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Decisione

11.2007.88

Provvisionale di divorzio: contributo provvisionale per moglie e figli

31 luglio 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

il decreto predetto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 maggio

2007 nel quale chiede che, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, il

contributo provvisionale per sé sia aumentato a fr. 1900.– mensili indicizzati.

Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la

procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1

CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro

dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo

l'appello in esame è ricevibile.

2.

Dopo

l'emanazione del decreto cautelare impugnato il Pretore ha regolato nuovamente

l'assetto provvisionale delle parti con un decreto cautelare del 23 novembre

2007, applicabile dal 1° luglio 2007, in cui ha ulteriormente fissato il

contributo provvisionale per la moglie in fr. 1000.– mensili. Per quel che è

del periodo successivo al 30 giugno 2007 i contributi provvisionali decisi

nel decreto appellato sono stati sostituiti così da quelli fissati nel decreto

del 23 novembre 2007, che su tal punto non è stato impugnato. La sentenza

odierna disciplina unicamente, in altri termini, l'assetto provvisionale dei

coniugi dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 (contributo provvisionale per la

moglie dal 1° gennaio al 30 novembre 2006, di cui AP 1 chiedeva con

istanza del 24 gennaio 2006 l'aumento a fr. 1900.– mensili, contributi

provvisionali per la moglie e la figlia M__________ dal 1° dicembre 2006 in poi,

di cui AP 1 ribadiva con istanza del 5 dicembre 2006 la richiesta di aumento a

fr. 1900.– mensili per sé, chiedendo inoltre l'aumento a fr. 1250.– mensili del

contributo provvisionale per la figlia). Quanto al periodo susseguente, l'appello

è ormai privo d'interesse.

3.

Litigioso

rimane anzitutto, in questa sede, il contributo provvisionale per l'appellante.

A tal fine il Pretore ha rilevato che, rispetto al momento in cui le parti avevano

stipulato l'accordo del 27 settembre 2005, la situazione familiare era mutata già

per il fatto che la figlia F__________ era passata sotto la custodia del padre.

Ciò posto, egli ha accertato

il reddito conseguibile da AP 1 in fr. 1465.– mensili e il fabbisogno minimo

di lei in fr. 2455.– (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, alloggio fr. 535.–, premio

della cassa malati fr. 370.–, spese d'automobile fr. 200.–, imposte fr.

100.

–). Mancando all'interessata fr. 990.– mensili per coprire il

fabbisogno minimo, egli ha fissato il contributo provvisionale per lei in fr. 1000.–

mensili arrotondati. Quanto a M__________, il Pretore ha fissato contributi di

mantenimento pari al di lei fabbisogno in denaro, stimato in fr. 1540.–

mensili nel dicembre del 2006 e in fr. 1565.– mensili dal gennaio del 2007 in

poi.

Nelle

condizioni descritte il primo giudice ha verificato che AO 1 fosse in grado di

erogare i contributi litigiosi. Ne ha appurato pertanto il reddito, di fr. 9796.–

mensili, e il fabbisogno minimo, di fr. 4035.– arrotondati (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,

onere ipotecario e ammortamento fr. 1523.–, premio della cassa malati fr.

282.

, assicurazioni obbligatorie fr. 150.–, manutenzione della casa fr. 300.–,

spese d'automobile fr. 127.–, imposte fr. 400.–), giungendo alla conclusione

che il debitore dispone senz'altro di mezzi sufficienti per sopperire alle

proprie necessità, a quelle della figlia F__________, al contributo

provvisionale in favore della moglie e a quello in favore di M__________, conservando

finanche un margine utile di fr. 716.– mensili.

4.

L'appellante

censura in primo luogo il metodo di calcolo adottato dal Pretore, il cui risultato

comporterebbe anche una disparità di trattamento tra le figlie. AO 1 oppone che

il decreto impugnato è stato emesso dopo una lunga istruttoria, nell'imminenza del

giudizio di divorzio, che il contributo alimentare per M__________ è sicuramente

adeguato e che la moglie vive stabilmente con un terzo da quasi due anni. Il

Pretore si è dipartito dalla giurisprudenza di questa Camera (pubblicata in: RtiD

I-2005 pag. 769), rilevando che qualora non si possa contare su una

riconciliazione dei coniugi occorre far capo già in costanza di matrimonio ai

criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio (decreto impugnato, consid.

4). E siccome AP 1 abita stabilmente con un altro uomo, egli ha rinunciato ad “applicare

il principio della ripartizione a metà delle eccedenze” (decreto impugnato, consid.

6).

a) In

realtà il Pretore ha equivocato la giurisprudenza della Camera. Contrariamente

a quanto egli sembra avere inteso, per vero, l'art. 125

CC si applica solo dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi

alimentari fra coniugi durante una causa di divorzio è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela

dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC), segnatamente

ove si tratti di fissare “i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC).

L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione

di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”.

Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre

adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo

dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a

metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami).

b) Altra è la questione di sapere se si possa pretendere già prima del

divorzio che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte)

riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa. Tale è il problema

trattato dalla sentenza della Camera menzionata dal Pretore (RtiD I-2005 pag.

769.

consid. 3), la quale ricorda come, ove non ci si debba più attendere una

ripresa della comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno pon­derati

già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o

all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente

inattivo o attivo solo a tempo parziale (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2,

128.

III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non

significa che ci si debba scostare dal metodo di calcolo applicabile in

costanza di matrimonio, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a

sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD

I-2005 pag. 773 consid. 12). Contrariamente a quanto asserisce l'appellato,

tale metodo di calcolo continua a valere fino allo scioglimento del matrimonio.

Anzi, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ove dandosi

impugnazione sugli effetti accessori la causa non fosse ancora terminata (RtiD

I-2005 pag. 760 consid. 6). Il concubinato della moglie non legittimava quindi,

in concreto, una deroga al metodo di calcolo applicabile in costanza di matrimonio.

c) Circa

la coabitazione dell'appellante con __________ dandosi concubinato

“qualificato” con una terza persona il diritto al mantenimento del coniuge decade

(Ha­sen­böhler/Opel in: Basler

Kommentar, 3ª edizione, n. 43 ad art. 163 CC con rinvii). Una semplice convivenza

non basta tuttavia per “qualificare” un concubinato, che implica una comunione

di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare

fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC

prescrive trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). Il

Pretore medesimo ha escluso che nella fattispecie si ravvisino estremi del

genere (decreto impugnato, consid. 6). Nelle osservazioni all'appello AO 1 pretende

che la moglie sia mantenuta in tutto e per tutto dal nuovo compagno, ma non

indica quali elementi sorreggano la sua affermazione. Sentito in giudizio, __________

ha dichiarato di non avere mai aiutato finanziariamente l'appellante, di non

pagare fatture per lei, di ricevere da lei solo fr. 800.– mensili per l'alloggio,

di assumere la metà delle spe­se telefoniche e di rimborsare all'appellante fra

un terzo e la metà del vitto. Anche i costi per le vacanze comuni sono suddivisi

(verbale del 19 maggio 2006, pag. 2 e 3). Ciò non basta per desumere che alla

convivenza l'interessata tragga vantaggi economici analoghi a quelli di un

matrimonio (RtiD I-2007 pag. 735 consid. gg), né – tanto meno – per derogare

al metodo riguardante il calcolo dei contributi alimentari applicabile in

costanza di matrimonio.

5.

A

parere dell'appellante il reddito di fr. 1465.– mensili imputatole dal Pretore

per una professione a metà tempo (fino al 16° compleanno della figlia M__________)

è irrealistico, ancor più nelle attuali condizioni di mercato. L'appellato

obietta che l'interessata è parrucchiera diplomata e che nel Locarnese, soprattutto

durante la stagione turistica, si creano svariati posti di lavoro, anche in

settori professionali non particolarmente qualificati. Ora, nel quadro di misure provvisionali in pendenza di divorzio il

mantenimento del riparto dei compiti fra i coniugi

consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più determinante.

Occorre annettere particolare importanza, in siffatte condizioni, all'autonomia

economica che un coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo

parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2

con rinvii). L'interessata non contesta che da lei si possa pretendere già

durante la causa di divorzio un'attività lucrativa a metà tempo (grado

d'occupazione esigibile da un coniuge cui è affidato un figlio di età inferiore

a sedici anni: DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a).

Eccepisce che, nelle attuali condizioni di mercato, un

incremento dei suoi redditi non è ragionevolmente possibile.

a) Per principio

il reddito di una parte è quello effettivo, conseguito al momento del giudizio.

Se tuttavia, dando prova di buona volontà, tale coniuge avrebbe la ragionevole

possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto

per un debitore quanto per un creditore di contributi ali­mentari. Un guadagno

ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, tenuto conto della sua età, della formazione professionale e

dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro. La

fissazione di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità

(RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Nella fattispecie l'appellante,

trentottenne al momento in cui ha statuito il Pretore, ha una formazione di parrucchiera

e ha maturato esperienze nel settore della vendita. Non risulta che abbia

particolari problemi di salute. Quanto alla situazione sul mercato del lavoro,

essa è invero altalenante, ma non proibitiva, tant'è che secondo il collocatore

dell'appellante presso l'Ufficio del lavoro di __________ v'è anche chi trova un'occupazione

nel giro di un mese (deposizione di __________: verbale del 24 gennaio 2006,

pag. 6 a metà).

b) Obietta l'appellante che, durante l'anno in cui è stata iscritta ai

ruoli alla disoccupazione, neppure l'Ufficio del lavoro è stato in grado di

procurarle un impiego e che il collocatore ha dato atto come lei abbia fatto il

necessario per aumentare le sue possibilità lucrative, ma invano. A ben vedere il

collocatore ha indicato soltanto che l'assicurata esperiva una dozzina di

ricerche mensili, ma che nulla ha trovato come ricezionista d'albergo (deposizione

di __________: verbale del 24 gennaio 2006, pag. 6; ricerche d'impiego nel doc.

XV richiamato dall'Ufficio regionale di collocamento). A parte ciò, il diritto

di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi

(RDAT II-1999 n. 67), sicché un comportamento che può giustificare la

riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare insufficiente

di fronte agli obblighi che incombono in virtù del diritto di famiglia (RDAT

II-1999 pag. 246 n. 67). Per di più, una volta esaurite le indennità di

disoccupazione, AP 1 si è limitata a “mettere in giro la voce fra conoscenti

che cerca[va] lavoro in ufficio”, ma non risulta avere condotto serie ricerche

d'impiego (interrogatorio formale: verbale del 19 maggio 2006, pag. 11, risposte

n. 15 e 16). Anzi, essa ha annullato finanche la propria iscrizione all'Ufficio

regionale di collocamento (doc. 19).

c) L'appellante

ricorda che l'attuale impiego in un negozio di pelletteria la obbliga anche a

essere disponibile su chiamata, onde l'impossibilità di assicurare attività

collaterali. Il problema è che essa non può privilegiare un'attività al 30% quando

da lei si può pretendere un lavoro a metà tempo. Dagli atti risulta invero che AP

1.

è occupata un giorno la settimana e due sabati ogni mese, salvo intervenire

su chiamata per lavori in magazzino o supplenze (interrogatorio for­male: verbale

del 19 maggio 2006, pag. 11, risposta n. 14). L'esigenza di sostentare debitamente

la famiglia (art. 163 cpv. 1 CC) prevale nondimeno sulla libera scelta di una

professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3). L'interessata deve pertanto lasciare

l'attività al 30%, come ha rilevato il Pretore (decreto impugnato, consid. 4),

e trovarne una al 50%. Per il resto essa non contesta che, lavorando a metà

tempo, le sarebbe possibile guadagnare fr. 1465.– mensili. Basti pensare che, come

ha soggiunto il Pretore, il minimo salariale nel settore della vendita per un'attività

a metà tempo è attorno ai fr. 1370.–

mensili (cfr. FU 102/2005 pag. 8577 e FU 102/2006, pag.

8392: fr. 2770.– lordi per tredici mensilità nel 2006, aumentati a fr. 2780.–

lordi per tredici mensilità nel 2007).

6.

Quanto

al proprio fabbisogno minimo, l'interessata chiede che le siano riconosciuti

almeno fr. 800.– mensili per l'alloggio, rimproverando al Pretore di averle

decurtato la spesa pur riconoscendo che nella fattispecie non sussiste un concubinato

“qualificato”. AO 1 ripete che in concreto è data “comunanza

di tetto, tavolo e letto” della moglie con il terzo e che, comunque sia, l'appellante

e il di lei compagno suddividono tra loro il costo della locazione. Il Pretore

ha riconosciuto a AP 1 una spesa per l'alloggio di fr. 535.– mensili sulla

base di quanto da lei medesima dichiarava di versare al convivente, dedotta la

quota di un terzo (fr. 265.– mensili) che rientra nel fabbisogno in denaro della

figlia M__________ (decreto impugnato, pag. 8 in basso). Egli precisa inoltre di

avere tenuto conto della coabitazione, fissando un costo dell'alloggio modesto (decreto

impugnato, pag. 12).

a) Già

si è visto che la convivenza dell'appellante con __________ non consta raggiungere

i livelli di un concubinato “qualificato” (consid. 4c). Che poi l'interessata versi al convivente fr. 800.– mensili per l'alloggio è pacifico (deposizione di __________:

verbale del 19 maggio 2006, pag. 2 a metà), ma non determinante. La

giurisprudenza di questa Camera non penalizza – come fa il Pretore – il coniuge

che abita con un terzo. Riconosce per principio a ogni coniuge, indipendentemente

dalla pigione effettivamente pagata, il costo dell'alloggio che egli dovrebbe

ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto

e per nulla arbitrario”

dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in

principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a

con rinvii, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag.

667). Un'eventuale convivenza con terzi, pertanto, non nuoce al coniuge convivente

né profitta all'altro (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 6b).

b) Il

Pretore si è dipartito dallo stesso principio (decreto impugnato, pag. 12 verso

l'alto), ma non l'ha applicato, o per lo meno non ne ha tratto le debite

conseguenze. Eccettuate

ipotesi

in cui il bilancio familiare denoti situazioni economicamente critiche, una

spesa di fr. 535.– mensili non può infatti dirsi sufficiente per assicurare un normale

alloggio nell'agglomerato di __________, fosse pure a una persona sola, né fr.

800.

– mensili appaiono sufficienti per assicurare un normale alloggio a un

genitore con un figlio. Diverso sarebbe il caso – si ripete – qualora la

famiglia si trovasse in ristrettezze economiche tali da imporre sacrifici, ma l'eventualità

è lungi dal verificarsi nella fattispecie. Anche senza dar prova di particolare

generosità, si giustifica pertanto di riconoscere all'appellante l'esborso di

fr. 800.– mensili, spese accessorie comprese, che essa chiede per sé medesima

(e che ha chiesto anche in prima sede: duplica all'istanza avversaria del

12.

dicembre 2005, nel verbale del 24 gennaio 2006, pag. 15; replica

all'istanza del 5 dicembre 2006, nel verbale del 27 febbraio 2007, pag. 2

in basso). Quanto alla figlia M__________, il costo dell'alloggio rientra –

come si vedrà oltre (consid. 8) – nel fabbisogno in denaro di lei stimato in base

alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si attiene per prassi

costante. In proposito l'appello merita dunque accoglimento.

7.

Relativamente al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contende

il costo dell'alloggio, facendo valere che gli interessi ipotecari e

l'ammortamento (fr. 1523.– mensili secondo il Pretore: decreto impugnato, pag.

13) non sono resi verosimili e che l'ammortamento, in ogni caso, costituisce un

risparmio. Prive di verosimiglianza sarebbero inoltre le voci riferite alle

assicurazioni obbligatorie e alla manutenzione dello stabile, sicché il fabbisogno

minimo del marito non eccederebbe fr. 3000.– mensili complessivi. AO 1 fa

notare che la necessaria documentazione è stata prodotta “nella fase finale dell'istruttoria”, che l'ammortamento ipotecario è imposto

dalla banca e che la manutenzione dell'immobile è indispensabile.

a) Giovi

rilevare in primo luogo che i documenti sugli oneri ipotecari, l'ammortamento e

l'assicurazione dello stabile ad

__________

sono stati prodotti non “nella

fase finale dell'istruttoria”, come asserisce AO 1, bensì

dopo l'emanazione del decreto impugnato, nel quadro dell'istruttoria di merito.

I doc. NN (condizioni del mutuo ipotecario), PP e QQ

(premi assicurativi dello stabile), in particolare, sono stati versati agli

atti il 14 giugno 2007, mentre il doc. SS (ammortamento) il

3.

agosto successivo. Tant'è che in mancanza di

giustificativi il Pretore ha attinto per il giudizio a

quanto AO 1

indicava

nel suo memoriale del 19 maggio 2005 sui punti contestati del divorzio

(decreto impugnato, pag. 13 a metà). Sta di fatto che, si ignorassero ora tali

giustificativi, questa Camera dovrebbe procedere a una stima dei relativi valori

per apprezzamento, non potendosi seriamente presumere che AO 1 non paghi interessi ipotecari, sia esonerato da ammortamenti (nemmeno la moglie pretende ciò) e non sia

tenuto ad assicurare lo stabile (come esige notoriamente ogni creditore pignoratizio).

Tanto vale di conseguenza fare capo a dati concreti, su cui per altro l'appellante

ha avuto modo di esprimersi nelle osservazioni all'appello introdotto dal

marito contro la sentenza di merito, tuttora pendente (inc. 11.2007.192). E in

quella sede l'interessata non ha contestato le risultanze dei giustificativi.

Ha obiettato che il costo dell'alloggio è eccessivo per il solo marito e che

l'abitazione di __________ potrebbe essere locata a terzi (osservazioni del

12.

febbraio 2008, pag. 10).

b) L'ammortamento

ipotecario non è – come accenna a ragione l'appellante – un costo dell'alloggio,

bensì un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di

ogni estinzione di debito esso va onorato, pertanto, nella misura in cui i

mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III 292 in alto; da

ultimo: I CCA, sentenza 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 7e). Nel

caso specifico le risorse economiche della famiglia consentono senz'altro di

far fronte a tale spesa, la quale può pertanto essere inserita nel fabbisogno minimo

del marito. Quanto al relativo ammontare,

nel suo memoriale del 19 mag­gio 2005 l'interessato aveva esposto un

ammortamento di fr. 833.– mensili (act. III, pag. 9). Dal contratto di mutuo

che AO 1 ha firmato nel maggio del 2007 risulta invece un ammortamento di fr. 3000.–

per semestre (doc. NN e SS), pari a fr. 500.– mensili. Che in precedenza egli

si fosse impegnato a corrispondere ammortamenti più alti non è stato reso verosimile.

c) Quanto

agli oneri ipotecari, nel suo memoriale del 19 maggio 2005 l'interessato li

aveva indicati in fr. 1400.– mensili (pag. 9). Dagli atti si desume nondimeno che nel primo semestre del 2007 egli

ha versato complessivi fr. 6135.– (doc. SS), ovvero fr. 1022.50 mensili. Dai

conteggi sembra evincersi del resto ch'egli avesse pattuito saggi d'interesse

fissi anche nel 2006 (doc. SS, 3° e 4° foglio in alto). Nulla risulta invece sulle

spese per la manutenzione dello stabile, il convenuto non allegando alcun

giustificativo. In merito ai costi di riscaldamento, nel 2004 il marito aveva documentato

una spesa di circa fr. 110.– mensili (doc. 13 a 15 nell'inc. DI.2004.43). È

possibile che nel 2006 tale spesa sia lievitata, ma in difetto di ogni indicazione

non resta che attenersi all'unico dato certo. Infine le spese per

l'assicurazione dello stabile e l'economia domestica con responsabilità civile

privata sono state rese verosimili fino a concorrenza di fr. 134.50 mensili

(doc. PP e QQ). In definitiva, pertanto, il costo dell'abitazione ad __________

dal gennaio del 2006 al giugno del 2007 ammontava a fr. 1267.– mensili. Dedotta

la quota di un terzo che rientra nel fabbisogno della figlia F__________ (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto), l'onere per l'alloggio del solo marito

va stabilito in fr. 844.65 mensili.

d) In

ultima analisi il fabbisogno del marito assomma, di conseguenza, a fr. 3405.–

arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 844.65, ammortamento

ipotecario fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 282.50, spese d'automobile

fr. 127.–, imposte fr. 400.–).

8.

Il

fabbisogno in denaro delle figlie non è contestato. Dal momento però che il

costo dell'alloggio va calcolato in un terzo di quello rico­nosciuto al coniuge

affidatario (sopra, consid. 7c in fine), occorre rettificare il fabbisogno in

denaro di F__________, stimato dal Pretore in fr. 2480.– mensili (decreto

impugnato, pag. 13 in fondo), sostituendo la posta di fr. 760.– mensili inserita

dal Pretore (decreto impugnato, pag. 13 a metà) con un terzo di fr. 1267.–

(sopra, consid. 7c), ovvero fr. 422.35, il che dà un fabbisogno in denaro di fr.

2140.

– mensili arrotondati. Occorre rettificare altresì il fabbisogno in denaro di M__________, stimato dal Pretore in fr. 1540.–

mensili (decreto impugnato, pag. 8 in fondo), sostituendo la posta di fr. 265.–

con quella di fr. 400.– (alla madre è stato riconosciuto un costo dell'alloggio

pari a fr. 800.– mensili), il che dà un totale di fr. 1675.– mensili. Il

Pretore ha modificato simili contributi dal 1° gennaio 2007 in base alla

tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton

Zurigo. Si tratta di un esercizio ridondante ai fini di un semplice decreto

cautelare, nell'ambito del quale una normale clausola di indicizzazione consegue

sostanzialmente il medesimo scopo.

9.

Alla

luce di quanto precede il bilancio delle entrate e

delle uscite familiari si presenta come in

appresso, suddiviso in due scaglioni:

– il primo conseguente

all'istanza del 24 gennaio 2006 con cui AP 1 chiedeva di aumentare il

contributo provvisionale per sé a fr. 1900.– mensili dal 1° gennaio 2006

(sopra, lett. F in fine);

– il secondo

correlato all'istanza del 1° dicembre 2006 con cui AP 1 chiedeva nuovamente di

aumentare il contributo provvisionale per sé a fr. 1900.– mensili, oltre che di

aumentare quello per la figlia M__________ a fr. 1250.– mensili dal 1° dicembre

2006.

(sopra, lett. G).

Dal 1° gennaio al 30 novembre

2006.

reddito del

marito (non contestato) fr. 9 796.—

reddito

della moglie (consid. 5) fr. 1 465.—

fr.

11.

261.— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3 405.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 2 720.—

contributo

alimentare per F__________

(decreto

cautelare del 12 settembre 2005) fr. 1 300.—

contributo

alimentare per M__________

(convenzione

del 27 settembre 2005) fr. 1 200.—

fr.

8.

625.— mensili

eccedenza fr.

2.

636.—

metà

eccedenza fr. 1 318.— mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3405.

– + fr. 1318.– = fr. 4 723.— mensili,

deve destinare

al mantenimento di F__________ fr. 1 300.—

mensili,

deve versare un

contributo per M__________ di fr. 1 200.—

mensili

e

dovrebbe versare alla moglie:

fr.

2720.

– + fr. 1318.– ./. fr. 1465.–= fr. 2 573.— mensili.

Dal 1°

dicembre 2006 al 30 giugno 2007

reddito del

marito (non contestato) fr. 9 796.—

reddito

della moglie (consid. 5) fr. 1 465.—

fr.

11.

261.— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3 405.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 2 720.—

fabbisogno

in denaro di F__________ (consid. 8) fr. 2 140.—

fabbisogno

in denaro di M__________ (consid. 8) fr. 1 675.—

fr.

9.

940.— mensili

eccedenza fr.

1.

321.—

metà

eccedenza fr. 660.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3405.

– + fr. 660.50 = fr. 4 065.50 mensili,

deve destinare

al mantenimento di F__________ fr. 2 140.—

mensili,

deve versare un

contributo per M__________ di fr. 1 675.—

mensili

e

dovrebbe versare alla moglie:

fr.

2720.

– + fr. 660.50 ./. fr. 1465.– = fr. 1 915.50 mensili.

Le questioni relative a contributi di mantenimento fra coniugi sono

rette dal principio dispositivo, né il diritto federale prevede altrimenti (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Hand­buch

des Unter­halts­rechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). Il contributo

provvisionale per la moglie va quindi limitato all'ammontare della richiesta (fr. 1900.–

mensili). Trattandosi di contributi ali­mentari per minorenni, vige invece il

principio inquisitorio illimitato, di modo che nell'interesse del figlio il

giudice non è vincolato a richiesta alcuna (DTF 128 III 413 in alto). Poco

importa di conseguenza che per M__________ la moglie abbia postulato un

contributo provvisionale inferiore a quello che si vede ora riconoscere la figlia.

10.

Gli

oneri processuali e le ripetibili del presente giudizio vanno a carico di AO 1, che ha instato a torto per la confer­ma del decreto impugnato (art.

148.

cpv. 1 CC). Né si giustifica di adottare un'altra chiave di riparto nella

misura in cui la procedura è divenuta senza interesse (periodo successivo al 30 giugno

2007: sopra, consid. 2), ove appena si pensi che l'applicazione del corretto

metodo di calcolo per la definizione dei contributi ali­mentari (consid. 4) e

la stima di un costo dell'alloggio ragionevole nel fabbisogno minimo della

moglie (consid. 6) avrebbero verosimilmente comportato l'accoglimento dell'appello

anche nel caso in cui questa Camera avesse avuto modo di statuire prima del decreto

cautelare emesso dal Pretore il 23 novembre 2007.

L'attribuzione

di congrue ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

presentata dall'appellante. L'esito del pronunciato attuale impone di modificare

anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Considerate le richie­ste

di giudizio sottoposte al Pretore (contributo per M__________, contributo per

la moglie e blocco del registro fondiario), AO 1 va equitativamente chiamato a

sopportare tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di

rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

11.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– già solo considerando l'aumento del

contributo provvisionale sollecitato dalla moglie (da fr. 1000.– a fr. 1900.–

mensili) a tempo indeterminato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è accolto e il

decreto cautelare impugnato è così riformato:

1. In

parziale modifica dei provvedimenti cautelari concordati il 27 settembre 2005, AO

1 è tenuto a versare dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 un contributo

provvisionale di fr. 1900.– mensili a AP 1 e dal 1° dicembre 2006 al

30 giugno 2007 un contributo provvisionale di fr. 1675.– mensili per la figlia

M__________.

I

contributi vanno adeguati dal 1° gennaio 2007 all'indice nazionale dei prezzi

al consumo sulla base dell'indice relativo al gennaio del 2006.

4. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono posti per un quarto

a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1

un'indennità di fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

Per

quanto riguarda il lasso di tempo successivo al 30 giugno 2007, l'appello è dichiarato

senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

I

dispositivi n. 2 e 3 del decreto cautelare impugnato rimangono invariati.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

III. La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

IV. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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