11.2007.72
Separazione su richiesta unilaterale con riconvenzione di divorzio. Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: autorità parentale e contributo di mantenimento per i figli
3 marzo 2009Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.72
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, ICCA
Titolo:
Separazione su richiesta unilaterale con riconvenzione di divorzio.
Misure provvisionali in pendenza di causa di stato: autorità parentale e contributo di mantenimento per i figli
AUTORITÀ PARENTALE
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
art. 297 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2007.72
Lugano
3 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.52 (separazione
su richiesta unilaterale con riconvenzione di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 26 aprile 2005 da
AP 1,
(patrocinato dall' RA
1, )
contro
AO 1,
(patrocinato dall' RA
2 );
giudicando
ora sul decreto cautelare del 23 aprile 2007 con
cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 maggio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 23 aprile 2007 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il 25
marzo 1988. Dal matrimonio sono nati M__________ (6
giugno 1990), D__________ (3 giugno 1992) e I__________ (4 agosto 1994). Il marito è alle dipendenze della Banca del __________, la moglie lavora
a tempo parziale per il Comune di __________. I coniugi vivono separati dal
marzo del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, di cui è comproprietario
con la moglie (particella n. 1073 RFD di __________), per trasferirsi in un
appartamento, sempre a __________.
B. Il
26 aprile 2005 AP 1 ha promosso azione di separazione davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, la pronuncia della separazione dei
beni, l'assegnazione per almeno
15 anni dell'abitazione
coniugale, l'affidamento dei
figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo alimentare per sé di almeno fr. 1700.– mensili e uno per ogni figlio
di fr. 1100.– mensili fino all'11° compleanno, di fr. 1200.– mensili
fino al 15° compleanno e di fr. 1300.– mensili fino alla maggiore età o al
termine della formazione scolastica o professionale. Le medesime richieste sono
state formulate anche via cautelare.
C. Il 28
aprile 2005 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore un'azione di divorzio
su richiesta unilaterale (inc.
OA.2005.53) e nella sua risposta del 23 agosto 2005 alla petizione
della moglie ha proposto di respingere l'azione di separazione, postulando in subordine
la pronuncia del divorzio. Con replica e risposta riconvenzionale del 7 ottobre
2005 la moglie ha confermato la domanda di separazione, avversando il divorzio.
Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Il 26
gennaio 2006 le parti hanno chiesto al Pretore di sospendere l'azione di merito
nell'attesa che terminasse la procedura cautelare.
D. Nel frattempo, all'udienza del 20 maggio 2005 destinata al contraddittorio cautelare, AO 1
ha rivendicato l'affidamento congiunto dei figli, se non
quello esclusivo, ha offerto un contributo alimentare per questi ultimi di
fr. 1665.– mensili complessivi (assegni familiari compresi) e ha sollecitato
per il resto la reiezione dell'istanza. Con decreto cautelare emanato seduta
stante il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale a AP 1, cui ha affidato i
figli (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato AO 1 a versare
un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie, di fr. 1200.–
mensili ciascuno per M__________ e D__________ e di fr. 1100.– mensili per
I__________ (assegni familiari compresi).
E. L'istruttoria
è cominciata l'8 settembre
2005 e con decreto cautelare del 29 settembre 2006 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha ridotto in via cautelare il contributo di mantenimento per i
figli di fr. 100.– mensili ciascuno. Chiusa l'istruttoria il 14 febbraio 2007,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale cautelare, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 marzo 2007 AP 1 ha ribadito le proprie
domande, salvo rinunciare a pretese alimentari per sé. Nel suo allegato di
quello stesso giorno AO 1 ha confermato la sua posizione, aumentando nondimeno l'offerta
di contributo alimentare per i figli a complessivi fr. 1950.– mensili, assegni
familiari compresi.
F. Statuendo
con decreto cautelare del 23 aprile 2007, il Pretore ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui
ha affidato i figli, ha confermato l'autorità parentale congiunta, ha disciplinato il diritto di visita
del padre “come finora esercitato”, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 947.–
mensili ciascuno per M__________ e D__________, oltre a uno di fr. 886.–
mensili per I__________ (assegni familiari compresi) fino all'agosto del 2007,
adeguato in seguito a fr. 904.– mensili per ogni figlio. La tassa di giustizia
di fr. 2000.– e le spese di fr. 1760.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata dalla moglie è stata respinta.
G. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta il 4 maggio 2007 a questa
Camera per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo
all'appello, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e l'aumento dei contributi alimentari per M__________
e D__________ a fr. 1537.– mensili, del contributo alimentare per I__________ a
fr. 1400.– mensili fino all'agosto del 2007 e a fr. 1490.– mensili in
seguito per ognuno di loro. In via subordinata essa chiede che i contributi
siano fissati in fr. 1839.50 mensili per M__________ e D__________,
rispettivamente in fr. 1628.50 mensili per I__________ fino all'agosto del 2007,
e in fr. 1490.– mensili per ciascuno di loro in seguito. Con decreto del 14 maggio
2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2007 AO 1
conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 cpv.
2.
CC) sono emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art.
419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto
impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2.
I documenti nuovi prodotti dall'appellante (tabella degli impegni settimanali suoi e quelli dei
figli, estratto bancario del 31 gennaio 2007 relativo al pagamento del premio
della cassa malati e lettera 1° marzo 2007 del Comune di __________) sono
irricevibili. In appello non sono ammessi fatti, domande né prove nuove (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro le
sentenze di merito (DTF 133 III 114 consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag.
128.
consid. 1 e 2). Né, per avventura, essi sono ammissibili in virtù del
principio inquisitorio illimitato, la documentazione non giovando ai figli,
alla cui tutela è principalmente rivolto il precetto (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1).
3.
Litigioso è anzitutto, in concreto, l'esercizio dell'autorità
parentale. A tal fine il Pretore ha accertato che, dopo la separazione di fatto
dei genitori, i figli avevano soggiornato alternativamente dalla madre e dal
padre. Le difficoltà riguardavano se mai le modalità delle visite. In simili
circostanze egli ha ritenuto che, contrariamente a quanto sosteneva l'istante,
non sussistessero motivi per attribuire l'autorità parentale a uno solo dei
genitori durante la procedura cautelare.
a) L'appellante opina
che nella fattispecie l'autorità parentale non poteva essere attribuita congiuntamente
al marito, poiché non è data una reale situazione di custodia alterna né vi è un
sereno rapporto tra genitori. A suo avviso le profonde tensioni tra le parti e i
loro disaccordi precludono l'esercizio comune del diritto, a scapito del bene
dei figli. Per l'appellante, dunque, nulla giustifica una soluzione diversa da
quella che prevede l'art. 133 CC.
b) Contrariamente
a quanto l'appellante crede, il Pretore non ha modificato affatto l'autorità
parentale disposta dalla legge. In costanza di matrimonio, invero, entrambi i
genitori esercitano l'autorità parentale insieme (art. 297 cpv. 1 CC). L'attribuzione
dell'autorità parentale a un solo genitore in sede cautelare è provvedimento
molto incisivo che va adottato con grande
prudenza (Gloor in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 2000, n. 26 ad art. 137 CC). Adottata con un giudizio sommario, poi, la misura non deve precorrere
il merito (DTF 111 II 224) e soggiace di principio a criteri diversi rispetto a
quelli dell'art. 133 CC (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 297 CC).
c) In concreto
l'appellante si limita a evocare generici dissidi tra genitori, ma non accenna
un solo episodio specifico. Del resto, eventuali conflitti tra genitori dovuti
alla separazione ancora non bastano per far capo all'art. 297 cpv. 2 CC. A tal
fine occorre che l'esercizio in comune dell'autorità parentale sia divenuto teatro di scontro aperto fra i genitori (v. RtiD
II-2007 pag. 675 seg.). Estremi del genere non si scorgono nel caso in esame.
Per di più, nessun figlio ha alluso durante l'audizione
a ostilità fra genitori nell'organizzazione del proprio tempo libero o scolastico o nella
definizione di questioni importanti per il proprio sviluppo (rapporto della
psicologa __________, del 6 novembre 2005). Non soccorrono dunque i presupposti
per attribuire l'autorità parentale alla sola madre. Su questo punto l'appello si
rivela destituito di fondamento.
4.
Quanto
ai contributi alimentari per i figli, il Pretore ha calcolato il reddito del
marito in fr. 7890.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 3668.– (recte:
fr. 2818.–): minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 775.–, locazione
fr. 667.–, premio della cassa malati fr. 393.50, abbonamento ferroviario
fr. 116.–, indennità per pasti fuori domicilio fr. 110.–, indennità
per l'arredamento
della nuova
abitazione fr. 250.–, assicurazione dell'automobile fr. 76.40,
imposta di circolazione fr. 20.10, assicurazione dell'economia domestica
fr. 24.–, onere fiscale fr. 386.–. Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha accertato il
reddito in fr. 4405.– mensili (reddito ipotetico
fr. 3469.– e sussidi per l'abitazione fr. 909.–), stimando il relativo fabbisogno minimo
in fr. 3368.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 673.–, premio della
cassa malati fr. 420.20, assicurazione sulla vita fr. 19.55, spese
mediche fr. 171.–, spese di trasferta fr. 100.–, assicurazione dello stabile
fr. 89.60, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 24.40,
assicurazione dell'automobile, dello scooter e quota del TCS fr. 146.–,
riscatto dell'automobile fr. 350.80, imposta di circolazione dell'automobile
fr. 29.75, dello scooter fr. 7.90, tassa rifiuti e uso canalizzazioni
fr. 19.30, onere fiscale fr. 65.–, imposta parrocchiale
fr. 1.50).
In merito al fabbisogno in denaro dei figli il
primo giudice ha tenuto conto di un diritto di visita paterno più esteso
dell'usuale, sicché ha suddiviso tra i genitori il costo del vitto previsto dalle
raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (70% a carico della madre e 30% a carico del
padre), quello per la cura e l'educazione (60% alla madre e 40% al padre) e quello
dell'alloggio (quota dei figli calcolata nel fabbisogno minimo di entrambi i genitori).
Ne ha desunto, il Pretore, un risparmio in vitto, cura ed educazione da parte della
madre di fr. 542.50 mensili fino all'agosto del 2007 e di fr. 511.50
mensili dal settembre successivo. Ciò posto, egli ha stabilito il fabbisogno in denaro di M__________ e D__________ in
fr. 2010.– mensili (di cui fr. 503.50 coperti dal
padre) e quello di I__________ in fr. 1830.– mensili (di cui fr. 434.50
coperti dal padre) fino al
31.
agosto 2007 e di fr. 2010.– mensili in seguito (di cui fr. 503.50 coperti dal
padre). In definitiva il Pretore ha posto a carico di AO
1.
un contributo alimentare di fr. 947.– mensili per M__________ e per D__________,
rispettivamente di fr. 866.– mensili per I__________ fino al 31 agosto 2007 e
di fr. 904.– mensili per ogni figlio in seguito.
5.
L'appellante chiede anzitutto di ridurre il
fabbisogno minimo del marito di fr. 250.– mensili, la spesa per arredare il nuovo appartamento essendo ormai ammortata.
Quanto al proprio fabbisogno minimo, essa chiede di riconoscere l'effettivo
premio della cassa malati di fr. 530.– mensili in luogo dei fr. 420.– ammessi
dal primo giudice.
a) Per
determinare il fabbisogno minimo del marito il Pretore ha tenuto conto del
fatto che AO 1 vive con un'altra donna dimezzando, oltre alla spesa per l'acquisto
dei mobili, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone
conviventi, le spese d'automobile e il premio relativo all'assicurazione dell'economia
domestica. Tale modo di procedere non è conforme alla costante giurisprudenza di
questa Camera, la quale non calcola il fabbisogno minimo di un coniuge convivente
dimezzando il minimo esistenziale di fr. 1550.– mensili di “due persone adulte
che formano una durevole comunione domestica”, né riducendo a metà il costo
dell'alloggio, ma riconosce a ogni coniuge il fabbisogno minimo che questi potrebbe
esporre se vivesse per conto proprio (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a e pag.
583.
consid. 5a, I-2006 pag. 667: da ultimo: sentenza inc. 11.2006.64 del 15
gennaio 2008, consid. 7a). Per di più, non è dato di capire nella fattispecie perché
la convivente dovrebbe assumere parte del debito contratto dal convenuto con la
ditta fornitrice di mobili nel luglio del 2003, allorché la coabitazione è iniziata
il 1° gennaio 2005 (doc. M nell'inc. OA.2005.53). Senza dimenticare che con una
rateazione di fr. 250.– mensili il debito fr. 20 241.– (doc. O nell'inc.
OA.2005.53) si estinguerà solo nel corso del 2009. L'interessata non pretende
che, calcolato in conformità ai criteri posti dalla giurisprudenza, il
fabbisogno minimo del marito risulti inferiore a fr. 2818.– (la cifra di fr.
3668.
– mensili indicata dal Pretore è manifestamente erronea). Privo di consistenza,
su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
b) Per
quanto concerne il fabbisogno minimo della moglie, l'aggiornamento del premio relativo
alla cassa malati si fonda su un documento irricevibile (sopra, consid. 2). Il
fabbisogno minimo dell'interessata rimane fissato, pertanto, in fr. 3368.–
mensili.
6.
L'appellante
censura il reddito ipotetico di fr. 3496.– mensili imputatole dal Pretore. Afferma
di non poter oggettivamente lavorare a tempo pieno, poiché deve ancora occuparsi
dei tre figli. Né, soggiunge, la giurisprudenza pretende un tale grado d'occupazione
in presenza di ragazzi di età inferiore ai sedici anni.
a) Il
Pretore ha determinato il reddito della moglie in fr. 4405.– mensili considerando,
oltre a sussidi cantonali e federali
per l'abitazione di fr. 909.– mensili, un reddito ipotetico di fr. 3429.–
mensili, “apparendo sussistere i relativi criteri di
buona volontà e della possibilità concreta di guadagno”. In sostanza, egli ha imputato a AP 1 un reddito equivalente a quello che lei conseguiva quando lavorava all'80%.
b) Dagli
atti risulta che durante la vita in comune la moglie lavorava a tempo parziale,
prima in uno studio dentistico e poi in una fiduciaria. Nel 2001 essa è stata
assunta a metà tempo dal Comune di __________ come impiegata dell'ufficio per la previdenza sociale. Dal
1° gennaio 2003 il suo grado d'occupazione è aumentato al 90%, salvo ridursi
all'80% dal 1° gennaio 2004. Nel marzo del 2005, al momento della separazione
di fatto, l'interessata ha ottenuto un congedo annuo non pagato, riducendo la
sua attività al 50% (doc. P). Essa ha giustificato tale decisione con “l'angustia in cui si è venuta a trovare e constatando di non
riuscire a seguire meglio i figli” (replica orale dell'8 luglio 2005: verbali,
pag. 15). __________, collega di lavoro dell'appellante,
ha confermato che quest'ultima ha chiesto al Comune di ridurre il grado d'occupazione “per occuparsi
della famiglia” e che “con l'andare del tempo AP 1 era più stressata (…), sia
per il tipo di professione stressante sia per i problemi personali”. Ciò l'ha
indotto a ritenere “pienamente motivata” la riduzione del tempo di lavoro (deposizione
dell'8 settembre 2005: verbali, pag. 20).
c) Il
problema è che, per quanto comprensibile la scelta dell'appellante possa apparire
dal profilo umano, la riduzione dell'attività lucrativa al 50% era incompatibile
con le esigenze economiche della famiglia. Diminuendo il suo grado d'occupazione,
con un reddito di soli fr. 2300.– mensili netti (doc. GG) l'interessata ha provocato
un chiaro ammanco nel bilancio familiare sin dal marzo del 2005. Certo, di
regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere –
un'attività lucrativa a tempo parziale solo al
momento in cui il
figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni
di età, mentre un'attività a tempo pieno
può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16
anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Tale
principio non riguarda però l'interessata, che durante la vita in comune già
lavorava. Oltre a ciò, la norma trova i suoi limiti nelle necessità basilari
della famiglia. Se il reddito di un coniuge che lavora a tempo pieno non basta
per sopperire al fabbisogno corrente, l'altro coniuge deve – suo malgrado – attivarsi
per evitare la ristrettezza, sempre che il sacrificio possa essergli ragionevolmente
imposto (art. 163 cpv. 1 CC). Nel caso specifico non constano ragioni di salute
che impedissero all'appellante di continuare l'attività all'80% anche dopo il
marzo del 2003, per quanto gravoso ciò potesse riuscirle. Anche su questo punto
la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
7.
A parere dell'appellante la riduzione del
contributo alimentare in favore dei figli non si legittima solo perché il
diritto di visita del marito è più esteso di quello abituale. Essa rileva che dopo
la scuola i ragazzi rientrano sempre da lei. Solo due volte la settimana essi
cenano e pernottano dal padre, ma ciò non costituisce un rilevante contributo
in natura da parte di lui. Per l'appellante la partecipazione di AO 1 al vitto,
alle cure e all'educazione dei figli riconosciuta in via equitativa dal Pretore
non si giustifica. Anzi, il costo per l'alloggio dei figli, stimato dal Pretore in fr. 333.– mensili per ciascuno
di loro, è eccessivo e non va dedotto dal fabbisogno in denaro dei ragazzi, né
posto in deduzione del contributo alimentare. AO 1 ribadisce da parte sua la
sostanziale equivalenza e regolarità delle relazioni
personali dei figli con entrambi i genitori, contesta che la madre debba
occuparsi più intensamente del primogenito (ormai diciassettenne) e reputa giusto
inserire nel fabbisogno in denaro dei figli un maggior onere per l'alloggio, a suo dire consono alle esigenze
di sei persone, i figli trascorrendo da lui due notti la settimana.
a) Per
quanto attiene al vitto dei figli, il Pretore ha accertato che in settimana i
figli pranzano dalla madre. Ha suddiviso così gli importi previsti dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (fr. 315.– per primi due figli e fr. 245.–
per la terza, fino al settembre del 2007) “equitativamente” in ragione del
30% a carico del padre e del 70% a carico della madre. Circa la partecipazione
dei genitori alla cura e all'educazione
dei ragazzi, il Pretore ha stabilito – sempre in via equitativa – un contributo
del 60% da parte della madre e del 40% da parte del padre.
b) Non fa dubbio che nella commisurazione del fabbisogno in denaro dei
figli occorre tenere calcolo anche della partecipazione prestata dal genitore
non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). Una riduzione del contributo alimentare si giustifica, tuttavia,
solo qualora tale partecipazione risulti nettamente più estesa dell'usuale e
permetta all'altro genitore di conseguire
risparmi sensibili (RtiD I-2006 pag. 673 consid. 7).
Estremi
del genere alimentare sono stati riconosciuti, ad
esempio,
nel caso di un figlio che si recava in visita dal padre
il mercoledì pomeriggio, il fine settimana dal venerdì sera fino alla domenica
sera, tutti i giorni festivi infrasettimanali, tutti i giorni delle vacanze
scolastiche e quelli durante i quali il genitore era in ferie o in malattia (I
CCA, sentenza inc. 11.2001.79 del 17 ottobre 2001, consid. 6c).
c) In
concreto il padre ospita i figli non solo per quello che è
l'usuale
diritto di visita applicato nel Cantone Ticino (RtiD
I-2005
pag. 778), ma anche per la cena e la notte di due giorni settimanali. Ci si può
domandare se ciò basti per raffigurare custodia alternata, come egli sostiene (cfr.
sentenza del Tribunale
federale 5C.42/2001 del 18 maggio 2001, consid. 3a, pubblicata
in: in SJ 2001 I pag. 407 con riferimenti). Comunque sia, AO 1 non ha sostanziato le maggiori spese
da lui sostenute né, di riflesso, il risparmio che conseguirebbe la moglie per
il fatto ch'egli esercita un diritto di visita più esteso di quello abituale. Non
incombeva dunque al Pretore decurtare di propria iniziativa – tanto meno per un
malinteso senso d'equità – il fabbisogno in denaro dei ragazzi in materia di vitto,
cura e educazione.
d) Per quel che riguarda il costo dell'alloggio la situazione è diversa.
Questa Camera ha già avuto modo di precisare in effetti che, ove le condizioni
finanziarie della famiglia lo consentano, il maggior costo
destinato alla locazione di un vano supplementare per accogliere il figlio durante
l'esercizio del diritto di visita rientra nel fabbisogno in denaro del figlio medesimo
(RtiD II-2004 pag. 618 seg.). A ragione, quindi, il Pretore ha inserito nel
fabbisogno in denaro dei figli una quota della locazione pagata da entrambi i
genitori. L'appellante si duole che il marito paghi una pigione eccessiva, ma per finire si diparte essa medesima dai fabbisogni dei figli fissati
dal Pretore. Né essa spiega perché un canone di
fr. 1666.– mensili (per rapporto al suo, di fr.
1684.
– mensili) offenda il sentimento di uguaglianza
tra coniugi in materia logistica. Nelle circostanze descritte non è il caso di
scostarsi, in ultima analisi, dal fabbisogno dei minorenni stabiliti dal Pretore.
8.
Alla
luce di quanto precede il quadro delle entrate e delle
uscite familiari si presenta come segue:
Fino al 31 agosto 2007
Reddito del
marito (non contestato) fr. 7 890.—
Reddito
ipotetico della moglie (consid. 6) fr. 4 405.—
fr.
12.
295.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 5a) fr. 2 818.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5b) fr. 3 368.—
Fabbisogno
in denaro di M__________ (consid. 7) fr. 2 010.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ (consid. 7) fr. 2 010.—
Fabbisogno
in denaro di I__________ (consid. 7) fr. 1 830.—
fr.
12.
036.— mensili
Eccedenza fr.
259.
— mensili
Mezza
eccedenza fr. 129.50
mensili.
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2818.
– + fr. 129.50 = fr. 2 947.50
mensili,
contribuisce
al mantenimento di M__________ con fr. 1 698.20 mensili
(arrotondati
a fr. 1 700.—
mensili),
contribuisce
al mantenimento di D__________ con fr. 1 698.20 mensili
(arrotondati
a fr. 1 700.—
mensili) e
contribuisce
al mantenimento di I__________ con fr. 1 546.10 mensili
(arrotondati a fr.
1.
550.— mensili).
Dal
1° settembre 2007 in poi
Reddito del
marito fr. 7 890.—
Reddito
ipotetico della moglie fr. 4 405.—
fr.
12.
295.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2 818.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 368.—
Fabbisogno
in denaro di M__________ fr. 2 010.—
Fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 2 010.—
Fabbisogno
in denaro di I__________ fr. 2 010.—
fr.
12.
216.— mensili
Eccedenza fr.
79.
— mensili
Mezza
eccedenza fr. 39.50
mensili.
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2818.
– + fr. 39.50 = fr. 2 857.50
mensili,
contribuisce
al mantenimento di M__________ con fr. 1 677.50 mensili,
contribuisce al
mantenimento di D__________ con fr. 1 677.50 mensili e
contribuisce
al mantenimento di I__________ con fr. 1 677.50 mensili
(ciascun contributo arrotondato a fr.
1.
680.— mensili).
L'appello merita dunque accoglimento,
addirittura oltre le richieste di giudizio, ciò che rientra tuttavia nelle
previsioni del principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di
filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.1), non solo nel merito, ma anche in sede
cautelare (Breitschmid in:
Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 1 ad art. 145).
10.
La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la
vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'entità dei contributi alimentari,
sebbene ciò avvenga in virtù del principio inquisitorio illimitato e di un
errore di calcolo da lei non ravvisato, ma soccombe sul conferimento esclusivo
dell'autorità parentale. Nel complesso si giustifica così di addebitarle equitativamente un
quinto degli oneri processuali e di porre il resto a carico dell'appellato, con
obbligo di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili
ridotte. Il pronunciato odierno
impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima
sede, che segue identica sorte.
Quanto
alle ripetibili, che il Pretore ha compensato e che l'appellante chiede di fissare
in fr. 3000.–, alla fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la previgente tariffa dell'Ordine degli
avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del
19.
dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). Ora, l'onorario di un patrocinatore per la
trattazione di misure provvisionali in una causa di divorzio era disciplinato dall'art.
14.
cpv. 1 TOA (v. BOA n. 24 pag. 48). Nella fattispecie
il patrocinatore dell'istante ha redatto l'istanza, contenuta nella petizione di
merito (7 pagine), un allegato di replica (4 pagine) e il memoriale
conclusivo (5 pagine), partecipando a sette udienze. Ciò avrebbe giustificato
un onorario attorno ai fr. 2500.–, che appare ragionevole anche sotto un
profilo meramente orario, poiché retribuisce una decina d'ore a fr. 250.–
l'una. Tenuto
conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni
telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA, incluse quelle di
trasferta) e dell'IVA, la somma
di fr. 3000.– rivendicata dall'appellante appare legittima. Visto il grado
di soccombenza, essa va ridotta nondimeno in proporzione.
11.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'azione principale può
formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) poiché controversa era, oltre all'entità dei contributi alimentari per i
figli, l'attribuzione dell'autorità parentale, controversia manifestamente
priva di valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:
1.5 AO
1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari provvisionali in favore dei figli:
Fino al agosto 2007:
fr. 1700.– mensili per M__________,
fr. 1700.– mensili per D__________ e
fr. 1550.– mensili per I__________, assegni familiari
compresi.
Dal settembre 2007 in poi:
fr. 1680.– mensili per M__________,
fr. 1680.– mensili per D__________ e
fr. 1680.–
mensili per I__________, assegni familiari compresi.
3. La
tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 1760.–, da
anticipare dall'istante, sono poste per un quinto a carico di quest'ultima e
per il resto a carico di AO 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 2400.– per
ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di quest'ultima e
per il resto a carico di AO 1, il quale rifonderà all'appellante fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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