11.2007.9
Stralcio dell'appello per desistenza
10 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2007.9
Data decisione, Autorità:
10.04.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per desistenza
RITIRO DELL'AZIONE
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.9
Lugano
10 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 532.2006/R.100.2006
(diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
a
CO 1
e alla
CO 2
riguardo alle
relazioni personali con i figli
L__________
(1999) e A__________ (2001) __________;
premesso
che dal matrimonio tra CO 1 (1978) e AP 1 __________ (1979) sono nati L__________ (il 9 marzo 1999) e
A__________ (il 15 settembre 2001);
ricordato
che in seguito al divorzio dei genitori, pronunciato il 22 settembre 2005
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, L__________ e A__________
sono stati affidati alla madre, riservato il diritto di visita paterno “da esercitarsi previo accordo tra le parti
e rispettando il più possibile il bene e la volontà dei figli”;
osservato
che in esito a una richiesta di CO 1 volta alla regolamentazione del diritto di
visita, con decisione del 20 ottobre 2006 la Commissione tutoria regionale 10
ha disciplinato provvisoriamente gli incontri in tre ore il sabato o la domenica
ogni 15 giorni, in forma accompagnata, al Punto d'incontro dell'__________ di __________;
posto che
un ricorso presentato da __________ ora AP 1 contro tale decisione è stato
respinto il 6 dicembre 2006 dall'Autorità di vigilanza;
constatato
che contro tale decisione AP 1 è insorta con un appello del 15 gennaio 2007 per
ottenere la revoca del diritto di visita paterno;
rammentato
che il 22 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta
contenuta nell'appello intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo;
considerato
che nella sue osservazioni del 5 marzo 2007 Luca Rocco conclude per il rigetto
dell'appello, mentre la Commissione tutoria regionale è rimasta silente;
preso
atto che il 2 aprile 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;
rammentato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite
e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
Considerandi
appurato
che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo
di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa
indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
stabilito
che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che
la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della
buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non
termina con un giudizio finale (art. 24 lett. b LTG);
precisato
che l'appellante rifonderà a CO 1 un'equa indennità per l'incomodo cagionato
(RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a Luca Rocco un'equa indennità di
fr. 100.–.
3.
Intimazione
a:
– ;
– ;
– , .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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