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Decisione

11.2007.95

Mercede del curatore.

6 luglio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 506.2004/R.34.2007

(rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

CO 1

riguardo alla

mercede della curatrice educativa

,

designata in

favore dei figli

M__________

(1991) e C__________ (1997);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 10 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 2

mag­gio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AP 1 (1967) è madre di M__________ (30 giugno 1991) e di C__________ (10

gennaio 1997);

che in

favore di questi ultimi, collocati al Foyer __________ a __________, la

Commissione tutoria regionale 1 ha designato una curatrice educativa nella

persona di __________;

che con decisione

del 6 aprile 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha approvato i rapporti

morali del 2006 presentati dalla curatrice, riconoscendo a quest'ultima una

mercede di fr. 1446.– posta per tre quarti a carico della madre e per il resto

a carico del padre, mercede anticipata dalla

Commissione medesima;

che un

ricorso introdotto il 18 aprile 2007 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto

il 2 maggio 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che il 10

giugno 2007 AP 1 è insorta a questa Camera contro la decisione dell'autorità di

vigilanza, lamentando – in sintesi – di non avere mezzi per rimunerare la curatrice;

che

l'appello non è stato oggetto d'intimazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele

sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL

4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);

che in

concreto ci si può domandare se l'appello, datato 10 giugno 2007 ma consegnato

alla posta di __________ solo il 23 giugno successivo (data del timbro postale

sulla busta d'invio), sia tempestivo;

che la questione può rimanere aperta, il ricorso dimostrandosi in

ogni modo, già a un primo esame, destinato all'insuccesso;

che l'appellante

postula la riforma della decisione impugnata nel senso di non dover retribuire la

curatrice educativa dei figli;

che,

conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio

rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art.

276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione,

pag. 286 nota 989);

che del

Considerandi

resto, anche in virtù del diritto cantonale, i costi di gestio­ne di una misura

tutoria (mercede, spese e tasse) vanno a carico della persona interessata o di

chi è tenuto al suo sostentamento (art. 19 cpv. 1 della citata legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);

che una

curatrice, in particolare, ha diritto a una mercede fissata dalla Commissione

tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del

pupillo o di chi è legalmen­te tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC

e 49 della legge sull'orga­nizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, il quale rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento

d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);

che in

concreto l'appellante non contesta l'entità della mercede riconosciuta alla curatrice

né il riparto della somma fra lei e il padre dei figli, ma chiede – come detto

– l'esonero della quota a suo carico;

che

tuttavia, come il mantenimento, l'addebito ai genitori della mercede spettante

alla curatrice risponde a un chiaro principio di legge, né l'appellante può

pretendere che l'autorità tutoria rinunci ai suoi doveri d'incasso;

che

nondimeno, ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al sostentamento non fosse

in grado di affrontare la spesa, la Commissione tutoria regionale anticipa essa

medesima la mercede, riservato

il diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele);

che, di

conseguenza, al momento in cui la Commissione tutoria inviterà l'appellante a

pagare, questa potrà dimostrare di non essere in grado di sostenere la spesa, al

che i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno addebitati al Comune di

domicilio (art.

3.

cpv. 3

del regolamento menzionato; I CCA, sentenza inc. 11.2005.70 del 14 giugno

2005), fatto salvo – come si è spiegato – il diritto di ricuperare la somma nel

termine di 10 anni;

che, comunque

sia, un esonero dall'obbligo di pagamento non entra in linea di conto;

che nelle

condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica di rinunciare a ogni

prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui

l'appello non è stato intimato;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– , ;

– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione:

– , ;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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