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Decisione

11.2007.9

Stralcio dell'appello per desistenza

10 aprile 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 532.2006/R.100.2006

(diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

(patrocinata dall' PA 1 )

a

CO 1

e alla

CO 2

riguardo alle

relazioni personali con i figli

L__________

(1999) e A__________ (2001) __________;

premesso

che dal matrimonio tra CO 1 (1978) e AP 1 __________ (1979) sono nati L__________ (il 9 marzo 1999) e

A__________ (il 15 set­tembre 2001);

ricordato

che in seguito al divorzio dei genitori, pronunciato il 22 settembre 2005

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, L__________ e A__________

sono stati affidati alla madre, riservato il diritto di visita paterno “da esercitarsi previo accordo tra le parti

e rispettando il più possibile il bene e la volontà dei figli”;

osservato

che in esito a una richiesta di CO 1 volta alla regolamentazione del diritto di

visita, con decisione del 20 ottobre 2006 la Commissione tutoria regionale 10

ha disciplinato provvisoriamente gli incontri in tre ore il sabato o la domenica

ogni 15 giorni, in forma accompagnata, al Punto d'incontro del­l'__________ di __________;

posto che

un ricorso presentato da __________ ora AP 1 contro tale decisione è stato

respinto il 6 dicembre 2006 dall'Autorità di vigilanza;

constatato

che contro tale decisione AP 1 è insorta con un appello del 15 gennaio 2007 per

ottenere la revoca del diritto di visita paterno;

rammentato

che il 22 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta

contenuta nell'appello intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo;

considerato

che nella sue osservazioni del 5 marzo 2007 Luca Rocco conclude per il rigetto

dell'appello, mentre la Commissione tutoria regionale è rimasta silente;

preso

atto che il 2 aprile 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

rammentato

che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite

e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;

Considerandi

appurato

che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo

di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa

indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

stabilito

che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che

la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della

buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non

termina con un giudizio finale (art. 24 lett. b LTG);

precisato

che l'appellante rifonderà a CO 1 un'equa indennità per l'incomodo cagionato

(RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia unica fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a Luca Rocco un'equa indennità di

fr. 100.–.

3.

Intimazione

a:

– ;

– ;

– , .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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