11.2007.80
Disciplina delle relazioni personali tra genitore e figlio
25 luglio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2007.80
Data decisione, Autorità:
25.07.2007, ICCA
Titolo:
Disciplina delle relazioni personali tra genitore e figlio
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
art. 275 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.80
Lugano,
25 luglio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 303.2004/R.13.2007
(filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
PI 1,
a
RI 1 , e alla
Commissione
tutoria regionale 12, Minusio
riguardo
al figlio S__________ (2003);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 maggio 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
14 maggio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. S__________,
nato il 4 agosto 2003, è figlio di RI 1 (1971), divorziata, e di PI 1 (1965),
celibe. Con decisione dell'8 febbraio 2005 la CO 1 ha disciplinato il diritto
di visita del padre “momentaneamente” in un sabato ogni quindici giorni alla
Casa Santa Elisabetta di Lugano, dalle ore 16.30 alle 18.30 con l'“accompagnamento educativo” da parte di un'operatrice dell'istituto. Tale
decisione è stata confermata il 31 marzo 2005, su ricorso della madre,
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.
B. Con
decisione del 25 gennaio 2007 la CO 1 ha esteso il diritto di visita, da esercitare
al nuovo Punto d'incontro della Casa Santa Elisabetta a Bellinzona, dalle ore
16.00 alle ore 18.00. PI 1 ha impugnato tale decisione davanti all'Autorità di
vigilanza, chiedendo di poter visitare il figlio in forma libera e di poter
ricuperare due incontri venuti a mancare nel periodo in cui la struttura era
chiusa per ferie. La Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il
ricorso, nell'intento di non esacerbare “l'estremo ostruzionismo” della madre all'esercizio delle relazioni personali da parte del
padre.
C. Statuendo
il 14 maggio 2007, l'Autorità di vigilanza ha accolto il ricorso e ha riconosciuto
a PI 1 il diritto di visitare il figlio in forma libera, con passaggio del
bambino dalla madre al padre per il tramite del Punto d'incontro, un giorno
ogni due settimane dalle ore 16.00 e alle ore 18.00 le prime due volte e dalle
ore 15.00 alle 18.00 dopo di allora. Inoltre essa ha affidato alla responsabile
del Punto d'incontro il compito di fissare due visite supplementari “ai sensi dei considerandi”. Viste le resistenze della madre alle
relazioni tra padre e figlio, infine, l'Autorità di vigilanza ha affidato all'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni di Locarno “una verifica sulla situazione personale e famigliare di S__________”, invitando l'Ufficio a proporre alla CO 1 eventuali
misure a protezione del figlio e a consegnare un primo rapporto entro il 30
settembre 2007. L'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né spese.
D. Il
25 maggio 2007 RI 1 è insorta con un appello (“ricorso”) a questa
Camera nel quale dichiara, senza formulare richieste precise, di “fare opposizione” alla decisione appena citata. Il memoriale non ha formato oggetto
di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli
art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Presentato il 25 maggio 2007, in concreto
l'appello di Marutzka Marchiana
è quindi tempestivo.
2. Un
atto di appello deve contenere, oltre all'“indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si
intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”, le
domande con “i motivi di fatto e di diritto sui quali [l'atto] si fonda” (art.
309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Il memoriale in rassegna non menziona i
dispositivi della decisione impugnata che RI 1 intende contestare,
né
enuncia esplicite richieste di giudizio. Dall'insieme dello scritto
si desume nondimeno che l'interessata avversa l'esercizio delle visite senza
accompagnamento (dispositivo n. 2), così come il ricupero dei due incontri con
il figlio da parte del padre (dispositivo n. 3). Essa nemmeno allude, invece, alla
“verifica sulla situazione
personale e famigliare di S__________” e al rapporto che l'Autorità di vigilanza ha chiesto all'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni di consegnare entro il 30 settembre 2007 (dispositivo
n. 4). Ne segue che l'appello deve ritenersi diretto contro i dispositivi
n. 2 e 3 della decisione impugnata.
3. Per
quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita, l'Autorità di vigilanza ha
ricordato ch'esso avviene sotto sorveglianza da ormai due anni e che in tale
periodo gli incontri del padre con il figlio sono evoluti in modo viepiù
positivo, tant'è che nel novembre del 2005 le responsabili del Punto d'incontro
si sono dichiarate favorevoli ad allungare le visite da due ore a due ore e
mezzo, prospettando finanche un'estensione a tre ore ed esprimendo parere
favorevole all'inizio del 2006 per visite libere, fuori della struttura. Nelle condizioni
descritte essa ha reputato superfluo continuare la sorveglianza e ha lasciato
unicamente che il Punto d'incontro fungesse da tramite per la consegna del
bambino da un genitore all'altro. Quanto alla durata delle visite, essa ha
limitato le prime due a un paio d'ore, ma ha portato a tre ore le successive,
come auspicavano le operatrici del centro.
Con le
motivazioni testé riassunte l'interessata non si confronta. Essa critica l'operato
della Commissione tutoria, definendolo superficiale, censura il comportamento
di PI 1, il quale in una circostanza avrebbe evitato di incontrarla, in
un'altra avrebbe abbandonato una riunione indetta dalla Commissione tutoria
regionale e in un'altra ancora avrebbe rinunciato all'ultima mezz'ora del diritto
di visita. Essa non spende una parola tuttavia né sull'evoluzione dei rapporti
fra padre e figlio né sulla sopravvenuta inutilità di vigilare gli incontri né,
tanto meno, sul comportamento ostruzionistico rimproveratole dall'Autorità di
vigilanza, salvo ricordare di avere portato una volta il figlio alla Casa Santa
Elisabetta di Lugano pur sapendolo febbricitante. Tale carenza di motivazione
basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5). Certo, l'interessata pretende di vedersi “costretta a opporsi alle visite in forma libera
per il comportamento adottato in molti frangenti dal signor PI 1 (questi
sopraccitati sono solo alcuni esempi)”. Così argomentando, però, essa dimentica che la disciplina delle
visite deve orientarsi esclusivamente all'interesse del figlio, unico bene da
tutelare (Schwenzer in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid.
3b con riferimento). E al bene del figlio l'appellante neppure accenna. In proposito
l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, destinato all'insuccesso.
4. Per
quel che attiene al ricupero delle due visite venute a cadere nel periodo in
cui il Punto d'incontro era chiuso per ferie, l'appellante dichiara di opporsi “perché se gli istituti sono chiusi per ferie
non è colpa mia”. Se non che,
con un'asserzione del genere essa disconosce una volta ancora che l'assetto
delle visite non dipende dalle colpe dell'uno o dell'altro genitore, ma – si
ripete – da quanto richiede il bene del figlio. Ora, a parte il fatto che è per
principio nell'interesse di un figlio conservare adeguati rapporti con entrambi
Fatti
i genitori (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine), nella fattispecie l'Autorità
di vigilanza ha accertato che le relazioni con il padre profittano alla
serenità di S__________, ciò che del resto l'appellante non revoca in dubbio. Il
ricupero delle due visite avverandosi nell'interesse del figlio, a torto
l'appellante ne avversa l'esecuzione. Anzi, laddove minaccia di provocare unilateralmente
una sospensione delle visite nel caso in cui il suo appello non fosse deciso a
breve termine, essa dà prova di un contegno palesemente contrario al bene del
figlio, sicché a giusto titolo l'Autorità di vigilanza ha prospettato
l'adozione di misure a tutela del ragazzo (suscettibili di comportare
Considerandi
provvedimenti coercitivi nei confronti dell'appellante) ove l'esercizio del
diritto di visita fosse messo in pericolo.
5.
Se
ne conclude che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello risulta privo
di buon diritto. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti,
cui il memoriale non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili.
6.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del
diritto di visita sono
impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a un eventuale valore litigioso (cfr., sull'art.
44.
vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– , ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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