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Decisione

11.2007.71

mercede del curatore

18 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (cfr. Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 31 e 41 ad art. 420);

che, ciò

premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma

della decisione impugnata nel senso di non vedersi addebitare la quota della mercede

riconosciuta dall'autorità tutoria al curatore delle figlie;

che, conformemente

all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo

di mantenimento dei genitori (Wullschleger

in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione,

pag. 286 nota 989);

che nel

caso in cui la curatela comporti misure a protezione del figlio, come in concreto,

i costi relativi alla disciplina del diritto di visita (art. 309 cpv. 1 e 2 combinato

con il 308 cpv. 2 CC) rientrano nell'obbligo di mantenimento (Breitschmid in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 22 ad art. 276 CC);

che del

resto, anche in virtù del diritto cantonale, i costi di gestio­ne di una misura

tutoria (mercede, spese e tasse) vanno a carico della persona interessata o di

chi è tenuto al suo sostentamento (art. 19 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele);

che,

quanto al curatore in specie, egli ha diritto a una mercede fissata dalla Commissione

tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del

pupillo o di chi è legalmen­te tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC

e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

il quale rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento

d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);

che in

concreto l'appellante non contesta l'entità della mercede riconosciuta dall'autorità

al curatore né il riparto dell'importo a metà fra i genitori, ma – come detto –

l'addebito della quota a suo carico;

che,

tuttavia, l'addebito della mercede ai genitori risponde a un chiaro principio

di legge;

che per

quanto attiene alla riscossione in sé, l'appellante non può pretendere che

l'autorità tutoria abdichi ai suoi doveri d'incasso;

che,

nondimeno, una Commissione tutoria regionale anticipa la mercede di un curatore

ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al sostentamento non dovesse

farvi fronte, riservato il diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni dall'obbligato

(art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele);

Considerandi

che,

pertanto, al momento in cui la Commissione tutoria procederà nella fattispecie al

recupero del credito, l'interessata potrà dimostrare di non essere in grado di sostenere

la spesa, sicché i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno posti a

carico del Comune di domicilio (art. 3 cpv. 3 del regolamento menzionato;

I CCA,

sentenza inc. 11.2005.70 del 14 giugno 2005), fatto salvo – come si è spiegato

– il ricupero dell'anticipo nel lasso dei 10 anni;

che, ciò

posto, già a un primo esame l'appello risulta destinato all'insuccesso;

che nelle

condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

che tuttavia,

l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo ricorso

senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica di rinunciare a ogni

prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione

tutoria regionale, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–;

–,.

Comunicazione:

– ,;

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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