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Decisione

11.2007.91

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

20 dicembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i poteri del notaio divisore, fosse vero che – come si assume nelle

osservazioni all'appello, pag. 3 seg.) – egli rappresenta le comunioni ereditarie,

mal si comprende allora per quali ragioni gli istanti abbiano postulato la

nomina di un rappresentante. Si ricordi, ad ogni buon conto, che il notaio divisore

non ha facoltà decisionali (Rep. 1971 pag. 254). È un ausiliario dell'autorità (DTF

109 II 411 consid. 4), le cui prerogative sono circoscritte a quanto

stabiliscono gli art. 477 segg. CPC. Tutto ciò posto, nel caso in esame non si

scorgono gli estremi per nominare un rappresentante alle tre comunioni ereditarie.

Provvisto di buon diritto, l'appello merita dunque acco­glimento e il giudizio del

Pretore va riformato di conseguenza.

7. La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli

istanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno all'appellante un'adeguata

indennità per ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede, il Pretore li ha

Considerandi

posti a carico delle successioni, senza attribuire ripetibili. Nell'appello AP

1.

protesta genericamente “tasse,

spese e ripetibili”, ma non

spende una parola per illustrare le ragioni che suffragherebbero una modifica

del dispositivo pretorile. Privo di motivazione, al riguardo l'appello risulta finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5). Si aggiunga,

comunque sia, che ove il primo giudice rifiuti di assegnare ripetibili o le

compensi, incombe all'appellante cifrare l'indennità richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309), ammontare cui in concreto l'appellante

nemmeno allude.

8.

Relativamente

agli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo a

esecutori testamentari e “altri

rappresentanti previsti dal diritto successorio” è esplicitamente previsto dall'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF. Il

valore del compendio succes­sorio eccede sicuramente, dopo quel che si è visto

(consid. 5 in principio), la soglia dei fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata è così riformato:

A notaio divisore delle eredità fu __________

(1879-1968), fu __________

(† 1967) e fu __________ (1934-2004) è designato l'avv. __________, __________.

L'istanza

volta alla nomina di un rappresentante delle comunioni ereditarie è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti, a carico di AO 1 e AO 2 in solido, che

rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4;

–,.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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