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Decisione

11.2007.89

contestazione di paternità: appello su spese e ripetibili

4 luglio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.18 (contestazione

di paternità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione

del 29 marzo 2007 da

AP 1

contro

AO 1 (1988),

(patrocinata dall' PA 1 ) e

AO 2 (1996),

(rappresentata dal tutore ufficiale PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 giugno 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso

il 30 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 26 luglio 2002 AP 1 (1948) ha riconosciuto davanti all'ufficiale

dello stato civile di __________ (__________) le figlie AO 1 (nata il 16

novembre 1988) e AO 2 (nata il 14 maggio 1996), avute da __________ (1969),

cittadina bulgara;

che

il 29 marzo 2007 AP 1 ha convenuto le figlie davanti al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud, contestando il proprio riconoscimento di

paternità e instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che nelle

loro risposte del 23 aprile e 16 maggio 2007 le convenute hanno proposto di

respingere la petizione;

che il 29

maggio 2007 AP 1 ha dichiarato al Pretore di ritirare l'azione;

che con

decreto del 30 maggio 2007 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e ha

posto la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 200.– a carico

dell'attore, tenuto a rifondere alla figlia AO 1 un'indennità di fr. 1000.– e alla figlia AO 2 un'indennità

di fr. 200.– per ripetibili;

che nel

decreto medesimo il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria;

che AP 1

ha impugnato tale dispositivo con un appello dell'11 giugno 2007 volto a ottenere

l'esonero dal versamento di ripetibili e il conferimento dell'assistenza giudiziaria

davanti al Pretore;

che

l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha natura meramente dichiarativa e

non può – per principio – essere impugnato, se non in materia di spese e

ripetibili, al cui riguardo ha carattere autoritativo (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);

che, presentato in tempo utile, l'appello in rassegna verte appunto sull'indennità

per ripetibili dovuta dall'attore in esito a una causa appellabile, sicché nulla

osta al suo esame;

che

l'appellante chiede di essere esentato dal pagamento

delle ripetibili sia per non essere in grado di far fronte all'esborso, sia perché

Considerandi

l'assegnazione di tali indennità sarebbe ingiustificata;

che il ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e senza l'ac­cordo di quest'ultimo equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC);

che in

tal caso la tassa di giustizia e le spese vanno poste, per principio, a carico

di chi recede dalla lite, con obbligo di versare alla controparte un'equa

indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77);

che nel caso

precipuo l'appellante non spiega quali ragioni imporrebbero di scostarsi da

tale principio, né adduce “giusti motivi” suscettibili di legittimare una deroga

al precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC);

che, del

resto, nemmeno chi ottiene l'assistenza giudiziaria, ma esce sconfitto dalla

lite, sfugge all'obbligo di versare ripetibili alla controparte, lo Stato nulla

rifondendo al vincitore (art. 19 Lag);

che poco

importa, dunque, l'impossibilità per il soccombente di pagare il dovuto;

che, quanto all'assistenza giudiziaria, indipendentemente

dalla motivazione adotta dal Pretore (secondo cui l'attore non sarebbe

indigente), tale diritto è di natura altamente personale: decade perciò ove il

richiedente venga meno come parte al processo, senza riguardo ai motivi della

defezione (RtiD II-2006 pag. 614 con riferimenti);

che in

concreto l'attore, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, sicché

la sua richiesta andava addirittura dichiarata senza interesse;

che nelle

circostanze descritte l'appello, destituito di consistenza, è destinato all'insuccesso;

che, vista

la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali,

né è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è

stato notificato e non ha cagionato spese presumibili;

che, per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il disconoscimento di paternità è una causa

civile di natura non pecuniaria (art. 44 vOG: Stettler,

Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, pag. 88 e 227), onde l'ammissibilità del ricorso in materia civile al Tribunale federale senza

riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 74 LTG a contrario);

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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