11.2007.93
Accesso necessario
26 marzo 2010Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2007.93
Data decisione, Autorità:
26.03.2010, ICCA
Titolo:
Accesso necessario
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
SPESE E RIPETIBILI
art. 694 CC
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
11.2007.93
Lugano
26 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2000.624 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione
del 18 ottobre 2000 dal
AO 1
(patrocinato dall' PA
1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA
2),
nella quale l'attore ha denunciato la lite
al
PI
1,
(rappresentato
dal e
e
patrocinato dall'avv. PA 3,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 25 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21
maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha acquistato nel 1993 la particella n. 688 RFP di __________
(ora RFD di __________, sezione __________), ricavata dal frazionamento della
vecchia particella n. 177 RFP di __________, allora proprietà dell'PI 1. A sud di tale fondo si trovano le particelle n. 659, 660 e
661, attraversate da una strada privata carrozzabile che dalla pubblica via
raggiunge, passando anche su altre proprietà, la parte più elevata della
particella n. 688. Il lato est di quest'ultimo fondo è lambito da un'altra
strada privata carrozzabile, larga 2.8 m, che corre sulla particella n. 177, proprietà di AP 1 – ricavata anch'essa da un vecchio fondo portante lo
stesso numero – e prosegue verso sud sulla particella n. 179, appartenente ad __________,
dove sbocca sulla strada cantonale.
B. Il
25 luglio 1994 AO 1 ha promosso causa contro i proprietari dei fondi
n. 659, 660 e 661 per ottenere un diritto di passo necessario lungo la strada
che attraversa quei terreni. Il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha accolto l'azione il 29 dicembre 1997, ma tale sentenza è stata
riformata da questa Camera, che il 18 gennaio 2000 ha respinto la petizione (inc. 11.1998.23). Un ricorso per riforma presentato da AO 1 al
Tribunale federale è stato respinto da quest'ultimo con sentenza 5C.64/2000 del 4 aprile 2000.
C. AO 1 ha convenuto il 18 ottobre 2000 AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo che dietro versamento
di un'indennità di fr. 8000.– fosse iscritta a carico della particella n. 177 una
servitù di accesso necessario, pedonale e veicolare sulla strada già esistente in
favore della sua particella n. 688. Quello stesso giorno egli ha denunciato la
lite all'PI 1 di __________.
Nella sua risposta del 18 gennaio 2001 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione. L'attore ha replicato il 20 febbraio 2001, ribadendo
la richiesta. Il convenuto ha duplicato il 30 aprile 2001, confermando il proprio
punto di vista. L'udienza
preliminare ha avuto luogo il 7 giugno 2001.
D. Con
istanza dell'11 marzo 2002 AO 1 ha postulato davanti al Pretore l'iscrizione di
un identico diritto di passo a carico della particella n. 179, proprietà di __________
(inc. IU.2002.100). Il Pretore ha ordinato la congiunzione delle due
azioni per l'istruttoria. Le parti hanno poi rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del
16 giugno 2004 l'attore ha riaffermato le proprie richieste di giudizio,
salvo precisare il tracciato e la superficie su cui si sarebbe dovuto
esercitare il passo. Nel suo allegato del 21 giugno 2004 il convenuto ha
mantenuto anch'egli le proprie domande.
E. Statuendo
con sentenza del 21 maggio 2007, il Pretore ha accolto la petizione,
ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di
iscrivere una servitù di passo pedonale e veicolare sulla particella
n. 177 in favore della particella n. 688 conformemente a una planimetria
annessa al giudizio e ha fissato in fr. 8000.– l'indennità da versare dall'attore.
La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico di AP
1, tenuto a rifondere all'attore
fr. 3000.– per ripetibili. Quello stesso giorno il Pretore ha accolto anche
l'istanza presentata da AO 1 nei
confronti di __________ (inc. IU.2002.100).
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 25 giugno 2007
nel quale chiede di rigettare la petizione e di riformare il giudizio impugnato
in tal senso. Nelle sue osservazioni del 3 settembre 2007 AO 1 propone di
respingere l'appello. Con ordinanza del 27 giugno 2007 il presidente della
Camera ha disposto l'accertamento dei presupposti processuali, assegnando all'PI
1 un termine per produrre i suoi statuti o regolamenti propri. Nulla è
pervenuto alla Camera da allora.
G. Accertata
la necessità di aggiornare gli accertamenti sotto il profilo del diritto amministrativo,
il 17 agosto 2009 la Camera ha domandato informazioni di natura pianificatoria
al Comune di __________ e il 27 ottobre 2009 ha sollecitato ragguagli sulle zone di protezione delle acque sotterranee al Comune di __________. Alle risposte del
13 ottobre 2009 e del 18 gennaio 2010 entrambe le parti hanno formulato osservazioni,
AP 1 l'8 febbraio e AO 1 il 24 febbraio 2010.
in diritto: 1. L'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art.
694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1992, pag. 233 in basso). Il valore litigioso è, come in tutte le cause
relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello
della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv.
3 CPC; Poudret, op. cit., vol. I,
n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il
Pretore ha accertato il 2 luglio 2007, su invito del presidente della Camera, che
il valore litigioso supera fr. 30
000.–. Nulla induce a reputare tale valutazione manifestamente
inattendibile, né le parti l'hanno messa in dubbio. Tempestivo, l'appello in esame
è dunque ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha
accertato anzitutto che l'attore ha intrapreso tutto il possibile per ottenere l'accesso
al proprio fondo per mezzo del passo pubblico previsto dal piano regolatore, ma
che ogni sforzo è stato vanificato dalla pervicace inattività del Comune. Ciò premesso,
egli ha constatato che la particella n. 688 non è collegata alla pubblica via e
che il passaggio prospettato dall'attore sulla strada esistente lungo l'originaria
particella n. 177, proprietà del convenuto (con appendice sulla confinante
particella n. 179) rispetta i principi dell'art. 694 CC: prende in
considerazione la situazione di accesso antecedente, tocca in modo limitato il
proprietario vicino ed è di breve percorrenza. Inoltre – egli ha soggiunto – il
convenuto aveva
espresso, per lo meno in passato, una certa disponibilità a concedere
il diritto di passo. Per quanto attiene all'indennità dovuta, il primo giudice si
è scostato dai calcoli del perito e ne ha fissato l'ammontare in fr. 7839.55, riconoscendo
per finire l'importo di fr. 8000.– offerto dall'attore medesimo.
3. Nell'appello
il convenuto si duole che il Pretore abbia accertato l'inattività del Municipio
di __________ sulla base di atti risalenti al 2001 e 2002, ignorando gli
sviluppi successivi e disattendendo in particolare una lettera del 9 settembre
(recte: ottobre) 2003 in cui il Municipio confermava la prossima esecuzione
della strada in località __________. A suo avviso l'attore non ha intrapreso
tutto il possibile per provvedere il suo fondo di un accesso veicolare in virtù
del diritto pubblico, limitandosi a insistere affinché la prevista strada
comunale rimanesse inserita nel piano regolatore e sollecitando la
realizzazione della medesima solo nel marzo (recte: febbraio) del 2001.
Secondo l'appellante inoltre l'attore non ha fatto capo alla possibilità di
chiedere l'anticipata esecuzione dell'urbanizzazione, come prevede la legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio.
Anzi, a mente sua egli denota incoerenza e contraddittorietà, giacché da un
lato osteggia lo stralcio della nota strada comunale dal piano regolatore, ma
dall'altro conviene in giudizio lui e i proprietari delle particelle n. 177 e
179 per ottenere un accesso alla pubblica via. Contrariamente a quanto ha rilevato
il Pretore – sottolinea ancora il convenuto – nessun obbligo vincolante e
nessun impegno risultano dagli atti circa la concessione da parte sua di un tale
diritto all'attore.
L'appellante
continua criticando il metodo di calcolo adottato dal Pretore per definire l'indennità,
il quale trascurerebbe che la strada esistente è stata costruita a sue spese e
che quindi al valore del terreno, stimato dal perito in fr. 230.–/m², va aggiunto il costo di costruzione del
passaggio, fissato dall'esperto medesimo in fr. 120.–/m². Il convenuto lamenta anche il fatto che
il Pretore non abbia preso in considerazione una limitazione del transito a
veicoli leggeri (fino a 3.5 t), nonostante il perito si fosse espresso in modo
chiaro al proposito, e chiede che qualora l'accesso necessario fosse
riconosciuto, l'indennità a lui dovuta sia fissata in fr. 23 859.50 e il
transito riservato a veicoli con un peso massimo di 3.5 t o, in subordine, di 5 t.
Infine l'appellante contesta di eccedere o di abusare dei suoi diritti, sicché
nulla giustifica – egli sostiene – di derogare al principio per cui nelle cause
volte all'ottenimento di un accesso necessario il richiedente sopporti i costi
e versi ripetibili alla controparte, quand'anche veda accogliere la propria azione.
4. Il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo alla pubblica
via può pretendere che i vicini gli consentano il pas-saggio necessario
“dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Se non sussiste, tale accesso va
chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente
della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la
concessione del passo”; ove più fondi adempiano tale requisito, l'accesso va
chiesto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art. 694
cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario, in ogni modo, “devesi
aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), facendo sì
che il fondo gravato subisca il minor inconveniente possibile (Steinauer, Les droits réels, vol. II,
3ª edizione, pag. 207 n.
1865a).
Per
“accesso sufficiente” va inteso un collegamento alla pubblica via che
garantisca, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale
del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer,
op. cit., pag. 205 n. 1863; Rey
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC con rimandi). Trattandosi di un
terreno edificato che si trovi all'interno di una località, in linea di
principio l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127
consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). Nell'applicazione
dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del
ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino
(casistica e riferimenti in: Steinauer,
op. cit., pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a).
5. L'applicazione
dell'art. 694 CC è subordinata – per giurisprudenza – alla condizione generale
che il proprietario sprovvisto di accesso sufficiente al proprio fondo non
abbia modo di far capo agli istituti del diritto amministrativo,
sollecitando l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi
stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 120 II 187
consid. 2c, 121 I 70 consid. 4b). Se il diritto pubblico consente di ottenere
un accesso idoneo, per vero, non sussiste uno stato di necessità che
giustifichi una richiesta di passo necessario. Prima di invocare l'art. 694 CC,
in altri termini, il proprietario deve dimostrare di avere intrapreso tutto il
possibile per ottenere la creazione di un accesso adeguato con gli strumenti
che il diritto amministrativo offre, sempre che l'accesso richiesto sia
indispensabile per un uso conforme alla destinazione del fondo (RtiD I-2005
pag. 798 consid. 5).
6. Nella
fattispecie l'appellante insiste nel sostenere che l'attore non ha messo in
atto quanto rientrava nelle sue possibilità per far sì che l'accesso veicolare
al suo fondo fosse realizzato in virtù del diritto pubblico. Ora, dagli atti si
evince che il 20 novembre 1995 l'assemblea comunale di __________ ha accettato
di stanziare un credito di fr. 455 000.– per la realizzazione della strada di
quartiere in località __________, ma che tale risoluzione è stata annullata con
sentenza dell'8 novembre 1996 dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha
considerato inattendibile l'indennità preventivata per l'espropriazione dei
terreni necessari alla realizzazione dell'opera e ha rilevato la necessità di eseguire
la strada “in ossequio all'obbligo di urbanizzare tempestivamente i fondi
edificabili sancito dall'art. 19 LPT” (doc. Q). In seguito, a due riprese l'assemblea
comunale si è pronunciata contro la realizzazione della strada: la prima volta il
16 ottobre 1997, quando ha respinto un credito di fr. 580 000.–
(richiamo II: fascicolo del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, doc. 16,
pag. da 5 a 8) e la seconda il 20 settembre 1999, quando ha stralciato la
strada nell'ambito della revisione del piano regolatore (richiamo III: fascicolo
della causa inc. 52.1999.00326 del Tribunale cantonale amministrativo, verbale
dell'assemblea comunale di __________, del 20 settembre 1999).
Sta di
fatto che quest'ultima decisione dell'assemblea comunale è stata annullata con
sentenza del 15 marzo 2000 dal Tribunale cantonale amministrativo e che un ricorso
di diritto pubblico introdotto dal Comune di __________ è stato respinto dal
Tribunale federale con sentenza 1P.252/2000 del 15 dicembre 2000 (doc. P e AD).
Con istanza del 16 febbraio 2001 l'attore ha offerto così al Comune l'anticipo dei
costi per la realizzazione dell'opera (act. XXXIIa) e il 5 marzo 2001 ha sollecitato l'intervento del Consiglio di Stato perché ordinasse al Municipio di __________ di
realizzare la strada entro il 30 giugno 2001 o, in subordine, lo autorizzasse a
eseguire l'opera egli medesimo, anticipandone i costi (doc. AA). Il 7 marzo
2001 il Municipio ha scritto all'attore che non v'era “in programma alcuna realizzazione futura della strada” e che non riteneva
“di dover riportare la trattanda davanti alla popolazione”, nemmeno ove egli
avesse anticipato il credito necessario per
l'esecuzione
dei lavori (doc. AB).
Con
risoluzione del 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha sollecitato nondimeno
il Comune, accogliendo l'istanza di intervento, ad attivarsi per assicurare un
accesso viario nella località, ma invano. Il 30 aprile 2002 l'attore ha adito nuovamente il Consiglio di Stato, che ha sollecitato una volta ancora il
Comune con risoluzione del 22 ottobre 2002 (richiamo V: fascicolo della Sezione
degli enti locali). Il Municipio è tornato così davanti all'assemblea comunale
per ottenere un credito destinato all'“aggiornamento” del
progetto stradale (che l'assemblea parrebbe avere approvato il 22 settembre
2003), riproponendosi di chiedere in seguito un nuovo credito per l'esecuzione
dell'opera (act. XXXII). Se non che, il Comune di __________ ha cessato di
esistere il 4 aprile 2004, quando si è fuso con il Comune di __________.
7. I
dati assunti da questa Camera confermano che l'esecuzione del noto collegamento
è tuttora nelle previsioni del piano regolatore di __________, sezione __________,
come “strada di servizio”, ma che
la sua approvazione è oggetto di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
da parte del Comune di __________, onde l'impossibilità di prevedere ragionevoli
tempi d'attuazione. Né un privato potrebbe offrire – ha precisato il Comune di __________
– l'anticipo dei costi di urbanizzazione, come prevede la normativa cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, prima
che la strada sia definitivamente approvata.
Accertato
che il citato ricorso pende dall'11 settembre 2006 e che la procedura davanti
al Tribunale cantonale amministrativo è finanche sospesa “sino all'approvazione
definitiva delle zone di protezione” delle acque sotterranee nel Comune di __________,
questa Camera si è rivolta al Comune di __________ per conoscere i presumibili
tempi entro i quali si possa contare sull'approvazione di quella zona. Nonostante
domande precise e puntuali, il Comune di __________ si è limitato a rispondere genericamente
che “gli studi per la revisione della zona di protezione sono stati
momentaneamente sospesi in attesa della completazione del piano cantonale di
approvvigionamento idrico”, che “dallo stesso, di imminente approvazione, si evince
che la sorgente di __________ è ripresa nel concetto di approvvigionamento”,
che pertanto “le relative zone di protezione vengono mantenute” e che “lo
studio per la revisione delle stesse in pratica ripropone (per la sorgente di __________)
gli stessi vincoli vigenti”. A parte la totale assenza di previsioni sui tempi,
il Comune di __________ sembra affermare che in ogni modo la strada __________
non troverà mai attuazione perché in contrasto con il suo piano di protezione
delle acque sotterranee.
8. Nelle
circostanze descritte non si può lontanamente condividere l'opinione dell'appellante,
secondo cui l'attore avrebbe potuto valersi dell'art. 80 LALPT e chiedere un'anticipata
esecuzione dell'urbanizzazione, avanzando le spese. Finché la strada non sarà
definitivamente approvata nessuno potrà pretendere di anticiparne i costi di
esecuzione. Quanto all'approvazione, essa è aleatoria non solo nei tempi, ma anche
nell'esito. Perché poi dovrebbe apparire incoerente e contraddittorio l'agire
dell'attore, che prima si oppone allo stralcio della strada dal piano regolatore
comunale e poi chiede un accesso necessario attraverso il fondo del convenuto non
è dato di capire, né si comprende quale conseguenza concreta l'appellante
intenda trarre da tale affermazione. Se mai ciò conferma l'impegno profuso dall'interessato
nell'esaurire le vie date dal diritto amministrativo prima di far capo all'art.
694 CC, come la giurisprudenza esige. Circa l'accenno del Pretore “in via
abbondanziale” agli “aspetti soggettivi riferiti alla persona del convenuto”, può
darsi che quest'ultimo non abbia mai accettato di concedere alcunché all'attore,
ma poco importa, dato che per finire il Pretore ha accolto l'azione senza
riguardo a eventuali favori del convenuto. Il quale, del resto, non muove alcuna
critica agli accertamenti del Pretore per quanto riguarda i presupposti dai
quali l'art. 694 CC fa dipendere l'iscrizione di un accesso necessario (sentenza
impugnata, consid. 7, 8.1 e 8.2). Anche al proposito l'appello rivela così la
sua infondatezza.
9. Il
convenuto lamenta che il Pretore gli abbia riconosciuto un'in-dennità di soli
fr. 8000.–, come proponeva l'attore, mentre nel calcolo il primo giudice
avrebbe dovuto tenere conto non solo del valore del terreno, ma anche di quanto
è già costata la realizzazione della strada, il che fa lievitare l'indennizzo a
fr. 23 859.50. L'appellante si duole altresì che il Pretore abbia consentito
l'accesso anche a veicoli pesanti, di oltre 3.5 t, rispettivamente di oltre 5
t. Ora, a prescindere dal fatto che simili richieste non figurano nelle
richieste di giudizio, il convenuto limitandosi a postulare con l'appello il
rigetto dell'azione, le doglianze sono destinate all'insuccesso.
a)
Con riferimento alla perizia (pag. 3 in alto), il Pretore ha calcolato il valore venale della superficie gravata dall'accesso necessario in fr. 15 680.– (68.17 m² a fr. 230.–/m²), riducendo poi
l'indennizzo alla metà di tale cifra, ovvero a fr. 7839.55, partecipazione da lui ritenuta adeguata per una strada già
esistente e per la quale – egli ha precisato – è escluso un rimborso
parziale delle spese di costruzione. L'appellante non si confronta per nulla
con tale argomentazione, che trova riscontro in giurisprudenza consolidata (DTF
120 II 423 con richiami; nel caso in cui la superficie sia già gravata di passo
in favore di altri fondi, l'indennità può finanche tendere a zero: RtiD I-2007 pag.
767 consid. 12a con rimandi). Si limita a ripetere quanto ha addotto nel
memoriale conclusivo diretto al Pretore, ma ciò non basta per rimettere in
causa la sentenza impugnata. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello
non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato inammissibile
(art. 309 cpv. 5 CPC).
b) Con
l'allegato di duplica il convenuto proponeva che nel caso in cui fosse accordato
l'accesso necessario si limitasse il transito a veicoli con peso massimo di 5 t.
A istruttoria terminata, con riferimento alla perizia, egli ha poi ridotto tale
limite a 3.5 t. Il Pretore non ha ravvisato in proposito alcun accertamento
vincolante del perito, il quale – egli ha osservato – ha fornito solo dati
indicativi, fermo restando che in caso di eccesso o abuso il convenuto potrà
sempre chiedere appropriati provvedimenti a tutela del suo diritto di
proprietà. L'appellante assevera invece che il perito si è espresso in modo
chiaro sui limiti di peso da imporre ai mezzi in transito e cita anche una
dichiarazione della ditta __________ (doc. 6). In
realtà l'esperto, chiamato ad accertare se la strada esistente sulla
particella n. 177 RFP sopporti “il transito di veicoli leggeri fino a 5 tonnellate”, si è limitato a
rispondere “che tale indicazione è di competenza di un ingegnere civile (ev. geologo)”,
per poi distinguere fra “automezzi adatti alle opere di costruzione” e “automezzi
pesanti (2 assi) ovviamente non idonei”. Anche sul contenuto della dichiarazione
rilasciata dalla ditta __________ egli non è stato più esplicito (act. XXIV,
pag. 3, controquesito peritale). In definitiva, quindi, il perito non ha
risposto alla domanda. Un'altra questione è sapere se ciò giustificasse l'applicazione
dell'art. 252 CPC (“Completazione e nuova perizia”). Il Pretore, comunque fosse,
non aveva elementi per giustificare una limitazione di transito sulla strada. Una
volta ancora la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.
10. Nelle
cause volte all'iscrizione di un accesso necessario gli oneri
processuali
e le ripetibili seguono i principi del diritto espropriativo, l'iscrizione di
una tale servitù avendo effetti analoghi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 69 ad art. 694 CC;
Rep. 1995 pag. 172 consid. 2). Si applica quindi la regola per cui, anche
in caso di accoglimento dell'azione, l'attore sopporta i costi e rifonde
ripetibili al convenuto, a meno che con il suo comportamento costui abbia
provocato la lite, abbia preteso un'indennità esorbitante o abbia resistito a oltranza
(Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna
1969, pag. 115 in fondo; RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16). Nella fattispecie il
Pretore ha ravvisato proprio estremi del genere, sicché ha posto la tassa di
giustizia e le spese a carico del convenuto, con obbligo di rifondere
ripetibili all'attore. Tale apprezzamento non resiste alla critica. Il
convenuto si è invero opposto con tenacia alla concessione dell'accesso
necessario, ma dagli atti non si evince un comportamento abusivo, un ostracismo
fine a sé stesso o una scorrettezza qualificata. Né l'ammontare dell'indennità
pretesa, per quanto eccessivo possa apparire, basta a giustificare l'addebito
punitivo di oneri processuali e ripetibili: la richiesta non ha complicato la
causa oltre misura e aveva pur sempre, come punto di riferimento, i valori stimati
nella perizia. In definitiva non si giustifica dunque di derogare alla regola
per cui l'attore assuma i costi della procedura e rifonda al convenuto un'equa
indennità per ripetibili. Ciò vale per entrambi i gradi di giurisdizione. Al riguardo la sentenza del Pretore va pertanto
modificata in tal senso.
11. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– (consid. 1) per un eventuale
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
La
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese, comprese quelle peritali, sono
poste a carico dell'attore, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per
ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico dell'attore, che rifonderà all'appellante
fr. 2500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–,;
–,.
Comunicazione:
–,.
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Lugano;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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