarsi come accettazione
o riconoscimento implicito di __________ quale amministratore dopo le dimissioni.
Anzi, il 26 maggio 2004 egli ha scritto ad __________,
contestando la regolarità della convocazione all'assemblea dei comproprietari
indetta per l'indomani e quello stesso giorno ha postulato la nomina di un amministratore
giudiziario. Le condizioni per un accoglimento di quest'ultima istanza essendo
date, il Pretore avrebbe dovuto porre gli oneri processuali e le ripetibili a
carico dei convenuti.
5. Secondo l'art. 712m cpv. 1 n. 2 CC spetta all'assemblea
dei comproprietari nominare l'amministratore e vegliare sulla sua opera. Ogni
comproprietario può chiedere che tale nomina avvenga e può proporre una
determinata persona. L'assemblea non è vincolata tuttavia alla proposta e può
designare un altro amministratore di propria scelta. Il
comproprietario che non ha approvato tale nomina può impugnare la deliberazione
davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (RtiD I-2007
pag. 768 consid. 4 con richiamo). Diverso è il caso in cui l'assemblea dei
comproprietari non s'accordi o rinunci alla nomina di un amministratore. In
tale ipotesi l'art. 712q CC stabilisce che ogni comproprietario, come
pure chiunque abbia un interesse legittimo, può chiederne al giudice la
designazione. Questa azione è per principio imprescrittibile (Wermelinger, La propriété par étages, 2ª edizione, n. 67 ad art. 712q CC).
6. Alla
stessa stregua di un comproprietario che impugni davanti al giudice una deliberazione
dell'assemblea, il comproprietario che postula la nomina di un amministratore
da parte del giudice deve agire contro la comunione (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 113
ad art. 712q CC; Bösch in:
Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 712q; Wermelinger,
Considerandi
op. cit., n. 65 ad art. 712q CC con rinvii). Se la comunione è composta
di due soli comproprietari la giurisprudenza tollera, per evitare formalismi
eccessivi, che – in via eccezionale – l'istanza possa essere volta contro il
comproprietario resistente (Wermelinger,
loc. cit.). Ciò non toglie che la legittimazione passiva spetti alla comunione
dei comproprietari. Nel caso in esame AP 1 ha convenuto non la comunione dei comproprietari
(art. 712l cpv. 2 CC), bensì i cinque comproprietari in persona (nell'azione
con cui ha contestato la delibera assembleare del 27 maggio 2004, per altro, egli
ne ha convenuto solo tre). La sua istanza non era dunque correttamente
orientata.
7.
La
qualità per agire e quella per difendere attengono al merito, ovvero alle
condizioni sostanziali della pretesa. La mancanza della legittimazione passiva
non comporta dunque l'irricevibilità, ma la reiezione della pretesa (DTF 128
III 55 consid. 2b/bb con riferimenti; SJ 132/2010 I 459) senza riguardo al
verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda (RtiD I-2008 pag.
1092.
consid. 5a). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del
quale l'attore deve procedere. Sapere se l'azione sia correttamente orientata
è una questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III
63.
consid. 1a con rinvii). Ne segue che, non fosse divenuta senza oggetto, in
concreto l'azione tendente alla nomina di un amministratore andava respinta già
per difetto di legittimazione passiva. Esaminare le argomentazioni addotte
nell'appello si rivela, in condizioni del genere, un esercizio superfluo. Ancorché
per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, giustamente gli oneri processuali
e le ripetibili sono stati quindi posti a carico dell'istante.
8.
I
costi del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 4, AO
5, AO 3, AO 2 e AO 1, che hanno formulato osservazioni all'appello, hanno
diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro
il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF, controverse in appello rimanendo solo la tassa di giustizia
(fr. 600.–), le spese (fr. 100.–) e le ripetibili (fr. 2000.– complessivi) di
prima sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà fr. 1000.– complessivi per ripetibili a AO 2, AO 1, AO 4 e AO 5, come
pure fr. 1000.– per ripetibili ad AO 3.
3. Intimazione:
– ;
–
;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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