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Decisione

11.2007.8

Protezione dell'unione coniugale

25 aprile 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1329

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 13 ottobre 2005 da

AO 1 ,

(patrocinata dall' RA 1)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 gennaio 2007

presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29

dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1966) e AP 1 (1976) si sono sposati a __________ il 7 maggio 1997. Dal matrimonio è nato K__________, il 4 aprile 1998. Il marito è alle dipendenze della Confederazione come guardia

di confine. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione

domestica. Il 5 maggio 2005 AO 1 ha dato alla luce un figlio, A__________ avuto da un altro uomo. I coniugi si sono separati

di fatto il 15 maggio 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare

(particella n. 1777 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione

di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Il 13 ottobre 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con

un'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale per

ottenere – già in via provvisionale – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione

dell'alloggio coniugale, l'affidamento di K__________ e A__________ (riservato

il diritto di visita paterno a K__________), un

contributo alimentare di fr. 3012.90 mensili per sé, uno di fr. 987.10

mensili per K__________ e uno di fr. 183.– mensili (pari all'assegno familiare)

per A__________. Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

All'udienza dell'11 novembre 2005, indetta per la

discussione, le parti si sono accordate sull'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento di K__________

e di A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno a K__________),

come pure sul contributo alimentare per K__________

(fr. 987.– men­sili) e A__________ (fr. 183.– mensili). Per il resto AP

1 ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, instando anch'egli per

il benefico dell'assistenza giudiziaria.

C. Con decreto emesso “nelle more istruttorie”

quello stesso 11 novembre 2005, il Pretore ha obbligato il marito a versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili. L'istruttoria è

cominciata il 14 novem­bre 2005 e il 6 marzo 2006, dopo l'audizione di K__________,

il Pretore ha istituito in favore di lui un curatore educativo, invitando la

Commissione tutoria regionale 6 a designarne la persona. Ultimata l'istruttoria

il 21 settembre 2006, alla discussione finale del 25 ottobre 2006 le parti

hanno ribadito le loro domande, AO 1 precisando in fr. 3000.– mensili il contributo

alimentare preteso per sé.

D. Statuendo

con sentenza del 29 dicembre 2006, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato K__________,

ha confermato la curatela in favore del figlio, ha disciplinato il diritto di

visita nella forma più ampia (da esercitare “sulla base di un calendario che allestirà la

curatrice educativa, ma almeno due giorni ogni due settimane, oltre a quattro

settimane di ferie durante l'anno”), ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 2484.– mensili e quello

per K__________ in fr. 987.– mensili, assegno familiare compreso. Le spese, con

una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le domande di assistenza

giudiziaria sono state respinte.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un appello del 15 gennaio 2007 tendente

a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio

impugnato nel senso di estendere il suo diritto di visita ad almeno cinque

settimane di ferie durante l'anno e di ridurre il contributo alimentare per la

moglie a fr. 1250.– mensili. Con decreto del

17 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2007 AO

1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del

Pretore è appellabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).

Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

L'appellante

chiede, come in prima sede, che sia sentito il fratello AP 1 (a conferma del

prestito a lui concesso) e si duole che il Pretore non abbia motivato la

rinuncia all'audizione. Ora, all'udienza dell'11 novembre 2005 il convenuto aveva

effettivamente offerto la testimonianza del fratello, al cui riguardo il Pretore

si era riservato di statuire dopo l'acquisizione di determinati documenti

(verbale, pag. 16). Con ordinanza del 21 agosto 2006 il Pretore ha poi assegnato

alle parti un termine per dichiarare se confermassero le prove notificate

all'udienza, ma non ancora esperite. Preso atto che l'istante non postulava

l'assunzione di altre prove e che il convenuto era rimasto silente, con

ordinanza del 21 settembre 2006 il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e

ha citato le parti alla discussione finale. Il convenuto medesimo avendo univocamente

rinunciato alla testimonianza per atti concludenti, mal si intravede perché il

Pretore avrebbe dovuto addurre particolari motivazioni (art. 286 cpv. 3 CPC).

Ad ogni buon conto, come si vedrà in appresso (consid. 5a), l'attualità del debito

a carico dell'appellante non è di rilievo ai fini del giudizio. Su tal punto

non giova pertanto dilungarsi.

3.

Litigioso

è nella fattispecie, oltre al diritto di visita paterno, il contributo

alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del

marito in fr. 6793.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di

fr. 3322.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

locazione fr. 835.–, rimborso di un prestito familiare fr. 500.–, premio

della cassa malati fr. 275.80, premio dell'assicurazione vita fr. 204.20, assicurazione

dell'automobile fr. 52.20, imposta di circolazione fr. 21.35, spese d'automobile

fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–). Quanto alla moglie, senza attività

lucrativa, il primo giudice ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2542.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione

fr. 835.– [come il marito], premio della cassa malati fr. 251.–, assicurazione

domestica fr. 33.40, assicurazione dell'automobile fr. 84.70, imposta di

circolazione fr. 38.25, spese d'automobile fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro di

K__________, infine, è stato stabilito in fr. 987.– mensili. Constatato un

ammanco, il Pretore ha lasciato al convenuto il fabbisogno minimo di fr. 3322.–,

confermando il contributo alimentare di fr. 987.– mensili per K__________ e fissando

in fr. 2484.– mensili quello per l'istante.

4.

L'appellante

adduce di non capire come mai con il decreto cautelare dell'11 novembre 2005 il

Pretore abbia stabilito il contributo alimentare per la moglie fr. 1250.–

mensili, salvo poi fissarlo in fr. 2484.– mensili nel giudizio finale

senza che alcun mutamento sia emerso durante l'istruttoria. Così argomentando,

egli dimentica tuttavia che un provvedimento cautelare emanato in una procedura

a tutela dell'unione coniugale – foss'anche nelle “more

istruttorie”

– è disciplinato dall'art. 376 cpv. 1 CPC, mentre le misure stesse sono rette

dagli art. 172 segg. CC (e in particolare, per quanto riguarda il contributo alimentare

al coniuge separatato, dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Perché un decreto cautelare

dovrebbe quindi vincolare il giudice delle

misure a protezione dell'unione coniugale non è dato a divedere (né

l'interessato spiega). Al proposito l'appellante non

merita ulteriore disamina.

5.

L'appellante

contesta il proprio fabbisogno minimo, accertato dal Pretore in fr. 3322.–

mensili, e chiede di portarlo a fr. 3988.65 mensili per tenere conto del debito

verso il fratello e di quello nei confronti del datore di lavoro.

a)

Per quel che riguarda il debito verso il fratello, dal fascicolo processuale risulta

che tra il luglio e il settembre del 2005 AP 1 ha prestato al convenuto fr.

7000.

– complessivi (doc. 17). Non bisogna trascurare però che il

mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti nei

confronti di terzi. Per di più, ammes­so e non concesso che tale obbligo possa

essere riconosciuto come un debito coniu­gale, non risulta che il fratello

abbia preteso finora alcun rimborso. In simili condizioni un'audizione di lui non

appare poter influire sull'esito del giudizio.

b)

Quanto al debito verso l'Amministrazione federale

delle dogane, dagli atti si evince che nel 2003 il datore di lavoro ha elargito

al convenuto un mutuo di fr. 55

000.

– da restituire in rate di fr. 500.– mensili dedotti

dallo stipendio e di fr. 2000.– annui dedotti dalla tredicesima mensilità (doc.

10). Il Pretore ha ammesso solo il rimborso di fr. 500.– mensili, come proponeva

il convenuto medesimo (risposta scritta dell'11 novembre 2005, pag. 7 seg.) e come

riconosceva l'istante (verbale dell'11 novembre 2005, pag. 14). Quanto

l'appellante fa valere in questa sede è dunque una pretesa nuova, e come tale

irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004

pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114). Per di

più, il Pretore ha compreso nel fabbisogno minimo

dell'interessato fr. 200.– per l'onere fiscale. Siccome le imposte però non

vanno inserite nel fabbisogno minimo di debitori che non siano in grado di far

fronte interamente ai loro obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III

70), in definitiva l'appellante non può lamentare il risultato cui è giunto il

Pretore.

6.

Quanto al suo reddito, l'appellante afferma che esso non eccede

fr. 6668.– mensili, poiché dallo stipendio mensile gli sono trattenuti anche

fr. 250.– riversati a titolo di risparmio alla Cassa di risparmio del personale

federale. Se non che, quanto l'interessato chiede non è

di considerare una detrazione salariale, bensì un accantonamento a scopo di risparmio

(doc. 19). E analogamente ad altre forme di risparmio, come ad esempio le assicurazioni facoltative del “terzo pilastro”, si può tenere conto di un simile accantonamento

solo qualora i mez­zi econo­mici a disposizione bastino per garantire il

sostentamento della famiglia (RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2003.88 del 22 gennaio 2007, consid. 6b;

ancor più re­strit­tivi: Hausheer/ Spycher,

Handbuch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). Nella

fattispecie, come ha accertato il Pretore, tale requisito fa difetto. L'accantonamento di fr. 250.– mensili

non può quindi essere computato nel fabbisogno minimo dell'appellante.

7.

Secondo

l'appellante il costo dell'alloggio figurante nel fabbisogno minimo della moglie

va ridotto a fr. 400.– mensili per tenere calcolo della quota già compresa nel

fabbisogno in denaro di K__________ e della presenza di un altro uomo in casa. Ora,

davanti al Pretore l'istante aveva esposto fr. 1036.65 mensili di interessi

ipotecari, fr. 416.65 mensili di ammortamento, fr. 200.– mensili per

il riscaldamento, fr. 55.50 mensili per l'assicurazione dello stabile e fr.

100.

– per altre spese (bruciatore, spazzacamino, tassa rifiuti ecc.). Anche considerando

solo gli interessi e le spese di riscaldamento per complessivi fr. 1236.65

mensili, la quota di due terzi a carico della moglie (quella di un terzo

rientra nel fabbisogno in denaro del figlio K__________, come prevedono le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, Zurigo

2000, pag. 13 in alto; v. anche RtiD I-2006 pag. 676 consid. 3d e 3e) ammonta a fr. 865.– mensili, importo finanche superiore a quello fissato

dal Pretore (fr. 835.– mensili). Quanto all'eventuale coabitazione con un altro

uomo, per giurisprudenza invalsa questa Camera riconosce al coniuge convivente

il fabbisogno minimo che potrebbe esporre se vivesse per contro proprio, le sue

scelte personali di vita non riguardando l'altro coniuge (RtiD II-2004 pag. 562

consid. 8a, pag. 583 consid. 5a). E un onere di alloggio di fr. 835.– mensili

per una persona sola, come quello riconosciuto al marito, non può sicuramente dirsi

eccessivo.

8.

A

parere dell'appellante il giudizio impugnato “difetta di chiarezza in punto al momento a partire dal quale farebbe

stato la fissazione del quantum a favore della moglie, che la

controparte vorrebbe far decorrere retroattivamente dal 13 ottobre 2005 nonostante

il tenore del dispositivo n. 7 che invece deporrebbe a favore di una modifica a

far tempo dalla crescita in giudicato della stessa”. In realtà chi sembra avere idee poco chiare è il convenuto.

Avesse

inteso domandare chiarimenti su dispositivi ambigui od oscuri, anzitutto, egli

avrebbe dovuto rivolgersi al Pretore (art. 333 CPC), non alla Camera civile di

appello. Sia come sia, in concreto la moglie ha postulato i contributi

litigiosi senza precisarne la decorrenza, che doveva presumersi così dalla

litispendenza (l'art. 173 cpv. 3 CC l'avrebbe abilitata finanche a chiedere

prestazioni pecuniarie “per l'anno precedente l'istanza”). La sentenza impugnata

si intende dunque esplicare effetti da quella data, tant'è che il Pretore ha

dichiarato il procedimento cautelare senza oggetto (non avrebbe più avuto senso

statuire “dopo contraddittorio” su un assetto cautelare cui si sarebbe

sovrapposto immediatamente il giudizio finale). Tutt'al più, ove abbia onorato direttamente

interessi ipotecari o altre spese ammesse nel fabbisogno minimo della moglie, l'appellante

potrà compensare l'importo versato deducendolo dal contributo alimentare (RtiD

I-2005 pag. 765 consid. 13). La portata del giudizio impugnato, in ogni modo,

non dà adito a dubbbi.

9.

Per

quel che riguarda il diritto di visita a K__________ l'appellante sostiene che

esso è “in dissonanza con i

criteri giurisprudenziali che riconoscono un'estensione minima di cinque

settimane di vacanze all'anno a favore del genitore affidatario”. L'interessato dimentica tuttavia che il

diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di

figli in età scolastica è un criterio meramente orientativo. Deve poi essere

calibrato alla fattispecie, per il bene del minorenne, tenendo

conto dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico,

dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del

carattere di quel genitore, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi da

entrambi genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi

richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). In concreto l'appellante si

limita a rivendicare cinque settimane di vacanza con il figlio come se

invocasse un diritto soggettivo. Al bene del figlio egli nemmeno allude, né

tanto meno spiega perché la disciplina da lui proposta meglio risponderebbe all'interesse

del ragazzo. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra una

volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.

5).

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un

avvocato, un'equa indennità per ripetibili.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale,

il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri la

differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 1250.– mensili in luogo di fr. 2484.– mensili dal 13

ottobre 2005), che in difetto di scadenze prevedibili va capitalizzato a vita. Circa

la disciplina del diritto di visita, la controversia è priva

di valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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