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Decisione

11.2007.90

Scioglimento di una comproprietà tra coniugi

3 novembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.199

(scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 24 ottobre 2005 da

AP 1

(ora patrocinata dall' PA 3)

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

dell'11 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 maggio

2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolto il ricorso (“appello”) dell'11

giugno 2007 presentato da AP 1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;

3.

Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale ai due

rimedi giuridici;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1971), cittadino italiano, e AP 1 (1954), cittadina dominicana, si sono

sposati a __________ l'11 giugno 1992. Dal matrimonio non sono nati figli. I

coniugi, che soggiacciono al regime ordinario della partecipazione agli

acquisti, hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno, il

2 novembre 2001, la particella n. 1976 RFD di __________ (cui è

correlata la quota coattiva di 1/9 della

particella n. 1054 RFD), sulla quale sorge la loro abitazione coniugale.

B. In

esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 9 marzo

2005 dalla moglie, con sentenza del 30 settembre 2005 il Pretore supplente del

Distretto di Bellinzona ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato

l'abitazione coniugale al marito e ha fissato un contributo alimentare di fr.

915.– mensili in favore della moglie dal febbraio del 2005 in poi. Un appello

presentato il 10 ottobre 2005 da AO 1 contro tale sentenza è tuttora pendente (inc.

11.2005.137).

C. Il

24 ottobre 2005 AP 1 ha postulato davanti al medesimo Pretore lo scioglimento

della comproprietà sulla particella n. 1976 mediante

asta pubblica o trattative private, in quest'ultimo caso “dando a ciascun

comproprietario la facoltà di ritirare la quota dell'altro”. Nella sua risposta

del 23 gennaio 2007 AO 1 ha proposto di respingere la petizione o, in via

subordinata, di attribuire a sé l’intera proprietà. L’udienza preliminare ha

avuto luogo il 5 aprile 2006 e l'istruttoria, iniziata il 20 giugno 2006, è terminata

il 25 settembre 2006. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi

a presentare conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro

richieste.

D. Con

sentenza del 23 maggio 2007 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le

spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dell'attrice, tenuta a

rifondere al convenuto fr. 2000.– per ripetibili. Con decreto di quello stesso

giorno il Pretore ha rifiutato all'attrice il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è

insorta con un appello dell'11 giugno 2007 nel quale conclude – sollecitando il

beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede – per l'accoglimento

della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con ricorso di

quello stesso giorno essa postula altresì il beneficio dell'assistenza

giudiziaria in primo grado. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2007 AO 1 propone

di respingere l'appello.

F. Nel

frattempo, con sentenze del 14 dicembre 2006 e dell'11 settembre 2007 il Pretore

ha rigettato due istanze presentate da AO 1 per ottenere la soppressione del

contributo

alimentare

in favore della moglie (inc. DI.2006.38 e DI.2007.16). AO 1 ha impugnato entrambe le decisioni con appelli del 28 dicembre

2006 e 24 settembre 2007, tuttora pendenti davanti a questa Camera (inc. 11.2007.1

e 11.2007.159).

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

1.

Il Pretore ha respinto la petizione, in concreto, reputandola prematura.

A suo parere, trattandosi di sciogliere una comproprietà che fa parte di un

regime dei beni matrimoniali, la richiesta va accolta solo con riserbo. Tanto

più nella fattispecie, giacché tra le parti non pende alcuna causa di stato, ma

solo una procedura a tutela dell'unione coniugale, il che osta all'applicazione

dell'art. 251 (recte: 205 cpv. 2) CC. Per tale motivo – ha soggiunto il

primo giudice – al convenuto è preclusa anche la possibilità di ottenere il

fondo in proprietà esclusiva, pretesa che (per quanto non priva di buon diritto)

andrà esaminata nell'ambito di una futura causa di divorzio o di separazione.

2.

L'appellante

ribadisce che la sua richiesta non è intempestiva, né impedisce al marito di postulare

l'attribuzione dell'intero fondo in virtù dell'art. 251 CC. Essa ricorda che lo

scioglimento di una comproprietà è retto dagli art. 650 segg. CC seppure i

coniugi vivano separati, per lo meno finché nessuno dei due solleciti il divorzio

o la separazione. E anche in quest'ultimo caso – essa epiloga – il marito potrà

ancora ritirare l'intero fondo, dietro congruo indennizzo. Al marito

l'appellante contesta invece la possibilità di evocare la protezione dell'abitazione

familiare, mai fatta valere prima. Infine, per quanto la riguarda, l'appellante

ribadisce di vivere sotto il minimo esistenziale. Il mantenimento dell'abitazione

risultando troppo oneroso per la famiglia, non rimane che sciogliere la comproprietà.

3.

Ogni

comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a

meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in

proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art.

650.

cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi, non può essere chiesto intempestivamente

(art. 650 cpv. 3 CC). La richiesta è intempestiva se comporta oneri eccessivi o

svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività

deve risultare da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da

dividere. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli

interessi dei comproprietari coinvolti (DTF 98 II 345 in alto; SJ 1993 pag. 531

consid. 3; Steinauer, Les droits

réels, vol. I, 3ª edizione,

pag. 328 n. 1185 e 1185a con rimandi). La questione dell'intempestività

non può, in ogni caso, ostacolare durevolmente lo scioglimento di una

comproprietà (Brunner/Wichtermann in:

Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,

n. 20 ad art. 650).

4.

Il

diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di

principio, anche tra coniugi (Brunner/Wichtermann,

op. cit., n. 8 ad art. 650 CC con riferimenti). La richiesta

può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matri­moniali,

così come può essere formulata dopo (Hausheer/Aebi-Müller

in: Basler Kommentar, ZBG I, 3ª

edizione, n. 3 e 10 ad art. 205). Contrariamente a quanto asserisce il

convenuto, dunque, lo scioglimento della comproprietà non presuppone la litispendenza

di una causa di stato (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, Berna

2000, pag. 505 n. 1241). Il fatto che in concreto non sussista alcun processo

di divorzio o di separazione tra le parti non denota pertanto intempestività della richiesta a norma dell'art. 650 cpv. 3 CC. La possibilità per

un coniuge, poi, di postulare l'attribuzione dell'intero bene contro compenso all'altro coniuge valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC) riguarda il modo della

divisione (art. 651 cpv. 2 CC), non l'azione di

scioglimento fondata sull'art. 650 CC.

Si aggiunga,

ad ogni buon conto, che la possibilità dell'art. 205 cpv. 2 CC non viene meno neppure

ove si tratti di sciogliere una comproprietà prima della liquidazione del regime

dei beni matrimoniali, come credono il convenuto e il Pretore (fondandosi su

una corrente di pensiero superata: Deschenaux/Steinauer

in: Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 332

nota 4). Anche nel caso in cui lo scioglimento della

comproprietà sia disciplinato dall'art. 651 CC, invero, la dottrina unanime riconosce

oggi a un coniuge la facoltà di postulare giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, facendo

valere un interesse preponderante, l'attribuzione dell'intero bene indennizzando

l'altro coniuge (Deschenaux/Steinauer/

Baddeley, op. cit., pag. 506 n. 1243 con richiami; Hausheer/ Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 29 ad art. 205 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 10 ad art. 205; Brunner/Wichtermann,

op, cit., n. 15 ad art. 651 CC con rimandi). Per il resto, lo scioglimento

della comproprietà non deve necessariamente essere motivato (Brunner/ Wichtermann, op, cit., n. 8 ad

art. 650 CC con rinvii).

5.

Sostiene

il convenuto che la richiesta di scioglimento è intempestiva, nella fattispecie,

anche perché il fondo in comproprietà costituisce l'abitazione familiare, da lui

fortemente voluta e che egli continua a occupare. Sarebbe quindi iniquo – egli prosegue

– costringerlo ad andarsene, tanto più che il costo dell'alloggio si riduce per

lui agli oneri ipotecari e alla manutenzione. Da quest'ultima argomentazione va

subito sgombrato il campo. L'intempestività di una richiesta di scioglimento

deve riferirsi difatti alla cosa in sé, non a peculiarità di un comproprietario

(Steinauer, op. cit., pag. 328 n.

1185a). Giustificazioni soggettive di un comproprietario possono sorreggere se

mai un interesse preponderante a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 199

consid. 2 con citazioni; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.

cit., pag. 506 n. 1242). Inoltre, per apparire intempestiva

nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC la richiesta di scioglimento deve implicare

concretamente oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per l'uno o l'altro

comproprietario (sopra, consid. 2), ciò che nel caso specifico l'appellato non assume.

Per di più, il convenuto non può seriamente pretendere di occupare senza limiti

di tempo l'immobile in comproprietà senza indennizzare in alcun modo la

comproprietaria. Né, infine, allo scioglimento della comproprietà osta la mera

incertezza sul modo in cui questa sarà sciolta, salvo vanificare la portata

stessa dell'art. 650 cpv. 1 CC.

6.

Si

conviene che, trattandosi di sciogliere la comproprietà su

un'abitazione

coniugale, non va disconosciuto l'art. 169 CC. Se l'abitazione

familiare è in comproprietà degli stessi coniugi, tuttavia, l'art. 169 CC non

ha più senso, poiché le norme specifiche sulla comproprietà impediscono –

almeno di regola – atti di disposizione unilaterali di un coniuge (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 169; Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley, op. cit., pag. 111 n. 189). Comunque sia, si

volesse nondimeno applicare l'art. 169 CC nella fattispecie con

l'argomento che tale norma garantisce al coniuge maggior protezione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, op.

cit. n. 12 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.

cit., pag. 112 n. 189 in alto), in concreto l'opposizione

del marito non sarebbe destinata a buon fine. Per apprezzare se un coniuge avversi

legittimamente l'alienazione dell'abitazione familiare, in effetti, il giudice

procede a una ponderazione d'interessi e valuta quale sia il bene della

comunione, senza trascurare gli interessi personali delle parti (Rep. 1996 pag.

152.

consid. 4 con rinvii). Nel caso precipuo il convenuto non ha addotto alcun

motivo legittimo che osti allo scioglimento della comproprietà, nemmeno nell'interesse

della comunione (Hausheer/Reusser/Geiser,

op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC), limitandosi ad asserire che l'art. 169 CC

impedisce l'applicazione dell'art. 650 CC, ciò che non è vero. Già per tale

motivo la sua opposizione va respinta.

Si

rammenti, per abbondanza, che tra i motivi suscettibili di giustificare l'alienazione

di un'abitazione familiare si annovera la precaria situazione economica delle parti,

sicché il costo dell'alloggio risulti troppo oneroso (Rep. 1996 pag. 153

consid. 5c, 1998 pag. 174 consid, 6). Nella sentenza del 30 settembre 2005

(sopra, lett. B) il Pretore supplente aveva constatato invero un'eccedenza di

fr. 140.75 mensili nel bilancio coniugale delle parti. A più riprese tuttavia il

marito ha sollecitato la soppressione del contributo alimentare per la moglie, affermando

che le sue entrate sono inferiori al proprio fabbisogno minimo e che egli riesce

a pagare gli interessi ipotecari solo grazie all'aiuto del cognato (appello del

24.

settembre 2007, pag. 15, inc. 11.2007.159). E in effetti gli oneri ipotecari

superano in concreto fr. 1700.– mensili complessivi. Ora, dandosi insufficienza

di mezzi, dopo la separazione un coniuge non può

pretendere di conservare per sé solo un'abitazione occupata in precedenza dalla

coppia (v. FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Su questo punto

l'appello si rivela provvisto di buon diritto. Lo scioglimento della

comproprietà deve pertanto essere ordinato.

7.

Sul

modo della divisione, al cui riguardo il Pretore non ha statuito, le posizioni

dei comproprietari divergono una volta ancora. L'appellante propone la vendita

all'asta, il convenuto allega interessi preponderanti per

vedersi attribuire l'intero immobile. La prima

difficoltà consiste nel fatto che tutto si ignora sul valore venale del fondo,

il primo giudice avendo rifiutato di assumere la perizia offerta dall'attrice.

Ciò impedisce non solo di fissare le condizioni per una licitazione tra comproprietari

o una vendita all'asta, ma anche di stabilire l'eventuale compenso dovuto

all'altro coniuge sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC. Certo, in teoria questa

Camera potrebbe ordinare essa medesima l'assunzione della perizia (art. 322 lett. b CPC), ma la questione non si esaurirebbe in questi

soli termini, giacché all'atto pratico questa Camera sarebbe poi chiamata a

giudicare direttamente – per la prima volta – sul modo di divisione (art. 651

cpv. 2 CC). Le parti si vedrebbero sottrarre così al loro giudice naturale e

perderebbero un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo anche

nell'accertamento dei fatti. Il che non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze

descritte non rimane dunque che rinviare gli atti al Pretore perché conduca l'istruttoria

e decida il modo in cui la comproprietà dev'essere sciolta.

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

8.

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente

superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001,

commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag).

Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

9.

Il

Pretore ha negato all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria poiché la

causa difettava fin dall'inizio – a suo avviso – di ogni probabilità di esito

favorevole. Visto l'esito dell'appello, tale conclusione si rivela

manifestamente fallace. Né si poteva pretendere per ipotesi che, sfornita di

cognizioni giuridiche, l'interessata procedesse in lite con atti propri (art.

14.

cpv. 2 Lag) o rinunciasse a introdurre la causa solo per i costi della

procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto all'indigenza (art. 3 cpv. 1

Lag), le gravi ristrettezze dell'attrice appaiono verosimili ove appena si pensi

che con le sue entrate (fr. 2132.30 mensili) e il contributo di mantenimento

(fr. 960.– mensili) essa riesce a coprire solo, nella migliore delle ipotesi, il

proprio fabbisogno minimo di fr. 3062.50 mensili, conservando un margine di fr.

30.

– mensili (sentenza dell'11 settembre 2007 nella causa DI.2007.16), del

tutto insufficienti per finanziare una causa come quella in esame. La

ricorrente è invero comproprietaria per un mezzo, con il marito, della nota particella

a __________ (il cui valore di stima ufficiale ammonta a fr. 187 940.–). Il

fondo è gravato tuttavia di pegni per complessivi fr. 462 254.35 (doc. A).

Che il carico ipotecario possa essere aumentato per sopperire ai costi della

causa appare poco verosimile. La richiesta di assistenza giudiziaria merita

quindi accoglimento e il ricorso appare provvisto di

buon diritto. L'interessata è resa attenta, ad ogni

modo, che dandosi un miglioramento della sua situazione patrimoniale in esito

alla liquidazione del regime dei beni (comproprietà immobiliare inclusa), essa

potrà essere chiamata a rifondere allo Stato quanto avrà ricevuto (art. 33

cpv. 2 Lag).

III. Sugli

oneri processuali, le ripetibili

e

l'assistenza giudiziaria in appello

10.

Il

convenuto chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell'attrice,

poiché l'azione di divisione si apparenta a un'azione di servitù necessaria, le

cui spese vanno addebitate secondo i principi applicabili al diritto

espropriativo. L'assunto non può essere condiviso. L'azione dell'art. 650 CC è

volta a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà e non

comporta restrizioni legali della proprietà. Non ha quindi effetti analoghi –

per esempio – all'iscrizione di una servitù di passo necessario. Nulla giustifica

in altri termini una deroga al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), riservati “giusti motivi” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC.

11.

Per

quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, l'appellante ottiene causa

vinta sul principio relativo allo scioglimento della comproprietà, ma la

contesa rimane aperta sul modo della divisione. Si giustifica quindi di

suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili. Circa gli

oneri e le ripetibili di prima sede, l'esito dell'attuale

giudizio concerne solo l'azione dell'art. 650 cpv. 1 CC (dalla quale l'attrice esce

vittoriosa). Non si può prevedere invece quale sarà l'esito della controversia

inerente al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC). Ne segue che, limitatamente

alla prima azione, i costi vanno a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice

un'adeguata indennità per ripetibili. Considerato un valore litigioso prudenziale

di fr. 93 970.– (valore di stima ufficiale della quota di comproprietà chiesta

dall'attrice: v. RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c), la tassa di giustizia fissata

dal Pretore risulta finanche inferiore al minimo tariffale (art. 17 cpv. 1 LTG).

Per quel che riguarda l'indennità per ripetibili, alla quale continua ad

applicarsi – orientativamente – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati

(art. 16 cpv. 2 dell'attuale regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili), l'indennità di fr. 2000.– si situa anch'essa

al limite inferiore del minimo tariffale ad valorem (art. 9 cpv. 1 vTOA),

ma rimunera adeguatamente le circoscritte prestazioni richieste al legale

dell'attrice (redazione di due memoriali e partecipazione a tre udienze, più la

corrispondenza, i presumibili colloqui, le conversazioni telefoniche e l'IVA).

12.

Quanto

alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita

(salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e

in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto. Siccome poi un litigio

in materia di assistenza giudiziaria oppone il richiedente allo Stato (Christian

Favre, L'assistance judiciaire

gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii), non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita all'attrice una

congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata

andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò

che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro.

Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il

tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma

quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare

concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato.

13.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attrice in appello merita accoglimento,

l'interessata – indigente – non potendo presumersi gravare oltre la nota quota

di comproprietà immobiliare. Inoltre l'appello si rivela, almeno parzialmente,

provvisto di buon diritto (art.

14.

cpv. 1 lett. a Lag). È vero che l'attribuzione di

adeguate ripetibili renderebbe la domanda di assistenza giudiziaria senza

oggetto. Vista la precaria situazione finanziaria in cui si trova il marito, si

giustifica nondimeno di concedere sin d'ora il beneficio (DTF 122 I 322). L'analoga

domanda formulata nel ricorso in materia di assistenza giudiziaria risulta così

caduca.

IV. Sui

rimedi giuridici esperibili a livello federale

14.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile. Quanto all'impugnabilità della sentenza in materia di

assistenza giudiziaria, solo lo Stato potrebbe avere

interesse a impugnare il beneficio, ma il diritto cantonale gli preclude

d'acchito ogni possibilità. Definitivo, su tal punto l'attuale giudizio non è dunque

suscettibile di ricorso a livello federale. Tutt'al più la ricorrente potrebbe

impugnare l'ammontare dell'indennità a lei assegnata per ripetibili, ma solo

qualora la richiesta raggiungesse (inverosimilmente) il valore di fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato lo scioglimento

della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________.

2. La

tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico del

convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 2000.– per ripetibili.

Per

il resto l'appello è respinto e gli atti sono rinviati al Pretore perché

istruisca e giudichi sul modo della divisione.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 3.

IV. Il ricorso

in materia di assistenza è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata

è così riformato:

AP

1 è ammessa al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 3.

V. Non si

prelevano tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

alla ricorrente un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

VI. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

VII. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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