11.2007.75
Proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari
18 novembre 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.75
Data decisione, Autorità:
18.11.2008, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari
CONTESTAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE
art. 712m cpv. 2 CC
art. 13 CPC-TI
art. 14 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.75
Lugano,
18 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.50 (proprietà
per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 1° aprile 2005 da
AP 1 , e
AP 2
(patrocinate dall' PA 1)
contro
AO 1
(rappresentata dall'amministrazione
, , ,
e patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 maggio 2007
presentato da AP 1 e AP 2 contro il dispositivo n. 2
della sentenza emessa il 23 aprile 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 1793 RFD di __________ sorge una proprietà per
piani (“Condominio __________”), composta di tre stabili (blocco A, B e C). AP
1 possiede l'unità n. 5468 (15/1000 del
fondo base), con diritto
esclusivo sull'appartamento n. 23 del “blocco A”, e AP 2 l'unità
n. 5467 (21/1000 del fondo base), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 22 del
medesimo blocco.
B. All'assemblea
ordinaria dell'8 aprile 2004 i comproprietari hanno discusso questioni relative
a opere eseguite da un comproprietario su parti comuni, così descritte nell'ordine
del giorno:
9. Antrag __________;
9.1
Die im Zuge der Sanierung errichteten Dachaufbauten, bestehend aus einem Oberlicht
auf der Flachdachfläche über meiner Wohnung und einem Klimagerät hinter dem
Aufzugschacht, zu genehmigen;
9.2 Den neu aufgebauten Wintergarten zu
genehmigen. Im Zuge der Terrassensanierung
musste der alte, genehmigte Wintergarten entfernt werden, um die Arbeiten
ordnungsgemäss durchzuführen.
Fatti
I comproprietari hanno approvato l'oggetto n. 9.1 a maggioranza, con
nove voti contrari (tra cui quello di AP 1 e AP 2
AP 2) e
tre astenuti, come pure l'oggetto n. 9.2 con nove voti contrari (tra cui quello
di AP 1 e AP 2) e un
astenuto.
C. Alla
successiva assemblea ordinaria del 7 febbraio 2005, cui
erano rappresentate 45 unità su 54 (853/1000 complessivi), si è discusso – tra l'altro – quanto segue:
6.2 Genehmigung der Jahresabrechnung 2004;
15. Bereinigung
des Stockwerkeigentums, zwingende Anpassung an die grundbuchtechnischen
Vorschriften;
16. Antrag
__________: Regeln für das Aufstellen von Klimanlagen im Condominio.
I comproprietari hanno approvato a maggioranza l'oggetto n. 6.2, con
quattro voti contrari (tra cui quello di AP 2), e l'oggetto n. 15, che l'amministratore
è stato chiamato a eseguire. Deliberando sull'oggetto n. 16, con 27 voti favorevoli
(579/1000),
11
contrari (223/1000) e 3 astenuti (51/1000) i comproprietari hanno approvato una direttiva proposta dalla
comproprietaria __________ intesa a disciplinare la posa di condizionatori sulle
parti comuni del condominio (Aussenmasse, Geräuschentwicklung, Platzierung
der Aussengeräten), esclusi gli apparecchi già installati, che avrebbero
beneficiato di diritti acquisiti.
D. Il 1°
aprile 2005 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1”per
ottenere l'annullamento delle delibere n. 9.1 e 9.2 dell'assemblea 2004, come pure delle delibere
n. 6.2, 15 e 16 dell'assemblea 2005. La convenuta ha
proposto di respingere la petizione. In sede di replica e duplica le parti
hanno confermato i rispettivi punti di vista. Dopo l'istruttoria esse hanno
rinunciato al dibattimento finale, ribadendo le loro domande in allegati conclusivi.
Con sentenza del 23 aprile 2007 il Pretore ha respinto la petizione “per quanto
non priva d'oggetto” (relativamente alle delibere n. 6.2 e 16 dell'assemblea
ordinaria 2005). La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di
fr. 325.– sono state poste a carico delle attrici in solido, tenute a
rifondere alla convenuta, sempre con vincolo solidale, fr. 20 000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata sono insorte AP 1 e AP 2 con un appello del 14 maggio
2005 nel quale chiedono che tanto la tassa di giustizia quanto le ripetibili
siano ridotte a fr. 1000.–, riformando in tal senso il giudizio impugnato.
La Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Litigioso rimane unicamente, in questa
sede, l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili. A tal fine il
Pretore si è fondato sul criterio del valore litigioso, scostandosi dall'importo
che le attrici avevano indicato nella replica (fr. 10 000.–), da lui definito
manifestamente inverosimile. Secondo il Pretore, nella fattispecie occorreva “determinare il valore di causa considerando
l'aumento medio del valore di ogni singola unità condominiale derivante dall'installazione” dei condizionatori d'aria, rivalutazione
ch'egli ha stimato “dopo equo
apprezzamento delle circostanze” in fr. 5000.– per ognuna delle 24 unità che
compongono la proprietà per piani, onde un valore complessivo di fr. 270 000.– (sentenza impugnata,
consid. 6).
2.
Le
appellanti sostengono anzitutto che le controversie inerenti alla validità di
delibere assembleari non hanno carattere patrimoniale. Comunque sia – esse proseguono
– in concreto nulla abilitava il primo giudice a distanziarsi dalla somma di
fr. 10 000.– (non contestata) ch'esse avevano indicato nella replica. Per
di più – esse soggiungono – il metodo di calcolo adottato dal Pretore è
arbitrario, non risultando che i comproprietari abbiano dotato o intendano dotare
tutti gli appartamenti di aria condizionata. Anzi, la direttiva approvata dall'assemblea
il 7 febbraio 2005 (oggetto n. 16) si riconduceva alle intenzioni di una
singola comproprietaria. La lite vertente su tale direttiva, poi, riguardava
solo la norma transitoria che autorizzava il mantenimento dei due condizionatori
esistenti. A parere delle appellanti, in definitiva, anche volendo considerare
gli altri oggetti litigiosi (le delibere n. 9.1 e 9.2 dell'assemblea 2004,
come pure le delibere n. 6.2 e 15 dell'assemblea 2005), il valore litigioso da
loro indicato (fr. 10 000.–) era corretto e in nessun caso “manifestamente inverosimile”.
3.
A torto le appellanti pretendono che le contestazioni sulla validità
di delibere adottate da un'assemblea di comproprietari siano prive di carattere
patrimoniale. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare nel 1991 (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 5) con riferimento univoco a una
sentenza del Tribunale federale (DTF 108 II 77), è vero il contrario. Le
appellanti invocano l'opinione di Heini/Scherrer (in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 33 ad art.
75), ma dimenticano che su questo punto il rinvio al diritto delle associazioni
previsto dall'art. 712m cpv. 2 CC non vale (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c
con richiamo a Meier-Hayoz/Rey
in: Berner Kommentar, edizione
1988, nota 145 in fine ad art. 712m CC;
Poudret, Commentaire de l'OJ, vol. II, Berna 1990, n. 1.3.4 ad art.
44; Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3ª edizione, pag. 368 n. 1324b; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione,
pag. 387 n. 140). Tant'è che in materia di proprietà per piani ha carattere
patrimoniale finanche l'esclusione di un condomino (DTF 113 II
17.
consid. 1). E tale principio continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore
della legge sul Tribunale federale (Gungerich
in: Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 7 ad art. 51; Rudin in: Basler Kommentar, BGG, edizione 2008, n. 13 ad art.
51). In proposito l'appello manca pertanto di
consistenza.
4.
Nel
caso specifico la causa promossa dalle attrici investiva simultaneamente la validità
di più deliberazioni:
– l'approvazione riguardante
un lucernario eseguito nel tetto piano del “blocco A” e la posa
di un condizionatore dietro il vano dell'ascensore da parte del comproprietario
__________ (oggetto n. 9.1 dell'assemblea
ordinaria 2004);
– l'approvazione di un
nuovo giardino d'inverno realizzato dal medesimo comproprietario (oggetto n.
9.2
dell'assemblea ordinaria 2004);
– l'approvazione del
consuntivo 2004 (oggetto n. 6.2 dell'assemblea ordinaria 2005);
– la rettifica dell'iscrizione
relativa alla proprietà per piani nel registro fondiario (oggetto n. 15 dell'assemblea
ordinaria 2005) e
– la proposta della
comproprietaria __________, che chiedeva l'adozione di una direttiva volta a
disciplinare, appunto, la posa di condizionatori sul condominio (oggetto n. 16
dell'assemblea ordinaria 2005).
Ora, dandosi
cumulo di domande, il loro valore si somma (tranne ipotesi particolari estranee alla fattispecie:
art. 6 cpv. 1 CPC). L'importo di fr. 10 000.– indicato
dalle attrici nella replica (pag. 1), non contestato dalla Comunione dei
comproprietari, dovrebbe corrispondere perciò al risultato dell'addizione.
5.
Questa
Camera ha già precisato anni addietro che, ove un attore non chieda – come in
concreto – il pagamento di una somma in denaro determinata, il giudice non si
scosta dall'ammontare del valore litigioso indicato delle parti (richiamo in: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 1 ad art. 13), salvo che già a prima vista – se non sulla base degli
atti – tale valore risulti palesemente inattendibile (richiamo in: Cocchi/Trezzini, op. cit, n. 1 ad art.
9.
CPC). Davanti al Tribunale federale simile principio è stato abbandonato da
tempo; trattandosi di richieste di giudizio che non riguardino somme
determinate, il Tribunale federale non è vincolato ad accordi delle parti e stabilisce
il valore litigioso secondo il proprio apprezzamento (art. 51
cpv. 2 LTF, identico al vecchio art. 36 cpv. 2 OG; Poudret, op. cit., vol. I, n. 4.1 in fine ad art. 36). Il
disegno di Codice di diritto processuale civile svizzero continua nondimeno a
prevedere che, non vertendo la domanda su una determinata somma in denaro, il
valore litigioso è determinato dal giudice solo qualora le parti non si accordino
o qualora le loro indicazioni siano manifestamente errate (art. 89 cpv. 2). Ove
la richiesta di giudizio non concerna una determinata somma di denaro, in altri
termini, spetta anzitutto alle parti accordarsi sull'entità del valore
litigioso; il giudice interviene solo nel caso in cui l'ammontare da esse
concordato sia palesemente erroneo (FF 2006 pag. 6662 in basso). È quanto
dispone tuttora, per l'essenziale, il diritto ticinese.
6.
Ciò premesso, la questione è di sapere se il noto importo di
fr. 10 000.– indicato dalle attrici nella replica (non contestato dalla
convenuta) apparisse palesemente inattendibile. Il Pretore ha motivato la sua
valutazione – come detto – con l'argomento che la sola posa dei condizionatori (oggetto
n. 16 dell'assemblea ordinaria 2005) rivaluterebbe mediamente ogni unità
condominiale di almeno fr. 5000.–, onde il valore litigioso di fr. 270 000.– senza nemmeno
tenere conto delle altre deliberazioni controverse (sentenza impugnata, consid.
6). Le appellanti obiettano che i comproprietari non risultavano voler dotare
tutti gli appartamenti di aria condizionata e che la direttiva approvata dall'assemblea
era da loro contrastata solo nella misura in cui conferiva
diritti acquisiti ai proprietari dei due condizionatori esistenti.
a) La
prima asserzione è inconferente. La direttiva approvata dall'assemblea ordinaria
il 7 febbraio 2005 (doc. F) offre a ogni comproprietario la facoltà di installare
su parti comuni (in specie sul tetto piano, dietro il vano dell'ascensore) gli
elementi esterni di un eventuale impianto di aria condizionata. In
condizioni normali nessun condomino può arrogarsi il diritto di occupare parti
comuni della proprietà per piani senza il permesso della comunione. Nemmeno il
titolare di diritti d'uso riservato (“particolare”), del resto, può modificare unilateralmente l'aspetto delle parti comuni
che gli sono assegnate (I CCA, sentenza inc. 11.2004.42 del 10 agosto
2006, consid. 5 con rimando; Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, Zurigo 2004, n. 180 ad
art. 712a CC). Per quanto fissi dimensioni e
rumorosità massima degli apparecchi, nella fattispecie la direttiva abilita invece
i comproprietari a posare condizionatori su determinati punti del tetto,
elevando il confort degli appartamenti. Che non tutti siano intenzionati a munirsi
di un impianto di climatizzazione poco importa. La possibilità di provvedere
ogni appartamento di aria condizionata aumenta
oggettivamente il pregio della proprietà per piani. Quanto alla stima del maggior
valore (fr. 5000.– in media per unità), essa non è contestata.
b) La
seconda asserzione delle appellanti non è votata a miglior sorte. Le attrici
pretendono di avere avversato la delibera assembleare sulla direttiva – come
detto – solo per quel che atteneva ai condizionatori d'aria già installati sul
condominio. La petizione dimostra invece ch'esse contestavano l'adozione della
direttiva in sé, la quale a loro avviso doveva essere avallata all'unanimità
proprio per le conseguenze che avrebbe implicato (3° foglio in alto). Nella
replica poi esse dichiaravano esplicitamente, a scanso di equivoci, di “non accettare l'approvazione delle costruzioni già esistenti” (2° foglio
nel mezzo). Per tacere del fatto che, stando al verbale di quell'assemblea, i
condizionatori già installati sul condominio erano dieci e non due (doc. P, 4°
foglio a metà). Le appellanti accennano invero a una delibera dell'assemblea ordinaria
2004, ma non è dato di capire quale essa sia né a che proposito la citino. Una
volta ancora l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
c) Nelle
circostanze descritte il valore litigioso definito dal Pretore resiste alla
critica anche con il solo riferimento alla contestazione della delibera
formante l'oggetto n. 16 dell'assemblea ordinaria 2005. E che un valore litigioso 27 volte inferiore a quello effettivo fosse
inverosimile è fuori dubbio. Anzi, la sproporzione induce a domandarsi come mai
il giudice non sia intervenuto prima. Si aggiunga, ad
ogni buon conto, che del valore correlato agli altri argomenti litigiosi tutto
si ignora. Quale pregio oggettivo avessero per il condominio le opere eseguite
dal comproprietario __________ (o, per lo meno, quale valore avessero il
lucernario e il giardino d'inverno per l'unità di quest'ultimo) non si sa.
Quale valore oggettivo avesse per il condominio l'approvazione
del consuntivo 2004 (o, per lo meno, quale fosse la differenza tra le voci
riconosciute e quelle contestate sulla base della superficie netta riscaldabile
della proprietà per piani) rimane un quesito senza risposta. Tutto ciò induce a
ritenere che se la decisione del Pretore sull'ammontare del valore litigioso è
sì frutto di apprezzamento, ma di un apprezzamento ancorato a criteri
oggettivi, la cifra di fr. 10 000.– indicata dalle attrici nella replica è frutto di mera fantasia,
per quanto la convenuta nulla abbia eccepito.
7.
Rimane
da esaminare l'entità della tassa di giustizia
(fr. 5000.–) e dell'indennità per ripetibili (fr. 20 000.–). Le
appellanti chiedono di ridurre entrambe, come detto, a fr. 1000.–. Le due
questioni vanno esaminate separatamente.
a) L'art.
17.
cpv. 1 LTG prevede, per cause ordinarie che vanno da fr. 200 000.– a fr. 500 000.–,
una tassa di giustizia compresa tra fr. 2000.– e fr. 10 000.–. Entro il minimo e il massimo della
tariffa l'emolumento va poi fissato non solo in base al valore della domanda,
ma anche secondo la natura e la complessità della lite (art. 3 cpv. 1 LTG). Al
riguardo il primo giudice dispone di ampia latitudine, sicché l'importo da lui
stabilito entro i limiti della tariffa può essere censurato solo per eccesso o
abuso di potere (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). In concreto la tassa di giustizia fissata dal
Pretore (fr. 5000.–) si pone ampiamente tra i limiti tariffari. Perché essa
configuri eccesso o abuso di apprezzamento le attrici non spiegano, tranne
pretendere (ma la tesi è, come si è visto, infondata) che il valore litigioso non
ecceda fr. 10 000.–. Privo di ulteriore motivazione, in proposito l'appello cade
dunque nel vuoto.
b) Sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo, compresa
un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC).
Nella fattispecie torna applicabile, sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag.
469.
consid. 3), la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre
2007: BU 65/2007 pag. 727). Questa prevedeva che in ogni causa avente un valore
determinato o determinabile, l'onorario dell'avvocato fosse stabilito entro
percentuali prefissate del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota
minima e quella massima la retribuzione era stabilita poi di caso in caso,
secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la
competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la
diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito
della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Anche al riguardo il primo
giudice fruiva di ampia latitudine, nel senso che l'ammontare dell'importo da
lui stabilito entro il minimo e il massimo della tariffa poteva essere
censurato solo per eccesso o abuso d'apprezzamento
(Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 32 ad art. 148 CPC).
Per cause ordinarie il cui valore si poneva tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA concedeva al
legale il diritto a un compenso variante fra il 5 e l'8% del valore medesimo. Nella
fattispecie la causa non poteva sicuramente dirsi elementare, ove appena si
pensi che gli atti di causa rilevanti ai fini del giudizio erano tutti in
tedesco, ma non poteva nemmeno reputarsi particolarmente difficile, complessa o
laboriosa. Nell'insieme l'aliquota media del 6.5% sarebbe quindi apparsa
adeguata alla fattispecie, ciò che avrebbe giustificato un onorario di
fr. 17 550.–. All'onorario andavano poi
aggiunte le spese dell'avvocato (art. 3 TOA), che in un caso come quello in rassegna
potevano ragionevolmente presumersi attorno ai fr. 1000.–, più l'IVA del
7.
% (approssimativamente fr. 1400.–), per un totale di fr. 19 950.–. Ne segue che l'indennità fissata dal
Pretore in fr. 20 000.– non può dirsi il
risultato di un eccesso o di un abuso d'apprezzamento.
Certo,
l'art. 11 cpv. 1 vTOA stabiliva che nei casi di valore elevato, ma che avessero
richiesto “un impegno limitato”
l'onorario
del legale non andasse commisurato solo ad valorem, ma anche tenendo
calcolo del criterio ad horam. Le appellanti non pretendono tuttavia che
in concreto si riscontrassero estremi del genere. Si limitano a far valere che
la causa ha comportato “un semplice scambio di allegati” e che l'istruttoria si
è limitata a un sopralluogo con l'audizione di un solo testimone. A parte il
fatto però che lo scambio degli atti scritti è stato doppio, che la legale
della convenuta ha partecipato anche all'udienza preliminare e che l'istruttoria
ha comportato due udienze, ciò non basta per connotare “un caso di valore
elevato che abbia richiesto un impegno limitato” (nel senso dell'art. 11 cpv. 1
vTOA). Comunque fosse, incombeva alle appellanti che ravvisassero una manifesta
sproporzione tra l'onorario ad valorem e l'onorario ad horam
illustrare perché nella fattispecie un'indennità di fr. 1000.– a titolo di
ripetibili retribuisse adeguatamente la legale della controparte giusta l'art.
11.
cpv. 1 vTOA. In realtà le attrici non sfiorano neppure l'argomento. Anche a
quest'ultimo riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha formulato
osservazioni all'appello.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (fr. 4000.– di tassa di giustizia e fr. 19 000.– di
ripetibili) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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