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Decisione

11.2007.83

Protezione dell'unione coniugale

18 agosto 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i pranzi di E__________ alla mensa della scuola per l'infanzia, non risulta –

né l'appellante sostiene – ch'essi siano gratuiti. E in mancanza di dati

concreti si può legittimamente supporre che il costo della refezione corrisponda

alla spesa presunta dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996,

consid. 4).

7. Da ultimo il

convenuto lamenta che il Pretore abbia fatto decorrere i contributi alimentari

per moglie e figlia dal 1° maggio 2005, retroattivamente di un anno rispetto all'inoltro

dell'istanza a protezione dell'unione coniugale. Il Pretore ha motivato il proprio

giudizio, su questo punto, menzionando l'art. 137 cpv. 3 CC e rilevando che la

retroattività non era mai stata contestata (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Nell'appello il convenuto chiede di far decorrere i contributi dall'introduzione

dell'istanza perché la moglie ha aspettato quasi due anni dalla

separazione prima di adire il giudice a protezione dell'unione coniugale e

perché da allora egli ha “sempre versato un contributo di mantenimento” (appello,

pag. 7), oltre ad assumere svariate spese nell'interesse di moglie e figlia (refezione

di E__________ alla scuola dell'infanzia, locazio­ne dell'abitazione coniugale:

appello, pag. 8 in alto).

L'art.

173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche nel quadro dell'art. 176 CC: Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 6 ad art.

176 CC) prevede che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia

Considerandi

nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi

“per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Ora, a prescindere dalla

circostanza che in concreto l'appellante non nega di contestare la retroattività

dei contributi alimentari per la prima volta davanti a questa Camera, la mera

circostanza che moglie e figli indugino nel rivolgersi al giudice prima di postulare

contributi in loro favore ancora non comporta una decadenza del diritto, né

comporta per il debitore una perdita degli eventuali contributi erogati

spontaneamente nel frattempo, i quali vanno posti in deduzione. Diverso sarebbe

il caso di moglie e figli che si accomodino per mesi e mesi senza reagire di contributi

alimentari stanziati dal debitore di propria iniziativa, salvo poi esigerne

retroattivamente l'aumento dal giudice (Hasenböhler/Opel

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 in fine ad art. 173 con rinvii). Il convenuto non pretende tuttavia che nella fattispecie si versi in un'ipotesi del

genere. Non si scorgono quindi i presupposti per negare a moglie e figlia il

diritto a contributi alimentari “per l'anno precedente l'istan­za”, fermo restando

che AP 1 potrà detrarre dal debito quanto ha già versato nell'interesse loro

dal 1° maggio 2005 in poi.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato alla moglie per osservazioni.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale,

il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di

fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si

consideri la differenza del contributo alimentare conteso in appello per la

moglie (fr. 554.65 mensili in luogo di fr. 1211.–

mensili dal maggio 2005, calcolato sull'arco di vent'anni trattandosi prestazione

avente durata incerta: art. 51 cpv. 4 LTF) e quello per la figlia (fr. 1687.– mensili

in luogo di fr. 1809.– mensili dal maggio del 2005 fino alla maggiore età).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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