11.2007.84
Assistenza giudiziaria in procedure a tutela dell'unione coniugale
22 settembre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2007.84
Data decisione, Autorità:
22.09.2007, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria in procedure a tutela dell'unione coniugale
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
SPESE E RIPETIBILI
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2007.84
Lugano
25 settembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.1586 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 dicembre 2006 da
RI 1,
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando ora sulla richiesta di assistenza
giudiziaria formulata da RI 1
contestualmente all'istanza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
del 4 giugno 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 16 maggio
2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1964), cittadino __________, e RI 1 (1967), cittadina __________,
si sono sposati a __________ il 10 luglio 1992. Dal matrimonio sono nati L__________
(il 17 gennaio 1996), G__________ (il 22 agosto 1997) e A__________ (l'8 marzo
1999). Il marito lavora per la ditta __________ di __________. La moglie percepisce
una rendita al 25% dall'Assicurazione Invalidità. I coniugi si sono separati di
fatto nell'ottobre del 2006, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale
sulla particella n. 321 RFD di __________ (intestata a entrambi i coniugi in ragione
di metà ciascuno), nella frazione di __________. Dal febbraio del 2007 egli conduce
in locazione un appartamento a __________.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il
18 dicembre 2006 da RI 1, con decreto cautelare emesso l'indomani senza
contraddittorio il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i
coniugi a vivere separati e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie,
cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita del padre), obbligando CO
1 a versare un contributo alimentare di complessivi fr. 3000.– in favore di
moglie e figli per il mese di dicembre 2006. Il 21 dicembre 2006 CO 1 ha postulato
la revoca di tale provvedimento.
C. All'udienza
del 7 febbraio 2007, indetta per la discussione dell'istanza e per il contraddittorio
cautelare, il Pretore ha confermato
“nelle more istruttorie” l'assetto provvisionale decretato il 19 dicembre
2006, portando anzi il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 4000.– mensili
e quello per ogni figlio a fr. 1125.– mensili (assegni familiari compresi) dal
febbraio del 2007. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da RI 1 contestualmente
all'istanza è stata respinta con decisione del 16 maggio 2007.
D. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria RI 1 è insorta a questa Camera il 4 giugno
2007 per ottenere il beneficio litigioso. Il ricorso non ha formato, per sua
natura, oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di
seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è quindi ricevibile.
2.
Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di
esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la
controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie
non si vede l'utilità di interpellare AO 1 ai fini dell'assistenza giudiziaria.
Quanto al Cantone, è indubbio che una lite in tale materia lo coinvolge
direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato
ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico
con lo Stato, non con il cliente (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84
in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Stato non può contestare il
conferimento dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35
cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima
frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di
concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1
lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello
prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò
premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3.
Il
Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in concreto, dopo
avere accertato che la richiedente è gerente della ditta __________ con sede a __________,
di cui detiene l'intero capitale sociale (fr. 20 000.–), è titolare di una
polizza della __________ il cui valore di riscatto era il 31 dicembre 2005 di
fr. 7818.10, detiene azioni della società __________ ed è comproprietaria della
particella n. 321 RFD di __________. Con tale sostanza – egli ha soggiunto – l'interessata
non può definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag.
4.
La
ricorrente obietta che le azioni della __________ non hanno pregio, avendo la ditta
cessato ogni attività senza più alcun bene proprio in bilancio (salvo un conto bancario
con un saldo di fr. 5.28), che le azioni della __________ le sono state rimborsate
nel 2005 con accredito del ricavo (fr. 1103.35) su un conto estinto nel dicembre
del 2006 e che la predetta polizza assicurativa è stata consegnata in pegno al __________,
titolare delle ipoteche accese sull'abitazione coniugale (particella n. 321 RFD di __________). Quanto
alla casa, essa non può essere ulteriormente gravata da pegni.
5.
Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria
(art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con
mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza
intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232
consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si
valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma
tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della
causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni
finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).
6.
A
un sommario esame come quello che governa la trattazione delle domande di assistenza
giudiziaria non si può escludere che, in concreto, il pacchetto azionario della ditta __________ (di fr. 20 000.–), proprietà della
richiedente, sia ormai privo di apprezzabile valore, se è vero – come sembra – che
l'azienda ha cessato ogni attività e praticamente non dispone più di alcun bene
proprio, salvo un'automobile in leasing (pagato dalla richiedente medesima). A un giudizio meramente
sommario non si può escludere nemmeno che le 300 azioni
della __________ menzionate dal Pretore più non esistano, se è vero – come sembra
(doc. C di appello) – che sono state rimborsate nel 2005 e che il ricavo è
stato ormai consumato. Nel quadro di una decisione puramente sommaria non si
può escludere altresì che la predetta polizza della __________ sfugga alla
disponibilità della richiedente, se è vero – come sembra – che è stata data in pegno al __________, titolare delle ipoteche accese
sull'abitazione coniugale. Quanto all'abitazione coniugale, nulla induce a
credere che il fondo possa essere ulteriormente gravato, la lettera 23 maggio 2007 del __________ prodotta in appello (doc. E)
essendo tassativa (“Le anticipiamo sin d'ora che sarà da escludere un aumento
della linea di credito”). Nelle condizioni descritte mal si intravede, in
effetti, a quali elementi di sostanza la richiedente potrebbe far capo per
finanziare i costi a lei occasionati dalla procedura a tutela dell'unione
coniugale.
7.
Ciò
posto, come si è spiegato, uno stato di indigenza nel senso dell'art. 3 cpv. 1
Lag è dato non già per il fatto che il richiedente sia privo di patrimonio, ma solo
egli sia privo anche di redditi sufficienti
per coprire le spese legali e di procedura. Nel caso in esame occorre
esaminare pertanto se gli introiti di cui l'interessata fruisce non potrebbero
consentire almeno una copertura rateale dei costi d'avvocato e di procedura correnti
(non esiste provvigione ad litem nell'ambito di procedure a tutela dell'unione
coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c in fine). Ora, la richiedente si è
vista riconoscere dal Pretore il 7 febbraio 2007, “nelle more istruttorie”, un
contributo provvisionale di fr. 4000.– mensili, più fr. 1125.– per ogni figlio,
assegni familiari compresi (sopra, lett. C), onde complessivi fr. 7375.–
mensili. Essa sostiene che la somma di fr. 4000.– mensili per sé non basta, il
suo fabbisogno minimo ammontando a fr. 6355.50 mensili (ricorso, pag. 3, punto
4). Invano si cercherebbe tuttavia di sapere come tale somma, prospettata la
prima volta dinanzi al Pretore durante l'udienza del 7 febbraio 2007 (verbale,
pag. 3 in basso), sia stata calcolata. Una “lista spese casa RI 1” si trova al
doc. DD, ma a parte il fatto che il totale di fr. 6603.– mensili non coincide
con quello citato, l'elenco è una semplice minuta priva di qualsiasi riferimento
agli atti e senza alcuna distinzione tra fabbisogno minimo della richiedente e fabbisogno
in denaro dei figli. Comunque sia, si volesse anche supporre che il fabbisogno
minimo della richiedente ascenda a fr. 6355.50 mensili, ciò non renderebbe
ancora verosimile che nelle contingenze specifiche l'interessata non possa –
come si vedrà sotto – procurarsi i mezzi per coprire almeno a rate le sue spese
legali e di patrocinio.
8.
Il
Pretore ha fissato il contributo provvisionale per la moglie, “nelle more
istruttorie”, dipartendosi dall'accertamento che il marito guadagna fr. 12 200.– mensili netti,
che il fabbisogno minimo di lui ammonta a fr. 4068.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1700.–, premio
della cassa malati fr. 212.–, “terzo pilastro” correlato alle ipoteche
gravanti l'abitazione coniugale fr. 506.–, imposte fr. 550.–) e che dopo avere
onorato il contributo alimentare per i figli (fr. 3375.– complessivi) il
convenuto rimane con fr. 4757.– mensili. Sulla base
di ciò egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in
fr.
4000.
– mensili, lasciando al marito la differenza di fr. 757.– mensili (verbale
del 7 febbraio 2007, pag. 7). Quali voci di spesa siano state riconosciute
nella cifra di fr. 4000.– mensili non è dato di sapere, il Pretore non avendo
calcolato il fabbisogno minimo di RI 1. Certo è, ad ogni modo, che tale somma
non comprende alcuna posta per la copertura delle spese legali e di patrocinio,
già per la circostanza che l'interessata non l'ha mai fatta valere (nemmeno nella
predetta minuta di cui al doc. DD). Nulla impedisce quindi che la richiedente adisca
il Pretore e, invocando l'eccedenza di fr. 747.– mensili di cui beneficia il
marito, postuli un adeguato sussidio mensile a copertura di tali costi. Nelle
condizioni descritte essa non può quindi definirsi indigente nell'accezione
dell'art. 3 cpv. 1 Lag.
9.
Si
aggiunga che la disponibilità economica del marito appare tanto più verosimile
ove si consideri che il marito stesso valuta i propri
costi legali e di patrocinio in non più di fr. 400.– mensili (riassunto scritto
accluso al verbale del 7 febbraio 2007, pag. 8 in alto) e dichiara un reddito
netto di fr. 12 275.70 mensili (loc. cit., pag. 6), sicché l'eccedenza effettiva ammonta
a fr. 832.70 mensili. Tale eccedenza, inoltre, va per principio divisa a metà (RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4 con richiami) e mal si comprende perché il Pretore
l'abbia lasciata interamente a una parte. Tutto ciò conforta la verosimiglianza
che, facesse valere i suoi diritti fino in fondo, la richiedente potrebbe
ottenere di che coprire le spese di procedura e rimunerare almeno a scaglioni
il proprio avvocato senza ricorrere all'assistenza dell'ente pubblico, la quale
è puramente sussidiaria rispetto ai mezzi di cui dispone l'unione coniugale (come nelle cause di divorzio e di separazione: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159
CC).
10.
Si
conviene che, per il resto del suo fabbisogno minimo (escluse – come detto – le
spese legali e processuali) la richiedente potrebbe anche non disporre di tutto
quanto le è indispensabile. Non si deve trascurare tuttavia che tale disagio si
riconduce essenzialmente ai costi di alloggio elevati (se non eccessivi) cui la
famiglia deve far fronte. Basti rilevare che per quanto riguarda l'abitazione
coniugale la richiedente medesima espone fr. 2600.– mensili di interessi
ipotecari e fr. 368.75 mensili di ammortamento, per tacere dei costi di
riscaldamento, di quelli dovuti all'assicurazione dello stabile e di quelli
necessari per la manutenzione del giardino. Quanto al marito, egli conduce in
locazione un appartamento da fr. 1700.– mensili (doc. 6). Nelle circostanze descritte
solo una soluzione meno onerosa dal profilo logistico può far sì che la
famiglia possa aspirare al livello di vita precedente la separazione di fatto. E
qualora una riconciliazione dei coniugi appaia ormai esclusa o improbabile, la
vendita di un'abitazione coniugale ormai eccessivamente dispendiosa potrebbe
rivelarsi un'opzione seria e ragionevole.
11.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
regola
gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico
(art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non
avendo formato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché il ricorso
denotava sin dall'inizio la sua infondatezza (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Mal
si intravedeva in effetti come la richiedente potesse invocare l'assistenza
dello Stato senza avere mai nemmeno tentato di ottenere dal marito, che conservava l'intera
eccedenza di fr. 757.– (in realtà fr. 832.70) mensili, una congrua indennità periodica
destinata alle sue proprie spese legali e di procedura.
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione
incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione
principale. Nella fattispecie il Pretore è chiamato a disciplinare nella
procedura a tutela dell'unione coniugale – oltre ai contributi alimentari – l'affidamento
dei figli e il diritto di visita paterno, controversie manifestamente prive di valore litigioso. Come nelle cause di divorzio, in casi del genere il ricorso in materia civile al Tribunale
federale è ammissibile pertanto senza riguardo a questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2
con rinvio a Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono tasse né spese.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione
all' , .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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