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Decisione

11.2007.84

Assistenza giudiziaria in procedure a tutela dell'unione coniugale

22 settembre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.1586 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 18 dicembre 2006 da

RI 1,

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinato dall' PA 2 ),

giudicando ora sulla richiesta di assistenza

giudiziaria formulata da RI 1

contestualmente all'istanza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso

del 4 giugno 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 16 maggio

2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al

ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1964), cittadino __________, e RI 1 (1967), cittadina __________,

si sono sposati a __________ il 10 luglio 1992. Dal matrimonio sono nati L__________

(il 17 gennaio 1996), G__________ (il 22 agosto 1997) e A__________ (l'8 marzo

1999). Il marito lavora per la ditta __________ di __________. La moglie percepisce

una rendita al 25% dall'Assicurazione Invalidità. I coniugi si sono separati di

fatto nell'ottobre del 2006, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale

sulla particella n. 321 RFD di __________ (intestata a entrambi i coniugi in ragione

di metà ciascuno), nella frazione di __________. Dal febbraio del 2007 egli conduce

in locazione un appartamento a __________.

B. In

esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il

18 dicembre 2006 da RI 1, con decreto cautelare emesso l'indomani senza

contraddittorio il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i

coniugi a vivere separati e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie,

cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita del padre), obbligando CO

1 a versare un contributo alimentare di complessivi fr. 3000.– in favore di

moglie e figli per il mese di dicembre 2006. Il 21 dicembre 2006 CO 1 ha postulato

la revoca di tale provvedimento.

C. All'udienza

del 7 febbraio 2007, indetta per la discussione del­l'istanza e per il contraddittorio

cautelare, il Pretore ha confermato

“nelle more istruttorie” l'assetto provvisionale decretato il 19 dicembre

2006, portando anzi il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 4000.– mensili

e quello per ogni figlio a fr. 1125.– mensili (assegni familiari compresi) dal

febbraio del 2007. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da RI 1 contestualmente

all'istanza è stata respinta con decisione del 16 maggio 2007.

D. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria RI 1 è insorta a questa Camera il 4 giugno

2007 per ottenere il beneficio litigioso. Il ricorso non ha formato, per sua

natura, og­getto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di

seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è quindi ricevibile.

2.

Fino

al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di

esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag

lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la

controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie

non si vede l'utilità di interpellare AO 1 ai fini dell'assistenza giudiziaria.

Quanto al Cantone, è indubbio che una lite in tale materia lo coinvolge

direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato

ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico

con lo Stato, non con il cliente (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84

in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Sta­to non può contestare il

conferimen­to dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35

cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima

frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“au­torità di

concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1

lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello

prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò

premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

3.

Il

Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in concreto, dopo

avere accertato che la richiedente è gerente della ditta __________ con sede a __________,

di cui detiene l'intero capitale sociale (fr. 20 000.–), è titolare di una

polizza della __________ il cui valore di riscatto era il 31 dicembre 2005 di

fr. 7818.10, detiene azioni della società __________ ed è comproprietaria della

particella n. 321 RFD di __________. Con tale sostanza – egli ha soggiunto – l'interessata

non può definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag.

4.

La

ricorrente obietta che le azioni della __________ non hanno pregio, avendo la ditta

cessato ogni attività senza più alcun bene proprio in bilancio (salvo un conto bancario

con un saldo di fr. 5.28), che le azioni della __________ le sono state rimborsate

nel 2005 con accredito del ricavo (fr. 1103.35) su un conto estinto nel dicembre

del 2006 e che la predetta polizza assicurativa è stata consegnata in pegno al __________,

titolare delle ipoteche accese sull'abitazione coniugale (particella n. 321 RFD di __________). Quanto

alla casa, essa non può essere ulteriormente gravata da pegni.

5.

Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria

(art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con

mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza

intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232

consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si

valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma

tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della

causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni

finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

6.

A

un sommario esame come quello che governa la trattazione delle domande di assistenza

giudiziaria non si può escludere che, in concreto, il pacchetto azionario della ditta __________ (di fr. 20 000.–), proprietà della

richiedente, sia ormai privo di apprezzabile valore, se è vero – come sembra – che

l'azienda ha cessato ogni attività e praticamente non dispone più di alcun bene

proprio, salvo un'automobile in leasing (pagato dalla richiedente medesima). A un giudizio meramente

sommario non si può escludere nemmeno che le 300 azioni

della __________ menzionate dal Pretore più non esistano, se è vero – come sem­bra

(doc. C di appello) – che sono state rimborsate nel 2005 e che il ricavo è

stato ormai consumato. Nel quadro di una decisione puramente sommaria non si

può escludere altresì che la predetta polizza della __________ sfugga alla

disponibilità della richiedente, se è vero – come sembra – che è stata data in pegno al __________, titolare delle ipoteche accese

sull'abitazione coniugale. Quanto all'abitazione coniugale, nulla induce a

credere che il fondo possa essere ulteriormente gravato, la lettera 23 maggio 2007 del __________ prodotta in appello (doc. E)

essendo tassativa (“Le anticipiamo sin d'ora che sarà da escludere un aumento

della linea di credito”). Nelle condizioni descritte mal si intravede, in

effetti, a quali elementi di sostanza la richiedente potrebbe far capo per

finanziare i costi a lei occasionati dalla procedura a tutela dell'unione

coniugale.

7.

Ciò

posto, come si è spiegato, uno stato di indigenza nel senso dell'art. 3 cpv. 1

Lag è dato non già per il fatto che il richiedente sia privo di patrimonio, ma solo

egli sia privo anche di redditi sufficienti

per coprire le spese legali e di procedura. Nel caso in esa­me occorre

esaminare pertanto se gli introiti di cui l'interessata fruisce non potrebbero

consentire almeno una copertura rateale dei costi d'avvocato e di procedura correnti

(non esiste provvigione ad litem nell'ambito di procedure a tutela dell'unione

coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c in fine). Ora, la richiedente si è

vista riconoscere dal Pretore il 7 febbraio 2007, “nelle more istruttorie”, un

contributo provvisionale di fr. 4000.– mensili, più fr. 1125.– per ogni figlio,

assegni familiari compresi (sopra, lett. C), onde complessivi fr. 7375.–

mensili. Essa sostiene che la somma di fr. 4000.– mensili per sé non basta, il

suo fabbisogno minimo ammontando a fr. 6355.50 mensili (ricorso, pag. 3, punto

4). Invano si cercherebbe tuttavia di sapere come tale somma, prospettata la

prima volta dinanzi al Pretore durante l'udienza del 7 febbraio 2007 (verbale,

pag. 3 in basso), sia stata calcolata. Una “lista spese casa RI 1” si trova al

doc. DD, ma a parte il fatto che il totale di fr. 6603.– mensili non coincide

con quello citato, l'elenco è una semplice minuta priva di qualsiasi riferi­mento

agli atti e senza alcuna distinzione tra fabbisogno minimo della richiedente e fabbisogno

in denaro dei figli. Comunque sia, si volesse anche supporre che il fabbisogno

minimo della richiedente ascenda a fr. 6355.50 mensili, ciò non renderebbe

ancora verosimile che nelle contingenze specifiche l'interessata non possa –

come si vedrà sotto – procurarsi i mezzi per coprire almeno a rate le sue spese

legali e di patrocinio.

8.

Il

Pretore ha fissato il contributo provvisionale per la moglie, “nelle more

istruttorie”, dipartendosi dall'accertamento che il marito guadagna fr. 12 200.– mensili netti,

che il fabbisogno minimo di lui ammonta a fr. 4068.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1700.–, premio

della cassa malati fr. 212.–, “terzo pilastro” correlato alle ipoteche

gravanti l'abitazione coniugale fr. 506.–, imposte fr. 550.–) e che dopo avere

onorato il contributo alimentare per i figli (fr. 3375.– complessivi) il

convenuto rimane con fr. 4757.– mensili. Sulla base

di ciò egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in

fr.

4000.

– mensili, lasciando al marito la differenza di fr. 757.– mensili (verbale

del 7 febbraio 2007, pag. 7). Quali voci di spesa siano state riconosciute

nella cifra di fr. 4000.– mensili non è dato di sapere, il Pretore non avendo

calcolato il fabbisogno minimo di RI 1. Certo è, ad ogni modo, che tale somma

non comprende alcuna posta per la copertura delle spese legali e di patrocinio,

già per la circostanza che l'interessata non l'ha mai fatta valere (nemmeno nella

predetta minuta di cui al doc. DD). Nulla impedisce quindi che la richiedente adisca

il Pretore e, invocando l'eccedenza di fr. 747.– mensili di cui beneficia il

marito, postuli un adeguato sussidio mensile a copertura di tali costi. Nelle

condizioni descritte essa non può quindi definirsi indigente nell'accezione

dell'art. 3 cpv. 1 Lag.

9.

Si

aggiunga che la disponibilità economica del marito appare tanto più verosimile

ove si consideri che il marito stesso valuta i propri

costi legali e di patrocinio in non più di fr. 400.– mensili (riassunto scritto

accluso al verbale del 7 febbraio 2007, pag. 8 in alto) e dichiara un reddito

netto di fr. 12 275.70 mensili (loc. cit., pag. 6), sicché l'eccedenza effettiva ammonta

a fr. 832.70 mensili. Tale eccedenza, inoltre, va per principio divisa a metà (RtiD

I-2007 pag. 737 consid. 4 con richiami) e mal si comprende perché il Pretore

l'abbia lasciata interamente a una parte. Tutto ciò conforta la verosimiglianza

che, facesse valere i suoi diritti fino in fondo, la richiedente potrebbe

ottenere di che coprire le spese di procedura e rimunerare almeno a scaglioni

il proprio avvocato senza ricorrere all'assistenza dell'ente pubblico, la quale

è puramente sussidiaria rispetto ai mezzi di cui dispone l'unione coniugale (come nelle cause di divorzio e di separazione: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159

CC).

10.

Si

conviene che, per il resto del suo fabbisogno minimo (escluse – come detto – le

spese legali e processuali) la richiedente potrebbe anche non disporre di tutto

quanto le è indispensabile. Non si deve trascurare tuttavia che tale disagio si

riconduce essenzialmente ai costi di alloggio elevati (se non eccessivi) cui la

famiglia deve far fronte. Basti rilevare che per quanto riguarda l'abitazione

coniugale la richiedente medesima espone fr. 2600.– mensili di interessi

ipotecari e fr. 368.75 mensili di ammortamento, per tacere dei costi di

riscaldamento, di quelli dovuti all'assicurazione dello stabile e di quelli

necessari per la manutenzione del giardino. Quanto al marito, egli conduce in

locazione un appartamento da fr. 1700.– mensili (doc. 6). Nelle circostanze descritte

solo una soluzione meno onerosa dal profilo logistico può far sì che la

famiglia possa aspirare al livello di vita precedente la separazione di fatto. E

qualora una riconciliazione dei coniugi appaia ormai esclusa o improbabile, la

vendita di un'abitazione coniugale ormai eccessivamente dispendiosa potrebbe

rivelarsi un'opzione seria e ragionevole.

11.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

regola

gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico

(art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non

avendo formato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché il ricorso

denotava sin dall'inizio la sua infondatezza (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Mal

si intravedeva in effetti come la richiedente potesse invocare l'assistenza

dello Stato senza avere mai nemmeno tentato di ottenere dal marito, che conservava l'intera

eccedenza di fr. 757.– (in realtà fr. 832.70) mensili, una congrua indennità periodica

destinata alle sue proprie spese legali e di procedura.

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione

principale. Nella fattispecie il Pretore è chiamato a disciplinare nella

procedura a tutela dell'unione coniu­gale – oltre ai contributi alimentari – l'affidamento

dei figli e il diritto di visita paterno, controversie manifestamente prive di valore litigioso. Come nelle cause di divorzio, in casi del genere il ricorso in materia civile al Tribunale

federale è ammissibile pertanto senza riguardo a questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2

con rinvio a Messmer/Imboden, Die

eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione

all' , .

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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