11.2007.85
Misure a protezione dell'unione coniugale
20 luglio 2011Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2007.85
Data decisione, Autorità:
20.07.2011, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.85
Lugano
20 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.191
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 5 giugno 2007
da AP 1 contro la sentenza emessa il
25 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1963) e AP 1 (1964) si sono sposati a __________ l'11 luglio 1994. Dal matrimonio
è nato J__________, il 30 luglio 2001. Domiciliatisi nel Ticino, i coniugi si
sono stabiliti a __________. Il marito è parrucchiere in proprio a __________,
dove gestisce un salone in __________. La moglie lavora a tempo pieno come
segretaria per la __________ di __________.
B. L'8
marzo 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – l'assegnazione dell'alloggio coniugale con
ingiunzione al marito di trasferirsi altrove entro 10 giorni, l'affidamento del
figlio (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per J__________
di fr. 1000.– mensili. Con decreto emesso l'indomani senza contraddittorio, il
Pretore ha accolto
l'istanza a titolo cautelare (inc. DI.2004.192), fissando in fr.
800.– il contributo alimentare a favore del figlio e citando le parti a un'udienza
il 5 aprile 2004. Il 10 marzo 2004 AP 1 ha sollecitato la modifica del decreto, postulando un imprecisato aumento del contributo alimentare per il figlio.
C. All'udienza
del 5 aprile 2004, indetta per il contraddittorio sulla richiesta cautelare e
le misure a protezione dell'unione coniugale, le parti hanno concordato che il
marito avrebbe lasciato l'abitazione comune l'8 aprile 2004, portando via i
suoi effetti personali, un televisore, il lettore DVD, il divano letto e un
frigorifero. Fino al settembre del 2004 i coniugi hanno pattuito altresì l'affidamento
del figlio alla madre (riservato il diritto di visita paterno), AO 1 impegnandosi
a versare un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per J__________, assegni familiari
non compresi. Il Segretario assessore ha omologato l'accordo e ha citato le
parti per il seguito del contraddittorio a un'udienza il 27 settembre
2004.
D. Il 7
settembre 2004 le parti hanno postulato un rinnovo del citato accordo per
cinque mesi. Con decreto emanato senza contraddittorio il giorno seguente, il
Segretario assessore ha omologato la richiesta, rinviando l'udienza prevista
per il 27 settembre 2004 al 22 febbraio 2005. In tale occasione i coniugi hanno chiesto di prorogare ulteriormente la validità dell'accordo fino
all'ottobre successivo, modificando la regolamentazione sul diritto di visita. Il
30 agosto 2005 AP 1 ha informato il Pretore che le trattative intese a trovare
una disciplina consensuale delle misure a protezione dell'unione coniugale
erano decadute infruttuose. Il Pretore ha citato così le parti a una nuova udienza
del 12 ottobre 2005.
E. All'udienza
del 12 ottobre 2005 AP 1 ha riconfermato le sue richieste di giudizio,
aggiornando la propria situazione finanziaria. AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'appartamento coniugale alla moglie
e all'affidamento del figlio alla medesima, ma ha postulato – previa
concessione dell'assistenza giudiziaria – un' estensione del diritto di
visita e la soppressione del contributo
alimentare per il figlio, come pure un contributo alimentare per sé di fr. 1037.85 mensili fino al 31 agosto 2005 e
di fr. 1597.85 mensili dal 1° settembre 2005 in poi. Al termine dell'udienza
le parti hanno trovato un accordo sulla vita separata, sull'affidamento di
J__________
alla madre e sul diritto di visita paterno.
F. Terminata
l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi
a conclusioni scritte del 17 e 20 febbraio 2006 in cui hanno confermato le rispettive domande. In seguito alla sostituzione del Pretore con un
altro magistrato, le parti sono state riconvocate a una discussione finale del
22 maggio 2007, nell'ambito della quale l'istante ha prodotto un nuovo
memoriale conclusivo, riaffermando le proprie posizioni, tra cui la richiesta
di fr. 800.– mensili a titolo di contributo alimentare per J__________, assegni
familiari non compresi. Il convenuto ha riproposto una volta ancora le sue
domande.
G. Statuendo con sentenza del 25 maggio 2007, il Pretore ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati dall'8 aprile 2004, ha affidato il figlio alla madre, riservato il diritto di visita del padre, ha assegnato l'abitazione
già coniugale alla moglie, autorizzando il marito a prelevare taluni effetti
personali, e ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare per J__________
di fr. 230.– mensili dal marzo del 2004. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 600.–, sono state addebitate al convenuto, con obbligo di
rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dal convenuto è stata respinta, quella formulata dall'istante
ha seguito identica sorte con decisione separata del 6 giugno 2007.
H. Contro
la sentenza del 25 maggio 2007 AP 1 è insorta a questa Camera con un appello
del 5 giugno 2007 nel quale chiede, previo conferimento all'assistenza giudiziaria,
di riformare il giudizio del Pretore nel senso di aumentare il contributo alimentare
per il figlio a fr. 775.– mensili dal 1° marzo 2004, a fr. 785.– mensili dal 1° gennaio 2007 e fr. 755.– dal 1° agosto 2007 in poi. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni. In pendenza di appello il Pretore ha
pronunciato il divorzio delle parti con sentenza del 24 febbraio 2011.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano
emanate, fino al 31 dicembre 2010, seguendo la procedura sommaria contenziosa
di camera di consiglio (vecchi art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli
art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza
(Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore era appellabile nel
termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2.
Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il
Pretore ha ritenuto i redditi dichiarati dal marito come parrucchiere in
proprio “tutto fuorché convincenti”, imputando al convenuto una capacità
lucrativa di “almeno fr. 2600.– mensili”. Quanto al fabbisogno minimo di lui,
il Pretore lo ha calcolato in fr. 2300.– mensili arrotondati (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 845.–, premio
della cassa malati fr. 352.20). Relativamente alla moglie, il primo giudice ne ha
accertato il reddito in fr. 5440.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3140.–
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 803.–
già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro del figlio, premio della cassa malati fr. 366.80, premio
dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 47.20,
spese d'automobile fr. 523.40, imposte di fr. 150.–). Per quel che è del
figlio, infine, il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla scorta
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la formazione e l'orientamento
professionale del Canton Zurigo, stimandolo in fr. 1995.– mensili dall'8
marzo 2004, in fr. 2020.– mensili dal 1° gennaio 2007 e in fr. 1925.–
mensili dal 1° luglio del 2008 in poi. Tutto ciò posto, egli ha respinto la
richiesta del marito intesa a ottenere un contributo alimentare per sé, condannandolo
invece a versare fr. 230.– mensili per il figlio.
3.
L'appellante afferma che, dando prova di buona volontà, il marito
potrebbe guadagnare almeno fr. 2900.– netti mensili, corrispondenti al salario minimo
previsto per lavoratori diplomati dall'art. 40.3 del contratto collettivo di
lavoro per parrucchieri in vigore dal 1° gennaio 2004 (fr. 3200.– lordi). Del
resto – essa soggiunge – il convenuto “si è ben guardato dall'iscriversi all'Ufficio
regionale di collocamento e dal cercare un'occupazione, se del caso, anche in
un ambito diverso da quello di parrucchiere”. Il Pretore ha fissato il reddito ipotetico
di fr. 2600.– netti tenendo conto anche del fatto che il convenuto lavora a __________
e che il contratto collettivo svizzero di lavoro parrucchieri in vigore dal 1° gennaio
2000.
prevedeva un salario minimo di fr. 2880.– lordi, pari a circa fr. 2600.–
netti. L'appellante asserisce che il marito ha un diploma di parrucchiere, ma
nulla figura agli atti. Per il resto essa non si confronta con l'argomentazione
del primo giudice. Pretende che il convenuto potrebbe guadagnare fr. 2900.–
netti mensili, ma dimentica che egli vive e lavora in Italia, sicché un reddito
ipotetico come quello conseguibile in Svizzera non è seriamente prospettabile (cfr.
FamPra.ch 2011 pag. 514 consid. 4), nemmeno nella fascia di confine. L'interessata
asserisce che il marito potrebbe cambiare mestiere, ma non indica quale altra
professione egli potrebbe esercitare né quanto potrebbe guadagnare in tal modo.
Carente di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
4.
Sostiene l'appellante che il fabbisogno minimo del
marito, calcolato dal Pretore in fr. 2300.– mensili, non eccede in realtà fr.
1900.
– mensili, non potendo essergli riconosciuto un costo dell'alloggio
superiore al suo (fr. 803.– mensili, rispetto ai fr. 845.– considerati dal
Pretore) né il premio per una cassa malati inesistente. La prima contestazione
è nuova, ove appena si pensi che nel memoriale conclusivo del 17 febbraio 2006
l'istante riconosceva al marito una pigione, appunto, di fr. 845.– mensili,
spese accessorie comprese (pag. 5 in alto). Avanzata per la prima volta in appello
simile pretesa va dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
ticinese; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Identico principio vigeva per altro,
fino al 31 dicembre 2010, nell'ambito di misure provvisionali in cause di
divorzio o di separazione (FamPra.ch 2001 pag. 127 = Rep. 2000 pag. 145 n. 9;
v. anche RtiD I-2005 pag. 761 n. 44c).
Quanto alla cassa malati, non a torto l'appellante fa valere che
nulla si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo del marito, il quale ha
ammesso di non pagare più premi a tal fine da quando si è trasferito in Italia
(verbale del 12 ottobre 2005, pag. 4 verso il basso). Il Pretore sembra avere
incluso nel fabbisogno minimo del convenuto lo stesso premio pagato dalla
moglie (fr. 366.80 mensili: doc. S) per scrupolo di uguaglianza, ma si
tratta di una parità malintesa, poiché in Italia il convenuto non è privo di copertura
sanitaria, salvo che i costi della salute sono finanziati attraverso la
fiscalità in generale (‹www.salute.gov.it›, rubrica “Principi generali”). Ove si
consideri tuttavia che al convenuto il Pretore non ha riconosciuto alcun onere
d'imposta, nessuna spesa di trasferta e nessuna indennità nemmeno per pasti
fuori casa, la spesa di fr. 366.80 mensili non può dirsi inverosimile.
Certo, il primo giudice ha ritenuto il contribuente “con ogni probabilità
esente” da imposta e non gli ha riconosciuto spese di trasferta, “non essendo
stato reso verosimile alcunché circa la loro necessità”. La prima motivazione tuttavia
si fonda su una semplice congettura, mentre la seconda è addirittura insostenibile,
il convenuto lavorando come parrucchiere a __________ e abitando a __________, che
dista più di dieci chilometri. Il Pretore avrebbe dovuto procedere quindi a una
cauta stima dei costi di trasporto, tanto più che nel fabbisogno minimo della
moglie, la quale abita e lavora a __________, egli ha inserito spese d'automobile
per fr. 523.40 mensili. Ne segue che, a prescindere dalla giustificazione addotta
dal primo giudice, nel risultato il fatto di includere fr. 366.80 mensili nel
fabbisogno minimo del convenuto sfugge alla critica.
5.
A
parere dell'appellante il suo fabbisogno minimo va stabilito in fr. 3340.– mensili
(e non in fr. 3140.–, come ha accertato il Pretore), il carico d'imposta effettivo
ammontando ad almeno fr. 200.– mensili e il premio per l'assicurazione ____________________
del “terzo pilastro” a fr. 147.50 mensili. La prima censura manca di motivazione.
Il Pretore ha stimato l'onere fiscale dell'istante in fr. 150.– mensili
calcolati su un reddito imponibile di fr. 40 000.– annui. L'appellante
prospetta apoditticamente, da parte sua, un imponibile di almeno fr. 45 000.– annui, ma non
spiega nemmeno di scorcio come giunga a tale cifra. Carente di requisiti formali,
su questo punto l'appello risulta una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
Quanto al
premio dell'assicurazione __________, il Pretore non
l'ha riconosciuto, “trattandosi di puro risparmio” (sentenza impugnata,
pag. 4 in fondo). L'appellante invoca la sentenza inc. 11.2001.119 del 14 aprile 2003 in cui questa Camera ha avuto modo di precisare che nel caso in cui un'assicurazione denoti indole previdenziale,
il relativo premio può – se ciò è compatibile con il bilancio familiare – essere
incluso nel fabbisogno minimo dell'assicurato (consid. 7 con riferimenti). La
doglianza è pertinente (da ultimo, analogamente: sentenza inc. 11.2006.119 del
4.
aprile 2011, consid. 6c), dagli atti risultando che in favore della
moglie sussiste una previdenza vincolata (pilastro 3a) il cui premio annuo ammonta
a fr. 1768.– (doc. L). Sta di fatto che, quantunque al riguardo la sentenza del
Pretore non possa essere condivisa, inserire fr. 147.50 mensili nel fabbisogno
minimo dell'istante (portandolo dai fr. 3140.– mensili accertati dal Pretore a
fr. 3287.50 mensili), nulla muterebbe all'esito del giudizio, come dimostra il
calcolo in appresso:
Dall'8
marzo 2004 al 31 dicembre 2006
Reddito del
marito fr. 2600.—
Reddito
della moglie fr. 5440.—
fr.
8040.
— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2300.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3287.50
Fabbisogno
in denaro del figlio fr. 1995.—
fr.
7582.50
mensili
Eccedenza fr.
457.50
Metà
eccedenza fr. 228.75
mensili
La moglie può
conservare per sé:
fr.
3287.50
+ fr. 228.75 = fr. 3516.25 mensili
e deve
destinare al figlio:
fr.
5440.
– ./. fr. 3516.25 = fr. 1923.75
mensili
Il marito può
conservare per sé
fr.
2300.
– + fr. 228.75 = fr. 2528.75
mensili
e dovrebbe
versare per il figlio:
fr.
2600.
– ./. fr. 2528.75 = fr. 71.25
mensili.
Dal 1° gennaio al 30 luglio 2007
Reddito del
marito fr. 2600.—
Reddito
della moglie fr. 5440.—
fr.
8040.
— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2300.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3287.50
Fabbisogno
in denaro del figlio fr. 2020.—
fr.
7607.50
mensili
Eccedenza fr.
432.50
Metà
eccedenza fr. 216.25
mensili
La moglie può
conservare per sé:
fr.
3287.50
+ fr. 216.25 = fr. 3503.75
mensili
e deve
destinare al figlio:
fr.
5440.
– ./. fr. 3516.25 = fr. 1936.25
mensili
Il marito può
conservare per sé
fr.
2300.
– + fr. 216.25 = fr. 2516.25
mensili
e dovrebbe
versare per il figlio:
fr.
2600.
– ./. fr. 2528.75 = fr.
83.75
mensili.
Dal 1° agosto 2007 in poi
Reddito del
marito fr. 2600.—
Reddito
della moglie fr. 5440.—
fr.
8040.
— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2300.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3287.50
Fabbisogno
in denaro del figlio fr. 1925.—
fr.
7512.50
mensili
Eccedenza fr.
527.50
Metà
eccedenza fr. 263.75
mensili
La moglie può
conservare per sé:
fr.
3287.50
+ fr. 263.75 = fr. 3551.25
mensili
e deve
destinare al figlio:
fr.
5440.
– ./. fr. 3516.25 = fr. 1888.75
mensili
Il marito può
conservare per sé
fr.
2300.
– + fr. 263.75 = fr. 2563.75
mensili
e dovrebbe
versare per il figlio:
fr.
2600.
– ./. fr. 2528.75 = fr. 36.25
mensili.
Il
Pretore avendo condannato il convenuto a versare un contributo alimentare fisso
di fr. 230.– mensili in favore del figlio dall'8 marzo 2004 in poi, su questo
punto la sentenza impugnata risulta addirittura favorevole all'appellante.
6.
L'appellante
reputa infine che il fabbisogno in denaro del figlio vada aumentato a fr.
2407.
– mensili dall'8 marzo 2004 al 31 dicembre 2006, a fr. 2432.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 e a fr. 2337.– mensili dal 1° luglio 2007 in poi. Ora, a parte il fatto ch'essa calcola il fabbisogno in denaro sommando una serie di voci
(“locazione”, “alimenti”, “vestiario”, “costi marginali”, “asilo”, “cura e
educazione”) di cui – tranne la locazione – è ignota l'origine della cifra,
scostandosi senza alcuna motivazione dai criteri cui questa Camera si ispira da
almeno un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), gli importi prospettati dall'istante
comprendono una spesa di fr. 465.– mensili per l'asilo nido cui AP 1 dichiara
di affidare il figlio durante l'orario di lavoro. Il Pretore non ha disconosciuto
simile esigenza, tant'è che nel fabbisogno in denaro di J__________ ha incluso
l'intera posta (monetizzata) per cura e educazione prevista dalle tabelle 2005
e 2007 correlate alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Egli non ha riconosciuto
invece il costo supplementare di fr. 465.– mensili fatto valere
dall'istante perché non reso sufficientemente verosimile.
Con tale
argomentazione l'interessata – una volta ancora – non si confronta. Ribadisce
la necessità di far capo a un asilo nido durante l'orario di lavoro, ma tutto
quanto produce per suffragare la pretesa consiste in una ricevuta di fr. 48.–
(doc. V). Che questa sia idonea a confortare un esborso di fr. 465.– mensili
essa nemmeno pretende. Ciò posto, se dai fabbisogni in denaro del figlio
prospettati dall'istante si toglie l'importo di fr. 465.– mensili il risultato
è inferiore a quello conteggiato dal Pretore. Ne segue che, privo di
consistenza anche su quest'ultimo punto, l'appello vede la sua sorte segnata.
7.
L'istante
chiede che nel caso in cui l'appello sia accolto l'indennità per ripetibili a
lei assegnata dal Pretore (fr. 600.–) sia aumentata a fr. 1200.–. L'appello essendo
destinato all'insuccesso, la richiesta cade nel vuoto.
8.
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv.1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui versa l'istante inducono e ridurre per quanto possibile la
tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato notificato al convenuto, cui non ha cagionato spese presumibili.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta,
giacché all'appello mancava sin dall'inizio ogni
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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