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Decisione

11.2007.66

Proprietà per piani: nomina di un amministratore

9 dicembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i tre comproprietari non potevano riconfermarlo in carica senza indire una

nuova assemblea e ridesignarlo in veste di amministratore. Quanto alle sue due

lettere del 2 e del 16 febbraio 2004, esse non potevano interpretarsi come accettazione

o riconoscimento implicito di __________ quale amministratore dopo le dimissioni.

Anzi, il 26 maggio 2004 egli ha scritto ad __________,

contestando la regolarità della convocazione all'assemblea dei comproprietari

indetta per l'indomani e quello stesso giorno ha postulato la nomina di un amministratore

giudiziario. Le condizioni per un accoglimento di quest'ultima istanza essendo

date, il Pretore avrebbe dovuto porre gli oneri processuali e le ripetibili a

carico dei convenuti.

5. Secondo l'art. 712m cpv. 1 n. 2 CC spetta all'assemblea

dei comproprietari nominare l'amministratore e vegliare sulla sua opera. Ogni

comproprietario può chiedere che tale nomina avvenga e può proporre una

determinata persona. L'assemblea non è vincolata tuttavia alla proposta e può

designare un altro amministratore di propria scelta. Il

comproprietario che non ha approvato tale nomina può impugnare la deliberazione

davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (RtiD I-2007

pag. 768 consid. 4 con richiamo). Diverso è il caso in cui l'assemblea dei

comproprietari non s'accordi o rinunci alla nomina di un amministratore. In

tale ipotesi l'art. 712q CC stabilisce che ogni comproprietario, come

pure chiunque abbia un interesse legittimo, può chiederne al giudice la

designazione. Questa azio­ne è per principio imprescrittibile (Wermelinger, La propriété par étages, 2ª edizione, n. 67 ad art. 712q CC).

6. Alla

stessa stregua di un comproprietario che impugni davanti al giudice una deliberazione

dell'assemblea, il comproprietario che postula la nomina di un amministratore

da parte del giudice deve agire contro la comunione (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 113

ad art. 712q CC; Bösch in:

Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 712q; Wermelinger,

Considerandi

op. cit., n. 65 ad art. 712q CC con rinvii). Se la comunione è composta

di due soli comproprietari la giurisprudenza tollera, per evitare formalismi

eccessivi, che – in via eccezionale – l'istanza possa essere volta contro il

comproprietario resistente (Wermelinger,

loc. cit.). Ciò non toglie che la legittimazione passiva spetti alla comunione

dei comproprietari. Nel caso in esame AP 1 ha convenuto non la comunione dei comproprietari

(art. 712l cpv. 2 CC), bensì i cinque comproprietari in persona (nel­l'azione

con cui ha contestato la delibera assembleare del 27 maggio 2004, per altro, egli

ne ha convenuto solo tre). La sua istanza non era dunque correttamente

orientata.

7.

La

qualità per agire e quella per difendere attengono al merito, ovvero alle

condizioni sostanziali della pretesa. La mancanza della legittimazione passiva

non comporta dunque l'irricevibilità, ma la reiezione della pretesa (DTF 128

III 55 consid. 2b/bb con riferimenti; SJ 132/2010 I 459) senza riguardo al

verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda (RtiD I-2008 pag.

1092.

consid. 5a). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del

quale l'attore deve procedere. Sapere se l'azione sia corretta­mente orientata

è una questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III

63.

consid. 1a con rinvii). Ne segue che, non fosse divenuta senza oggetto, in

concreto l'azione tendente alla nomina di un amministratore andava respinta già

per difetto di legittimazione passiva. Esaminare le argomentazioni addotte

nell'appello si rivela, in condizioni del genere, un esercizio superfluo. Ancorché

per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, giustamente gli oneri processuali

e le ripetibili sono stati quindi posti a carico dell'istante.

8.

I

costi del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 4, AO

5, AO 3, AO 2 e AO 1, che hanno formulato osservazioni all'appello, hanno

diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro

il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF, controverse in appello rimanendo solo la tassa di giustizia

(fr. 600.–), le spese (fr. 100.–) e le ripetibili (fr. 2000.– complessivi) di

prima sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà fr. 1000.– complessivi per ripetibili a AO 2, AO 1, AO 4 e AO 5, come

pure fr. 1000.– per ripetibili ad AO 3.

3. Intimazione:

– ;

;

, .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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