11.2007.95
Mercede del curatore.
6 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2007.95
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, ICCA
Titolo:
Mercede del curatore.
CURATORE
MERCEDE
art. 417 cpv. 2 CC
art. 49 LTEC
art. 16 cpv. 1 RATEC
art. 17 cpv. 1 RATEC
art. 18 RATEC
Incarto n.
11.2007.95
Lugano
6 luglio 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 506.2004/R.34.2007
(rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
CO 1
riguardo alla
mercede della curatrice educativa
,
designata in
favore dei figli
M__________
(1991) e C__________ (1997);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 2
maggio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AP 1 (1967) è madre di M__________ (30 giugno 1991) e di C__________ (10
gennaio 1997);
che in
favore di questi ultimi, collocati al Foyer __________ a __________, la
Commissione tutoria regionale 1 ha designato una curatrice educativa nella
persona di __________;
che con decisione
del 6 aprile 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha approvato i rapporti
morali del 2006 presentati dalla curatrice, riconoscendo a quest'ultima una
mercede di fr. 1446.– posta per tre quarti a carico della madre e per il resto
a carico del padre, mercede anticipata dalla
Commissione medesima;
che un
ricorso introdotto il 18 aprile 2007 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto
il 2 maggio 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che il 10
giugno 2007 AP 1 è insorta a questa Camera contro la decisione dell'autorità di
vigilanza, lamentando – in sintesi – di non avere mezzi per rimunerare la curatrice;
che
l'appello non è stato oggetto d'intimazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele
sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL
4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che in
concreto ci si può domandare se l'appello, datato 10 giugno 2007 ma consegnato
alla posta di __________ solo il 23 giugno successivo (data del timbro postale
sulla busta d'invio), sia tempestivo;
che la questione può rimanere aperta, il ricorso dimostrandosi in
ogni modo, già a un primo esame, destinato all'insuccesso;
che l'appellante
postula la riforma della decisione impugnata nel senso di non dover retribuire la
curatrice educativa dei figli;
che,
conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio
rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art.
276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione,
pag. 286 nota 989);
che del
Considerandi
resto, anche in virtù del diritto cantonale, i costi di gestione di una misura
tutoria (mercede, spese e tasse) vanno a carico della persona interessata o di
chi è tenuto al suo sostentamento (art. 19 cpv. 1 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);
che una
curatrice, in particolare, ha diritto a una mercede fissata dalla Commissione
tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del
pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC
e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, il quale rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento
d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);
che in
concreto l'appellante non contesta l'entità della mercede riconosciuta alla curatrice
né il riparto della somma fra lei e il padre dei figli, ma chiede – come detto
– l'esonero della quota a suo carico;
che
tuttavia, come il mantenimento, l'addebito ai genitori della mercede spettante
alla curatrice risponde a un chiaro principio di legge, né l'appellante può
pretendere che l'autorità tutoria rinunci ai suoi doveri d'incasso;
che
nondimeno, ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al sostentamento non fosse
in grado di affrontare la spesa, la Commissione tutoria regionale anticipa essa
medesima la mercede, riservato
il diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele);
che, di
conseguenza, al momento in cui la Commissione tutoria inviterà l'appellante a
pagare, questa potrà dimostrare di non essere in grado di sostenere la spesa, al
che i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno addebitati al Comune di
domicilio (art.
3.
cpv. 3
del regolamento menzionato; I CCA, sentenza inc. 11.2005.70 del 14 giugno
2005), fatto salvo – come si è spiegato – il diritto di ricuperare la somma nel
termine di 10 anni;
che, comunque
sia, un esonero dall'obbligo di pagamento non entra in linea di conto;
che nelle
condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica di rinunciare a ogni
prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui
l'appello non è stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– , ;
– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione:
– , ;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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