11.2007.8
Protezione dell'unione coniugale
25 aprile 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2007.8
Data decisione, Autorità:
25.04.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale
DIRITTO DI VISITA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
RELAZIONE PERSONALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 273 CC
Incarto n.
11.2007.8
Lugano
25 aprile
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.1329
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 13 ottobre 2005 da
AO 1 ,
(patrocinata dall' RA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 gennaio 2007
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29
dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AP 1 (1976) si sono sposati a __________ il 7 maggio 1997. Dal matrimonio è nato K__________, il 4 aprile 1998. Il marito è alle dipendenze della Confederazione come guardia
di confine. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione
domestica. Il 5 maggio 2005 AO 1 ha dato alla luce un figlio, A__________ avuto da un altro uomo. I coniugi si sono separati
di fatto il 15 maggio 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare
(particella n. 1777 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione
di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 13 ottobre 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale per
ottenere – già in via provvisionale – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, l'affidamento di K__________ e A__________ (riservato
il diritto di visita paterno a K__________), un
contributo alimentare di fr. 3012.90 mensili per sé, uno di fr. 987.10
mensili per K__________ e uno di fr. 183.– mensili (pari all'assegno familiare)
per A__________. Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
All'udienza dell'11 novembre 2005, indetta per la
discussione, le parti si sono accordate sull'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento di K__________
e di A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno a K__________),
come pure sul contributo alimentare per K__________
(fr. 987.– mensili) e A__________ (fr. 183.– mensili). Per il resto AP
1 ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, instando anch'egli per
il benefico dell'assistenza giudiziaria.
C. Con decreto emesso “nelle more istruttorie”
quello stesso 11 novembre 2005, il Pretore ha obbligato il marito a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili. L'istruttoria è
cominciata il 14 novembre 2005 e il 6 marzo 2006, dopo l'audizione di K__________,
il Pretore ha istituito in favore di lui un curatore educativo, invitando la
Commissione tutoria regionale 6 a designarne la persona. Ultimata l'istruttoria
il 21 settembre 2006, alla discussione finale del 25 ottobre 2006 le parti
hanno ribadito le loro domande, AO 1 precisando in fr. 3000.– mensili il contributo
alimentare preteso per sé.
D. Statuendo
con sentenza del 29 dicembre 2006, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato K__________,
ha confermato la curatela in favore del figlio, ha disciplinato il diritto di
visita nella forma più ampia (da esercitare “sulla base di un calendario che allestirà la
curatrice educativa, ma almeno due giorni ogni due settimane, oltre a quattro
settimane di ferie durante l'anno”), ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 2484.– mensili e quello
per K__________ in fr. 987.– mensili, assegno familiare compreso. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le domande di assistenza
giudiziaria sono state respinte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un appello del 15 gennaio 2007 tendente
a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio
impugnato nel senso di estendere il suo diritto di visita ad almeno cinque
settimane di ferie durante l'anno e di ridurre il contributo alimentare per la
moglie a fr. 1250.– mensili. Con decreto del
17 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2007 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del
Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
L'appellante
chiede, come in prima sede, che sia sentito il fratello AP 1 (a conferma del
prestito a lui concesso) e si duole che il Pretore non abbia motivato la
rinuncia all'audizione. Ora, all'udienza dell'11 novembre 2005 il convenuto aveva
effettivamente offerto la testimonianza del fratello, al cui riguardo il Pretore
si era riservato di statuire dopo l'acquisizione di determinati documenti
(verbale, pag. 16). Con ordinanza del 21 agosto 2006 il Pretore ha poi assegnato
alle parti un termine per dichiarare se confermassero le prove notificate
all'udienza, ma non ancora esperite. Preso atto che l'istante non postulava
l'assunzione di altre prove e che il convenuto era rimasto silente, con
ordinanza del 21 settembre 2006 il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e
ha citato le parti alla discussione finale. Il convenuto medesimo avendo univocamente
rinunciato alla testimonianza per atti concludenti, mal si intravede perché il
Pretore avrebbe dovuto addurre particolari motivazioni (art. 286 cpv. 3 CPC).
Ad ogni buon conto, come si vedrà in appresso (consid. 5a), l'attualità del debito
a carico dell'appellante non è di rilievo ai fini del giudizio. Su tal punto
non giova pertanto dilungarsi.
3.
Litigioso
è nella fattispecie, oltre al diritto di visita paterno, il contributo
alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del
marito in fr. 6793.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di
fr. 3322.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione fr. 835.–, rimborso di un prestito familiare fr. 500.–, premio
della cassa malati fr. 275.80, premio dell'assicurazione vita fr. 204.20, assicurazione
dell'automobile fr. 52.20, imposta di circolazione fr. 21.35, spese d'automobile
fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–). Quanto alla moglie, senza attività
lucrativa, il primo giudice ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2542.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione
fr. 835.– [come il marito], premio della cassa malati fr. 251.–, assicurazione
domestica fr. 33.40, assicurazione dell'automobile fr. 84.70, imposta di
circolazione fr. 38.25, spese d'automobile fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro di
K__________, infine, è stato stabilito in fr. 987.– mensili. Constatato un
ammanco, il Pretore ha lasciato al convenuto il fabbisogno minimo di fr. 3322.–,
confermando il contributo alimentare di fr. 987.– mensili per K__________ e fissando
in fr. 2484.– mensili quello per l'istante.
4.
L'appellante
adduce di non capire come mai con il decreto cautelare dell'11 novembre 2005 il
Pretore abbia stabilito il contributo alimentare per la moglie fr. 1250.–
mensili, salvo poi fissarlo in fr. 2484.– mensili nel giudizio finale
senza che alcun mutamento sia emerso durante l'istruttoria. Così argomentando,
egli dimentica tuttavia che un provvedimento cautelare emanato in una procedura
a tutela dell'unione coniugale – foss'anche nelle “more
istruttorie”
– è disciplinato dall'art. 376 cpv. 1 CPC, mentre le misure stesse sono rette
dagli art. 172 segg. CC (e in particolare, per quanto riguarda il contributo alimentare
al coniuge separatato, dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Perché un decreto cautelare
dovrebbe quindi vincolare il giudice delle
misure a protezione dell'unione coniugale non è dato a divedere (né
l'interessato spiega). Al proposito l'appellante non
merita ulteriore disamina.
5.
L'appellante
contesta il proprio fabbisogno minimo, accertato dal Pretore in fr. 3322.–
mensili, e chiede di portarlo a fr. 3988.65 mensili per tenere conto del debito
verso il fratello e di quello nei confronti del datore di lavoro.
a)
Per quel che riguarda il debito verso il fratello, dal fascicolo processuale risulta
che tra il luglio e il settembre del 2005 AP 1 ha prestato al convenuto fr.
7000.
– complessivi (doc. 17). Non bisogna trascurare però che il
mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti nei
confronti di terzi. Per di più, ammesso e non concesso che tale obbligo possa
essere riconosciuto come un debito coniugale, non risulta che il fratello
abbia preteso finora alcun rimborso. In simili condizioni un'audizione di lui non
appare poter influire sull'esito del giudizio.
b)
Quanto al debito verso l'Amministrazione federale
delle dogane, dagli atti si evince che nel 2003 il datore di lavoro ha elargito
al convenuto un mutuo di fr. 55
000.
– da restituire in rate di fr. 500.– mensili dedotti
dallo stipendio e di fr. 2000.– annui dedotti dalla tredicesima mensilità (doc.
10). Il Pretore ha ammesso solo il rimborso di fr. 500.– mensili, come proponeva
il convenuto medesimo (risposta scritta dell'11 novembre 2005, pag. 7 seg.) e come
riconosceva l'istante (verbale dell'11 novembre 2005, pag. 14). Quanto
l'appellante fa valere in questa sede è dunque una pretesa nuova, e come tale
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004
pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114). Per di
più, il Pretore ha compreso nel fabbisogno minimo
dell'interessato fr. 200.– per l'onere fiscale. Siccome le imposte però non
vanno inserite nel fabbisogno minimo di debitori che non siano in grado di far
fronte interamente ai loro obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III
70), in definitiva l'appellante non può lamentare il risultato cui è giunto il
Pretore.
6.
Quanto al suo reddito, l'appellante afferma che esso non eccede
fr. 6668.– mensili, poiché dallo stipendio mensile gli sono trattenuti anche
fr. 250.– riversati a titolo di risparmio alla Cassa di risparmio del personale
federale. Se non che, quanto l'interessato chiede non è
di considerare una detrazione salariale, bensì un accantonamento a scopo di risparmio
(doc. 19). E analogamente ad altre forme di risparmio, come ad esempio le assicurazioni facoltative del “terzo pilastro”, si può tenere conto di un simile accantonamento
solo qualora i mezzi economici a disposizione bastino per garantire il
sostentamento della famiglia (RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2003.88 del 22 gennaio 2007, consid. 6b;
ancor più restrittivi: Hausheer/ Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). Nella
fattispecie, come ha accertato il Pretore, tale requisito fa difetto. L'accantonamento di fr. 250.– mensili
non può quindi essere computato nel fabbisogno minimo dell'appellante.
7.
Secondo
l'appellante il costo dell'alloggio figurante nel fabbisogno minimo della moglie
va ridotto a fr. 400.– mensili per tenere calcolo della quota già compresa nel
fabbisogno in denaro di K__________ e della presenza di un altro uomo in casa. Ora,
davanti al Pretore l'istante aveva esposto fr. 1036.65 mensili di interessi
ipotecari, fr. 416.65 mensili di ammortamento, fr. 200.– mensili per
il riscaldamento, fr. 55.50 mensili per l'assicurazione dello stabile e fr.
100.
– per altre spese (bruciatore, spazzacamino, tassa rifiuti ecc.). Anche considerando
solo gli interessi e le spese di riscaldamento per complessivi fr. 1236.65
mensili, la quota di due terzi a carico della moglie (quella di un terzo
rientra nel fabbisogno in denaro del figlio K__________, come prevedono le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, Zurigo
2000, pag. 13 in alto; v. anche RtiD I-2006 pag. 676 consid. 3d e 3e) ammonta a fr. 865.– mensili, importo finanche superiore a quello fissato
dal Pretore (fr. 835.– mensili). Quanto all'eventuale coabitazione con un altro
uomo, per giurisprudenza invalsa questa Camera riconosce al coniuge convivente
il fabbisogno minimo che potrebbe esporre se vivesse per contro proprio, le sue
scelte personali di vita non riguardando l'altro coniuge (RtiD II-2004 pag. 562
consid. 8a, pag. 583 consid. 5a). E un onere di alloggio di fr. 835.– mensili
per una persona sola, come quello riconosciuto al marito, non può sicuramente dirsi
eccessivo.
8.
A
parere dell'appellante il giudizio impugnato “difetta di chiarezza in punto al momento a partire dal quale farebbe
stato la fissazione del quantum a favore della moglie, che la
controparte vorrebbe far decorrere retroattivamente dal 13 ottobre 2005 nonostante
il tenore del dispositivo n. 7 che invece deporrebbe a favore di una modifica a
far tempo dalla crescita in giudicato della stessa”. In realtà chi sembra avere idee poco chiare è il convenuto.
Avesse
inteso domandare chiarimenti su dispositivi ambigui od oscuri, anzitutto, egli
avrebbe dovuto rivolgersi al Pretore (art. 333 CPC), non alla Camera civile di
appello. Sia come sia, in concreto la moglie ha postulato i contributi
litigiosi senza precisarne la decorrenza, che doveva presumersi così dalla
litispendenza (l'art. 173 cpv. 3 CC l'avrebbe abilitata finanche a chiedere
prestazioni pecuniarie “per l'anno precedente l'istanza”). La sentenza impugnata
si intende dunque esplicare effetti da quella data, tant'è che il Pretore ha
dichiarato il procedimento cautelare senza oggetto (non avrebbe più avuto senso
statuire “dopo contraddittorio” su un assetto cautelare cui si sarebbe
sovrapposto immediatamente il giudizio finale). Tutt'al più, ove abbia onorato direttamente
interessi ipotecari o altre spese ammesse nel fabbisogno minimo della moglie, l'appellante
potrà compensare l'importo versato deducendolo dal contributo alimentare (RtiD
I-2005 pag. 765 consid. 13). La portata del giudizio impugnato, in ogni modo,
non dà adito a dubbbi.
9.
Per
quel che riguarda il diritto di visita a K__________ l'appellante sostiene che
esso è “in dissonanza con i
criteri giurisprudenziali che riconoscono un'estensione minima di cinque
settimane di vacanze all'anno a favore del genitore affidatario”. L'interessato dimentica tuttavia che il
diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di
figli in età scolastica è un criterio meramente orientativo. Deve poi essere
calibrato alla fattispecie, per il bene del minorenne, tenendo
conto dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico,
dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del
carattere di quel genitore, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi da
entrambi genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi
richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). In concreto l'appellante si
limita a rivendicare cinque settimane di vacanza con il figlio come se
invocasse un diritto soggettivo. Al bene del figlio egli nemmeno allude, né
tanto meno spiega perché la disciplina da lui proposta meglio risponderebbe all'interesse
del ragazzo. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra una
volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.
5).
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un
avvocato, un'equa indennità per ripetibili.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale,
il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente
la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile, ove appena si consideri la
differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 1250.– mensili in luogo di fr. 2484.– mensili dal 13
ottobre 2005), che in difetto di scadenze prevedibili va capitalizzato a vita. Circa
la disciplina del diritto di visita, la controversia è priva
di valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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