11.2007.90
Scioglimento di una comproprietà tra coniugi
3 novembre 2008Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.90
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, ICCA
Titolo:
Scioglimento di una comproprietà tra coniugi
ABITAZIONE CONIUGALE
REGIME ORDINARIO O DI PARTECIPAZIONE AGLI ACQUISTI
SCIOGLIMENTO DEL REGIME MATROMONIALE
SCIOGLIMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
art. 205 cpv. 2 CC
art. 650 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2007.90
Lugano
3 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.199
(scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 24 ottobre 2005 da
AP 1
(ora patrocinata dall' PA 3)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'11 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 maggio
2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto il ricorso (“appello”) dell'11
giugno 2007 presentato da AP 1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;
3.
Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale ai due
rimedi giuridici;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1971), cittadino italiano, e AP 1 (1954), cittadina dominicana, si sono
sposati a __________ l'11 giugno 1992. Dal matrimonio non sono nati figli. I
coniugi, che soggiacciono al regime ordinario della partecipazione agli
acquisti, hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno, il
2 novembre 2001, la particella n. 1976 RFD di __________ (cui è
correlata la quota coattiva di 1/9 della
particella n. 1054 RFD), sulla quale sorge la loro abitazione coniugale.
B. In
esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 9 marzo
2005 dalla moglie, con sentenza del 30 settembre 2005 il Pretore supplente del
Distretto di Bellinzona ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato
l'abitazione coniugale al marito e ha fissato un contributo alimentare di fr.
915.– mensili in favore della moglie dal febbraio del 2005 in poi. Un appello
presentato il 10 ottobre 2005 da AO 1 contro tale sentenza è tuttora pendente (inc.
11.2005.137).
C. Il
24 ottobre 2005 AP 1 ha postulato davanti al medesimo Pretore lo scioglimento
della comproprietà sulla particella n. 1976 mediante
asta pubblica o trattative private, in quest'ultimo caso “dando a ciascun
comproprietario la facoltà di ritirare la quota dell'altro”. Nella sua risposta
del 23 gennaio 2007 AO 1 ha proposto di respingere la petizione o, in via
subordinata, di attribuire a sé l’intera proprietà. L’udienza preliminare ha
avuto luogo il 5 aprile 2006 e l'istruttoria, iniziata il 20 giugno 2006, è terminata
il 25 settembre 2006. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a presentare conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro
richieste.
D. Con
sentenza del 23 maggio 2007 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere al convenuto fr. 2000.– per ripetibili. Con decreto di quello stesso
giorno il Pretore ha rifiutato all'attrice il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è
insorta con un appello dell'11 giugno 2007 nel quale conclude – sollecitando il
beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede – per l'accoglimento
della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con ricorso di
quello stesso giorno essa postula altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria in primo grado. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2007 AO 1 propone
di respingere l'appello.
F. Nel
frattempo, con sentenze del 14 dicembre 2006 e dell'11 settembre 2007 il Pretore
ha rigettato due istanze presentate da AO 1 per ottenere la soppressione del
contributo
alimentare
in favore della moglie (inc. DI.2006.38 e DI.2007.16). AO 1 ha impugnato entrambe le decisioni con appelli del 28 dicembre
2006 e 24 settembre 2007, tuttora pendenti davanti a questa Camera (inc. 11.2007.1
e 11.2007.159).
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
1.
Il Pretore ha respinto la petizione, in concreto, reputandola prematura.
A suo parere, trattandosi di sciogliere una comproprietà che fa parte di un
regime dei beni matrimoniali, la richiesta va accolta solo con riserbo. Tanto
più nella fattispecie, giacché tra le parti non pende alcuna causa di stato, ma
solo una procedura a tutela dell'unione coniugale, il che osta all'applicazione
dell'art. 251 (recte: 205 cpv. 2) CC. Per tale motivo – ha soggiunto il
primo giudice – al convenuto è preclusa anche la possibilità di ottenere il
fondo in proprietà esclusiva, pretesa che (per quanto non priva di buon diritto)
andrà esaminata nell'ambito di una futura causa di divorzio o di separazione.
2.
L'appellante
ribadisce che la sua richiesta non è intempestiva, né impedisce al marito di postulare
l'attribuzione dell'intero fondo in virtù dell'art. 251 CC. Essa ricorda che lo
scioglimento di una comproprietà è retto dagli art. 650 segg. CC seppure i
coniugi vivano separati, per lo meno finché nessuno dei due solleciti il divorzio
o la separazione. E anche in quest'ultimo caso – essa epiloga – il marito potrà
ancora ritirare l'intero fondo, dietro congruo indennizzo. Al marito
l'appellante contesta invece la possibilità di evocare la protezione dell'abitazione
familiare, mai fatta valere prima. Infine, per quanto la riguarda, l'appellante
ribadisce di vivere sotto il minimo esistenziale. Il mantenimento dell'abitazione
risultando troppo oneroso per la famiglia, non rimane che sciogliere la comproprietà.
3.
Ogni
comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a
meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in
proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art.
650.
cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi, non può essere chiesto intempestivamente
(art. 650 cpv. 3 CC). La richiesta è intempestiva se comporta oneri eccessivi o
svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività
deve risultare da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da
dividere. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli
interessi dei comproprietari coinvolti (DTF 98 II 345 in alto; SJ 1993 pag. 531
consid. 3; Steinauer, Les droits
réels, vol. I, 3ª edizione,
pag. 328 n. 1185 e 1185a con rimandi). La questione dell'intempestività
non può, in ogni caso, ostacolare durevolmente lo scioglimento di una
comproprietà (Brunner/Wichtermann in:
Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,
n. 20 ad art. 650).
4.
Il
diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di
principio, anche tra coniugi (Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 8 ad art. 650 CC con riferimenti). La richiesta
può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali,
così come può essere formulata dopo (Hausheer/Aebi-Müller
in: Basler Kommentar, ZBG I, 3ª
edizione, n. 3 e 10 ad art. 205). Contrariamente a quanto asserisce il
convenuto, dunque, lo scioglimento della comproprietà non presuppone la litispendenza
di una causa di stato (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna
2000, pag. 505 n. 1241). Il fatto che in concreto non sussista alcun processo
di divorzio o di separazione tra le parti non denota pertanto intempestività della richiesta a norma dell'art. 650 cpv. 3 CC. La possibilità per
un coniuge, poi, di postulare l'attribuzione dell'intero bene contro compenso all'altro coniuge valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC) riguarda il modo della
divisione (art. 651 cpv. 2 CC), non l'azione di
scioglimento fondata sull'art. 650 CC.
Si aggiunga,
ad ogni buon conto, che la possibilità dell'art. 205 cpv. 2 CC non viene meno neppure
ove si tratti di sciogliere una comproprietà prima della liquidazione del regime
dei beni matrimoniali, come credono il convenuto e il Pretore (fondandosi su
una corrente di pensiero superata: Deschenaux/Steinauer
in: Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 332
nota 4). Anche nel caso in cui lo scioglimento della
comproprietà sia disciplinato dall'art. 651 CC, invero, la dottrina unanime riconosce
oggi a un coniuge la facoltà di postulare giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, facendo
valere un interesse preponderante, l'attribuzione dell'intero bene indennizzando
l'altro coniuge (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., pag. 506 n. 1243 con richiami; Hausheer/ Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 29 ad art. 205 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 10 ad art. 205; Brunner/Wichtermann,
op, cit., n. 15 ad art. 651 CC con rimandi). Per il resto, lo scioglimento
della comproprietà non deve necessariamente essere motivato (Brunner/ Wichtermann, op, cit., n. 8 ad
art. 650 CC con rinvii).
5.
Sostiene
il convenuto che la richiesta di scioglimento è intempestiva, nella fattispecie,
anche perché il fondo in comproprietà costituisce l'abitazione familiare, da lui
fortemente voluta e che egli continua a occupare. Sarebbe quindi iniquo – egli prosegue
– costringerlo ad andarsene, tanto più che il costo dell'alloggio si riduce per
lui agli oneri ipotecari e alla manutenzione. Da quest'ultima argomentazione va
subito sgombrato il campo. L'intempestività di una richiesta di scioglimento
deve riferirsi difatti alla cosa in sé, non a peculiarità di un comproprietario
(Steinauer, op. cit., pag. 328 n.
1185a). Giustificazioni soggettive di un comproprietario possono sorreggere se
mai un interesse preponderante a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 199
consid. 2 con citazioni; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 506 n. 1242). Inoltre, per apparire intempestiva
nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC la richiesta di scioglimento deve implicare
concretamente oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per l'uno o l'altro
comproprietario (sopra, consid. 2), ciò che nel caso specifico l'appellato non assume.
Per di più, il convenuto non può seriamente pretendere di occupare senza limiti
di tempo l'immobile in comproprietà senza indennizzare in alcun modo la
comproprietaria. Né, infine, allo scioglimento della comproprietà osta la mera
incertezza sul modo in cui questa sarà sciolta, salvo vanificare la portata
stessa dell'art. 650 cpv. 1 CC.
6.
Si
conviene che, trattandosi di sciogliere la comproprietà su
un'abitazione
coniugale, non va disconosciuto l'art. 169 CC. Se l'abitazione
familiare è in comproprietà degli stessi coniugi, tuttavia, l'art. 169 CC non
ha più senso, poiché le norme specifiche sulla comproprietà impediscono –
almeno di regola – atti di disposizione unilaterali di un coniuge (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 111 n. 189). Comunque sia, si
volesse nondimeno applicare l'art. 169 CC nella fattispecie con
l'argomento che tale norma garantisce al coniuge maggior protezione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, op.
cit. n. 12 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 112 n. 189 in alto), in concreto l'opposizione
del marito non sarebbe destinata a buon fine. Per apprezzare se un coniuge avversi
legittimamente l'alienazione dell'abitazione familiare, in effetti, il giudice
procede a una ponderazione d'interessi e valuta quale sia il bene della
comunione, senza trascurare gli interessi personali delle parti (Rep. 1996 pag.
152.
consid. 4 con rinvii). Nel caso precipuo il convenuto non ha addotto alcun
motivo legittimo che osti allo scioglimento della comproprietà, nemmeno nell'interesse
della comunione (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC), limitandosi ad asserire che l'art. 169 CC
impedisce l'applicazione dell'art. 650 CC, ciò che non è vero. Già per tale
motivo la sua opposizione va respinta.
Si
rammenti, per abbondanza, che tra i motivi suscettibili di giustificare l'alienazione
di un'abitazione familiare si annovera la precaria situazione economica delle parti,
sicché il costo dell'alloggio risulti troppo oneroso (Rep. 1996 pag. 153
consid. 5c, 1998 pag. 174 consid, 6). Nella sentenza del 30 settembre 2005
(sopra, lett. B) il Pretore supplente aveva constatato invero un'eccedenza di
fr. 140.75 mensili nel bilancio coniugale delle parti. A più riprese tuttavia il
marito ha sollecitato la soppressione del contributo alimentare per la moglie, affermando
che le sue entrate sono inferiori al proprio fabbisogno minimo e che egli riesce
a pagare gli interessi ipotecari solo grazie all'aiuto del cognato (appello del
24.
settembre 2007, pag. 15, inc. 11.2007.159). E in effetti gli oneri ipotecari
superano in concreto fr. 1700.– mensili complessivi. Ora, dandosi insufficienza
di mezzi, dopo la separazione un coniuge non può
pretendere di conservare per sé solo un'abitazione occupata in precedenza dalla
coppia (v. FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Su questo punto
l'appello si rivela provvisto di buon diritto. Lo scioglimento della
comproprietà deve pertanto essere ordinato.
7.
Sul
modo della divisione, al cui riguardo il Pretore non ha statuito, le posizioni
dei comproprietari divergono una volta ancora. L'appellante propone la vendita
all'asta, il convenuto allega interessi preponderanti per
vedersi attribuire l'intero immobile. La prima
difficoltà consiste nel fatto che tutto si ignora sul valore venale del fondo,
il primo giudice avendo rifiutato di assumere la perizia offerta dall'attrice.
Ciò impedisce non solo di fissare le condizioni per una licitazione tra comproprietari
o una vendita all'asta, ma anche di stabilire l'eventuale compenso dovuto
all'altro coniuge sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC. Certo, in teoria questa
Camera potrebbe ordinare essa medesima l'assunzione della perizia (art. 322 lett. b CPC), ma la questione non si esaurirebbe in questi
soli termini, giacché all'atto pratico questa Camera sarebbe poi chiamata a
giudicare direttamente – per la prima volta – sul modo di divisione (art. 651
cpv. 2 CC). Le parti si vedrebbero sottrarre così al loro giudice naturale e
perderebbero un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo anche
nell'accertamento dei fatti. Il che non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze
descritte non rimane dunque che rinviare gli atti al Pretore perché conduca l'istruttoria
e decida il modo in cui la comproprietà dev'essere sciolta.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
8.
Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente
superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001,
commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag).
Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
9.
Il
Pretore ha negato all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria poiché la
causa difettava fin dall'inizio – a suo avviso – di ogni probabilità di esito
favorevole. Visto l'esito dell'appello, tale conclusione si rivela
manifestamente fallace. Né si poteva pretendere per ipotesi che, sfornita di
cognizioni giuridiche, l'interessata procedesse in lite con atti propri (art.
14.
cpv. 2 Lag) o rinunciasse a introdurre la causa solo per i costi della
procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto all'indigenza (art. 3 cpv. 1
Lag), le gravi ristrettezze dell'attrice appaiono verosimili ove appena si pensi
che con le sue entrate (fr. 2132.30 mensili) e il contributo di mantenimento
(fr. 960.– mensili) essa riesce a coprire solo, nella migliore delle ipotesi, il
proprio fabbisogno minimo di fr. 3062.50 mensili, conservando un margine di fr.
30.
– mensili (sentenza dell'11 settembre 2007 nella causa DI.2007.16), del
tutto insufficienti per finanziare una causa come quella in esame. La
ricorrente è invero comproprietaria per un mezzo, con il marito, della nota particella
a __________ (il cui valore di stima ufficiale ammonta a fr. 187 940.–). Il
fondo è gravato tuttavia di pegni per complessivi fr. 462 254.35 (doc. A).
Che il carico ipotecario possa essere aumentato per sopperire ai costi della
causa appare poco verosimile. La richiesta di assistenza giudiziaria merita
quindi accoglimento e il ricorso appare provvisto di
buon diritto. L'interessata è resa attenta, ad ogni
modo, che dandosi un miglioramento della sua situazione patrimoniale in esito
alla liquidazione del regime dei beni (comproprietà immobiliare inclusa), essa
potrà essere chiamata a rifondere allo Stato quanto avrà ricevuto (art. 33
cpv. 2 Lag).
III. Sugli
oneri processuali, le ripetibili
e
l'assistenza giudiziaria in appello
10.
Il
convenuto chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell'attrice,
poiché l'azione di divisione si apparenta a un'azione di servitù necessaria, le
cui spese vanno addebitate secondo i principi applicabili al diritto
espropriativo. L'assunto non può essere condiviso. L'azione dell'art. 650 CC è
volta a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà e non
comporta restrizioni legali della proprietà. Non ha quindi effetti analoghi –
per esempio – all'iscrizione di una servitù di passo necessario. Nulla giustifica
in altri termini una deroga al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), riservati “giusti motivi” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC.
11.
Per
quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, l'appellante ottiene causa
vinta sul principio relativo allo scioglimento della comproprietà, ma la
contesa rimane aperta sul modo della divisione. Si giustifica quindi di
suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili. Circa gli
oneri e le ripetibili di prima sede, l'esito dell'attuale
giudizio concerne solo l'azione dell'art. 650 cpv. 1 CC (dalla quale l'attrice esce
vittoriosa). Non si può prevedere invece quale sarà l'esito della controversia
inerente al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC). Ne segue che, limitatamente
alla prima azione, i costi vanno a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice
un'adeguata indennità per ripetibili. Considerato un valore litigioso prudenziale
di fr. 93 970.– (valore di stima ufficiale della quota di comproprietà chiesta
dall'attrice: v. RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c), la tassa di giustizia fissata
dal Pretore risulta finanche inferiore al minimo tariffale (art. 17 cpv. 1 LTG).
Per quel che riguarda l'indennità per ripetibili, alla quale continua ad
applicarsi – orientativamente – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati
(art. 16 cpv. 2 dell'attuale regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili), l'indennità di fr. 2000.– si situa anch'essa
al limite inferiore del minimo tariffale ad valorem (art. 9 cpv. 1 vTOA),
ma rimunera adeguatamente le circoscritte prestazioni richieste al legale
dell'attrice (redazione di due memoriali e partecipazione a tre udienze, più la
corrispondenza, i presumibili colloqui, le conversazioni telefoniche e l'IVA).
12.
Quanto
alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita
(salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e
in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto. Siccome poi un litigio
in materia di assistenza giudiziaria oppone il richiedente allo Stato (Christian
Favre, L'assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii), non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita all'attrice una
congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata
andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò
che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro.
Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il
tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma
quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare
concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato.
13.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attrice in appello merita accoglimento,
l'interessata – indigente – non potendo presumersi gravare oltre la nota quota
di comproprietà immobiliare. Inoltre l'appello si rivela, almeno parzialmente,
provvisto di buon diritto (art.
14.
cpv. 1 lett. a Lag). È vero che l'attribuzione di
adeguate ripetibili renderebbe la domanda di assistenza giudiziaria senza
oggetto. Vista la precaria situazione finanziaria in cui si trova il marito, si
giustifica nondimeno di concedere sin d'ora il beneficio (DTF 122 I 322). L'analoga
domanda formulata nel ricorso in materia di assistenza giudiziaria risulta così
caduca.
IV. Sui
rimedi giuridici esperibili a livello federale
14.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso
in materia civile. Quanto all'impugnabilità della sentenza in materia di
assistenza giudiziaria, solo lo Stato potrebbe avere
interesse a impugnare il beneficio, ma il diritto cantonale gli preclude
d'acchito ogni possibilità. Definitivo, su tal punto l'attuale giudizio non è dunque
suscettibile di ricorso a livello federale. Tutt'al più la ricorrente potrebbe
impugnare l'ammontare dell'indennità a lei assegnata per ripetibili, ma solo
qualora la richiesta raggiungesse (inverosimilmente) il valore di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato lo scioglimento
della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________.
2. La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico del
convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 2000.– per ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto e gli atti sono rinviati al Pretore perché
istruisca e giudichi sul modo della divisione.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 3.
IV. Il ricorso
in materia di assistenza è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata
è così riformato:
AP
1 è ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 3.
V. Non si
prelevano tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
alla ricorrente un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.
VI. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
VII. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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