11.2007.83
Protezione dell'unione coniugale
18 agosto 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2007.83
Data decisione, Autorità:
18.08.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 173 cpv. 3 CC
art. 176 CC
Incarto n.
11.2007.83
Lugano
18 agosto
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.637 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza dell'11 maggio 2006 da
AO 1 ,
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1 ora in
(patrocinato da PA 1),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 4 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 maggio
2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1973) e AO 1 (1976) si sono sposati a __________ il 19 gennaio 1999. Dal
matrimonio è nata E__________, il 28 settembre 2001. Il marito lavora come
analista-programmatore per la __________, la moglie è educatrice a tempo
parziale presso l'asilo nido “__________”, __________ a a __________. I coniugi
si sono separati nell'autunno del 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ ed è andato a vivere per conto proprio.
B. L'11
maggio 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo
– previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di essere autorizzata a
vivere separata, di assegnarle l'abitazione coniugale, di vedersi affidare la
figlia (riservato il diritto di visita del padre) e di condannare il marito a
versare dal maggio del 2005 un contributo alimentare di fr. 1594.– mensili
per sé, oltre a uno di fr. 1811.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso).
All'udienza del 6 giugno 2006, indetta per il contraddittorio, i coniugi si
sono accordati sulla sospensione della vita comune, sull'assegnazione dell'abitazione
coniugale alla moglie, sull'affidamento della figlia alla medesima e sul
diritto di visita paterno. Per quel che riguarda i contributi alimentari, il
convenuto ha offerto fr. 918.– mensili per la moglie e fr. 1400.– mensili per
la figlia (assegni familiari compresi). Con decisione del 4 ottobre 2006 il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie.
Identica domanda è stata reiterata dall'istante il 9 febbraio 2007.
C. L'istruttoria
è terminata il 16 gennaio 2007. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 21 febbraio 2007, AP 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie e uno di fr. 1400.–
mensili per la figlia (assegni familiari compresi). Nel suo allegato del 9
marzo 2007 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, salvo aumentare la pretesa di
contributo alimentare per sé a fr. 2007.– mensili.
D. Statuendo
con sentenza del 24 maggio 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita
paterno) e ha obbligato AP 1 a versare dal maggio del 2005 un contributo
alimentare di fr. 1211.– mensili per la moglie, come pure uno di
fr. 1809.– mensili per la figlia (assegni familiari compresi). Sulla
richiesta di assistenza giudiziaria del 9 febbraio 2007 il Pretore ha rinviato la
decisione, ordinando a AO 1 di produrre determinata documentazione. La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello il 4
giugno 2007 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di
riformare la decisione impugnata riducendo il contributo alimentare per la
moglie a fr. 554.65 mensili e quello per la figlia a fr. 1687.– mensili (assegni familiari compresi), posticipandone la
decorrenza al 1° maggio 2006. Con decreto del 9 giugno 2007 il presidente
della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione. In pendenza di
appello, l'8 giugno 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio. Un appello
presentato da AO 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da
questa Camera con sentenza del 21 settembre 2009 (inc. 11.2009.145).
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5
e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei
fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e
la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è
ricevibile.
2. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'ammontare del contributo
alimentare per moglie e figlia, come pure la decorrenza dell'obbligo. A tal
fine il Pretore ha calcolato il reddito del marito in
fr. 7325.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3735.85 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
con spese accessorie fr. 1400.–, premio della cassa malati fr.
326.80, assicurazione dell'automobile fr. 146.50,
imposta di circolazione fr. 50.60,
assicurazione responsabilità civile fr. 29.–, leasing dell'automobile fr. 432.92, posteggio fr. 50.–, onere fiscale fr.
200.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 2300.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2941.85
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie
fr. 662.– [già dedotta la quota compreso nel fabbisogno in denaro della
figlia], riscaldamento fr. 47.–, premio della
cassa malati fr. 293.50, assicurazione domestica fr. 14.85, leasing dell'automobile
fr. 430.25, assicurazione dell'automobile fr. 194.45, imposta di circolazione
fr. 29.80, onere fiscale fr. 20.–). Quanto al fabbisogno in denaro di E__________,
il Pretore l'ha stimato in fr. 1809.– mensili. Constatata un'eccedenza mensile
di fr. 1138.30, egli ha condannato perciò AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1211.– per la moglie e uno di fr. 1809.– per la figlia
(assegni familiari compresi).
3. All'appello
il convenuto acclude nuova documentazione. Nelle protezioni dell'unione
coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi
argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in
materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice
ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione
(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). In concreto i nuovi
documenti servono tutt'al più a sostanziare il fabbisogno minimo dell'appellante,
ma non giovano alla figlia. Non possono quindi entrare in linea di conto ai
fini del giudizio (cfr. DTF 133 III 115 consid. 3.2).
4. L'appellante
critica anzitutto il fabbisogno della moglie definito dal Pretore in fr.
2941.85, chiedendo di stralciare i costi d'automobile (leasing
fr. 430.25, assicurazione fr. 194.45, imposta di circolazione fr. 29.80) o, in subordine, di riconoscerli solo fino a concorrenza di fr.
300.– mensili. Egli fa valere che davanti al primo giudice l'istante aveva affermato
la necessità di sostituire la sua ormai vetusta Opel “Astra” e aveva esibito
un'offerta di leasing per un'Opel “Agila 1.2V TP Enjoy”, ma non aveva poi reso
verosimile l'effettiva sostituzione del mezzo, né aveva documentato il pagamento
del leasing. A suo parere tutto quanto può essere riconosciuto all'interessata è
dunque, a voler essere generosi, la spesa di fr. 300.– mensili per costi d'automobile
da essa medesima indicata al contraddittorio del 6 giugno 2006.
L'argomentazione
non può essere condivisa. Intanto l'appellante non mette in dubbio che – come
ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 a metà) – l'istante abbisogni di un'automobile per lavoro e per gli spostamenti della figlia,
veicolo che essa ha sempre avuto a disposizione anche durante la vita in
comune. E questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la fine della vita
in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le
condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita
precedente. Il coniuge che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha
diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio
– i costi del mezzo ove il bilancio familiare permetta di coprirli (RtiD I-2010
pag. 699 n. 20c con richiami). Mal si comprendono dunque i motivi per cui l'appellante
contesti nella fattispecie l'assicurazione della vettura e l'imposta di
circolazione. Certo, egli sostiene che in realtà la moglie non ha più alcuna
automobile. Non contesta però che – come detto – essa abbia diritto a un'utilitaria
per conservare il livello di vita raggiunto durante la vita in comune. E per procurarsi
un'utilitaria sostitutiva AO 1 deve disporre di fr. 430.25 mensili, il convenuto
non pretendendo ch'essa possa attingere a sostanza propria o ch'egli sia
disposto a finanziarle l'acquisto. Al proposito l'appello manca perciò di
consistenza.
5. Il convenuto assevera
che al proprio fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (fr.
3735.85 mensili) devono aggiungersi fr. 50.– mensili per il rimborso di
un mutuo elargitogli dal padre per l'acquisto di mobili destinati alla sua nuova
abitazione, fr. 200.20 mensili per spese di trasferta e fr. 220.– mensili per
pasti fuori casa. Inoltre egli chiede di portare a fr. 510.– mensili l'onere fiscale
di fr. 200.– stimato dal Pretore.
a) Secondo giurisprudenza la spesa affrontata da un coniuge per arredare
un appartamento proprio va considerata nel mantenimento della famiglia
unicamente qualora non sia possibile rimediare alla necessità con la divisione
dell'inventario domestico (I CCA, sentenze inc. 11.2003.105 del 19 febbraio
2004 consid. 8 e 11.1997.44 del 15 aprile 1997, consid. 1, citata in:
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 3). Chi rivendica
un'indennità straordinaria per tale scopo deve quindi rendere verosimile –
oltre alla necessità della spesa – il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di
spartire l'arredamento dell'abitazione coniugale
(I CCA, sentenza inc. 11.1996.9 del 21 febbraio 1997, consid. 7, citato
in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 3). L'interessato neppure
adombra estremi del genere. Per di più, tutto si ignora sull'ammontare del
mutuo, __________ essendosi limitato ad attestare il 31 maggio 2006 di
riscuotere dal figlio rate di fr. 50.– mensili per il rimborso di un prestito destinato
al “pagamento di alcuni mobili” (doc. 4, 2° foglio). A quale prestito
egli si riferisca non è dato di sapere. Il solo fatto che il convenuto abbia
accluso a tale dichiarazione una fattura del 16 maggio 2006 per un suo (imprecisato)
acquisto di fr. 1266.50 nel negozio di mobili “__________” a __________ (doc.
4, 1° foglio) non basta evidentemente a rendere verosimile che il mutuo si
riferisca a tale somma.
b) L'indennità
di fr. 200.20 mensili per spese di trasferta (da Dino, suo precedente
domicilio, a Lugano e viceversa) e quella di fr. 220.– mensili per pasti fuori
casa sono pretese nuove, che il convenuto non aveva avanzato nemmeno nel memoriale
conclusivo sottoposto al Pretore il 21 febbraio 2007. In proposito l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (sopra, consid. 3).
c) Il
Pretore ha stimato il carico fiscale di fr. 200.– mensili, non senza laconicità,
“conformemente alla tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta”
(sentenza impugnata, pag. 4 in basso). Il convenuto oppone che il suo reddito
annuo è di almeno fr. 88 000.– e che, pur
togliendo fr. 25 000.– di contributi
alimentari e fr. 15 000.– di deduzioni
fiscali, rimane pur sempre un imponibile di
circa fr. 48 000.– annui, onde un onere tributario di
circa fr. 510.– mensili. Sta di fatto che, come si vedrà ancora, sull'ammontare
dei contributi alimentari l'appello è destinato all'insuccesso, di modo che dal
reddito netto di fr. 88 000.– annui il
convenuto potrà defalcare non solo
fr. 25 000.–, bensì fr. 36
240.–, che cumulati alle deduzioni di fr. 15
000.– da lui medesimo prospettate ridurrà l'imponibile a fr. 36 760.– annui. Non si disconosce che l'onere
fiscale rimarrà, anche in simili circostanze, di circa fr. 275.– mensili (calcolatore
d'imposta in: www4.ti.ch/DFE/DC). Non bisogna disconoscere nemmeno però che
l'onere fiscale appare troppo basso anche nel fabbisogno minimo della moglie, il
cui onere fiscale di fr. 20.– mensili potrebbe essere maggiorato di fr. 75.–
mensili senza offendere la verosimiglianza. Dal profilo equitativo la cifra di
fr. 200.– mensili resiste pertanto alla critica.
6. Il convenuto censura
altresì il fabbisogno in denaro della figlia, chiedendo di ridurre del 40% la
posta per il vitto, stimata in fr. 305.– mensili dalla tabella 2007
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (alle quali la Camera si
ispira per prassi costante). A sostegno di ciò egli sottolinea che il suo diritto
di visita è più esteso dell'usuale e giustifica una riduzione del 20%, mentre
un'ulteriore riduzione del 20% si impone perché la figlia pranza alla mensa
della scuola dell'infanzia. Il fabbisogno in denaro di E__________ si contrarrebbe
così a fr. 1687.– mensili.
Nessuna delle due
doglianze è provvista di fondamento. Si conviene che l'appellante ha diritto di
incontrare la figlia ogni lunedì, mercoledì e venerdì “dall'uscita della scuola
fino alle ore 18.30” (sentenza impugnata, dispositivo n. 4), oltre all'abituale
fine settimana su due che compete di regola a un genitore non affidatario (RtiD
I-2005 pag. 778 n. 58c). Non consta però – né egli asserisce – che il lunedì,
il mercoledì e il venerdì non compreso nel fine settimana quindicinale E__________
rimanga a cena da lui. Non si vede dunque perché il costo del vitto nel
fabbisogno in denaro della figlia dovrebbe essere ridotto. Per quanto riguarda
Fatti
i pranzi di E__________ alla mensa della scuola per l'infanzia, non risulta –
né l'appellante sostiene – ch'essi siano gratuiti. E in mancanza di dati
concreti si può legittimamente supporre che il costo della refezione corrisponda
alla spesa presunta dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996,
consid. 4).
7. Da ultimo il
convenuto lamenta che il Pretore abbia fatto decorrere i contributi alimentari
per moglie e figlia dal 1° maggio 2005, retroattivamente di un anno rispetto all'inoltro
dell'istanza a protezione dell'unione coniugale. Il Pretore ha motivato il proprio
giudizio, su questo punto, menzionando l'art. 137 cpv. 3 CC e rilevando che la
retroattività non era mai stata contestata (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Nell'appello il convenuto chiede di far decorrere i contributi dall'introduzione
dell'istanza perché la moglie ha aspettato quasi due anni dalla
separazione prima di adire il giudice a protezione dell'unione coniugale e
perché da allora egli ha “sempre versato un contributo di mantenimento” (appello,
pag. 7), oltre ad assumere svariate spese nell'interesse di moglie e figlia (refezione
di E__________ alla scuola dell'infanzia, locazione dell'abitazione coniugale:
appello, pag. 8 in alto).
L'art.
173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche nel quadro dell'art. 176 CC: Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art.
176 CC) prevede che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia
Considerandi
nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi
“per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Ora, a prescindere dalla
circostanza che in concreto l'appellante non nega di contestare la retroattività
dei contributi alimentari per la prima volta davanti a questa Camera, la mera
circostanza che moglie e figli indugino nel rivolgersi al giudice prima di postulare
contributi in loro favore ancora non comporta una decadenza del diritto, né
comporta per il debitore una perdita degli eventuali contributi erogati
spontaneamente nel frattempo, i quali vanno posti in deduzione. Diverso sarebbe
il caso di moglie e figli che si accomodino per mesi e mesi senza reagire di contributi
alimentari stanziati dal debitore di propria iniziativa, salvo poi esigerne
retroattivamente l'aumento dal giudice (Hasenböhler/Opel
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 in fine ad art. 173 con rinvii). Il convenuto non pretende tuttavia che nella fattispecie si versi in un'ipotesi del
genere. Non si scorgono quindi i presupposti per negare a moglie e figlia il
diritto a contributi alimentari “per l'anno precedente l'istanza”, fermo restando
che AP 1 potrà detrarre dal debito quanto ha già versato nell'interesse loro
dal 1° maggio 2005 in poi.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato alla moglie per osservazioni.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale,
il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si
consideri la differenza del contributo alimentare conteso in appello per la
moglie (fr. 554.65 mensili in luogo di fr. 1211.–
mensili dal maggio 2005, calcolato sull'arco di vent'anni trattandosi prestazione
avente durata incerta: art. 51 cpv. 4 LTF) e quello per la figlia (fr. 1687.– mensili
in luogo di fr. 1809.– mensili dal maggio del 2005 fino alla maggiore età).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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