11.2007.70
Nullità di testamento olografo
22 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.70
Data decisione, Autorità:
22.10.2007, ICCA
Titolo:
Nullità di testamento olografo
AZIONE DI NULLITÀ
FORMA
NULLITÀ DI TESTAMENTO
TESTAMENTO OLOGRAFO
VIZIO FORMALE O DI FORMA
art. 505 CC
art. 520 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.70
Lugano
22 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.694 (nullità di
disposizione a causa di morte) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione 28 ottobre 2003 da
AO 1
(patrocinato dall' PA
1)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA
2);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 18 aprile 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1911) è deceduto l'11 ottobre 2002 a __________, suo
ultimo domicilio, lasciando un testamento olografo del 16 gennaio 1971 che è
stato pubblicato l'8 novembre 2002 dal notaio __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. In quel testamento __________ ha istituito eredi in parti uguali la
figlia __________, nata dal suo primo matrimonio, il figlio AO 1, nato dal suo secondo
matrimonio, e A__________, figlia della seconda moglie __________. A quest'ultima
il testatore ha riservato un diritto d'usufrutto a vita su tutta l'eredità. Il
20 dicembre 2002 il notaio __________ ha pubblicato un secondo “testamento” dattiloscritto, datato 9 ottobre 2002, con cui __________ ha ridotto –tra l'altro
– il figlio AO 1 alla porzione legittima e ha devoluto fr. 50 000.– a AP 1.
B. Il 28 ottobre 2003 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che
il “testamento” del 9 ottobre 2002 fosse dichiarato nullo per
vizio di forma. Nella sua risposta del 2 dicembre 2003 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, sostenendo che l'atto andava considerato alla stregua di una
donazione per causa di morte. Nei successivi allegati le parti hanno confermato
Fatti
i loro punti di vista. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito
le loro domande. Statuendo con sentenza del 18 aprile 2007, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il
“testamento” del 9 ottobre 2002. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1400.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta
a rifondere all'attore fr. 4000.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'8 maggio 2007 tendente a ottenere che la
petizione sia respinta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che il testamento del 9 ottobre 2002 non
adempie le esigenze di forma prescritte dalla legge poiché era stato scritto con
il computer dall'avv. __________
e semplicemente sottoposto a __________ per la firma. Che il disponente desiderasse
lasciare una determinata somma di denaro a AP 1 – ha soggiunto il primo giudice
– non bastava per sanare il vizio, poiché tale volontà andava espressa secondo
le forme del testamento. L'atto in questione non potendo essere interpretato sulla
base di elementi estrinseci, poi, non entrava in linea di conto nemmeno il
precetto in favor testamenti. Il Pretore ha esaminato così se la
disposizione potesse essere convertita in un atto valido, e segnatamente una
donazione per causa di morte, un negozio giuridico del genere non soggiacendo alla
forma di un contratto successorio, ma ha scartato anche tale ipotesi. Onde, in
definitiva, l'accoglimento della petizione e l'annullamento del “testamento”.
2.
L'appellante ribadisce che la volontà di __________
era chiaramente quella di assegnarle un legato di fr. 50 000.–. Pur
ammettendo che l'atto litigioso non rispetta la forma di un testamento
olografo, essa reputa che accertare la nullità del medesimo costituisca un
formalismo eccessivo. Essa sottolinea che lo scopo delle esigenze della forma in
materia di disposizioni di ultima volontà è di assicurare l'autentica volontà
del testatore. Nella fattispecie si imporrebbe perciò di applicare il principio
in favor testamenti, a maggior ragione ove si consideri che il difetto
di forma non può più essere sanato dal testatore.
3.
In
concreto è fuori dubbio che l'atto del 9 ottobre 2002 (doc. B) disattende la forma prevista dall'art. 505
cpv. 1 CC per i testamenti olografi, giacché di autografo reca solo il nome del
disponente. Redatto al computer dall'avv. __________ e
sottoposto a __________ unicamente per la firma, esso va pertanto annullato
(art. 520 cpv. 1 CC). Certo, è possibile
che il defunto intendesse legare una determinata somma di denaro alla
convenuta (deposizione di __________, del 24 agosto 2005: verbali, pag. 2). Resta
il fatto che tale manifestazione di volontà (animus
testandi), per essere valida, andava scritta a mano dal disponente e che in difetto di ciò essa è inefficace
(DTF 131 III 601 consid.
3.
). Mancando poi una volontà manifestata secondo le forme legali, nemmeno
è possibile dedurre la volontà del testatore da elementi estrinseci, i quali possono essere considerati solo nel caso in cui permettano di
delucidare o confermare un'indicazione contenuta nello scritto, di chiarire la
volontà manifestata nelle forme di legge, ma non ove si
tratti di supplire o di sostituire il testo (DTF
131.
III 601 consid. 3.3 con riferimenti).
4.
Né si può dire che, annullando la disposizione controversa, si cada
in un formalismo eccessivo, non giustificato da alcun interesse se non da un
mero rispetto per la forma fine a sé stessa. Scopo
della forma olografa è proprio quello di tutelare la libera espressione
relativa alla volontà del testatore (DTF 131 III 604 consid. 3.1). Diverso
sarebbe il caso in cui occorresse solo colmare lacune di secondaria importanza.
Nella fattispecie però tutto è scritto a computer. Quanto alla conversione dell'atto in base al principio del favor
testamenti, ciò presuppone che il documento viziato adempia le condizioni
di validità di un'altra disposizione di ultima volontà o di una disposizione
tra vivi che persegua uno scopo analogo (DTF 93 II 223 consid. 3; Steinauer, Le droit des successions, Berna
2006, pag. 379 n. 780). In concreto l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione
del Pretore, secondo cui il “testamento” del 9 ottobre 2002 non rispetta le esigenze
formali di qualsiasi altro atto giuridico valido (sentenza impugnata, consid.
7), né indica – per avventura – quale altro atto giuridico valido potrebbe
configurare la disposizione.
5.
Se ne conclude che, introdotto non senza leggerezza, l'appello è
destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
6.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 50.–
fr. 750.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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