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Decisione

11.2007.72

Separazione su richiesta unilaterale con riconvenzione di divorzio. Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: autorità parentale e contributo di mantenimento per i figli

3 marzo 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.52 (separazione

su richiesta unilaterale con riconvenzione di divorzio) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 26 aprile 2005 da

AP 1,

(patrocinato dall' RA

1, )

contro

AO 1,

(patrocinato dall' RA

2 );

giudicando

ora sul decreto cautelare del 23 aprile 2007 con

cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 4 maggio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso il 23 aprile 2007 dal Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il 25

marzo 1988. Dal matrimonio sono nati M__________ (6

giugno 1990), D__________ (3 giugno 1992) e I__________ (4 agosto 1994). Il marito è alle dipendenze della Banca del __________, la moglie lavora

a tempo parziale per il Comune di __________. I coniugi vivono separati dal

marzo del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, di cui è comproprietario

con la moglie (particella n. 1073 RFD di __________), per trasferirsi in un

appartamento, sempre a __________.

B. Il

26 aprile 2005 AP 1 ha promosso azione di separazione davanti al

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo – previo conferimento

dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, la pronuncia della separazione dei

beni, l'assegnazione per almeno

15 anni dell'abitazione

coniugale, l'affidamento dei

figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita del padre), un

contributo alimentare per sé di almeno fr. 1700.– mensili e uno per ogni figlio

di fr. 1100.– mensili fino all'11° compleanno, di fr. 1200.– mensili

fino al 15° compleanno e di fr. 1300.– mensili fino alla maggiore età o al

termine della formazione scolastica o professionale. Le medesime richieste sono

state formulate anche via cautelare.

C. Il 28

aprile 2005 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore un'azione di divorzio

su richiesta unilaterale (inc.

OA.2005.53) e nella sua risposta del 23 agosto 2005 alla petizione

della moglie ha proposto di respingere l'azione di separazione, postulando in subordine

la pronuncia del divorzio. Con replica e risposta riconvenzionale del 7 ottobre

2005 la moglie ha confermato la domanda di separazione, avversando il divorzio.

Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Il 26

gennaio 2006 le parti hanno chiesto al Pretore di sospendere l'azione di merito

nell'attesa che terminasse la procedura cautelare.

D. Nel frattempo, all'udienza del 20 maggio 2005 destinata al contraddittorio cautelare, AO 1

ha rivendicato l'affidamento congiunto dei figli, se non

quello esclusivo, ha offerto un contributo alimentare per questi ultimi di

fr. 1665.– mensili complessivi (assegni familiari compresi) e ha sollecitato

per il resto la reiezione dell'istanza. Con decreto cautelare emanato seduta

stante il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale a AP 1, cui ha affidato i

figli (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato AO 1 a versare

un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie, di fr. 1200.–

mensili ciascuno per M__________ e D__________ e di fr. 1100.– mensili per

I__________ (assegni familiari compresi).

E. L'istruttoria

è cominciata l'8 settembre

2005 e con decreto cautelare del 29 settembre 2006 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha ridotto in via cautelare il contributo di mantenimento per i

figli di fr. 100.– mensili ciascuno. Chiusa l'istruttoria il 14 febbraio 2007,

le parti hanno rinunciato alla discussione finale cautelare, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 marzo 2007 AP 1 ha ribadito le proprie

domande, salvo rinunciare a pretese alimentari per sé. Nel suo allegato di

quello stesso giorno AO 1 ha confermato la sua posizione, aumentando nondimeno l'offerta

di contributo alimentare per i figli a complessivi fr. 1950.– mensili, assegni

familiari compresi.

F. Statuendo

con decreto cautelare del 23 aprile 2007, il Pretore ha autorizzato i

coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui

ha affidato i figli, ha confermato l'autorità parentale congiunta, ha disciplinato il diritto di visita

del padre “come finora esercitato”, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 947.–

mensili ciascuno per M__________ e D__________, oltre a uno di fr. 886.–

mensili per I__________ (assegni familiari compresi) fino all'agosto del 2007,

adeguato in seguito a fr. 904.– mensili per ogni figlio. La tassa di giustizia

di fr. 2000.– e le spese di fr. 1760.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda di

assistenza giudiziaria presentata dalla moglie è stata respinta.

G. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorta il 4 maggio 2007 a questa

Camera per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo

all'appello, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e l'aumento dei contributi alimentari per M__________

e D__________ a fr. 1537.– mensili, del contributo alimentare per I__________ a

fr. 1400.– mensili fino all'agosto del 2007 e a fr. 1490.– mensili in

seguito per ognuno di loro. In via subordinata essa chiede che i contributi

siano fissati in fr. 1839.50 mensili per M__________ e D__________,

rispettivamente in fr. 1628.50 mensili per I__________ fino all'agosto del 2007,

e in fr. 1490.– mensili per ciascuno di loro in seguito. Con decreto del 14 maggio

2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di

effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2007 AO 1

conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 cpv.

2.

CC) sono emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art.

419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto

impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

I documenti nuovi prodotti dall'appellante (tabella degli impegni settimanali suoi e quelli dei

figli, estratto bancario del 31 gennaio 2007 relativo al pagamento del premio

della cassa malati e lettera 1° marzo 2007 del Comune di __________) sono

irricevibili. In appello non sono ammessi fatti, domande né prove nuove (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro le

sentenze di merito (DTF 133 III 114 consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag.

128.

consid. 1 e 2). Né, per avventura, essi sono ammissibili in virtù del

principio inquisitorio illimitato, la documentazione non giovando ai figli,

alla cui tutela è principalmente rivolto il precetto (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1).

3.

Litigioso è anzitutto, in concreto, l'esercizio dell'autorità

parentale. A tal fine il Pretore ha accertato che, dopo la separazione di fatto

dei genitori, i figli avevano soggiornato alternativamente dalla madre e dal

padre. Le difficoltà riguardavano se mai le modalità delle visite. In simili

circostanze egli ha ritenuto che, contrariamente a quanto sosteneva l'istante,

non sussistessero motivi per attribuire l'autorità parentale a uno solo dei

genitori durante la procedura cautelare.

a) L'appellante opina

che nella fattispecie l'autorità parentale non poteva essere attribuita congiuntamente

al marito, poiché non è data una reale situazione di custodia alterna né vi è un

sereno rapporto tra genitori. A suo avviso le profonde tensioni tra le parti e i

loro disaccordi precludono l'esercizio comune del diritto, a scapito del bene

dei figli. Per l'appellante, dunque, nulla giustifica una soluzione diversa da

quella che prevede l'art. 133 CC.

b) Contrariamente

a quanto l'appellante crede, il Pretore non ha modificato affatto l'autorità

parentale disposta dalla legge. In costanza di matrimonio, invero, entrambi i

genitori esercitano l'autorità parentale insieme (art. 297 cpv. 1 CC). L'attribuzione

dell'autorità parentale a un solo genitore in sede cautelare è provvedimento

molto incisivo che va adottato con grande

prudenza (Gloor in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungsrecht, Zurigo 2000, n. 26 ad art. 137 CC). Adottata con un giudizio sommario, poi, la misura non deve precorrere

il merito (DTF 111 II 224) e soggiace di principio a criteri diversi rispetto a

quelli dell'art. 133 CC (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 297 CC).

c) In concreto

l'appellante si limita a evocare generici dissidi tra genitori, ma non accenna

un solo episodio specifico. Del resto, eventuali conflitti tra genitori dovuti

alla separazione ancora non bastano per far capo all'art. 297 cpv. 2 CC. A tal

fine occorre che l'esercizio in comune dell'autorità parentale sia divenuto teatro di scontro aperto fra i genitori (v. RtiD

II-2007 pag. 675 seg.). Estremi del genere non si scorgono nel caso in esame.

Per di più, nessun figlio ha alluso durante l'audizione

a ostilità fra genitori nell'organizzazione del proprio tempo libero o scolastico o nella

definizione di questioni importanti per il proprio sviluppo (rapporto della

psicologa __________, del 6 novembre 2005). Non soccorrono dunque i presupposti

per attribuire l'autorità parentale alla sola madre. Su questo punto l'appello si

rivela destituito di fondamento.

4.

Quanto

ai contributi alimentari per i figli, il Pretore ha calcolato il reddito del

marito in fr. 7890.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 3668.– (recte:

fr. 2818.–): minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 775.–, locazione

fr. 667.–, premio della cassa malati fr. 393.50, abbonamento ferroviario

fr. 116.–, indennità per pasti fuori domicilio fr. 110.–, indennità

per l'arredamento

della nuova

abitazione fr. 250.–, assicurazione dell'automobile fr. 76.40,

imposta di circolazione fr. 20.10, assicurazione del­l'economia domestica

fr. 24.–, onere fiscale fr. 386.–. Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha accertato il

reddito in fr. 4405.– mensili (reddito ipotetico

fr. 3469.– e sussidi per l'abitazione fr. 909.–), stimando il relativo fabbisogno minimo

in fr. 3368.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 673.–, premio della

cassa malati fr. 420.20, assicurazione sulla vita fr. 19.55, spese

mediche fr. 171.–, spese di trasferta fr. 100.–, assicurazione dello stabile

fr. 89.60, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 24.40,

assicurazione dell'automobile, dello scooter e quota del TCS fr. 146.–,

riscatto dell'automobile fr. 350.80, imposta di circolazione dell'automobile

fr. 29.75, dello scooter fr. 7.90, tassa rifiuti e uso canalizzazioni

fr. 19.30, onere fiscale fr. 65.–, imposta parrocchiale

fr. 1.50).

In merito al fabbisogno in denaro dei figli il

primo giudice ha tenuto conto di un diritto di visita paterno più esteso

dell'usuale, sicché ha suddiviso tra i genitori il costo del vitto previsto dalle

racco­mandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (70% a carico della madre e 30% a carico del

padre), quello per la cura e l'educazione (60% alla madre e 40% al padre) e quello

dell'alloggio (quota dei figli calcolata nel fabbisogno minimo di entrambi i genitori).

Ne ha desunto, il Pretore, un risparmio in vitto, cura ed educazione da parte della

madre di fr. 542.50 mensili fino all'agosto del 2007 e di fr. 511.50

mensili dal settembre successivo. Ciò posto, egli ha stabilito il fabbisogno in denaro di M__________ e D__________ in

fr. 2010.– mensili (di cui fr. 503.50 coperti dal

padre) e quello di I__________ in fr. 1830.– mensili (di cui fr. 434.50

coperti dal padre) fino al

31.

agosto 2007 e di fr. 2010.– mensili in seguito (di cui fr. 503.50 coperti dal

padre). In definitiva il Pretore ha posto a carico di AO

1.

un contributo alimentare di fr. 947.– mensili per M__________ e per D__________,

rispettivamente di fr. 866.– mensili per I__________ fino al 31 agosto 2007 e

di fr. 904.– mensili per ogni figlio in seguito.

5.

L'appellante chiede anzitutto di ridurre il

fabbisogno minimo del marito di fr. 250.– mensili, la spesa per arredare il nuovo appartamento essendo ormai ammortata.

Quanto al proprio fabbisogno minimo, essa chiede di riconoscere l'effettivo

premio della cassa malati di fr. 530.– mensili in luogo dei fr. 420.– ammessi

dal primo giudice.

a) Per

determinare il fabbisogno minimo del marito il Pretore ha tenuto conto del

fatto che AO 1 vive con un'altra donna dimezzando, oltre alla spesa per l'acquisto

dei mobili, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone

conviventi, le spese d'automobile e il premio relativo all'assicurazione dell'economia

domestica. Tale modo di procedere non è conforme alla costante giurisprudenza di

questa Camera, la quale non calcola il fabbisogno minimo di un coniuge convivente

dimezzando il minimo esistenziale di fr. 1550.– mensili di “due persone adulte

che formano una durevole comunione domestica”, né riducendo a metà il costo

dell'alloggio, ma ricono­sce a ogni coniuge il fabbisogno minimo che questi potrebbe

esporre se vivesse per conto proprio (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a e pag.

583.

consid. 5a, I-2006 pag. 667: da ultimo: sentenza inc. 11.2006.64 del 15

gennaio 2008, consid. 7a). Per di più, non è dato di capire nella fattispecie perché

la convivente dovrebbe assumere parte del debito contratto dal convenuto con la

ditta fornitrice di mobili nel luglio del 2003, allorché la coabitazione è iniziata

il 1° gennaio 2005 (doc. M nell'inc. OA.2005.53). Senza dimenticare che con una

rateazione di fr. 250.– mensili il debito fr. 20 241.– (doc. O nell'inc.

OA.2005.53) si estinguerà solo nel corso del 2009. L'interessata non pretende

che, calcolato in conformità ai criteri posti dalla giurisprudenza, il

fabbisogno minimo del marito risulti inferiore a fr. 2818.– (la cifra di fr.

3668.

– mensili indicata dal Pretore è manifestamente erronea). Privo di con­sistenza,

su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

b) Per

quanto concerne il fabbisogno minimo della moglie, l'aggiornamento del premio relativo

alla cassa malati si fonda su un documento irricevibile (sopra, consid. 2). Il

fabbisogno minimo dell'interessata rimane fissato, pertanto, in fr. 3368.–

mensili.

6.

L'appellante

censura il reddito ipotetico di fr. 3496.– mensili imputatole dal Pretore. Afferma

di non poter oggettivamente lavorare a tempo pieno, poiché deve ancora occuparsi

dei tre figli. Né, soggiunge, la giurisprudenza pretende un tale grado d'occupazione

in presenza di ragazzi di età inferiore ai sedici anni.

a) Il

Pretore ha determinato il reddito della moglie in fr. 4405.– mensili considerando,

oltre a sussidi cantonali e federali

per l'abitazione di fr. 909.– mensili, un reddito ipotetico di fr. 3429.–

mensili, “apparendo sussistere i relativi criteri di

buona volontà e della possibilità concreta di guadagno”. In sostanza, egli ha imputato a AP 1 un reddito equivalente a quello che lei conseguiva quando lavorava all'80%.

b) Dagli

atti risulta che durante la vita in comune la moglie lavorava a tempo parziale,

prima in uno studio dentistico e poi in una fiduciaria. Nel 2001 essa è stata

assunta a metà tempo dal Comune di __________ come impiegata dell'ufficio per la pre­videnza sociale. Dal

1° gennaio 2003 il suo grado d'occupazione è aumentato al 90%, salvo ridursi

all'80% dal 1° gennaio 2004. Nel marzo del 2005, al momento della separazione

di fatto, l'interessata ha ottenuto un congedo annuo non pagato, riducendo la

sua attività al 50% (doc. P). Essa ha giustificato tale decisione con “l'angustia in cui si è venuta a trovare e constatando di non

riuscire a seguire meglio i figli” (replica orale dell'8 luglio 2005: verbali,

pag. 15). __________, collega di lavoro dell'appellante,

ha confermato che quest'ultima ha chiesto al Comune di ridurre il grado d'occupazione “per occuparsi

della famiglia” e che “con l'andare del tempo AP 1 era più stressata (…), sia

per il tipo di professione stressante sia per i problemi personali”. Ciò l'ha

indotto a ritenere “pienamente motivata” la riduzione del tempo di lavoro (deposizione

dell'8 settembre 2005: verbali, pag. 20).

c) Il

problema è che, per quanto comprensibile la scelta dell'appellante possa apparire

dal profilo umano, la riduzione dell'attività lucrativa al 50% era incompatibile

con le esigenze economiche della famiglia. Diminuendo il suo grado d'occupazione,

con un reddito di soli fr. 2300.– mensili netti (doc. GG) l'interessata ha provocato

un chiaro ammanco nel bilancio familiare sin dal marzo del 2005. Certo, di

regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere –

un'attività lucrativa a tempo parziale solo al

momento in cui il

figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni

di età, mentre un'attività a tempo pie­no

può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16

anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Tale

principio non riguarda però l'interessata, che durante la vita in comune già

lavorava. Oltre a ciò, la norma trova i suoi limiti nelle necessità basilari

della famiglia. Se il reddito di un coniuge che lavora a tempo pieno non basta

per sopperire al fabbisogno corrente, l'altro coniuge deve – suo malgrado – attivarsi

per evitare la ristrettezza, sempre che il sacrificio possa essergli ragio­nevolmente

imposto (art. 163 cpv. 1 CC). Nel caso specifico non constano ragioni di salute

che impedissero all'appellante di continuare l'attività all'80% anche dopo il

marzo del 2003, per quanto gravoso ciò potesse riuscirle. Anche su questo punto

la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

7.

A parere dell'appellante la riduzione del

contributo alimentare in favore dei figli non si legittima solo perché il

diritto di visita del marito è più esteso di quello abituale. Essa rileva che dopo

la scuola i ragazzi rientrano sempre da lei. Solo due volte la settimana essi

cenano e pernottano dal padre, ma ciò non costituisce un rilevante contributo

in natura da parte di lui. Per l'appellante la partecipazione di AO 1 al vitto,

alle cure e all'educazione dei figli riconosciuta in via equitativa dal Pretore

non si giustifica. Anzi, il costo per l'alloggio dei figli, stimato dal Pretore in fr. 333.– mensili per ciascuno

di loro, è eccessivo e non va dedotto dal fabbisogno in denaro dei ragazzi, né

posto in deduzione del contributo alimentare. AO 1 ribadisce da parte sua la

sostanziale equivalenza e regolarità delle relazioni

personali dei figli con entrambi i genitori, contesta che la madre debba

occuparsi più intensamente del primogenito (ormai diciassettenne) e reputa giusto

inserire nel fabbisogno in denaro dei figli un maggior onere per l'alloggio, a suo dire consono alle esigenze

di sei persone, i figli trascorrendo da lui due notti la settimana.

a) Per

quanto attiene al vitto dei figli, il Pretore ha accertato che in settimana i

figli pranzano dalla madre. Ha suddiviso così gli importi previsti dalle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (fr. 315.– per primi due figli e fr. 245.–

per la terza, fino al settembre del 2007) “equitativamente” in ragione del

30% a carico del padre e del 70% a carico della madre. Circa la partecipazione

dei genitori alla cura e all'educazione

dei ragazzi, il Pretore ha stabilito – sempre in via equitativa – un contributo

del 60% da parte della madre e del 40% da parte del padre.

b) Non fa dubbio che nella commisurazione del fabbisogno in denaro dei

figli occorre tenere calcolo anche della partecipazione prestata dal genitore

non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). Una riduzione del contributo alimentare si giustifica, tuttavia,

solo qualora tale partecipazione risulti nettamente più estesa dell'usuale e

permetta all'altro genitore di conseguire

risparmi sensibili (RtiD I-2006 pag. 673 consid. 7).

Estremi

del genere alimentare sono stati riconosciuti, ad

esempio,

nel caso di un figlio che si recava in visita dal padre

il mercoledì pomeriggio, il fine settimana dal venerdì sera fino alla domenica

sera, tutti i giorni festivi infrasettimanali, tutti i giorni delle vacanze

scolastiche e quelli durante i quali il genitore era in ferie o in malattia (I

CCA, sentenza inc. 11.2001.79 del 17 ottobre 2001, consid. 6c).

c) In

concreto il padre ospita i figli non solo per quello che è

l'usuale

diritto di visita applicato nel Cantone Ticino (RtiD

I-2005

pag. 778), ma anche per la cena e la notte di due giorni settimanali. Ci si può

domandare se ciò basti per raffigurare custodia alternata, come egli sostiene (cfr.

sentenza del Tribunale

federale 5C.42/2001 del 18 maggio 2001, consid. 3a, pubblicata

in: in SJ 2001 I pag. 407 con riferimenti). Comunque sia, AO 1 non ha sostanziato le maggiori spese

da lui sostenute né, di riflesso, il risparmio che conseguirebbe la moglie per

il fatto ch'egli esercita un diritto di visita più esteso di quello abituale. Non

incombeva dunque al Pretore decurtare di propria iniziativa – tanto meno per un

malinteso senso d'equità – il fabbisogno in denaro dei ragazzi in materia di vitto,

cura e educazione.

d) Per quel che riguarda il costo dell'alloggio la situazione è diversa.

Questa Camera ha già avuto modo di precisare in effetti che, ove le condizioni

finanziarie della famiglia lo consentano, il maggior costo

destinato alla locazione di un vano supplementare per accogliere il figlio durante

l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno in denaro del figlio medesimo

(RtiD II-2004 pag. 618 seg.). A ragione, quindi, il Pretore ha inserito nel

fabbisogno in denaro dei figli una quota della locazione pagata da entrambi i

genitori. L'appellante si duole che il marito paghi una pigione eccessiva, ma per finire si diparte essa medesima dai fabbisogni dei figli fissati

dal Pretore. Né essa spiega perché un canone di

fr. 1666.– mensili (per rapporto al suo, di fr.

1684.

– mensili) offenda il sentimento di uguaglianza

tra coniugi in materia logistica. Nelle circostanze descritte non è il caso di

scostarsi, in ultima analisi, dal fabbisogno dei minorenni stabiliti dal Pretore.

8.

Alla

luce di quanto precede il quadro delle entrate e delle

uscite familiari si presenta come segue:

Fino al 31 agosto 2007

Reddito del

marito (non contestato) fr. 7 890.—

Reddito

ipotetico della moglie (consid. 6) fr. 4 405.—

fr.

12.

295.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 5a) fr. 2 818.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5b) fr. 3 368.—

Fabbisogno

in denaro di M__________ (consid. 7) fr. 2 010.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ (consid. 7) fr. 2 010.—

Fabbisogno

in denaro di I__________ (consid. 7) fr. 1 830.—

fr.

12.

036.— mensili

Eccedenza fr.

259.

— mensili

Mezza

eccedenza fr. 129.50

mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2818.

– + fr. 129.50 = fr. 2 947.50

mensili,

contribuisce

al mantenimento di M__________ con fr. 1 698.20 mensili

(arrotondati

a fr. 1 700.—

mensili),

contribuisce

al mantenimento di D__________ con fr. 1 698.20 mensili

(arrotondati

a fr. 1 700.—

mensili) e

contribuisce

al mantenimento di I__________ con fr. 1 546.10 mensili

(arrotondati a fr.

1.

550.— mensili).

Dal

1° settembre 2007 in poi

Reddito del

marito fr. 7 890.—

Reddito

ipotetico della moglie fr. 4 405.—

fr.

12.

295.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2 818.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 368.—

Fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 2 010.—

Fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 2 010.—

Fabbisogno

in denaro di I__________ fr. 2 010.—

fr.

12.

216.— mensili

Eccedenza fr.

79.

— mensili

Mezza

eccedenza fr. 39.50

mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2818.

– + fr. 39.50 = fr. 2 857.50

mensili,

contribuisce

al mantenimento di M__________ con fr. 1 677.50 mensili,

contribuisce al

mantenimento di D__________ con fr. 1 677.50 mensili e

contribuisce

al mantenimento di I__________ con fr. 1 677.50 mensili

(ciascun contributo arrotondato a fr.

1.

680.— mensili).

L'appello merita dunque accoglimento,

addirittura oltre le richieste di giudizio, ciò che rientra tuttavia nelle

previsioni del principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di

filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.1), non solo nel merito, ma anche in sede

cautelare (Breitschmid in:

Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 1 ad art. 145).

10.

La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la

vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'entità dei contributi alimentari,

sebbene ciò avvenga in virtù del principio inquisitorio illimitato e di un

errore di calcolo da lei non ravvisato, ma soccombe sul conferimento esclusivo

dell'autorità parentale. Nel complesso si giustifica così di addebitarle equitativamente un

quinto degli oneri processuali e di porre il resto a carico dell'appellato, con

obbligo di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte. Il pronunciato odierno

impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima

sede, che segue identica sorte.

Quanto

alle ripetibili, che il Pretore ha compensato e che l'appellante chiede di fissare

in fr. 3000.–, alla fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la previgente tariffa dell'Ordine degli

avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del

19.

dicem­bre 2007: RL 3.1.1.7.1). Ora, l'onorario di un patrocinatore per la

trattazione di misure provvisionali in una causa di divorzio era disciplinato dall'art.

14.

cpv. 1 TOA (v. BOA n. 24 pag. 48). Nella fattispecie

il patrocinatore dell'istante ha redatto l'istanza, contenuta nella petizione di

merito (7 pagine), un allegato di replica (4 pagine) e il memoriale

conclusivo (5 pagine), partecipando a sette udienze. Ciò avrebbe giustificato

un onorario attorno ai fr. 2500.–, che appare ragionevole anche sotto un

profilo meramente orario, poiché retribuisce una decina d'ore a fr. 250.–

l'una. Tenuto

conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni

telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA, incluse quelle di

trasferta) e dell'IVA, la somma

di fr. 3000.– rivendicata dall'appellante appare legittima. Visto il grado

di soccombenza, essa va ridotta nondimeno in proporzione.

11.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'azione principale può

formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) poiché controversa era, oltre all'entità dei contributi alimentari per i

figli, l'attribuzione dell'autorità parentale, controversia manifestamente

priva di valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1.5 AO

1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari provvisionali in favore dei figli:

Fino al agosto 2007:

fr. 1700.– mensili per M__________,

fr. 1700.– mensili per D__________ e

fr. 1550.– mensili per I__________, assegni familiari

compresi.

Dal settembre 2007 in poi:

fr. 1680.– mensili per M__________,

fr. 1680.– mensili per D__________ e

fr. 1680.–

mensili per I__________, assegni familiari compresi.

3. La

tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 1760.–, da

anticipare dall'istante, sono poste per un quinto a carico di quest'ultima e

per il resto a carico di AO 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 2400.– per

ripetibili ridotte.

Per il

resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1050.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di quest'ultima e

per il resto a carico di AO 1, il quale rifonderà all'appellante fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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