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Decisione

11.2007.85

Misure a protezione dell'unione coniugale

20 luglio 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati dall'8 aprile 2004, ha affidato il figlio alla madre, riservato il diritto di visita del padre, ha assegnato l'abitazione

già coniugale alla moglie, autorizzando il marito a prelevare taluni effetti

personali, e ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare per J__________

di fr. 230.– mensili dal marzo del 2004. Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 600.–, sono state addebitate al convenuto, con obbligo di

rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili. La richiesta di assistenza

giudiziaria formulata dal convenuto è stata respinta, quella formulata dall'istante

ha seguito identica sorte con decisione separata del 6 giugno 2007.

H. Contro

la sentenza del 25 maggio 2007 AP 1 è insorta a questa Camera con un appello

del 5 giugno 2007 nel quale chie­de, previo conferimento all'assistenza giudiziaria,

di riformare il giudizio del Pretore nel senso di aumentare il contributo alimentare

per il figlio a fr. 775.– mensili dal 1° marzo 2004, a fr. 785.– mensili dal 1° gennaio 2007 e fr. 755.– dal 1° agosto 2007 in poi. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni. In pendenza di appello il Pretore ha

pronunciato il divorzio delle parti con sentenza del 24 febbraio 2011.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano

emanate, fino al 31 dicembre 2010, seguendo la procedura sommaria contenziosa

di camera di consiglio (vecchi art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli

art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza

(Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore era appellabile nel

termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

2.

Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il

Pretore ha ritenuto i redditi dichiarati dal marito come parrucchiere in

proprio “tutto fuorché convincenti”, imputando al convenuto una capacità

lucrativa di “almeno fr. 2600.– mensili”. Quanto al fabbisogno minimo di lui,

il Pretore lo ha calcolato in fr. 2300.– mensili arrotondati (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 845.–, premio

della cassa malati fr. 352.20). Relativamente alla moglie, il primo giudice ne ha

accertato il reddito in fr. 5440.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3140.–

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 803.–

già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro del figlio, premio della cassa malati fr. 366.80, premio

dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 47.20,

spese d'automobile fr. 523.40, imposte di fr. 150.–). Per quel che è del

figlio, infine, il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla scorta

delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la formazione e l'orientamento

professionale del Canton Zurigo, stimandolo in fr. 1995.– mensili dall'8

marzo 2004, in fr. 2020.– mensili dal 1° gennaio 2007 e in fr. 1925.–

mensili dal 1° luglio del 2008 in poi. Tutto ciò posto, egli ha respinto la

richiesta del marito intesa a ottenere un contributo alimentare per sé, condannandolo

invece a versare fr. 230.– mensili per il figlio.

3.

L'appellante afferma che, dando prova di buona volontà, il marito

potrebbe guadagnare almeno fr. 2900.– netti mensili, corrispondenti al salario minimo

previsto per lavoratori diplomati dall'art. 40.3 del contratto collettivo di

lavoro per parrucchieri in vigore dal 1° gennaio 2004 (fr. 3200.– lordi). Del

resto – essa soggiunge – il convenuto “si è ben guardato dall'iscriversi all'Ufficio

regionale di collocamento e dal cercare un'occupazione, se del caso, anche in

un ambito diverso da quello di parrucchiere”. Il Pretore ha fissato il reddito ipotetico

di fr. 2600.– netti tenendo conto anche del fatto che il convenuto lavora a __________

e che il contratto collettivo svizzero di lavoro parrucchieri in vigore dal 1° gennaio

2000.

prevedeva un salario minimo di fr. 2880.– lordi, pari a circa fr. 2600.–

netti. L'appellante asserisce che il marito ha un diploma di parrucchiere, ma

nulla figura agli atti. Per il resto essa non si confronta con l'argomentazione

del primo giudice. Pretende che il convenuto potrebbe guadagnare fr. 2900.–

netti mensili, ma dimentica che egli vive e lavora in Italia, sicché un reddito

ipotetico come quello conseguibile in Svizzera non è seriamente prospettabile (cfr.

FamPra.ch 2011 pag. 514 consid. 4), nemmeno nella fascia di confine. L'interessata

asserisce che il marito potrebbe cambiare mestiere, ma non indica quale altra

professione egli potrebbe esercitare né quanto potrebbe guadagnare in tal modo.

Carente di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

4.

Sostiene l'appellante che il fabbisogno minimo del

marito, calcolato dal Pretore in fr. 2300.– mensili, non eccede in realtà fr.

1900.

– mensili, non potendo essergli riconosciuto un costo dell'alloggio

superiore al suo (fr. 803.– mensili, rispetto ai fr. 845.– considerati dal

Pretore) né il premio per una cassa malati inesistente. La prima contestazione

è nuova, ove appena si pensi che nel memoriale conclusivo del 17 febbraio 2006

l'istante riconosceva al marito una pigione, appunto, di fr. 845.– mensili,

spese accessorie comprese (pag. 5 in alto). Avanzata per la prima volta in appello

simile pretesa va dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

ticinese; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Identico principio vigeva per altro,

fino al 31 dicembre 2010, nell'ambito di misure provvisionali in cause di

divorzio o di separazione (FamPra.ch 2001 pag. 127 = Rep. 2000 pag. 145 n. 9;

v. anche RtiD I-2005 pag. 761 n. 44c).

Quanto alla cassa malati, non a torto l'appellante fa valere che

nulla si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo del marito, il quale ha

ammesso di non pagare più premi a tal fine da quando si è trasferito in Italia

(verbale del 12 ottobre 2005, pag. 4 verso il basso). Il Pretore sembra avere

incluso nel fabbisogno minimo del convenuto lo stesso premio pagato dalla

moglie (fr. 366.80 mensili: doc. S) per scrupolo di uguaglianza, ma si

tratta di una parità malintesa, poiché in Italia il convenuto non è privo di copertura

sanitaria, salvo che i costi della salute sono finanziati attraverso la

fiscalità in generale (‹www.salute.gov.it›, rubrica “Principi generali”). Ove si

consideri tuttavia che al convenuto il Pretore non ha riconosciuto alcun onere

d'imposta, nessuna spesa di trasferta e nessuna indennità nemmeno per pasti

fuori casa, la spesa di fr. 366.80 mensili non può dirsi inverosimile.

Certo, il primo giudice ha ritenuto il contribuente “con ogni probabilità

esente” da imposta e non gli ha riconosciuto spese di trasferta, “non essendo

stato reso verosimile alcunché circa la loro necessità”. La prima motivazione tuttavia

si fonda su una semplice congettura, mentre la seconda è addirittura insostenibile,

il convenuto lavorando come parrucchiere a __________ e abitando a __________, che

dista più di dieci chilometri. Il Pretore avrebbe dovuto procedere quindi a una

cauta stima dei costi di trasporto, tanto più che nel fabbisogno minimo della

moglie, la quale abita e lavora a __________, egli ha inserito spese d'automobile

per fr. 523.40 mensili. Ne segue che, a prescindere dalla giustificazione addotta

dal primo giudice, nel risultato il fatto di includere fr. 366.80 mensili nel

fabbisogno minimo del convenuto sfugge alla critica.

5.

A

parere dell'appellante il suo fabbisogno minimo va stabilito in fr. 3340.– mensili

(e non in fr. 3140.–, come ha accertato il Pretore), il carico d'imposta effettivo

ammontando ad almeno fr. 200.– mensili e il premio per l'assicurazione ____________________

del “terzo pilastro” a fr. 147.50 mensili. La prima censura manca di motivazione.

Il Pretore ha stimato l'onere fiscale dell'istante in fr. 150.– mensili

calcolati su un reddito imponibile di fr. 40 000.– annui. L'appellante

prospetta apoditticamente, da parte sua, un imponibile di almeno fr. 45 000.– annui, ma non

spiega nemmeno di scorcio come giunga a tale cifra. Carente di requisiti formali,

su questo punto l'appello risulta una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

Quanto al

premio dell'assicurazione __________, il Pretore non

l'ha riconosciuto, “trattandosi di puro risparmio” (sentenza impugnata,

pag. 4 in fondo). L'appellante invoca la sentenza inc. 11.2001.119 del 14 aprile 2003 in cui questa Camera ha avuto modo di precisare che nel caso in cui un'assicurazione denoti indole previdenziale,

il relativo premio può – se ciò è compatibile con il bilancio familiare – essere

incluso nel fabbisogno minimo dell'assicurato (consid. 7 con riferimenti). La

doglianza è pertinente (da ultimo, analogamente: sentenza inc. 11.2006.119 del

4.

aprile 2011, consid. 6c), dagli atti risultando che in favore della

moglie sussiste una previdenza vincolata (pilastro 3a) il cui premio annuo ammonta

a fr. 1768.– (doc. L). Sta di fatto che, quantunque al riguardo la sentenza del

Pretore non possa essere condivisa, inserire fr. 147.50 mensili nel fabbisogno

minimo dell'istante (portandolo dai fr. 3140.– mensili accertati dal Pretore a

fr. 3287.50 mensili), nulla muterebbe all'esito del giudizio, come dimostra il

calcolo in appresso:

Dall'8

marzo 2004 al 31 dicembre 2006

Reddito del

marito fr. 2600.—

Reddito

della moglie fr. 5440.—

fr.

8040.

— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2300.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3287.50

Fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1995.—

fr.

7582.50

mensili

Eccedenza fr.

457.50

Metà

eccedenza fr. 228.75

mensili

La moglie può

conservare per sé:

fr.

3287.50

+ fr. 228.75 = fr. 3516.25 mensili

e deve

destinare al figlio:

fr.

5440.

– ./. fr. 3516.25 = fr. 1923.75

mensili

Il marito può

conservare per sé

fr.

2300.

– + fr. 228.75 = fr. 2528.75

mensili

e dovrebbe

versare per il figlio:

fr.

2600.

– ./. fr. 2528.75 = fr. 71.25

mensili.

Dal 1° gennaio al 30 luglio 2007

Reddito del

marito fr. 2600.—

Reddito

della moglie fr. 5440.—

fr.

8040.

— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2300.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3287.50

Fabbisogno

in denaro del figlio fr. 2020.—

fr.

7607.50

mensili

Eccedenza fr.

432.50

Metà

eccedenza fr. 216.25

mensili

La moglie può

conservare per sé:

fr.

3287.50

+ fr. 216.25 = fr. 3503.75

mensili

e deve

destinare al figlio:

fr.

5440.

– ./. fr. 3516.25 = fr. 1936.25

mensili

Il marito può

conservare per sé

fr.

2300.

– + fr. 216.25 = fr. 2516.25

mensili

e dovrebbe

versare per il figlio:

fr.

2600.

– ./. fr. 2528.75 = fr.

83.75

mensili.

Dal 1° agosto 2007 in poi

Reddito del

marito fr. 2600.—

Reddito

della moglie fr. 5440.—

fr.

8040.

— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2300.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3287.50

Fabbisogno

in denaro del figlio fr. 1925.—

fr.

7512.50

mensili

Eccedenza fr.

527.50

Metà

eccedenza fr. 263.75

mensili

La moglie può

conservare per sé:

fr.

3287.50

+ fr. 263.75 = fr. 3551.25

mensili

e deve

destinare al figlio:

fr.

5440.

– ./. fr. 3516.25 = fr. 1888.75

mensili

Il marito può

conservare per sé

fr.

2300.

– + fr. 263.75 = fr. 2563.75

mensili

e dovrebbe

versare per il figlio:

fr.

2600.

– ./. fr. 2528.75 = fr. 36.25

mensili.

Il

Pretore avendo condannato il convenuto a versare un contributo alimentare fisso

di fr. 230.– mensili in favore del figlio dall'8 marzo 2004 in poi, su questo

punto la sentenza impugnata risulta addirittura favorevole all'appellante.

6.

L'appellante

reputa infine che il fabbisogno in denaro del figlio vada aumentato a fr.

2407.

– mensili dall'8 marzo 2004 al 31 dicembre 2006, a fr. 2432.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 e a fr. 2337.– mensili dal 1° luglio 2007 in poi. Ora, a parte il fatto ch'essa calcola il fabbisogno in denaro sommando una serie di voci

(“locazione”, “alimenti”, “vestiario”, “costi marginali”, “asilo”, “cura e

educazione”) di cui – tranne la locazione – è ignota l'origine della cifra,

scostandosi senza alcuna motivazione dai criteri cui questa Camera si ispira da

almeno un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), gli importi prospettati dall'istante

comprendono una spesa di fr. 465.– mensili per l'asilo nido cui AP 1 dichiara

di affidare il figlio durante l'orario di lavoro. Il Pretore non ha disconosciuto

simile esigenza, tant'è che nel fabbisogno in denaro di J__________ ha incluso

l'intera posta (monetizzata) per cura e educazione prevista dalle tabelle 2005

e 2007 correlate alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo. Egli non ha riconosciuto

invece il costo supplementare di fr. 465.– mensili fatto valere

dall'istante perché non reso sufficientemente verosimile.

Con tale

argomentazione l'interessata – una volta ancora – non si confronta. Ribadisce

la necessità di far capo a un asilo nido durante l'orario di lavoro, ma tutto

quanto produce per suffragare la pretesa consiste in una ricevuta di fr. 48.–

(doc. V). Che questa sia idonea a confortare un esborso di fr. 465.– mensili

essa nemmeno pretende. Ciò posto, se dai fabbisogni in denaro del figlio

prospettati dall'istante si toglie l'importo di fr. 465.– mensili il risultato

è inferiore a quello conteggiato dal Pretore. Ne segue che, privo di

consistenza anche su quest'ultimo punto, l'appello vede la sua sorte segnata.

7.

L'istante

chiede che nel caso in cui l'appello sia accolto l'indennità per ripetibili a

lei assegnata dal Pretore (fr. 600.–) sia aumentata a fr. 1200.–. L'appello essendo

destinato all'insuccesso, la richiesta cade nel vuoto.

8.

Gli

oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza

(art. 148 cpv.1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui versa l'istante inducono e ridurre per quanto possibile la

tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato al convenuto, cui non ha cagionato spese presumibili.

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta,

giacché all'appello mancava sin dall'inizio ogni

probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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