11.2007.89
contestazione di paternità: appello su spese e ripetibili
4 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2007.89
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, ICCA
Titolo:
contestazione di paternità: appello su spese e ripetibili
DESISTENZA
SPESE E RIPETIBILI
art. 260a CC
Incarto n.
11.2007.89
Lugano
4 luglio 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.18 (contestazione
di paternità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
del 29 marzo 2007 da
AP 1
contro
AO 1 (1988),
(patrocinata dall' PA 1 ) e
AO 2 (1996),
(rappresentata dal tutore ufficiale PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 giugno 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso
il 30 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 26 luglio 2002 AP 1 (1948) ha riconosciuto davanti all'ufficiale
dello stato civile di __________ (__________) le figlie AO 1 (nata il 16
novembre 1988) e AO 2 (nata il 14 maggio 1996), avute da __________ (1969),
cittadina bulgara;
che
il 29 marzo 2007 AP 1 ha convenuto le figlie davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud, contestando il proprio riconoscimento di
paternità e instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che nelle
loro risposte del 23 aprile e 16 maggio 2007 le convenute hanno proposto di
respingere la petizione;
che il 29
maggio 2007 AP 1 ha dichiarato al Pretore di ritirare l'azione;
che con
decreto del 30 maggio 2007 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e ha
posto la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 200.– a carico
dell'attore, tenuto a rifondere alla figlia AO 1 un'indennità di fr. 1000.– e alla figlia AO 2 un'indennità
di fr. 200.– per ripetibili;
che nel
decreto medesimo il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria;
che AP 1
ha impugnato tale dispositivo con un appello dell'11 giugno 2007 volto a ottenere
l'esonero dal versamento di ripetibili e il conferimento dell'assistenza giudiziaria
davanti al Pretore;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha natura meramente dichiarativa e
non può – per principio – essere impugnato, se non in materia di spese e
ripetibili, al cui riguardo ha carattere autoritativo (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);
che, presentato in tempo utile, l'appello in rassegna verte appunto sull'indennità
per ripetibili dovuta dall'attore in esito a una causa appellabile, sicché nulla
osta al suo esame;
che
l'appellante chiede di essere esentato dal pagamento
delle ripetibili sia per non essere in grado di far fronte all'esborso, sia perché
Considerandi
l'assegnazione di tali indennità sarebbe ingiustificata;
che il ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e senza l'accordo di quest'ultimo equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC);
che in
tal caso la tassa di giustizia e le spese vanno poste, per principio, a carico
di chi recede dalla lite, con obbligo di versare alla controparte un'equa
indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77);
che nel caso
precipuo l'appellante non spiega quali ragioni imporrebbero di scostarsi da
tale principio, né adduce “giusti motivi” suscettibili di legittimare una deroga
al precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC);
che, del
resto, nemmeno chi ottiene l'assistenza giudiziaria, ma esce sconfitto dalla
lite, sfugge all'obbligo di versare ripetibili alla controparte, lo Stato nulla
rifondendo al vincitore (art. 19 Lag);
che poco
importa, dunque, l'impossibilità per il soccombente di pagare il dovuto;
che, quanto all'assistenza giudiziaria, indipendentemente
dalla motivazione adotta dal Pretore (secondo cui l'attore non sarebbe
indigente), tale diritto è di natura altamente personale: decade perciò ove il
richiedente venga meno come parte al processo, senza riguardo ai motivi della
defezione (RtiD II-2006 pag. 614 con riferimenti);
che in
concreto l'attore, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, sicché
la sua richiesta andava addirittura dichiarata senza interesse;
che nelle
circostanze descritte l'appello, destituito di consistenza, è destinato all'insuccesso;
che, vista
la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali,
né è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è
stato notificato e non ha cagionato spese presumibili;
che, per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il disconoscimento di paternità è una causa
civile di natura non pecuniaria (art. 44 vOG: Stettler,
Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, pag. 88 e 227), onde l'ammissibilità del ricorso in materia civile al Tribunale federale senza
riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 74 LTG a contrario);
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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