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Decisione

11.2007.70

Nullità di testamento olografo

22 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i loro punti di vista. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito

le loro domande. Statuendo con sentenza del 18 aprile 2007, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il

“testamento” del 9 ottobre 2002. Le spese, con una

tassa di giustizia di fr. 1400.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta

a rifondere all'attore fr. 4000.– per ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'8 maggio 2007 tendente a ottenere che la

petizione sia respinta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.

Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che il testamento del 9 ottobre 2002 non

adempie le esigenze di forma prescritte dalla legge poiché era stato scritto con

il computer dall'avv. __________

e semplicemente sottoposto a __________ per la firma. Che il disponente desiderasse

lasciare una determinata somma di denaro a AP 1 – ha soggiunto il primo giudice

– non bastava per sanare il vizio, poiché tale volontà andava espressa secondo

le forme del testamento. L'atto in questione non potendo essere interpretato sulla

base di elementi estrinseci, poi, non entrava in linea di conto nemmeno il

precetto in favor testamenti. Il Pretore ha esaminato così se la

disposizione potesse essere convertita in un atto valido, e segnatamente una

donazione per causa di morte, un negozio giuridico del genere non soggiacendo alla

forma di un contratto successorio, ma ha scartato anche tale ipotesi. Onde, in

definitiva, l'accoglimento della petizione e l'annullamento del “testamento”.

2.

L'appellante ribadisce che la volontà di __________

era chiaramente quella di assegnarle un legato di fr. 50 000.–. Pur

ammettendo che l'atto litigioso non rispetta la forma di un testamento

olografo, essa reputa che accertare la nullità del medesimo costituisca un

formalismo eccessivo. Essa sottolinea che lo scopo delle esigenze della forma in

materia di disposizioni di ultima volontà è di assicurare l'autentica volontà

del testatore. Nella fattispecie si imporrebbe perciò di applicare il principio

in favor testamenti, a maggior ragione ove si consideri che il difetto

di forma non può più essere sanato dal testatore.

3.

In

concreto è fuori dubbio che l'atto del 9 ottobre 2002 (doc. B) disattende la forma prevista dall'art. 505

cpv. 1 CC per i testamenti olografi, giacché di autografo reca solo il nome del

disponente. Redatto al computer dall'avv. __________ e

sottoposto a __________ unicamente per la firma, esso va pertanto annullato

(art. 520 cpv. 1 CC). Certo, è possibile

che il defunto intendes­se legare una determinata somma di denaro alla

convenuta (deposizione di __________, del 24 agosto 2005: verbali, pag. 2). Resta

il fatto che tale manifestazione di volontà (animus

testandi), per essere valida, andava scritta a mano dal disponente e che in difetto di ciò essa è inefficace

(DTF 131 III 601 consid.

3.

). Mancando poi una volontà manifestata secondo le forme legali, nemmeno

è possibile dedurre la volontà del testatore da elementi estrinseci, i quali possono essere considerati solo nel caso in cui permettano di

delucidare o confermare un'indicazione contenuta nello scritto, di chiarire la

volontà manifestata nelle forme di legge, ma non ove si

tratti di supplire o di sostituire il testo (DTF

131.

III 601 consid. 3.3 con riferimenti).

4.

Né si può dire che, annullando la disposizione controversa, si cada

in un formalismo eccessivo, non giustificato da alcun interesse se non da un

mero rispetto per la forma fine a sé stessa. Scopo

della forma olografa è proprio quello di tutelare la libera espressione

relativa alla volontà del testatore (DTF 131 III 604 consid. 3.1). Diverso

sarebbe il caso in cui occorresse solo colmare lacune di secondaria importanza.

Nella fattispecie però tutto è scritto a computer. Quanto alla conversione dell'atto in base al principio del favor

testamenti, ciò presuppone che il documento viziato adempia le condizioni

di validità di un'altra disposizione di ultima volontà o di una disposizione

tra vivi che persegua uno scopo analogo (DTF 93 II 223 consid. 3; Steinauer, Le droit des successions, Berna

2006, pag. 379 n. 780). In concreto l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione

del Pretore, secondo cui il “testamento” del 9 ottobre 2002 non rispetta le esigenze

formali di qualsiasi altro atto giuridico valido (sentenza impugnata, consid.

7), né indica – per avventura – quale altro atto giuridico valido potrebbe

configurare la disposizione.

5.

Se ne conclude che, introdotto non senza leggerezza, l'appello è

destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono

la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla

controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 50.–

fr. 750.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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