11.2007.91
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
20 dicembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2007.91
Data decisione, Autorità:
20.12.2007, ICCA
Titolo:
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
AZIONE DI DIVISIONE
art. 602 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2007.91
Lugano
20 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.475 (azione
di divisione e nomina di rappresentante di comunioni ereditarie) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 13 aprile
2007 da
AO 1 ,
e
AO 2
(patrocinati dall' PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 12 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 maggio
2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto il 18 maggio 1967 a __________, suo
ultimo domicilio, lasciando quali
eredi la moglie __________ (1934) con i figli AO 1
(1960), AP 1 (1962) e AO 2 (1963). Il 21 gennaio 2004 è deceduta anche la
vedova, lasciando gli stessi eredi del marito, i quali sono membri altresì della
comunione ereditaria fu __________ (1879), madre di __________, già in __________,
deceduta a __________ il 24 giugno 1968.
B. Il
13 aprile 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, per ottenere la divisione delle tre eredità, la nomina di un
notaio divisore e la designazione di un rappresentante delle comunioni ereditarie.
All'udienza del 23 maggio 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha dichiarato
di non opporsi alle divisioni e alla nomina di un notaio divisore, ma ha
proposto di respingere la postulata designazione di un rappresentante delle indivisioni,
chiedendo di essere confermato lui medesimo “nell'amministrazione delle
comunioni ereditarie”.
C. Statuendo
con “decreto” del 31 maggio 2007, il Pretore ha ordinato
la divisione delle eredità e ha designato l'avv. __________ in qualità di notaio
divisore, oltre che come rappresentante delle comunioni ereditarie. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 450.–, sono state poste a carico delle
successioni. Non sono state assegnate ripetibili.
D. Contro
la predetta sentenza AP 1 è insorto il 12 giugno 2007 per ottenere che –
previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – il giudizio impugnato
sia riformato nel senso di respingere la prospettata nomina di un rappresentante
delle comunioni ereditare. In subordine egli chiede di essere nominato lui
stesso rappresentante di tali comunioni o, in via di ulteriore subordine, di nominare
un terzo in quella veste, in entrambi i casi con poteri limitati a compiti di amministrazione
ordinaria, escluso ogni atto di disposizione sui beni relitti. Con decreto del
16 giugno 2007 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro
osservazioni dell'11 luglio 2007 AO 1 e AO 2 concludono
per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. Tanto la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
(art. 602 cpv. 3 CC) quanto la divisione di un'eredità (art. 604 CC), compresa
la designazione di un notaio divisore, sono disciplinate dalla procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 475 CPC, rispettivamente art. 4 n. 12
e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art.
368 cpv. 2 CPC), non con “decreto”. Tale sentenza è impugnabile entro dieci
giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in
esame è dunque ricevibile.
2. Litigiosa
rimane, in concreto, la nomina di un rappresentante delle tre comunioni ereditarie.
In proposito il Pretore ha ricordato che, per nominare un rappresentante a
norma dell'art. 602 cpv. 3 CC, il disaccordo tra eredi dev'essere tale da
rendere impossibile un'amministrazione razionale dell'eredità, ipotesi che
incombe alla parte istante di rendere verosimile. Nella fattispecie – egli ha
soggiunto – “non è possibile
escludere difficoltà nella gestione dei beni di compendio delle successioni
nell'interesse di tutti i membri delle comunioni ereditarie, essendo innegabile
l'esistenza di disaccordo fra i singoli eredi”. Ciò premesso, “a
salvaguardia degli interessi precipui delle comunioni ereditarie”, egli ha ritenuto opportuno designare una
sola persona come rappresentante di tutte e tre le comunioni ereditarie.
3. Secondo
l'appellante né gli istanti né il Pretore hanno indicato motivi che giustifichino
la nomina di un rappresentante delle tre indivisioni. Tanto meno sono state espresse
doglianze sul modo in cui egli ne ha amministrato i beni. Anzi, a suo avviso la
nomina di un rappresentante sarebbe contraria agli interessi delle comunioni ereditarie,
poiché genererebbe solo costi frustranei. Per di più, il rappresentante designato
potrebbe procedere alla vendita dei beni senza il consenso degli eredi e senza
una decisione previa del giudice, sicché gli dovrebbe essere limitato l'incarico
all'amministrazione ordinaria, escluso qualsiasi atto di disposizione. L'appellante
ravvisa infine un possibile conflitto d'interessi tra la funzione di
rappresentante e quella di notaio divisore, di modo che in concreto dovrebbero
essere designate a suo parere due diverse persone. In definitiva egli chiede perciò
di non nominare amministratore alcuno o, se mai, di designare lui medesimo in
tale veste.
4. A
richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria
un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). La richiesta si
giustifica se appare sorretta da motivi
concreti nell'interesse della comunione (Rep. 1983 pag. 58). Tale è il caso, in
particolare, quando divergenze tra coeredi rendano impossibile – o nettamente più
complicata – una razionale amministrazione della proprietà indivisa (Schaufelberger/ Keller in: Basler
Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 46 ad art. 602; Rep. 1987 pag. 206 con
riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.1995.73 del 26 marzo 1996, consid. 3). Quanto
al rappresentante, egli deve curare gli interessi della comunione ereditaria,
tutelandone i diritti verso terzi in luogo e vece dei membri non unanimi. Non è
abilitato invece a intervenire nelle liti che oppongono gli eredi, né è designato per regolare controversie che insorgono tra
loro (Tuor/Picenoni in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 52 e 54 ad art. 602).
5. Nel caso specifico i
beni delle tre successioni consistono per l'essenziale nelle
particelle n. 403 RFD di __________, n. 758 e 900 RFD di __________, n. 52 e
233 RFD di __________, 92,
93, 427, 444 RFD di __________, n. 544 RFD di __________, n. 250 ½, 259, 752, 753, 754, 802,
819 e 1163 RFP di __________, così come in tre conti bancari. Non è
contestato che AP 1 abbia amministrato finora tali proprietà – di fatto – con l'accordo
dei coeredi, prima
assistendo la madre e, dopo il decesso di lei, agendo personalmente fino al
9 febbraio 2007, quando gli istanti lo hanno invitato ad affidare la gestione
a un terzo (doc. 3). Che si siano verificate divergenze tra loro o si siano create
situazioni che hanno reso impossibile una razionale amministrazione dei beni,
tuttavia, non risulta né è preteso dagli istanti. Tant'è che nella
richiesta del 13 aprile 2007 costoro non hanno rivolto alcuna critica all'operato
di lui (memoriale, pag. 6 punto 5) e nulla gli hanno rimproverato, sotto questo
profilo, nemmeno al contraddittorio in Pretura del 23 maggio 2007. Neanche
nelle osservazioni all'appello essi allegano una sola circostanza dalla quale
emergano dissidi, non bastando manifestamente a tal fine affermazioni come
quelle per cui “le comunioni ereditarie hanno un dissenso che rompe il principio
congiunta mano” o per cui “basta un parere contrario a far cadere ogni
decisione” (memoriale, pag. 3).
6. Gli istanti non asseriscono
nemmeno che l'amministrazione da parte dell'appellante metta – o abbia messo – in
pericolo il valore dei beni della successione oppure che gli immobili
necessitino – per avventura – di interventi sui quali regna totale dissenso. Divergenze
tra le parti sussistono, ma per quel che si desume dagli atti riguardano le
modalità di divisione, in particolare la formazione delle quote (istanza, pag.
6 punto 6). Ciò non basta tuttavia per giustificare la nomina di un rappresentante delle comunioni ereditarie. Circa
Fatti
i poteri del notaio divisore, fosse vero che – come si assume nelle
osservazioni all'appello, pag. 3 seg.) – egli rappresenta le comunioni ereditarie,
mal si comprende allora per quali ragioni gli istanti abbiano postulato la
nomina di un rappresentante. Si ricordi, ad ogni buon conto, che il notaio divisore
non ha facoltà decisionali (Rep. 1971 pag. 254). È un ausiliario dell'autorità (DTF
109 II 411 consid. 4), le cui prerogative sono circoscritte a quanto
stabiliscono gli art. 477 segg. CPC. Tutto ciò posto, nel caso in esame non si
scorgono gli estremi per nominare un rappresentante alle tre comunioni ereditarie.
Provvisto di buon diritto, l'appello merita dunque accoglimento e il giudizio del
Pretore va riformato di conseguenza.
7. La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli
istanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno all'appellante un'adeguata
indennità per ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede, il Pretore li ha
Considerandi
posti a carico delle successioni, senza attribuire ripetibili. Nell'appello AP
1.
protesta genericamente “tasse,
spese e ripetibili”, ma non
spende una parola per illustrare le ragioni che suffragherebbero una modifica
del dispositivo pretorile. Privo di motivazione, al riguardo l'appello risulta finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5). Si aggiunga,
comunque sia, che ove il primo giudice rifiuti di assegnare ripetibili o le
compensi, incombe all'appellante cifrare l'indennità richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309), ammontare cui in concreto l'appellante
nemmeno allude.
8.
Relativamente
agli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo a
esecutori testamentari e “altri
rappresentanti previsti dal diritto successorio” è esplicitamente previsto dall'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF. Il
valore del compendio successorio eccede sicuramente, dopo quel che si è visto
(consid. 5 in principio), la soglia dei fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
A notaio divisore delle eredità fu __________
(1879-1968), fu __________
(† 1967) e fu __________ (1934-2004) è designato l'avv. __________, __________.
L'istanza
volta alla nomina di un rappresentante delle comunioni ereditarie è respinta.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti, a carico di AO 1 e AO 2 in solido, che
rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4;
–,.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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