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Decisione

11.2007.87

Diseredazione: onere della prova

15 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

OA.2003.96 (contestazione di diseredazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con

petizione del 13 febbraio 2003 da

AO 1 Zurigo

(ora patrocinata dall'avvPA 1)

contro

AP 1 (D)

(patrocinata dall' PA 2,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

presentato l'11 giugno 2007 da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 maggio 2007

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. R__________

(1924), attinente di __________ e __________, domiciliato a __________, è

deceduto a__________ il 19 agosto 2002, lasciando in qualità di eredi legittimi

la seconda moglie AO 1, nata AO 1 (1944), e il fratello H__________ (1931). Davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è stato pubbli­cato il 20 settembre

2002 un testamento olografo del 2 novembre 1999 (integrato da quattro codicilli

olografi del 1° marzo, dell'8 marzo, del 1° agosto e del 1° settembre 2000) in

cui __________ istituiva sua erede universale AP 1er (1943), diseredando la moglie

AO 1.

B. Alla

moglie __________ rimproverava nel testamento di avergli augurato la morte durante

l'autunno del 1984, quando egli si trovava in una clinica di __________ per un

intervento chirurgico, di non avere smesso in seguito di attentare alla sua

vita facendo uso di magia nera, di avere gravemente danneggiato la sua reputazione

screditandolo nei confronti di amici, conoscenti e autorità, di avere

rilasciato dichiarazioni volte a metterlo in cattiva luce nell'ambito di un

procedimento penale aperto contro di lui, così come di avere condotto inchieste

su di lui e di averlo spiato facendo capo finanche a servizi di investigazione.

Nel caso in cui

avesse contestato la diseredazione ottenendo causa vinta, il testatore

disponeva che AO 1 fosse ridotta alla porzione legittima.

C. Il 13

febbraio 2003 AO 1 ha intentato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

4, un'azio­ne di riduzione, chiedendo che “la disposizione di ultima volontà contenuta

nel testamento olografo del 2 novembre 1999 (...) contemplante la diseredazione

della moglie” fosse ridotta alla porzione disponibile e che fosse accertata la

qualità di erede della stessa AO 1, con diritto di partecipare alla successione

per un mezzo dell'asse ereditario, “mentre l'altra metà pertocca alla coerede

istituita AP 1”. Nella sua risposta del 1° ottobre 2003 AP 1 ha postulato il rigetto della petizione. L'attrice ha replicato il 15 ottobre 2003, ribadendo le

sue richieste di giudizio. La convenuta ha duplicato il 14 novembre 2003,

proponendo una volta ancora di respingere l'azione.

D. L'udienza

preliminare si è tenuta il 28 gennaio 2004 e l'istruttoria si è protratta fino

al 4 aprile 2007, quando il Pretore ha citato le parti al dibattimento finale del

18 aprile successivo. In tale occasione le parti si sono confermate nelle

rispettive domande. Statuendo con sentenza del 21 maggio 2007, il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione, nel senso che ha ridotto la diseredazione dell'attrice

fino a concorrenza della porzione disponibile, riconoscendo a AO 1 la qualità erede

legittimaria per tre ottavi della successione. La tassa di giustizia e le spese,

di complessivi fr. 1000.–, sono state poste per un decimo a carico dell'attrice

e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2000.– per

ripetibili ridotte.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11

giugno 2007 nel quale chiede che la petizione di AO 1 sia respinta e che il

giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. L'appello non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha dato atto che il testatore aveva indicato espressamente

e in maniera particolareggiata i motivi a sostegno della diseredazione (art.

479.

cpv. 1 CC). La convenuta però non aveva dimostrato la fondatezza degli addebiti

(art. 479 cpv. 2 CC). Nulla comprovava che l'attrice avesse augurato al marito

di morire, avesse fatto uso di magia nera,

avesse denigrato il coniuge nei confronti di terzi, avesse rilasciato

dichiarazioni a lui pregiudizievoli in un procedimento penale o avesse

investigato sul suo conto. Per tacere della circostanza – ha epilogato il

Pretore – che simili accuse nemmeno sarebbero bastate per configurare gli

estremi dell'art. 477 CC. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha

riconosciuto all'attrice la qualità di erede legittimaria in concorso con eredi

della stirpe dei genitori (Heinz, fratello del defunto), pari a tre ottavi della

successione. Gli atti non consentendo invece di definire l'entità dell'asse

ereditario, egli non è stato in grado di quantificare la spettanza della vedova.

2.

Nell'appello

la convenuta sostiene che “l'agire dell'attrice, così come riportato nel citato

testamento, è in diretto nesso di causalità con i problemi di salute del

testatore prima del decesso e gli svariati inconvenienti cui egli dovette far

fronte”. Essa ricorda che il testatore ha enunciato minuziosamente le cause di

diseredazione, riepilogate nel memoriale di appello, aggiungendo che l'attrice

aveva addirittura commesso vie di fatto nei suoi confronti ed espresso

propositi omicidi in odio del marito. È quindi palese – conclude l'appellante –

“che i legami familiari tra il de cuius e l'attrice sono stati

irrimediabilmente rotti a causa dell'atteggiamento assunto dalla stessa”. Onde

la grave violazione degli obblighi familiari

verso il coniuge e la legittimità della diseredazione.

3.

Un

atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv.

5). Nel memoriale deve figurare, in altri termini, perché determinati

accertamenti di fatto del Pretore siano erronei, rispettivamente quali fatti il

Pretore abbia omesso di accertare, o perché determinate argomentazioni

giuridiche siano contrarie al diritto. In concreto il Pretore ha reputato che

nessun indizio suffragasse le cause di diseredazione addotte da __________ nel

testamento. Invano la convenuta ribadisce pertanto, nell'appello, la fondatezza

di quelle cause. A lei spettava di indicare quali elementi di prova sorreggessero

le accuse del defunto. In realtà essa nemmeno affronta l'argomento. Sulle circostanze

desumibili dagli atti che dimostrerebbero le speranze di morte esternate al

coniuge, l'uso di magia nera, le denigrazioni, le dichiarazioni pregiudizievoli

in ambito penale, i pedinamenti tutto si ignora. Privo di adeguata motivazione,

l'appello si rivela quindi irricevibile. Ciò rende superfluo esaminare se,

fossero stati dimostrati gli addebiti rivolti alla moglie nel testamento,

simili accuse fossero sufficienti per giustificare la diseredazione sotto il

profilo dell'art. 477 CC.

4.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'attrice, l'appello

non essendo stato notificato per osservazioni.

5.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della porzione legittima riconosciuta

all'attrice dal Pretore supera con ogni verosimiglianza la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri che nel codicillo del 1° marzo

2000.

il testatore accennava a sostanza propria per circa quattro milioni di

franchi (doc. E, 23° foglio).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 425.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

475.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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