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Decisione

11.2007.81

Protezione dell'unione coniugale: decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati, contributo alimentare per la moglie

21 ottobre 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello dell'istante

3. L'appellante

chiede che dal fabbisogno minimo del marito vadano tolte le imposte dal 1°

settembre 2005 in poi. Rileva inoltre un errore di calcolo nella definizione di

tale fabbisogno a partire da quella data.

a) Che l'onere fiscale rientri nel fabbisogno minimo dei coniugi è

indubbio (DTF 114 II 393 consid. 4b). Nondimeno le imposte vanno tralasciate in

caso di ristrettezze economiche, ovvero quando il fabbisogno familiare non sia

coperto (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid.

1a/aa). Nella fattispecie, come si vedrà in esito all'appello del marito, il

bilancio familiare presenta un ammanco dal 1° settembre 2005. Da allora in poi,

quindi, il carico tributario va stralciato.

b) L'errore nella somma delle poste del fabbisogno dal 1° settembre

2005 è evidente (fr. 100.– in eccesso per ogni periodo considerato). Il calcolo

va rettificato di conseguenza. Tenuto conto dello stralcio delle imposte, il

fabbisogno minimo del marito ammonta così a fr. 4105.10 mensili dal 1° settembre

al 31 dicembre 2005 e a fr. 4161.– mensili da allora in poi.

4. L'appellante contesta altresì il reddito del marito, stabilito dal

Pretore in fr. 6000.– netti mensili. A suo parere esso va portato a fr. 6270.85

netti mensili (fr. 4520.85, più un rimborso spese forfettario di fr. 1750.–),

nessuna decurtazione per “rimborso spese effettive” dovendo essere ammessa.

a) Nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è, di

regola, quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026

n. 25c). Un'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso

spese non costituisce reddito ove la media delle spese sia verosimilmente pari

all'indennità percepita (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145

consid. 3 con richiami). In caso contrario l'indennità configura reddito, a

prescindere dalla sua disciplina contrattuale (sentenza del Tribunale federale

5D_167/ 2008 del

13 gennaio 2009 consid. 5 con riferimenti).

b) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato sulla scorta dei certificati di salario

prodotti in via di edizione l'11 gennaio 2006 dalla __________ che lo stipendio

del convenuto ammonta a fr. 5500.– lordi mensili, pari a fr. 4520.85

netti, cui si aggiunge un'indennità di fr. 1750.– mensili per “rimborso

spese forfettario”. Da quest'ultima egli ha dedotto fr. 270.– per spese effettivamente

assunte dall'interessato, onde in definitiva un reddito netto di fr. 6000.–

mensili.

c) L'appellante rimprovera al Pretore di avere dedotto a torto dallo stipendio

del marito il citato importo di fr. 270.– mensili. Sta di fatto però che, come

rappresentante per le vendite della __________, il convenuto percorre il Ticino

da Airolo a Chiasso con un veicolo

aziendale

di cui deve assumere egli medesimo le spese di manutenzione e i costi del

carburante (interrogatorio formale del 29 marzo 2006, pag. 4 risposta n. 6 e

pag. 5 risposta n. 6.3). Che in simili circostanze – non contestate dall'appellante

– egli debba spendere almeno fr. 270.– mensili è verosimile, ove si pensi anche

ai pasti consumati fuori casa. Già l'indennizzo per questi ultimi riconosciuto ai

fini del minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75 n. 4

lett. b) ammonta a fr. 242.– mensili (fr. 11.– x 22 giorni lavorativi). Un'aggiunta

di fr. 30.– mensili per la manutenzione e il carburante del veicolo aziendale

non appare certo fuori luogo. Al riguardo la sentenza del Pretore resiste

dunque alla critica.

Considerandi

II. Sull'appello del convenuto

5.

Nelle procedure ordinarie la parte preclusa è legittimata ad appellare,

purché non contesti i fatti accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria

(Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il

sistema dei mez­zi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,

Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commen­tato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Per

analogia, nelle procedure sommarie la parte preclusa può appellare, purché non

contesti i fatti ritenuti verosimili dal primo giudice sulla base delle prove

addotte dall'istante. Ciò non impedisce alla parte preclusa di sostenere che un

fatto allegato dal­l'istante non risulta verosimile dall'istruttoria e che a

torto il Pretore lo ha ritenuto tale.

6.

L'appellante

si duole che nel fabbisogno minimo il Pretore non gli abbia riconosciuto la

rata di fr. 668.20 mensili per il leasing di una VW “Touareg” e fr. 75.–

mensili per la relativa imposta di circolazione. Egli contesta poi di avere

continuato a occupare gratuitamente l'abitazione coniugale dal 1° gennaio al 31

agosto 2005. Rileva al proposito che il trapasso di proprietà è avvenuto il 6

giugno 2005 e che fino ad allora egli ha continuato a pagare gli interessi

ipotecari, ciò che giustifica di riconoscergli anche per quel periodo fr.

2100.

– mensili per il costo dell'alloggio e fr. 150.– mensili per il posteggio,

pari alla spesa che dal 1° settembre (rispettivamente dal 1° novembre) 2005 è

chiamato a sopportare per l'appartamento di __________ dove si è trasferito. Del

resto – egli soggiunge – sarebbe inverosimile credere che dal 6 giugno al 31

agosto 2005 i nuovi proprietari dello stabile lo abbiano lasciato usufruire

gratuitamente dell'alloggio.

a) Per

quel che riguarda i costi d'automobile, il Pretore non li ha considerati poiché

il convenuto non usa il veicolo per lavoro, ma solo nel tempo libero. L'appellante

nega, ma come convenuto precluso non è legittimato a contestare i fatti

ritenuti verosimili dal Pretore. Già in ragione di ciò l'appello va dichiarato

inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Per tacere della circostanza che durante

il suo interrogatorio formale del 29 marzo 2006 egli ha confermato di usare a

scopi professionali e per il tragitto da casa al luogo di lavoro un'automobile

della ditta, adoperando la sua vettura privata solo per il tempo libero e il

fine settimana (verbale del 29 marzo 2006, pag. 4 seg, risposte n. 6, 6.2 e 7).

Se poi si considera che – come si vedrà oltre – il bilancio familiare denota per

lo più un ammanco, il costo di un veicolo privato non può nemmeno entrare in

linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid. 7).

Su questo punto l'appello non merita quindi altra disamina.

b) Per

quanto riguarda l'alloggio, non

è oggetto di discussione che il marito abbia continuato a risiedere

nell'abitazione coniugale di __________ dopo la partenza della moglie. L'appellante

fa valere tuttavia che nessuna prova rende verosimile la gratuità della sua

permanenza in quella proprietà per piani dal 1° gennaio al 31 agosto 2005. La

censura, proponibile anche da un appellante precluso (sopra, consid. 5), non

manca di buon diritto. Su quale elemento istruttorio il Pretore reputi verosimile

che il convenuto abbia abitato ad __________ “senza esborsi aggiuntivi” sull'arco

di tempo in questione non è dato di capire, l'interessato non avendo dichiarato

nulla del genere (interrogatorio formale del 29 marzo 2006, pag. 6, risposta n.

10).

Ora,

per ammissione stessa dell'istante,

l'acquisto dell'abitazione coniugale

è stato finanziato anche con l'accensione

di un mutuo ipotecario, nel frattempo rimborsato (istanza del 29 novembre

2005, pag. 3; verbale del 19 dicembre 2005, pag. 1). Dagli atti risulta che a

titolo di interessi ipotecari il convenuto ha versato a __________ fr. 2827.50 il

7.

gennaio 2005 e fr. 2837.50 il 31 marzo 2005 (due rate trimestrali: doc.

10), ciò che corrisponde a fr. 945.– mensili dal gennaio al giugno del 2005. In tale misura il costo dell'alloggio va riconosciuto, mentre non possono essere considerati

importi maggiori, affatto sprovvisti di riscontri, o conteggiati gli oneri

dell'appartamento di __________, locato solo dal settembre del 2005.

Con

la vendita delle proprietà per piani n. 7034 e 7035 l'obbligo di versare interessi ipotecari ha nondimeno

preso termine (doc. R; verbale 19 dicembre 2005, pag. 1). Così autorizzato dai nuovi

proprietari, il convenuto è rimasto nell'abitazione coniugale sino alla fine di agosto del 2005. A quali condizioni però non è dato di sapere. Per i mesi di luglio e agosto del 2005 non

risulta perciò che il convenuto abbia sopportato spese di alloggio e nulla può

essergli riconosciuto. In definitiva l'appello dev'essere

parzialmente accolto, nel senso che dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 va

inserita nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa per oneri

ipotecari

di fr. 945.– mensili.

7.

L'appellante

afferma che il suo reddito mensile non eccede fr. 4526.35, ovvero fr. 5500.–

lordi, meno fr. 973.65 di contributi sociali, il “rimborso spese” che il Pretore

gli ha imputato come reddito (fr. 1480.–, ovvero fr. 1750.– meno fr. 270.–) non

potendosi reputare tale. Se non che, sapere quali spese professionali vadano

riconosciute come verosimili esborsi effettivi del convenuto e quali no è un

problema di apprezzamento delle prove. E un convenuto precluso non può

contestare i fatti ritenuti verosimili dal Pretore sulla base delle prove

addotte dall'istante (sopra, consid. 5). Nella fattispecie il Pretore ha appurato

il verosimile reddito effettivo del convenuto sulla scorta dei documenti che l'istante

ha richiamato dalla __________ e dall'Ufficio circondariale di tassazione

(dichiarazione d'imposta 2004). Precluso, l'interessato non può discutere

simile constatazione. Al riguardo il memoriale si rivela manifestamente

irricevibile.

8.

L'appellante

contesta altresì il fabbisogno minimo della moglie, accertato dal Pretore in

fr. 2466.70 mensili dal 1° gennaio al

30.

novembre 2005, in fr. 3816.70 mensili dal 1° dicembre 2005 al 1°

aprile 2006 e in fr. 3166.70 mensili dopo di allora. A suo parere le spese di

locazione non vanno considerate anteriormente al 1° settembre 2005, poiché fino

a quel momento l'abitazione di __________ è rimasta a disposizione dei coniugi

e la moglie – in possesso delle chiavi – non aveva alcuna necessità di trasferirsi

a __________. Afferma inoltre che l'istante ha condiviso con i figli

maggiorenni anche gli altri due appartamenti appigionati in seguito, prima a __________

e poi di nuovo a __________, di modo che il fabbisogno minimo di fr. 2466.70 mensili

andava considerato in tale misura dal 1° settembre 2005 in poi, e non solo fino al 30 novembre 2005.

Nella

propria istanza del 29 novembre 2005 AP 1 ha affermato di avere lasciato l'appartamento coniugale di __________

il 19 novembre 2004, trasferendosi in un appartamento a __________ con il

figlio maggiorenne __________ (istanza, pag. 2). Sulla base degli atti il

Pretore ha reputato tali affermazioni verosimili (pag. 9 lett. Q con

riferimento ai doc. D ed E). Che la moglie sia rimasta in possesso delle chiavi

dell'abitazione coniugale anche

dopo la separazione, che vi facesse ritorno quotidianamente, che abbia locato insieme

con i figli i successivi appartamenti di __________ (doc. I) e __________

(conclusioni dell'11 maggio 2006, pag. 4 a metà) sono mere asserzioni del convenuto. Per tacere della circostanza che, precluso, l'appellante non è legittimato

a contestare fatti ritenuti verosimili dal Pretore sulla base delle prove

addotte dall'istante. Manifestamente privo di consistenza, su tali aspetti l'appello

va una volta ancora disatteso.

9.

Infine

l'appellante rimprovera al Pretore di non avere computato alcun reddito all'istante,

la quale fino alla separazione ha svolto a sua insaputa l'attività di veggente (o

maga), dispensando “sostegno spirituale” dietro compenso. Tant'è vero che all'udienza

del 14 maggio 2007 l'interessata ha ammesso il fatto, riconoscendo di avere

percepito compensi tra fr. 100.– e fr. 200.– per ogni consultazione. All'istante

andrebbe imputato perciò un reddito poten­ziale pari almeno al relativo

fabbisogno minimo. Indipendente dal profilo finanziario e senza problemi di

salute, essa non può pretendere di conseguenza alcun contributo di

mantenimento.

a) Il

problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati

alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia

tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo

un'attività rimunerata, è stato ricapitolato da questa Camera alla luce della

giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD I-2007 pag. 739 consid.

6b e 6c con richiami). In sintesi, nell'ambito di misure a protezione

dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda

un'attività lucrativa a condizione

– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno

provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,

– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non

bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni

imposte dalle circostanze e

– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte

del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la

situazione del mercato del lavoro.

Le

condizioni sono cumulative. Ciò posto, per definire i “contributi pecuniari” di

un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) il giudice si fonda

prima di tutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai

coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in

comune, accordi che hanno conferito al­l'unione una determinata struttura (art.

163.

cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a

tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza

di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare

il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniu­gale devono tenere conto

del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non

ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo

dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o

attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67

consid. 4a con riferimenti).

b) Nella

fattispecie il bilancio familiare risulta – come si vedrà – sostanzialmente in

ammanco, di modo che la moglie andreb­be tenuta a procurarsi un'attività lucrativa.

Il problema è che al momento della separazione essa aveva già 54 anni. Secondo

giurisprudenza, qualora un coniuge abbia ormai superato i 45 anni d'età

e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga

durata (nel caso specifico la vita in comune è durata vent'anni), sus­siste di

fat­to la presunzione – refragabile – che non possa più reinserirsi

professionalmente (DTF 129 III 481 consid. 4.2 non pubblicato della sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003).

Il

convenuto pretende che con l'attività di veggente o di chiromante l'interessata

potrebbe finanziare il proprio fabbisogno minimo, ma l'asserzione manca di

qualsiasi verosimiglianza. Che durante la vita in comune AP 1 esercitasse occasionalmente

come indovina, ricevendo

fr.

100.

– o fr. 200.– per consulto, ancora non rende credibile – e da lungi – che in

tal modo essa possa coprire il proprio fabbisogno minimo. Quali altre occupazioni

l'interessata potrebbe cercare, senza formazione specifica, l'appellante non

dice. Per quanto lavori a contatto con un'impresa di pulizia, egli non pretende

nemmeno che a 54 anni la moglie potesse essere assunta – per ipotesi – come

operaia generica. E un guadagno ipotetico non può essere stimato in astratto. Anche su questo punto la sorte dell'appello è pertanto segnata.

10.

Da

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari:

Dal

1° gennaio al 30 giugno 2005

reddito

del marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.—

reddito

della moglie (consid. 9) fr. –.—

fr.

6000.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 3000.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 2466.—

fr.

5466.

— mensili

eccedenza fr.

534.

metà

eccedenza fr. 267.— mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3000.

– + fr. 267.– = fr. 3267.— mensili,

e

deve versare alla moglie:

fr.

2466.

– + fr. 267.– = fr. 2733.— mensili

arrotondati

a fr. 2735.— mensili.

Dal

1° luglio al 31 agosto 2005 (senza costi di alloggio per il marito)

reddito del

marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.—

reddito

della moglie (consid. 9) fr. –.—

fr.

6000.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 2055.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 2466.—

fr.

4521.

— mensili

eccedenza fr.

1479.

metà

eccedenza fr. 739.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2055.

– + fr. 739.50 = fr. 2794.50 mensili,

e

deve versare alla moglie:

fr.

2466.

– + fr. 739.50 = fr. 3205.50 mensili

arrotondati

a fr. 3205.— mensili.

Dal 1° settembre al 30 novembre

2005.

(nuovo alloggio del

marito)

reddito del

marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.—

reddito

della moglie (consid. 9) fr. –.—

fr.

6000.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 3) fr. 4105.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 2466.—

fr.

6571.

— mensili

ammanco fr. 571.—

Il marito può

versare alla moglie:

fr.

6000.

– ./. fr. 4105.– = fr. 1895.— mensili.

Dal 1° al 31 dicembre 2005 (nuovo alloggio della moglie)

reddito del

marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.––

reddito

della moglie (consid. 9) fr. –.—

fr.

6000.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 3) fr. 4105.––

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3816.––

fr.

7921.

–– mensili

ammanco fr.

1921.

––

Il marito può

versare alla moglie:

fr.

6000.

– ./. fr. 4105.– = fr. 1895.— mensili.

Dal 1° gennaio al 31 marzo

2006.

(nuova imposta di

circolazione del marito)

reddito del

marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.––

reddito

della moglie (consid. 9) fr. –.—

fr.

6000.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 3) fr. 4161.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3816.––

fr.

7977.

–– mensili

ammanco fr.

1977.

––

Il marito può

versare alla moglie:

fr.

6000.

– ./. fr. 4161.– = fr. 1839.— mensili

arrotondati

a fr. 1840.—

mensili.

Dal

1° aprile 2006 in poi (nuovo

alloggio della moglie)

reddito del

marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.––

reddito

della moglie (consid. 9) fr. –.—

fr.

6000.

— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 3) fr. 4161.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 8) fr. 3166.––

fr.

7327.

–– mensili

ammanco fr.

1327.

––

Il marito può

versare alla moglie:

fr.

6000.

– ./. fr. 4161.– = fr. 1839.— mensili

arrotondati

a fr. 1840.— mensili.

Il

debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo (DTF 135 III 66), in concreto il marito è tenuto a versare

alla moglie fr. 2735.– dal 1° gennaio

al

30.

giugno 2005, fr. 3205.– dal 1° luglio al 31 agosto 2005, fr. 1895.– dal

1° settembre al 31 dicembre 2005 e fr. 1840.– dal 1° gennaio 2006 in poi. Entro tali limiti gli appelli vanno dunque accolti e la sentenza del Pretore riformata.

11.

Quanto

alla data dalla quale il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati (il

19.

novembre 2004, giorno in cui l'istante ha preso in consegna l'appartamento a

__________: doc. D), si è spiegato che la verosimiglianza accertata dal primo

giudice poggia su prove addotte dall'istante (sopra, consid. 8). Non può quindi

essere contestato dall'appellante precluso. Ciò vale anche per la decorrenza del

contributo alimentare (1° gennaio 2005), che l'appellante vorrebbe far

decorrere dal settembre del 2005, quando a suo dire sarebbe cominciata la

separazione di fatto.

III. Sulle

spese e le ripetibili

12.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Rispetto all'aumento del contributo alimentare postulato, l'istante vede

ridurre la sua spettanza di fr. 470.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno

2005, ma la vede anche lievitare di fr. 300.– mensili dal 1° settembre 2005, non

tuttavia nella misura richiesta (di circa fr. 565.– mensili). Appare equo così ripartire

gli oneri processuali a metà, compensando le ripetibili.

Da parte sua il marito postula l'autorizzazione a vivere separati solo dal settembre 2005,

opponendosi a ogni contributo in favore della moglie. Soccombe interamente sulla

prima domanda e in larghissima misura sulla seconda. Tanto conviene quindi porre

a suo carico oneri processuali lievemente ridotti, rinunciando alla riscossione

dell'esigua quota che andrebbe addebitata alla moglie, cui vanno rifuse

adeguate ripetibili. L'esito dei sindacati

odierni non

impone invece una modifica del dispositivo sugli oneri processuali e le

ripetibili di primo grado, l'attuale giudizio non incidendo in maniera

apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

13.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale con­­­­­­­­­­­­­­­tro­­­­­­­­­­­­­­

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso

che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è

condannato a versare ad AP 1, in via anti- cipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr. 2735.–

mensili dal 1°gennaio al 30 giugno 2005,

fr.

3205.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2005,

fr.

1895.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 e

fr.

1840.– mensili dal 1° gennaio 2006 in poi.

Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è

confermata.

II. Gli oneri

dell'appello di, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. Gli

oneri dell'appello di AO 1, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili

ridotte.

IV. Intimazione:

–.,;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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