11.2007.87
Diseredazione: onere della prova
15 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2007.87
Data decisione, Autorità:
15.12.2010, ICCA
Titolo:
Diseredazione: onere della prova
AZIONE DI RIDUZIONE
DISEREDAZIONE
ONERE DELLA PROVA O ONERE PROBATORIO
TESTAMENTO OLOGRAFO
art. 477 CC
art. 479 CC
Incarto n.
11.2007.87
Lugano,
15 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
OA.2003.96 (contestazione di diseredazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
petizione del 13 febbraio 2003 da
AO 1 Zurigo
(ora patrocinata dall'avvPA 1)
contro
AP 1 (D)
(patrocinata dall' PA 2,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
presentato l'11 giugno 2007 da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 maggio 2007
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. R__________
(1924), attinente di __________ e __________, domiciliato a __________, è
deceduto a__________ il 19 agosto 2002, lasciando in qualità di eredi legittimi
la seconda moglie AO 1, nata AO 1 (1944), e il fratello H__________ (1931). Davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è stato pubblicato il 20 settembre
2002 un testamento olografo del 2 novembre 1999 (integrato da quattro codicilli
olografi del 1° marzo, dell'8 marzo, del 1° agosto e del 1° settembre 2000) in
cui __________ istituiva sua erede universale AP 1er (1943), diseredando la moglie
AO 1.
B. Alla
moglie __________ rimproverava nel testamento di avergli augurato la morte durante
l'autunno del 1984, quando egli si trovava in una clinica di __________ per un
intervento chirurgico, di non avere smesso in seguito di attentare alla sua
vita facendo uso di magia nera, di avere gravemente danneggiato la sua reputazione
screditandolo nei confronti di amici, conoscenti e autorità, di avere
rilasciato dichiarazioni volte a metterlo in cattiva luce nell'ambito di un
procedimento penale aperto contro di lui, così come di avere condotto inchieste
su di lui e di averlo spiato facendo capo finanche a servizi di investigazione.
Nel caso in cui
avesse contestato la diseredazione ottenendo causa vinta, il testatore
disponeva che AO 1 fosse ridotta alla porzione legittima.
C. Il 13
febbraio 2003 AO 1 ha intentato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, un'azione di riduzione, chiedendo che “la disposizione di ultima volontà contenuta
nel testamento olografo del 2 novembre 1999 (...) contemplante la diseredazione
della moglie” fosse ridotta alla porzione disponibile e che fosse accertata la
qualità di erede della stessa AO 1, con diritto di partecipare alla successione
per un mezzo dell'asse ereditario, “mentre l'altra metà pertocca alla coerede
istituita AP 1”. Nella sua risposta del 1° ottobre 2003 AP 1 ha postulato il rigetto della petizione. L'attrice ha replicato il 15 ottobre 2003, ribadendo le
sue richieste di giudizio. La convenuta ha duplicato il 14 novembre 2003,
proponendo una volta ancora di respingere l'azione.
D. L'udienza
preliminare si è tenuta il 28 gennaio 2004 e l'istruttoria si è protratta fino
al 4 aprile 2007, quando il Pretore ha citato le parti al dibattimento finale del
18 aprile successivo. In tale occasione le parti si sono confermate nelle
rispettive domande. Statuendo con sentenza del 21 maggio 2007, il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione, nel senso che ha ridotto la diseredazione dell'attrice
fino a concorrenza della porzione disponibile, riconoscendo a AO 1 la qualità erede
legittimaria per tre ottavi della successione. La tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 1000.–, sono state poste per un decimo a carico dell'attrice
e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2000.– per
ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11
giugno 2007 nel quale chiede che la petizione di AO 1 sia respinta e che il
giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha dato atto che il testatore aveva indicato espressamente
e in maniera particolareggiata i motivi a sostegno della diseredazione (art.
479.
cpv. 1 CC). La convenuta però non aveva dimostrato la fondatezza degli addebiti
(art. 479 cpv. 2 CC). Nulla comprovava che l'attrice avesse augurato al marito
di morire, avesse fatto uso di magia nera,
avesse denigrato il coniuge nei confronti di terzi, avesse rilasciato
dichiarazioni a lui pregiudizievoli in un procedimento penale o avesse
investigato sul suo conto. Per tacere della circostanza – ha epilogato il
Pretore – che simili accuse nemmeno sarebbero bastate per configurare gli
estremi dell'art. 477 CC. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha
riconosciuto all'attrice la qualità di erede legittimaria in concorso con eredi
della stirpe dei genitori (Heinz, fratello del defunto), pari a tre ottavi della
successione. Gli atti non consentendo invece di definire l'entità dell'asse
ereditario, egli non è stato in grado di quantificare la spettanza della vedova.
2.
Nell'appello
la convenuta sostiene che “l'agire dell'attrice, così come riportato nel citato
testamento, è in diretto nesso di causalità con i problemi di salute del
testatore prima del decesso e gli svariati inconvenienti cui egli dovette far
fronte”. Essa ricorda che il testatore ha enunciato minuziosamente le cause di
diseredazione, riepilogate nel memoriale di appello, aggiungendo che l'attrice
aveva addirittura commesso vie di fatto nei suoi confronti ed espresso
propositi omicidi in odio del marito. È quindi palese – conclude l'appellante –
“che i legami familiari tra il de cuius e l'attrice sono stati
irrimediabilmente rotti a causa dell'atteggiamento assunto dalla stessa”. Onde
la grave violazione degli obblighi familiari
verso il coniuge e la legittimità della diseredazione.
3.
Un
atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv.
5). Nel memoriale deve figurare, in altri termini, perché determinati
accertamenti di fatto del Pretore siano erronei, rispettivamente quali fatti il
Pretore abbia omesso di accertare, o perché determinate argomentazioni
giuridiche siano contrarie al diritto. In concreto il Pretore ha reputato che
nessun indizio suffragasse le cause di diseredazione addotte da __________ nel
testamento. Invano la convenuta ribadisce pertanto, nell'appello, la fondatezza
di quelle cause. A lei spettava di indicare quali elementi di prova sorreggessero
le accuse del defunto. In realtà essa nemmeno affronta l'argomento. Sulle circostanze
desumibili dagli atti che dimostrerebbero le speranze di morte esternate al
coniuge, l'uso di magia nera, le denigrazioni, le dichiarazioni pregiudizievoli
in ambito penale, i pedinamenti tutto si ignora. Privo di adeguata motivazione,
l'appello si rivela quindi irricevibile. Ciò rende superfluo esaminare se,
fossero stati dimostrati gli addebiti rivolti alla moglie nel testamento,
simili accuse fossero sufficienti per giustificare la diseredazione sotto il
profilo dell'art. 477 CC.
4.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'attrice, l'appello
non essendo stato notificato per osservazioni.
5.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della porzione legittima riconosciuta
all'attrice dal Pretore supera con ogni verosimiglianza la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri che nel codicillo del 1° marzo
2000.
il testatore accennava a sostanza propria per circa quattro milioni di
franchi (doc. E, 23° foglio).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 425.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
475.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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