11.2007.69
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
11 giugno 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2007.69
Data decisione, Autorità:
11.06.2007, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2007.69
Lugano
11 giugno
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.1 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione del 12 gennaio 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 ),
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata
dall'attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 2 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
20 aprile 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del
Distretto di Blenio;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 14 maggio
1993. Dal matrimonio è nato C__________, l'8 giugno 1999. In esito a
svariate istanze a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 17
gennaio 2005, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto
di Riviera ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per complessivi fr.
1795.– mensili a moglie e figlio. In quelle cause l'interessato è stato ammesso
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Nel
frattempo, il 12 gennaio 2005, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al
Pretore del Distretto di Blenio, postulando una volta ancora il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 17 ottobre 2005 AO 1
ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha proposto una diversa regolamentazione
delle conseguenze. Accertato il mutuo consenso delle parti al principio del
divorzio, il Segretario assessore ha ordinato la trattazione della procedura
con il rito per le cause di stato su richiesta comune con accordo parziale. Scaduto
il termine di riflessione di due mesi, i coniugi hanno ribadito la loro volontà
di divorziare. All'udienza del 18 ottobre 2006, indetta per l'istruttoria, entrambi
hanno offerto prove, tra cui una perizia sullo stato di salute e la capacità lucrativa
della moglie. L'istruzione è tuttora in corso.
C. Con
decreto del 20 aprile 2007, emanato in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha ammesso l'attore al beneficio dell'assistenza
giudiziaria limitatamente alla dispensa dalla tassa di giustizia e dalle spese,
salvo quelle peritali. Contro il parziale diniego dell'assistenza giudiziaria AP
1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 2 maggio 2007 per ottenere che il
beneficio gli sia concesso integralmente e che il giudizio impugnato sia riformato
in tal senso. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Depositato in termine utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto
di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini del
giudizio sull'assistenza giudiziaria.
Quanto al
Cantone, è indubbio che una lite sull'ottenimento dell'assistenza giudiziaria
lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio
è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto
giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84
in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Stato non può contestare il conferimento
dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag;
identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase
vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione”
tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento
all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di
chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza
indugio all'emanazione della sentenza.
3. In
concreto il Segretario assessore ha accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria
limitatamente a fr. 1500.– di tassa di giustizia e spese, dopo avere
accertato che il richiedente consegue un reddito medio di fr. 4900.– netti
mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 775.–, contributo alimentare per la
moglie e il figlio fr. 1795.–, premio della cassa malati fr. 333.60,
locazione con spese accessorie fr. 550.–, spese d'automobile fr. 350.–,
imposte fr. 195.40). Con un margine disponibile di fr. 900.– mensili,
ha soggiunto il primo giudice, egli può pertanto finanziare i costi della
perizia e di patrocinio, stimati in complessivi fr. 7000.–.
4. Per
quel che riguarda il reddito, il ricorrente sostiene di guadagnare attualmente
fr. 4063.50 mensili e non più fr. 4422.– come nel 2005. Il Segretario assessore
ha fissato le entrate di lui “sulla base delle informazioni a disposizione di
questa Pretura offerte dall'istante nel 2007” in fr. 4900.– mensili netti (arrotondati)
sull'arco di 15 mesi (fr. 56 549.– netti complessivi dal gennaio al novembre del 2006,
fr. 3437.– netti nel dicembre successivo, fr. 4550.– netti mensili, pari
alle indennità di disoccupazione, dal gennaio al marzo del 2007).
a) I
presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla scorta
della situazione in cui versa il richiedente al momento in cui presenta la domanda
(circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami),
anche se la relativa decisione interviene più tardi. La valutazione è puramente
sommaria (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002,
consid. 4.1). La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo
solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269
consid. 4), segnatamente per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora
siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze di lui (DTF 122 I 5).
b) Al
momento in cui ha presentato la domanda, nel gennaio del 2005, il ricorrente
guadagnava fr. 4422.– netti mensili, tredicesima e assegno familiare
compresi (doc. A, pag. 4 punto 5.1). La sua situazione non era apprezzabilmente
diversa nell'aprile del 2007, quando ha statuito il Segretario assessore, ove
appena si consideri che egli guadagnava fr. 4400.– mensili (doc. B: certificato
di salario), compresa la quota di tredicesima (calcolata senza assegni familiari
né deduzione della cassa pensione). Non v'è ragione per scostarsi da tale
risultanza. Che il richiedente abusi dei suoi diritti, in particolare per avere
eventualmente rinunciato a un reddito proprio in vista della causa (RtiD I-2005
pag. 764 caso 46c con riferimenti), non risulta dagli atti né è affermato dal
primo giudice.
5. Circa
il fabbisogno minimo, il ricorrente sostiene che in realtà esso eccede fr.
4000.– mensili, il primo giudice avendo trascurato i debiti contratti prima
della separazione e decurtato arbitrariamente il leasing dell'automobile. Egli si
duole altresì che gli sia stato ridotto il minimo esistenziale del diritto esecutivo
e il canone di locazione, vivendo egli con un'altra donna.
a) Si
conviene con il ricorrente che il criterio di “persona fisica indigente” nel
senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag (e 29 cpv. 3 Cost.) non è semplicemente quello del
diritto esecutivo. Grave ristrettezza è data già quando il richiedente non sia
in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33
consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la
complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi
giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep.
1997 pag. 215).
b) Relativamente
ai debiti, il Segretario assessore ne ha disconosciuti alcuni – in tutto o in
parte – come se stesse fissando il fabbisogno minimo di un debitore chiamato a
erogare contributi di mantenimento. In tale ambito può accadere per vero che, il
sostentamento della famiglia essendo prioritario, il debitore non si veda
riconoscere nel fabbisogno minimo determinate spese, sia pur contratte nell'interesse
dell'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). Tale criterio non è tuttavia
di alcuna pertinenza ove si tratti di valutare lo stato di indigenza ai fini
dell'assistenza giudiziaria (RtiD I-2005 pag. 719 seg.). In simile contesto si
deve tenere conto di tutti i debiti stipulati dal richiedente, finanche di quelli
voluttuari, sempre che costui non abbia provocato egli medesimo l'indigenza per
evitare il pagamento degli oneri processuali o la retribuzione del proprio
avvocato.
c) Nella
fattispecie non fa dubbio che il richiedente debba rimborsare fr. 548.15
mensili alla __________ di __________ per un mutuo acceso il 29 gennaio 2002 (fr. 24 150.– con interessi
al 13.25% annui) e fr. 100.– mensili alla __________ di __________ per lo
scoperto accumulato sulla carta di credito __________, secondo un accordo di
pagamento rateale intervenuto il 23 maggio 2005 con la __________ per originari fr. 6961.05 con
interessi e spese (atti nel fascicolo “edizione
documenti e richiami” della __________ e della __________, come pure della __________
con gli allegati alla domanda di assistenza giudiziaria). Non risulta che tali
debiti siano stati contratti per evitare il pagamento di oneri processuali o la
rimunerazione del patrocinatore. Non si vede quindi perché essi andrebbero
ignorati, tanto meno ove si pensi che, sospendesse il richiedente di rimborsare
Fatti
i prestiti, i creditori agirebbero in via esecutiva e otterrebbero il pignoramento
della disponibilità mensile – teorica – calcolata dal Segretario assessore.
d) Ne
segue che, già soltanto considerando il rimborso dei debiti testé citati, il fabbisogno
del richiedente supera fr. 4600.– mensili, sicché con un reddito di fr. 4400.– netti
mensili egli non è manifestamente in grado di finanziare i costi del processo e
le spese legali. Gli altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria
risultano a loro volta adempiuti (art. 14 Lag): sprovvisto di formazione
giuridica, il richiedente non era palesemente in grado di procedere in lite con
atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag); inoltre la sua causa non appariva senza
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e una persona di
condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe
ragionevolmente rinunciato a stare in lite solo per i costi della procedura
(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81
in basso con rinvii). A ragione, in definitiva, il richiedente censura la limitazione
al beneficio dell'assistenza giudiziaria posta dal Segretario assessore. Ciò
giustifica l'accoglimento del ricorso e la corrispondente modifica della decisione
impugnata.
Considerandi
6.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel
che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in
causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in
materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo
Stato (sopra, consid. 2). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittorioso,
non avrebbe diritto a ripetibili. Tale soluzione appare tanto più equa nel caso
particolare. Ne avesse fatto richiesta, invero, egli avrebbe verosimilmente
fruito dell'assistenza giudiziaria anche in appello.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione
incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – segue la via
giudiziaria dell'azione principale. Trattandosi di una lite riguardante unicamente effetti patrimoniali
del divorzio, essa ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso
ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se
però tali effetti vanno regolati nell'ambito della sentenza di divorzio, essi divengono
parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha più rilievo
(sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Nella
fattispecie tale è la situazione in prima sede, il Segretario assessore dovendo
– comunque fosse – pronunciare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare
l'affidamento del figlio, oltre che regolare il diritto di visita del padre. Il valore litigioso non essendo di rilievo, la decisione sull'assistenza
giudiziaria è impugnabile nel caso in esame con un ricorso in materia civile
senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto e il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato:
AP
1 è ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.
3. Intimazione
all' .
Comunicazione:
– ;
– Pretura del Distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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