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Decisione

11.2008.1

Nullità di perizia

15 novembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.1997.195 del 26 febbraio 1999 pubblicata in: BOA

n. 18/dicembre 1999, pag. 11; cfr. anche: Epiney-Colombo,

“Appello copia/incolla? Note sulla ricevibilità dell'appello nel codice di

procedura civile ticinese” in: BOA n. 36/novembre 2008, pagg. 8 segg.). Esso

sfugge dunque a disamina supplementare.

5. Il convenuto

poi, ai punti 11 e 12 del suo memoriale rimprovera al perito – in buona

sostanza – di avere adoperato materiale esterno agli atti di causa e di avere

consultato terze persone senza la necessaria autorizzazione da parte del

giudice. Ciò che, a mente dell'appellante, rende la perizia nulla per

violazione del principio del contraddittorio.

6. Una

nuova perizia poteva essere ordinata solo nel caso in cui il perito avesse dichiarato

di non potere rispondere ad alcuni quesiti o a eventuali controdomande oppure

nel caso in cui le risposte apparissero manifestamente insufficienti o discordanti

(art. 252 cpv. 5 CPC ticinese). “Manifestamente insufficiente” era una perizia che a un laico in materia (pur munito di buona

istruzione) riusciva illogica o contraria a principi fondamentali, universalmente

riconosciuti in quella scienza o arte, rispettivamente una perizia che non era

controllabile perché il perito si era basato su fatti non attendibili o aveva

tralasciato di considerare fatti rilevanti (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 e 6 ad art. 252).

7. Si

conviene che qualora un perito avesse desiderato valersi di documentazione estranea

al fascicolo processuale o avesse desiderato ragguagli complementari (dalle

parti o da terzi) avrebbe dovuto rivolgersi al giudice, il quale avrebbe deciso

“nel rispetto del contrad­dittorio” (art. 249 cpv. 2 CPC ticinese). Una

perizia redatta sulla scorta di documentazione che non figura agli atti è, per

principio, nulla (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 8 ad art. 248; v. anche Cocchi,

Appunti sul tema della

perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994

pag. 167; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.129 del 12 aprile 2010,

consid. 3 con richiami). La regola tuttavia non è assoluta: dovendosi allestire

una perizia sullo stato psicofisico di una persona a fini di interdizione, per

esempio, la consultazione di specialisti del ramo e della documentazione

clinica da parte dell'esperto “corrispondono senz'altro al mandato peritale”

(sentenza del Tribunale federale 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, consid. 4a).

Nella fattispecie

il dott. __________ ha indicato, nel frontespizio del referto, i dati sui quali

egli ha fondato il proprio convincimento. Certo, AP 1 non è stato sentito dal perito

né si è potuto esprimere sui contenuti dei colloqui avuti dal perito con i

docenti di E__________ o con i di lei medici curanti. Se non che, egli è venuto

a conoscenza che tali elementi erano serviti per l'elaborazione

della perizia al più tardi quando si è visto notificare il referto (l'8 agosto

2007). Eppure il 20 agosto 2007 egli ha formulato domande di delucidazione

peritale senza nulla eccepire – salvo riservarsi “considerazioni

sul contenuto della perizia psichiatrica, che verranno espresse in sede di

conclusioni”, passando in tal modo ad atti successivi e

Considerandi

precludendosi contestazioni supplementari (art. 143 cpv. 2 CPC ticinese). E l'appellante non dice perché in tali condizioni egli non abbia reagito

con sollecitudine. L'appello sfugge al riguardo a qualsiasi disamina. L'incontro

dei docenti di E__________ e dei di lei medici curanti per esperire un'indagine

“sulle condizioni ambientali” in cui la stessa vive può dirsi ammissibile,

siccome “corrisponde al mandato peritale”, proprio perché quei dati permettono

di indiziare le condizioni ambientali della peritanda (v. anche: sentenza del

Tribunale federale 5P.164/2001 citata).

8.

L'appellante

ritiene che la perizia sia viziata perché il perito – nelle delucidazioni rese

il 6 novembre 2007 – ha fatto riferimento “almeno a due riprese” a un documento

che “è stato ammesso agli atti dell'incarto solo con [...] ordinanza 13

novembre 2007”, sicché lo stesso gli sarebbe stato consegnato dalla moglie. AP

1.

si limita però – su questo punto – a riprendere testualmente un passaggio

della sua istanza del 19 novembre 2007. Egli, in altre parole, non spiega

perché il silenzio del Pretore – che come detto (v. qui sopra consid. 3) non si

è espresso sulla censura – gli sarebbe negativo. L'appello va così dichiarato

irricevibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese

combinato con il cpv. 5).

In ogni

caso, la censura non avrebbe comunque sia avuto miglior esito. Il documento

litigioso è stato prodotto dalla madre alla Pretura il 31 ottobre 2007, con

richiesta di vederlo annettere all'incarto. Il Pretore lo ha ammesso agli atti

con ordinanza del 13 novembre 2007, dopo avere dato la possibilità al

padre di esprimersi al riguardo. Il perito ritiene che gli sia stato consegnato

direttamente dalla moglie come pure dalla Pretura (osservazioni del 6 dicembre

2007.

del dott. __________, n. 1.3 pag. 2); AO 1, di contro, sostiene di avere

solo “riferito oralmente” del contenuto del documento (osservazioni del 6 dicembre

2007, n. 3 pag. 2). Certo, il perito si riferisce esplicitamente a quel

documento in due occasioni, ma non ne ha tratta alcuna conclusione negativa per

il padre. Anzi. Nel complemento peritale, il dott. __________ ha invero

auspicato un riavvicinamento di E__________ con il padre. È però vero che

l’acquisizione dell'atto ai fini della perizia non è avvenuta in

contraddittorio. L'eventuale vizio formale è comunque sia stato sanato l’attore

avendo potuto esporre le sue eventuali osservazioni sulla perizia davanti a

questa Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto

(v. già: Rep. 1985 pag. 141 in fondo). Ma nel suo appello, AP 1 non spiega in

che misura sarebbe stato leso da tale agire. L'appello sarebbe stato così

dichiarato parimenti irricevibile su questo punto.

9.

Che la perizia o la sua delucidazione possa dispiacere all'appellante

può essere comprensibile. Ma ciò non basta per ravvisare gli estremi di una

perizia “manifestamente insufficiente”. Tanto meno considerando che

l'inattendibilità o la manifesta insufficienza di una perizia va non solo

allegata, ma anche sostanziata. E in concreto l'istante si diffonde in

critiche, ma non spiega quale incidenza concreta sull'esito finale avrebbero le

eventuali mancanze del perito. Poco sussidia poi il fatto che il perito abbia

ammesso di avere fatto capo a documenti non formalmente annessi o a persone

terze. Tale agire – come si è spiegato sopra – può dirsi giustificato in concreto.

In simili circostanze l'appello non può dunque essere accolto.

10.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Date le particolarità del caso, si giustifica di contenere la tassa e

le spese di giustizia nei minimi di tariffa. Non si

pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

11.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decreto

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi una decisione

incidentale essi seguono la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF). Ed essa può formare oggetto di ricorso in materia civile

senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), poiché controversa

è l'autorità parentale sul figlio, vertenza manifestamente priva di valore

litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e

il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri dell'appello,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Cam-

pagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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