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Decisione

11.2007.69

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

11 giugno 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i prestiti, i creditori agirebbero in via esecutiva e otterrebbero il pignoramento

della disponibilità mensile – teorica – calcolata dal Segretario assessore.

d) Ne

segue che, già soltanto considerando il rimborso dei debiti testé citati, il fabbisogno

del richiedente supera fr. 4600.– mensili, sicché con un reddito di fr. 4400.– netti

mensili egli non è manifestamente in grado di finanziare i costi del processo e

le spese legali. Gli altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria

risultano a loro volta adempiuti (art. 14 Lag): sprovvisto di formazione

giuridica, il richiedente non era palesemente in grado di procedere in lite con

atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag); inoltre la sua causa non appariva sen­za

probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e una persona di

condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non avrebbe

ragionevolmente rinunciato a stare in lite solo per i costi della procedura

(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81

in basso con rinvii). A ragione, in definitiva, il richiedente censura la limitazione

al beneficio dell'assistenza giudiziaria posta dal Segretario assessore. Ciò

giustifica l'accoglimento del ricorso e la corrispondente modifica della decisione

impugnata.

Considerandi

6.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel

che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in

causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in

materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo

Stato (sopra, consid. 2). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittorioso,

non avrebbe diritto a ripetibili. Tale soluzione appare tanto più equa nel caso

particolare. Ne avesse fatto richiesta, invero, egli avrebbe verosimilmente

fruito dell'assistenza giudiziaria anche in appello.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – segue la via

giudiziaria dell'azione principale. Trattandosi di una lite riguardante unicamente effetti patrimoniali

del divorzio, essa ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso

ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se

però tali effetti vanno regolati nell'ambito della sentenza di divorzio, essi divengono

parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha più rilievo

(sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden,

Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Nella

fattispecie tale è la situazione in prima sede, il Segretario assessore dovendo

– comunque fosse – pronunciare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare

l'affidamento del figlio, oltre che regolare il diritto di visita del padre. Il valore litigioso non essendo di rilievo, la decisione sull'assistenza

giudiziaria è impugnabile nel caso in esame con un ricorso in materia civile

senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto e il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato:

AP

1 è ammesso al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

2. Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.

3. Intimazione

all' .

Comunicazione:

– ;

– Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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