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Decisione

11.2007.93

Accesso necessario

26 marzo 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– (consid. 1) per un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

La

tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese, comprese quelle peritali, sono

poste a carico dell'attore, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per

ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

800.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico dell'attore, che rifonderà all'appellante

fr. 2500.– per ripetibili.

3. Intimazione:

–,;

–,.

Comunicazione:

–,.

– Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Lugano;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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